LAMPEDUSA : « L’ÉLITE » EUROPEA PUNISCE MELONI (Pierre Duriot)

È una grande storia a Lampedusa, ed è assolutamente impossibile che questo afflusso di 11.000 migranti in meno di una settimana sia frutto del caso. Si dice che queste traversate, di solito molto costose e orchestrate – non è un segreto – da scafisti sotto la copertura di organizzazioni non governative con finanziamenti opachi e strutture organizzative tentacolari, siano attualmente gratuite per gli aspiranti esuli. L’obiettivo è senza dubbio quello di punire la Meloni per le sue cattive compagnie, visto che la settimana scorsa è andata a trovare il cattivissimo Viktor Orban, che sta bloccando l’accordo europeo sulla distribuzione dei migranti. Poiché la questione non è se accogliere o meno i migranti, ma come distribuirli. La questione dell’accoglienza dei migranti non è una questione umanitaria, ma un dogma sovranazionale che viene imposto ai cittadini. “Giorgia Meloni è vittima del suo nazionalismo e della sua propaganda”, afferma l’eurodeputato italiano Sandro Gozi, che non nasconde nemmeno di essere stato “punito”.

Tutto ciò è confermato dal profilo dei migranti, tutti maschi, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, vigorosi e in forma, per i quali non valgono le restrizioni sanitarie imposte a noi. Nessun controllo, nessun obbligo di identità, fanno quello che vogliono e dicono quello che vogliono. I tedeschi non si lasciano ingannare e non vogliono questi migranti punitivi. I francesi hanno il culo tra due sedie e Macron fa il gran signore con i nostri soldi, parlando di umanità e rigore. Quale umanità? Queste persone non correvano alcun pericolo nel loro Paese, altrimenti sarebbero fuggite con mogli, figli e antenati. In realtà, la maggior parte di loro sono musulmani francofoni che non nascondono nemmeno di essere venuti in Francia per ottenere benefici sociali. Contraddicendo il Presidente, Darmanin ha annunciato che alle frontiere saranno dislocati più doganieri, senza dubbio per placare l’estrema destra, che sbraita e sbraita ma non fa nulla di concreto, come al solito, si potrebbe dire. E questa punizione per l’Italia sarà anche una punizione per la Francia.

La popolazione è esasperata, perché al di là del dogma dell’accoglienza obbligatoria, l’altro dogma è quello dell’immigrazione come fonte di ricchezza per la Francia, che lascia comodamente che l’immigrazione arabo-afro-musulmana sia soffocata da altre immigrazioni, che sono appunto una fonte di ricchezza. Se l’immigrazione arabo-afro-musulmana fosse stata una fonte di ricchezza per tutto il tempo in cui l’abbiamo accolta in massa, il PIL pro capite della Francia non sarebbe crollato, il debito non sarebbe abissale e i posti di lavoro sarebbero occupati. Per non parlare dei quotidiani e sempre più squallidi atti di delinquenza. Ciò che stupisce è che, nonostante tutte le prove del contrario, i politici cerchino di mantenere questo dogma della ricca immigrazione, anche se ci sta rovinando.

Tutto questo, l’improvvisa corsa a Lampedusa, il profilo dei migranti, lascia pochi dubbi sul fatto che un organismo sovranazionale stia agendo per punire i Paesi che pensano male. Allo stesso tempo, si tratta di una manovra sempre più rozza da parte di un’élite globalizzata che percepisce il crescente malcontento globale dei popoli europei e non si preoccupa nemmeno più di garantire la discrezione delle sue azioni deleterie. E Paesi come l’Italia e la Francia, che avrebbero tutti i mezzi per respingere questa invasione con la forza, non lo fanno. Nel frattempo, i Paesi del Golfo difendono le loro frontiere con munizioni vere, e nessuno ha nulla da ridire, visto che l’obbligo di accogliere gli immigrati è curiosamente imposto solo agli europei. Quindi nulla è fatto a caso, qualcuno sta pianificando la caduta di Roma e, per inciso, la nostra.

Pierre Duriot

https://www.minurne.org/billets/37457

RIVOLTE FRANCESI, UNA ANALOGIA STORICA ILLUMINANTE: GUERRA D’ALGERIA, di Roberto Buffagni

RIVOLTE FRANCESI, UNA ANALOGIA STORICA ILLUMINANTE: GUERRA D’ALGERIA.
Guardando “La battaglia di Algeri” di Gillo Pontecorvo si capisce subito qual è il problema: risolvibile sul piano militare, insolubile sul piano politico. In Francia si sono formati diversi ghetti, cittadelle dell’immigrazione dove la polizia non entra, che sono di fatto sottratte alla sovranità dello Stato. Prima erano soprattutto le banlieues parigine e marsigliesi, poi lo Stato francese ha cominciato a distribuire gli immigrati in tutta la nazione, appunto per mitigare questo problema, ma lo ha solo esteso. Infatti le rivolte scoppiano dappertutto, anche nelle città medie e piccole, perché lo stesso fenomeno si riproduce dovunque ci sia un numero sufficiente di immigrati che formano un ghetto a scopo difensivo e di reciproca solidarietà culturale ed etnica, espellendone i francais de souche che scappano via perché non gli va di abitare a Casablanca 2 senza la polizia marocchina che garantisce l’ordine.
In questi ghetti, ci sono due fonti di autorità e di potere: gli imam, e i trafficanti di droga. Gli imam hanno l’autorità morale (e spesso sono estremisti perché i sauditi hanno largamente finanziato l’estremismo wahabita in Europa) i trafficanti di droga hanno i soldi, le armi, il monopolio della violenza e il prestigio che il successo sociale esercita sui giovani.
Come si fa, tecnicamente, per ripristinare la legge francese e l’autorità dello Stato in questi ghetti? Il modo c’è, ed è esattamente quello rappresentato, con grande fedeltà storica, ne “La battaglia di Algeri”, bellissimo film che si guarda in tutte le Accademie militari del mondo. Lo si vede verso la metà del film, quando viene descritto come i reparti di paracadutisti rastrellano la Casbah.
Lì lo fanno per sconfiggere lo FLN (e ci riescono), ora andrebbe fatto per sconfiggere i trafficanti di droga e gli imam, e riportare la legge e l’ordine nelle banlieues.
E’ una cosa tecnicamente fattibilissima, politicamente impossibile. Un’altra somiglianza delle rivolte odierne con la vicenda algerina è proprio questa: fattibilità tecnico-militare, impossibilità politica. Quando è stato richiamato de Gaulle al governo, egli ha fatto la seguente considerazione. Se teniamo l’Algeria, dobbiamo concedere la cittadinanza francese agli algerini, non è più culturalmente possibile una apartheid imperiale con gli algerini cittadini di serie B (N.B: stessa identica situazione di Israele). Questo implica che milioni di algerini mussulmani possono entrare liberamente in Francia, e vi entreranno perché verranno chiamati come forza lavoro a basso costo, e vi potranno insediare le loro famiglie. Inaccettabile perché olio e aceto non si mescolano, perché “non voglio che Colombey-les-Deux-Eglises (dove abitava de Gaulle) diventi Colombey-les Deux Mosquèes”, perchè così creiamo le condizioni per una guerra civile su base etnica.
A questo punto de Gaulle ha bruscamente concesso l’indipendenza all’Algeria. Chi vuole tenersela dà vita all’OAS (Organisation de l’Armée Secrète, i golpisti ripresero il nome resistenziale, e molti di essi, tra i quali quasi tutti gli ufficiali che sconfissero lo FLN ad Algeri, avevano in effetti combattuto nella resistenza francese). Si noti bene che l’OAS voleva concedere la piena cittadinanza francese a tutti gli algerini. Quando de Gaulle concede, bruscamente e di sorpresa, l’indipendenza all’Algeria, l’OAS (diversi reparti dell’esercito francese con alla testa ufficiali superiori + i pied noirs + varie formazioni politiche di destra) tenta il colpo di Stato contro di lui. Fu una cosa molto seria, in confronto Prigozhin fa ridere; cerca anche di farlo fuori (attentato fallito del ten.col. Bastien-Thiry, poi fucilato. De Gaulle rifiuta la grazia perché Bastien-Thiry gli ha sparato mentre in macchina c’era anche sua moglie, Tante Yvonne: attentato non cavalleresco, vai al muro Jean-Marie, e ringrazia che ti fucilo in quanto militare e non ti ghigliottino come un criminale qualsiasi. 🙂
Per ora la rivolta francese è disorganica perché non ha (ancora) un obiettivo politico chiaro, mentre la rivolta FLN ce l’aveva eccome (indipendenza dell’Algeria).
Ma a) l’obiettivo politico chiaro potrebbe darselo, per esempio la partizione del territorio francese (Hollande ha detto, dopo la sua presidenza, “andrà a finire con una partizione” e in effetti è logico b) anche senza un obiettivo politico queste rivolte destabilizzano lo Stato e la società francesi, guerra civile a bassa intensità, porzioni di territorio sottratte alla legge.
Aggiungi le diverse dinamiche demografiche tra immigrazione e francais de souche, e vedi dove si va a finire (un brutto posto). Sintesi gli immigrati SONO TROPPI.

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Come si è radicalizzata una frangia della comunità turca in Francia di Giuseppe Gagliano

Le strutture della comunità turca in Francia, controllate direttamente o direttamente da Ankara, si sono schierate a favore del loro paese di origine e manifestano una ideologia incompatibile con i valori della Repubblica. L’analisi di Giuseppe Gagliano

 

Recentemente il Centro di intelligence di Parigi diretto da Eric Denece ha pubblicato in formato pdf un ampio e dettagliato report sul nazionalismo turco e sulla capillare penetrazione in Europa sia attraverso organizzazioni estremistiche come i Lupi Grigi sia soprattutto attraverso la diaspora turca. Il report è stato redatto da Tigrane Yegavian, ricercatore del Centro di Parigi, diplomato all’Institut des langues et civilisations orientales e presso l’Institut d’études politiques di Parigi.

Partiamo, allo scopo di illustrare la pericolosità e la pervasività del nazionalismo turco in Francia, da alcuni recenti fatti di cronaca.

I FATTI

Il 25 luglio 2020, a Décines, una città nell’area metropolitana di Lione — 28.000 abitanti, di cui mille francesi di origine armena — gli attivisti ultranazionalisti turchi hanno diffuso il panico in una manifestazione filo-armena. Il leader si chiama Ahmet Cetin, 23 anni, nato a Oyonnax. È un presunto membro di un gruppo di fatto composto da ultranazionalisti turchi noti come “Lupi grigi” (in turco Bozkurtlar). A novembre sarà condannato a quattro mesi di carcere con sospensione della pena per “incitamento alla violenza o all’odio razziale”. Il giovane aveva detto in un video su Instagram che il governo turco gli dava 2.000 euro e una pistola. Ahmet Cetin si è anche candidato alle elezioni legislative francesi nel 2017 nella lista dell’Equal Justice Party (PEJ) dopo essere stato un delegato della sezione giovanile del Consiglio per la giustizia, l’uguaglianza e la pace (COJEP), due organizzazioni considerate un pag argento dell’Akp — il partito islamo-conservatore di Erdoğan al potere ad Ankara — che infatti condividono lo stesso indirizzo, rue du Chemin-de-fer, a Strasburgo.

Il 27 settembre 2020, l’esercito azero, sostenuto da forze speciali turche e mercenari jihadisti, ha lanciato una guerra a tutto campo per riprendere il controllo del Nagorno-Karabakh, popolato per il 94% da armeni. Immediatamente, centinaia di uomini hanno marciato, per le strade delle città francesi. Queste folle gridano Allah Akbar durante il loro passaggio. Nelle processioni, alcuni brandiscono la bandiera turca, gridano “Stiamo per uccidere gli armeni!”.

Il 28 ottobre a Vienne, nell’Isère, e tra il 29 e il 30 ottobre a Digione, sono state commesse nuove azioni violente nei confronti dei membri della comunità di origine armena. Durante questi eventi, le forze di sicurezza sono state particolarmente prese di mira da colpi di mortaio che hanno causato diversi feriti.

Questi atti di violenza sono espressamente rivendicati dai membri dei Lupi Grigi sui social network. A seguito dei fatti di Vienne, la procura di Lione ha aperto un’indagine per “partecipazione a un raggruppamento finalizzato a commettere violenza o degrado”.

Il 1 ° novembre, a Décines, l’Armenian Genocide Memorial e il National Armenian Memorial Center sono state sporcare da scritte con le lettere “RTE” — le iniziali del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan — e da messaggi come “Nique l’Arménie” o “Loup Grigio”. Nuove etichette pro-turche sono state notate il giorno successivo nella vicina città di Meyzieu, sui muri del centro commerciale Plantées. Pochi giorni dopo, nello stesso quartiere, la polizia ha arrestato due dei presunti autori di questi atti, membri della comunità turca rispettivamente di 24 e 25 anni.

Il 4 novembre 2020, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha reso pubblica, tramite il suo account Twitter, la decisione presa dal Consiglio dei Ministri di bandire i Lupi Grigi, per “incitamento alla discriminazione e all’odio” e per il loro “coinvolgimento in azioni violente”. Lo stesso giorno, un decreto di immediata applicazione ha disposto lo scioglimento del piccolo gruppo in territorio francese. Tuttavia, sono seguiti atti di vandalismo contro associazioni locali o luoghi di memoria della comunità armena a Décines, Meyzieu o Vaulx in Veline.

Questi attacchi senza precedenti hanno causato una legittima preoccupazione all’interno della pacifica comunità armena, discendente dai sopravvissuti al genocidio del 1915 e stabilitasi in questa regione per quasi un secolo. Soprattutto, consentono di prendere coscienza della crescente radicalizzazione di una frangia della comunità turca in Francia, caratterizzata dal nazionalismo e che, sebbene eterogenea, è sempre più vicina al regime di Erdoğan.

IL PAN-TURKISMO

Ankara agisce infatti attraverso numerose strutture che beneficiano di risorse considerevoli che utilizzano la religione e l’istruzione come mezzi per rafforzare la sua influenza sulle comunità turche stabilite all’estero al fine di mobilitarle al servizio degli interessi della sua politica interna e internazionale. Lo si può vedere alla luce delle recenti tensioni tra Parigi e Ankara in Libia, nel Mediterraneo orientale e in occasione della legge sul separatismo.

Fungendo da leva di potere per il progetto politico dell’Akp, le strutture della comunità turca in Francia, controllate direttamente o direttamente da Ankara, si sono schierate a favore del loro paese di origine e manifestano una ideologia incompatibile con i valori della Repubblica.

Questa ideologia è il pan-turkismo che promuove l’unità delle varie nazioni di lingua turca nel mondo. Le due principali figure a cui si riferiscono i nazionalisti turchi sono: la sociologa e scrittrice Zia Gökalp (1876-1924), di origine curda; e Nihal Atsiz, scrittore, poeta e storico (1905-1975). Spinto dal desiderio di riunire sotto la stessa bandiera tutti i turchi di Anatolia, Asia centrale e Siberia, questo ideologo elaborò la sua riflessione negli anni 1930-19401. Atsiz ha scritto in particolare un famoso romanzo storico in Turchia, “La morte dei lupi grigi”, in cui espone la sua teoria basata sull’ossessione per l’unicità di una razza turca che si estende dai Balcani fino ai confini della Siberia. Per Atsiz, la nazione turca e la razza turca sono una cosa sola. Stabilitisi in Anatolia, le tribù nomadi di turca basavano la loro cultura sulla trinità sacra sangue/razza/guerra. Da qui l’esacerbazione del militarismo e il culto di una razza immaginaria le cui radici possono essere fatte risalire alle grandi steppe dell’Asia settentrionale. Quindi, un vero turco ha come suo ideale la sua fede nella razza turca e nel militarismo.

Il pan-Turkismo fu messo in pratica dai leader del regime genocida Jeune-Turc uniti sotto la bandiera dell’Unione e del Comitato per il progresso (Cup), al potere dal 1909 al 1918. In particolare da Enver Pasha (1881-1922), ex ministro della guerra, che dopo la sconfitta ottomana del 1918, ha intrapreso una “crociata pan-turca” nell’attuale Azerbaigian e Armenia, con la formazione dell’esercito caucasico islamico. L’obiettivo: cacciare da Baku i bolscevichi russi e armeni, impadronirsi dei giacimenti petroliferi del Mar Caspio e realizzare l’incrocio tra l’Anatolia e l’Asia centrale di lingua turca. Il progetto pan-turco mirava quindi a ristabilire un nuovo impero al di fuori della zona di espansione ottomana.

