TERRORISMO E GUERRIGLIA, di Teodoro Katte Klitsche de la Grange

TERRORISMO E GUERRIGLIA

Il noto provvedimento del G.I.P. di Milano, dr.ssa Forleo, ha suscitato clamori (e anche qualche consenso), dovuti alla (probabile) inopportunità della pronuncia, all’impressione che se ne può ricavare (il guerrigliero è combattente legittimo; il terrorista no), con i corollari a carattere “morale” che spesso si accompagnano; al giudizio di fatto (questa organizzazione pratica il terrorismo o no?), sempre, in tale materia, soggetti a dubbi.

Al di là delle critiche, dovute anche a circostanze sottolineate dal G.I.P. (la mancanza di una definizione normativa di terrorismo e la necessità di ricavarla in via interpretativa sulla base delle convenzioni internazionali e della “ratio e genesi delle norme penali”, cioè l’art. 270 bis del codice penale italiano), è interessante inquadrare la decisione in una tendenza, diffusa in particolare nel secolo scorso, a riconoscere soggetti politici “irregolari” e “illegali”, (in quanto non-statali) quali soggetti del diritto internazionale, in particolare di guerra; e correlativamente lo “scorrimento” tra diritto interno, segnatamente quello penale, e diritto internazionale, con l’ampliarsi o ridursi dell’uno a scapito dell’altro, in misura proporzionale alla rilevanza politica dei soggetti (che pretendono di esercitare lo jus belli)[1].

  1. Già Santi Romano, nel Corso di diritto internazionale, osservava che in caso d’insurrezione o di guerra civile “le norme di diritto internazionale, specialmente attinenti alla guerra e alla neutralità, vengono spesso riferite agli insorti[2]. Qualche anno dopo ritornò su un problema prossimo: quello del partito rivoluzionario. Nel quale il geniale giurista vedeva un “ordinamento sia pure imperfetto, fluttuante, provvisorio”, essendo in effetti “un’organizzazione statale in embrione”. Del suo essere ordinamento, anche se con i limiti ricordati, deriva la conseguenza che indicava nel Corso: di avere una sua (particolare) soggettività e un (limitato) “tipo” di riconoscimento[3].

Carl Schmitt, nel delineare i cambiamenti nel diritto internazionale relativi ai movimenti partigiani rilevava che le convenzioni di Ginevra del 1949 “ampliano il numero di coloro che vengono equiparati ai combattenti regolari soprattutto per il fatto che pongono sullo stesso piano i membri di un «movimento organizzato di resistenza» a quelli di corpi volontari o di milizie e conferiscono loro, a questo modo, i diritti e le prerogative dei combattenti regolari. Per goderne non viene neppure espressamente richiesto di appartenere a un’organizzazione militare” e prosegue “A questo allargamento e allentamento, citato qui solo a mo’ di esempio, si aggiungono le grandi trasformazioni e modificazioni che emergono dall’evoluzione della moderna tecnica bellica e ciò si ripercuote ancora più intensivamente in relazione al combattimento dei partigiani”. La popolazione civile è comunque protetta da tali Convenzioni, in linea col diritto internazionale classico.

Detto limite è tra i più difficili da rispettare, se la dottrina “classica” della guerra partigiana, come espressa da Mao-dse-dong vede nella popolazione (civile) una delle (due) braccia della morsa con cui schiacciare (e scacciare) il nemico (per cui la popolazione può essere, simmetricamente considerata “combattente” dal nemico); d’altra parte per la logica intrinseca della guerra civile, per cui non esiste distinzione tra civile e militare, come tra cittadino e non cittadino, così ben espressa da Henry de Montherlant[4].

Quindi la Convenzione O.N.U. citata dal G.I.P. progettata nel 1999 e per la quale ritiene che “Proprio da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava che le attività violente o di guerriglia poste in essere nell’ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che – ed ecco che in tal caso l’esimente in questione non opera – non venga violato il diritto internazionale umanitario”, s’iscrive pertanto in una tendenza già individuata da alcuni dei più acuti giuristi del secolo scorso.

