RUSSIA E CINA: L’EMERGERE DEGLI STATI ASSOLUTI , di Stefano d’Andrea

Un testo breve, ma intenso e attuale. A mio avviso, però, è proprio la definizione di “stato capitalista” che andrebbe ridimensionata anche storicamente. Il diverso peso che hanno ed hanno avuto nei centri decisori la componente manageriale ed imprenditoriale capitalista non è sufficiente a definire “capitalista” o meno uno stato e un regime. Il “politico” e le espressioni fisiche del politico seguono logiche proprie. Buona lettura, Giuseppe Germinario

RUSSIA E CINA: L’EMERGERE DEGLI STATI ASSOLUTI

Russia e Cina sono ordinamenti giuridici statali, che rappresentano una novità assoluta nella storia.
Sono indubbiamente ordinamenti capitalistici, perché il rapporto di lavoro subordinato capitale-lavoro è la forma giuridico-economica prevalente.
E tuttavia il potere politico non è nelle mani alla classe capitalista.
Il potere politico non è semplicemente autonomo dal potere economico e dotato di una relativa forza propria, che gli consenta di “venire a patti” con il partito della grande impresa (come accadde in molti Stati per 20 o 30 anni dopo la seconda guerra mondiale) ma è sovraordinato al potere economico dei capitalisti, che, appunto, è un potere puramente economico.
Ciò è vero sicuramente in Cina, dove il partito comunista ha escluso dagli organi di vertice del partito e dagli organi costituzionali finanche i boiardi di Stato, perché fanno una vita simile ai grandi imprenditori e introiettano e diffondono una mentalità analoga a quella dei grandi capitalisti e dei CEO delle imprese private, ma, dopo la guerra in Ucraina, come testimonia il discorso di Putin del 22 febbraio 2023, anche in Russia.
Gli Stati assoluti hanno più potere politico di quanto ne avessero i monarchi assoluti, perché più di questi ultimi sono di fatto e di diritto indipendenti dal potere economico della classe capitalista, anche e soprattutto in ragione dell’esistenza della moneta fiat.
Gli emergenti Stati assoluti non sono una fase di transizione destinata a portare allo stato costituzionale “borghese”, che meglio avrebbe dovuto essere definito (fino al secondo dopoguerra) stato costituzionale “capitalista”, come furono le monarchie assolute. Sono, invece, o una recente reazione vincente a quest’ultimo (Russia), o una resistenza di più lunga durata e di grandissimo successo (Cina).
La radice storica dei due Stati assoluti è l’esperienza del comunismo reale, che mostra di aver lasciato tracce indelebili nella storia.
Negli Stati assoluti il potere politico è nelle mani del “partito dello Stato” e la classe capitalista non possiede, se non in minima è insignificante parte, il potere di conformare l’opinione pubblica (indispensabile per contrastare e poi vincere l’egemonia del partito dello Stato), potere che in Russia è detenuto più dall’opposizione comunista che dalla quasi inesistente opposizione capitalista (gli oligarchi) e in Cina più dall’opposizione maoista che da CEO e grandi imprenditori.
Viene meno, con questi Stati assoluti, un caposaldo del marxismo, che vedeva nel potere politico degli ordinamenti capitalisti, un potere direttamente o indirettamente (tramite il “comitato d’affari”) esercitato dalla classe dei capitalisti.

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“Se ci sei, spara un colpo!” (almeno uno…), di Piero Visani

“Se ci sei, spara un colpo!” (almeno uno…)

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     Quando un avvocato milanese “dolce come il miele” cominciò ad occuparsi di una determinata vicenda, venne adeguatamente avvertito che non si trattava tanto di occuparsi di una sacra “Sìndone”, quanto di una ancora più sacra “Sindòne” e che prestare soverchia attenzione a tale “sacro lino” avrebbe potuto procurare a lui un “sudario”.
L’avvocato “dolce come il miele” non si curò degli avvertimenti, proseguì imperterrito per la sua strada e – poiché, come aveva notato un noto politico vaticano dell’epoca, un po’ “se l’era cercata” – alla fine, anzi abbastanza rapidamente, “la trovò” e venne abbattuto a pistolettate sotto casa, nello scalpore generale, come sempre spentosi con la stessa rapidità con cui si era acceso, fino a che il detentore della sacra “Sindòne” non decise di leggere (forse inavvertitamente…) il libro di Piero Chiara “Venga a prendere un caffè da noi”…
     
Scrivo questo per notare come la capacità di comminare pene anche capitali da parte del primo potere italico (innominabile ma fin troppo noto) sia decisamente superiore a quella del potere statale, come possono testimoniare il generale Dalla Chiesa, i giudici Falcone e Borsellino, e una lunga catena di “condannati ed eseguiti” talmente lunga da includere anche regolamenti di conti interni (capite a me…).
Il potere statale, al di là di casi come quelli di Cucchi, Uva e non pochi altri, a parte ovviamente i suicidi per fisco (ma quelle sono pene capitali indotte…), non pare altrettanto determinato nelle sue sanzioni e si fa spaventare persino da una capitana Rakete (che in tedesco vuol dire “razzo, missile”). Spaventato al punto da non riuscire nemmeno a sparare una raffica di avvertimento – ovviamente puntata contro nulla e nessuno – così da poter autorizzare a far dire, dal mondo esterno: “Se ci sei, spara un colpo!”. Ma non c’è, ovviamente…

Ma dove vanno i marinai?

Era questo il titolo della canzone forse più gradita al pubblico dell’album “Banana Republic” di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
Per restare dentro (o fuori…?) di metafora, ci si potrebbe chiedere, in qualsiasi altro Paese al mondo che non sia Cialtronia, che cosa succederebbe ad una nave che tentasse di forzare l’ingresso in un porto straniero. Per non citarne che tre, direi Stati Uniti, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese.
Da noi non è successo nulla di tutto questo, neppure una salva di avvertimento, e anzi una sottoscrizione popolare per fare un po’ di crowdfunding in favore di una ricca ONG straniera.
Cialtronia conferma di essere quello che è da sempre, una malriuscita espressione geografica, dove si parla molto e si combina poco o nulla, e dove l’attività più praticata è lo scaricabarile. Sono cose che ci piacciono molto, sono consustanziali al carattere nazionale. Nessuno di noi ama ammettere che la politica è “sangue e merda”: il primo ci fa paura, però della seconda siamo talmente ricchi da risultare forse tra i primi esportatori al mondo. Quanto alla cialtroneria, lì siamo leader incontrastati e inarrivabili.
                      Piero Visani

ISTITUZIONE, NORME, VALORI E NUOVE FORME DI OSTILITA’ , di Teodoro Klitsche de la Grange

ISTITUZIONE, NORME, VALORI E NUOVE FORME DI OSTILITA’ *

A Paul Piccone In memoriam

 

Nella Theorie des partisanen Schmitt collega i nuovi tipi d’inimicizia all’aspirazione a valori più alti: “l’inimicizia…. non si rivolge più contro un nemico ma serve ormai solo una presunta imposizione oggettiva di valori più alti per i quali, notoriamente, nessun prezzo è troppo alto. Il disconoscimento della inimicizia reale apre la strada all’opera di annientamento di quella  assoluta”. Qualche anno dopo, nel saggio Die Tyrannei der Werte ritornava sull’argomento “la teoria dei valori celebra i suoi trionfi, come abbiamo visto, nel dibattito sulla questione della guerra giusta. Ciò appartiene alla natura della cosa. Ogni riguardo al nemico viene meno anzi si trasforma in un non valore, quando la battaglia contro questo nemico è una battaglia per i valori supremi. Il non valore non ha nessun diritto di fronte al valore, e nessun prezzo è troppo alto per l’imposizione del valore supremo”[1]. Tale affermazione può destare una certa sorpresa, perché le relative modificazioni nel diritto internazionale possono altrettanto, e più direttamente, ricondursi alle grandi rivoluzioni del XVIII (e XX secolo), in particolare a quelle francese e russa (come, d’altra parte sostenuto da Schmitt).

Proprio, ad esempio, nella prima, si teorizzò prima, e praticò subito dopo che la guerra, e il suo esito, non dovevano essere indifferenti (e senza effetti) sull’ordinamento “interno” del vinto. Con la votazione del decreto             La Révellière – Lépeaux e della proposta di Cambon alla Convenzione la guerra rivoluzionaria era qualificata come guerre aux chateaux, paix aux chaumières, per cui il nuovo ordine doveva essere esportato sulla  punta delle baionette, e le relative spese coperte dall’espropriazione dei patrimoni delle classi privilegiate, diversamente dalle guerre dell’ancien régime che lasciavano inalterato l’ordinamento politico e sociale dei vinti. Tuttavia l’approccio di Schmitt, più generale  e meno diretto,  alla teoria dei valori quale motore delle nuove – e più intense- forme d’inimicizia può essere correlato alla costante – almeno dagli anni ‘30- contrapposizione che il grande giurista sviluppa tra istituzione e norma e da quella tra soggettività ed oggettività nel diritto.

II

Nel saggio Űber die drei Arten des rechtwissenschatflichen Denkens Schmitt rende omaggio ai grandi giuristi (istituzionalisti) Maurice Hauriou e Santi Romano. In particolare osserva che malgrado la concezione istituzionista  del diritto risalga ad Aristotele e S. Tommaso “la distinzione qui accennata fra pensiero fondato sulle norme e pensiero fondato sull’ordinamento è sorta ed è divenuta pienamente consapevole solo nel corso degli ultimi decenni. Negli autori precedenti, non è possibile rintracciare un’antitesi come quella contenuta nel passo appena citato di Santi Romano. Le antitesi precedenti non riguardano la contrapposizione di norme e ordinamento, ma piuttosto quella di norma e decisione oppure di norma e comando” [2]. Sia in Hauriou che in Santi Romano, pur ritenendo entrambi  che il diritto consista tanto di norme che di istituzioni, il presupposto ( e la condizione d’esistenza ) ne è l’istituzione, e non le norme. Sono quelle – scrive Hauriou- “a fare le regole di diritto, non sono le regole a fare le istituzioni”[3]; e Santi Romano: “l’ordinamento giuridico, così comprensivamente inteso, è un’entità che si muove in parte secondo le norme , ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime, che così rappresentano piuttosto l’oggetto e anche il mezzo della sua attività, che non un elemento della sua struttura”[4]. La stessa tesi è ripetuta da Schmitt [5], secondo il quale, per il pensiero fondato sull’ordinamento “la norma o regola non fonda l’ordinamento, essa svolge soltanto, sulla base o nell’ambito  di un ordinamento dato, una certa funzione dotata solo in misura modesta di validità autonoma, indipendente dalla situazione oggettiva”. Ed è proprio la necessaria oggettività del diritto a rendere preferibile un tipo di pensiero giuridico fondato sull’istituzione a quello normativistico. Hauriou, in polemica con Duguit sostiene: “il vero elemento oggettivo del sistema giuridico è l’istituzione; è vero che contiene un germe di soggettività che si sviluppa col fenomeno della personificazione, ma l’elemento oggettivo sussiste nel corpus della istituzione, e questo solo corpus, con la sua idea direttiva e il suo potere organizzato, è molto superiore per forza giuridica alla regola di diritto”[6]; Santi Romano afferma che “diritto non è e non è soltanto la norma che così si pone, ma l’entità stessa che pone tale norma. Il processo di obbiettivazione, che dà luogo al fenomeno giuridico, non si inizia con l’emanazione di una regola, ma in un momento anteriore: le norme non ne sono che una manifestazione” e prosegue “obbiettiva non si dice la norma giuridica solo perché scritta o altrimenti formulata con esattezza: se così fosse, essa non si distinguerebbe da molte altre norme, che sono capaci di quest’estrinseca formulazione”; invece  “il carattere dell’obiettività è quello che si ricollega all’impersonalità del potere che elabora e fissa la regola, al fatto che questo potere è qualche cosa che trascende e s’innalza sugli individui, che è esso medesimo diritto. Se si prescinde da questo concetto, il c. d. carattere dell’obiettività o non dice più nulla o. peggio, implica degli errori” [7]. Considerazioni simili svolge Schmitt, secondo il quale l’ “oggettività delle norme” è solo il riflesso dell’oggettività e della stabilità dell’ordine che le stesse concorrono a creare; la stessa aspirazione “borghese” alla sicurezza, normalità, prevedibilità, alla base del positivismo giuridico, è la conseguenza della sicurezza, normalità, prevedibilità  dell’ordine assicurato dai grandi Stati europei – in particolare Germania e Francia- nel XIX secolo; questi avevano creato una situazione di pace e sicurezza in cui le norme erano concretamente (e generalmente) applicabili.