Poi, quando la nuova repubblica turca, sorta sotto la guida di Mustafa Kemal Atatürk stabilì uno stretto controllo statale sull’Islam, voltando le spalle ai sogni imperiali, Nihal Atsız — simpatizzante della dottrina razzista nazista — afferma che gli ebrei non si integrano nella cultura turca e che monopolizzano determinati servizi. Tuttavia, il suo discorso antisemita e razzista non ha impedito agli ebrei ottomani di abbracciare la causa del pan-Turkismo e del nazionalismo turco, come Moise Kohen — noto come Tekin Alp — (1883-1961). Questo ebreo ottomano di Salonicco, formato nell’alleanza israelita e destinato al rabbinato, divenne un appassionato ideologo del pan-Turkismo e poi del kemalismo. Era particolarmente favorevole alla turchificazione forzata delle minoranze non musulmane nella nuova repubblica turca, come attestano i suoi scritti nel suo opuscolo Türkleştirme (1928). Nel 1934, con Hanri Soriano e Marsel Franko — della comunità ebraica in Turchia — fondò l’Associazione di Cultura Turca (Türk Kültür Cemiyeti) per la promozione della lingua turca. Lo stesso Tekin Alp presenterà i principi del kemalismo in un libro pubblicato a Istanbul nel 1936, poi li aggiornerà e pubblicherà una traduzione francese a Parigi, un anno dopo, con una prefazione di Édouard Herriot (Le Kémalisme, Félix Alcan , 1937).

IL PAN-TURKISMO E LA GUERRA NEL NAGORNO-KARABAKH

Co-presidente del gruppo di Minsk, la Francia è stato il primo paese a farsi avanti a favore dell’Armenia in questo conflitto attraverso la voce del presidente Macron. Ha denunciato l’invio di jihadisti siriani in Azerbaigian, cosa che i suoi partner della Nato non hanno fatto. Ha cercato di ottenere un cessate il fuoco allineando le sue opinioni con quelle della Federazione Russa, quindi ha offerto aiuti umanitari ai belligeranti.

Il conflitto del Nagorno-Karabakh, in cui la Turchia è apertamente impegnata, ha una mobilitazione relativamente scarsa nella società turca, a parte i partiti nazionalisti. Più preoccupati per il deterioramento del loro tenore di vita, i turchi hanno difficoltà a localizzare questa regione sulla mappa e inoltre tendono a confondere il Nagorno-Karabakh con il Montenegro. Questa relativa indifferenza, tuttavia, non ha impedito a una frangia radicalizzata dei turchi in Francia di mobilitarsi a fianco dell’Azerbaigian, anche di attaccare direttamente obiettivi armeni.

Le azioni “a pugni” degli ultimi mesi si inseriscono quindi in un clima di tensioni diplomatiche tra Francia e Turchia. Testimoniano la crescente influenza che Ankara ha su una parte dei suoi 700.000 cittadini e sui loro figli che vivono in Francia. I 65 partecipanti multati — per mancato rispetto del coprifuoco — durante le scaramucce del 28 ottobre 2020 a Décines hanno tutti passaporto francese.

Secondo il quotidiano online Médiacité, questa serie di atti intimidatori segna una rottura con la discrezione che fino ad allora prevaleva tra i franco-turchi nell’area metropolitana. La precedente dimostrazione di forza di questi nazionalisti risale a quindici anni, quando nel 2006 una manifestazione contro la costruzione di un memoriale del genocidio armeno, Place Antonin-Poncet a Lione, ha riunito 3.000 partecipanti.

https://www.startmag.it/mondo/come-e-radicalizzata-una-frangia-della-comunita-turca-in-francia/

Qualche riflessione sul problema migratorio, di Andrea Zhok

Qualche riflessione sul problema migratorio

1) Premessa

Discutere oggi di immigrazione in Italia, come in Europa in generale, finisce facilmente per fornire occasioni di polemica corrente e per focalizzare su questo o quell’episodio mediatico. Non è questa l’intenzione delle brevi considerazioni che seguono. Non prenderemo posizione su decisioni del presente governo, di quello precedente, del Consiglio d’Europa, ecc. L’intento invece è quello di chiarire, contestualizzandola storicamente, la cornice economica ed etica entro la quale è sensato prendere le nostre decisioni in termini di immigrazione.

 

2) Il contesto italiano in rapporto al fenomeno migratorio

L’immigrazione verso l’Italia è un fenomeno relativamente recente, che però ha avuto una crescita molto rapida, con direttrici di provenienza che sono variate nel tempo. Gli stranieri residenti in Italia sono al 1° gennaio 2018 5 milioni e 144mila (5.144.440), cui vanno aggiunti secondo le stime del Ministero degli Interni circa 600.000 clandestini. Questo significa che la popolazione di stranieri residenti rappresenta l’8,57% della popolazione, cui va aggiunto circa un 1% di clandestini, per un totale approssimativo del 9,5%.

I gruppi nazionali prevalenti sono, in ordine di grandezza e limitandoci ai gruppi che superano le 100.000 presenze: Romania (1.190.000), Albania (440.000), Marocco (416.000), Cina (290.000), Ucraina (237.000), Filippine (167.000), India (151.000), Moldavia (131.000), Bangladesh (131.000), Egitto (119.000), Pakistan (114.000), Sri Lanka (107.000), Nigeria (106.000), Senegal (105.000).

Ciò che colpisce immediatamente è come la percezione pubblica della ‘problematicità’ o ‘onerosità’ di alcuni gruppi di stranieri non coincida con la mole della loro presenza sul territorio. Alcuni gruppi, pur presenti in modo massiccio (Cina, Ucraina, Filippine, India) sembrano aver prodotto un impatto minimo in termini di ‘disfunzionalità percepita’ rispetto ad altri. Proveremo a vedere in seguito se a questo elemento di ‘percezione’ corrispondano elementi obiettivi o meno.

La situazione italiana ha alcune caratteristiche specifiche rispetto ad altri paesi europei con dimensioni simili. In termini assoluti, in raffronto a paesi di dimensioni comparabili, abbiamo una percentuale di stranieri residenti non particolarmente elevata: come abbiamo detto l’Italia presenta circa il 9,5% di stranieri residenti di contro al 14,8% della Germania; al 14% del Regno Unito; all’11,8% della Francia, al 9,9% dell’Austria, al 9,8% della Spagna.

L’andamento temporale della presenza in Italia è però particolare. Rispetto a Francia, Germania o Inghilterra, l’Italia ha iniziato ad assorbire forza lavoro straniera solo in tempi recenti, con una curva degli ingressi molto repentina. Nel 2000 gli stranieri in Italia erano circa un milione, oggi sono oltre 5 milioni, con una quintuplicazione della popolazione straniera nell’arco di 18 anni.

Per comprendere anche le specificità nella percezione pubblica del problema bisogna ricordare come a questa dinamica di crescita si sia aggiunto il fenomeno degli sbarchi clandestini, dovuto alla collocazione geografica del paese. Con l’eccezione della fiammata del 1991, con lo sbarco di circa 50.000 albanesi in pochi mesi, fino al 2010 il tasso di sbarchi si era contenuto in una forbice che andava dai 4.000 ai 50.000, poi a partire dal 2011, con 62.000 sbarchi, è iniziata una tendenza alla crescita che ha portato nel 2014 a 170.100, nel 2015 a 153.843, e nel 2016 a 181.436 sbarchi. Ancora nella prima parte del 2017 l’andamento sembrava ricalcare quello del 2016, ma il successo della strategia di contenimento adottata dal ministro Minniti ha ridotto drasticamente gli sbarchi nella seconda metà dell’anno, che sono risultati alla fine 119.247.

La rapidità della crescita percentuale della popolazione straniera in pochi anni e il recente fenomeno di immigrazione clandestina di massa sono le coordinate obiettive indispensabili per comprendere il formarsi di una percezione pubblica dell’immigrazione come priorità nazionale. A questo aspetto oggettivo va però abbinato l’aspetto interpretativo, più specificamente politico, su cui ci soffermeremo in seguito.

 

3) L’immigrazione dall’Africa subsahariana come caso di studio

Proviamo ora a concentrare l’analisi su quella componente che, a dispetto di numeri non debordanti, è stata percepita negli ultimi anni come maggiormente problematica, ovvero l’immigrazione proveniente dall’Africa subsahariana. Prendiamo questa situazione non solo per il suo carattere di emergenza contingente, ma soprattutto come esempio di problemi che potrebbero verificarsi su altre direttrici, e per cui bisogna approntare una risposta.

Per quanto il problema degli ‘sbarchi’ dal Mediterraneo riguardi persone provenienti tanto dal Medio Oriente e dal Maghreb che dall’Africa subsahariana, la situazione in prospettiva più preoccupante è quest’ultima, in quanto non sembra di essere di fronte a crisi passeggere, ma ad una condizione di squilibrio strutturale.

In Italia, sulla rotta mediterranea, giungono prevalentemente migranti da Senegal, Nigeria, Tunisia, Guinea, Eritrea, Sudan, Gambia, Costa d’Avorio, e Somalia. Sono quasi tutti paesi con condizioni di vita problematiche, spesso in mano a cordate familistiche che detengono il potere in forme autocratiche ed autoritarie. Salvo il caso del Gambia non si tratta in senso stretto di ‘paesi poveri’.

La Tunisia è l’unico paese del Maghreb in questa lista. Dal 2010 le vicissitudini politiche seguite alla ‘primavera araba’ hanno abbattuto un Pil che nei precedenti dieci anni oscillava tra il 2 e il 6% di crescita; da allora il paese è in sostanziale stagnazione, nonostante il ritorno ad una situazione di stabilità politica.

Il Senegal è il paese dell’Africa subsahariana con la maggiore stabilità politica e con una crescita economica prima facie invidiabile (salvo una breve recessione nel 2012 oscilla negli ultimi dieci anni tra i 2% e il 10% di crescita).

La Guinea ha avuto una serie di vicissitudini politiche interne che hanno inciso sull’economia, inducendo un andamento ondivago della produzione, con negli ultimi anni un episodio recessivo e ora una crescita apparentemente solida, oltre il 6%.

La Nigeria, paese produttore di petrolio, ha visto una crescita del Pil oscillante tra il 4 e il 6% tra il 2005 e il 2015, per poi avere una repentina recessione (2016-2017) ed una ripresa all’attuale 1,5%.

L’Eritrea, dopo una lunga guerra intestina, ha ripreso a crescere nel 2009, tenendo una crescita media un po’ superiore al 4%.

Anche il Sudan è un paese produttore di petrolio che ha avuto un tasso di crescita medio negli ultimi 10 anni poco sopra il 4%.

Il Gambia, uno dei paesi africani più poveri, ha comunque avuto buona crescita (3-4%) negli ultimi 10 anni, con un episodio recessivo nel 2011.

Dopo la conclusione di una guerra civile nel 2011, la Costa d’Avorio, il più grande esportatore al mondo di cacao, ha infine un’economia che, in termini di Pil, appare galoppante.

Senza voler entrare in troppi dettagli, ad uno sguardo generale è facile riconoscere che in quasi tutti i casi si tratta di paesi ricchi di risorse naturali, con potenzialità produttive buone e talvolta eccellenti, ma dove tuttavia la ricchezza procapite non riesce ad aumentare in modo significativo.

Ciò sembra dipendere da una molteplicità di fattori, ma tre si presentano in primo piano: 1) l’organizzazione politica interna è spesso conflittuale e disfunzionale, con una distribuzione interna della ricchezza estremamente diseguale, dove a fronte di una ristretta élite estremamente benestante c’è una parte ampia della popolazione sulla soglia della sopravvivenza; 2) l’elevata crescita demografica suddivide la crescita totale su di una popolazione a sua volta crescente; 3) nei casi più ‘favorevoli’, dove il paese ‘gode della fiducia’ degli ‘investitori stranieri’, questi ultimi drenano ampia parte del Pil al di fuori del paese. In sostanza, come è stato osservato più volte, parlare di ‘paesi poveri’ è limitativo e fuorviante; si tratta di paesi i cui problemi di ordinamento interno, fragile e conflittuale, si ripercuotono in instabilità e scarsa capacità di imporre le proprie condizioni negli scambi internazionali.

Se guardiamo all’evoluzione demografica in questi paesi troviamo, come detto, elevata natalità, contenuta in parte da una mortalità più elevata rispetto a quella dei paesi OCSE. Nell’Africa Subsahariana le donne hanno in media 5,2 figli nel corso della loro vita, rispetto all’1,6 dell’Europa e all’1,9 del Nord America, e la densità media della popolazione nell’Africa subsahariana è di 43 abitanti per kmq. Per avere un raffronto, in Italia la demografia è in lieve decrescita (-0,12/anno), con una densità di popolazione di 202 persone per kmq.

Più specificamente in Africa troviamo:

Eritrea: crescita demografica = + 2,3%/anno, densità: 51 persone per kmq;

Somalia: crescita demografica = + 2,96%/anno; densità: 24 persone/kmq; Nigeria: crescita demografica = + 2,64%; densità 215/kmq;

Costa d’Avorio: Popolazione + 2,53%/anno, densità 78/kmq;

Gambia: Popolazione + 3,1%/anno, densità 214/kmq;

Senegal: popolazione +2,42%/anno, densità 84/kmq;

Guinea: crescita demografica = + 2,64%/anno, densità 44/kmq.

L’unico paese con un tasso di crescita demografica relativamente ridotto è la Tunisia, con uno 0,96%, per una densità di 65/kmq.

Naturalmente qui contano anche i valori assoluti di partenza e perciò l’incidenza di crescita della Nigeria, con quasi 200 milioni di abitanti, è molto superiore a quella del Gambia, con poco più di due milioni di abitanti. Con una crescita media del 2,6% la popolazione dell’Africa subsahariana è destinata a raddoppiare nell’arco di una generazione (ogni 27 anni).

Ciò che si può evincere da questi dati demografici è una dinamica di fondo. Gran parte dell’Africa Subsahariana adotta una strategia riproduttiva adatta a condizioni di vita rurali e precarie, strategia non dissimile da quella che si poteva ritrovare anche in Europa fino a un secolo fa: le famiglie fanno comparativamente molti figli per tre ragioni: a) l’investimento richiesto (ad esempio in formazione) per il mantenimento di un figlio è comparativamente basso; b) il gruppo famigliare rappresenta la principale risorsa economica e di influenza sociale; c) l’incertezza delle condizioni di vita rende sensato considerare la possibilità di decessi precoci.

Questa strategia riproduttiva potrebbe lasciare spazio ad una strategia differente, come spesso predicato dai demografi, solo in presenza di condizioni di sviluppo differenti. Tuttavia al momento i sistemi di organizzazione sociale e produzione, a base familistica, e le condizioni di sfruttamento internazionale non sembrano consentire cambiamenti consistenti: i gruppi dominanti, su base familiare o tribale, spesso tributari a potenze estere, si appropriano di una parte comparativamente molto elevata del Pil, che non alimenta né servizi locali, né la domanda interna. Questo è testimoniato anche dall’Indice di Gini, che cerca di misurare il tasso di diseguaglianza economica (dal minimo al massimo, tra 0 e 100). Per quanto l’Indice di Gini sia spesso di ardua misurazione in quei contesti, nella misura in cui lo riteniamo attendibile, esso mostra una forbice reddituale tendenzialmente ampia. Prendendo come parametro la Germania (31.4) o l’Italia (34.7), troviamo il Senegal con 40.3, la Costa d’Avorio con 41.7, la Nigeria con 43.0, il Gambia con 47.3, ecc.

Nel complesso questa situazione può essere rappresentata come una sorta di ‘squilibrio perpetuo’, dove i problemi interni di questi paesi, politici ed economici, vengono allentati ricorrendo alla valvola di sicurezza dell’emigrazione. Tale valvola, tuttavia, si limita a impedire (o limitare) la conflittualità interna, senza indurre mutamenti sistemici e anzi consentendo a quegli squilibri di perpetuarsi indefinitamente.

È abbastanza evidente come questa dinamica non rappresenti né un meccanismo socioeconomico capace di risolvere i problemi delle relative nazioni africane, né un processo sostenibile nel medio-lungo periodo dai paesi europei.

Nei paesi industrializzati, il tasso demografico ridotto corrisponde ad un modello sociale dove l’investimento in cura e formazione è tendenzialmente elevato, dove i tempi di lavoro e i correlati oneri tendono a lasciare tempi contingentati alla cura famigliare, e dove il raggiungimento delle condizioni economiche favorevoli alla procreazione ne impongono spesso una dilazione considerevole. Queste condizioni, non meno strutturali ed oggettive di quelle che dettano una strategia demografica diversa nel Terzo Mondo, si sono sviluppate in Europa in forme sociali ed economiche dove lo Stato si assume un ruolo di cura e supporto significativo (welfare state). Tali forme sociali possono essere messe a repentaglio dai flussi migratori, in forme che vedremo.

Qual è dunque l’effetto dei flussi migratori in Europa? L’effetto dipende naturalmente da paese a paese, a seconda di quali siano le condizioni sociali ed economiche pregresse, ed è un’impresa complessa darne un resoconto che quantifichi separatamente l’impatto migratorio rispetto ad altre variabili. Tuttavia, è possibile estrarre una dinamica generale di incidenza sia sul piano strettamente economico, che su quello sociale.

4) L’impatto dell’immigrazione su stato sociale e spesa pubblica

Dal punto di vista economico un afflusso di immigrati può influire in modi diversi, a seconda di quanto essi possano essere assorbiti dal locale mercato del lavoro.

