Cinque punti sull’accordo Cina-UE, di Olivier Prost e Anna Dias

Cinque punti sull’accordo Cina-UE

Con l’ambizione di “riequilibrare” i propri rapporti con la Cina, l’Unione Europea ha firmato con Pechino un accordo globale di investimenti, frutto di negoziati iniziati nel 2013 in un contesto politico completamente diverso. Sebbene il suo contenuto sia stato pubblicato di recente, Olivier Prost e Anna Dias forniscono un’analisi informata su un accordo sensibile.

Il 30 dicembre 2020, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno annunciato in videoconferenza la conclusione di un accordo di investimento globale con la Cina di Xi Jinping, chiudendo i negoziati avviati nel 2013 (il “CAI” o “Accordo” ).

Il suo contenuto, recentemente svelato1, mostra un ambito tecnico relativamente modesto. Tuttavia, spetterà chiaramente alle imprese europee, attraverso gli strumenti offerti dall’accordo e gli strumenti per l’efficace attuazione degli accordi bilaterali della Commissione, far vivere al massimo le sue disposizioni e cercare soluzioni costruttive e pragmatiche, che gli impegni della Cina in termini di accesso agli investimenti nel suo territorio diventano una realtà più visibile.

Politicamente, tuttavia, l’Accordo è tanto coerente quanto tecnicamente modesto. Concluso in un particolare contesto geopolitico, dà alla Cina la speranza di migliorare la sua posizione nelle relazioni commerciali triangolari tra l’Unione europea (UE) e gli Stati Uniti. Questa non è la garanzia per la Cina di evitare sistematiche opposizioni UE-USA nei suoi confronti, ma la speranza che l’UE possa non allinearsi sistematicamente con le posizioni degli Stati Uniti.2. Questo costo politico, significativo per l’UE, è senza dubbio uno dei motivi per cui i suoi organi sono stati colti da diversi mesi da una frenesia di proposte normative volte a disciplinare il flusso di importazioni ingiuste, destabilizzanti o addirittura non rispettose di alcuni principi fondamentali quali come quelli relativi ai diritti umani. Sebbene queste iniziative siano rivolte a tutti i paesi, nessuno può negare che siano guidate principalmente dalla Cina.

1.  Un primo passo compiuto in un contesto particolare, un processo ancora lungo

Il trattato di Lisbona ha conferito all’Unione la competenza esclusiva nel settore degli investimenti esteri diretti (IDE). Spetta quindi ora a lui promuovere la sua competitività sui mercati mondiali attraverso maggiori investimenti e un migliore accesso ai mercati dei paesi terzi. Questa estensione delle competenze conferisce inoltre all’Europa una maggiore influenza sugli accordi di investimento internazionale, uno strumento essenziale in qualsiasi reazione alla globalizzazione.

L’obiettivo dei negoziati avviati nel 2013 con la Cina e sfociati nell’Accordo appena “firmato politicamente” è stato innanzitutto quello di sostituire il “mosaico” degli accordi bilaterali di investimento conclusi dagli Stati membri dell’UE, 25 in il tutto, comprendente perimetri diversi e incentrato sulla protezione degli investitori, senza affrontare la questione essenziale dell’accesso al mercato.

Già a settembre, a seguito di una videoconferenza con il presidente cinese Xi Jinping, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva dichiarato alla stampa: “La Cina deve convincerci che vale la pena di avere un accordo di investimento”. La Cina sembra quindi essere stata persuasiva, facendo nuove offerte e riconoscendo che la conclusione di un accordo sotto la Presidenza tedesca offriva una finestra di opportunità che rischiava di chiudersi in seguito. Eppure, se gli ultimi quattro anni ci hanno insegnato qualcosa – il recente accordo sulla Brexit, la rinegoziazione del NAFTA, l’accordo di Fase 1 tra Stati Uniti e Cina – è che gli accordi commerciali e gli investimenti sono più che semplici accordi tecnici tra due economie.

Gli accordi commerciali e di investimento sono più che semplici accordi tecnici tra due economie. Sono diventati sempre più sforzi politici.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

L’Unione Europea ha deciso di suggellare l’accordo con Pechino, pur sottolineando che non era probabile che impedisse una stretta collaborazione con gli Stati Uniti sulle questioni cinesi. Lo testimonia la presentazione, lo scorso dicembre, di una nuova agenda transatlantica, di cui la Cina si qualifica ancora una volta come “rivale sistemica”. Stava rispondendo all’amministrazione Biden, che al suo arrivo ha anche sottolineato il suo impegno a lavorare con i suoi alleati e partner per affrontare le sfide che la Cina presenta agli standard e alle istituzioni globali.