In tutti e tre i giuristi la preoccupazione (e la critica) principale al normativismo era di ridurre il diritto a qualcosa di astratto, avulso dalla sua (principale) funzione: regolare effettivamente  ed efficacemente la vita sociale. L’obbiettivizzazione si realizza non – o non solo- in un corretto ragionamento logico,  con il quale un determinato fatto o azione è sussunta alle norme che la disciplinano; ma piuttosto nel fatto che la normativa vigente sia generalmente applicata e osservata sia dai cittadini che dai pubblici funzionari. Far rispettare la legge, creare e mantenere a tal fine una situazione normale, richiede autorità e consenso, potenza ed efficacia, comando e obbedienza, più che sillogismi ed implicazioni. Espungendo, come fa il normativismo, il problema ( in sé distinto) dell’applicazione delle norme e della loro effettiva vigenza nell’ambito sociale, (perché “sociologico” e non riconducibile alla Reine rechtslehre), e separandolo da quello dello jus dicere, la purezza e l’astrattezza del medesimo risultano tali solo perché sottraggono al diritto gran parte del suo ambito (e delle sue problematiche).

Così l’oggettività di una corretta applicazione delle norme si riduce alla validità e correttezza di una operazione logica e intellettuale (verificabile in base a Barbara e Darii, cioè a parametri di rigore logico), mentre l’oggettività, per giuristi come  Hauriou, Schmitt e Romano, consiste nell’incidenza reale del diritto vigente sui comportamenti sociali. Se questa è consistente il diritto ( e l’istituzione) è oggettivizzata; se scarsa e  episodica, non lo è.

III

Ed è proprio questo il criterio con cui è stato costruito uno dei più importanti istituti dello jus publicum europaeum; ovvero il riconoscimento.

Questo prescinde dalla legalità della costituzione del nuovo Stato che è riconosciuto. Requisito che sarebbe assai difficile da avere, perché nella totalità ( o quasi) dei casi un nuovo Stato si costituisce con il distacco di parte del territorio e della popolazione da un altro Stato, che difficilmente  vi acconsente; e un nuovo governo – intendendo con ciò un governo rivoluzionario – per definizione nega di derivare legalità e legittimità da quello che ha rovesciato. Il caso più problematico è il riconoscimento di uno Stato ribelle, in pendenza di una guerra civile: come capitato agli Stati Uniti nella guerra di Secessione, quando la Confederazione fu riconosciuta dalla Gran Bretagna e dalla Francia, cioè dalle più grandi potenze dell’epoca, appena pochi mesi dopo l’inizio delle ostilità. Come scrive Schmitt, il riconoscimento, in tal caso, si può configurare come un’ingerenza negli affari interni, contraria al diritto internazionale e comunque un grave torto al governo legale [8]. È da notare che in quella occasione il ministro degli esteri inglesi Lord Russel, del tutto in linea con la prassi del diritto internazionale, dichiarò che solo le dimensioni e la forza delle fazioni in lotta e non la bontà della loro causa dava loro diritto al carattere di belligeranti[9].

A prescindere dal significato politico (contingente)  del riconoscimento è consuetudine che si riconosca solo chi esercita un potere su territorio e popolazione determinati con un comando responsabile e un’organizzazione (relativamente) stabile, e non colui che può vantare un titolo, valido e regolare in base a norme, all’esercizio di quel potere (tantomeno quindi a chi sostiene valori positivi). Comando, organizzazione, territorio, popolazione sono gli elementi dell’istituzione statale; la loro presenza, anche se in forma fluttuante ed imperfetta in un movimento o partito rivoluzionario fa si, come scriveva Santi Romano, che lo stesso sia già un ordinamento giuridico[10] ; e ordinamento giuridico, secondo il giurista siciliano, è sinonimo d’istituzione. Per cui  nello jus publicum europaeum è l’effettività di un comando responsabile in uno spazio e su una popolazione determinata il presupposto per essere istituzione – Stato, quindi soggetto di diritto internazionale, ed esser riconosciuti come tale. In questo contesto la conformità o meno di quell’ordinamento a norme interne –ed anche internazionali- è di nullo (o scarso) rilievo rispetto al dato concreto di un comando effettivo. Solo chi lo esercita ha carattere rappresentativo, nel senso di potestà non solo di agire ed esercitare dei diritti, ma anche di obbligarsi ed eseguire le obbligazioni per la comunità: ch’è la condizione minima ed essenziale perché possa esistere un diritto internazionale. L’oggettività è qui intesa, pertanto, nel senso –realistico- dei giuristi ricordati.

IV

Se passiamo a considerare cosa s’intende per “valore”, questo è stato solitamente associato alla sfera economica. Hobbes definisce “il valore di un uomo” sulla base del “ prezzo che si pagherebbe per l’uso del suo potere”. Il problema di come si potesse legare a parametri oggettivi il “valore” di una cosa o di una prestazione è stato uno dei problemi più dibattuti nella scienza economica: ma per lo più le prospettazioni “oggettiviste” ( ovvero che prescindono da una scelta o valutazione soggettiva) hanno avuto minor successo[11]. Max Weber nel saggio Il senso dell’ “avalutatività” delle scienze sociologiche ed economiche rifiuta la trascendenza metafisica dei valori; piuttosto indica il “riconoscimento di un politeismo assoluto come la sola forma di metafisica ad essi corrispondente”. E il punto cruciale della questione è che “tra i valori, cioè, si tratta in ultima analisi, ovunque e sempre, non già di semplici alternative, ma di una lotta mortale senza possibilità di conciliazione, come tra <<dio>> e il <<demonio>>. Tra di loro non è possibile nessuna relativizzazione e nessun compromesso”[12]. Anche Schmitt si chiede se “il passaggio alle teorie oggettive dei valori, ha gettato nel frattempo un ponte sull’abisso, che divide la scientificità libera dai valori dalla libertà di decisione degli uomini? I nuovi valori oggettivi hanno rimosso l’incubo, che ha provocato in noi la descrizione della lotta delle valutazioni di Max Weber?”, per rispondere “non lo hanno fatto, e non lo potrebbero neanche fare. Senza aumentare neanche  minimamente l’evidenza oggettiva per coloro che la pensano diversamente, essi, mediante la loro asserzione del carattere oggettivo dei valori da essi posti, non hanno fatto altro che introdurre un nuovo momento dell’autocorazzarsi nella lotta delle valutazioni, un nuovo veicolo della pretesa di avere sempre ragione, il quale aizza e intensifica soltanto la lotta” perché “la teoria soggettiva dei valori non è superata, ed i valori oggettivi non sono già guadagnati,  nascondendo i soggetti e i portatori dei valori, i cui interessi forniscono i punti di osservazione, i punti di vista e i punti di attacco della valutazione. Nessuno può valutare senza svalutare, innalzare il valore, e valorizzare. Chi pone i valori, si è messo con ciò contro i non valori. La tolleranza e la neutralità sconfinate dei punti di osservazione e dei punti di vista scambiabili  a piacere si rovescia nel contrario, nell’inimicizia, non appena si impongono e si fanno valere seriamente i valori”[13].

Né  la logica dei valori evita i presupposti del politico, sia quello dell’amico-nemico, sia del comando-obbedienza[14]; scrive Schmitt “chi dice valore, vuol far valere e imporre. Le virtù vengono praticate; le norme vengono applicate; i comandi vengono eseguiti; ma i valori vengono posti e imposti. Chi sostiene la loro validità, li deve far valere. Chi dice che essi valgono, senza che qualcuno li faccia valere, vuole ingannare[15].

La spiegazione che ne dà il giurista di Plettenberg è: “la filosofia dei valori è sorta in una situazione storico-filosofica molto pregnante, come risposta ad una domanda minacciosa, che si era posta come crisi nihilistica del XIX secolo”; a tale proposito, condivide la considerazione di Heidegger che nel XIX secolo parlare e pensare per valori divenne usuale, e dopo Nietzsche addirittura popolare “si parla di valori vitali, di valori culturali, di valori eterni , di gerarchia dei valori, di valori spirituali, che si credeva per esempio di trovare nell’antichità. Attraverso l’esercizio erudito della filosofia e la rielaborazione del neokantismo, si arriva alla filosofia dei valori. Si costruiscono sistemi di valori, e si perseguono nell’etica le stratificazioni dei valori. Perfino nella teologia cristiana si qualifica Dio, il summum ens summum bonum, come il valore supremo. Si considera la scienza come libera dai valori e si gettano le valutazioni dalla parte delle concezioni del mondo. Il valore e ciò in cui esso appare diviene il surrogato positivistico del metafisico[16].

In realtà, i valori non sfuggono, come cennato, alle   costanti del politico (e della politica), in particolare al rapporto tra metafisica e organizzazione dello Stato[17] cioè alla teologia politica. In tal senso la teologia cristiana fondata su un Dio (unico e) onnipotente, trova l’analogia nella struttura sistematica del concetto del sovrano che ha il diritto di fare tutto quanto è nella propria potenza (Spinoza); che è soggetto solo attivo – e mai passivo- di rapporti giuridici (Kant); o nella Nazione sovrana che “è tutto ciò che può essere per il solo fatto di esistere” (Sieyès).

L’istituzione-Stato del diritto pubblico moderno si basa sul concetto della Sovranità: senza cui non c’è né un diritto costituzionale né un diritto internazionale moderno. Ed il Sovrano è come il Dio delle religioni monoteiste: ma se, riprendendo la metafora di Max Weber, nella realtà sociale c’è (è diffuso) un politeismo dei valori, una metafisica (o un suo surrogato)  che si fondi su un tale politeismo, difficilmente può supportare un diritto statale (interno) ed internazionale basato su istituzioni monoteiste.

D’altro canto la trasformazione in valore non è altro che “un trasferimento in un sistema di gradi nella scala dei valori. Essa rende possibili continui capovolgimenti sia dei sistemi di valori, sia anche dei singoli valori nell’ambito di un sistema di valori, mediante continui spostamenti nella scala dei valori”[18], che è quanto di più lontano dalla stabilità – sia pur relativa – intrinseca (al termine e) al concetto di Stato. Nella teoria istituzionalista lo Stato è in effetti un sistema sociale in movimento “lento e uniforme”, analogo a un organismo vivente, in cui la materia (gli uomini) muta di continuo, mentre la forma è stabile. E questa forma è costituita da un “governo e dagli equilibri essenziali della materia stessa”[19]. Ma se alle relazioni sociali istituzionalizzate sostituiamo scale di valori soggettivamente apprezzate la stabilità diventa una chimera. D’altro canto, secondo lo jus publicum europaeum un mutamento, anche della costituzione (e perfino del potere costituente) non modifica, nei rapporti internazionali, l’istituzione-Stato. Questa permane, anche se l’intero sistema normativo (ed a maggior ragione i valori di riferimento) venga cambiato. L’esigenza di stabilità ed oggettività è così salvaguardata dall’istituzione che dura anche in presenza di mutamenti rivoluzionari. La funzione oggettivante e stabilizzante di quella ne è confermata.

V

Vale cioè per i valori – anche se parzialmente – una delle critiche che i giuristi istituzionalisti rivolgono al normativismo: d’essere cioè da un canto estremamente statico, e dall’altro di sostituire il potere di dominazione dello Stato con quello di un “imperativo categorico, che equivale ad un ordine sociale essenzialmente coattivo”[20].  Hauriou con questo, in sostanza, contrapponeva la stabilità dell’istituzione (cioè il mutare pur conservando forma ed elementi fondamentali), alla staticità di un sistema normativo impersonale. Nella prima l’essenziale  dura, mentre l’elemento secondario (le norme) mutano; se si è, di converso, conseguenti alla seconda ne risulta o un ordinamento statico – e perciò poco adatto alla vita – o, al limite, di dover applicare le norme anche al prezzo della fine dell’istituzione. Adeguandosi così al detto fiat justitia, pereat mundus, ch’è proprio quanto rifiutato da tanti giuristi e filosofi, da Jhering ad Hegel, da Machiavelli a Santi Romano. Ciò che s’intende per “ordinamento giuridico” varia poi a seconda del tipo di pensiero (normativista o istituzionalista): per esempio con riguardo alla “completezza”. Mentre per completezza un normativista intende che ogni fatto può essere qualificato (sussunto) in base ad una norma, (e quindi, in tal caso, l’ordinamento è completo); per un istituzionista coerente l’ordinamento è completo quando l’organizzazione sociale rende possibile la decisione e risoluzione di ogni conflitto d’interessi[21].