  1. L’argomentazione del G.I.P. poi prosegue “Da tale ultimo limite può ricavarsi dunque che le attività di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul piano del diritto internazionale siano quelle dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l’umanità”. Tralasciando il “credo ideologico e/o religioso” (che si deve prendere come espressione esemplificativa, non ravvedendosi perché un terrorismo su base etnica o economica non possa esservi ricondotto), questo appare l’argomento-chiave del provvedimento.

La protezione degli innocenti, e più in generale il diritto in guerra, notoriamente risale (almeno) a Francisco Suarez e a S. Roberto Bellarmino  che ne fanno una delle condizioni della “guerra giusta” (passate poi largamente nel diritto internazionale moderno).

La tesi del G.I.P. è, in sostanza, che la sola condizione della guerra “giusta” è rimasta quella (peraltro limitata alle norme umanitarie): anche su questo la dr.ssa Forleo non ha torto. Se invero la condizione di essere justus hostis, si è così dilatata (altrimenti lo jus belli sarebbe limitato agli Stati sovrani, e tutti gli altri belligeranti sarebbero criminali); se la justa causa (cioè il motivo valido) non è più richiesta, soprattutto perché è difficilmente accertabile; se la recta intentio è… passata di moda, l’unica discriminante tra nemico e criminale (di guerra) rimane il modo di condurla.

Con la conseguenza che una guerra condotta da una compagnia di ventura o da una banda di briganti per predare dei territori, senza commettere crimini contro l’umanità, è “lecita”. Certo il tutto pone non pochi interrogativi: ad esempio un embargo sul cibo e sui medicinali, che provochi – come si racconta che abbia  causato in Irak – carestie ed epidemie, ma non uccide direttamente degli innocenti (e perciò non costituisce un crimine contro l’umanità) è lecito?

È un fatto che se la distinzione è data dal modo di condurre la guerra, e non più dalla “forma” dei combattenti, ovvero se questi siano istituzioni-Stato o qualcos’altro, l’equiparazione tra guerra interstatale e guerra tra partiti, etnie (magari) multinazionali o compagnie di ventura è totale. Il processo di dissoluzione dello Stato sovrano, come monopolista del politico, si completa. E la guerra, nella quale Rousseau vedeva un rapporto da Stato a Stato, di guisa che “ogni Stato non può avere come nemici che altri Stati”[5] diventa attività di ogni formazione politica.

Nel diritto internazionale classico, quando cioè scrivevano Rousseau e Vattel, la guerra doveva essere “legittima e nella forma”[6], cioè condotta da Stati sovrani (cioè da soggetti in “forma” per definizione) e con l’osservanza di un minimo di regole “procedurali”, come la richiesta (preventiva) di riparazione e la dichiarazione di guerra.

Vattel scriveva che bisogna accuratamente distinguere “la guerra legittima e nella forma, da quelle guerre informi e illegittime, o piuttosto da certe azioni di brigantaggio che si fanno, o senza autorità legittima, o senza soggetto apparente, e del pari senza formalità, solamente per saccheggiare”[7].

Queste ultime sono le guerre delle compagnie (di ventura), dei filibustieri, dei pirati. La Nazione attaccata da questi “non è obbligata a osservare le regole prescritte per la guerra in forma: può trattarli come briganti” (e impiccarli)[8].

Prosegue poi la G.I.P. di Milano con l’affermare che la modifica all’art. 270 bis c.p. “ha appunto esteso il rilievo penale dei fatti in tale norma già previsti anche ai casi in cui gli stessi fossero posti ai danni di uno Stato estero, voluta d’emergenza  all’indomani di tali fatti; parallelamente ad analoghi interventi legislativi posti in essere in altri paesi, ha evidentemente perseguito la finalità di creare una sorta di diritto penale sovranazionale con il quale tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio spettro, speculari di strategie politiche autonome e risolutive.

L’estendere tale tutela penale anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere nell’ambito di conflitti bellici in atto in altri Stati ed a prescindere dall’obiettivo preso di mira, porterebbe inevitabilmente ad un’ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che nel conflitto bellico in questione, come in tutti i conflitti dell’era contemporanea, strumenti di altissima potenzialità offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo”.