Ciò non è sembrato sufficiente a creare una certa confusione nell’amministrazione Biden sul reale posizionamento dell’Unione nei confronti della Cina, e la stessa Cina sembra nella sua comunicazione pubblica dare l’impressione di aver stretto una nuova alleanza con l’Europa. È vero che la temporalità della conclusione è più che particolare: mentre le relazioni diplomatiche tra Unione, Stati Uniti e Cina sono segnate da un insieme di temi di grave e altamente politica preoccupazione (repressione degli oppositori politici a Hong Kong, deportazione di Uiguri ai campi di lavoro, censura e mancanza di trasparenza nella gestione dell’attuale pandemia) – tutte preoccupazioni che hanno portato gli Stati Uniti a prendere sanzioni nei confronti della Cina e dei suoi leader – l’Unione Europea decide di concludere un Accordo che segna una dinamica di apertura agli investimenti e di rinnovata fiducia con il suo partner cinese. Tuttavia, non si può negare che le relazioni economiche sino-europee avevano un disperato bisogno di un nuovo inizio. La Cina ha accumulato per molti anni un ritardo significativo nell’attuazione dei suoi impegni commerciali, in particolare quando è entrata a far parte dell’OMC. Potremmo ovviamente considerare la Cina come un partner in malafede, ma l’Unione Europea, sotto la guida del Cancelliere Merkel e del Presidente Macron, ha invece scelto una strada pragmatica,

La Cina ha accumulato per molti anni un notevole ritardo nell’attuazione dei suoi impegni commerciali, in particolare quando ha aderito all’OMC. L’Unione Europea, sotto la guida del Cancelliere Merkel e del Presidente Macron, ha invece scelto una strada pragmatica, che consente di sbloccare questa situazione e di far avanzare concretamente le cose a favore delle imprese europee che investono in Cina.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

Quanto all’entrata in vigore dell’Accordo stesso, la strada da percorrere è ancora lunga e dovranno precederla diverse tappe importanti.

Primo, perché il testo attuale non è un testo definitivo, nonostante l’importante comunicazione pubblica da entrambe le parti. La Commissione ha indicato che sta effettuando revisioni tecniche di cui non si conosce l’entità. Inoltre, l’accordo concluso dal negoziatore, vale a dire la Commissione europea, deve quindi essere riesaminato dai giureconsulti e quindi ratificato, come qualsiasi trattato internazionale, per acquisire forza di legge. È probabile che il processo di ratifica sia complesso. La Commissione ha dichiarato di ritenere che l’accordo rientri nella competenza esclusiva dell’Unione europea come definita dal trattato, il che implica una ratifica limitata al Parlamento europeo. Alla luce delle recenti esperienze con accordi conclusi, ad esempio, con Singapore o il Canada, si discute la questione delle competenze esclusive o condivise tra l’Unione e gli Stati membri. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia, quello che riguarda la tutela degli investimenti è una competenza condivisa, necessita quindi di una ratifica estesa a tutti i Parlamenti nazionali, con il rischio di blocchi e ritardi, come abbiamo visto. Con l’accordo con Canada. D’altra parte, poiché le questioni relative alla protezione degli investimenti sono state rinviate per ulteriori negoziati nell’Accordo con la Cina, si potrebbe pensare che la ratifica sarebbe limitata al Parlamento Europeo, ad eccezione di un gruppo di Stati membri. Non soddisfatto dell’Accordo non lo fa. dimostrare che alcune clausole riguardano effettivamente la protezione degli investimenti. quello che riguarda la tutela degli investimenti è una competenza condivisa, quindi richiede una ratifica estesa a tutti i parlamenti nazionali, con il rischio di blocchi e ritardi, come abbiamo visto con l’accordo con il Canada. D’altra parte, poiché le questioni relative alla protezione degli investimenti sono state rinviate per ulteriori negoziati nell’Accordo con la Cina, si potrebbe pensare che la ratifica sia limitata al Parlamento europeo, ad eccezione di un gruppo di Stati membri che non sono soddisfatti dell’Accordo non mostra che alcune clausole riguardano in realtà la protezione degli investimenti. quello che riguarda la tutela degli investimenti è una competenza condivisa, quindi richiede una ratifica estesa a tutti i parlamenti nazionali, con il rischio di blocchi e ritardi, come abbiamo visto con l’accordo con il Canada. D’altra parte, poiché le questioni relative alla protezione degli investimenti sono state rinviate per ulteriori negoziati nell’Accordo con la Cina, si potrebbe pensare che la ratifica sarebbe limitata al Parlamento Europeo, ad eccezione di un gruppo di Stati membri. Non soddisfatto dell’Accordo non lo fa. mostrano che alcune clausole riguardano effettivamente la protezione degli investimenti.