Riguardo ad un altro (ed essenziale) aspetto Schmitt ritiene che il normativismo non riesca a risolvere il problema dell’unità dell’ordinamento giuridico: “Come può accadere che una quantità di disposizioni positive possa essere ricondotta con il medesimo punto di riferimento ad una unità, se si tratta non dell’unità di un sistema di diritto naturale o di una teoria giuridica generale, ma dell’unità di un ordinamento avente efficacia positiva?” e prosegue “Per Kelsen, l’unità sistematica è una «libera azione (Tat) della conoscenza giuridica». Prescindiamo per un momento dall’interessante mitologia matematica, secondo la quale un punto deve essere un ordinamento e un sistema e deve identificarsi con una norma, e chiediamoci invece su che cosa riposa la necessità ed obiettività concettuale dei differenti riferimenti ai diversi punti di riferimento, se non su una disposizione positiva, cioè su un comando. Come se fosse la cosa più naturale di questo mondo, si parla continuamente di una progressiva unità di ordinamento; come se sussistesse un’armonia prestabilita fra il risultato di una libera conoscenza giuridica ed un complesso legato in unità solo nella realtà politica”, per cui “La scienza normativa alla quale Kelsen vuole elevare, in tutta purezza, la giurisprudenza non può essere normativa nel senso che il giurista valuta in base ad una propria azione libera: egli può riferirsi solo a valori che gli vengono dati (positivamente). In tal modo sembra essere possibile un’obiettività, ma senza un nesso necessario con una positività. I valori ai quali si riferisce il giurista gli vengono dati, ma egli si comporta nei loro confronti con una superiorità relativistica”[22].

In realtà il problema dell’unità, partendo dal punto di vista normativistico, appare irrisolubile: come scrive Schmitt “chiunque potrebbe appellarsi alla giustezza del contenuto, se non ci fosse un’ultima istanza”[23], cioè il comando e la decisione sovrana. Per cui l’uno e l’altra, espunti dalla concezione normativista, rientrano per garantire l’unità dell’ordinamento. In effetti un appello al (contenuto di una) norma, se non c’è una decisione in ultima istanza, genera, anche in uno Stato moderno (pluralista), un soggettivismo e un pluralismo interpretativo contrastante con l’esigenza di unità dell’ordinamento (e con l’eguaglianza di fronte alla legge). Per il conflitto sui valori, a maggior ragione che per quello sulle norme o sulla giustizia, vale – nel caso estremo – quanto scriveva Locke, che non c’è giudice su questa terra che possa giudicarlo, ma comunque è dato l’appello al cielo. E ciò significa la guerra.

VI

Negli ordinamenti interni, il richiamo ai valori fatto da alcune Corti di giustizia ha per lo più il medesimo (o assai simile) significato, anche se enfatizzato, di principio o di norma-principio[24].

I costituenti, enunciando dei principi fondamentali, compiono in effetti delle valorizzazioni, connotate dall’essere tali valori tutelati con norme “rafforzate” come quelle costituzionali. Non si può negare che, garantendo degli interessi con norme costituzionali e anche ordinarie, il legislatore compie (anche) delle scelte di valore[25].

In questo senso, è chiaro che ogni comunità politica ha dei valori di riferimento, per lo più tutelati nella Carta costituzionale. Il che non significa che tali valori abbiano una validità (giuridica) ex se. Quello che conferisce loro validità è, per l’appunto,  il fatto di essere tutelati dall’ordinamento (e, per così dire incorporati). Ad oggettivizzarli è, in altri termini, il consenso formatosi  – e istituzionalizzato – sui medesimi da parte dei consociati: chi ritiene, invece, i valori validi ed evidenti ex se, mette il carro davanti ai buoi. Sono il consenso ed il comando ad avere funzione preponderante nell’ “oggettivizzare” i valori e non la pretesa qualità intrinseca: è cioè l’istituzione a valorizzare, molto più di quanto i valori possano istituzionalizzare[26]. Smend, che riteneva fondamentale per la vita dello Stato il processo d’integrazione, ne distingueva i tipi in tre classi: personale, funzionale, materiale. Con quest’ultimo, cioè “l’integrazione tramite partecipazione a contenuti di valori materiali”[27] compaiono nella concezione di Smend i valori. Questi costituiscono una delle componenti del sistema di integrazione, non esclusiva e prevalente più nelle unità politiche pre-moderne che nello Stato (moderno)[28]. Nello Stato moderno è, di converso, particolarmente importante sia la co-operazione dei tre tipi sia il coinvolgimento dei cittadini attraverso le procedure d’integrazione funzionale. Con la conseguenza che cambiare i “valori di riferimento” non implica una nuova istituzione o una nuova forma.

Un altro esempio di non-identificazione tra l’idea d’istituzione-Stato e compiti (scopi) dello stesso offre Hauriou, secondo il quale l’elemento più importante di ogni istituzione corporativa consiste nell’idea dell’opera da realizzare “non si deve confondere l’idea dell’opera da realizzare, che merita il nome di «idea direttiva dell’impresa», né con la nozione di scopo né con quella di funzione. L’idea dello Stato, per esempio, è cosa ben diversa dallo scopo dello Stato o della sua funzione”. E quanto scrive su scopo e funzione vale, a ratione maius, per il valore, che non rientra nella “formula” della direttiva dello Stato (come non vi rientrano scopo, funzione e norma[29].

Ma il problema si presenta più interessante nel diritto internazionale, che, come cennato, presuppone una pluralità di Stati sovrani. L’evoluzione della dottrina dello jus belli e dello justum bellum, dalla seconda Scolastica (Vitoria, Suarez, Bellarmino) ha visto, almeno fino al secolo scorso, il deperimento del requisito della justa causa belli e il ruolo preponderante dello justus hostis. Tale “deperimento” è attribuito al dubbio sui diritti e le ragioni degli Stati belligeranti: per cui la guerra è ritenuta legittima per ambedue le parti, purché titolari dello jus belli. Scrive Vattel “dans une cause douteuse, il est encore incertain de quel côté se trouve le droit. Puis donc que les Nations sont égales et indépendantes, et ne peuvent s’ériger en juges les unes des autres, il s’ensuit que dans toute cause susceptible de doute, les armes des deux parties qui se font la guerre doivent passer également pour légitimes”[30].

Tale evoluzione (poi invertitasi nel secolo scorso) può essere letta, in parte, come conseguenza del prevalere del carattere (giuridico) “istituzione” rispetto a quello “norma”. Anche se la justa causa di Suarez o Bellarmino non può identificarsi sbrigativamente con le nozioni di “violazione di norma”, o di “presupposto per l’applicazione della sanzione bellica”, dato anche il carattere istituzionalista del pensiero          giuridico cristiano e tomista in particolare (semmai sarebbe più esatto parlare di “violazione del diritto”)[31], tuttavia il concetto di justa causa è denotato principalmente dagli iniurarium genera, cioè dai torti, dalle violazioni del diritto. Ciò non esclude l’esattezza della considerazione di Schmitt che il concetto di justa causa introduce nella dottrina dello justum bellum degli elementi normativistici e contenutistici dubbi (se non assai difficili) da applicare in concreto, anche tenuto conto degli arcana imperii[32]; per cui, come scrive: “il carattere giuridico di una guerra viene trasferito da considerazioni contenutistiche di giustizia nel senso della justa causa alle qualità formali di una guerra interstatale di diritto pubblico, condotta da sovrani portatori della summa potestas[33] e il concetto di guerra giusta “è formalizzato in quello di nemico giusto. A sua volta il concetto di nemico viene orientato completamente, nello justus hostis, attorno alla qualità di Stato sovrano, per cui – senza alcun riferimento alla justa o injusta causa – viene stabilità la parità e l’eguaglianza tra le potenze belligeranti e raggiunto un concetto non discriminante di guerra, poiché anche lo Stato sovrano belligerante senza justa causa rimane, in quanto Stato, uno justus hostis”[34].

L’insistenza con cui Schmitt insiste sia sugli elementi tipici e necessari dello Stato (che permettono di relativizzare la guerra) e in particolare sulla “forma”, è conseguenza, per l’appunto, della possibilità di applicazione più sicura e meno foriera di danni di un diritto basato su istituzioni statali, con rappresentanti, organi, confini e responsabilità, rispetto ad un “sistema” di norme, e, ancor più, di valori.

Nel senso che gli da Schmitt il concetto (politico e giuridico) di forma  appare strettamente connesso a quello di ordine. Ciò che è in forma è ordinato per definizione; una guerra in forma tra due contendenti in forma permette anche in una situazione dinamica e tendenzialmente dis-ordinata come il conflitto bellico, di ridurre danni e identificare responsabilità. Ciò è permesso dall’ordinamento “gerarchico” dell’istituzione statale e, in particolare, dalla sovranità. Vale, in tal senso, ancora la definizione di S. Agostino che “l’ordine è la disposizione degli esseri uguali e disuguali che assegna a ciascuno il posto che gli conviene”[35].

È vero che avere una forma, significa anche avere delle norme (e delle relazioni). Ma che sia prevalente l’aspetto della forma nel senso, cennato, di autorità certa e responsabile, capace di comando efficace, cioè della prevalenza, ai fini del mantenimento di una situazione ordinata, di ciò che risponde alla domanda: chi decide? rispetto a quello della giustezza della decisione, lo dimostra proprio immaginare l’inverso. Se non vi fosse chi decide, e tutto il problema consistesse nella giustizia (contenutistica) delle decisioni, ognuno, come sopra cennato, potrebbe appellarsi contro (o invocare) la pretesa ingiustizia: e il disordine, causato da discussioni, lotte e querele interminabili non avrebbe fine. La limitazione dello jus belli a soggetti  in forma consente, peraltro, di ridurre i contendenti legittimi e gli effetti dei conflitti. E parlare di forma, a seguire Schmitt e Hauriou, significa parlare di istituzione. In effetti il problema del quis judicabit era posto proprio dai tardo-scolastici, per cui lo justum bellum era l’unico rimedio possibile dato che tra i contendenti non c’è un “terzo” superiore, provvisto dell’autorità di decidere[36]. E soprattutto quel “terzo superiore” deve necessariamente essere (incorporato in) un’istituzione. Anche se nel pensiero occidentale da Suarez a Locke, da Vattel ad Hegel, si ricorre all’immagine del Giudice come “terzo superiore”, onde la mancanza di quello, legittima (in certi casi) il ricorso alla guerra, tale richiamo è, in effetti, da intendere come quello della mancanza di un’istituzione “terzo superiore”. Non è l’esistenza di Tribunali, come sia le vicende del Medioevo e gli istituti del Sacro Romano Impero sia i processi ai vinti e i Tribunali internazionali diffusisi nel XX secolo dimostrano, a evitare la guerra e, soprattutto, a applicare efficacemente il diritto, ma l’istituzione-Stato, in grado di esercitare un comando effettivo ed eseguito[37].

VII

La sovranità e la rigorosa limitazione tra interno ed esterno (all’unità politica) hanno fatto si che, salvo eccezioni, la lotta tra valori, come i conflitti su norme e forme istituzionali, fossero confinati all’interno dell’unità politica. Tuttavia l’evoluzione del secolo scorso manifesta l’inversione di tale tendenza: la forma, le norme e i valori di una comunità organizzata in Stato non sono più indifferenti agli altri; d’altro canto la semi-legittimazione dei movimenti di resistenza ha moltiplicato i soggetti dello jus belli.

Il richiamo poi a diritti e valori, come l’istituzione di Tribunali internazionali deputati a tutelarli non serve a cambiare la realtà, ma semmai a occultarla.

La politica, e quella estera non meno dell’interna, ha la propria realtà nella volontà e nel comando. Hegel, esponendo il diritto internazionale classico, riteneva che “gli Stati sono l’uno verso l’altro nello stato di natura, e i loro diritti hanno la loro realtà non in una volontà universale costituita a potere sopra di essi, bensì soltanto nella loro volontà particolare” per cui “non c’è nessun Pretore tra gli Stati” e criticava la concezione Kantiana della pace perpetua[38]: “La volontà particolare del tutto, è…, in generale il benessere del tutto. Di conseguenza, questo benessere è la legge suprema nel comportamento di uno Stato verso altri Stati”[39]. E proseguiva che il benessere sostanziale è quello di uno Stato particolare, nei suoi interessi e situazioni concrete; per cui “il principio per la giustizia delle guerre e dei trattati, non è un pensiero universale (filantropico), ma è il benessere realmente offeso o minacciato nella sua particolarità determinata[40]. Il criterio di giustizia della guerra, coincide così, in Hegel, con quello della protezione dell’esistenza e della potenza dello Stato; quanto all’obiezione del conflitto tra morale e politica aggiunge: “la sostanza etica, lo Stato, si dà immediatamente – cioè, ha il suo diritto – non in un’esistenza astratta, bensì concreta: solo questa esistenza concreta, e non uno dei molti pensieri universali reputati come precetti morali, può essere principio delle sue azioni e dei suoi comportamenti”. D’altra parte, dato che una comunità organizzata in Stato, parafrasando Sieyès “è tutto ciò che può essere per il solo fatto di esistere”, ciò significa in primo luogo che non ha nessuna necessità di legittimazione etica o giuridica, ossia di corrispondere ad un modello ideale di valori o di procedimento. Per cui i “valori” cui si ispira sono un fatto interno all’unità politica, ne è possibile giudicare dalla conformità etica o giuridica il diritto – o meno – ad un’esistenza indipendente.