Se gli immigrati sono in grado di entrare nel circuito produttivo e di pagare contributi, essi possono incidere positivamente sul benessere economico di un paese. Ciò accade quando un paese è in una condizione prossima alla piena occupazione, oppure nell’eventuale caso di ingressi settoriali di lavoratori qualificati per supplire a mancanze di offerta lavorativa interna altamente specifiche. Questo secondo caso riguarda tipicamente lavori specializzati e non comporta spostamenti massicci di popolazione.

Se siamo in presenza di moderata disoccupazione, l’afflusso di forza lavoro straniera crea un incremento di concorrenza, che, in un regime di libero mercato, crea una pressione al ribasso dei salari e in generale delle condizioni di lavoro. Questo naturalmente non si verifica ad ogni livello, ma solo in quegli ambiti lavorativi in cui la manodopera immigrata è in grado di fornire un contributo lavorativo. Di norma il fenomeno è percepito nelle occupazioni con minore valore aggiunto. Tale processo viene spesso salutato con favore da una parte della classe imprenditoriale, mentre viene percepito come un problema dai lavoratori autoctoni, specialmente quelli meno qualificati, le cui condizioni sul mercato del lavoro tendono a degenerare. Naturalmente l’idea che ‘esistano lavori che gli italiani / europei non vogliono più fare’ è una sciocchezza: quel che è vero è solo che mestieri al di sotto di certi livelli salariali sono accettabili solo per chi è prossimo alla disperazione. Un sistema che dia per scontato che è impossibile elevare le condizioni di lavoro dei mestieri meno piacevoli, e che dunque, per preservare i margini dei ceti benestanti, si richiede l’importazione di persone disperate, rappresenta un tale abisso morale da non richiedere particolari commenti. Per una bizzarra perversione concettuale, chi sostiene questa tesi di sfruttamento sistematico spesso ammanta sé stesso di virtù umanitarie ed etichetta chi la contesta di razzismo.

Infine, se siamo in condizioni di elevata disoccupazione, il sistema economico non è in grado di assorbire alcuna nuova forza lavoro. In queste circostanze un afflusso migratorio genera fatalmente esiti altamente problematici, che incidono sul sistema di welfare e/o sulle risorse statali. I nuovi arrivi, non trovando occupazione non possono fornire alcuna risorsa al paese con i propri contributi. Al tempo stesso, quanto più esteso e generalista è un sistema di welfare, tanto più esso viene messo sotto tensione da tali nuovi arrivi, che inevitabilmente pesano su asili nido, case popolari, servizio sanitario pubblico, assistenza alla povertà, ecc.

Ciò ha anche un effetto indiretto di logoramento del welfare negli stati che lo offrono. Infatti, gli Stati che offrono di meno in termini di servizi pubblici e ammortizzatori sociali (scarso welfare e ampie aree privatizzate) sono anche meno oberati dall’afflusso di persone disoccupate o maloccupate. I servizi di welfare degli Stati più socialmente generosi sono messi in tensione dall’utenza addizionale e riducono perciò la propria qualità ed accessibilità. Questo deterioramento alimenta l’opinione comune e l’azione politica favorevole ad una sostituzione del servizio pubblico con un servizio privato, che per sua natura non è universalistico e non rappresenta un onere per le casse dello stato. Perciò, con un meccanismo indiretto ma intuitivo, un’immigrazione incontrollata produce pressioni per la riduzione del welfare pubblico e la privatizzazione dei servizi.

Nel peggiore dei casi, infine, i soggetti che non riescono ad entrare nel circuito dell’economia legale si ritroveranno in quello dell’economia illegale, quando non senz’altro in quella criminale.

5) L’impatto dell’immigrazione sull’ordinamento sociale

Prendiamo ora in considerazione l’altro lato, oltre a quello economico, dell’impatto di un’immigrazione eccedente le capacità di assorbimento di un paese. Fino a che l’immigrazione riesce a integrarsi essa può rappresentare un arricchimento, come testimoniano, per dire, i ristoranti etnici di molte grandi città. C’è tuttavia un nesso causale ovvio tra l’impossibilità di integrazione economica e la tendenza a nutrire le fila della criminalità: chi non può vivere legalmente vivrà illegalmente. Inoltre, sia la cultura di provenienza sia la specifica formazione culturale del migrante non sono variabili neutrali quanto alla facilità o difficoltà di integrazione. Persone che presentano maggiori difficoltà di integrazione culturale possono essere più difficilmente assorbibili dal tessuto lavorativo (dove tale assorbimento è ancora possibile) e finire più facilmente per minare la convivenza e la legalità. Troviamo una conferma di questi due effetti nei dati relativi alla popolazione carceraria italiana.

Al 31 dicembre 2017 i detenuti stranieri in Italia erano 19.745 su 57.608 detenuti totali, dunque il 34,27% del totale a fronte di una popolazione straniera residente del 9,5%. Questo dato sembra segnalare una maggiore propensione a delinquere nella popolazione straniera, propensione sensatamente ascrivibile alla maggiore difficoltà di integrazione sociale ed economica. È stato peraltro osservato, giustamente, come la popolazione carceraria straniera tenda ad essere sovrarappresentata per la maggiore difficoltà ad avere accesso a servizi sostitutivi al carcere. Tuttavia, come vedremo, questa difficoltà non può spiegare se non in piccola parte l’asimmetria tra le percentuali in oggetto (9,5% vs 34.27%).

Questo dato generale può essere confermato e precisato analizzandolo per sottogruppi. Questo 34% di popolazione carceraria straniera può essere suddiviso per macroaree come segue: 7.287 (il 12,64% del totale) provengono dall’Europa di cui 3387 (il 5,87%) da paesi UE; dall’Africa provengono 9.797 detenuti (il 17,00%), dall’Asia 1.357 (il 2,35%) e dalle Americhe 1.096 (il 1,90%). Il dato qui è molto grossolano, e andrebbe spezzato per singolo paese di provenienza, ma alcune linee sono di particolare interesse. In particolare colpisce la divergenza tra il dato di presenza sul territorio e quello relativo alla popolazione carceraria.

Gli europei nella popolazione straniera residente sono 2.620.257 (cioè il 4,36% della popolazione totale residente in Italia), e nella popolazione carceraria sono il 12,64%. Questo significa che la percentuale di popolazione carceraria di origine europea è in una proporzione di 2,89 a 1 rispetto alla percentuale degli stranieri europei residenti.

Gli asiatici nella popolazione straniera residente sono 1.053.838 (cioè l’1,75% della popolazione totale), e nella popolazione carceraria sono il 2,35%). Questo significa che la percentuale di popolazione carceraria di origine asiatica è in una proporzione dell’1,34 a 1 rispetto a quella degli asiatici residenti.

Gli africani (Maghreb incluso) nella popolazione straniera residente sono 1.096.089 (l’1,82% della popolazione totale), cui però vanno certamente aggiunti una parte significativa dei 600.000 clandestini, che potrebbe portare la percentuale totale intorno al 2,5%. In termini di popolazione carceraria tuttavia essi ne rappresentano il 17,00%. Questo significa che la popolazione carceraria di origine africana è in una proporzione di 6,8 a 1 rispetto a quella degli africani residenti.

Per un raffronto, gli italiani in carcere sono 37.863, che in rapporto alla popolazione italiana rappresenta una proporzione dello 0,74.

Come sempre tutti questi dati vanno presi con cautela e verificati con attenzione, tuttavia essi sembrano confermare in maniera netta sensazioni diffuse, spesso sbrigativamente additate come ‘razzismo’. Così come è ragionevole aspettarsi che persone che hanno maggiori difficoltà ad integrarsi nell’economia, come un migrante disoccupato, abbiano una maggiore propensione ad entrare in forme di economia illegale o criminale, parimenti è ragionevole aspettarsi che divergenze culturali più accentuate, maggiori difficoltà ad identificarsi con usi e costumi del paese ospitante, accentuino la violazione delle regole comuni. – Di passaggio questo dato scomposto chiarisce anche come l’argomento della maggiore difficoltà degli stranieri di accedere a servizi sostitutivi al carcere non sia decisivo: se lo fosse non si comprenderebbe la vasta divergenza nelle proporzioni di cui sopra tra differenti gruppi stranieri, visto che tutti quanti hanno le stesse difficoltà di accesso a servizi alternativi in quanto stranieri.

Qui va evitata nel modo più netto ogni tendenza a trasformare questi dati in discussioni razziali, trattandosi di questioni perfettamente trattabili con variabili schiettamente sociologiche. Tuttavia, il problema rappresentato dalle specifiche difficoltà di integrazione, economica, culturale e sociale, con i relativi costi, non può essere sottovalutato, e in questo contesto l’immigrazione dal continente africano sembra rappresentare un problema di gravità specifica rispetto ai problemi posti da altre provenienze. Ciò aiuta forse anche a comprendere le ragioni per cui in Italia il rigetto nei confronti dei flussi migratori si sia accentuato drasticamente in concomitanza con il fenomeno degli ‘sbarchi’, provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo.

In sintesi, è chiaro e non dovrebbe essere oggetto di controversie, se non ideologiche, che in condizioni lontane dalla piena occupazione un afflusso di popolazione migrante rappresenta per il paese ospitante un logoramento del welfare, un onere economico netto, ed una pressione disgregativa sul piano sociale e legale.

Come abbiamo notato, esiste un problema di integrazione economica, ma esiste poi anche un problema di integrazione sociale complessivo. Come si è visto in paesi con economie più prospere della nostra, la capacità di integrare gli ingressi lavorativi nel tessuto economico produttivo non garantisce che essi siano anche integrati sul piano sociale. Le periferie urbane di Parigi, Londra e Bruxelles, con le tensioni e gli scontri che vi si verificano da tempo e reiteratamente, stanno lì a ricordarci come fornire un posto di lavoro sia solo un passo necessario, ma ampiamente insufficiente verso l’integrazione e l’assimilazione, un passo che, se rimane l’unico, apre facilmente la strada a successive situazioni di aspro conflitto. È un dato manifesto che vi sono forme di vita e culture con gradi di conciliabilità maggiore o minore. Nei casi di minore conciliabilità, la creazione di enclave etniche impermeabili le une rispetto alle altre tende a produrre tensioni tra aspettative differenti in termini di leggi e costumi. Nei periodi di afflusso rapido di popolazione, anche dove le condizioni economiche ne consentano l’impiego, la creazione di tali enclave resta esiziale.

Questo è uno dei temi perennemente misconosciuti nel dibattito pubblico corrente. Lo è innanzitutto perché è un tema obiettivamente delicato e molto difficile da trattare, visto che la ‘conciliabilità (o inconciliabilità) culturale’ non è un dato immediatamente evidente, ma è l’esito di una pluralità di fattori, legati alla religione, ai costumi popolari pregressi, al livello culturale complessivo. Ma è misconosciuto anche perché è un tipo di questione che nella prospettiva culturale oggi dominante, di matrice liberale, viene delegittimata in partenza, in quanto l’esistenza stessa di identità collettive (società, comunità, nazioni, ecc.) è considerato un atavismo o un nonsenso.

Ad essere misconosciuto qui è un dato di fondo, ovvero che nessuna società è in grado di funzionare sulla sola base delle leggi formali, scritte, dei codici implementati da tribunali e carabinieri. In ogni sistema normativo (perfino nei contratti redatti tra contraenti volontari) esiste sempre un’ampia parte di ‘tacito senso condiviso’ che non può essere formalizzato, non può essere esplicitato, ma che presuppone una comunanza di vita, un’esistenza di vissuti pregressi comuni, di percorsi formativi comuni, ecc. Per quanto, come è ovvio, non ci siano due individui che abbiano esattamente gli stessi trascorsi e le stesse radici, comunque esistono gradi di maggiore o minore conciliabilità, e i confini tradizionali degli Stati nazione rappresentano a tutt’oggi la maggiore discontinuità in questo ambito di ‘comunanza informale’.

Fino a quando l’ospitalità concerne numeri limitati o casi episodici, chiunque si trapianti in un nuovo paese tende naturalmente ad assimilarsi, anche senza un intervento intenzionale da parte dello Stato. Ma quando si è di fronte ad afflussi massicci in tempi brevi, la tendenza a creare comunità chiuse, che replicano le forme di vita dei paesi d’origine è pressoché irresistibile. E mentre nel caso di differenze culturali blande ciò può rappresentare un problema minore, in altri casi esso può costituire un processo potenzialmente deflagrante, come le banlieue parigine ci ricordano.

6) Tre argomenti a favore dell’immigrazione e il contesto italiano

Torniamo nello specifico al caso italiano e alla recente sensibilizzazione di una parte cospicua della popolazione al problema migratorio. Per comprendere quanto accaduto è necessario ricordare insieme la catena degli eventi oggettivi e il modo in cui essa è stata discussa nel dibattito pubblico e sui media.

Che obiettivamente ci sia stato un doppio processo capace di ingenerare allarme lo abbiamo sottolineato sopra: abbiamo assistito ad una crescita rapida della popolazione straniera e negli ultimi anni ad un fenomeno di sbarchi clandestini accentuato e apparentemente irrefrenabile. Rispetto a questo quadro oggettivo il monopolio di una posizione semplicemente avversa è stato detenuto dalla Lega. Ma nonostante la Lega (come Lega Nord) sia stata al governo per otto degli ultimi diciotto anni (2001-2006 e 2008-2011) il dibattito mediatico è stato dominato da varianti di tre argomenti, tutti e tre in forme diverse favorevoli all’immigrazione. Possiamo chiamarli per comodità espressiva, rispettivamente, a) l’argomento “umanista”, b) l’argomento “fatalista” e c) l’argomento “utilitarista”. Va notato come spesso tali argomenti, nonostante si appellino a istanze incompatibili, vengano usati liberamente come opzioni alternative, tali per cui, se una opzione appare impercorribile, ci si appella senza remore ad una differente. Questo procedimento argomentativo dà talvolta la sgradevole impressione che qualunque cosa vada bene purché supporti il fine predeciso, cioè il sostegno alla libertà di immigrazione.

6.1) L’argomento umanista

Questo argomento è probabilmente quello più difendibile. Si tratta di un appello di natura deontologica alla necessità di aiutare i meno fortunati e al rispetto dei diritti umani. Questo appello, umanamente condivisibile, presenta però tutti i tipici problemi degli appelli a diritti/doveri fondati aprioristicamente e svincolati dal contesto reale di applicazione.

C’è innanzitutto il problema dell’identificazione di chi sia prioritariamente da aiutare. In un periodo affluente, di benessere diffuso, con condizioni di lavoro agiate, redditi generali crescenti, può essere facile identificare il bisognoso e motivare così il soccorso. Molto meno facile farlo quando precarietà reddituale e lavorativa sono ampiamente presenti. Esercitare comparazioni di fino circa chi sia più ‘sfortunato’ tra i bisognosi prossimi e quelli remoti, tra l’infanzia negata della periferia di Napoli o quella di Abuja, diventa un’impresa francamente improbabile. In ogni caso le difficoltà di vita non sono mai misurate dai dati sul Pil medio pro-capite, visto che livelli di sviluppo e di organizzazione differenti richiedono risorse molto differenti per tenere la testa sopra la linea di galleggiamento. Peraltro, sul piano politico, a chi nutra fondati timori per il futuro proprio o della propria famiglia non si può realisticamente chiedere di posporre questi timori all’aiuto di ignoti estranei.

Nella stessa ottica appellarsi, in maniera più o meno vaga, ai ‘diritti umani’ è una mossa retoricamente brillante, ma vacua. Chi si prenda la briga di visionare gli articoli della Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 può facilmente notare come essi siano ampiamente disattesi in tutto il mondo, per diversi miliardi di persone, e per moltissime persone anche nel nostro paese. Chi volesse prendere l’appello ai ‘diritti umani’, come imposizione di un ‘dovere inderogabile’, si troverebbe in un vicolo cieco. Molte persone incontrate quotidianamente sull’autobus o per strada vedono i propri ‘diritti umani’, a partire da quelli sociali, palesemente violati (sia prendendo come riferimento la Dichiarazione del 1948 che la Costituzione italiana). Ciò significa che il presunto obbligo ‘kantiano’ deve necessariamente essere temperato con un criterio selettivo: possiamo essere d’aiuto sempre solo a una netta minoranza degli aventi bisogno in senso assoluto. Ma una volta riconosciuto che un criterio selettivo deve esserci, il passo ulteriore è abbastanza diretto: nel patto sociale che fonda ciascuno Stato ci si vincola innanzitutto a diritti e doveri reciproci nell’ambito della medesima nazione. Questa è la dimensione primaria cui dobbiamo rivolgerci in termini di doveri di aiuto. Solo nel momento in cui questa sfera di soddisfacimento dei diritti sociali fosse adeguatamente coperta, avrebbe senso aprire un secondo livello di prossimità, rappresentato ad esempio da chi desideri insediarsi nel nostro paese.

