Italia e il mondo

La guerra attraverso le norme. La regolamentazione, un’arma economica strategica_di Erwan Le Noan

Leggete questo articolo di Fondapol, importante sito di orientamento progressista, europeista e confrontatelo con questo della rivista Foreign Affairs . Una totale inadeguatezza della comprensione del ruolo delle attuali dinamiche geopolitiche e degli strumenti idonei ad affrontarle nella definizione delle politiche economiche europee della prima. Nell’ordine:

il definitivo arruolamento di Mario Draghi nel campo progressista; una conclusione del saggio che contraddice la tesi iniziale; una visione economicistica delle ambizioni di autonomia e di sovranità europea che non farà che nascondere e giustificare per qualche altro decennio la subordinazione politica degli stati europei; una confusione disarmante del concetto di diritto applicato al sistema delle relazioni internazionali fondato sull’assertività delle decisioni politiche; la totale incomprensione che la determinazione dei circuiti economici è dipesa da svolte e rotture politiche, a cominciare dall’esito delle due guerre mondiali. Uno dei paradossi del progressismo consiste appunto nell’enfasi che attribuisce alle politiche economiche, riducendo ed assoggettando la politica all’economia. Dimentica che anche l’economico è un rapporto sociale e quindi pervaso e dipendente da strategia politica. Il dato da cui si dovrebbe partire è la fattibilità di una unione politica europea che viene dato per scontato_Giuseppe Germinario

La guerra attraverso le norme. La regolamentazione, un’arma economica strategica

La «guerra delle norme» descrive la nuova competizione globale in cui il diritto diventa uno strumento fondamentale del potere economico. In un mondo caratterizzato dalla fine del multilateralismo e dall’ascesa dei «blocchi», gli Stati ricorrono alla regolamentazione non più come strumento di cooperazione, ma come arma di protezione e di influenza.

Le normative nazionali si moltiplicano, riflettendo una triplice logica strategica: proteggere i mercati interni (diritto protezionista), favorire i campioni nazionali (diritto nazionalista) e imporre le proprie regole all’estero (diritto imperialista). Gli Stati Uniti, la Cina e l’Europa sono ormai impegnati in una vera e propria battaglia normativa, in cui ciascuno cerca di esportare i propri standard.

Ma l’Europa, convinta a lungo che la sua superiorità normativa bastasse a garantirne il potere, si scopre vulnerabile. La sua sovrapproduzione normativa, la frammentazione del suo mercato interno e l’eccessiva trasposizione indeboliscono la sua competitività. Di fronte a ciò, gli Stati Uniti alleggeriscono i propri vincoli per stimolare l’innovazione e la Cina rafforza le proprie imprese. Il potere normativo non può esistere senza potere economico: non si può dettare legge nel mondo se non se ne detiene la crescita.

Questo studio invita a un risveglio strategico. L’Unione europea deve riportare la competitività al centro del proprio progetto: unificare il proprio mercato per ripristinare l’equità concorrenziale; semplificare per ridurre l’onere normativo; consolidare per consentire la creazione di campioni industriali. Questi tre assi implicano porre fine alla sovratrasposizione nazionale, limitare la produzione di nuove normative, valutarne i costi e riportare la performance economica al centro della politica pubblica.

La norma non è più uno strumento tecnico, ma una leva di potere. L’Europa, se vuole avere un peso nella globalizzazione, deve imparare a fare del diritto una strategia – non un vincolo.

Erwan Le Noan,

Collaboratore di L’Opinion; membro del comitato scientifico e di valutazione della Fondapol.

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Francisco Goya, Il prigioniero piegato sulle catene.
Serie di tavole singole. Acquaforte e bulino (1810-1815)

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La rottura «Trump» e la continuità internazionale

Il giorno del suo secondo insediamento, Donald Trump ha firmato una serie di decreti presidenziali, tra cui uno che prevedeva un «congelamento normativo»1 e un altro che prevedeva «le prime revoche di decreti e leggi dannose»2 (in altre parole, adottati da Joe Biden). A queste sarebbero presto seguite misure commerciali.

L’elezione del 45° presidente americano è stata percepita come una rottura dell’ordine internazionale. L’inizio del suo mandato illustra in realtà un’accelerazione – brusca e brutale – di una riconfigurazione dei rapporti di forza geoeconomici caratterizzata da un uso strategico del diritto, «duro» o «flessibile» (che questo studio raggrupperà sotto il termine di «regolamentazioni »3), già in atto da diversi anni.

L’idea che il diritto sia uno strumento progressista di collaborazione e cooperazione, che aveva prevalso nell’epoca della globalizzazione trionfante, sembra oggi superata: esso viene utilizzato come strumento strategico, un’arma tra le altre nella competizione economica. La regolamentazione è quindi, più che mai, uno strumento e una manifestazione di potere, per due motivi:

– Gli Stati dimostrano il proprio potere imponendo il proprio diritto ai terzi, per affermarsi sulla scena internazionale e «fare da padroni»;

– Gli Stati utilizzano il diritto per rafforzare il proprio potere, mettendolo al servizio di strategie di crescita offensive e non collaborative.

Le normative nazionali si moltiplicano, riflettendo una triplice logica strategica: proteggere i mercati interni (diritto protezionista), favorire i campioni nazionali (diritto nazionalista) e imporre le proprie regole all’estero (diritto imperialista).

Queste strategie, adottate ad esempio dagli Stati Uniti e dalla Cina, si basano sui risultati economici, nella misura in cui mirano a favorirli. Non possono avere successo senza di essi.

Per l’Unione europea (UE) il risveglio è doloroso, lei che per lungo tempo ha considerato il proprio diritto come uno strumento benevolo per placare i conflitti internazionali, sufficiente a fondare la propria influenza nel mondo. Si è illusa: le sue normative non le conferiscono alcun potere, poiché non sostengono la sua stessa crescita.

L’UE ha tuttavia recentemente intuito la necessità di reagire, come ha dimostrato la pubblicazione, nell’autunno del 2024, del rapporto Draghi4: il nostro Vecchio Continente si rende improvvisamente conto che il diritto è, nell’ambito di un rinnovamento degli strumenti di guerra economica, un’«arma» come le altre5. Si avverte un leggero fremito. Ma la reazione è lenta a Bruxelles – e a Parigi lo è ancora di più.

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Note

6. 

Luis Garicano, «L’autonomia strategica dell’Europa richiede crescita economica», VoxEU, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 4 settembre 2025, [online].

+

Lo scopo del presente studio è quello di proporre un’analisi delle tendenze in atto e di dimostrare che la regolamentazione è uno strumento strategico di crescita che gli Stati devono mettere in campo, in particolare in Europa. Il suo obiettivo è quello di esaminare come e comprendere perché si tratti di una priorità.

Bisogna smettere di considerare la regolamentazione, la crescita e il potere come elementi indipendenti: senza una regolamentazione competitiva non c’è crescita; senza crescita non c’è potere. Finché la Francia e l’Europa non avranno la prima, non avranno il resto6.

IPartita

Requiem per un mondo antico: la grande frammentazione

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1

Al di là dello shock Trump: il flusso ininterrotto di sconvolgimenti globali e l’incomprensibilità geoeconomica

Note

7. 

Gideon Rachman, «Come l’America First trasformerà il mondo nel 2025», Financial Times, 27 dicembre 2024, [online].

+

8. 

Paul Valéry affermò, durante la sua conferenza «Il bilancio dell’intelligenza» (1935): «Un mio amico, circa quarant’anni fa, un giorno, davanti a me, si prese gioco della ben nota espressione “epoca di transizione” e mi disse che si trattava di un cliché assurdo. “Ogni epoca è transizione”, diceva».

+

9. 

Friedrich A. Hayek, «L’uso della conoscenza nella società», The American Economic Review, vol. 35, n. 4, settembre 1945, pp. 519–530.

+

10. 

Le statistiche della Banca Mondiale rilevano, ad esempio, un «indice di rischio geopolitico» sempre più instabile.

+

11. 

«Il nuovo ordine economico», The Economist, 11 maggio 2024 [online].

12. 

Secondo la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde: «Potremmo entrare in un’era di cambiamenti nelle relazioni economiche e di rottura con le regolarità consolidate». Banca centrale europea, Policymaking in an age of shifts and breaks: Discorso di Christine Lagarde al Simposio di politica economica, Jackson Hole, 25 agosto 2023 [online]. Vedi anche Fondo Monetario Internazionale (FMI), Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism, Staff Discussion Note n. SDN/2023/001, Washington, gennaio 2023 [online].

+

13. 

FMI, La frammentazione geoeconomica e il futuro del multilateralismo, op. cit.

14. 

Brad Setser, «Il pericoloso mito della deglobalizzazione: le percezioni errate dell’economia globale stanno portando a politiche sbagliate», Foreign Affairs, 4 giugno 2024 [online]; vedi anche Mercia Heavey & Lizzy Moyer, « Il ritorno di Trump: il WEF a Davos arriva in un momento di allontanamento dalla globalizzazione », Bloomberg News, 13 gennaio 2025 [online].

+

15. 

Laura Alfaro e Davin Chor, Catene di approvvigionamento globali: l’incombente “grande riallocazione”, Documento di lavoro NBER n. 31661, National Bureau of Economic Research, Cambridge, settembre 2023 [online].

+

16. 

Organizzazione mondiale del commercio (OMC), L’economia globale si sta frammentando?, Documento di lavoro n. ERSD-2023-10, Divisione Ricerca economica e statistica, Ginevra, 11 ottobre 2024 [online].