Tale periodo contiene tre tesi:

  1. che gli atti di guerriglia si differenziano dal terrorismo per l’“obiettivo preso di mira”;
  2. che sanzionare “atti di guerriglia” (non terroristici) costituisce un’ingiustificata presa di posizione a favore di uno dei contendenti;
  3. ancor di più perché tutte le parti si servono di “strumenti di altissima potenzialità offensiva” (per cui – sembra di capire – aerei-bomba e kamikaze sarebbero la risposta alle bombe – intelligenti o meno – e agli aerei invisibili).

Sulla prima affermazione, si è già scritto sopra: costituisce un’ulteriore conferma della depolitizzazione dello Stato. Giova invece approfondire la seconda, in connessione stretta ed evidente con la terza: che servendosi ambedue le parti di mezzi illeciti (secondo il diritto penale internazionale) una scelta per l’uno o per l’altro dei contendenti costituirebbe “un’ingiustificata presa di posizione”.

In effetti tale ragionamento appare viziato da iper-giuridicismo: vediamo perché.

In primo luogo perché la decisione per la guerra, l’alleanza o la neutralità è politica, rimessa alle autorità politiche. “L’ingiustificata presa di posizione” non è materia, come dicono i giuristi francesi, justiciable: altrimenti sarebbe possibile ricorrere ad un Tribunale per chiedere, ad esempio, di sospendere la chiamata alle armi, o l’invio di soldati in zona di guerra, e così via (e di ragioni ve ne sarebbero a iosa, ad invocare l’art. 700 c.p.c., perché in guerra si rischia di morire – o di essere oggetto di rappresaglie).

In realtà il problema consiste, per il Giudice, nell’applicare correttamente una norma: se da tale applicazione deriva un’“ingiustificata presa di posizione”, è affare del potere politico, e non dei Tribunali. Se la norma ha quell’effetto, significa che il potere politico ha fatto una scelta di campo: per (o contro) il terrorismo, e così via[9].

In secondo luogo: rispetto a cosa quella scelta è “ingiustificata”? All’interesse nazionale? Accertarne la corrispondenza a questo non è di competenza del potere giudiziario. Più probabile è ritenere che la G.I.P. abbia voluto spiegare la ratio della norma come dalla stessa interpretata: cioè che scegliere per la guerra, l’alleanza o la neutralità sia lecito solo in base alla normativa internazionale (che ci riporta alla tematica del modus gerendi bellum). Senonché non è così: perché lo jus belli (e lo justum bellum) non è lecitamente esercitabile (solo) come mezzo per la riparazione di un torto, peraltro inteso come illecito internazionale (la guerra come sanzione alla violazione di norme internazionali) ma anche – e ancor di più – per la tutela dell’esistenza (e dell’interesse) nazionale. È meno vicino alla pena di quanto lo sia ad una misura per la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza interna. È orientato dal criterio dell’opportunità più che dalla conformità (o meno) ad una norma. Il diritto di far la guerra, scrivevano, tra gli altri, Montesquieu e Vattel è dato: a) per la difesa e b) per la conservazione dei diritti delle nazioni.

Ciò che è realmente essenziale in un conflitto è la percezione – e l’identificazione  – del nemico o viceversa, del non-nemico, e quindi la possibilità di guerra: è ciò che da un senso e un contenuto specifico – ed esattamente applicabile – alla normativa penale, come ad esempio parte delle norme del codice penale, ricomprese nel titolo I del libro secondo.

Ma inimicizia, guerra, rappresaglia (e così via), intese in senso giuridico, dipendono da una decisione del potere politico: è questa a conferire un senso e un’applicabilità concreta a buona parte di quelle disposizioni. Tizio è nemico (o amico) e la nazione sta in guerra o in pace[10] è belligerante o neutrale, perché l’ha deciso l’autorità competente e responsabile, e non perché un Giudice ha sussunto la fattispecie ad una norma.

Peraltro considerare la guerriglia (o il terrorismo) irakeno come “una delle forze in campo” presenta problematiche nuove. Se, in un contesto di guerra tra Stati le “forze in campo” sono delle istituzioni, con dei rappresentanti, per cui hanno una forma (quindi coerenza ed unità) e possono assumere ed onorare degli impegni, quando si considerano “forze in campo” i movimenti di resistenza, il problema di chi decide (e che cosa) diventa di soluzione non facile. Ancor più nello stato che hanno attualmente molti movimenti “terroristici”, come Al-Quaeda, o buona parte della resistenza irakena. Se fu possibile negoziare con il Viet-Min o con l’FLN algerino, lo stesso non appare, o è assai più difficile con questi soggetti, spesso evanescenti e portatori di “linee d’inimicizia” non coerenti (e non comprensibili); ad esempio il sequestro di cittadini francesi, quando la politica francese ha cercato di evitare l’occupazione dell’Irak e la guerra, e che suscita l’interrogativo se il nemico di questi resistenti sia l’occidentale in se, ovvero l’occupante.