6.2) L’argomento fatalista

Il secondo argomento, anch’esso frequentemente sollevato di fronte al fenomeno migratorio, suona più o meno così: siamo di fronte ad un movimento storico, epocale, fatale, di fronte cui opporre resistenza è futile, pretenzioso ed illusorio; migrazioni e spostamenti di popoli ci sono sempre stati e nessuno può farci nulla: meglio dunque disporci in maniera adattiva alla nuova situazione. Questo argomento, frequentemente ripetuto nei salotti televisivi non meno che in pensosi editoriali, è stato uno di quelli che hanno nutrito in maggior misura il successo della Lega di Matteo Salvini alle ultime elezioni. Infatti, il combinato disposto di crescita di stranieri e sbarchi da un lato e appello alla resa di fronte ad un ‘ineluttabile movimento storico’, ha prodotto naturalmente un’acuta ‘sindrome da invasione’. Inutile sottolineare come l’idea di un’invasione possa essere accettata con serena compiacenza solo da una minoranza di persone altamente ideologizzate. L’argomento fatalista così dispiegato è stato tra i maggiori contributori di quella svolta nella percezione pubblica che ha reso in qualche modo obbligati gli interventi di Minniti prima e di Salvini poi. La questione infatti era diventata quella di dimostrare sul piano pratico come, volendo, il flusso migratorio potesse essere arrestato o ridotto ai minimi termini. Cosa puntualmente avvenuta.

6.3) L’argomento utilitarista

Con ciò si arriva al terzo e ultimo argomento. Questo è forse l’argomento sollevato più spesso nell’ultimo periodo, in particolare nella versione per cui l’afflusso migratorio, colmando il deficit di crescita demografica italiana, servirebbe a pagarci le pensioni. In questo argomento ci sono una quantità di fallacie logiche del tutto indipendenti da stime numeriche o calcoli più o meno affidabili. Qual è, infatti, il modello di pagamento delle pensioni che esso prefigura? Se l’immigrazione è necessaria per pagare le pensioni, ciò significa che per riuscire a pagare le pensioni un sistema dovrebbe avere un numero di lavoratori in ingresso sempre crescente rispetto ai lavoratori in uscita. In sostanza si dice che senza crescita demografica infinita, o senza drenare risorse umane da paesi poveri, i paesi industriali non potrebbero pagare quanto dovuto ai pensionandi. In sostanza si propone come norma un sistema in perenne squilibrio che ‘vampirizza’ risorse umane altrui. È peraltro difficile capire come un modello del genere possa essere sostenibile nel tempo, in particolare in paesi con densità di popolazione già molto elevata (come tutta l’Europa occidentale).

Detto questo, bisogna ricordare che gli introiti della previdenza sociale non dipendono dal ‘numero dei lavoratori’, ma dal reddito complessivo dei lavoratori e dalla percentuale di questo reddito versato in contributi. Il modo più ovvio per supplire a difficoltà del sistema pensionistico sarebbe aumentando i redditi dei lavoratori attuali, e/o aumentando gli occupati, non certo aumentando indefinitamente il numero assoluto di lavoratori sempre più impoveriti. In un paese con la disoccupazione a doppia cifra e 100.000 giovani con alta formazione in uscita ogni anno, dire che per pagare le pensioni bisogna far entrare persone destinate a lavori a basso valore aggiunto o, più spesso, al lavoro nero o alla disoccupazione, può valere solo come una provocazione, non come una proposta costruttiva.  Incidentalmente, tutto questo discorso non sfiora neppure la prospettiva a brevissimo termine in cui, a causa della crescente automazione, si prevede una riduzione della domanda di lavoro pur in presenza di produttività crescente.

Se si prende come argomento a favore dell’accoglienza degli afflussi migratori l’idea che lo si debba fare nel nome dell’utilità economica, questo argomento andrebbe svolto con coerenza in tutte le sue implicazioni. Questo ragionamento implica che in presenza di disoccupazione locale, nel paese ospitante non dovrebbe entrare assolutamente nessuno, salvo eventuali contingenti mirati a momentanee scoperture di personale con precise qualifiche (e solo fino a quando il paese non sia in grado di riconvertire forza lavoro locale a quei compiti). Un afflusso di migranti in presenza di disoccupazione più che ‘fisiologica’ può solo sostituire lavoratori già impiegati (comprimendo i salari) o nutrire il lavoro nero: in entrambi i casi nessuno contributo giunge ai cespiti che pagano le pensioni.

 

7) Conclusioni e modelli di integrazione possibili

Nel complesso, le linee generali che sembrerebbe ragionevole adottare nei confronti del fenomeno migratorio (parliamo dei cosiddetti ‘migranti economici’) sembrano chiare. Se si ha a cuore il paese, nella situazione attuale e per il prevedibile futuro, ogni ingresso di popolazione migrante dev’essere rigorosamente regolamentata, il che significa che deve poter essere possibile bloccare gli accessi (altrimenti parlare di ‘regolamentazione dei flussi’ è solo una chiacchiera). La consegna, con riferimento alla cosiddetta ‘migrazione economica’ dev’essere quella di accogliere solo quantità di persone integrabili sia lavorativamente che socialmente.

A grandi linee ciò potrebbe implicare l’adozione di questi indirizzi.

Innanzitutto il paese deve avere un canale ufficiale per gli ingressi legali, canale che possa essere modulato in modo restrittivo e selettivo, e che consenta l’inoltro di richieste d’asilo per ragioni umanitarie. Queste ultime, fino a quando rimangono entro numeri non esorbitanti, possono essere considerate in eccezione alle esigenze di funzionalità del paese.

Per quanto concerne la migrazione di tipo economico, in prima istanza, il modello di accoglimento può essere di tipo funzionalista, simile a quello dei Gastarbeiter tedeschi, dunque con permessi funzionali, limitati, rinnovabili, senza la pretesa, né l’aspettativa che un processo di assimilazione avvenga. Questo processo ha senso solo per numeri limitati, e per periodi limitati.

In seconda istanza, quando c’è l’aspettativa che la permanenza lavorativa si protragga nel tempo è opportuno entrare nell’ottica di una strategia ‘assimilazionista’, mirata in ultima istanza alla creazione di nuovi cittadini. Questa strategia deve farsi carico di alcuni elementi di supporto all’integrazione di tipo culturale e linguistico, e deve portare, dopo un congruo numero di anni (dieci?) alla possibilità di richiedere la cittadinanza. La cittadinanza dovrebbe peraltro essere conferita solo previo superamento di alcune prove (una seria prova di italiano parlato, e una conoscenza normativa di base, con particolare riferimento alla normativa costituzionale). A chi obietti che anche alcuni cittadini italiani potrebbero essere in difficoltà a superare tali prove bisogna replicare che ciò sarebbe una buona ragione per dedicare sforzi primari alla formazione degli italiani, non certo una ragione per abbassare ulteriormente il livello di formazione medio. In ogni caso, il senso di tali prove è quello di supplire, almeno in parte, alla mancanza di un retroterra pregresso comune, che per gli autoctoni si estende a numerosi livelli informali impossibili da insegnare ‘tecnicamente’.

Infine, chiunque abbia a cuore l’esistenza futura del proprio paese, la tenuta di qualche forma di stato sociale, e la prosperità della propria popolazione deve respingere radicalmente i modelli di accoglimento di tipo ‘pluralista’ o ‘multiculturalista’. Tali modelli infatti tendono a creare enclave incomunicabili, conflitti sociali endemici, e difficoltà nel governo del territorio. Una volta di più, a chi obietti che da tali difficoltà l’Italia è già afflitta, bisogna replicare che questo è solo un argomento per farsene carico seriamente, e non certo per dichiarare per l’ennesima volta la resa di fronte al degrado.

I criminali hanno fiducia nelle istituzioni. E gli altri?, di Roberto Buffagni

I criminali hanno fiducia nelle istituzioni. E gli altri?

 

Da quanto ci raccontano gli inquirenti[1]–  almeno nella versione diffusa dalla stampa – il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso così. Due studenti statunitensi in vacanza a Roma vanno a rifornirsi di droga, e il pusher maghrebino li frega: aspirina tritata invece di cocaina. Girato l’angolo i due ragazzi si fanno un tiro, si accorgono della fregatura e vanno a protestare. Il pusher fa lo gnorri, i ragazzi lo spintonano, gli rubano il borsello con dentro il cellulare e scappano. Il pusher li contatta chiamando il suo cellulare e li minaccia. I ragazzi non si spaventano e propongono un accordo: ti rendiamo borsello e cellulare ma tu ci dai la coca vera. Fin qui, tutto normale, persino banale: un piccolo episodio di criminalità spicciola.

Subito dopo, però, la vicenda entra nella surrealtà: il pusher chiama i carabinieri e denuncia il furto e il ricatto dei due ragazzi statunitensi, ovviamente omettendo il risvolto droga. Nella realtà normale a cui ero abituato a vivere, uno spacciatore di droga non chiama(va?) i carabinieri per risolvere queste faccende. Se non se la sentiva di sbrigarsela da solo, chiamava qualche amico o collega e con il suo aiuto riempiva di botte i due ragazzi, eventualmente affibbiandogli anche una bella coltellata.

Invece no. Fiducioso nelle istituzioni dello Stato italiano, il pusher denuncia il ricatto alla Stazione del Carabinieri, che invia Mario Cerciello Rega e un collega, in borghese, all’incontro con i due statunitensi. I due carabinieri si qualificano e li arrestano. Segue una colluttazione in cui uno dei due ragazzi accoltella otto volte Rega, e lo uccide.

In tutta questa vicenda non c’è nulla di strano e insolito. I carabinieri hanno agito in base a una denuncia circostanziata, e seguito la normale procedura per quel che doveva essere un arresto di routine: l’oggetto rubato era di scarso valore, né c’era ragione di pensare che i due sospettati fossero armati e pericolosi fino al punto di minacciare la vita dei due militi. Purtroppo, la vicenda si è conclusa tragicamente perché  – a quanto risulta dalle ricostruzioni – uno dei due studenti americani, per premunirsi in vista dell’incontro col pusher per lo scambio borsello – droga , si è procurato un coltello; e, forse perché sotto l’effetto di droga presa per farsi coraggio, forse perché spaventato dalle conseguenze di un arresto, o forse semplicemente perché è un violento, ha accoltellato il vicebrigadiere Rega e lo ha ucciso. Si può dire, insomma, che la morte del carabiniere è una dolorosissima fatalità in cui può incorrere chiunque svolga servizio attivo nelle FFOO: un’operazione di routine che per imprevedibili ragioni si tramuta  in un conflitto mortale.

In tutta questa vicenda non c’è nulla di strano o di insolito tranne una cosa: che per riavere il borsello rubato il pusher rinunci al classico faidate dei criminali, e si rivolga all’Arma dei Carabinieri.

Se questo elemento della vicenda è vero, le possibilità sono le seguenti: a) il pusher è molto stupido o squilibrato: se i due studenti fossero stati arrestati, era perlomeno possibile che dalle loro deposizioni, i carabinieri apprendessero che il querelante è uno spacciatore; ed era almeno possibile che il cellulare del pusher, con il suo interessante contenuto, fosse sequestrato b) il pusher non è molto stupido o squilibrato. Anzi. L’ esperienza ha insegnato a lui e al suo ambiente che entrare in contatto con le FFOO e la magistratura italiana, ed anzi rivolgersi ufficialmente a loro per risolvere un incidente professionale, non presenta alcun rischio. Non presenta alcun rischio perché, anche nell’ipotesi che le FFOO accertino la sua professione di spacciatore,  egli non dovrà temere alcuna seria conseguenza: insomma, in prigione non ci andrà.

Nell’ipotesi b), rivolgendosi all’Arma lo spacciatore ha agito in modo perfettamente razionale. Il rapporto costi/benefici gli era favorevolissimo:  perché rischiare un incontro dagli esiti sempre incerti con due sconosciuti che già avevano dato prova di non lasciarsi intimidire facilmente? Perché chiedere un favore ad amici e colleghi che poi vogliono qualcosa in cambio? Molto più vantaggioso far correre tutti i rischi alle FFOO italiane, che lavorano gratis e in cambio non vogliono nulla. Che la valutazione del pusher fosse esatta lo dimostra al di là di ogni possibile dubbio l’esito della vicenda: al posto del vicebrigadiere Rega, a prendersi le otto coltellate poteva esserci lui.

In attesa di verificare se la ricostruzione dei fatti è corretta, da questa tragica vicenda possiamo trarre una conclusione provvisoria, questa.

I criminali hanno piena fiducia nelle istituzioni dello Stato italiano, nelle FFOO e soprattutto nella magistratura; e basano questa fiducia su solidissime ragioni.

A quanto risulta dai sondaggi e dalla conversazioni private, ne hanno di meno i cittadini italiani che non esercitano la professione di criminale. Forse , anche la loro sfiducia si basa su ragioni altrettanto solide. Chissà?

That’s all, folks.

[1] https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/07/26/news/carabiniere_ucciso_confessione_americani-232124685/

IMMIGRAZIONE E GIUSTIZIA! DIVERGENZE APPARENTI, di Emilio Ricciardi

LA PROCURA DI AGRIGENTO ACCETTA REBUS SIC STANTIBUS IL TEOREMA DEL G.I.P. SULLA MANCANZA DI COLPEVOLEZZA DI CAROLA RACKETE.

  1. È del giorno di lunedì 15 luglio 2019 la notizia, diffusa con ampio risalto, secondo la quale la Procura di Agrigento sarebbe in procinto di presentare, “entro e non oltre mercoledì” 17 luglio p.v., il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del 2 luglio u.s. con cui il g.i.p. di Agrigento ha negato la convalida dell’arresto in flagranza di Carola Rackete[1].

Trova spazio, poi, in gran parte dei relativi articoli, l’affermazione secondo cui “Il ricorso alla Cassazione contro il provvedimento che ha scarcerato la Rackete serve per avere una pronuncia della Suprema corte in conformità alle leggi vigenti che diventi un punto di riferimento anche per le altre inchieste simili [grassetto dell’articolista n.d.r.]. In modo tale che le navi Ong indagate per aver violato il divieto di ingresso in acque territoriali disposto dal decreto Sicurezza bis subiscano un trattamento uniforme. Questo perché, secondo l’interpretazione della gip Alessandra Vella, il decreto non potrebbe essere applicato a navi che hanno soccorso immigrati e che dunque non possono essere considerate navi offensive per la sicurezza nazionale. E il comandante, da qui la scriminante applicata alla Rackete, ha il <dovere primario> di portarli subito nel porto sicuro più vicino che, a giudizio della gip, non possono essere considerati né quelli libici né quelli tunisini. In più per la Vella, le motovedette della Guardia di finanza a cui è attribuito il compito di intimare l’alt alle Ong non possono essere considerate navi da guerra. Ecco, per dirimere la questione sarà necessario attendere la pronuncia della Cassazione [grassetto mio]”[2].

  1. Il tenore degli articoli in questione, anzitutto, rende necessarie alcune puntualizzazioni riguardo l’oggetto del giudizio di convalida di un arresto e con ciò, di riflesso, il contenuto e la portata della sentenza che definisce il processo d’impugnazione avverso il provvedimento di diniego di tale convalida; inoltre, si presta ad una deduzione, che peraltro, anticipo, è quella che ha determinato il titolo di questa nota.
  2. Prendendo le mosse dalla questione relativa alla mancata convalida dell’arresto, comincerei da una considerazione preliminare, diretta a meglio inquadrare la valenza giuridica dell’ipotetica impugnazione del relativo provvedimento di diniego emesso dal g.i.p. di Agrigento.

 

Ora, un osservatore non esperto di questioni giuridiche, e segnatamente attinenti alla procedura penale, dalla notizia che la Procura di Agrigento avrebbe deciso di insorgere contro l’ordinanza di “scarcerazione” in discorso ricorrendo alla Corte di Cassazione, probabilmente ricaverà l’opinione secondo cui quell’ufficio giudiziario contesta in radice l’intera decisione del g.i.p. di Agrigento, e dunque il convincimento di quest’ultimo che Carola Rackete non sia colpevole dei reati ascrittile, sia perché avrebbe agito nell’adempimento del dovere di condurre gli emigranti nel più vicino “porto sicuro”, ossia quello di Lampedusa, sia perché il naviglio della Guardia di Finanza speronato da costei non sarebbe una nave da guerra.

Del resto, il sopra riportato passaggio di uno degli articoli giornalistici conforterebbe pienamente l’ipotetico osservatore in parola circa la correttezza della sua opinione.

Ma così non è.

Difatti, come forse già ampiamente noto, l’ordinanza in parola contiene due statuizioni ben distinte ed irriducibili l’una all’altra: una riguardante, appunto, il diniego di convalida dell’arresto, l’altra il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Agrigento. Ciascuna delle quali, quindi, avente presupposti, natura, funzione e contenuto assolutamente non sovrapponibili.

Più in particolare, mentre nel decidere sulle misure de libertate, che è appunto quanto esige la richiesta di applicazione del divieto di dimora nella Provincia di Agrigento, il giudice, al fine di valutare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (indefettibile presupposto di applicabilità di qualsiasi misura cautelare), è tenuto a compiere un accertamento a largo spettro, per operare il quale il giudice può e deve utilizzare tutte quelle conoscenze che possono viceversa anche essere ignote all’autore dell’arresto, la decisione relativa all’arresto impone invece che il giudice si limiti a calarsi nell’angolo visuale dell’operatore di polizia giudiziaria che ha effettuato l’arresto, onde valutare se, in base alle circostanze del momento da egli ragionevolmente percepibili o comunque pacificamente da lui conosciute, la misura precautelare fosse legittima.