+

17. 

Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Panoramica degli sviluppi nel contesto commerciale internazionale – Relazione annuale del Direttore generale (da metà ottobre 2023 a metà ottobre 2024) (WT/TPR/OV/27), Ginevra, 20 novembre 2024 [online].

+

18. 

Monica Duffy Toft, «Il ritorno delle sfere d’influenza: i negoziati sull’Ucraina saranno una nuova Conferenza di Yalta che ridisegnerà il mondo?», Foreign Affairs, 13 marzo 2025 [online]; vedi anche Stacie E. Goddard, « L’ascesa e la caduta della competizione tra grandi potenze: le nuove sfere d’influenza di Trump », Foreign Affairs, vol. 104, maggio-giugno 2025 [online] ; vedi anche A. Wess Mitchell « The Return of Great-Power Diplomacy: How Strategic Dealmaking Can Fortify American Power », Foreign Affairs, vol. 104, maggio-giugno 2025 [online].

+

19. 

OMC, Relazione annuale del Direttore generale, op. cit.

20. 

Shekhar Aiyar, Andrea F. Presbitero e Michele Ruta (a cura di), Geoeconomic Fragmentation: The Economic Risks from a Fractured World Economy, CEPR Press e Fondo Monetario Internazionale, Parigi e Londra, ottobre 2023 [online].

+

21. 

White & Case LLP, Un mondo di club e barriere: l’evoluzione della regolamentazione e la ridefinizione della globalizzazione, rapporto, 2023 [online].

+

22. 

Questa frammentazione ha un costo: «dallo 0,2% (in uno scenario di frammentazione limitata / aggiustamento a basso costo) al 7% del PIL (in uno scenario di frammentazione grave / aggiustamento ad alto costo)». Cfr. anche FMI, Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism, op. cit.

+

Nel 2023, come ogni anno, i banchieri centrali e alcuni dei più brillanti intellettuali si sono riuniti a Jackson Hole (Stati Uniti). Le discussioni hanno riguardato «i cambiamenti strutturali nell’economia mondiale». Gli interventi lasciano intravedere un’intensa riflessione su un mondo attraversato da profondi sconvolgimenti – in particolare:

– Le tensioni geopolitiche fomentate dalle «potenze revisioniste»7;

– Il calo delle vendite;

– L’ascesa dei partiti populisti in molti paesi occidentali.

Questi cambiamenti strutturali si inseriscono in un movimento continuo dell’economia che si sviluppa lungo tutta l’era moderna: la «distruzione creativa» di Schumpeter non è affatto un «lungo fiume tranquillo». Essi riflettono inoltre le grandi «transizioni»8 (e le loro conseguenze) che caratterizzano la nostra epoca:

– La transizione geopolitica, in atto dalla fine della Guerra Fredda;

– La transizione ecologica, che sta portando le economie a rendersi conto della necessità di reintegrare nella produzione alcuni costi legati alla loro attività;

– La transizione digitale, che accelera la circolazione delle informazioni e sta trasformando i mercati9 sin dagli anni 2000.

Questo nuovo contesto, caratterizzato da una maggiore incertezza e da un’imprevedibilità decuplicata, rappresenta una sfida specifica per i responsabili politici ed economici. Il rischio internazionale è aumentato10. I punti di riferimento che avevano prevalso e guidato Stati e imprese si stanno sgretolando: «il sistema internazionale liberale si sta lentamente disgregando»11. Il processo decisionale diventa così più complesso – e più rischioso12. Cresce la necessità di analisi.

Ciò vale in particolare per il settore commerciale. Le statistiche non indicano, in questa fase, una «deglobalizzazione», ma piuttosto un rallentamento della globalizzazione («slowbalization»)13, in atto già da diversi anni. Il mondo sembra attraversare una fase di riconfigurazione degli scambi commerciali14, una «grande riallocazione»15 degli strumenti di produzione.

Questa segmentazione si articola attorno a blocchi politici16. Secondo l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), «gli scambi avvengono sempre più spesso tra economie che condividono gli stessi principi»17.

In sintesi, si tratta del ritorno delle sfere d’influenza18 e dell’avvento di una «frammentazione geoeconomica»19. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) lo afferma senza ambiguità: «il mondo sta assistendo all’ascesa della frammentazione: un processo che inizia con l’aumento delle barriere al commercio e agli investimenti e che, nella sua forma estrema, si conclude con la frammentazione dei paesi in blocchi economici rivali»20. Si sta progressivamente costruendo un mondo «di club e barriere»21, in cui i flussi si riconfigurano secondo affinità ideologiche e geopolitiche22.

2

Un mondo frammentato e malthusiano: le regole del gioco di una globalizzazione in modalità «puzzle»

Note

23. 

Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Rapporto sullo sviluppo delle catene del valore globali 2023: Catene del valore globali resilienti e sostenibili in tempi turbolenti, Banca asiatica di sviluppo / Istituto delle economie in via di sviluppo / Istituto di ricerca sulle catene del valore globali dell’UIBE / Organizzazione mondiale del commercio, Ginevra, novembre 2023 [online].

+

Fonte e conseguenza della frammentazione di un mondo sempre meno cooperativo e multilaterale, l’adozione delle normative si inserisce in una triplice funzione strategica:

– Competitività (un diritto al servizio della crescita, per favorire le imprese nazionali);

– Di potere (il diritto di dettare la direzione da seguire al mondo – in particolare a quello degli affari)23;

– Concorrenza internazionale (un diritto al servizio dell’attrattività, per attirare le risorse).

Le politiche che ne derivano rivelano, più in profondità, un cambiamento nella percezione dell’economia: gradualmente, una parte dei responsabili politici sembra affermare (almeno implicitamente) che la crescita globale non è più una prospettiva facile e che, a parità di ricchezza, la sfida consiste innanzitutto nel recuperare la fetta più grande della torta piuttosto che nel farla crescere.

Gli Stati mettono quindi le loro normative al servizio di questa ambizione: in primo luogo per proteggere la propria fetta di torta dalla concorrenza con una logica protezionista (2.1); in secondo luogo per dare slancio ai propri rappresentanti al tavolo delle trattative promuovendo i propri «campioni» (2.2); infine cercando di organizzare il menu a proprio vantaggio in una prospettiva imperialista (2.3).

2.1. Una legislazione protezionistica, per proteggersi dalla concorrenza straniera

Note

24. 

Ministero dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale, «Investimenti stranieri in Francia», 25 febbraio 2025: «I rapporti finanziari tra la Francia e l’estero sono liberi. In via eccezionale, in settori elencati in modo limitativo, che riguardano la difesa nazionale o che potrebbero mettere a rischio l’ordine pubblico e le attività essenziali per la tutela degli interessi del Paese, l’articolo L. 151-3 del codice monetario e finanziario sottopone gli investimenti esteri a una procedura di autorizzazione preventiva.» [online].

+

25. 

Pablo Barrio, Sabine Bey, Violaine Faubert e Florian Le Gallo, Una mappa mundi degli investimenti strategici: quale controllo in Francia?, Bloc-notes Éco n. 390, Banca di Francia, 17 febbraio 2025 [online].

+

26. 

Lorenzo Bencivelli, Violaine Faubert, Florian Le Gallo e Pauline Négrin, Chi ha paura dei controlli sugli investimenti esteri?, Documento di lavoro della Banque de France n. 927, Banque de France, ottobre 2023 [online].

+

L’osservazione degli sviluppi degli ultimi anni sulla scena economica mondiale rivela una rinascita delle aspirazioni protezionistiche (proteggere le imprese nazionali per consentire loro di espandersi e conquistare poi i mercati internazionali) che si autoalimenta (poiché i miei concorrenti sostengono le loro imprese, devo farlo anch’io per ristabilire l’equità concorrenziale), alimentata da considerazioni politiche (o, talvolta, da preferenze di parte) nella gestione delle politiche economiche, che contribuiscono a rendere le normative ancora più oscure.

Le normative vengono quindi promosse per «proteggere» le economie nazionali dalla concorrenza straniera, controllando più rigorosamente i flussi in entrata, come dimostrano la meticolosa supervisione degli investitori stranieri o l’istituzione di barriere doganali.

Lo sviluppo dei controlli sugli investimenti esteri offre un primo esempio di questo cambiamento di paradigma24. Questa procedura, che prevede l’approvazione dell’amministrazione quando un attore non nazionale intende investire in una serie di settori economici (e in particolare in quelli considerati «strategici»25), si è notevolmente sviluppata nei paesi europei26. Questa tendenza evidenzia la volontà di monitorare più attentamente le acquisizioni di operatori economici nazionali da parte di soggetti stranieri.

Note

27. 

Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti diretti esteri nell’Unione.

+

28. 

Commissione europea, Quarta relazione annuale sullo screening degli investimenti diretti esteri nell’Unione (COM (2024) 464 definitivo), relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Bruxelles, 17 ottobre 2024 [online].

+

29. 

Direzione Generale del Tesoro, Linee guida relative al controllo degli investimenti stranieri in Francia, settembre 2022.