Se qualsiasi gruppo guerrigliero, magari a livello familiare o di clan, diventa “forza in campo” cioè nemico (o degno della scelta tra amico e nemico), il carattere pubblico della guerra viene perso del tutto. Ogni criminale comune può, con ciò, divenire “nemico” e beneficiare dello status che ne consegue, compreso di costringere ad una scelta tra intervento o neutralità. Con ciò, viene meno non solo il monopolio dello Stato sul politico, ma addirittura questo diviene indistinguibile dal non-politico. Il percorso che parte dal riconoscimento come nemico di un soggetto non statale si completa così nel riconoscere come tali anche soggetti privi dei requisiti minimi se non di statalità, almeno di pubblicità: dalla “guerra in forma” si ritorna così al bellum omnium contro omnes, da cui era partita la filosofia politica della modernità. In fondo Kant giustificava il concludere patti con gli insorti (di per se deroga al principio della non-ingerenza) allorquando uno Stato “per discordie intestine si divide in due parti, ognuna delle quali si costituisce in Stato particolare, con la pretesa di dominare il tutto: nel qual caso l’aiuto prestato ad uno dei due Stati non potrebbe considerarsi come ingerenza nella costituzione di un altro Stato, perché non di Stati si tratta, ma di anarchia”[11]. Ma come si può negoziare e concludere accordi senza che uno dei contraenti  abbia (un minimo di) forma e di consenso?

  1. E’ indubbio che la G.I.P. di Milano distinguendo tra terrorismo e guerriglia in base al criterio del modus gerendi bellum, ha (in larga parte) colto nel segno; tecniche terroristiche sono state impiegate da sempre in tante guerre: dalle piramidi di teste di Tamerlano alle bombe al fosforo di Amburgo e Dresda . Se infatti, come scriveva Clausewitz, “la guerra è un atto di forza che ha per scopo di costringere l’avversario e sottomettersi alla nostra volontà”, ed è quindi uno scontro di volontà, fiaccare quella dell’avversario, anche attraverso il terrore, è il mezzo per assicurarsi la vittoria. La tentazione di non osservare il diritto delle genti per attingere allo scopo è difficile da respingere[12].

Laddove il ragionamento del G.I.P. non appare condivisibile è nel tentativo di valutare fenomeni politici in base a considerazioni non-politiche, ma (esclusivamente) giuridiche, anzi più propriamente normativistiche.

Considerare “forza in campo” ed applicare (sia pure indirettamente) la tutela che si da ai belligeranti (in quanto nemici), indipendentemente dalla forma e dalle condizioni minime per essere qualificati nemici non appare possibile a partire dai presupposti base di un pensiero giuridico istituzionale; cioè d’essere un gruppo umano “politico”.

Come scriveva Santi Romano occorrono all’uopo elementi delle forma-Stato di guisa da costituire perciò un “ordinamento, sia pure imperfetto, fluttuante e provvisorio”, per avere un (minimo) di soggettività politica (e quindi internazionale), e poter essere nemico (e amico); nella stessa linea si trova la considerazione di Kant sopra ricordata. E’ certo che, a voler applicare quale (esclusivo) criterio di distinzione tra atto di guerra legittima (e non) quello della G.I.P., salta la distinzione tra nemico e criminale comune, che sul carattere pubblico del primo e non del secondo di basa.

Il fatto che il Passatore – come scrive Pascoli – fosse cortese non toglie che fosse un brigante di strada, né la di esso cortesia lo faceva transitare nella categoria del nemico politico.

Così la guerra, già agli albori del diritto internazionale moderno, definita da Alberico Gentili come publicorum armorum iuxta contentio, con esclusione di qualsiasi conflitto tra privati, diviene affare di tutti: mentre ciò che la distingueva era proprio l’esser pubblica, (e riservata a soggetti pubblici).