3.1.       Difatti, che il giudizio sulla convalida o meno dell’arresto comporti la necessità che il giudice si collochi esclusivamente nel punto d’osservazione dell’ufficiale o agente che lo ha effettuato e nel momento in cui vi ha proceduto, essendogli quindi precluso di prendere in considerazione circostanze sconosciute a quest’ultimo e che non poteva conoscere, è dimostrato dal tenore dell’art. 385 cod. proc. pen., che così recita: “L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità”.

E la Cassazione ha con chiarezza costantemente affermato che “Il giudice della convalida dell’arresto deve difatti operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria” (così, Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 7470; conformi, Cass., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1814; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 8341; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48471; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2012, 25625; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 10916).

Ciò sta a significare che oggetto del giudizio di convalida deve senz’altro essere anche il tema costituito dalla rilevabilità o meno, al momento dell’arresto, da parte della polizia giudiziaria di circostanze ritenute idonee ad integrare, ad es., la scriminante dell’adempimento del dovere, ma fatta avvertenza che questo non implica in alcun modo che il giudizio di convalida perda la sua natura di controllo rigorosamente circoscritto alla legalità dell’operato della polizia e quindi giammai esteso anche alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la quale inerisce, come detto, alla tutt’affatto diversa decisione in materia di misure cautelari.

3.2.       Di conseguenza, per tornare alla vicenda di Carola Rackete, anche se la Cassazione accogliesse (esito effettivamente a mio avviso probabile) l’eventuale ricorso dei pubblici ministeri agrigentini, la relativa sentenza sancirebbe soltanto il fatto che gli operatori della Guardia di Finanza hanno correttamente operato l’arresto della prima poiché la situazione da costoro conosciuta e conoscibile li legittimava a ciò, ma non produrrebbe alcun’altra conseguenza giuridica in merito al profilo inerente i gravi indizi di colpevolezza, la cui insussistenza ha invece formato oggetto di quella valutazione, ripeto, tutt’affatto distinta, in ordine alla richiesta della misura cautelare.

È tanto vero quanto appena affermato che la Cassazione ha avuto modo di precisare che “L’annullamento, su ricorso del P.M., dell’ordinanza di non convalida dell’arresto va disposto senza rinvio [al giudice di merito che deve conformarsi al principio di diritto sancito dalla Cassazione n.d.r.], posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici” (così, Cass., Sez. V, 3 maggio 2017, n. 21183; v. anche, Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 8341, cit.; conforme, Cass., Sez. II, 21 marzo 2014, n. 13287).

Insomma, l’accoglimento dell’ipotetico ricorso degli indaganti agrigentini da parte della Cassazione rappresenterebbe, ove mancasse l’appello avverso il rigetto dell’applicazione di misura cautelare e l’eventuale esito vittorioso di esso, un tipico esempio di vittoria di Pirro.

Dalle considerazioni che precedono, quindi, può constatarsi la totale erroneità dell’affermazione giornalistica sopra riportata, laddove attribuisce alla futuribile decisione della Cassazione in thesi adita dalla Procura di Agrigento la funzione di “dirimere la questione”, ossia di decidere non già, come si sarebbe dovuto asserire correttamente, se la polizia giudiziaria arrestando Rackete abbia operato legalmente (giacché questo e nient’altro costituisce l’oggetto di tale futuribile decisione della Cassazione), bensì se Rackete abbia agito o meno nell’adempimento di un dovere e se la motovedetta della Guardia di Finanza urtata dalla Sea Watch 3 sia da considerarsi nave da guerra, e quindi, in definitiva, se sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di Rackete.

Ed è, peraltro, affermazione giornalistica anche piuttosto mistificatrice, giacché lascia intendere al lettore medio che la Procura di Agrigento ritenga Rackete, in dissenso rispetto al g..i.p. di Agrigento, colpevole (per quanto allo stato degli atti, conformemente alla natura del giudizio cautelare) dei reati addebitatile.

Nella realtà, invece, le scelte investigative della Procura di Agrigento paiono denotare una sintonia di fondo tra l’orientamento di quest’ultima sulla vicenda e la tesi su cui s’impernia l’ordinanza del g.i.p. del 2 luglio u.s.

In particolare, sembra che i pubblici ministeri agrigentini non abbiano impugnato in appello il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, e quindi si siano preclusi la possibilità di vedere confutata da un giudice superiore la tesi del g.i.p. di Agrigento in merito all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Rackete.

In effetti, è una semplice deduzione, che subito mi accingo ad illustrare, che mi conduce ad affermare ciò.

  1. Mi preme però anzitutto premettere che tale deduzione è formulata esclusivamente sulla base delle notizie di stampa apparse sull’argomento sino al momento di redazione del presente scritto (16 luglio 2019). Quindi, se nel frattempo, una volta licenziato il testo di questa nota, sopraggiungesse notizia certa di circostanze idonee a mutare il quadro conoscitivo sin qui delineatosi al riguardo, non esiterei, naturalmente, ad apportare tutte le conseguenziali doverose rettifiche.

Ciò premesso, traggo le mosse dalla seguente semplice inferenza: posto che la notizia relativa al presunto imminente ricorso in Cassazione dei pubblici ministeri titolari dell’indagine nei confronti di Carola Rackete è stata immediatamente diffusa dalla stampa, allo stesso modo avrebbe dovuto essere diffusa dalla stampa, con identica tempestività ed ampia evidenza, la notizia dell’avvenuta proposizione o comunque della decisione del promovimento dell’appello cautelare avanti al Tribunale di Palermo da parte dei pubblici ministeri agrigentini. Invece di una notizia di tal fatta non v’è traccia.

Di conseguenza, se si considera altresì che il termine per la proposizione del citato appello è ormai scaduto venerdì 12 luglio u.s. (come precisavo in chiusura del mio articolo pubblicato su questo sito il 9 luglio u.s.), ossia decorsi dieci giorni dalla data di deposito e comunicazione al pubblico ministero dell’ordinanza del g.i.p. di Agrigento (2 luglio u.s.), l’assoluta mancanza di notizie di stampa al riguardo sembra consentire di concludere che la Procura di Agrigento ha prestato acquiescenza a detta ordinanza per effetto della sua mancata impugnazione nel punto in cui essa ha disposto il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare per l’asserita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Rackete.

4.1.       Di conseguenza, se fosse confermata la mancata proposizione dell’appello cautelare, ne discenderebbe la formazione del c.d. giudicato cautelare in punto mancanza dei gravi indizi di colpevolezza di Rackete, avendo costei asseritamente agito nell’adempimento di un dovere ed opposto sì resistenza ad una nave della Guardia di Finanza, che tuttavia non andrebbe considerata nave da guerra.

Il c.d. giudicato cautelare, precisamente, comporta, che, allorquando esso si sia formato a seguito della mancata impugnazione dell’ordinanza reiettiva della domanda cautelare da parte del pubblico ministero, a quest’ultimo resta preclusa la riproposizione della domanda stessa laddove non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli dedotti (esplicitamente od implicitamente) nella domanda ed a quelli posti a base (esplicitamente od implicitamente) dell’ordinanza reiettiva (v. Cass., Sez. V, 13 ottobre 2009, n. 43068; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2002, n. 5374).

Ciò sta a significare, nel caso che ci occupa, che la pronuncia resa dal g.i.p. di Agrigento circa la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza di Rackete per la scriminante dell’adempimento del dovere e dell’inesistenza di navi da guerra coinvolte nei fatti, non possa più essere messa in discussione sulla base dei medesimi elementi dedotti dai pubblici ministeri agrigentini e di quelli posti dal g.i.p. stesso alla base della propria ordinanza del 2 luglio u.s.

Ora, occorre prestare attenzione alla circostanza secondo cui gli elementi considerati dal g.i.p. per addivenire al rigetto della domanda cautelare risultano assai copiosi, in quanto riferentisi ad un arco temporale, in cui si è ritenuto doversi collocare la condotta di Rackete, sensibilmente ampio, e segnatamente compreso tra il 12 giugno 2019, giorno del recupero da parte della Sea Watch 3 dei presunti naufraghi nella zona SAR libica, ed il 29 giugno 2019, giorno del suo attracco al porto di Lampedusa.

Appare difficile immaginare, allora, stante – come appena visto – la considerazione tendenzialmente onnicomprensiva di ogni profilo della condotta di Carola Rackete così come operata dal g.i.p. di Agrigento nell’ordinanza del 2 luglio u.s., quali potrebbero essere elementi nuovi tali da poter giustificare una nuova eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare da parte della Procura di Agrigento[3].

  1. Infine, non possono essere sottaciute le ripercussioni che l’ipotizzata acquiescenza della Procura di Agrigento all’ordinanza reiettiva della domanda cautelare può generare sotto il profilo di un netto indebolimento della funzione di deterrenza che il riconoscimento giurisdizionale, seppure in una fase incidentale del procedimento come quella dell’appello cautelare, della colpevolezza di Rackete avrebbe invece esercitato nei confronti di chi pretenda di entrare nel nostro mare territoriale in violazione del divieto interministeriale ex art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 (c.d. decreto sicurezza bis) e commettendo i reati ex artt. 1100 cod. nav. e 337 cod. pen.

In effetti, a fronte di un ennesimo ingresso nel mare territoriale italiano da parte del comandante di una nave di una o.n.g. (magari della stessa Sea Watch) in violazione del divieto interministeriale d’ingresso, con quale coerenza la Procura di Agrigento potrebbe non limitarsi a richiedere la sola convalida dell’arresto del comandante eventualmente operato dalla polizia giudiziaria, domandando invece anche l’applicazione di una misura cautelare a suo carico, nonostante abbia (in thesi) omesso di impugnare l’ordinanza in materia cautelare del g.i.p. del 2 luglio u.s.?

Ed in presenza del c.d. giudicato cautelare ormai (in thesi) calato su tale ordinanza, anche ammesso che la Procura di Agrigento decidesse, in occasione di una vicenda analoga a quella di Carola Rackete, di richiedere l’applicazione di una misura cautelare a carico del comandante dell’ennesima nave dell’ennesima o.n.g., chi altro giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento – altro, intendo, rispetto al magistrato autore dell’ordinanza del 2 luglio u.s. – si sentirebbe realmente libero da condizionamenti nell’adozione della relativa decisione?

Ad ogni modo, l’acquiescenza della Procura di Agrigento, ove fosse confermata, sembrerebbe davvero inspiegabile.

O forse no.

In effetti, già avevo notato, nel già indicato mio articolo del 9 luglio u.s., come il fatto piuttosto anomalo che la Procura di Agrigento non avesse chiesto, in occasione di una precedente vicenda molto simile all’attuale e che ha visto sempre protagonista la nave Sea watch 3, il sequestro preventivo della stessa, limitandosi soltanto alla convalida del suo sequestro probatorio, per poi disporne puntualmente il dissequestro, sembrasse poter rivelare, alla luce del contenuto dell’ordinanza del 2 luglio u.s., una comunanza di vedute, un’omogeneità culturale o quantomeno un idem sentire tra Procura di Agrigento e “proprio” g.i.p.

Non avevo, tuttavia, prestato attenzione alle seguenti dichiarazioni rese dal Procuratore Capo di Agrigento, dottor Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione da egli tenuta avanti alla Commissione parlamentare c.d. antimafia il 2 luglio u.s. (peraltro sembra pressoché nello stesso torno di tempo in cui veniva depositata in cancelleria l’ordinanza del g.i.p.) in merito al c.d. decreto sicurezza bis: “Laddove il decreto vuole inasprire e rendere più efficaci le indagini contro i trafficanti di esseri umani [le misure] sono assolutamente condivisibili. Viceversa criticità devo registrare in ordine all’introduzione dell’illecito amministrativo. L’illecito amministrativo è stato introdotto per fronteggiare l’attività di salvataggio delle Ong. Prima dell’introduzione di tale norma, l’attività di salvataggio delle Ong e di recupero degli immigrati erano del tutto lecite e in perfetta linea con il diritto del mare e con le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia[4].

Ora, pur tralasciando le enormi perplessità giuridiche che suscita un siffatto parere, desidero richiamare l’attenzione su altro, e cioè: posto che l’illecito amministrativo menzionato dal dottor Patronaggio sanziona la violazione del divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale perpetrata dal comandante della nave; e poiché egli sostiene che, in assenza di tale illecito, “l’attività di salvataggio delle Ong e di recupero degli immigrati erano del tutto lecite” in base al diritto internazionale del mare; ne deriva necessariamente che, ad avviso del dottor Patronaggio, in primo luogo, la detta attività di salvataggio includerebbe il diritto/dovere della nave di fare ingresso nel mare territoriale e financo di condurre gli immigrati nel relativo porto, e, in secondo luogo, nella misura in cui essa attività trarrebbe la sua liceità dal diritto internazionale del mare, il predetto illecito amministrativo si porrebbe in contrasto, appunto, con tale diritto.

Ma non è questa, forse, in buona sostanza, la tesi su cui si fonda l’ordinanza del g.i.p. di Agrigento del 2 luglio u.s.?

Perché se così fosse, allora non si comprenderebbe il motivo per il quale la Procura di Agrigento avrebbe dovuto impugnare un provvedimento di rigetto della domanda cautelare che, tutto sommato, il capo della Procura stessa condivide nella sua essenza.

Ed il cerchio quindi può chiudersi.

[1]     V., fra i tanti articoli sul punto, https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/procura-agrigento-ricorso-contro-scarcerazione-carola-rackete.html.

[2]    In https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/seawatch-procura-agrigento-ricorso-cassazione-contro-scarcerazione-capitana-124576/. Analogamente: https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/agrigento-procura-ricorre-in-cassazione-contro-la-scarcerazione-di-carola-rackete#kD6eXheckmGcsdy6.99; https://www.repubblica.it/cronaca/2019/07/15/news/sea-watch_3_la_procura_ricorre_in_cassazione_contro_la_scarcerazione_di_carola-231208037/). V., anche, https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/agrigento-procura-ricorre-in-cassazione-contro-la-scarcerazione-di-carola-rackete, ove può leggersi: “Il ricorso della Procura agrigentina, che sarà depositato entro mercoledì, ha l’obiettivo di ottenere un pronunciamento da parte della Suprema Corte che possa diventare un punto di riferimento nell’ambito delle inchieste sulle Ong e sull’eventuale divieto di ingresso nelle acque territoriali disposto dal decreto sicurezza Bis”.

[3]     In prima battuta, mi viene da pensare che elementi nuovi potrebbero essere considerati probabilmente quelli che scaturissero a carico di Rackete dall’ulteriore indagine pendente nei suoi confronti avanti alla Procura di Agrigento in ordine al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Non appare azzardato supporre, in effetti, che il rinvenimento di elementi di prova che deponessero per la fondatezza di questo addebito, renderebbe difficilmente sostenibile la perdurante validità della tesi che si fonda sulla scriminante dell’adempimento del (presunto) dovere del comandante di una nave soccorritrice non solo di recupero dei naufraghi, ma di autonoma e discrezionale loro conduzione al “porto sicuro” più vicino: la configurabilità dell’esistenza di tale dovere, difatti, presuppone evidentemente l’estraneità dell’agente alla condotta che ha causato la situazione di pericolo generatrice del dovere di assistenza, tanto più ove tale condotta integri essa stessa un reato.

[4]     In https://www.fanpage.it/politica/migranti-il-procuratore-di-agrigento-patronaggio-mai-provato-rapporto-tra-trafficanti-e-ong/.

MEDINSAHARA e la guerra ibrida, a cura di Giuseppe Germinario e Roberto Buffagni

 

Negli ultimi articoli[1] dedicati all’ operazione Carola,  http://italiaeilmondo.com ha analizzato le azioni delle ONG che trasbordano immigrati irregolari nel nostro paese come veri e propri atti di guerra ibrida concepiti, diretti e organizzati da centri decisionali legati a potenze straniere. A queste operazioni prestano la loro indispensabile collaborazione, con gradi diversi di consapevolezza e organicità, settori tutt’altro che trascurabili delle istituzioni e dei media italiani[2].

Il governo ha reagito agli attacchi, seppur in modo non del tutto collegiale e adeguato. Il Ministro Salvini, principale bersaglio politico degli attacchi, sta tentando di rispondervi con l’ inasprimento delle sanzioni e un assiduo impegno nella comunicazione e nel sostegno a FFOO e FFAA. In termini di dissuasione, qualche risultato si comincia a vedere: ma si tratta pur sempre di un’azione di rimessa, indispensabile ma insufficiente. E’ invece di importanza capitale prendere l’iniziativa e contrattaccare, dettando l’agenda politica e costringendo l’avversario – anzi gli avversari, esterni e interni – a combattere sul nostro terreno e alle nostre condizioni.