+

L’evoluzione dei controlli sugli investitori stranieri in Francia e in EuropaIl numero di controlli sugli investimenti esteri è cresciuto a tal punto in Europa che, per facilitare l’elaborazione delle pratiche, dal 2019 l’UE ha promosso un quadro armonizzato27. Alla fine del 2024, la Commissione ha rilevato che il numero di notifiche (ovvero il numero di pratiche presentate da imprese straniere che intendono acquisire un’attività europea) era aumentato del 18% nel periodo 2021-202328. I settori che hanno registrato il maggior numero di operazioni nel 2023 sono stati l’industria manifatturiera (39%), le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (24%), il commercio all’ingrosso e al dettaglio (10%) e le attività finanziarie (8%). Dei 488 casi notificati, i sei principali paesi di origine erano gli Stati Uniti (33%), il Regno Unito (12%), gli Emirati Arabi Uniti (7%), la Cina (6%), il Canada (5%) e il Giappone (4%). In Francia, nel settembre 2022 sono state adottate delle linee guida che evidenziano una nuova necessità di precisare la dottrina dell’amministrazione29.

Note

30. 

La Casa Bianca, Regolamentazione delle importazioni mediante dazi reciproci per correggere le pratiche commerciali che contribuiscono ai consistenti e persistenti deficit annuali della bilancia commerciale degli Stati Uniti, Ordine esecutivo n. 14257, Washington (D.C.), 2 aprile 2025 [online].

+

31. 

Organizzazione mondiale del commercio (OMC), «Il rapporto dell’OMC evidenzia un aumento delle restrizioni commerciali in un contesto di politiche unilaterali», WTO News, 11 dicembre 2024 [online].

+

L’introduzione di nuove politiche (e quindi di normative) commerciali restrittive costituisce un secondo ricorso alle normative a fini protezionistici, questa volta con maggiore risonanza mediatica. Dall’inizio del suo secondo mandato, il presidente Trump ha infatti avviato una revisione unilaterale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati negli Stati Uniti. L’annuncio di questa svolta apertamente ostile al libero scambio, in quello che ha definito un «giorno di liberazione»30, ha spinto i suoi vari partner commerciali a tentare di negoziare separatamente – consolidando una dinamica non cooperativa.

Al di là della politica statunitense, le statistiche dell’OMC mostrano inoltre che le restrizioni al commercio internazionale sono aumentate negli ultimi anni31: gradualmente sono state introdotte barriere ai flussi commerciali, sia sotto forma di dazi (tasse) che di misure non tariffarie (vari obblighi normativi).

Note

32. 

OMC, Relazione annuale del Direttore Generale, op. cit.

33. 

Banca Mondiale, «Oltre i dazi doganali: sfatare i miti sulle barriere non tariffarie al commercio», Blog della Banca Mondiale, 30 aprile 2024 [online].

+

34. 

Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), SDG Pulse 2024, Ginevra, 28 marzo 2025, p. 36 [online].

+

Le restrizioni al commercio – un esempio tratto dalle statistiche dell’OMCSecondo l’OMC, «tra la metà di ottobre 2023 e la metà di ottobre 2024, i suoi membri hanno introdotto 169 nuove misure restrittive per il commercio e 291 misure di facilitazione degli scambi relative alle merci (…). Il valore degli scambi commerciali interessati dalle misure restrittive è stato stimato in 887,6 miliardi di dollari, in forte aumento»32. Spesso si tratta di «misure non tariffarie»33 (MNT), ovvero diverse dai dazi doganali. Alcuni paesi utilizzano ad esempio argomenti ambientali: nel 2024, l’ONU osservava che se «solo il 2,6% di tutte le MNT è legato alla mitigazione dei cambiamenti climatici», queste «sono fortemente concentrate sui beni più scambiati, quali automobili e veicoli, macchinari, carburanti, elettrodomestici ed elettronica, prodotti a base di legno e plastica, coprendo complessivamente il 26,4% del commercio mondiale»34.

Note

35. 

Kristen Hopewell, «Il mondo sta abbandonando l’OMC: e Stati Uniti e Cina fanno da apripista», Foreign Affairs, ottobre 2024 [online].

+

36. 

Ibid.

37. 

Patricia Kim, «Non sopravvalutate l’alleanza autocratica: perché Cina e Russia non costituiscono un blocco ideologico», Foreign Affairs, 15 settembre 2025 [online].

+

Una prima conclusione è che, in materia commerciale, il multilateralismo è morto. L’agonia di questo regime basato sul libero scambio, reso possibile dalla caduta del totalitarismo sovietico, era iniziata già prima: il ciclo di negoziati dell’OMC noto come «di Doha», avviato nel 2001, era bloccato da tempo a causa dello scontro tra Cina e Stati Uniti35.

Riconoscendo il fallimento di un approccio comune, gli Stati fanno ora valere accordi «plurilaterali», ovvero facoltativi e validi solo tra i partner che lo desiderano.

Un secondo insegnamento è che l’elezione di Donald Trump costituisce, in un certo senso, un’accelerazione e un’amplificazione di un processo già avviato prima di essa.

Washington non ha quindi nominato alcun giudice nell’organo di appello dell’OMC, bloccandone il funzionamento sin dalla prima amministrazione Trump (compresa, quindi, anche l’amministrazione Biden)36.

Un ultimo insegnamento è che questo cambiamento di paradigma nel commercio internazionale ha conseguenze geopolitiche ancora incerte: la decisione di imporre dazi doganali sui prodotti indiani, ad esempio, è all’origine di un attrito tra Washington e Nuova Delhi, e non è estranea al riavvicinamento dichiarato, ma ancora imprecisato, tra la capitale indiana e Pechino o Mosca37.

Note

38. 

Michel Guénaire, Il ritorno degli Stati, Grasset, 2013.

39. 

Direzione Generale del Tesoro, «Insegnamenti tratti dalle politiche industriali del passato», Trésor-Éco, 13 febbraio 2025, a cura di Bastien Alvarez, Charlotte Gallezot, Clarissa Hida e Gaëtan Mouilleseaux, [online].

+

40. 

OMC, Rapporto sullo sviluppo delle catene del valore globali 2023, op. cit.

41. 

Augustin Landier, David Thesmar, 10 idee che animano la Francia, Flammarion, 2013.

42. 

Chad P. Bown, La politica industriale moderna e l’OMC, Documento di lavoro n. 23-15, Peterson Institute for International Economics, Washington, dicembre 2023 [online].

+

43. 

Consiglio dell’Unione europea, «Il Consiglio raccomanda una strategia industriale globale a lungo termine, con una visione al 2030», comunicato stampa 399/19, 27 maggio 2019 [online].

+

44. 

Martin Wolf, «Come non fare politica industriale», Financial Times, 18 giugno 2024 [online].

+

45. 

Simon Evenett, Adam Jakubik, Fernando Martín e Michele Ruta, Il ritorno della politica industriale nei dati, Documento di lavoro del FMI n. 24/1, Dipartimento Strategia, Politica e Revisione, Fondo Monetario Internazionale, gennaio 2024 [online]; vedi anche Valentine Millot & Łukasz Rawdanowicz, Il ritorno delle politiche industriali: considerazioni politiche nel contesto attuale, Documenti di politica economica dell’OCSE n. 34, Pubblicazioni OCSE, Parigi, 31 maggio 2024 [online].

+

46. 

Sébastien Miroudot, «Resilienza contro robustezza nelle catene del valore globali: alcune implicazioni politiche», VoxEU.org Column, 18 giugno 2020 [online]; vedi anche Rebecca Freeman & Richard Baldwin, « Rischio e resilienza delle catene di approvvigionamento globali », VoxEU.org Column, 6 aprile 2022 [online].

+

2.2. Un diritto nazionalista, al servizio dei campioni nazionali

Un’altra strategia adottata dagli Stati nella competizione economica consiste nel promuovere i propri «campioni», cosa che possono fare in due modi: in primo luogo attuando politiche industriali attive per incoraggiarne la crescita con il sostegno pubblico, in secondo luogo allentando le norme sulla concorrenza per facilitare le operazioni di fusione. In entrambi i casi, questi cambiamenti normativi segnano un «ritorno degli Stati»38 e una rottura con la teoria liberale dell’apertura dei mercati che aveva prevalso fino ad allora.

Il primo segno di questi profondi cambiamenti nella regolamentazione è che la politica industriale viene sempre più utilizzata come strumento strategico39, in particolare con l’obiettivo di «rilocalizzare» alcune produzioni o di sostenerne altre40, con un impatto tanto maggiore sugli scambi commerciali in quanto questa strada, che può avere un versante offensivo (favorire la competitività per far emergere campioni grazie alla performance e all’innovazione)41, ne ha anche uno più difensivo e non cooperativo42 (sostenere le imprese nazionali indipendentemente dai loro meriti), molto forte oggi, alimentata dalla speranza di ogni paese di accaparrarsi una parte della ricchezza mondiale in un’economia percepita come un gioco a somma zero (cosa che non è).

In Europa, il dibattito sulla politica industriale ha così ripreso slancio, tanto che l’UE si è dotata addirittura di una «strategia industriale»43. Negli Stati Uniti, l’Inflation Reduction Act di Joe Biden è stato uno degli esempi più significativi44 di mobilitazione massiccia di fondi pubblici a sostegno della produzione nazionale. È interessante notare che le motivazioni delle politiche industriali e delle normative che ne derivano si sono evolute: oggi sono sempre più giustificate da considerazioni non economiche, come l’ambiente, la sicurezza nazionale45 o la protezione degli approvvigionamenti46.

Note

47. 

Lilas Demmou, La deindustrializzazione in Francia, Documento di lavoro della Direzione Generale del Tesoro n. 2010/01, Direzione Generale del Tesoro, Ministero dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale, energetica e digitale, Parigi, 18 febbraio 2010 [online].