È chiaro che il processo darà luogo a un dibattito politico sulla posta in gioco delle relazioni Europa-Cina che andrà ben oltre le questioni economiche e commerciali con il potenziale o il rischio di bloccarne l’attuazione a tempo indeterminato.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

È chiaro che in un caso o nell’altro – ratifica da parte del Parlamento europeo o di tutti i 27 parlamenti nazionali – il processo darà luogo a un dibattito politico sulla posta in gioco delle relazioni Europa-Cina che andrà ben oltre le questioni economiche e con potenziale o il rischio di bloccarne l’implementazione a tempo indeterminato. Alcuni temi delicati legati a questo Accordo, come il commercio sostenibile oi diritti umani, dovranno assolutamente essere “chiariti” per la firma finale dell’Accordo che dovrebbe avvenire a metà della Presidenza francese dell’Unione Europea, nel primo metà del 2022, anno delle elezioni presidenziali anche in Francia. La strategia globale dell’Unione europea nei confronti della Cina dovrebbe pertanto essere quanto più chiara possibile entro il 2022.

2.  Le caratteristiche principali dell’accordo

L’accordo mira innanzitutto a consentire alle imprese europee un migliore accesso al mercato cinese e ad offrire loro condizioni di concorrenza più eque su questo mercato. D’altra parte, bisognerà attendere altri due anni prima di scoprire il secondo pilastro di questo Accordo che, una volta effettuato l’investimento, mirerà a tutelarlo da espropriazioni o altre misure penalizzanti. Questo sarà quindi il momento in cui le regole bilaterali a livello europeo sostituiranno i 25 trattati bilaterali in vigore sulla protezione degli investimenti conclusi tra la Cina e gli Stati membri.

2.1 Garantire un migliore accesso ai mercati

L’accordo contiene nuove aperture e nuovi impegni sull’accesso al mercato. In pratica, ciò significa porre fine alle restrizioni che limitano il numero di società suscettibili di operare in uno specifico settore, ai limiti alla partecipazione di capitali esteri oa requisiti come l’obbligo di costituire joint venture con una società cinese come condizione per operare in territorio cinese. Oltre a ciò, l’Accordo merita attenzione in quanto l’Unione Europea è riuscita a elencare un gran numero di impegni, ispirati da tante esperienze negative incontrate dalle aziende europee negli ultimi vent’anni – e altrettante clausole legali, specifiche, e quindi meno suscettibili all’interpretazione, che può, se necessario, essere soggetto al meccanismo delle controversie bilaterali. Tra queste clausole, si segnala il divieto di trasferimenti forzati di tecnologia o l’obbligo di svolgere una certa percentuale di ricerca e sviluppo in Cina.

Se queste concessioni cinesi possono sembrare un’importante vittoria per l’Unione Europea, va anche ricordato che molte di queste clausole erano già state concesse dalla Cina nella sua legge sugli investimenti esteri entrata in vigore nel 2020, largamente ripresa nella fase un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

Se queste concessioni cinesi possono sembrare un’importante vittoria per l’Unione Europea, va anche ricordato che molte di queste clausole erano già state concesse dalla Cina nella sua legge sugli investimenti esteri entrata in vigore nel 2020, largamente ripresa nella fase un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Ad esempio, la legge cinese già proibiva i trasferimenti forzati di tecnologia, concedendo il trattamento nazionale alle imprese a investimento straniero e garantendo loro pari diritti di partecipazione agli appalti pubblici. Inoltre, per quanto riguarda la graduale apertura dell’accesso al mercato agli investimenti esteri, dal 1995 la Cina ha classificato i settori come “limitati” o “vietati” per l’accesso da parte di investitori stranieri. Quando questo elenco negativo è stato aggiornato l’ultima volta, conteneva solo 34 settori. Inoltre, alcuni degli impegni di apertura del mercato assunti dalla Cina ai sensi dell’Accordo sono già coperti dalle sue normative o politiche nazionali e sono applicabili a tutti gli investitori stranieri, inclusi alcuni dei settori chiave dell’Accordo.