Tra le prerogative e i doveri fondamentali di qualsiasi Stato c’è, naturalmente, la difesa delle frontiere e il controllo del territorio. E’ dunque benemerita e indispensabile la politica dei “porti chiusi” proposta e accanitamente difesa da Salvini, perché ha segnato una svolta netta, anche simbolica, rispetto alle politiche migratorie irresponsabili dei governi precedenti.

E’ chiaro a tutti che è responsabilità storica di qualsiasi governo puntare ad una netta diminuzione, regolamentazione e regolarizzazione di flussi migratori, in modo da renderli compatibili con la struttura socioeconomica e la coesione culturale d’Italia.

E’ così chiaro a tutti, che persino i diretti responsabili politici della grave crisi migratoria italiana  hanno la faccia tosta di sventolare  – a parole e a favor di telecamere – lo slogan “Aiutiamoli a casa loro”.

Sinora, l’unico “aiuto a casa loro” che la classe dirigente europeista italiana ha dato agli immigrati è stata la sciagurata collaborazione all’aggressione anglo-francese alla Libia: li hanno aiutati ad ammazzare il  dittatore antidemocratico, precipitandoli nell’anarchia e nella guerra civile per poi piangere lacrime di coccodrillo sulle sofferenze dei migranti e l’insicurezza dei porti libici, e cianciare di “corridoi umanitari” che come l’araba Fenice, che vi sian ciascun lo dice, dove sian nessun lo sa.

Non c’è dubbio: anarchia e guerra civile sono “democratiche”, nel senso che coinvolgono tutto un popolo nessuno escluso, ma sarebbe questo, “aiutarli a casa loro”? Semmai, è mitragliare qualcuno, regalargli una scatola di cerotti e poi pretendere la medaglia al valore civile.

Un’altra cantafavola con allegate lacrime di coccodrillo e boccuccia ipocrita a culo di gallina che ogni tanto fa capolino nei media è quella del “piano Marshall europeo per l’Africa”, svergognata sciocchezza alla quale nemmeno il fratello più scemo della scemo può prestare una briciola di fede.

Da trent’anni l’Unione Europea applica, in Europa, una dura politica deflattiva iscritta nei trattati fondativi. Nell’Unione Europea, da trent’anni gli investimenti diminuiscono e la disoccupazione cresce, toccando vette abissali in Grecia e nel Meridione d’Italia. Con queste premesse, per “restare umani” (ammesso e non concesso che mai lo siano diventati) i diretti responsabili della catastrofe sociale europea sarebbero in procinto di inaugurare un “piano Marshall per l’Africa”?!

Ma insomma: è possibile aiutarli a casa loro, sì o no?

Sì che è possibile. E’ possibile “aiutarli a casa loro” se un governo italiano si ricorda della vocazione mediterranea del nostro paese, e degli antichi scambi culturali, politici ed economici che ci legano al Levante; è possibile aiutarli a casa loro se governo italiano e governi del Levante riconoscono i reciproci, comuni interessi e avviano una fattiva collaborazione economica e politica.

Basta ciarle a vuoto, basta ipocrite mozioni degli affetti,  basta eroismi umanitari a costo zero, basta carità pelosa con capital gain garantito sul C/C del caritatevole: avviare invece trattative su un piede di cordiale parità, e sulla base del reciproco rispetto e interesse.

Gli immigrati non sono i bambolotti di pezza, le coperte di Linus dei professionisti della bontà, non sono i personaggi di un brutto melodramma TV , e non sono il Buon Selvaggio Sventurato oppresso dal Cattivo Uomo Bianco Colonialista.

Gli immigrati sono uomini come noi, con la nostra stessa capacità di bene e male, con interessi e ambizioni e bisogni, con i quali dobbiamo trattare da pari a pari, sulla base del reciproco interesse, come con gli uomini dei paesi europei.

Leggiamo che proprio in questi giorni, il governo italiano tratta con il governo tunisino per ridurre l’afflusso dei barchini pilotati dagli scafisti, i trafficanti di schiavi che trasportano gli immigrati nel nostro paese.

E’ un’iniziativa opportuna, ma è anche un’occasione preziosa per riprendere in esame un progetto italiano che sul serio può “aiutarli a casa loro”.

italiaeilmondo.com ha già presentato https://www.medinsahara.org/   il progetto di collaborazione tra governo italiano e tunisino per l’escavazione di un mare artificiale nel deserto del Sahara, del quale è promotore e referente italiano il nostro collaboratore e amico Antonio de Martini.

Il progetto “ Mare nel Sahara” è stato presentato nell’ottobre scorso a Biserta, nel corso del « Forum de la Mer / rencontres euro-méditerranéennes de l’économie bleue durable », organizzato dall’ Institut tunisien des études stratégiques (ITES), con l’appoggio dell’ Unione Europea e dell’ Unione per il Mediterraneo, e la partecipazione dell’ambasciata di Francia in Tunisia. Vi collaborano le Università di Ferrara, Bologna e “La Sapienza” di Roma, l’ Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino (Roma), l’UNESCO.

E’ un progetto che sarebbe di interesse nazionale per il nostro paese anche se il problema migratorio non esistesse: per il vantaggio economico immediato (4-5 MLD di lavori per imprese italiane, circa 2.000 posti di lavoro per tecnici italiani), e per il vantaggio politico a breve e lungo termine di una ripresa in grande stile della cooperazione italiana con le nazioni del Nordafrica (il progetto è replicabile anche in Algeria).

Ma oggi che il problema migratorio è al primo posto dell’agenda del governo, il progetto “Mare nel Sahara” moltiplica la sua importanza e il suo valore, tanto economico quanto politico, internazionale e interno.

Il progetto “Mare nel Sahara”  è importante, anzi decisivo per la politica interna italiana, perché è questo il modo di “aiutare a casa loro” gli immigrati: creando nelle nazioni nordafricane opportunità di lavoro, sviluppo e speranza che tengano conto insieme dell’interesse loro e nostro.

Solo dando agli immigrati concreta speranza di lavoro e di vita dignitosa nel continente africano possiamo costruire le condizioni per  la nostra e la loro sicurezza, come per la reciproca intesa nella diversità.

Solo così svergognamo e tappiamo la bocca agli ipocriti fautori di un’immigrazione incontrollata e incontrollabile, ai bugiardi che cianciano di umanità mentre trattano noi e loro come animali “da meticciare”. Politica realistica ci vuole, non zootecnia ideologica.

Qui sotto il lettore troverà una intervista ad Antonio de Martini, principale promotore dell’iniziativa, e il link a un sintetico dossier sull’argomento.

Speriamo che finalmente, la vox clamantis in deserto Sahara trovi un ascolto attento nel governo. Per avviare il progetto,  basta finanziarne lo studio di fattibilità con 300.000 euro, da destinare alle tre Università italiane che lo sponsorizzano.

Sì, avete letto bene: non abbiamo scritto “trecento milioni” di euro. Abbiamo scritto “trecentomila”. Troppo? Non ci sembra._Roberto Buffagni, Giuseppe Germinario

[1] http://italiaeilmondo.com/2019/07/07/guerra-ibrida-navi-corsare-a-sud-e-pokeristi-a-bruxelles-con-piero-visani/

http://italiaeilmondo.com/2019/07/09/dopo-l-operazione-carola-la-fine-dellinizio-di-roberto-buffagni/

[2] http://italiaeilmondo.com/2019/07/06/navi-corsare-a-lampedusa-con-augusto-sinagra/

http://italiaeilmondo.com/2019/07/09/una-traversata-nella-teratologia-giuridica-su-alcuni-profili-dellordinanza-del-g-i-p-di-agrigento-in-merito-alla-vicenda-della-nave-sea-watch-3-di-emilio-ricciardi/

https://www.medinsahara.org/

 

Dopo l’ operazione Carola: la fine dell’inizio, di Roberto Buffagni

Dopo l’ operazione Carola: la fine dell’inizio

 

 

Cari amici vicini & lontani, è finito l’inizio. Che cosa comincia, dopo?

Si è conclusa con un completo successo la prima parte dell’abile e professionale azione di guerra ibrida (5th generation war)[1] della quale è stata eroina eponima Carola Rackete.

La definizione più sintetica della guerra ibrida si deve al Tenente Colonnello Stanton S. Coerr, Corpo dei Marines[2]: “l’arma preferita della guerra di quinta generazione è lo stallo politico. Chi combatte una guerra di quinta generazione vince dimostrando l’impotenza della potenza militare tradizionale…questi combattenti vincono quando non perdono, mentre noi perdiamo quando non vinciamo”.

Basta riandare con la memoria ai recentissimi episodi che hanno scandito l’ operazione Carola per verificare che la vicenda si è svolta in conformità alla definizione del Ten. Col. Coerr. Carola ha vinto perché non ha perso; noi – lo Stato italiano, le sue FFOO e FFAA, il Ministro Salvini che si è autodesignato a obiettivo principale dell’operazione e i molti milioni di italiani che lo sostengono –  abbiamo perso perché non abbiamo vinto; la potenza militare dello Stato italiano, incomparabilmente superiore a quella a disposizione di Carola, ha dimostrato la sua impotenza; e il sistema d’arma impiegato per condurre l’operazione bellica  è stato uno stallo politico creato con il decisivo contributo di collaboratori interni al campo bersaglio dell’attacco, l ’Italia nel suo insieme: governo, istituzioni dello Stato, nazione e popolo. Nomi, cognomi e qualifiche professionali dei suddetti collaboratori interni sono facilmente reperibili da chiunque abbia seguito le notizie, né la collaborazione implica sempre la piena consapevolezza del ruolo effettivamente svolto: buona e mala fede sono entrambe utili, e anzi, entrambe necessarie al successo dell’operazione (è stata arruolata nell’ operazione Carola persino l’Antigone sofoclea, insospettabile di complicità).

Quale sia il centro direttivo dell’ operazione Carola è impossibile dire senza informazioni riservate delle quali non dispongo. Osservando lo svolgimento dell’operazione, si può star certi di due cose: a) l’operazione è stata messa in cantiere parecchi mesi fa, probabilmente in coincidenza con il varo del Decreto Sicurezza voluto da Salvini, che, sia detto per inciso, secondo alcuni competenti presenta criticità e punti deboli che hanno fornito opportunità favorevoli all’attacco b) chi l’ha concepito e organizzato è professionalmente ben preparato e in grado di accedere a una vasta rete di contatti e finanziamenti in Italia e all’estero, specie in Germania. Siccome la preparazione professionale in questo campo si acquisisce nelle FFAA e nei servizi d’informazione, è verisimile che almeno il case officer dell’ operazione Carola si sia formato così, anche se magari non appartiene (più) ai quadri di un servizio d’informazione o di una forza armata.

L’ operazione Carola è il primo episodio operativo di una guerra ibrida di logoramento appena iniziata, che si propone i seguenti obiettivi:

  1. dimostrare che nonostante il vasto e maggioritario consenso del popolo italiano di cui gode, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, eroe eponimo della linea anti-immigrazione e del “sovranismo” italiano ed europeo, è affatto impotente a realizzare i suoi obiettivi
  2. accentuare le divisioni interne al governo gialloverde: divisioni tra i gialli e i verdi, divisioni interne ai gialli e a verdi tra linee politiche e gruppi dirigenti con interessi e basi sociali diverse
  3. abbattere il morale e provocare una crisi di fiducia sia nella maggioranza di italiani che sostengono la linea Salvini, sia (soprattutto) nelle FFOO e nelle FFAA italiane, che in questa circostanza hanno dovuto constatare due fatti gravi in sé, ma per loro gravissimi: uno, che per le istituzioni italiane sono sacrificabili e disonorabili (Carola ha potuto beffare e mettere a rischio la vita di cinque finanzieri che eseguivano ordini superiori senza subirne la minima conseguenza, neppure la minima riprovazione istituzionale); due, che Matteo Salvini, il politico che si è proposto come principale difensore dell’interesse nazionale, per quanto si possano accreditare le sue intenzioni di tutta la sincerità e buona volontà del mondo, non soltanto non riesce a difenderli quando compiono il loro dovere,  ma neppure a garantirgli il rispetto e l’onore a cui un militare non rinuncia senza abdicare alla sua vocazione
  4. menomare le capacità di sfruttare le opportunità politiche che la crisi UE presenta all’attuale governo, compromettendone coesione politica e lucidità anche psicologica.
  5. rinsaldare la coesione del campo avverso a Salvini e ai “sovranisti” (opposizione politica, ceti dirigenti ad essa collegati dall’europeismo e dalla solidarietà culturale e d’interessi+ loro base sociale ed elettorale)
  6. promuovere le condizioni di fattibilità di una nuova alleanza politica maggioritaria, che può vedere associati sia una parte del Movimento 5*+PD, sia una Lega nella quale la “linea Salvini” di difesa dell’interesse nazionale sia battuta o conservata a solo scopo cosmetico/elettorale + partiti centristi già esistenti (Forza Italia) o in via di formazione (progetti Calenda & Renzi + altri eventuali), sia qualunque altra combinazione atta allo scopo di battere il “sovranismo”
  7. Prevenire la formazione di un governo italiano abbastanza stabile, coeso ed esperto da perseguire non solo a parole ma nei fatti l’interesse nazionale, cioè anzitutto il dettato geopolitico connaturato alla nostra posizione nel Mediterraneo, che ci spinge a influenzare il Nordafrica e le nazioni che si affacciano sull’Adriatico. Quest’ultimo è l’obiettivo strategico decisivo che fa convergere gli interessi permanenti della potenza britannica con quelli, mutevoli, di Germania, Francia e, in caso di ritorno alla Casa Bianca dei Democrats clintoniani o loro avatar, USA.

Ripeto: L’ operazione Carola è il primo episodio operativo di una guerra ibrida di logoramento appena iniziata. Appena iniziata vuol dire che sono già in preparazione, probabilmente avanzata, altri attacchi di crescente violenza e del medesimo tipo.

Le sconfitte operative diventano sconfitte strategiche ( = le battaglie perse diventano guerre perdute) solo quando dalle sconfitte non si impara e non si mettono in campo nuove e appropriate contromisure, culturali e operative.

La primissima cosa da fare è non cercare la soluzione dove non c’è. Una vecchia barzelletta illustra bene questo frequente errore. Eccola.

 

 

Le chiavi e il lampione

Notte fonda, buio pesto. Antonio rincasa. In fondo alla via, nel cerchio di luce di un lampione, vede l’amico Giovanni chino a terra. “Che stai facendo, Giovanni?” “Cerco le chiavi, Antonio.” “Le hai perse qui?” “No, le ho perse chissà dove. Ma qui almeno ci si vede.”

Morale: bisogna cercare le chiavi dove possono essere, anche se c’è buio, anche se si devono cercare a tastoni, brancolando nel buio. Cercarle dove c’è luce anche sapendo che non ci possono essere, perché lì ci vediamo, perché quelle sono le cose che l’esperienza ci ha abituati a vedere, non va bene: le chiavi non le troveremo mai.

Nel caso della Lega e in particolare di Salvini, la barzelletta delle chiavi e del lampione dice questo. Per la sua formazione di partito radicatissimo nel territorio, che esprime con coerenza e con forza il proprio interesse immediato e locale, la Lega è abituata a vedere anzitutto due cose: la politica locale e la politica elettorale (radicamento identitario+ mediazione degli interessi+ amministrazione). Alla politica estera non ha mai rivolto seriamente l’attenzione (non è illuminata dal cerchio di luce del lampione) perché se ne occupava il suo avversario principale, “Roma ladrona”, il governo nazionale; col quale la Lega ha sempre condotto una trattativa volta a strappare quanto più possibile per “la Padania”, ma che non ha mai pensato di soppiantare e surrogare: le chiacchiere secessioniste, i duecentomila bergamaschi con la pallottola in canna del simpatico fantasista Umberto Bossi sempre furono, appunto, chiacchiere e guasconate da bar Sport dopo il quarto Campari.

Grazie all’inesauribile immaginazione della Storia , alla prodigiosa, immortale fantasia degli italiani, e alla disfunzionalità arrogante e catastrofica del baraccone UE che ha spalancato autostrade politiche a venti corsie ai propri oppositori, i principi attivi che hanno dato origine alla Lega – radicamento identitario + difesa dell’interesse immediato – sono diventati il razzo vettore della Nuova Lega nazionale di Salvini. A Roma ladrona si è sostituita Bruxelles ladrona, al popolo padano (con tanto di corna celtiche e Dio Po) si è sostituito il popolo italiano (con tanto di tricolore, rosario e invocazione all’Immacolata Concezione); e al 3% si è sostituito il 38% dei consensi.