+

Come si spiega la deindustrializzazione?Il ritorno in auge delle politiche industriali risponde alla constatazione di una deindustrializzazione delle economie dell’OCSE. Non è tuttavia superfluo ricordare che il commercio internazionale non ne è l’unica causa. Ad esempio, la debolezza del tessuto industriale francese è dovuta innanzitutto a una mancanza di competitività, che trova le sue origini nelle scelte politiche nazionali più che nella concorrenza estera. Tre tendenze hanno giocato un ruolo determinante47: la terziarizzazione dell’economia, ovvero il crescente ricorso ai servizi (responsabile di circa un quarto della perdita di posti di lavoro nell’industria); il progresso tecnico e i relativi guadagni di produttività (65%); e il commercio internazionale (13%). La nostra deindustrializzazione è innanzitutto una nostra responsabilità.

Note

48. 

Erwan Le Noan, «Il diritto della concorrenza messo alla prova dalla politica», Les Échos, 7 agosto 2018, [online].

+

49. 

Berkeley Lovelace Jr., «Trump afferma che l’amministrazione sta indagando su violazioni delle norme antitrust da parte di Amazon e di altri giganti della tecnologia», CNBC, 5 novembre 2018 [online].

+

50. 

Nel caso in questione, la volontà di far prevalere considerazioni di natura prettamente politica nell’applicazione del diritto della concorrenza non è interamente imputabile a lui: oltre a poter essere ricondotta a una certa tradizione americana, questa tendenza era stata avviata dall’amministrazione Biden, che aveva insediato al potere personalità note per i loro convinti impegni, in particolare sulla regolamentazione dei giganti di Internet (Lina Khan alla FTC o Tim Wu alla Casa Bianca), contribuendo peraltro ad avvicinarli ai repubblicani. Dave Michaels & Annie Linskey, « MAGA antitrust agenda under siege by lobbyists close to Trump », Wall Street Journal, 6 agosto 2025 [online]; cfr. anche Alex Rogers, Hannah Murphy & George Hammond, « Has Silicon Valley gone Maga? », Financial Times, 19 luglio 2024 [online].

+

Un secondo esempio di questa evoluzione è rappresentato dalla messa in discussione del diritto della concorrenza e, in particolare, di uno dei suoi aspetti: il controllo delle concentrazioni48, procedura amministrativa mediante la quale le autorità pubbliche (la Commissione europea, l’Autorità garante della concorrenza) sono chiamate a verificare che le operazioni di concentrazione tra imprese non siano suscettibili di arrecare danno ai consumatori (compito loro affidato dal legislatore).

In Europa, da anni alcuni paesi e attori economici sostengono la necessità di un approccio più flessibile al diritto, per facilitare, attraverso le acquisizioni, il consolidamento di diversi settori. Negli Stati Uniti, il cambiamento di rotta è ancora più netto. Il presidente Trump non ha nascosto la sua intenzione di trasformare il diritto della concorrenza in uno strumento politico (durante il suo primo mandato49 e oggi nuovamente) per facilitare la creazione di campioni50.

Note

51. 

Crédit Agricole, «China Standards 2035, dove la globalizzazione incontra la geopolitica», Perspectives n. 21/073, 10 marzo 2021.

+

52. 

John Seaman, La Cina e le norme tecniche: sfide geopolitiche, Ifri, gennaio 2020 [online]; cfr. anche Claude Leblanc, «Pechino vuole affermarsi come potenza normativa di primo piano», L’Opinion, 15 gennaio 2020 [online].

+

53. 

Julien Nocetti, Un Internet a pezzi? La frammentazione di Internet e le strategie di Cina, Russia, India e Unione Europea, Ifri, febbraio 2024 [online].

+

54. 

«Tre punti chiave della nuova strategia cinese in materia di standard», Carnegie Endowment for International Peace, 28 ottobre 2021.

+

55. 

Mathieu Duchâtel e Georgina Wright, L’extraterritorialità cinese: il nuovo arsenale giuridico, Institut Montaigne, dicembre 2024 [online]; cfr. anche Georgina Wright, Louise Chetcuti e Cecilia Vidotto Labastie, L’extraterritorialità: il punto cieco della sicurezza economica europea, Institut Montaigne, marzo 2024 [online], cfr. anche Georgina Wright & Louise Chetchuti, Extraterritorialità americana: un’arma a doppio taglio, Institut Montaigne, dicembre 2024 [online].

+

56. 

«L’Europa allenterà la presa sulle grandi aziende tecnologiche?», The Economist, 5 dicembre 2024 [online].

57. 

Seb Starcevic, Jakob Weizman, Francesca Micheletti, Carlo Martuscelli e Andrew McDonald, «I dazi di Trump: cosa è appena successo — e qual è la strategia dell’Europa?», Politico Europe, 11 aprile 2025 [online].

+

58. 

Andy Bounds, «L’UE si prepara a colpire le grandi aziende tecnologiche in risposta ai dazi di Donald Trump», Financial Times, 5 febbraio 2025 [online].

+

2.3. Un diritto imperialista, al servizio del potere, per imporre una direzione al mondo

In questo contesto internazionale ormai privo di inibizioni, il diritto rappresenta per uno Stato anche uno strumento di potere, un soft power, che lo porta a utilizzare le norme per promuovere la propria visione dell’economia o della società, difendendo al contempo i propri interessi.

Un ambito poco conosciuto della rivalità per il potere è quello degli «standard», ovvero quelle norme che regolano numerose esigenze pratiche51. La Cina, in particolare, si è fortemente impegnata a diventare una potenza normativa di riferimento, cercando di influenzare gli standard tecnici e industriali su scala mondiale52: il piano « China Standards 2035 » mira a rendere il Paese il principale esportatore di standard internazionali in settori chiave emergenti53, come l’intelligenza artificiale, il 5G, l’Internet delle cose (IoT) e le energie rinnovabili54.

Un altro ambito, molto più presente nel dibattito pubblico, è quello dell’extraterritorialità del diritto, ovvero la capacità (o la volontà) di uno Stato di far applicare la propria legislazione al di là dei propri confini55.

Gli Stati Uniti sono probabilmente i più attivi in questo ambito. Il Foreign Corrupt Practices Act e il Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, ad esempio, si applicano alle imprese straniere che utilizzano servizi finanziari statunitensi o operano su mercati chiave: queste leggi consentono a Washington di intervenire su operazioni al di fuori del territorio statunitense e di imporre di fatto la propria volontà ad attori e operazioni economiche che non ne fanno direttamente parte. Anche la Cina, sotto la guida di Xi Jinping, ha sviluppato un diritto a portata extraterritoriale, considerandolo uno strumento strategico, sia difensivo che offensivo.

L’Europa sa promuovere il proprio diritto al di là dei propri confini, in particolare in materia di concorrenza (anche se in questo ambito esiste il criterio di collegamento territoriale): la Commissione europea è infatti orgogliosa di aver inflitto severe sanzioni ad aziende statunitensi, giganti del settore tecnologico.

Da alcuni mesi, il diritto della concorrenza viene addirittura presentato come uno strumento di rivalità o di «distensione56» tra gli Stati Uniti e l’UE: la Commissione ha quindi preferito attendere prima di emettere due decisioni sanzionatorie nei confronti di Apple e Meta57, per evitare un confronto troppo immediato58 con gli Stati Uniti, mentre il presidente Trump aveva appena lanciato la sua offensiva in materia commerciale.

Note

59. 

Aifang Ma, La regolamentazione del digitale: Cina, Stati Uniti, Francia, Fondazione per l’innovazione politica, settembre 2023 [online].

+

60. 

Nocetti, Un Internet a pezzi?, op. cit. «La frammentazione è: tecnica, risultato di decisioni che limitano la connettività tra una parte di Internet e il resto della rete; geopolitica, derivante da pratiche quali la localizzazione dei dati e le interruzioni volontarie di Internet; e commerciale, legata allo sviluppo di strategie protezionistiche e alle iniziative delle piattaforme che dispiegano le proprie infrastrutture, diventando al contempo la porta d’accesso a Internet globale».

+

61. 

Marshall W. Van Alstyne & Erik Brynjolfsson, Comunità elettroniche: villaggio globale o cyber-Balcani?, Massachusetts Institute of Technology — Sloan School, marzo 1997 [online].

+

62. 

Asma Mhalla, «Splinternet: quando la geopolitica frammenta il cyberspazio», Polytechnique Insights (Institut Polytechnique de Paris), 17 gennaio 2023 [online].

+

63. 

Parmy Olson, «Un nuovo mondo per Facebook e Instagram: lo Splinternet di Zuckerberg», Bloomberg Opinion, 10 gennaio 2025 [online].

+

64. 

OCSE / OMC, Implicazioni economiche della regolamentazione dei dati: trovare un equilibrio tra trasparenza e fiducia, Edizioni OCSE / Organizzazione mondiale del commercio, 2025 [online].

+

65. 

David Kaye, «I rischi della regolamentazione di Internet: come iniziative ben intenzionate potrebbero mettere a repentaglio la libertà di espressione», Foreign Affairs, 21 marzo 2024 [online]; vedi anche Raghuram G. Rajan, « I compromessi della regolamentazione dell’IA », Project Syndicate, 26 agosto 2025 [online].

+

66. 

Legge di chiarimento sull’uso legittimo dei dati all’estero.

67. 

Thibault Schrepel, «Quando Bruxelles cristallizza l’IA nella legislazione», Les Échos, 29 settembre 2025 [online].

+

68. 

Va inoltre menzionata la regolamentazione della libertà di espressione online, al centro di questioni democratiche di grande attualità.

+

69. 