In questo contesto il richiamo ai valori, ancor più di quello al diritto, appare un potente moltiplicatore della conflittualità ed un promotore d’irregolarità, perché la ripresa della justa causa e l’affievolirsi dello justus hostis è la duplice ragione della de-istituzionalizzazione (de-statalizzazione) del diritto internazionale; e l’istituzione, più che la norma, è ciò che assicura normalità e regolarità effettive. Già Montesquieu sottolineava che “le droit de la guerre dérive donc de la nécessité et du juste rigide”. Ma se, di converso, lo si fonda su “principes arbitraires” di gloria, etichetta, (o attualmente su valori o diritti umani), “des flots de sang inonderont la terre[41]. La lotta per l’esistenza è sempre legittima: quella per dei valori non altrettanto.

Se la causa belli è costituita dalla volontà di diffondere (od imporre) diritti, istituti, valori che appaiono naturali (perché condivisi) da alcuni Stati, ma estranei ad altri – o assai meno condivisi – i “valori” (come le altre causae belli) sono, da un lato, la ragione per aggirare e superare i limiti (confini), attraverso un “diritto d’ingerenza” dell’istituzione – Stato, e, nel caso estremo, distruggerla: il tutto senza che un’imposizione dall’ “esterno” dei valori abbia un sicuro (e necessario) consenso, e, peraltro, senza che questo possa, in ogni caso, supplire, come strumento integrativo esclusivo, la pluralità dei “tipi” d’integrazione (cioè, in sintesi, quelli dell’istituzione – Stato debellanda).

Dall’altro una lotta per dei valori, diviene, in ogni caso, per necessità logica e storica, una lotta per l’affermazione (e il dominio) di una istituzione rispetto a un’altra. In particolare il tentativo di esportare l’ideologia occidentale – con mezzi bellici – appare il primo passo per costituire un nuovo assetto (istituzionale) di potere. Un impero che sostituisca il concerto pluralistico degli Stati[42].

Peraltro, come cennato, l’agire per dei “valori” non sfugge affatto alla logica del  politico: in realtà chi sostiene di rappresentare un valore più alto, rivendica per ciò di avere titolo per comandare chi preferisce quello più basso. La logica “gerarchica” dei valori si trasforma perciò in una dinamica di potere, particolarmente apprezzata in un periodo della storia umana in cui il potere deve render conto ad un’opinione pubblica, spesso de-politicizzata, ed ornarsi all’uopo di buone e commendevoli intenzioni. Sotto le quali nascondere o edulcorare la realtà della potenza e del comando, che non è un rapporto tra valori ma tra volontà, una delle quali prevale sulle altre. A confronto di ciò, il (notissimo) discorso degli ambasciatori ateniesi agli abitanti dell’isola di Melo, con la sua realistica e, a tratti, spudorata franchezza, è quanto di più onesto si possa immaginare[43].

Teodoro Klitsche de la Grange

 

* Questo articolo è stato scritto su sollecitazione di Paul Piccone, nell’ultimo colloquio che abbiamo avuto nel giugno 2004. E’ dedicato quindi, essendo anche suo, alla memoria dell’amico scomparso. E’ il “seguito” della Teoria del partigiano, oggi pubblicato su Telos n. 27 (Spring 2004), Ciudad de los Césares n. 69 (junio 2004) e su Imperi (n. 3 del 2004).

[1] V. Die Tyrannei der Werte,trad. it., Roma 1987 p.71(i corsivi sono nostri).

[2] Trad. it. ne Le categorie del politico. Bologna 1972 p. 260.

[3] La thèorie de l’institution et de la fondation (Essai de vitalisme social) , Paris, 1925, trad. it. Milano 1967 p. 45.

[4] L’ordinamento giuridico 1918, 2ª ed. Sansoni Firenze 1947 p. 130 e proseguiva: “sotto certi punti di vista , si può anzi ben dire che ai tratti essenziali di un ordinamento giuridico le norme conferiscono quasi per riflesso: esse, almeno alcune, possono anche variare senza che quei tratti si mutino, e, molto spesso, la sostituzione di certe norme con altre è piuttosto l’effetto anziché la causa di una modificazione sostanziale dell’ordinamento”.

[5] Op. ult. cit.

[6] op.cit. (trad. it.), Milano 1967, p.45 (i corsivi sono nostri).

[7] op-cit. pp 16-17 (i corsivi sono nostri).

[8] V. Der Nomos der erde, trad. it. Milano 1991, pp400-403.

[9] V. Schmitt op. ult. cit. p.400. Cioè, in sostanza, l’effettività del comando (e del consenso). Si noti, che, nel caso, fu riconosciuta la Confederazione degli Stati schiavisti, malgrado il “valore” della libertà personale fosse da secoli patrimonio degli Stati europei e del pensiero occidentale.

[10] v. Santi Romano Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 1947, p.224.

[11] Per una sintesi del concetto e delle teorie del valore, si rimanda alla voce “Valore” redatta da Ugo Spirito in Enciclopedia Italiana vol. XXXIV, p. 944, Roma 1937.

[12] V. trad. it. di P. Rossi ne “Il metodo delle scienze storico-sociali” Milano 1980, p. 332.

[13] Die Tyrannei der Werte, tra. it. cit., pp. 65-66

[14] v. J. Freund, L’essence du  politique, Paris 1965

[15] op. ult. cit.p.61 (i corsivi sono nostri).

[16] op.ult. cit. pp.57-58 (il corsivo è nostro).

[17] v. C. Schmitt Politische Theologie trad it. P. Schiera ne “Le categorie del politico”, Bologna 1972

[18] Schmitt, Die Tiranney der Werte, p. 36.

[19] v. M. Hauriou Précis de droit constitutionnel, Paris 1929, p. 71

[20] M. Hauriou op. ult. cit. p. 11; e prosegue: Le primat de la liberté est remplacé par celui  de l’ordre et de l’autorité. La maxime fondamentale n’est plus: “Tout ce qui n’est pas défendu est permis jusqu’à la limite” elle est: “Tout ce qui n’est pas conforme à la constitution hypothétique est sans valeur juridique”.

[21] Santi Romano ne “L’ordinamento giuridico”, scrive, facendo l’esempio del giudice, che è possibile concepire un ordinamento “che non faccia posto alla figura del legislatore, ma solo a quella del giudice”. Da tale affermazione consegue che per essere completo, non gli occorrono norme che regolino ogni possibile caso, ma autorità che lo decidano. Ed è la risposta più conseguente al problema  del quis judicabit? v. op. cit. p. 20

[22] Politische Theologie trad. it. ne Le categorie del politico, Bologna 1972 pp. 46-47 (il corsivo è nostro).

[23] op. ult. cit. p. 57

[24] V. per la Corte Costituzionale italiana tra le più recenti 18 ottobre 2002 n. 422; idem 9 luglio 2002 n. 333; idem 7 febbraio 2000 n. 39.

[25] Il che non significa che tali scelte possano essere tranquillamente fatte anche dal giudice. Un giudice che invece di essere bouche de la loi, come nello Stato di diritto, diventi bouche de la valeur, con ciò giudicando di comportamenti (e anche di norme) in base a valori e non ad altre norme, sconta il fatto di divenire, nel migliore dei casi, assai impreciso. Nel peggiore, di surrogare il legislatore, o di sostituirlo. Ma ambedue gli esiti sono in aperto ed espresso contrasto con i principi dello Stato di diritto.

[26] Il pensiero (politico e) gius-pubblicistico “classico” ha come canone fondamentale quello dell’esistenza e non della normatività. È orientato dal dasein e non dal sollen.

Il problema (e l’imperativo) della politica e del costituzionalismo “classico” è come far esistere, vivere (e prosperare) la comunità politica, e solo in secondo luogo, secondo quali norme e valori.

L’aspetto “tecnico” del pensiero di Machiavelli, notato da Schmitt, come la secolarizzazione (cioè la separazione tra potere temporale e spirituale) ne sono i segni (e i fenomeni) più antichi. E il tutto era sviluppato nella concezione della ragion di Stato e nel diritto pubblico “classico”, partendo dal presupposto razionale che ciò che non esiste (o non è in grado di esistere) non può neanche darsi delle norme o dei valori (comunitari): ancora Croce scriveva “non vita normale, se prima non sia posta la vita economica e politica: prima il “vivere” (dicevano gli antichi) e poi il “ben vivere” (v. Etica e politica, Bari 1945, p. 228). A chi non è in grado di esistere politicamente, i valori secondo i quali vivere sono dettati da altri: è così sollevato dal peso della decisione di sceglierli.

[27] V. R. Smend Verfassung und verfassungrecht München-Leipzig 1928, Duncker and Humblot, trad. it., Milano 1988, p. 102.

[28]Se la realtà della vita dello Stato si presenta come la produzione continua della sua realtà in quanto unione sovrana di volontà, la sua realtà consisterà nel suo sistema di integrazione. E questo, cioè la realtà dello Stato in generale è compreso correttamente solo se concepito come l’effetto unitario di tutti i fattori di integrazione che, conformemente alla legislatività dello spirito rispetto al valore, si congiungono sempre di nuovo e automaticamente in un effetto d’insieme unitario”. Op. cit. p. 111; e poco dopo “La dissoluzione del sistema di valori medioevale significa nel contempo la dissoluzione della comunità di valori organica, naturale, non problematica, della “comunità” anche nel senso di Tönnies, cioè la fine dell’epoca in cui l’integrazione è prevalentemente materiale. L’uomo moderno spiritualmente atomizzato, desostanzializzato e funzionalizzato non è l’uomo senza valori e sostanza, ma l’uomo privo di valori costitutivi di comunità, soprattutto di quelli tradizionali, che sono ad un tempo valori necessari di un ordine culturale e sociale di tipo statico. Nei suoi confronti, perciò, il processo di formazione della comunità ricorre più di prima a tecniche di integrazione funzionale”op. cit. p. 112 (i corsivi sono nostri).

[29] La Théorie…, trad. it. cit., p. 15.

[30] Droit des gens, Liv. II, cap. III, § 40; altrove ritorna sull’argomento “La première règle de ce droit, dans la matière dont nous traitons, est que la guerre en forme, quant à ses effets, droit être regardée comme juste de part et d’autre. Cela est absolument nécessaire, comme nous venons de le fair voir, si l’on veut apporter quelque ordre, quelque règle, dans un moyen aussi violent que celui des armes, mettre des bornes aux calamités qu’il produit, et laisser une porte toujours ouverte au retour de la paix. Il est même impraticable d’agir autrement de Nation à Nation, puisqu’elles ne reconnaissent point de juge. Ainsi les droits fondés sur l’état de guerre, la légitimité de ses effets, la validité des acquisitions faites par les hommes, ne dèpendent point, extérieurement et parmi les hommes, de la justice de la cause, mais de la légitimité des moyens en eux-mêmes; c’est-à-dire de tout ce qui est requis pour constituer une guerre en forme” (i corsivi sono nostri), (liv. III, cap. XII, § 190).

[31] Tuttavia era ritenuto che anche se sussisteva la justa causa muovere guerra senza averne autorità, la rendeva ingiusta v. Suarez De charitate disp. 13 De bello: bellum quod…sine legitima auctoritate indicitur, non solum est contra charitatem, sed etiam contra iustitiam, etiamsi adsit legitima causa. Poco dopo ribadisce “nullum potest esse justum bellum sin subsit causa legitima et necessaria. Est conclusio certa et evidens..”

[32] C. Schmitt Der nomos der erde trad. it. Milano 1991 pp. 182 e ss.

[33] op. ult. cit. p. 182

[34] op. loc. cit. (il corsivo è nostro).

[35] De Civitate Dei, lib. XIX, 13

[36] V. Suarez op. cit. “Sicut supremus princeps potest punire sibi subditos quando aliis nocent, ita potest se vindicare de alio principe, vel republica, quae ratione delicti ei subditur; haec autem vindicta non potest peti ab alio iudice, quia princeps, de quo loquimur, non habet superiorem in temporalibus”; all’obiezione che è contro lo jus naturae che in questo modo nella stessa controversia la parte sia attore e giudice replicava “non posse negari, quin in hoc negotio eadem persona quodammondo subeat munus actoris et iudicis, sicut etiam in Deo conspicimus, cui potestas publica similis est; causa vero alia non est, quam quia actus hic iustitiae vendicativae fuit necessarius humano generi, et naturaliter atque humano modo non potuit via ulla dari convenientior”.

[37] Che il problema sia, per l’appunto, quello dell’esecuzione, e non – o non tanto – dello jus dicere è evidente. Hegel, criticando Kant scrive che il tutto presuppone la concordia tra gli Stati. Il problema vero si pone, tuttavia, quando c’è la discordia. (v. nota 37). In realtà l’antitesi tra diritto senza forza e forza senza diritto è verbale, dato che, in concreto, entrambe portano a situazioni di anarchia e conflittualità diffusa. L’antitesi reale all’anarchia è l’istituzione, che non nega né l’esigenza del diritto né la necessità della forza, ma regolarizza la seconda attraverso il primo, istituzionalizzandoli.