E su questo occorre spendere due parole: ciò che fa la pubblicità e la statalità dell’istituzione non è il modo d’agire, ma, per così dire, il proprio essere. In un giudizio, penale o civile, si giudica una condotta (cioè, lato sensu un’azione) in base ad una norma che la qualifica e ne determina le conseguenze giuridiche. Di converso la pubblicità della guerra (e la sua legittimità) era data dall’essere i contendenti due soggetti politici. Anche nell’estensione a movimenti partigiani c’è ancora questa condizione minima, proprio perché l’essenza di questi è politica e presentano, in concreto, gli elementi-base dell’istituzione-Stato. Quindi ciò che fa “giusta” la guerra non può ridursi a una sola delle condizioni (il rispetto del diritto internazionale umanitario), a prescindere dalla forma e dal (conseguente) carattere politico dei contendenti.

Non è la condotta della guerra che dev’essere (l’unico) criterio di giudizio, ma l’essenza e il carattere dei contendenti. Ma il giudizio di un Tribunale normalmente prende in esame delle azioni, e – più raramente – l’essere dei contendenti: cioè proprio ciò, che, per il diritto pubblico, è maggiormente rilevante.

E anche in tal caso l’accento posto sulla valutazione sulla condotta ha monopolizzato l’attenzione del Giudice.

Così si dimentica completamente che la distinzione tra nemico e criminale è data proprio dal carattere pubblico o non del combattente: nella guerra marittima se a catturare la nave (del nemico) è un’unità militare (o sotto comando militarre), questa esercita il diritto di preda; se lo fa un privato è un pirata[13]. Questa distinzione è già posta da Bodin, che l’argomenta diffusamente; è così agli inizi della teoria dello Stato moderno[14]

Questa ordinanza quindi offre degli spunti di riflessione, anche nelle affermazioni più criticabili: perché, contrariamente a quanto apparso sui media, riflette considerazioni ed impostazioni più diffuse (ed autorevoli) di quanto non sembri a prima vista.

T.K.

[1] Sul punto v. da ultimo Jean Claude Paye: Lotta contro il terrorismo: atto costituente in Behemoth n. 36 luglio-dicembre 2004.

[2] Riportiamo il passo “in caso d’insurrezione o di guerra civile, le norme di diritto internazionale, specialmente attinenti alla guerra e alla neutralità, vengono spesso riferite agli insorti, così nei rapporti con lo Stato contro il quale lottano come in quelli con gli altri Stati (esempi: le colonie spagnuole dell’America nel 1816; i greci, insorti contro la Turchia, nel 1821; etc.). Ciò può accadere per diverse ragioni, che però si riducono ad una sola: l’impotenza dello Stato nel quale scoppia l’insurrezione a dominare col suo ordinamento gli autori di essa, per cui lo stesso Stato sente il bisogno, per mitigare la lotta, di condurla secondo le norme internazionali, purché anche gli insorti adottino uguale comportamento; e i terzi Stati, per la protezione dei loro interessi che non possono essere più tutelati dal primo, credono opportuno entrare in relazioni dirette col governo insurrezionale”; e prosegue “Sembra che in questi e in altri casi analoghi non ci sia difficoltà ad ammettere che si abbiano dei soggetti di diritto internazionale, la cui personalità, però, da un lato non è definitiva, e dall’altro lato è limitata a taluni rapporti, in modo che la loro piena appartenenza alla comunità internazionale rimane in un certo senso sospesa e incerta finché la loro situazione eccezionale e provvisoria non diventi normale e stabile” v. Corso di diritto internazionale, 3ª ed., Padova 1933, pp. 73-73.