Gonçalo Perdigão, «Regolamentare l’algoritmo: perché la politica in materia di intelligenza artificiale determinerà la competitività dei mercati globali», Observer, 8 settembre 2025 [online].

+

2.4. Un sistema giuridico competitivo, più attraente rispetto a quello degli altri paesi

La regolamentazione rappresenta inoltre uno strumento a disposizione degli Stati per creare contesti giuridici attraenti. Diverse politiche hanno quindi cercato di promuovere normative più favorevoli alle imprese, al fine di attrarre capitali, attività e talenti.

Questa dinamica competitiva non è necessariamente negativa: può infatti spingere ogni paese a puntare al rendimento economico. Tuttavia, essa si traduce in una frammentazione del mondo, poiché alcuni blocchi (come l’Europa) si rifiutano di partecipare alla corsa (o non sono in grado di farlo).

Le normative in materia di tecnologia digitale o di mercati finanziari ne sono un esempio.

Da diversi anni, il progetto di un Internet globale senza confini sembra infrangersi contro le realtà geoeconomiche: si stanno delineando tre grandi blocchi (Stati Uniti, Cina ed Europa), animati da logiche di regolamentazione distinte59 e multiformi60. Questa progressiva «balcanizzazione»61 attraverso la regolamentazione sta trasformando lo spazio digitale da un vasto Internet a uno «splinternet »62 in cui gli attori economici adattano e differenziano le loro pratiche, le loro offerte e le loro proposte di contenuti a seconda delle aree geografiche63.

La regolamentazione dei dati costituisce quindi un ambito particolarmente conflittuale: con l’affermarsi dell’economia digitale si sono sviluppate normative64 sempre più divergenti tra l’UE e gli Stati Uniti65. Una prima divergenza era emersa negli anni 2010, alimentata da questioni di sovranità. Il CLOUD Act66 (2018) prevede quindi che le aziende tecnologiche statunitensi debbano poter fornire alle autorità americane i dati degli utenti, anche se archiviati all’estero, qualora la giustizia ne faccia richiesta. Interpellata su questo testo, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito (in due sentenze denominate «Schrems I» nel 2015 e «Schrems II» nel 2020) che le garanzie fornite dagli Stati Uniti in materia di protezione dei dati personali non erano equivalenti a quelle dell’UE – avendo quest’ultima adottato norme molto rigorose.

Questa divergenza transatlantica sembra accentuarsi con l’intelligenza artificiale. In questo ambito, l’UE, che intende posizionarsi (eccessivamente)67 all’avanguardia della regolamentazione, ha adottato un AI Act (2024)68, che mira a regolamentare gli usi di questa nuova tecnologia in base al grado di rischio che potrebbero rappresentare. Gli Stati Uniti sembrano molto meno entusiasti: ad oggi non esiste alcuna legislazione federale (appena insediato, Donald Trump ha revocato un decreto esecutivo del presidente Biden; il governatore della California, democratico, ha posto il veto su un testo di regolamentazione dell’IA, ritenendo che norme troppo premature potrebbero intaccare la competitività del Paese)69.

La proliferazione di normative divergenti sui mercati finanziari costituisce un ulteriore esempio della concorrenza internazionale, in particolare in un settore in cui il capitale è estremamente mobile – e in cui l’Europa fatica a tenere il passo. Anche in questo caso, due continenti, due normative – e vincoli diversi per le imprese.

Note

70. 

Commissione europea – Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Relazione annuale 2025 sul mercato unico e la competitività, Commissione europea, 29 gennaio 2025 [online].

+

Il ritardo dell’Europa sui mercati dei capitaliNel 202470, il rapporto Draghi rilevava, con tono di rammarico, che il capitale di rischio era sceso allo 0,05% del PIL nel 2023 (rispetto allo 0,09% del 2022), ben al di sotto dei livelli statunitensi (« si stima che il mercato del capitale di rischio dell’UE rimanga 10 volte più piccolo di quello degli Stati Uniti e 7 volte più piccolo di quello della Cina »).

Note

71. 

Autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione (ACPR), «Un passo importante per la finanza sostenibile in Europa: gli obblighi di trasparenza derivanti dall’entrata in vigore del regolamento SFDR», Rivista dell’ACPR, aprile 2021 [online], in particolare sulla «doppia materialità», che induce gli attori finanziari a spiegare in che modo tengono conto dei «rischi in materia di sostenibilità» e degli «impatti negativi in materia di sostenibilità» nelle loro scelte di investimento.

+

72. 

Marie Bellan, «Direttiva CSRD: l’Europa smantella il Patto verde per evitare di ridurlo a brandelli», Les Échos, 1° aprile 2025 [online].

+

73. 

Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC), Miglioramento e standardizzazione delle informazioni relative al clima destinate agli investitori, Comunicato n. 33-11275; fascicolo n. S7-10-22, adottato il 6 marzo 2024, entrato in vigore il 28 maggio 2024 [online].

+

74. 

Forum economico mondiale e Oliver Wyman, Affrontare la frammentazione del sistema finanziario globale, Forum economico mondiale, gennaio 2025 [online].

+

75. 

Colby Smith, Martin Arnold, Joshua Franklin e Stephen Gandel, «Come Wall Street ha ottenuto la “capitolazione” della Federal Reserve sulle nuove norme bancarie», Financial Times, 10 settembre 2024 [online].

+

76. 

Michael S. Barr, «The Next Steps on Capital»: discorso tenuto alla Brookings Institution, Consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, 10 settembre 2024 [online].

+

77. 

Martin Arnold, «L’autorità di regolamentazione britannica attenua il nuovo regime patrimoniale per le banche dopo le pressioni della City», Financial Times, 12 settembre 2024 [online].

+

78. 

Krystèle Tachdjian, «Con Basilea III, si allarga il divario normativo tra banche europee e americane», Les Échos, 15 gennaio 2025 [online].

+

79. 

Édouard Lederer, «Regolamentazione bancaria: tre grandi paesi europei vogliono mettere un freno», Les Échos, 8 ottobre 2024 [online].

+

80. 

Gabriel Nédélec, «Si fa sempre più tesa la situazione tra banchieri e autorità di regolamentazione europee», Les Échos, 29 novembre 2024 [online].

+

Le questioni ambientali e le relative normative stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella regolamentazione finanziaria. In materia, l’Europa impone un quadro rigoroso, basato su una logica di « reporting » costituita da indicatori e procedure, al centro dei recenti testi più mediatici: il regolamento SFDR (Sustainable Financial Disclosure, che ha imposto obblighi di trasparenza secondo un approccio detto di « doppia materialità »71) e la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, che prevede che le imprese europee debbano produrre rapporti precisi sui loro impatti ESG – Ambiente, Sociale, Governance), secondo una nomenclatura dettagliata ed esigente72. Negli Stati Uniti, gli standard sono decisamente meno rigorosi e la maggior parte delle normative rimane volontaria73 – questa divergenza si è del resto accentuata con quello che gli analisti hanno definito un « ESG backlash », un movimento di imprese e Stati federati che hanno protestato contro l’aumento degli obblighi normativi.

Nel campo della regolamentazione prudenziale74, gli Stati Uniti75 hanno cercato, sin dall’inizio del mandato di Joe Biden, di allentare i vincoli che gravano sulle loro banche, in particolare quelli previsti dall’accordo internazionale denominato «Basilea III76 », che mirano ad aumentare i requisiti in materia di fondi propri, liquidità e gestione dei rischi. Parallelamente, la Banca d’Inghilterra ha allentato i propri piani per le banche britanniche e ne ha rinviato l’attuazione al 202677. L’UE, dal canto suo, ha recepito le norme in modo rigoroso78, portando Francia, Germania e Italia a inviare una lettera alla Commissione europea, chiedendo un rallentamento nell’adozione delle nuove normative bancarie79. Più recentemente, i banchieri sono intervenuti pubblicamente per esprimere la loro «stanchezza» nei confronti di un livello di norme considerato eccessivo80.

In ambito finanziario si stanno così progressivamente consolidando le divergenze normative tra gli Stati Uniti e l’Europa. Queste differenze rischiano di porre alcuni attori europei di fronte a scelte delicate: nonostante le forti convinzioni che possono sostenere, riusciranno a mantenere standard elevati quando i loro concorrenti più vicini non sono tenuti a rispettare gli stessi vincoli?

IIPartita

La posta in gioco: fallire o sopravvivere

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1

La messa in discussione del modello europeo

Note

81. 

Erwan Le Noan, «Il “Brussels effect”: la dolcezza dell’Europa sul mondo?», Rivista politica e parlamentare, 1° febbraio 2023 [online].

+

82. 

Anu Bradford, The Brussels effect – How the European Union rules the world, Oxford University Press, 2020. L’autrice aveva inizialmente presentato questa idea in un articolo del 2012: Anu Bradford, «The Brussels Effect», Northwestern University Law Review, vol. 107, n. 1, 2012.

+

83. 

Zaki Laïdi, La norma senza la forza – L’enigma del potere europeo, Presses de Sciences Po, 2008.

+

84. 

Bradford, L’effetto Bruxelles, op. cit.

1.1. Effetto Bruxelles o Difetto di Bruxelles?

In questo contesto internazionale frammentato e ipercompetitivo, l’Europa fatica a trovare il proprio posto. Nel suo discorso, tende a fare della qualità della propria regolamentazione un punto di forza distintivo. Alcuni anni fa, Anu Bradford pubblicò un’opera che descriveva il modo in cui l’Europa influenza le normative globali81. Definiva questo soft power come « Brussels effect », un concetto che ha riscosso un grande successo mediatico e che « si riferisce alla capacità unilaterale dell’UE di regolamentare il mercato mondiale »82. Questa visione del diritto come vettore specifico dell’influenza europea non è nuova. Zaki Laïdi lo scriveva nel 2008: «il ricorso alla norma è per l’Europa più di una scelta.