Resta il fatto che è inutile cercare la “paternità” definitiva delle concessioni fatte dalla Cina. La cosa più importante è che esistono, e inoltre la Commissione Europea ha sottolineato che sarebbero applicabili a tutti i paesi membri dell’OMC applicando la clausola della nazione più favorita. Ma soprattutto, per le imprese europee, era fondamentale che fossero “scolpite nella pietra” in un accordo bilaterale che univa Unione Europea e Cina e capaci di essere oggetto di risoluzione bilaterale delle controversie, che non necessariamente favorisce l’approccio del contenzioso, ma la ricerca di soluzioni costruttive da parte delle aziende interessate, con il supporto dei rispettivi Stati. Perché un impegno dalla Cina poteva esistere da diversi anni e un’azienda europea,

2.2 Rafforzare la parità di condizioni

L’accordo contiene anche impegni intesi a promuovere condizioni di parità) a vantaggio delle imprese europee (cui è concesso il “trattamento nazionale”) e una maggiore trasparenza nella regolamentazione dei sussidi e delle licenze. Tra le sue disposizioni volte a garantire parità di condizioni, l’Accordo presenta un articolo volto alla regolamentazione e alla trasparenza delle sovvenzioni, con ampia copertura dei settori dei servizi. L’accordo adotta la definizione di sovvenzioni dell’Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative (ASCM) e non si applica alle sovvenzioni per la pesca e i prodotti della pesca o per i servizi audiovisivi. Un allegato specifica i settori ai quali si applicano gli impegni in termini di trasparenza delle sovvenzioni: servizi alle imprese, servizi di comunicazione, servizi di costruzione e relativi servizi di ingegneria, servizi di distribuzione, servizi ambientali, servizi finanziari, servizi relativi alla salute, servizi relativi al turismo e ai viaggi, trasporti e fornitura di servizi. Questo articolo prevede che le parti debbano pubblicare informazioni su obiettivi, base giuridica, forma, importo e destinatario di ciascuna sovvenzione. Questi impegni in materia di trasparenza dovrebbero entrare in vigore entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo.

Tenuto conto del fatto che la Cina è riuscita ad escludere le sovvenzioni dall’ambito della risoluzione delle controversie, si può affermare che in termini di controllo delle sovvenzioni concesse dal governo cinese nel suo territorio, l’accordo rimane di portata estremamente limitata.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

Tuttavia, va notato che in termini a volte un po ‘diversi, gli obblighi inclusi nel CAI in termini di trasparenza dei sussidi agli investimenti erano simili a certe disposizioni dell’OMC applicabili alla Cina dal 2001 che non erano mai state attuate correttamente fino ad oggi. Si può pensare in particolare agli obblighi di notifica delle sovvenzioni nel settore delle merci, procedura che dal 2001 è rimasta lettera morta. Inoltre e soprattutto, se si tiene conto del fatto che la Cina è riuscita ad escludere le sovvenzioni dal settore applicazione della risoluzione delle controversie, si può affermare che in termini di controllo delle sovvenzioni concesse dal governo cinese nel proprio territorio, l’accordo resta di portata estremamente limitata.

2.3 Incoraggiare il commercio sostenibile 

La lotta contro il lavoro forzato e la necessità di impegnare la Cina ad aderire alle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e agli strumenti di protezione ambientale sono stati una questione importante durante i negoziati IAC. In base all’accordo, la Cina si impegna, ad esempio, a continuare ad aumentare il livello di protezione dell’ambiente e del lavoro. Né dovrebbe indebolire la protezione in quest’area per attrarre investimenti stranieri, e le discipline ambientali o lavorative non possono costituire una restrizione mascherata agli investimenti stranieri. In particolare, la Cina si impegna ad attuare efficacemente la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’Accordo di Parigi. Accetta inoltre di attuare efficacemente le Convenzioni ILO che ha già ratificato e accetta di lavorare per la ratifica di altre Convenzioni fondamentali ILO, in particolare le Convenzioni n. 29 e 105, che trattano di lavoro forzato.