[3] Riportiamo il passo di Santi Romano “Una rivoluzione che sia veramente tale, e non un semplice disordine, una rivolta o sedizione occasionale, è sempre un movimento organizzato, in modo e in misura che naturalmente variano secondo i casi. In generale può dirsi che si tratta di una organizzazione, la quale, tenendo a sostituirsi a quella dello Stato, consta di autorità, di poteri, di funzioni più o meno corrispondenti e analoghi a quelli di quest’ultimo: è un’organizzazione statale in embrione, che, a mano mano, se il movimento è vittorioso, si sviluppa sempre più in tal senso. Comunque, essa si traduce in un vero e proprio ordinamento, sia pure imperfetto, fluttuante, provvisorio… E non importa se questo ordinamento, per la sua stessa natura e in quanto non si travasa in seguito nel nuovo ordinamento statale che può derivarne, ha una durata e una stabilità transitoria. Finché vive e opera è un ordinamento che non può non prendersi in considerazione come tale. La rivoluzione è un fatto antigiuridico in riguardo al diritto positivo dello Stato contro il quale si svolge, ma ciò non toglie che, dal punto di vista ben diverso dal quale essa si qualifica da sé, è movimento ordinato e regolato dal suo proprio diritto. Il che vuole anche dire che è un ordinamento che deve classificarsi nella categoria degli ordinamenti giuridici originari, nel senso ormai ben noto che si attribuisce a questa espressione” in Frammenti di un dizionario giuridico voce Rivoluzione e diritto, Milano 1948, p. 244.

[4] Nel prologo al dramma La Guerre civile, questa si presenta “Io non sono la guerra delle trincee e dei campi di battaglia. Sono la guerra della piazza inferocita, la guerra delle prigioni e delle strade, del vicino contro il vicino, del rivale contro il rivale, dell’amico contro l’amico.

Io sono la Guerra civile, io sono la buona guerra, quella dove si sa perché si uccide e chi si uccide: il lupo divora l’agnello, ma non lo odia; ma il lupo odia il lupo” v. trad. it. di P. Buscaroli, Torino 1976, p. 29.

[5] Du Contrat social, lib. I, cap. IV.

[6] V. Vattel Droit de gens, Liv. III, cap. IV, 66.

[7] Op. cit., liv. III, cap. IV, 67.

[8] Vattel, op. cit., liv. III, cap. IV, 68.

[9] Ad esempio, ad esaminare il codice penale militare di guerra, l’applicazione dell’intero codice (come di alcune norme) è condizionato da atti del potere politico.

Per applicare la legge di guerra il limite temporale è dato dalla dichiarazione dello stato di guerra fino alla di esso cessazione (art. 3). Però può essere applicata con decreto del Presidente della Repubblica “anche in tempo di pace” (art. 5). Si applica ai contingenti delle F.F.A.A. destinati ad operazioni di guerra (art. 6), ai corpi di spedizione all’estero anche in tempo di pace (art. 9), alle operazioni di ordine pubblico (art. 10), ai mobilitati (art. 11) ai prigionieri di guerra (art. 12). I reati commessi a danno di uno Stato alleato sono considerati come commessi contro lo Stato italiano (art. 15). Lo stato di nemico da, com’è noto, dei diritti; in particolare l’art. 198 sanziona l’“arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante”. Il che pone, ovviamente, il problema di chi sia il “legittimo belligerante” e se dei terroristi possano esserlo.

[10] V. Vattel, op. cit., liv. III, cap. III, 26; Montesquieu, L’ésprit des lois, lib. X, cap. II. Per Montesquieu, più precisamente, gli Stati “hanno diritto di fare la guerra per la loro conservazione” il che non comprende – a prima vista – la riparazione di un torto; però subito dopo aggiunge “le droit de guerre dèrive donc de la necessité et du juste rigide” in quel “juste rigide” si può ricomprendere il mezzo per riparare e sanzionare un illecito commesso.

[11] V. Per la pace perpetua, trad. it., Bologna 1961, p. 110.

[12] D’altra parte Clausewitz scriveva che la forza in guerra “è accompagnata da restrizioni insignificanti, che meritano appena di essere menzionate, alle quali si da il nome di diritto alle genti” v. Vom Kriege, trad. it. di Bollati e Canevari, Milano 1970, p. 20.

[13] Una delle peculiarità della pirateria è di poter essere perseguita da qualsiasi Stato: il pirata anche se non ha predato navi o territori dello Stato che lo cattura è da questo giudicato. Il che potrebbe apparire, a seguire l’opinione criticata, un’“ingiustificata presa di posizione” tra il pirata e lo Stato danneggiato dal medesimo.

[14] V. Bodin Six livres de la République lib. I, cap. 1.

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