Si tratta di una necessità che trova la sua origine nel carattere normativo della costruzione europea. La norma è ciò che permette all’Europa di superare la sovranità degli Stati senza abolirla»83.

Questo effetto è reale: in materia di regolamentazione dei dati, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) viene applicato in modo rigoroso dalle grandi aziende internazionali e ha ispirato alcune legislazioni al di fuori dell’UE. Anche il diritto europeo della concorrenza è rispettato a livello mondiale. È tuttavia possibile verificare un potere della portata descritta da Anu Bradford, secondo la quale l’UE brilla per la sua «egemonia normativa mondiale senza pari tra i suoi rivali geopolitici»84? Sembra imperativo moderare l’affermazione.

In primo luogo, il potere del diritto è una conseguenza del potere economico piuttosto che la sua fonte. L’elezione di Donald Trump e, più in generale, gli sconvolgimenti nelle relazioni geoeconomiche dimostrano che sono proprio la vitalità e la solidità economica a consentire al nuovo presidente americano di ritenersi libero di ignorare le convenzioni internazionali e di passare all’offensiva contro le norme dei suoi partner.

Note

85. 

Francesca Micheletti, «Il capo dell’agenzia antitrust di Trump critica le norme digitali dell’UE definendole “tasse sulle aziende americane”», Politico Europe, 2 aprile 2025 [online].

+

86. 

Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti (Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti), Lettera della Commissione Giustizia a Teresa Ribera sul Digital Markets Act, 23 febbraio 2025 [online].

+

L’offensiva statunitense contro la regolamentazione europea del settore digitaleL’amministrazione statunitense accusa regolarmente l’Europa di avvalersi della propria legislazione per prendere provvedimenti contro le imprese statunitensi, citando in particolare le recenti leggi europee in materia di regolamentazione dei mercati digitali85. Nel febbraio 2025, ad esempio, il presidente della commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, Jim Jordan, ha scritto alla commissaria europea Teresa Ribera per esprimerle le sue preoccupazioni riguardo alla regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche in Europa: «Le scriviamo per esprimerle le nostre preoccupazioni sul fatto che il DMA (« Digital Markets Act ») potrebbe prendere di mira le aziende americane», aggiungendo che «l’obiettivo della Commissione europea è quello di porre rimedio al rallentamento economico dell’Europa strumentalizzando il DMA contro le aziende americane»86.

Note

87. 

Laurent Cohen-Tanugi, «L’Europa come potenza normativa internazionale: situazione attuale e prospettive», Revue européenne du droit, n. 3, 2021/2, pp. 100-106, Groupe d’études géopolitiques, dicembre 2021 [online].

+

88. 

Thierry Chopin, «Il rapporto di molti francesi con l’Europa è complicato», Toute l’Europe, 29 giugno 2008 [online].

+

In secondo luogo, la capacità di innovare plasma il mondo più di quella di regolamentarlo. In questo caso, la critica secondo cui l’UE si limita a regolamentare ciò che non è stata in grado di inventare non è del tutto errata. Chi ha maggiore utilità e influenza duratura sulle nostre vite: TikTok e Apple, o i testi che ne regolano l’uso a posteriori? Chi ha inventato l’automobile o chi ha redatto i principi dell’assicurazione automobilistica?

Al contrario, la stabilità giuridica è un fattore fondamentale per la sicurezza delle imprese (consente loro di pianificare e guardare al futuro con serenità): norme ben concepite, trasparenti e adeguate alle realtà economiche favoriscono l’innovazione e riducono i costi di transazione per le imprese.

Infine – e soprattutto, puntare esclusivamente sull’«effetto Bruxelles» potrebbe rivelare un rifiuto di intraprendere la via di una «vera» potenza nell’ordine mondiale. Laurent Cohen-Tanugi si chiede giustamente se «una strategia di potenza (o di autonomia strategica) fondata sulla norma come sostituto della forza non rientri in una tendenza storica del progetto europeo a definirsi attraverso i propri valori e la propria virtù a scapito dei propri interessi, e a precludersi così ogni coscienza e affermazione geopolitica»87. Allo stesso modo, Thierry Chopin sottolinea il rischio che, «nel migliore dei casi, l’Unione sarebbe una “potenza normativa” che esercita un “soft power”, ma che sarebbe incapace di dotarsi dei mezzi classici del potere»88.

1.2. La necessità di un risveglio

Note

89. 

Commissione europea – Direzione generale del Mercato interno, Relazione annuale 2025 sul mercato unico e la competitività, op. cit.

+

90. 

Richard Hiault, «Crescita: l’inevitabile ampliamento del divario tra Europa e Stati Uniti», Les Échos, 17 gennaio 2025 [online].

+

91. 

Mario Catalán, Andrea Deghi e Mahvash S. Qureshi, «How High Economic Uncertainty May Threaten Global Financial Stability», Blog dell’FMI, 15 ottobre 2024 [online], cfr. anche Raul Sampognaro, «Effetto dell’incertezza politica sulle prospettive di crescita», Blog dell’OFCE, 3 dicembre 2024 [online].

+

92. 

Jean Tirole, «Di fronte all’offensiva tecnolibertaria, il diritto della concorrenza deve farsi valere», Challenges, 4 marzo 2025 [online]; cfr. anche Agathe Demarais & Abraham Newman, «Europe Must Unlock Its Geoeconomic Power», Foreign Affairs, 14 novembre 2024 [online].

+

Come ben documentato dal rapporto Draghi, la vera sfida per l’Europa è la sua incapacità di affermarsi sui mercati mondiali, a causa del calo della sua competitività89. Ad esempio, dal quarto trimestre del 2019 a settembre 2024, l’economia statunitense è cresciuta del 9,4%, contro solo il 4% dell’area dell’euro90. Il divario si sta ampliando notevolmente.

Tuttavia, non esiste un vero potere normativo senza un previo potere economico. È proprio grazie alla loro economia forte che gli Stati Uniti possono pretendere di dettare legge, in senso letterale e figurato.

L’UE, dal canto suo, si è accontentata troppo della propria capacità di elaborare norme e di orientare i comportamenti (degli Stati, delle imprese, dei singoli); ma tale influenza non è altro che un potere destinato a indebolirsi se non si fonda sull’efficienza economica. Nel contesto sconvolto degli anni 2020, le aree economiche meno competitive si trovano in una posizione di grave svantaggio.

«Bruxelles» non è l’unica responsabile. Anche gli Stati membri hanno la loro parte di responsabilità: non solo la reattività dell’UE dipende da loro, ma le loro singole politiche nazionali sono fattori determinanti per la forza collettiva. A questo proposito, un’economia francese in difficoltà non è un punto di forza per il continente – e l’incertezza politica ha, del resto, un costo91.

L’intero continente deve fare delle scelte: l’Europa non può essere competitiva e allo stesso tempo perseguire una strategia di ritiro e di quiete; non può voler regolamentare il mondo se non è in grado di fungerne anche da gendarme (almeno dal punto di vista economico). A questo proposito, come scrive il premio Nobel Jean Tirole, occorre «innanzitutto reagire contro le nostre stesse debolezze e fare in modo di poter finalmente mantenere il nostro posto nel mondo economico92». In parole povere, occorre ritrovare la via della crescita.

Il ciclo dalla competitività al potere –
Il paradigma dinamico di un mondo competitivo

In un mercato globale competitivo, è proprio la performance economica che consente alle imprese di affrontare la concorrenza e quindi di rafforzare, attraverso la crescita, il potere del proprio Stato, dando a quest’ultimo la possibilità di imporre i propri standard – e, di conseguenza, in un circolo virtuoso e dinamico di adattamento continuo, di favorire la loro crescita.

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La dimensione verticale della regolamentazione –
L’illusione europea della pianificazione

Nell’illusione europea, è proprio la qualità degli standard a conferire potere, imponendo tali standard al mondo e garantendo alle imprese del continente un vantaggio competitivo derivante dall’elevato livello dei loro requisiti, che i consumatori dovrebbero riconoscere, rafforzando così la loro competitività.

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Questo studio propone quindi alcuni semplici spunti per raggiungere tale obiettivo, spunti che potrebbero fungere da linee guida sia per la Commissione che per la Francia, e in particolare per il prossimo governo, in vista delle elezioni presidenziali. Si possono riassumere in tre parole:

– Unificare
– Semplificare
– Consolidare

Ciò richiede un intervento da parte degli Stati, una risposta da parte dell’UE, ma anche una piena mobilitazione delle imprese, che troppo spesso rimangono passive di fronte ai cambiamenti normativi che ne indeboliscono la competitività.

2

Unificare

Note

93. 

Commissione europea, Il rapporto Draghi, op. cit.

94. 

Samuel Adjutor, Antoine Bena e Simon Ganem, «Il mercato unico europeo, un vettore di integrazione economica e commerciale», Trésor-Éco, Direzione Generale del Tesoro, 5 marzo 2024 [online].

+

95. 

Enrico Letta, Molto più di un mercato: velocità, sicurezza, solidarietà — Rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell’UE, Rapporto, Consiglio dell’Unione europea, aprile 2024 [online].

+

96. 