Su questo punto, gli impegni cinesi in materia di clima e lavoro sono probabilmente senza precedenti nel contesto di un accordo bilaterale. Resta il fatto, tuttavia, che gli impegni in questione si basano essenzialmente su clausole di ” best effort ” e soprattutto che, come le sovvenzioni, la Cina ha ottenuto che tali disposizioni siano oggetto solo di un processo di consultazione. Caso di disaccordo, meccanismo senza effetto vincolante.

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Su questo punto, gli impegni cinesi su clima e lavoro sono probabilmente senza precedenti in un accordo bilaterale. Resta il fatto, tuttavia, che gli impegni in questione si basano essenzialmente su clausole di ” massimo impegno “.E soprattutto che, come i sussidi, la Cina ha ottenuto che queste disposizioni siano soggette a un processo di consultazione solo in caso di disaccordo, un meccanismo senza alcun ambito vincolante. Si può quindi ragionevolmente pensare che la salvezza delle imprese europee interessate in questo settore passerà anche, e forse soprattutto, dall’utilizzo degli strumenti giuridici autonomi dell’Unione Europea, in particolare quelli che sono in gestazione come il “dovere di diligenza “(Commissario Reynders) e il” regime di sanzioni globali dell’UE nel settore dei diritti umani “, che prenderà di mira le persone e le entità responsabili (partecipanti o associate) di gravi violazioni o abusi nel campo dei diritti umani. sanzionare attori statali e non statali.

3. La Cina onorerà i suoi impegni?

Il record della Cina nel rispettare i suoi impegni commerciali è a dir poco mediocre, alcuni potrebbero persino optare per una qualificazione più severa. Lo stato cinese continua a guidare l’economia e il commercio, nonostante le sue stesse dichiarazioni e impegni a trasformare la sua economia in un’economia di mercato. Dalla sua adesione all’OMC, i membri dell’Organizzazione hanno perseguito molteplici sforzi per spingere la Cina a rispettare i suoi impegni. Non hanno portato a cambiamenti significativi nell’approccio della Cina all’economia e al commercio.

Dalla sua adesione all’OMC, i membri dell’Organizzazione hanno perseguito molteplici sforzi per spingere la Cina a rispettare i suoi impegni. Non hanno portato a cambiamenti significativi nell’approccio della Cina all’economia e al commercio.

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Questo approccio continua a imporre costi significativi ai suoi partner commerciali, arrivando fino alla distorsione sistematica di settori critici dell’economia mondiale come l’acciaio e l’alluminio, devastando i mercati dei paesi industrializzati. La Cina continua inoltre a prevenire la concorrenza straniera da parte di preziosi settori della sua economia, in particolare i settori dei servizi. Allo stesso tempo, la Cina mantiene una politica aggressiva di investimenti all’estero, intervenendo per conto delle sue imprese in nuovi settori e paesi emergenti dell’economia mondiale.

Sulla carta, l’accordo raggiunto rappresenta quindi un importante passo avanti, visto il contesto sopra citato. Pertanto, nei settori in cui sono stati concordati impegni di accesso al mercato, la Cina non sarà in grado di imporre limitazioni al numero di imprese che possono svolgere attività economiche, al valore totale delle transazioni, al numero totale di persone da assumere, limitare o richiedono la costituzione di una joint venture o di una specifica entità giuridica come condizione per operare. Inoltre, l’accordo prevede il divieto del trasferimento forzato di tecnologia.

Tuttavia, l’accordo ha valore solo se viene effettivamente attuato dalla Cina. E in base all’esperienza, è lecito interrogarsi su questo punto, poiché è vero che il rispetto delle sue disposizioni implica uno sconvolgimento del sistema cinese di controllo sull’economia. Tuttavia, la Cina non adotterà misure che minerebbero la sua stabilità sociale o economica. Di conseguenza, le disposizioni dell’Accordo che mirano al rispetto delle misure che incidono sul controllo dell’economia e sul rispetto delle norme ambientali e sociali sono poco restrittive, così come quelle finalizzate all’accesso al mercato, che non sono in discussione il sistema politico ed economico cinese, sono fermi e potenzialmente efficaci per le imprese.