[38] “La rappresentazione kantiana di una pace perpetua, da attuare mediante una lega di Stati che appiani ogni controversia e che, in quanto potere riconosciuto da ogni singolo Stato, componga ogni discordia rendendo quindi impossibile la decisione per via bellica, presuppone la concordia tra gli Stati. Tale concordia, però, si baserebbe su fondamenti e aspetti morali, religiosi o quali che siano: in generale, avrebbe pur sempre per base delle volontà sovrane particolari, e perciò rimarrebbe affetta da accidentalità”. V. Lineamenti di filosofia del diritto, § 333, trad. it. di V. Cicero, Milano, 1995.

[39] Op. cit. § 336.

[40] Op. cit. 337.

[41] Esprit des lois, lib. X, Cap. II.

[42] V. sul tema il saggio di J. C. Paye Lotta antiterrorista, un atto costituente (Behemoth n. 36).

[43] La guerra del Peloponneso V, 84-113: il punto decisivo delle argomentazioni ateniesi è allorchè esprimono la “costante” politica del dominio: “ la nostra opinione sugli Dei, la nostra sicura scienza degli uomini ci insegnano che da sempre, per invincibile impulso naturale, ove essi, uomini o Dei, sono più forti, dominano. Non siamo noi ad aver stabilito questa legge, non siamo noi che questa legge imposta abbiamo applicata per primi. Era in vigore quando ce l’hanno trasmessa, e per sempre valida la lasceremo noi che la osserviamo con la coscienza che anche voi, come altri, ci imitereste se vi trovaste al nostro grado di potenza”; e l’inutilità del ricorso ad argomenti di giustizia: “ gli uni e gli altri sappiamo che nel linguaggio della vita reale le ragioni della giustizia vengono prese in considerazione solo quando la necessità preme ugualmente sull’una o sull’altra parte; se no, ci si adatta: i più forti agendo e i deboli cedendo”.

STATO RAPPRESENTATIVO E VINCOLO DI MANDATO, di Teodoro Klitsche de la Grange

STATO RAPPRESENTATIVO E VINCOLO DI MANDATO

C’è da chiedersi perché i “vecchi” giuspubblicisti e scienziati della politica chiamavano lo Stato loro contemporaneo, ossia lo Stato post-rivoluzione francese preferibilmente Stato rappresentativo e, come concetti prossimi e/o derivati, le istituzioni di quello rappresentative, il regime politico rappresentativo, la stessa democrazia rappresentativa e rappresentativo il governo (e la forma di governo). Oggigiorno, a partire (grosso modo) dalla metà del secolo scorso, al posto di rappresentativo lo si caratterizza come liberale o democratico-liberale (raramente borghese)[1].

Dagli autori e dai loro contributi (citati in nota e da altri) risulta la duplicità dei significati dei termini rappresentanza e rappresentativo i cui estremi sono da un lato il carattere necessario, per cui non c’è possibilità di governo e quindi di sintesi politica senza rappresentanza. Come sostiene Carl Schmitt la rappresentanza è un principio di forma politica; senza quel principio (così come senza quella d’identità) non c’è forma di Stato[2].

Scrive Schmitt “Nella realtà della vita politica esiste tanto poco uno Stato che possa rinunciare agli elementi strutturali del principio di identità, quanto poco uno Stato che possa rinunciare agli elementi strutturali della rappresentanza. Anche là dove è fatto il tentativo di realizzare incondizionatamente un’identità assoluta, rimangono indispensabili gli elementi e i metodi della rappresentanza, come viceversa non è possibile nessuna rappresentanza senza raffigurazioni dell’identità”.

Dall’altro la necessità che il rappresentante sia scelto dai rappresentati e sia in sintonia con essi. Ambo i caratteri sono già presenti nel discorso di Sieyés del 7 settembre 1791 all’Assemblea costituente francese, così come le ragioni che li rendono insopprimibili[3].

Se è vero che la rappresentanza è necessaria perché è principio di forma politica è anche vero che (l’altro polo del significato del termine) viene considerato rappresentante chi è, in qualche misura, in sintonia con i rappresentati. Scrive Fisichella “In termini di rapporto tra elezione e rappresentanza, si possono configurare tre combinazioni principali. Si può ipotizzare, per cominciare, una elezione senza rappresentanza … Ancora più nutrita è la combinazione inversa, cioè la rappresentanza senza elezione. Del monarca si dice che rappresenta la nazione, senza che nelle monarchie ereditarie egli passi attraverso il momento elettivo”[4]. Ma se “tralasciamo l’elezione che non dà luogo a rappresentanza, in quanto esula dal nostro tema che invece ha per oggetto appunto la rappresentanza, ci accorgiamo che rimangono i due casi della rappresentanza senza elezione e della rappresentanza elettiva … vale chiedere in prima istanza a quale livello incide l’elemento elettivo, cioè in altri termini quali differenze sussistono tra rappresentanza elettiva e non”[5]. Quanto alla somiglianza sociologica delle istituzioni rappresentative “come riproduzione del microcosmo rappresentativo del macrocosmo sociale … Siamo nel contesto della concezione «descrittiva» della rappresentanza o, se vogliamo, della rappresentanza come rappresentatività”, ma non è detto che un organo non elettivo non sia meno rappresentativo in questo senso. Parimenti per la rappresentatività psicologica per cui “non è necessario enumerare altri casi, oltre i due ora richiamati, per inferirne la possibilità dell’esistenza di assemblee che siano rappresentative anche se non elettive”. Pertanto a fare “la differenza” è il carattere partecipativo dell’elezione “Solo la rappresentanza elettiva è la rappresentanza democratica, nel senso che in essa si realizza il precetto partecipativo”[6]. E prosegue “La repubblica di cui parla il Federalist per distinguerla dalla democrazia, è pur sempre una realtà democratica, se la sua rappresentanza vi è elettiva”. Anche perché la procedura elettiva ha un (potente) effetto di integrazione.

A concludere questo breve excursus su un tema quanto mai trattato dalla dottrina così come dalla politica “militante”, se ne deduce che carattere (e funzione) principale della rappresentanza è dare capacità d’azione (e quindi esistenza) alla comunità di cui le istituzioni rappresentative sono organi. É l’impossibilità (se non per comunità piccolissime) di agire come politica che determina l’inevitabilità della rappresentanza politica. E la necessità anche dei di essa corollari, affinchè possa operare congruamente alla funzione principale.

  1. L’insistenza con cui i “vecchi” giuristi (Mosca, ancorché ricordato soprattutto come scienziato della politica, era professore di diritto costituzionale) definivano come “rappresentativo” lo Stato successivamente denominato “liberale” o (meglio) “democratico-liberale” è probabilmente da ricondurre al (sotteso) concetto di costituzione e in genere di ordinamento (e non lontano dalla concezione schmittiana della costituzione).

Questo è in primo luogo, relativamente allo Stato rappresentativo (o borghese) l’ordinamento di uno status mixtus cui concorrono sia i principi di forma politica (identità e rappresentanza, istitutivi dell’organizzazione politica) che dell’ “ordine” borghese (con funzione limitativa del potere politico e pubblico in generale)[7].

Dato che l’esistenza (e la capacità d’azione) politica è costituita e modellata dai primi (e i secondi non sono necessari a quella) sono questi, e in particolare il principio rappresentativo a connotarlo. Anche se tale rappresentanza, avendo un carattere democratico (o proiettato verso la democrazia), è orientata verso tale specie del genere rappresentativo. Successivamente tale carattere è passato in secondo piano, cedendo la priorità alla tutela del diritti fondamentali (e quale principio organizzativo orientato alla libertà, alla distinzione dei poteri).

Ciò non toglie che come scriveva Santi Romano “Costituzione, significa, come si è detto, assetto o ordinamento che determina la posizione, in sé e per sé e nei reciproci rapporti che ne derivano, dei vari elementi dello Stato, e, quindi, il suo funzionamento, l’attività, la linea di condotta per lo stesso Stato e per coloro che ne fanno parte o ne dipendono”[8].

  1. Da qualche anno si è contestato il precetto, derivante dal carattere rappresentativo dell’unità politica, per cui il rappresentante non può avere vincoli di mandato (disposto fin dalla Costituzione francese del 1791, Titolo III, cap. I, art. 7). Si sostiene data la scarsa fedeltà dei parlamentari al partito nelle cui liste sono stati eletti, (al punto che la maggioranza dei parlamentari della legislatura passata ha cambiato partito) l’opportunità di abolire, ma per lo più limitare quel principio con precetti antivoltagabbana.

A tal fine si vorrebbe limitare la libertà di decisione dei parlamentari sia con norme comportanti decadenza dall’incarico, sia con sanzioni economiche. Cioè circoscrivere giuridicamente ciò che politicamente non tollera limiti. Una proposta ufficiale è quella di recente lanciata da Di Maio. Secondo il quale introdurre il vincolo di mandato sarebbe “l’unico vero antidoto alla piaga dei voltagabbana che ammorba il Parlamento da anni” perché si tratta di gente che si prende 15.000 euro al mese grazie al voto dei cittadini per portare avanti un programma e poi invece fa quello che gli pare… Per noi il parlamentare è un portavoce delle istanze degli italiani (cioè Di Maio rivaluta il “corriere politico” così svalutato da Sieyès) … Se il programma per cui è stato votato non gli sta più bene, allora prende e se ne va a casa senza stipendio, senza buonuscita”.

Tutte tali proposte, ancorché quelle dei Cinquestelle siano blande, violano il principio della libertà (d’azione e di opinione) degli organi rappresentativi e dei loro componenti e che non si limita alla sola salvaguardia dall’invadenza del Giudice penale, ma ha portata (e ratio) generale. Scriveva Orlando che “l’istituto delle immunità parlamentari non ha bisogno di essere collegato con alcuna ragione di convenienza specifica, ma si giustifica come si giustifica ogni istituto di diritto comune, cioè con la semplice enunciazione di quella che i romani chiamavano ratio iuris[9]; onde le prerogative parlamentari vanno considerate nella loro inscindibile connessione.

Immunità personali, reali, funzionali sono tutte specificazioni del principio che “nessuna volontà esteriore può, non diremo limitare, ma neanche semplicemente concorrere con quella dell’Assemblea nell’esercizio delle sue attribuzioni”. Il principio che le accomuna consiste nell’inviolabilità; perché ciò che conta è che “la persona (o il collegio di persone) che dell’inviolabilità è coperta, non può essere  sottoposta ad alcuna giurisdizione, in quanto questa si attui attraverso una coazione sulla persona” e va intesa come “indipendenza da ogni giurisdizione[10].

Ciò stante la coazione che verrebbe esercitata nel parlamentare anche nell’ipotesi blanda dei Cinquestelle, è comunque lesiva dell’indipendenza del Parlamento[11]. Perché “Che fra gli organi onde lo Stato manifesta la sua volontà e la attua, uno ve ne sia che su tutti gli altri sovrasta, superiorem non recognoscens, e che non potendo appunto ammettere un superiore (ché allora la potestà suprema si trasporterebbe in quest’altro) deve essere sottratto ad ogni giurisdizione e diventa, per ciò stesso, inviolabile ed irresponsabile, è noto”[12].

La notorietà di cui scriveva il Presidente della vittoria si è, evidentemente, assai ridotta; ciò non toglie che l’esigenza per cui era (ed è) stata (fin dagli albori del costituzionalismo moderno) prescritta nelle Carte Costituzionali non sia venuta meno.

Sanzionare il parlamentare anche solo con pronunce di decadenza dall’incarico o di perdita dello stipendio e della pensione è una forma, meno intensa di altre, di esercitare pressioni sul rappresentante. Da parte o di altri poteri dello Stato, nel caso quello giudiziario, e/o anche di poteri non statali (partiti e non solo).

Perché anche se a promuovere il giudizio per la decadenza dallo stipendio fosse anche solo un comitato di elettori, a pronunciarlo sarebbe – a quanto pare – un Giudice (ossia un potere costituito esterno al Parlamento).

E quello del quis judicabit? è il problema principale della decisione. Mentre la “sanzione” prevista dall’ordinamento rappresentativo (ed esercitata da sempre) è quella più logica e conforme al sistema: che il rappresentante fellone sia giudicato dagli elettori i quali, conformemente al carattere democratico della rappresentanza, come hanno il potere di nominarlo, hanno anche quello di giudicarne l’operato e negargli la conferma nell’incarico[13].

Potere che è più complicato da esercitare – e ce ne rendiamo conto – quando, con la seconda Repubblica si sono promulgate leggi elettorali che, progressivamente, hanno prodotto più camere di nominati (dai partiti) che di eletti (dal popolo).