I trattati europei promuovono quattro libertà, che costituiscono i pilastri del mercato unico: la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

+

2.1. Mercati frammentati, concorrenza sleale

Uno dei paradossi dell’Europa è quello di definirsi e considerarsi un mercato unico, mentre in realtà questo è frammentato. Lo è per ragioni storiche, linguistiche e culturali, ma anche normative: pur continuando a invocare un rafforzamento dell’unità del continente, gli Stati membri non sempre si inseriscono in dinamiche di unificazione. Le normative (fiscali, sanitarie, agricole e di altro tipo) rimangono distinte – se non addirittura contraddittorie. Questa logica non è illegittima, ma spesso non è compatibile con la realizzazione di un mercato unico né con il discorso portato avanti dall’UE. Mario Draghi ha scritto: «Abbiamo anche lasciato il nostro mercato unico frammentato per decenni, il che ha un effetto a cascata sulla nostra competitività»93, per almeno due ragioni.

In primo luogo, questa frammentazione crea divergenze normative che rallentano gli scambi commerciali: le imprese devono adeguarsi a norme che variano da un paese all’altro, il che ne aumenta i costi e ne riduce le opportunità.

Inoltre, questa pratica crea squilibri in termini di competitività. A tal proposito, la Francia ha assunto l’abitudine, ormai ben nota, di «sovratrasporre», ovvero di inasprire il livello di vincoli imposti ai propri operatori economici quando recepisce i testi dell’UE nel proprio diritto nazionale. Non solo questa pratica equivale ad allontanarsi dalla logica di unificazione del mercato, ma penalizza anche l’economia nazionale, incidendo negativamente sulla competitività delle imprese.

Non bisogna fraintendere: la concorrenza tra le legislazioni è legittima. Dopotutto, se la Francia desidera seguire una politica interventista che privilegia la ridistribuzione mentre la Germania o l’Italia preferiscono una politica normativa competitiva, che siano tutte libere di farlo! Ma non è logico, né tantomeno legittimo, che la Francia se ne lamenti e si lamenti. Inoltre, poiché l’Europa è innanzitutto un mercato, è necessario che questo sia regolamentato nel senso di una libera circolazione. Negli Stati Uniti, dove esiste la concorrenza tra gli Stati, questi non sono per questo meno soggetti a norme comuni che garantiscono l’efficienza di un grande mercato commerciale.

A tal proposito, ogni Stato membro dovrebbe fare i conti con le proprie debolezze, prima di dare la colpa all’Europa. La Francia è un ottimo candidato per questo esercizio.

2.4. Fare del mercato unico l’unica priorità dell’Europa

La prima strada da seguire per garantire la competitività dell’economia europea e l’emergere di campioni europei è quella dell’unità del mercato europeo, il cui «approfondimento» si è rivelato vantaggioso94 e deve essere portato avanti.

Il rapporto Letta95, presentato nel 2024 alla Commissione, sosteneva questa posizione, con l’obiettivo di approfondire il mercato, in particolare in alcuni settori (come le telecomunicazioni, l’energia e la difesa). Raccomandava addirittura l’introduzione di una «quinta libertà»96 incentrata sulla ricerca, l’innovazione e l’istruzione.

Questi sviluppi richiederanno tuttavia molto tempo prima di concretizzarsi e produrre risultati: è difficile immaginare perché e in che modo gli ostacoli che hanno impedito ai governi, ma anche ai cittadini, di realizzare il mercato unico dovrebbero scomparire all’improvviso – o addirittura in tempi rapidi. Sebbene il rapporto Draghi sia stato pubblicato nel settembre 2024, a più di un anno di distanza si fatica a individuarne le prime conseguenze concrete. L’UE deve quindi proseguire sulla via dell’unificazione, senza illudersi sulla rapidità del processo: non consentirà la creazione di campioni nel brevissimo termine.

La prossima Commissione dovrebbe quindi fare dell’unità del mercato la sua priorità assoluta e porre fine alle iniziative secondarie. Deve ricordare che la vocazione primaria dell’Europa era quella di essere un mercato, poiché è dalla forza economica che devono derivare la sua esistenza e il suo potere politico. Per la Francia, ciò significa che deve innanzitutto ottimizzare la propria competitività.

Un secondo approccio per favorire l’unità del mercato e ripristinare l’equità della concorrenza spetta agli Stati membri: la Francia deve smettere di applicare norme più restrittive rispetto a quelle previste a livello comunitario e, più in generale, riflettere sui numerosi oneri normativi che impone alle proprie imprese, le quali operano in un contesto competitivo europeo o addirittura internazionale.

In un contesto in cui le riforme europee procedono a rilento, l’azione a livello nazionale rappresenta quindi una leva immediata e decisiva per rafforzare la competitività.

Raccomandazione n. 1: La Commissione e il prossimo governo francese dovrebbero riportare l’unificazione economica del mercato europeo in cima all’agenda politica europea, mettendo da parte gli altri progetti di minore importanza (ad eccezione della difesa);

Raccomandazione n. 2: Istituire un gruppo di lavoro sulla convergenza normativa (Stati membri, Commissione, Parlamento europeo) incaricato di proporre misure operative volte a ridurre le divergenze in materia fiscale, sociale e ambientale, corredate di un calendario;

Raccomandazione n. 3: Introdurre una clausola di non sovratrasposizione che comporti, in una prima fase, l’identificazione chiara, nei testi discussi in Parlamento, dei vincoli e degli obblighi aggiunti dal legislatore nazionale.

3

Semplificare

Note

97. 

Commissione europea, Il rapporto Draghi, op. cit.

98. 

Ibid.

3.1. Eccessiva regolamentazione, mancanza di concorrenza

Un altro paradosso dell’UE (e forse, anche in questo caso, ancora di più della Francia) è che, dato il suo modello economico e sociale, essa entra in questo periodo di turbolenze globali gravata da contraddizioni difficili da conciliare. I suoi attori economici ne risentono:

– Una pressione fiscale e normativa interna che, talvolta (ma non sempre), per ragioni legittime legate alla promozione del proprio «modello sociale» e «ambientale», finisce di fatto per comprometterne la competitività. Le imprese europee si affacciano sui mercati mondiali gravate da normative che ne aumentano i costi;

– Una pressione concorrenziale esterna sempre più agguerrita, spesso esercitata da operatori economici che beneficiano a loro volta di aiuti pubblici nei propri paesi, sfuggendo così alle regole di un mercato realmente concorrenziale.

Nel complesso, il modello europeo, che si propone come il più virtuoso, sembra mancare di adattabilità alle realtà geoeconomiche.

In questo ambito, l’UE ha ancora molta strada da fare. Il rapporto Draghi, pubblicato nell’autunno del 2024, ha lanciato un chiaro allarme: le normative possono costituire un freno alla crescita97. Viene puntato il dito contro l’eccesso di regolamentazione: «negli Stati Uniti sono stati promulgati circa 3.500 atti legislativi e adottate circa 2.000 risoluzioni a livello federale nel corso degli ultimi tre mandati del Congresso (2019-2024). Nello stesso periodo, l’UE ha adottato circa 13.000 atti»98.

Note

99. 

Erwan Le Noan, «I datori di lavoro ci tireranno fuori dall’inferno normativo francese?», L’Opinion – 20 aprile 2025 [online].

+

La Francia è sommersa dalle norme99La Francia è sommersa dalle norme. Nel 2023, le leggi hanno aggiunto 565.555 parole alla normativa, le ordinanze 147.071 e i decreti ben 1.732.426! La Gazzetta Ufficiale ha raggiunto le 69.549 pagine, contro le 33.997 del 2004 (+105%). In totale, nel 2024, la Francia era regolata da 95.838 articoli di legge e 258.385 di decreto. Nel 2003, c’erano «solo» 55.256 articoli di legge (ovvero un aumento del +73%) e 168.673 articoli di decreto (+53%). Nello stesso periodo, il Codice del lavoro è passato da 5.027 articoli a 11.301 (+125%), quello del commercio da 1.920 a 7.178 (+274%), quello del consumo da 633 a 2.172 (+243%), quello della sanità da 5.340 a 13.310 (+149%), quello dell’ambiente da 1.020 a 6.962 (+583%)!

Note

100. 

Commissione europea, Un’Europa più semplice e più rapida: Comunicazione sull’attuazione e la semplificazione, 2024-2029, relazione, 2025 [online].

+

101. 

Louise Darbon, «Norme assurde, obblighi inapplicabili… Come le aziende aggirano le regole dello Stato, in piena legalità» Le Figaro, 15 aprile 2024 [online].

+

102. 

IMD – International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook 2024, World Competitiveness Center, Losanna, giugno 2024 [online].

+

103. 

«Migliorare la regolamentazione — Legiferare meglio: il processo legislativo dell’Unione europea», Commissione europea [online].

+

104. 

«Semplificazione e attuazione — Legiferare meglio: il processo legislativo dell’Unione europea», Commissione europea [online].

+

105. 

Yann Algan, Pierre Cahuc, La società della sfiducia – come il modello sociale francese si autodistrugge, CEPREMAP, Éditions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2007.

+

3.2. Perseguire un obiettivo di deregolamentazione

Un secondo asse prioritario è quindi quello della semplificazione. Deve concentrarsi in primo luogo sulle normative (in particolare in materia fiscale). Il suo obiettivo deve essere quello di facilitare la vita delle imprese (e dei cittadini), poiché anche i costi amministrativi (circa 150 miliardi di euro nell’UE100) meritano di essere razionalizzati.