La Cina non adotterà misure che mettano a repentaglio la sua stabilità sociale o economica. Di conseguenza, le disposizioni dell’Accordo che mirano al rispetto delle misure che incidono sul controllo dell’economia e sul rispetto delle norme ambientali e sociali sono poco restrittive, così come quelle finalizzate all’accesso al mercato, che non sono in discussione il sistema politico ed economico cinese, sono fermi e potenzialmente efficaci per le imprese.

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Da un lato, per quanto riguarda il controllo delle sovvenzioni promesso nell’accordo, la Cina ha finora rifiutato di adottare misure efficaci in questo settore. Sono come un’estensione del potere del partito e sostengono a debita distanza le imprese pubbliche in fallimento o lo sviluppo aggressivo delle imprese nei mercati interni o di esportazione.

Ad esempio, sebbene la Cina si sia impegnata ad aprire i servizi di pagamento elettronico ai fornitori stranieri come parte della sua adesione all’OMC, ha mantenuto le restrizioni, mentre un’impresa di proprietà statale (SOE), la China’s Union Pay , gode dell’accesso esclusivo al mercato interno, ha costruito una rete di servizi di pagamento elettronico in 179 paesi. È quindi improbabile che l’apertura di questi servizi agli investitori stranieri nell’accordo determini una migliore concorrenza poiché la posizione di monopolio dell’impresa statale è stabilita oggi.

D’altra parte, l’accordo include disposizioni relative all’ambiente e alle condizioni di lavoro. Richiede l’adesione ai protocolli di base dell’ILO, compreso il diritto di formare sindacati, la contrattazione collettiva e il divieto del lavoro forzato. La Cina si è impegnata solo a fare il massimo per raggiungere questo obiettivo, ma questa promessa è difficilmente credibile, dati gli scarsi risultati della Cina su questi temi.

In queste condizioni, per garantire che l’accordo non rimanga lettera morta, il meccanismo essenziale è quello che consente di risolvere le controversie e questo è uno degli obiettivi comprovati dell’Unione europea in tutti i recenti accordi commerciali che ha concluso di porre in collocare processi che consentano l’applicazione di sanzioni efficaci o misure correttive, se necessario.

Tuttavia, in questa fase, risulta che sui due punti sensibili sopra – il controllo degli interventi finanziari dello Stato nell’economia e gli impegni ambientali e il diritto del lavoro – i meccanismi destinati a garantire gli impegni di attuazione assunti nei confronti dello Stato gli interventi finanziari nell’economia o in questioni sociali e ambientali non sono vincolanti. In entrambi i casi è escluso il ricorso al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dalla Convenzione, che consente a una delle parti di adottare, se necessario, misure correttive. Ciò implica che per le disposizioni più delicate dell’accordo, gli unici mezzi di ricorso sono le consultazioni ministeriali e la buona volontà delle parti.

Ciò non è molto rassicurante alla luce dell’esperienza passata e un po ‘paradossale se confrontiamo questa situazione con l’accordo Brexit appena concluso, dove i nostri vicini britannici sono soggetti alla minaccia di sanzioni rapide, dissuasive ed efficaci in caso di mancato -conformità all’Accordo su questi temi specifici. Viene data la curiosa impressione di essere più flessibili con la Cina che con il Regno Unito.

Si dà la curiosa impressione di essere più flessibili con la Cina che con il Regno Unito.

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Tuttavia, l’accordo prevede un adeguato processo di risoluzione delle controversie per le disposizioni sull’accesso al mercato che è paragonabile a quello che può esistere in altri recenti accordi commerciali e di investimento in Canada, nell’Unione europea (Canada, Corea del Sud, Giappone, ecc.).