Nella speranza (o illusione) che il futurellum dia maggior spazio alla scelta da parte degli elettori delle persone (e non solo dei partiti), non è comunque ravvisabile l’opportunità che si proceda ad un ulteriore condizionamento dell’indipendenza delle camere.

Insomma: pezo el taco del buso.

Teodoro Klitsche de la Grange

[1] Si ricordano alcuni luoghi in cui il termine rappresentativo è utilizzato come nel testo v. V.E. Orlando principi di diritto costituzionale, Barbera (s.d.) p. 64 ss.: “Il governo rappresentativo suppone innanzi tutto che i cittadini partecipino, per mezzo di diritti politici, alla cosa pubblica: riferendocene quindi al criterio delle tre forme secondarie, possiamo dire che questa forma di governo deve necessariamente essere semilibera o libera… esso è dunque una forma di governo popolare o libera o democratica che dir si voglia” nel concetto di rappresentanza si differenzia la distinzione da quello diretto “Il criterio che distingue questo tratto caratteristico si può averlo da questa considerazione materiale, cioè che l’esercizio dei diritti politici, al popolo riservati, non si fa direttamente dai cittadini medesimi… ma bensì per mezzo di rappresentanti, scelti dal popolo”. Caratteristica del governo rappresentativo erano l’armonia tra coscienza popolare e diritto positivo, la distinzione dei poteri, la tutela giuridica e la pubblicità (e con ciò l’opinione pubblica è elemento di controllo). La forma di governo rappresentativo si connette sia alla forma monarchica che a quella repubblicana democratica; Gaetano Mosca parla di “sistema” e “regime” rappresentativo, i quali riproducono, anche in forma democratica (elezione dei rappresentanti) il potere delle minoranze organizzate sulla maggioranza “Quel che avviene colle altre forme di Governo, che cioè la minoranza organizzata domina la maggioranza disorganizzata, avviene pure, e perfettamente, malgrado le apparenze contrarie, col sistema rappresentativo… Accade nelle elezioni, come in tutte le altre manifestazioni della vita sociale, che gl’individui, che hanno la voglia e soprattutto i mezzi morali, intellettuali e materiali per imporsi agli altri, primeggiano su questi altri e li comandano” Elementi di scienza politica, Torino 1923, p. 142 (in altre opere ripete sempre l’aggettivo “rappresentativo”, con significato conforme. V. ad es. “Lo Stato città antico e lo stato rappresentativo moderno” in Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare, Bari 1949, p. 37 ss.).

Scrive Santi Romano “Più volte, si è avuta l’occasione di notare che, fra le istituzioni governative dello Stato, alcune hanno carattere rappresentativo, cioè rappresentano il popolo o la nazione e sono quindi, quelle nelle quali trova la sua più tipica espressione la forma del governo democratico, in quegli Stati in cui alla democrazia diretta si è sostituita, in tutto o in parte, quella indiretta, ossia rappresentativa. Fra tali istituzioni, basti ricordare le camere parlamentari, che nelle costituzioni che hanno adottato il sistema bicamerale sono spesso entrambe rappresentative, mentre talvolta siffatto carattere ha una sola delle due camere, e il presidente o la suprema istituzione governativa della repubblica, che, per definizione, è sempre rappresentativa… l’istituto della rappresentanza politica è uno di quegli istituti, che erano sorti nel medioevo anche nell’Europa continentale, compresa l’Italia, ma che, in quanto sono ora tipiche espressioni del moderno costituzionalismo, derivano, direttamente o indirettamente, dal diritto costituzionale inglese… Essa partiva dal principio della sovranità popolare, e riteneva che gli elettori, come organi del popolo, delegassero, mediante l’atto elettivo, detto perciò mandato, l’esercizio di tale sovranità agli eletti… I primi dubbi sulla consistenza di tale teoria sorsero quando al principio della sovranità popolare fu sostituito quello della sovranità dello Stato”.

Tali istituzioni “si dicono rappresentative vengono così qualificate perché, nella loro stessa struttura, nel modo con cui sono designate le persone ad essere preposte, in tutti i momenti del loro funzionamento, è implicito lo scopo che esse hanno di mantenere in un continuo e stretto rapporto lo Stato con la nazione, cioè col suo popolo”. Anche se l’elezione non basta a conferire loro il carattere rappresentativo. La rappresentanza può essere “necessaria, che si ha quando il rappresentato non ha la capacità di agire da sé, e quella volontaria, che ha luogo per volontà dello stesso rappresentato, nonché del rappresentante, fuori dei casi di incapacità”. La rappresentanza politica “è una rappresentanza necessaria. Il popolo quando non si ha un governo democratico diretto, non ha la possibilità giuridica di curare e tutelare i suoi interessi se non per mezzo di rappresentanti e, di solito, scegliendo esso stesso questi ultimi. È inoltre rappresentanza legale, che ha, cioè per fonte la legge” (v. Principii di diritto costituzionale generale, Milano 1947, p. 160 ss.).

[2] V. anche “La diversità delle forme di Stato si basa sul fatto che ci sono due principi di forma politica contrapposti, dalla cui realizzazione ogni unità politica assume la sua forma concreta … Lo Stato è una condizione, e precisamente la condizione di un popolo. Ma il popolo può raggiungere e ottenere in due diversi modi la condizione dell’unità politica. Esso può già nella sua immediata datità – in virtù di una forte e consapevole omogeneità, in seguito a stabili confini naturali o per qualsiasi altra ragione – esser capace di agire politicamente. Inoltre esso è come entità realmente presente nella sua immediata identità con se stesso un’unità politica … Il principio contrapposto parte dall’idea che l’unità politica del popolo in quanto tale non può mai esser presente nella reale identità e perciò deve esser sempre effettivamente presente” V. Verfassungslehre trad. it. di A. Caracciolo La dottrina della costituzione, Milano 1984 pp. 270-272.

[3] V. Diceva l’abate rivoluzionario “È quindi necessario convenire che il sistema di rappresentanza e i diritti che volete ricollegarvi in tutti i gradi devono essere determinati prima di decidere alcunché sulla divisione del corpo legislativo e sull’appello al popolo delle nostre deliberazioni. I moderni popoli europei somigliano ben poco a quelli antichi. Tra noi non si tratta che di commercio, di agricoltura, di opifici … Tuttavia non potete rifiutare la qualità di cittadino e i diritti correlativi, a questa moltitudine senza istruzione che la necessità di lavorare assorbe completamente. Perché proprio come noi debbono obbedire alla legge, devono anche, come voi, concorrere a farla. E questo concorso dev’essere uguale. Può esercitarsi in due modi. I cittadini possono accordare la loro fiducia a qualcuno di loro: senza spogliarsi dei loro diritti, ne affidano l’esercizio. È in vista dell’utilità comune che nominano delle rappresentanze ben più capaci di loro di capire gli interessi generali, e d’interpretare, in vista di questi, la loro propria volontà. L’altro modo d’esercitare il proprio diritto a formare la legge è di partecipare in prima persona a farla. Questa partecipazione diretta è ciò che caratterizza la vera democrazia. Quella mediata è connaturale al governo rappresentativo. La differenza tra questi due sistemi politici è enorme” e proseguiva “Non è dubbio, tra noi, su quale debba essere la scelta tra questi due metodi per fare la legge. In primo luogo, la stragrande maggioranza dei nostri concittadini non ha abbastanza istruzione, né abbastanza tempo a disposizione per volersi occupare direttamente delle leggi che devono governare la Francia; la loro opinione è dunque di nominare dei rappresentanti”. Ciò comporta che “i cittadini che si nominano dei rappresentanti rinunciano e devono rinunciare a fare essi stessi direttamente la legge: e, di conseguenza, non hanno alcuna volontà particolare da imporre. Ogni influenza, ogni potere compete ad essi sulla persona dei loro mandatari; ma questo è tutto. Se dettassero delle volontà questo non sarebbe più uno stato rappresentativo; sarebbe uno stato democratico”: di conseguenza è inammissibile il mandato imperativo come se ciascun deputato fosse il commesso del proprio committente (il collegio elettorale) “un deputato lo è della nazione intera; tutti i cittadini ne sono i mandanti … non c’è né può esservi, per un deputato altro mandato imperativo, o del pari, altre aspirazioni, che quelle nazionali; non deve dar ascolto ai suggerimenti dei suoi elettori se non quando siano conformi ai desideri generali”; infatti nell’assemblea “Non si tratta, qui, di registrare, uno scrutinio popolare, ma di proporre opinioni, infine formare in comune una comune volontà”; e “È pertanto inutile che vi sia una decisione nei baliaggi o nelle municipalità, o in ciascuna casa di città o di paese, perché le idee cui mi oppongo non portano che ad una specie di Certosa politica. Questi tipi di pretese sarebbero assai più che democratiche. La decisione non spetta, e non può non spettare che alla sola Nazione, riunita in assemblea. Il popolo o la nazione non può avere che una sola voce, quella della legislatura nazionale” (il corsivo è mio).

[4] V. La rappresentanza politica, Milano 1983, pp. 11-12.

[5] Op. cit. pp. 12-13.

[6] Op. cit. p. 14

[7] C. Schmitt, op. cit., p. 267.

[8] E proseguiva, criticando la concezione di chi ritiene costituzionale solo lo Stato borghese “E sempre in base a tale principio nel campo della dottrina si è spesso ritenuto e da qualcuno si ritiene ancora, che diritto costituzionale sia soltanto quello dello Stato a regimec.d. libero, o, specificando di più, con riguardo alla figura che tale regime ha assunto nello Stato moderno, quello dello Stato «rappresentativo», mentre un diritto costituzionale non avrebbero gli Stati c.d. assoluti o dispotici o anche semiliberi… Ogni Stato è per definizione, come si vedrà meglio in seguito, un ordinamento giuridico, e non si può immaginare, quindi, in nessuna sua forma fuori del diritto… Uno Stato «non costituito» in un modo o in un altro, bene o male, non può avere neppure un principio di esistenza, come non esiste un individuo senza almeno le parti principali del suo corpo”, op. cit., pp. 2-3.

[9] Diritto pubblico generale, Milano 1954, p. 484.

[10] Op. cit., pp. 485-486.

[11] Per salvaguardare la quale è da sempre (addirittura) disposta la “giurisdizione domestica” per i dipendenti delle Camere.

[12] Orlando op. cit., p. 487 (il corsivo è mio).

[13] C’è da valutare poi se un simile tipo di sanzione (il cambiamento di gruppo politico e perciò di partito) sia volto a tutelare (e in quale misura) la fedeltà al partito o quella agli elettori nel caso, non infrequente che non coincidano. L’antico reato di fellonia prescriveva sanzioni contro il vassallo sleale verso il signore feudale (il rapporto era tra persone fisiche determinate).

Così com’è stato sinteticamente esposta la proposta dei 5 stelle (ed altre analoghe) pare prevedeva una fattispecie  – il cambio di gruppo parlamentare – più volta ad assicurare la fedeltà al partito che ai propri elettori. Sarebbe poi interessante a tal fine sapere chi può farlo valere (il partito? Un suo organo?  O sarebbe attivabile con azione popolare?