Già nel 2006 il Consiglio di Stato aveva denunciato l’eccesso di produzione normativa. Da allora in Francia si sono susseguiti i cosiddetti «shock di semplificazione». A partire dal 2017 è stato inoltre compiuto uno sforzo significativo a favore della digitalizzazione delle procedure101. Nel 2024 è stata persino creata «France simplification». La Francia rimane tuttavia piuttosto mal posizionata nelle classifiche internazionali102: si colloca al 43° posto in termini di efficienza dell’amministrazione, al 67° posto in termini di politica fiscale, 30a per la legislazione in materia commerciale.

A livello europeo, anche la nuova Commissione ha fatto della semplificazione («Legiferare meglio») un progetto prioritario103. In particolare, persegue l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi esistenti di almeno il 25%, e del 35% per le PMI (-37 miliardi di euro di costi)104. Ma i risultati tardano a manifestarsi.

Per andare oltre, non basta semplificare a posteriori, occorre ridurre il numero delle norme, il che presuppone una rivoluzione intellettuale: per riuscirci, l’amministrazione deve riporre fiducia nei cittadini, senza partire sistematicamente dal presupposto che questi cercheranno di abusare di lei e della legge. In sintesi, occorre uscire dalla «società della sfiducia»105.

Sia l’UE che la Francia devono quindi smettere di voler regolamentare tutto. La deregolamentazione è la nostra seconda priorità fondamentale.

Raccomandazione n. 1: Introdurre una moratoria normativa settoriale (in particolare nei settori del digitale, dell’energia e delle biotecnologie): nessuna nuova normativa prima che quelle precedenti siano state valutate;

Raccomandazione n. 2: Introdurre un principio di fiducia nell’elaborazione delle norme: valutare sistematicamente se l’obiettivo assegnato a una norma possa essere raggiunto in modo diverso rispetto all’imposizione di vincoli e privilegiare gli obblighi di risultato piuttosto che quelli di mezzo;

Raccomandazione n. 3: Condurre una valutazione della regolamentazione nei settori strategici (in particolare nel digitale, nell’energia e nelle biotecnologie), alla quale partecipino gli operatori di tali settori, al fine di valutare il costo delle norme, la loro pertinenza ed eliminare tutte quelle che ostacolano la crescita.

4

Consolidare

Note

106. 

Marko Botta, «Le tendenze e i casi che definiranno l’antitrust europeo nel 2025», ProMarket1, 14 gennaio 2025 [online].

+

107. 

Javier Espinoza, «La sfida di creare campioni aziendali europei», Financial Times, 22 gennaio 2025 [online].

+

108. 

Ibid.

109. 

Arnaud Montebourg aveva affrontato questo tema quando era ministro: «Da trent’anni i consumatori dettano legge in Europa e il risultato è un disastro (…). Io difendo i produttori», Jean-Jacques Mevel, «Montebourg all’assalto dell’Europa “liberale”», Le Figaro, 10 dicembre 2012 [online].

+

110. 

Cristina Caffarra, «L’antitrust e l’economia politica: Parte 1», VoxEU.org (Centre for Economic Policy Research), 5 gennaio 2024 [online].

+

111. 

Max von Thun, «La concorrenza, non la concentrazione, è la chiave per un’Europa resiliente e innovativa», ProMarket, 5 giugno 2024 [online]; vedi anche Sara Calligaris, Chiara Criscuolo, Josh de Lyon, Andrea Greppi e Oliviero Pallanch, «Nuovi approcci per misurare la (crescente) concentrazione in Europa», VoxEU.org, 26 gennaio 2025 [online]; vedi anche Fiona M. Scott Morton, I tre pilastri di un’efficace politica di concorrenza dell’Unione europea, Bruegel Policy Brief 19/24, Bruegel, 10 settembre 2024 [online].

+

4.1. Mercati frammentati, consolidamento impossibile

Le ambiguità europee tra la frammentazione di fatto dei mercati e l’unificazione auspicata in teoria hanno gravi conseguenze, in quanto talvolta costituiscono ostacoli insormontabili alla nascita di colossi industriali, mentre la concorrenza internazionale sta accelerando e intensificandosi.

Nel complesso, oggi le imprese europee si trovano di fronte a contraddizioni pericolose: non operando in un ampio mercato unico, possono crescere solo sui propri mercati nazionali; tuttavia, raggiungere una dimensione critica a livello continentale (o almeno che copra diversi paesi) è per loro indispensabile per investire ed affermarsi sui mercati internazionali. Sono quindi tentate di consolidare i propri mercati (la via del consolidamento è richiesta dagli operatori economici in numerosi settori: telecomunicazioni, banche, ecc.), ma le autorità garanti della concorrenza si oppongono, temendo i rischi per i consumatori (che è la loro missione) e rispondono loro che l’unica opzione praticabile sarebbe quella di un’espansione su altri mercati, all’interno di un grande mercato europeo… che non esiste.

L’UE continua così a sostenere la competitività continentale e la creazione di campioni europei, concependo le proprie normative a livello dell’Unione, mentre la realtà economica non corrisponde a questa visione dei mercati – spesso, anche in questo caso, perché gli Stati membri non lo consentono.

4.2. Favorire la formazione di squadre competitive

Il percorso verso il consolidamento europeo sembra aver registrato recentemente alcuni segnali di fermento: si fa sempre più pressante il dibattito sulla necessità di avere dei «campioni» europei e – in assenza di un mercato unico – sul fatto che tale percorso passi attraverso le concentrazioni.

Va segnalata una serie di iniziative: le relazioni Draghi e Letta hanno sollecitato una forma di consolidamento del mercato a livello europeo, non dei mercati nazionali; Ursula von der Leyen ha invocato un «nuovo approccio alla politica di concorrenza» che dovrebbe essere «più favorevole alle imprese che si sviluppano sui mercati mondiali»106.

Permangono tuttavia alcune ambiguità che rallentano i progetti, mentre le questioni concrete vengono spesso eluse. Il dibattito verte quindi su una questione chiave: l’UE deve privilegiare la creazione di grandi imprese in grado di competere con i giganti mondiali107, anche se ciò riduce la concorrenza interna108 – e danneggi i consumatori, in particolare attraverso aumenti dei prezzi109? Sebbene una parte degli operatori110 e delle imprese sostenga questa linea, essa non è esente da forti opposizioni111.

Nel frattempo, le imprese europee si trovano nel pieno della tempesta… Anche la Francia deve agire senza indugio, a livello nazionale.

Raccomandazione n. 1: Introdurre un principio di competitività nell’adozione delle normative nazionali: ogni proposta di normativa nazionale francese dovrà essere accompagnata da una valutazione del suo impatto sulla crescita;

Raccomandazione n. 2: Effettuare una valutazione costi/benefici del controllo delle concentrazioni e valutare la possibilità di applicarla alle operazioni di maggiore entità;

Raccomandazione n. 3: Favorire la convergenza dei mercati dei capitali.

Conclusione: la riforma francese

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Note

112. 

Michel Camdessus, Il rilancio. Verso una nuova crescita per la Francia, relazione, Vie publique, 2004 [online].

+

La Francia deve smettere di scaricare le proprie responsabilità su Bruxelles e di riporre le proprie speranze a livello europeo: le sue debolezze sono dovute innanzitutto alle sue carenze (in particolare in materia di governance e di governo), mentre le soluzioni dipenderanno innanzitutto dalla sua capacità di agire.

Anche l’Europa non può aspirare al potere politico se non è in grado di affermarsi sul piano economico. Eppure, gli indicatori non mostrano chiaramente un andamento positivo.

Si potrebbe osservare che il contesto internazionale è diventato più incerto, più rischioso e più competitivo e che ciò giustifica quindi la necessità di rafforzare la competitività del Vecchio Continente. È vero. Ma questa è solo una parte della motivazione, poiché, in un’economia moderna, è comunque indispensabile mantenere costantemente una capacità di innovazione e una flessibilità che garantisca la resilienza.

La competitività normativa è un modo per raggiungere questo obiettivo. La regolamentazione deve essere messa al servizio della crescita: sarà necessario compiere scelte delicate, che provocheranno reazioni sociali dolorose.

I responsabili politici sembrano titubanti – in parte, forse, perché non sanno come preservare il modello europeo di protezione sociale dei cittadini, soprattutto in tempi difficili, e al contempo far evolvere il modello economico. Nella migliore delle ipotesi, ciò rivela una mancanza di riflessione.

La società deve agire. Spetta a lei facilitare il «sbalzo»¹¹². Alle imprese spetta quantificare oggettivamente i vincoli che la regolamentazione impone loro e il costo che ciò comporta per l’economia nel suo complesso. Le argomentazioni a proprio favore non bastano a convincere. E nemmeno la cortese pazienza. Devono affrontare meglio l’argomento perché, come questo studio ha cercato di dimostrare, la regolamentazione non è solo una questione accessoria, secondaria, tecnica: è uno strumento strategico di crescita.

Raccomandazione finale n. 1: La Commissione e la Francia dovrebbero riportare la performance economica e la competitività al centro delle politiche nazionali e del progetto europeo, unica priorità valida per il prossimo decennio;

Raccomandazione finale n. 2: La Commissione e la Francia dovrebbero porsi come obiettivo la semplificazione della normativa e la deregolamentazione entro cinque anni.

Raccomandazione finale n. 3: Le imprese dovrebbero avvalersi di strumenti (think tank, ricerca accademica, media digitali, ecc.) per diffondere la conoscenza delle sfide economiche e promuovere soluzioni a sostegno della loro competitività.