Del tutto convenzionalmente, questo meccanismo di risoluzione incoraggia innanzitutto le parti a risolvere le controversie avviando consultazioni. Le parti possono anche optare per la mediazione. Se le parti non raggiungono una soluzione concordata di comune accordo, la parte richiedente può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale. Gli arbitri saranno selezionati dalle due Parti, per essere scelti da una lista predisposta dal Comitato Investimenti istituito dall’accordo. L’arbitrato funziona come i meccanismi di risoluzione delle controversie da stato a stato che si trovano nella maggior parte dei moderni accordi commerciali o di investimento. Gli arbitri devono presentare una relazione intermedia entro 120 giorni e la relazione finale entro 180 giorni dalla composizione del collegio. Le decisioni devono essere accettate incondizionatamente dalle Parti, ma non devono creare diritti o obblighi per le persone fisiche o giuridiche. L’Accordo prevede inoltre alle Parti la possibilità di applicare misure temporanee in risposta al mancato rispetto del lodo arbitrale, inclusa la ritorsione incrociata – violazione in un settore, sospensione di diritti / obblighi in un altro. La sospensione degli obblighi sarà temporanea e cesserà non appena la parte reclamata notificherà le misure che dimostrano la conformità con la decisione del collegio. Il testo prevede inoltre che, laddove una particolare misura abbia presumibilmente violato un obbligo ai sensi della IAC e un obbligo equivalente ai sensi di un altro accordo internazionale come l’OMC, la parte attrice può scegliere il foro di sua preferenza.

4. Il successo dell’Accordo presuppone che le aziende “lo facciano vivere  “

Per anni, quando un’azienda europea si è imbattuta in una legislazione cinese protezionistica o discriminatoria, il suo primo istinto è stato spesso quello di sollevare la questione in modo “politico” con le proprie autorità politiche, la Camera di Commercio Europea in Cina o altre istanze. Le aziende europee devono ora imparare ad attuare le disposizioni dell’accordo di accesso al mercato, prendendo l’iniziativa per stimolare la risoluzione delle controversie con la Commissione europea. Bisogna ripeterlo, non necessariamente per andare in contenzioso, ma per utilizzare tutti i pallet offerti dall’accordo permettendo di trovare una soluzione costruttiva con la Cina.

Le aziende europee devono ora imparare ad attuare le disposizioni dell’accordo di accesso al mercato, prendendo l’iniziativa per stimolare la risoluzione delle controversie con la Commissione europea.

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Infatti, se gli Stati stanno manovrando per negoziare gli accordi, sono le società che stanno al timone per farli rispettare. Per fare questo, devono rivolgersi a Bruxelles e alla DG Commercio per sensibilizzare il ”  Chief Trade Enforcer Officer”. (CTEO) e ottenere dai propri servizi, in caso di violazione dell’Accordo, l’ingaggio del sistema di risoluzione delle controversie, concepito non soprattutto come contenzioso, ma soprattutto come soluzione costruttiva! Ciò è particolarmente vero per un paese come la Cina, che raramente favorisce i conflitti nella risoluzione delle controversie. Il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’Accordo, che considera il contenzioso solo come la soluzione definitiva, è quindi benvenuto a questo riguardo, a condizione che le società europee non indeboliscano e integrino l’Accordo e la sua risoluzione delle controversie “multiforme” nelle loro strategie di commercio di esportazione, in altre parole il diritto di servire le esportazioni.

In effetti, ciò che è essenziale per noi ricordare è che le società europee non dovrebbero essere spaventate dalla natura “statale” di questa risoluzione delle controversie. Al contrario, con il ritorno della politica all’economia, questo tipo di risoluzione delle controversie sta gradualmente diventando la norma nel contesto di molti accordi bilaterali. La cosa migliore che un’azienda può fare per risolvere le controversie in questo tipo di accordo è (i) presentare una valida argomentazione che dimostri l’illegittimità di una misura cinese con l’accordo e (ii) cercare, in collaborazione con la Commissione europea, un costruttivo soluzione con la Cina. Questa ricerca sarà minacciata da una decisione del Panel che, essendo di natura orizzontale, potrebbe essere molto più penalizzante per la Cina. Preferirà davvero,

A questo proposito, è chiaro che un’Europa potente si esprime ora in molti regolamenti autonomi della Commissione, in particolare nella modifica del regolamento del 2014 che consente di rafforzare i poteri della Commissione quando un paese terzo che ha un accordo con il L’Unione non la rispetta.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

Ovviamente, affinché possa emergere una soluzione costruttiva, deve ancora sussistere il rischio di sanzioni (nell’ambito di un Panel bilaterale). Se la Cina sa che l’Europa non ha i mezzi legali o la volontà di avere una pratica sancita dall’adozione di contromisure consentite alla fine del Panel bilaterale, questa debolezza priverà le società interessate di ogni motivazione, e alla Cina ogni incentivo a cercare soluzioni costruttive. A questo proposito, è chiaro che un’Europa potente si esprime oggi in numerosi regolamenti autonomi della Commissione, in particolare nella modifica del regolamento del 2014 (”  regolamento di applicazione “) Ciò consente di rafforzare i poteri della Commissione quando un paese terzo che ha un accordo con l’Unione non lo rispetta. Tale regolamento, infatti, consentirà di adottare misure di ritorsione, non solo nel settore oggetto della violazione (ad esempio il commercio di beni), ma anche estendendolo al commercio di servizi o alla proprietà intellettuale. Si tratta in tal senso di un testo complementare ed essenziale alla risoluzione delle controversie stabilite dall’Accordo.