IL DESTINO DEGLI EUROPEI. (2/2), di Pierluigi Fagan

IL DESTINO DEGLI EUROPEI. (2/2)

[Prima puntata, qui] Vediamo allora meglio quali possibili eccezioni si possono avanzare alla correlazione massima sovranità = grande Stato. Innanzitutto si possono comparare solo entità che abbiamo qualche forma di analogia, ad esempio, uno stesso livello di sviluppo. Se il Vietnam (che ha comunque 90 milioni di abitanti) cresce impetuosamente è anche perché proviene da una recente conversione all’economia produttivo-scambista nata in occidente. Questa dinamica di “lancio” che si ottiene all’inizio dei processi di sviluppo, non è ripetibile nei paesi molto maturi come quelli europei soprattutto dell’ovest. La seconda discriminazione taglia gli Stati che fungono da snodo banco-finanziario, i depositi o mercati della ricchezza con opacità fiscale e benevolenza giuridica. Lussemburgo, Lichtenstein, Cipro, Malta, Singapore, Svizzera et simili, sono come piccoli vascelli pirata che fanno categoria ma solo a certe condizioni che non sono raggiungibili da chi ha milioni di individui in popolazione. I casi misti come Irlanda od Olanda non cambiano il giudizio finale. La terza è il contesto, trovarsi come la Corea del sud tra Giappone e Cina e stante che anche la Corea ha iniziato il suo sviluppo solo da qualche decennio, non è come trovarsi al centro dell’Africa, tra Tanzania, Angola e Sudan. Così per i Paesi in target dello sviluppo delle Vie della seta cinesi o per la centralità che la Turchia ha sia verso l’Oriente che verso il Mediterraneo. Vale per le opportunità ma vale anche per i problemi, l’Italia ad esempio, ha volente o nolente, il problema del rapporto con Francia e Germania. Se come tutti ritengono, l’Asia sarà il fuoco del futuro sviluppo planetario (già oggi 60% della popolazione mondiale) essere stato in Asia avrà problemi ed opportunità diverse dall’essere stato in Europa, in un caso le condizioni di possibilità vanno ad aprirsi, nell’altro -tendenzialmente- a chiudersi. La quarta sono gli stati con materia-prima che poi sembrano portarsi appresso anche la relativa “maledizione”, è chiaro che fanno categoria a sé e che nessuno stato europeo si trova in questa condizione, anzi siamo tutti dipendenti da materie prime ed energie ampiamente esterne. La quinta è il momento e l’arco storico. Stiamo cioè parlando di un problema che si presenta nel recente e che si imporrà ancor più decisivamente nel futuro, riferirsi al passato per reperire casi di successo economico nello spazio piccolo, fosse anche il neo-keynesismo post bellico e ricostruttivo degli stati europei anni ’60, non ha alcuna utilità.  Questa discussione fatta qualche anno fa con un amico, vedeva come contro-caso la Finlandia ed il suo gioiello Nokia. Oggi, la finlandese Nokia è stata venduta all’americana Microsoft ed è stata venduta perché forte di esser stata un primum movens, non poteva poi reggere la concorrenza asiatica, a prescindere da quanto fosse appoggiata dal suo stato di riferimento. Competere su certe produzioni avanzate con chi, come la Cina, sfornerà assieme all’India il 63% dei laureati in materie scientifiche entro il 2030 (OECD-OCSE), sarà dunque molto difficile. Altresì, è certo che i grandi stati saranno in grado di mobilitare grandi capitali per R&S, si veda il caso americano DARPA o per sviluppo infrastrutturale come fa la Cina e si apprestano a fare gli USA. Il caso Finlandia dice anche che i casi da porre in dibattito vanno valutati in un corso storico decennale altrimenti si finisce come Ricardo a credere che anche il Portogallo con le sue bottiglie di vino porto, aveva “solide” opportunità di vantaggio comparato con cui partecipare alla danza del libero mercato mondiale. Era proprio List a contraddire questo assunto molto generico, una economia-Stato dovrebbe avere una buona parte delle sue produzioni fondamentali interne, se non vuole essere maltrattata dalla potenza produttiva di qualche “fabbrica del mondo” esterna, magari coadiuvata dalla cannoniere come la patria di Ricardo ci ha insegnato. I piani di re-industrializzazione in Francia ed USA, dicono che la favola bella della mano invisibile che mette ordine nel mondo del mercato, è stata illusione che ieri c’illuse e dalla quale oggi dovremmo risvegliarci in fretta. Vale anche per le valute, dipendere dalla valuta di un altro Stato sottrae ovviamente sovranità. Ma naturalmente la valuta deve essere poi di un peso che venga riconosciuto dal mercato, non basta avere carta e tipografia di proprietà.  La sesta discriminazione deve poi escludere quei paesi che di madre o seconda lingua inglese, hanno davanti a loro nel mercato globalizzato una più ampia prospettiva per l’economia dei servizi che oggi rappresenta dal 70% in su del totale contributo al Pil degli stati ad economia matura. La settima è la verifica oltre economica. Definire sovrana la Corea del sud, vista la dipendenza che ha dalla protezione militare americana, pecca di manica molto larga. Purtroppo è proprio il fatto militare, tanto il suo piano produttivo che di  effettiva potenza, a condizionare grandemente l’autonomia dei paesi e s’illude chi legge solo come geopolitica la dipendenza militare poiché gli stati sono sistemi integrati. E’ difficile ospitare una base NATO e mettersi ad amoreggiare con l’economia cinese accettando yuan contro valuta nazionale, perché prima parte una telefonatina, poi qualche tentativo di destabilizzazione per rischio di disallineamento. Di contro, pensare di avere autonomia militare partendo da un singolo stato europeo è ovviamente fuori di senso. Infine, è chiaro che i rapporti tra Paesi dotati di maggior massa e potenza, militare ed economica, quindi politica, determineranno i regolamenti dei giochi planetari, influiranno su gli standard, sulle policy delle istituzioni globali, su i lineamenti giuridici del sistema mondo a cui tutti, volenti o nolenti, dovranno partecipare in vario modo ed intensità. A gli altri, rimarrà l’opzione tra il come ed il quanto integrarsi in un gioco in cui si troveranno gettati senza alcuna voce in capitolo, sapendo che il protettore che si sceglieranno sarà inevitabilmente anche il proprietario del sistema che darà loro i limiti di possibilità. Il soggetto UE che compare nelle classifiche per Pil è un mero ente statistico, non è un soggetto intenzionato, non fa investimenti di alcun tipo, non sviluppa ricerca propria, non è autonomo militarmente (e si fa imporre ad esempio l’ostracismo commerciale alla Russia che gli sarebbe partner naturale), non partecipa al consesso internazionale con voce in capitolo.

Tornando alle premesse  iniziali è chiaro che nulla di tutto ciò impone leggi ferree di dimensioni, si potranno avere casi particolari di buona tenuta in qualche nicchia economica sebbene precaria nel tempo ed assai assediata muovendosi nei limiti dati dall’allineamento geopolitico a qualche superpotenza, la dinamica però della distribuzione dei pesi e delle egemonie, ci sembra tendenzialmente orientata. Hobsbawm scriveva che ai tempi ottocenteschi del dibattito sulla taglia dei nuovi stati, se non proprio legge, faceva chiara tendenza la sequenza dal locale al regionale e dal regionale al nazionale, su fino al mondiale perché sebbene a molti intelletti metafisici sfugga, nel frattempo la popolazione aumenta ed è ovvio che un macrosistema sempre più denso si ripartisce in sottosistemi per avere un ordine per quanto dinamico. La destinazione finale di questa sequenza non è l’impero-mondo, di nuovo incurabile metafisica politica, ma una tavola rotonda di quasi pari che cooperano ed in parte competono tenendosi in reciproco equilibrio e non accettando la prevaricazione di alcuno.  Sembra meno stabile di un impero-mondo ma in realtà è così che si organizza la complessità in natura, ovunque la si osservi distribuisce peso in molteplici, complessi ed interrelati.

Come detto queste considerazioni sono variamente presenti già nel dibattito ottocentesco, addirittura Alexis de Tocqueville prevedeva un futuro bipolare in cui l’Europa sarebbe stata espropriata di significato e potenza da i due giganti americano e russo. Kalergi nel 1923, prevede non solo America e Russia (la suo tempo già URSS) ma anche Giappone e Cina. Schmitt vede britannici come al solito impegnati a spezzettare l’Europa per evitare si venga a formare un soggetto per loro minaccioso, americani, russi e di nuovo l’Asia mentre il destino della noce schiacciata nella morsa Stati Uniti – Russia/Asia angustia anche Spinelli e Rossi. Nel frattempo, i meno di venti Stati europei nella cartina politica europea del 1914, sono diventati cinquanta[1]. La scomparsa dell’impero austro-ungarico, la riduzione di quello germanico, l’implosione sovietica che ha liberato quindici nuovi Stati (non solo europei) e quella jugoslava altri sei, i riconoscimenti di sovranità dopo la seconda guerra mondiale che seguivano anche la logica di interposizione tra fronte occidental-americano ed Unione sovietica, la compiacenza con gli stati-banche in cui dare asilo politico ai capitali in cerca di libertà dal giogo fiscale, furono processi tutti interni alla logica sub-continentale che è andata dalla parte opposta al discorso che qui sviluppiamo. Logica sì interna ma anche molto manipolata dai due giganti URSS ed USA, la sovranità in Europa è un concetto al tramonto dalla fine delle seconda guerra mondiale. Le questioni scozzese, basca, catalana, corsa, fiamminga e vallone e via di questo passo in un  elenco sempre più lungo, promettono altre eventuali invaginazioni. Di contro. Il processo unionista dalla CECA del ’51 a Maastricht – Lisbona – euro, ha dato l’impressione di compensare questa coriandolizzazione delle sovranità europee, operando sintesi a più alti livelli. Ma le ha operate davvero?

Troppo vasto e complesso il sistema europeo allo stato attuale dell’opera per addentrarci al suo interno, rimaniamo all’esterno considerandolo “un” sistema (UE+euro). Allo stato attuale sia dell’opera che delle intenzioni (sia dei fatti che dei discorsi), il sistema unionista europeo è una confederazione, una alleanza su base di trattati, alcuni pensano, vorrebbero, sognano possa poi diventare una federazione, cioè uno Stato ma che una confederazione diventi una federazione non è affatto detto e tra gli assai pochi esempi storici, èsignificativa solo la Svizzera, confederazione per circa sei secoli e poi federazione dal 1848. Proprio la Germania e la sua formazione unificata in Impero nel 1871, ci dice non fu certo lo Zollverein fatto inizialmente con l’Austria a portare all’unificazione. Ci fu una guerra contro l’Austria (tra “tedeschi”) e poi la creazione di  un problema tale da farsi dichiarare guerra dalla Francia di Napoleone III, per spingere i riottosi principi tedeschi a farsi inglobare dai prussiani sulla spinta unificatrice del comune nemico.  Si ricordi poi sempre che la nostra tendenza alla modellistica astratta (confederazioni, federazioni, Stati, unioni, leghe etc.) occulta le particolarità decisiva di dimensione e contesto. Se ad esempio, gli Stati Uniti d’America nascono fondendo colonie oltremare di una unica sovranità, che si sono ribellate con una guerra d’indipendenza, in un continente praticamente vuoto, abitato da 2,6 milioni di anglosassoni con la stessa lingua, cultura e religione e nel disinteresse geopolitico dell’epoca, questo “esempio” non è di nessuna utilità per il caso europeo. E se le confederazioni si sono create storicamente soprattutto come alleanze militari, cosa comporta una confederazione economica che ha poi chiamato una moneta unica per evitare i potenziali conflitti sulle parità di cambio, che sta ora chiamando leggi commerciali, standard, leggi fiscali e di bilancio che arrivano fino al cuore della sovranità economico-politica degli Stati nazionali? Soprattutto, è quella del sistema economico una logica che può supplire alla mancanza di un più nitido processo di unificazione dichiaratamente politico? Decisamente, no. Una confederazione economico-monetaria con qualche forme giuridica di omogeneizzazione rimane un sistema vago, non è un soggetto multipolare intenzionato, è una gerarchia di sovranità comandata dal o dai più forti. Una confederazione economico-monetaria ordinata dai principi imposti dal soggetto più massivo (la Germania), contrattati e scambiati con contro-concessioni esclusive al junior partner francese,  non ha alcuna possibilità di diventare una federazione in cui gli stati entrino col desiderio sincero di sciogliersi in un totale maggiore della somma delle parti poiché non siamo in regime cooperativo ma competitivo, non è una fusione, è un’annessione.

Il sistema economico nel suo pensiero, nasce già in uno stato e non tratta minimamente di stati, anzi, nella sua versione ideologica neo-liberale che ne è ideologia ortodossa tanto de definire le altre ideologie economiche “eterodosse” (!), spinge verso il “meno Stato e più mercato” come se le comunità umane territoriali fossero riducibili al loro mercato, una credenza la cui assurdità lascia esterrefatti soprattutto volgendoci a coloro che sembrano pure prenderla sul serio.  Il sistema economico europeo assomiglia strutturalmente al sistema della credenza cristiana del medioevo. Ogni società piccola o grande, medioevale o moderna, è attraversata da fatti economici quanto religiosi ma  quello che Schmitt chiamava il “nomos” della terra, chiama la partizione politica e giuridica, non quella economica, né quella religiosa. L’islam ha provato alle sue origini a comprendere in un unico Stato (califfato-sultanato) tutte le terre dei credenti ma si è ogni volta frantumato perché per quanto comune sia la credenza spirituale e financo parte della legge (sharia), questo è solo un di cui delle società territorializzate. Gli ebrei hanno in effetti fatto nazione senza vincolarsi ad uno stato territoriale (almeno fino alla nascita di Israele), ma sono l’unico esempio storico in merito ed hanno anche pagato alti prezzi per questa atipicità sgradita -in genere- alla gran parte delle popolazioni territorializzate. Quando le popolazioni crebbero in Europa e le nuove partizioni politico-territoriali statali andarono in urto con l’ecumene cristiano, prima si ruppe l’unità cattolica con Lutero, poi ci fu uno sciame di conflitti che con Augusta – Westfalia sancì definitivamente il “cuis regius, eius religio”, la sottomissione del religioso al politico. Anche Enrico VIII inventò la chiesa anglicana per non aver intromissioni di sovranità da parte del continente (papato romano) così come i britannici hanno poi ribadito con la Brexit nei confronti del’UE. Per quanto si voglia complicare la faccenda, arriva sempre un punto di decisione (la fatidica domanda “chi decide?”) in cui o si segue una logica eteronoma (sistema della credenza, sistema economico e soprattutto finanziario che tendono a superare i confini, sistemi che tendono all’universale) o una logica autonoma e l’unica logica autonoma che esiste è quella politica, la sovranità che la comunità esercita su un territorio. Io non posso vivere accanto ad un vicino che risponde alla sovranità di un micro-stato fondato su una ex-piattaforma petrolifera che rilascia passaporti on line e dire che effettivamente facciamo “società”. Io faccio società coi miei simili, lui è straniero, ognuno risponde a sistemi con logica diverse, non c’è “in comune”, abbiamo firmato due diversi contratti sociali.