Questa straordinaria vittoria/ribaltone, per la quale il popolo italiano deve sul serio ringraziare l’Immacolata Concezione o altri avatar del numinoso a piacere, pone però alla Lega e al suo Capitano Matteo Salvini una serie di problemi per risolvere i quali affidarsi a Dio non basta (“aiutati che Dio t’aiuta”). I problemi immediati da risolvere sono i seguenti:

  1. Non c’è più Roma ladrona che si occupa della politica internazionale
  2. Mentre Roma ladrona era un avversario, con il quale si tratta anche con durezza ma che non vuole e non può, senza suicidarsi, mettere a rischio esistenziale “la Padania”, Bruxelles ladrona forse è (secondo me senza forse, ma lasciamo il dubbio che possa non esserlo) un nemico, un nemico che può benissimo mettere a rischio esistenziale, senza suicidarsi, l’intera Italia e la Padania in essa (Digressione: la linea “lombardo-veneta” interna alla Lega pensa che sia possibile e opportuno salvare la Padania all’interno della UE lasciando affondare il Meridione: un’idea che più sballata non si potrebbe, perché senza Meridione l’Italia conta come una Croazia con più soldi, ma che raccoglie consenso in ragione dell’abitudine leghista di vedere e interpretare anzitutto l’interesse immediato)
  • Dall’istante in cui si è proposta, con successo, come interprete dell’interesse nazionale italiano, la Lega del Capitano è entrata nel campionato di serie A delle potenze, un campionato nel quale l’Italia non può non giocare perché il Padreterno l’ha piazzata irrevocabilmente in un luogo decisivo per gli equilibri geopolitici mondiali: il Mediterraneo.
  1. Quando l’Italia non è riuscita a giocare con una propria squadra nel suddetto campionato di serie A delle potenze, ne è diventata il campo di gioco. Il gioco delle potenze è il gioco più violento che si conosca, in confronto la boxe professionistica è il tamburello. Diventarne il campo di gioco è molto pericoloso. Questo è un dato permanente dello storia.
  2. Dunque il Capitano d’Italia Matteo Salvini, volens nolens, deve imparare a giocare – anzi, a guidare il gioco della squadra Italia – nel campionato di serie A delle potenze. Non ci ha mai giocato, non ha neanche mai studiato i manuali di gioco: però alla guida della squadra c’è lui, e non un altro. Quindi tocca a lui. Un tempo si diceva che il principe riceve “la grazia di stato”, cioè l’aiuto divino commisurato ai compiti che il suo ruolo gli impone. La grazia certo non si merita, ma bisogna disporsi a riceverla dall’alto impegnandosi a fondo in questa valle di lacrime.

I provvedimenti immediati da prendere sono:

  1. Sono già in corso di avanzata preparazione ulteriori attacchi di guerra ibrida contro l’Italia. Riunire una task force di competenti in materia, che ci sono (nei servizi d’informazione, nelle FFAA, nelle FFOO) e mettere allo studio a) contromisure difensive b) contrattacchi simmetrici
  2. Riparare lo strappo alla fiducia delle FFOO e FFAA. Visitarne e lodarne reparti va bene ma non basta. E’ di importanza decisiva, per prevenire la destabilizzazione dello Stato, stringere un’alleanza strutturale con le divise. Nella Prima Repubblica, spina dorsale dello Stato erano l’IRI, i partiti e il Vaticano. Oggi l’IRI non c’è più, i partiti nemmeno e il Vaticano è un nemico politico. Senza spina dorsale effettuale uno Stato si destabilizza facilmente con azioni endogene ed esogene, ancor più se abilmente combinate. Spina dorsale dello Stato italiano odierno possono (secondo me devono) diventare FFAA e FFOO. Un metodo semplice, efficace, del tutto legale e pacifico è il seguente.
  3. Tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo dal grado di maggiore in su sono anche funzionari pubblici. Le FFAA ed FFOO italiane hanno troppi ufficiali, molti dei quali sanno che non supereranno mai il grado di tenente colonnello. Tutti gli ufficiali hanno esperienza amministrativa e di comando di uomini; i carabinieri sono laureati in legge, i finanzieri in economia, gli aviatori e i marinai in ingegneria rispettivamente aereonautica e navale, i fanti in scienze strategiche. La selezione psicofisica del personale è la più severa di tutta l’amministrazione pubblica, la sua correttezza salvo rare eccezioni esemplare. Si impieghi dunque il maggior numero possibile di ufficiali dei gradi intermedi delle FFOO e FFAA come pubblici funzionari nell’amministrazione civile, statale e non. Il primo effetto positivo di questa misura si vedrà nell’immediato calo delle ruberie e degli sprechi (non mi ci vedo un fornitore della ASL proporre tangenti a un ufficiale dei carabinieri). Ma l’effetto positivo più importante e durevole sarà l’introduzione di una esperienza del conflitto geopolitico, e di una fedeltà all’interesse nazionale, che per gli ufficiali delle FFOO e FFAA fanno parte dell’addestramento di base e della vocazione professionale.
  4. Prendere immediatamente l’iniziativa sul tema dell’immigrazione con una proposta nuova che prenda in contropiede la propaganda immigrazionista dell’opposizione e dimostri la sua impotenza e inefficacia (che faccia cioè la stessa identica cosa che ha tentato con successo, a parti rovesciate, l’ operazione Carola). Insistere ciecamente, sbattendo la testa contro il muro, sulla sola linea “porti chiusi” è sbagliato e autolesionista, perché a) si offre al nemico il destro di mostrare facilmente che non si riesce ad applicarla sul serio b) è effettivamente vero che la politica dei porti chiusi, per quanto benemerita e necessaria, non basta a fermare l’immigrazione di massa. Una iniziativa efficace, e già disponibile perché a uno stadio di elaborazione avanzata, è il progetto di collaborazione tra governo italiano e governo tunisino per la creazione di un mare artificiale nel deserto del Sahara, presentata qui: https://www.medinsahara.org/ . Per avviare questa iniziativa, che creerebbe la condizioni di un rovesciamento dell’impostazione culturale e politica del problema migratorio e tapperebbe la bocca all’opposizione costringendola a rincorrere Salvini sul suo terreno, basta finanziare con trecentomila euro le tre Università italiane che sponsorizzano il progetto e ne eseguirebbero lo studio di fattibilità. Sì, avete letto bene: non trecento milioni, trecentomila euro.

A lungo termine, naturalmente, c’è da proporsi compiti più importanti e difficili: anzitutto, la formazione di una cultura non solo politica che sia anche una cultura della potenza: che non vuol dire una cultura delle prepotenza e dell’aggressione, ma una cultura del realismo che integri la dimensione tragica della storia, alla quale nessuno, nemmeno l’Italia dell’Arcadia e della Commedia dell’Arte, si può sottrarre.

Una cultura del realismo che sappia, ad esempio, che essere ricchi – anche ricchi di voti – ed essere potenti sono due cose molto, molto diverse.

Ma di questo, se ci arriveremo vivi e interi, si potrà discutere in seguito.

That’all, folks.

[1] Qui alcuni riferimenti di base: https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_warfare ; http://mil-embedded.com/guest-blogs/defining-fifth-generation-warfare/ . Le elaborazioni teoriche e operative che hanno condotto alla messa a punto della guerra ibrida si ritrovano qui, nei manuali della Albert Einstein Institution fondata da Gene Sharp, ispiratore delle rivoluzioni colorate in tutto il mondo. Suggerisco di leggere con attenzione i manuali, scaricabili gratuitamente dal sito: https://www.aeinstein.org/ . Da seguire sul nostro sito questa recentissima intervista al polemologo Piero Visani: http://italiaeilmondo.com/2019/07/07/guerra-ibrida-navi-corsare-a-sud-e-pokeristi-a-bruxelles-con-piero-visani/

[2] Da leggere con molta attenzione tutto questo articolo del Tenente Colonnello Stanton S. Coerr del Corpo dei Marines, apparso per la prima volta sulla Marine Corps Gazette: https://www.scribd.com/doc/50049562/Fifth-Generation-War-Warfare-versus-the-nonstate-by-LtCol-Stanton-S-Coerr-USMCR

 

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3, di Emilio Ricciardi

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3.

Nonostante il decerebramento mediatico che il richiamo all’imperativo categorico della protezione del debole emigrante straniero è purtroppo in grado di provocare, così inibendo sovente un fresco moto intellettuale che pure parrebbe, a dispetto della melassa umanitaristica intorpidente passioni e razionalità, affiorare ed anzi talvolta ambire risolutamente all’esistenza piena, il consistente e non di rado puntuto flusso di considerazioni critiche che ha investito l’ordinanza pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Agrigento il 2 luglio u.s. in merito alla vicenda che coinvolge la comandante dell’imbarcazione Sea Watch 3 per i fatti di Lampedusa del 29 giugno u.s., lascia supporre che ancora alberghi, quantomeno in un certo numero di menti italiche, un vivido gusto per l’autonomia e la lucidità del pensiero.

In effetti, la gran parte delle molteplici analisi giuridiche dell’ordinanza in questione che si è dispiegata sine ira et studio nei giorni immediatamente susseguenti alla sua emissione, mi pare abbia ben colto, quando più quando meno efficacemente, il bersaglio.

Certo, va pur detto che non si trattava di compito impervio, né tanto meno prometteva di esibire i tratti sublimi di una contesa con un’avversa forza maestosa e terribile. Al contrario, il provvedimento del 2 luglio u.s., e qui anticipo in epitome la più articolata valutazione che emergerà da questo scritto, è a mio avviso costrutto argomentativo claudicante e mal congegnato, che pare far strame d’ogni decente grammatica giuridica.

Insomma, lungi dal trovarcisi al cospetto di un grande errore, ché notoriamente questo solo aiuta ad accostare le grandi verità, si è piuttosto in presenza, più modestamente, di un atto giuridico malfermo, che pare rampollare esclusivamente dalla fretta e dalla concitazione indotte dal desiderio fremente ed impaziente di scagionare Carola Rackete dalle accuse contestatele, pure a costo di figliare sgorbi giuridici.

Fatto si è che, e una riflessione individuale e la lettura delle analisi di alcuni autorevoli giuristi, e mi riferisco in particolare a quelle di Pietro Dubolino (su La Verità del 4 luglio 2019) e Bruno Tinti (su Italia Oggi del 4 luglio 2019), parevano aver soddisfatto e saturato ampiamente la mia esigenza di formarmi un’opinione definitiva sullo spessore giuridico dell’ordinanza, oltreché, direi, su quei riflessi culturali e quelle pieghe della mentalità del magistrato estensore che il contenuto di essa pare far trapelare e sottintendere. Ero, in altri termini, ormai interessato solo a conoscere quale sorte la Procura di Agrigento volesse tentare di contribuire ad imprimere all’ordinanza: in ultima istanza, se la impugnasse o meno.

Tuttavia, poiché nel frattempo alcuni lettori del mio commento del 3 luglio u.s. all’intervento di Augusto Sinagra apparso su questo sito il 2 luglio 2019 ed intitolato “Io sto con Carola”, mi interpellavano (esplicitamente e no) affinché esprimessi un mio parere sulle deduzioni svolte in merito all’ordinanza da quei giuristi da me già prima citati nonché da altri osservatori (ossia l’avvocato romano Massimiliano Gabrielli, “Gog Magog” e Stefano Alì, autori di rispettivi interventi apparsi su internet tutti in data 3 luglio 2019), ho colto l’occasione fornitami da queste sollecitazioni per tornare ex professo e per iscritto nuovamente sulla questione, avendo così modo di svolgere più approfondite considerazioni.

E dunque: in linea generale, le deduzioni in parola mi trovano consenziente, seppure in misura diversa e variabile a seconda di quale sia il singolo scritto di volta in volta preso in esame.

Provo dunque ad indicare di seguito le valutazioni che ritengo più rilevanti, tra quelle disseminate nelle varie analisi del contenuto dell’ordinanza, su cui sono d’accordo ed in dissenso (o comunque che non mi convincono appieno), approfittando al contempo della circostanza per soffermarmi su un profilo fattuale della vicenda che, sebbene appaia nient’affatto trascurabile, non ha trovato traccia negli addebiti contestati (e trascritti alle pagg. 1-2 dell’ordinanza) dalla Procura di Agrigento a Rackete in sede di iscrizione di costei nel registro delle notizie di reato e nella richiesta di convalida dell’arresto nonché di applicazione della misura cautelare.

Beninteso, si tratta, com’è evidente da quanto appena riferito, di un profilo fattuale che esula dal contenuto del prodotto giurisdizionale in discussione, e dunque risulterebbe rivestire rilevanza periferica rispetto al tema principale affrontato nella presente nota.

Senonché, l’opportunità di una sua segnalazione mi pare giustificata dalla poziore esigenza di ipotizzare l’esistenza di una sorta di idem sentire, di un’omogeneità culturale di fondo tra g.i.p. di Agrigento e corrispondente ufficio di procura, ove si consideri che, affianco a quello che – come si potrà apprezzare nel corso di questo scritto – appare un preconcetto ideologico a favore dell’indagata che sembra intravedersi in filigrana nelle opzioni argomentative del provvedimento emesso dal primo, si pone, in significativa sintonia, un atteggiamento quantomeno lasco se non decisamente benevolo assunto dalla Procura di Agrigento nei confronti degli agenti umanitari in precedenti analoghi accadimenti.

In particolare, non mi pare possano essere obliate le bizzarre recenti scelte investigative operate dalla Procura di Agrigento in occasione del tentativo di approdo al porto di Lampedusa della Sea Watch 3 compiuto nello scorso mese di maggio u.s., allorquando, cioè, la stessa decise, in sequenza, di: ordinare lo sbarco degli emigranti presenti nella nave; disporre il solo sequestro probatorio della Sea Watch 3; non richiedere, com’è invece d’uopo in questi casi, tanto più trattandosi di corpo di reato, il sequestro preventivo di essa; disporre infine il successivo veloce dissequestro del natante, che, dal canto suo, commosso, ha ringraziato, tornando, come s’è visto, alle proprie usuali peregrinazioni.

Ciò detto, è giunto il momento di entrare finalmente in medias res.

1)           Anzitutto, non posso naturalmente che aderire al rilievo, espresso da pressoché tutti i commentatori in esame (a parte Bruno Tinti, che non prende proprio in considerazione il tema), secondo cui il richiamo del g.i.p. alla sentenza Corte Cost. 3 febbraio 2000, n. 35 – che esso crede di invocare a sostegno della propria tesi circa la pretesa non riconducibilità dei navigli della Guardia di finanza alla categoria delle navi militari, al fine di escludere in concreto la sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., il quale, al comma 1°, recita: “Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni” – risulta macroscopicamente erroneo, traducendosi in realtà in un risultato esattamente opposto a quello che il g.i.p. si prefiggeva di ottenere.

 

Difatti, nella suddetta sentenza si può leggere “che le unità navali in dotazione della Guardia di finanza” vanno considerate “<navi da guerra>”, tant’è che “nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione (rifiuto di obbedienza o resistenza e violenza a nave da guerra), richiamati dagli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi)”.

Insomma, il g.i.p. di Agrigento, con il fallace richiamo in parola, si dà, con inusitata vigoria, la proverbiale zappa sui piedi.

2)           A questo punto, proprio in relazione alla contestazione del reato ex art. 1100 cod. nav., desidero soffermarmi su quell’aspetto fattuale, cui dianzi si è fatto cenno, pretermesso dalla Procura di Agrigento nella formulazione degli addebiti contestati a Rackete.

In particolare, ritengo che tale reato sia stato integratoancor prima che dagli atti di resistenza e violenza commessi da Carola Rackete il 29 giugno u.s. contro il naviglio della Guardia di finanza in prossimità della banchina del porto di Lampedusa – dalla precedente violazione, perpetrata il 26 giugno u.s., del divieto di ingresso nelle acque territoriali imposto con il provvedimento adottato dal Ministro dell’interno (di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture ed i trasporti) in data 15 giugno 2019.

In particolare, così facendo, Rackete ha contrastato il controllo che sulla Sea Watch 3 stavano esercitando unità navali (non solo della Guardia di finanza ma anche) della Guardia Costiera, le quali, difatti, come riportato nella descrizione in fatto contenuta nella stessa ordinanza del g.i.p. (nella misura in cui trascrive e fa propria la ricostruzione degli accadimenti operata dalla Guardia di finanza nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al pubblico ministero), monitoravano costantemente la Sea Watch 3 nel tentativo di impedire ad essa l’ingresso nelle nostre acque territoriali.

Ed infatti, va considerato, per un verso, come, posto che “Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, è “Corpo specialistico della Marina Militare” che esercita “funzioni di ordine militare nelle forme tipiche previste dalla legge” (https://www.guardiacostiera.gov.it/chi-siamo), ne consegue che le proprie unità navali sono da qualificarsi come navi da guerra, ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010 (di emanazione del codice dell’ordinamento militare), il quale dispone: “per <nave da guerra> si intende una nave che appartiene alle forze armate di uno stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare”.

 

È dato indiscutibile, quindi, che quelle della Guardia Costiera sono navi da guerra.

Laddove trattasi di un – per così dire – coefficiente di indiscutibilità ancor più elevato di quello che connota l’affermazione circa la qualifica di navi da guerra delle unità navali della Guardia di finanza, proprio perché, per essere dimostrato, non abbisogna, a differenza di ciò che invece ha richiesto quest’ultima affermazione, del tramite rappresentato dal formante giurisprudenziale (costituito dalla citata sentenza n. 35/2000 della Corte Costituzionale e dall’unanime orientamento della Cassazione, secondo cui i navigli della Guardia di finanza vanno qualificati siccome navi da guerra), e ciò proprio perché vi provvede direttamente la legge (v. il citato art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010).