In effetti il sistema europeo attuale, è una sistema di Stati-nazionali dominato da i due più forti, la Germania e la Francia, ed è un sistema economico, in parte monetario e poi parzialmente giuridico che non ha nulla a che fare con un processo di unificazione politica. Lamentarne la scarsa democraticità ha poco senso perché è una libera alleanza economica contratta da soggetti sovrani, non direttamente dai popoli sottostanti. I popoli sottostanti semmai dovrebbero lamentarsi della scarsa democrazia dei loro Stati ma una volta che i parlamenti-governi hanno deliberato questo o quello ed avranno regolato i loro pesi nei rapporti di forza tra stati nel loro Consiglio dell’Unione (cioè della confederazione), nel sistema confederale si farà questo o quello com’è ovvio che sia. Questo sistema non ci pensa nemmeno un po’ a diventare un sistema federale, cioè un futuro stato anche perché il fine dovrebbe ordinarne il processo, cosa che non avviene osservando il processo “unionista” in atto. Se si volesse fare uno Stato comune è tutt’altro il processo di pur lenta sintesi progressiva che occorrerebbe fare. Se economicamente ci piace fare sistema con l’Ungheria e perché no con la Turchia piuttosto che con Israele come ad un certo punto qualcuno proponeva,  solo un pazzo scriteriato può pensare di fare uno stato federale europeo con i britannici e i turchi, i polacchi ed i tedeschi, gli scandinavi ed i greci. Per quanto sia difficile liberarsi dall’impianto mentale che ci hanno mineralizzato in testa, un impianto che parla di economia come nel medioevo si parlava di Dio, della mano invisibile come si parlava della Provvidenza,  del debito pubblico come si parlava del peccato,  invito i lettori e lettrici a recuperare un minimo di autonomia mentale e fare l’elenco dei punti che connotano una sovranità e domandarsi quale principi culturali, educativi, stili di vita, interessi geopolitici, forme economiche, lingue che aiutano a pensare oltreché comunicare, tradizioni storiche e politiche, odi reciproci, avrebbero in comune i candidati europei a fare uno Stato assieme?  Forse -appunto-, solo gli odi reciproci.

Si dirà “be’ certo non è facile ma dobbiamo provarci proprio per quanto hai sin qui sostenuto con il principio di taglia minima”. Ma il punto è che, a parte il fatto che non ci stiamo affatto provando perché se ci stessimo provando davvero dovremmo fare tutt’altre cose per fare uno Stato comune, se il “principio di taglia minima” ci dà il pavimento della casa comune da costruire, c’è un altro principio da osservare e che ci dà il tetto: il principio di omogeneità relativa.  Non stare da soli ed unirsi a qualcuno non porta ad unirsi a tutti, se non altro perché agisce il principio naturale di progressività che dal semplice si arrampica lungo la scala della complessità, scala che ha pioli, che non è un collasso spazio-temporale per il quale si va da 0 a 100. Sebbene con la meccanica quantistica abbiamo scoperto che contrariamente a quanto ritenuto nel medioevo la natura fa salti, li fa per passare da un sistema ad un altro sistema, non per passare direttamente dall’elettrone all’Universo, gli elettroni guidano solo il salto che dall’atomo porta alla molecola.  Quali sarebbero le molecole da creare per salire lungo processo di sintesi dell’estrema eterogeneità europea? Quali sarebbero cioè le fusioni politiche, costituzionali ed a quel punto certo “democratiche” e sovrane di maggior taglia, possibili? Quali sarebbero le forme della prima semplificazione della complessità europea che s’illude (o fa finta di illudersi dandoci vaghi sogni come gli inconcepibili “Stati Uniti d’Europa”) di passare dai molti all’uno perché abbiamo la stessa moneta? Quelle che ci indica il principio di omogeneità relativa.

Se riuscissimo a liberare la mente dagli impianti mentali che utilizziamo per pensare le cose, impianti che tra liberali globalisti, neo-liberisti con tendenze anarco-capitaliste, marxisti praticamente senza una teoria dello Stato, sovranisti semplificati, post-moderni confusi e confondenti,  non sembrano centrati sulla natura intrinseca del problema che abbiamo, se riuscissimo a sostituire gli ordini del pensiero economico che di loro natura sono del tutto inidonei per pensare a Stati e sovranità, con ad esempio quelli del pensiero geo-storico che oltretutto parla di cose realmente esistite e successe e non di interessi materiali travestiti da metafisica, penso sarebbe intuitivamente compreso cosa s’intende con “principio di omogeneità relativa”. In breve, come italiani o francesi o spagnoli o inglesi o germani (che sono un sistema storico ben meno preciso dei primi quattro), si formarono in nazione partendo da gruppi diversi non proprio uguali ma con “qualcosa” in comune, così stati di maggior taglia semmai si volessero seguire le conseguenze principali del principio di taglia minima, saranno possibili solo tra coloro che hanno avuto e quindi hanno “qualcosa in comune”, per seguire quello di omogeneità relativa.

Con ciò concludiamo tornando all’apertura di questo scritto, lì dove si indicavano le quattro-cinque famiglie storico culturali europee che si pongono a metà tra la partizione stato-nazionale attuale e l’idea astratta di popolo europeo magari ammassato nei quanto mai improbabili Stati Uniti d’Europa. Come i britannici hanno un loro istinto formatosi nella geo-storia di lungo periodo in quella che è di per sé un’isola, come gli iberici, gli italici ed i greci (ma anche i danesi e gli scandinavi) sono popoli di penisole, così i germano scandinavi o i latino-mediterranei e gli slavi almeno quelli del nord, hanno una loro geo-storia comune o quantomeno fortemente intrecciata. Questo “in comune” culturale, linguistico, geopolitico, storico, istituzionale, sociale, di stile di vita, di valori, di religioni è l’unico presupposto per tentare la scalata alla complessità per fare nuovi macro-Stati. Il punto è tutto nell’impianto mentale che usiamo per fare analisi e sintesi, per fare descrizioni e darci norme. Usando un impianto economicista appaiono possibili edopportune alcune cose, usando un impianto geo-storico, altre, il primo ragiona per mercati il secondo per Stati, il primo è astrattamente cosmopolita il secondo s’impegna al più concreto livello di far convivere diverse nazioni tra loro perché ne riconosce la storica esistenza sistemica, il primo si basa sul diritto del più forte e non potrà mai esser democratico, il secondo è politico, quindi costituzionale, sovrano ed idoneo alla pretesa di democrazia. Il primo si basa su una “fede”, il secondo sulla ragione.

Se pensate sia opportuno far fronte ai tanti e svariati problemi che abbiamo velocemente elencato  in termini di adattamento tra le nostre popolazioni al mondo complesso e multipolare, denso e competitivo, con un impianto economicista e non geo-storico,  continuate a costruire il vostro mercato comune dominato dalla potenza condominiale franco-tedesca, uniti dalla ritrovata pace reciproca fatta pagare a tutti quelli che gli stanno attorno. Potrete anche andare in giro a raccontarvi che la fine della storia saranno gli Stati Uniti d’Europa, tanto quanto il papa ed i suoi grassi e laidi cardinali e preti andavano in giro nel medioevo a raccontare che con loro si realizzava l’ecumene del regno di Dio in terra mentre rubavano terre e ricchezze al popolo ignaro, sottomesso e pregante. Oppure se seguite un impianto sovranista elementare potrete concentrarvi con soddisfazione a dire l’esatto contrario di quello che dicono i neo-liberali. Non costruirete nulla che sia possibile nel mondo nuovo ma vi toglierete la soddisfazione di non esservi omologati a parole. Nei fatti lo sarete comunque dato che o soverchiati dai dominanti “europeisti” o semmai beneficiati di qualche rimbalzo d’opinione messi davvero nelle condizioni di tornare allo Stato-nazione di taglia europea, sarete comunque soggetti a più poteri eteronomi, quelli dei sempre più potenti sistemi vaghi e quelli dei sistemi non vaghi come gli Stati Uniti e la Cina.

Se invece siete davvero convinti che Stato e sovranità se non proprio degli universali siano almeno quanto di più logico la storia ci mostra in termini di auto-organizzazione ed auto-nomia delle umane forme di vita associata, se non riuscite a trovare il perché non applicare i due principi connessi della taglia minima e dell’omogeneità relativa, allora dovrete staccare lo Stato e la nazione  e concluderne che solo una grande Stato federale, costituzionale e democratico tra popolazioni relativamente omogenee, nel nostro caso i  popoli latino-mediterranei, ci può dare le migliori condizioni di possibilità di avere un futuro degno del nostro passato[2]. Incrociando i principi di taglia minima e di omogeneità relativa, restando nel limite di ciò che è geo-storicamente suggerito, occorre cominciare a pensare a Stati in grado di essere un polo nel gioco multipolare[3], altrimenti la sovranità sarà da parziale a nulla.

Il destino degli europei, quindi,  è tutto nel sistema col quale lo pensiamo.

[Fine. 2/2, qui la prima puntata]

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[I libri usati per accompagnare il testo sono altrettanti contributi utilizzati dall’Autore per sviluppare il ragionamento]

[1] Poco meno di cinquanta stati su circa 200 in cui si compone il mondo fa il circa 25%, ma rispetto alle terre emerse, Europa è solo il 3,5%. Così, se lo stato medio statistico mondiale è su i 37,5 milioni di abitanti, solo 7 stati europei pareggiano o superano questa media. E’ evidente che il frazionismo europeo ha uno standard tutto suo, figlio della peculiare geo-storia di tempi che non sono più.

[2] Ne abbiamo parlato ed argomentato più volte nei nostri scritti. Il riferimento teorico è ad A. Kojéve, L’impero latino, (in Il silenzio della tirannide), Adelphi, 2004. Più di recente, era una linea indagata anche dall’economista, oggi scomparso, Bruno Amoroso. Ricordiamo ancora una volta che una Unione federale tra Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia e Cipro (da vedere Malta), sarebbe composta da duecento milioni di individui che manterrebbero ampie autonomia nei precedenti confini nazionali, ma con devoluzione anche a livelli macro-regionali e provinciali, stante che “democrazia” è una forma politica inversamente proporzionale alla quantità di persone che debbono giungere alla decisione politica. Questo soggetto varrebbe la terza economia del mondo e sarebbe senz’altro un soggetto di peso per i giochi multipolari, a partire da tutti quelli che americani, russi, israeliani e monarchie del Golfo stanno già giocando nel mare davanti casa: il Mediterraneo. Per non parlare dell’Africa o dei possibili rapporti di amicizia col Centro – Sud America ispano-portoghese.

[3] Il nostro ragionamento prende quindi a contesto principale il mondo, non le vicissitudini europeiste o il sistema dell’euro che tanto -giustamente- condizionano l’attuale analisi politica. Va però segnalato che non pochi economisti di buonsenso, tra cui l’ultimo J. Stiglitz, L’euro, Einaudi, 2017, da tempo hanno conseguito che ragionando per aree monetarie ottimali (Mundell 1961), l’area latino mediterranea ha una sua omogeneità parziale interna così ce l’ha quella dei paesi nord europei, ma le due non ce l’hanno tra  loro. Stante che l’idea di avviarci ad una discussione su un possibile nuovo macro-Stato latino-mediterraneo non ha obiettivi politici concreti immediati, già coordinarsi tra questi stati all’interno del sistema UE e promuovere una secessione dell’euro-sud, andrebbe nella direzione auspicata. Se non altro per trattare con qualche minaccia di poter “rovesciare il tavolo”, evenienza la cui necessità hanno scoperto i greci quando si sono trovati a dover dar seguito alle loro promesse elettorali con Syriza. Soprattutto le malconce sinistre di questi paesi stritolati dalla morsa infernale del sistema bruxellese, ne gioverebbero visto che sono immobilizzate dal doppio legame tra “superamento delle nazioni e dei nazionalismi” da una parte e “rifiuto degli impianto neo-ordo-liberisti” che connotano l’attuale costruzione dall’altra. La sinistra occidentale, alimentata ad overdosi di idealismo, dovrebbe recuperare presto una qualche attitudine pragmatico-realista se non vuole scomparire definitivamente. Fare un progetto latino-mediterraneo ci sembra una possibile alternativa ai vaneggiamenti su un’Europa democratica (idea promossa da un economista, non a caso),  e della democrazia impotente del ritorno all’impossibile autonomia nazionale.