Per l’altro verso, al fine di determinare il significato della nozione di “atti di resistenza” quale una delle due condotte (l’altra essendo quella di atti “di violenza”) integranti il reato ex art. 1100 cod. nav., sembra utile richiamare l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi attorno al reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.

Ora, secondo la Cassazione Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile ex adverso – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (dovendosi pertanto interpretare in senso lato il concetto di violenza cui ha riguardo la norma) (così, Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5147).

In conclusione, quindi, resta confermato che Rackete, allorquando in data 26 giugno u.s. ha fatto ingresso, al comando della nave Sea Watch 3, nelle acque territoriali italiane, così compromettendo l’azione di controllo ed impedimento svolta in quel momento nei propri confronti – onde far rispettare il relativo divieto imposto con il provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s. – (anche) da unità navali della Guardia Costiera, definibili navi da guerra ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010, sembra aver commesso il reato di atti di resistenza contro una nave da guerra nazionale ex art. 1100 cod. nav.

Reato poi reiterato il 29 giugno u.s., in occasione dello sbarco al porto di Lampedusa.

Ebbene, entrambe queste condotte, quella del 26 e del 29 giugno u.s., sembrano realizzare gli estremi del reato continuato ex art. 81, comma 2°, cod. pen., in quanto integranti rispettivamente due azioni compiute in tempi diversi ed esecutive di un medesimo disegno criminoso (consistente nell’intento di condurre la Sea Watch 3, con il suo “carico” di emigranti, al porto di Lampedusa), con la conseguenza che esse potrebbero essere punite con la pena che dovesse essere comminata per il reato ex art. 1100 cod. nav., ossia la reclusione da tre a dieci anni, aumentata sino al triplo.

Non è dato comprendere, allora, il motivo per cui l’organo pubblico indagante abbia omesso di includere nell’ambito dei fatti penalmente rilevanti l’azione compiuta da Rackete il 26 giugno u.s.

3)           A proposito, poi, del richiamato provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s., la cui violazione integra la commissione dell’illecito amministrativo introdotto dall’art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 (c.d. decreto sicurezza bis), è appena il caso di segnalare, a chi sostiene (Stefano Alì) che con il menzionato c.d. decreto sicurezza bis, “Salvini ha depenalizzato, ma solo per le navi che trasportano clandestini, il <Rifiuto di obbedienza a nave da guerra>”, che questa asserzione risulta in netto contrasto con il dato normativo.

Difatti, il richiamato art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 contiene un’espressa clausola di riserva, laddove – nel disporre che “In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi […] la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000” – fa esplicitamente “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”.

Il che comporta che la stessa azione, ossia la violazione del divieto di ingresso, può realizzare la commissione sia dell’illecito amministrativo in discorso sia di un reato, tra cui, ad es., quello previsto, appunto, all’art. 1100 cod. nav.

4)           Trovo utile l’evocazione, operata da altro osservatore (“Gog Magog”), del tema relativo alla definizione di “luogo sicuro” siccome fornita dalle “Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare” [adottate dall’Organizzazione marittima Internazionale con la risoluzione msc.167(78) in data 20 maggio 2004, a corredo delle modifiche apportate sempre nel 2004 alla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS) ed alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR)].

 

Se non altro perché tale tema mi offre l’abbrivio per far notare come il g.i.p. di Agrigento, nell’affermare che “la convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel <porto sicuro> più vicino al luogo di soccorso” (v. pag. 9), traduce erroneamente la parola “place, a sua volta parte della locuzione “place of safety” adoperata nella predetta convenzione (v. punto 1.3., § 2, dell’annesso, come modificato nel 1998), con “porto”, invece che con il corretto lemma luogo”.

 

Difatti, nel sistema della Convenzione SAR del 1979, come confermato dalle citate Linee Guida, il luogo sicuro non deve essere costituito necessariamente da un porto, ma anche da una nave, sicché il più generale termine luogo risulta più rispondente allo scopo voluto, sul punto, dalla Convenzione stessa.

 

Sicché, vien fatto di pensare che l’autrice dell’ordinanza in discorso si sia limitata a recepire acriticamente la vulgata giornalistica, che appunto tende ad identificare il luogo con il porto (sicuro), senza con ciò, evidentemente, di premurarsi di andare a compulsare direttamente gli atti normativi: il che per un magistrato si converrà non rappresenti propriamente un attestato di impeccabile perizia professionale.

 

5)           Ciò detto, dissento, tuttavia, dall’applicazione che nel caso concreto il medesimo osservatore fa della nozione normativa di luogo sicuro. In particolare, egli ritiene che la Sea Watch 3, in quanto è un’unità di soccorso, “è per definizione un <luogo sicuro>, in base al par. 6.14 delle Linee Guida relative alle Convenzioni SAR e SOLAS”. Con la conseguenza che il (presunto) soccorso da essa operato si sarebbe concluso con il recupero e l’ingresso degli emigranti a bordo dell’imbarcazione, il che vuol dire molto prima dell’ingresso della Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane.

5.1.)       Senonché, in primo luogo, a me pare che le ridette Linee Guida, al punto 6.13, mostrino una marcata diffidenza in merito all’idoneità in generale della nave soccorritrice ad assolvere alla funzione di luogo sicuro: “Una nave che ha prestato assistenza non dovrebbe essere considerata un luogo di sicurezza per il solo fatto che i sopravvissuti non siano più in pericolo immediato una volta a bordo della nave. Una tale nave non può disporre di strutture e attrezzature adeguate per sostenere altre persone a bordo senza mettere in pericolo la propria sicurezza o curare adeguatamente i sopravvissuti. Anche se la nave è capace di ospitare i sopravvissuti in modo sicuro e può servire come luogo temporaneo di sicurezza, essa dovrebbe essere sollevata da questa responsabilità non appena sia possibile prendere accordi alternativi”.

Senza contare che far dipendere da una valutazione in merito a quale sia l’effettiva capacità tecnica della nave soccorritrice di curare adeguatamente coloro che sono stati recuperati in mare, il giudizio circa (la conclusione o meno delle operazioni di soccorso e quindi, in ultima analisi,) l’esaurimento o meno della condotta integrante adempimento del dovere di salvataggio da parte del comandante della nave soccorritrice (ovviamente per chi voglia aderire al teorema del g.i.p. di Agrigento), far dipendere, dicevo, il predetto giudizio da quella valutazione, comporterebbe a mio avviso il grave inconveniente di rendere il giudizio stesso frutto esclusivo di una discrezionalità davvero troppo ampia, qual è, appunto, quella insita nell’indicata valutazione.

5.2.)       In secondo luogo, e soprattutto, con il sostenere che nel caso concreto il luogo sicuro dove si è completato il salvataggio sarebbe costituito dalla stessa Sea Watch 3, si presuppone ed accetta implicitamente l’angolo visuale adottato dal g.i.p. di Agrigento: vale a dire quello per cui è rilevante stabilire, ai fini della valutazione circa la sussistenza dell’esimente dell’adempimento del dovere, quale sia, appunto, il luogo sicuro, poiché soltanto con la conduzione degli emigranti in questo luogo può ritenersi perfezionato e dunque esaurito tale adempimento.

Cosicché, l’unica differenza tra l’opinione del g.i.p. di Agrigento e quella dell’osservatore in parola consiste in ciò che, mentre il primo ritiene che luogo sicuro sia il porto di Lampedusa, l’altro reputa che sia la stessa Sea Watch 3. Ma entrambi, ripeto, assumono che il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante della nave esiga che quest’ultimo conduca autonomamente i salvati in un luogo (per il g.i.p. di Agrigento, in realtà, come visto, un porto) da egli ritenuto sicuro.

Senonché, e ben più radicalmente, è proprio una siffatta prospettiva a risultare a mio avviso totalmente ingiustificata, in quanto frutto di un marchiano fraintendimento del dato normativo contenuto nella Convenzione SAR, anche per come quest’ultima va interpretata, pure alla luce delle più volte citate Linee Guida.

Il punto qui in discussione è davvero dirimente.

Difatti, in base all’assetto normativo congegnato dalla Convenzione SAR, ritengo risulti chiaramente come il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante di una nave soccorritrice si esaurisca in realtà nel dovere di recuperare e poi assistere nella propria nave i naufraghi, senza, quindi, includere anche un fantomatico autonomo dovere di conduzione di quest’ultimi in un luogo da egli reputato sicuro, giacché sono soltanto gli Stati preposti alla zona SAR in cui è originata la situazione di pericolo e quindi sorto il dovere di salvataggio, che hanno il diritto-dovere, tramite una struttura denominata Centro di coordinamento di salvataggio (cui compete appunto l’esecuzione del servizio di ricerca e di salvataggio), di individuare il luogo sicuro di sbarco dei naufraghi, impartendo così le relative istruzioni al comandante della nave soccorritrice, il quale, a sua volta, ha l’obbligo di ottemperarvi, senza fruire di alcuna discrezionalità al riguardo.

Depongono, a favore di questa impostazione, non solo l’impianto complessivo della Convenzione SAR, ma anche, ed ancor più inequivocabilmente, le ripetute relative Linee Guida, allorché si preoccupano reiteratamente di rimarcare come, una volta che il comandante della nave accorsa nell’area di soccorso abbia effettuato il recupero (o prestato l’assistenza, senza usare, comunque, il termine salvataggio, giacché nella terminologia della Convenzione SAR esso designa quel più ampio ventaglio di operazioni che va dal recupero sino al trasporto in un luogo sicuro) dei naufraghi, le autorità statuali, e solo queste, debbono adoperarsi per compiere tutto il possibile per liberare il comandante stesso da ogni ulteriore aggravio ed onere inerenti l’assistenza dei recuperati in mare.

5.2.1.)   A dimostrazione dell’esattezza di quanto appena asserito, sembra sufficiente riportare le seguenti enunciazioni tratte dalle Linee Guida:

–      “L’obbligo del comandante [della nave soccorritrice] di fornire assistenza dovrebbe essere complementare al corrispondente obbligo dei governi membri dell’OMI di coordinare e cooperare per liberare il comandante dalla responsabilità di fornire assistenza ai sopravvissuti e di consegnare le persone recuperate nel mare in un luogo sicuro. Queste linee guida hanno lo scopo di aiutare meglio governi e comandanti [delle navi soccorritrici] a comprendere i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e di fornire utili orientamenti in merito all’esecuzione di questi obblighi” (punto 1.2);

–      “In particolare, il paragrafo 1-1 del regolamento SOLAS V / 33 ed il paragrafo 3.1.9 dell’allegato alla Convenzione SAR, come modificata, impongono ai Governi un obbligo di coordinamento e cooperazione per garantire che i comandanti delle navi che forniscono assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano liberati dai loro obblighi con un’ulteriore minima deviazione dall’itinerario di viaggio previsto dalla nave” (punto 2.4);

–      “La responsabilità di fornire un luogo di sicurezza o di garantire che un luogo di sicurezza sia fornito, ricade sul governo responsabile per la regione SAR in cui i sopravvissuti furono recuperati” (punto 2.5, ultimo periodo).

Noto, incidentalmente, che anche soltanto quest’ultima proposizione appare di per sé risolutiva di ogni ipotetico dubbio in ordine alla ripartizione degli obblighi, in caso di pericolo in mare per la vita umana, posti dal diritto internazionale (consuetudinario e pattizio) in capo rispettivamente al comandante della nave soccorritrice ed agli Stati.

Tuttavia, mi sia consentito di riportare, ad abudantiam, la seguente duplice proposizione, contenuta nell’”Appendice” delle Linee Guida destinata a raccogliere “Alcuni commenti sulla legge internazionale rilevante” (e quindi contenuta in una parte delle Linee Guida da considerarsi non precettiva):

–      “In quanto principio generale del diritto internazionale, la sovranità di uno Stato consente a tale Stato di controllare i suoi confini, escludere gli stranieri dal suo territorio e prescrivere le leggi che disciplinano l’ingresso di stranieri nel suo territorio. La sovranità di uno stato si estende oltre il suo territorio terrestre e interno acque al mare territoriale, fatte salve le disposizioni dell’UNCLOS e altre norme internazionali legge. Inoltre, come previsto dall’articolo 21 dell’UNCLOS, uno Stato costiero può adottare leggi e regolamenti relativi al passaggio innocente nel mare territoriale per prevenire, tra le altre cose, la violazione delle leggi sull’immigrazione di tale Stato costiero” (punto 5);

–      “Ai sensi dell’articolo 18 dell’UNCLOS, una nave che esercita un passaggio innocente può fermarsi o ancorare nel mare territoriale dello Stato costiero <soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà>. UNCLOS non si pone specificamente il quesito se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà, anche se in base al diritto consuetudinario internazionale, potrebbe esserci un diritto universale, anche se non assoluto, per una nave in difficoltà ad entrare in un porto quando esiste una chiara minaccia per la sicurezza delle persone a bordo della nave” (punto 6).

Come si vede, dunque, secondo l’appendice delle Linee Guida, l’art. 18 della Convenzione UNCLOS non si pone minimamente il problema del “se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà”. Ed a maggior ragione, quindi, aggiungo, nemmeno un dovere.

Eppure, è quello stesso art. 18 che, ad avviso del g.i.p. di Agrigento, sancirebbe (unitamente all’art. 10-ter d. lgs. 286/98, T.U. sull’immigrazione) il “dovere di soccorso, il quale – si badi bene – non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al più volte citato porto sicuro” (v. pag. 12 dell’ordinanza).

5.2.2.)   Ed allora, gentilissima dottoressa Alessandra Vella, la prendo in parola e voglio davvero “badare bene” a ciò che afferma, sicché le domando rispettosamente: mi può cortesemente indicare in quale punto l’art. 18, comma 2°, della Convenzione UNCLOS – a mente del quale, lo riporto integralmente, “Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l’ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà” – prescriverebbe al comandante della nave che ha recuperato i naufraghi il dovere di operare la loro “conduzione fino al più volte citato porto sicuro”?

Perché, in primo luogo, la norma “consente” soltanto “la fermata e l’ancoraggio nelle acque territoriali”, non già la “conduzioneal porto. Ed in secondo luogo, la norma usa il verbo “consente”, che designa una facoltà, al limite un diritto, ed insomma un potere, ma non già, di nuovo, un dovere.

5.2.3.)   Analogamente, mi permetto di porre implicitamente simile quesito in relazione all’art. 10-ter, comma 1°, d. lgs. 286/98 (ossia, come visto, l’altra norma invocata nell’ordinanza per fondare la propria tesi), il quale, nel passaggio che qui viene in rilievo, così recita: “Lo straniero […] giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui […]”.

Ebbene, anche qui, non ravviso nel dettato normativo alcuna menzione di un fantomatico dovere del comandante della nave soccorritrice di condurre i naufraghi nel porto più sicuro.

Piuttosto, constato che la norma si occupa della prima collocazione dello straniero una volta e soltanto dopo essere “giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare: quindi, la norma presuppone, con accecante chiarezza, che lo straniero salvato in mare abbia già messo piede nel territorio nazionale.

Mentre nel caso di Rackete si trattava di stabilire proprio se fosse lecita la pretesa di costei di – per così dire – far mettere piede agli emigranti nel territorio nazionale, ossia farli sbarcare nel porto di Lampedusa.

Mi fermerei qui, ringraziando il paziente lettore che fosse giunto fino al termine di questo non breve scritto.

Che però non posso non concludere ribadendo come gran parte delle analisi giuridiche dell’ordinanza del 2 luglio u.s. svolte in questi giorni, abbiano fornito inoppugnabili argomenti, più o meno doviziosamente svolti, circa la sua assoluta erroneità.

Anzi, per essere meno asettico: ritengo che tale ordinanza rappresenti un esempio e modello di quello che un provvedimento giurisdizionale (ma direi, in generale, un qualsiasi scritto giuridico che si prefigga di perorare una tesi) non può e non deve mai essere. Insomma, il naufragio del rigore logico e della necessità metodologica dell’aderenza al dettato normativo, imperativo inderogabile, quest’ultima, per chi si accinga ad intraprendere qualsiasi opera di interpretazione delle disposizioni normative al fine della loro applicazione alla fattispecie concreta.

Ecco perché credo sia ragionevole attendersi dalla Procura di Agrigento il promovimento di tutte le iniziative previste dalla legge allo scopo di ottenere l’eliminazione dell’ordinanza in discorso dal mondo del diritto: vale a dire, l’appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari, il cui termine dovrebbe scadere venerdì 12 luglio p.v., ed il ricorso in Cassazione avverso il diniego di convalida dell’arresto, il cui termine dovrebbe scadere mercoledì 17 luglio p.v.

Senza trascurare, comunque, onde non nutrire ingiustificate aspettative, che, in caso di mancanza dell’uno e/o dell’altro di tali rimedi impugnatori avverso l’ordinanza, non sussisterebbero in alcun modo gli estremi per l’avocazione delle indagini preliminari a carico di Rackete da parte del Procuratore generale di Palermo nei confronti della Procura di Agrigento.

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf

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