5. Il CAI: solo una parte del progressivo riequilibrio dei rapporti economici con la Cina

Parallelamente all’apertura del dialogo con la Cina, l’Europa vuole essere allo stesso tempo estremamente ferma sui flussi ingiusti o destabilizzanti cinesi in Europa. Questa realtà ci invita a comprendere che l’Accordo è solo un aspetto del riequilibrio delle relazioni economiche che l’Unione europea desidera portare avanti con la Cina. Questo riequilibrio si riflette anche nel moltiplicarsi negli ultimi mesi di proposte normative autonome a tutela di un mercato unico innovativo e competitivo, disciplinando ulteriormente le nostre relazioni con i paesi terzi, primo fra tutti la Cina.

L’accordo è solo un aspetto del riequilibrio delle relazioni economiche che l’Unione europea desidera perseguire con la Cina.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

5.1 Controllo degli investimenti

A seguito delle crescenti preoccupazioni per l’acquisizione di società altamente strategiche in tutta Europa, in particolare da parte di investitori cinesi, gli Stati membri hanno cercato di proteggere le proprie tecnologie e infrastrutture, senza un approccio europeo coordinato. L’Unione, da parte sua, ha introdotto una normativa entrata in vigore nell’ottobre 2020, intesa a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione europea.3. Gli Stati membri dovranno ora notificare alla Commissione i casi soggetti alle loro procedure nazionali di controllo degli investimenti. Vengono quindi emessi pareri sugli investimenti o rimborsi proposti che devono essere presi in considerazione dallo Stato membro in cui ha luogo l’investimento.

Non appena annunciato l’accordo, la Commissione europea ha chiarito che non stava abbandonando gli strumenti di controllo degli investimenti appena messi in atto nei confronti della Cina e che la firma dell’accordo non segnala in alcun modo un abbassamento di tali controlli per quanto riguarda la Cina. L’Accordo, infatti, prevede esplicitamente il diritto di ciascuna parte di esercitare i propri diritti di rivedere e controllare gli investimenti dell’altra parte in conformità alla legislazione in vigore. Possiamo quindi aspettarci un aumento dell’utilizzo del nuovo strumento europeo di revisione degli investimenti perché è nuovo, ma anche perché l’accordo appena concluso dovrebbe tradursi in un aumento degli investimenti cinesi in Europa.

Possiamo aspettarci un aumento dell’utilizzo del nuovo strumento europeo di revisione degli investimenti perché è nuovo, ma anche perché l’accordo appena concluso dovrebbe tradursi in un aumento degli investimenti cinesi in Europa.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

Il focus sarà sulla tecnologia, che i governi europei generalmente considerano correlata alla sicurezza nazionale, e in particolare quelle relative all’intelligenza artificiale, ai materiali avanzati e alla crittografia. La tecnologia Internet mobile di quinta generazione (5G) è un esempio fallimentare di coordinamento europeo in questo settore. Con l’escalation delle tensioni geopolitiche tra i governi occidentali e Pechino, le restrizioni agli investimenti influenzeranno chiaramente le società cinesi. Cresce il disagio di molti governi europei per il coinvolgimento dello Stato cinese in industrie strategiche, così come la pressione politica degli Stati Uniti per ridurre l’accesso cinese alle nuove tecnologie.

5.2 Controllo degli aiuti di Stato esteri

Nel 2021 è previsto anche il riequilibrio delle relazioni UE-Cina in tema di controllo degli aiuti di Stato esteri. È anche un argomento che dovrebbe portare a pressioni molto forti durante l’anno. Infatti, contro le sovvenzioni estere, in particolare quelle cinesi, le aziende europee possono utilizzare prima di tutto strumenti di difesa commerciale, in particolare quelli che consentono di contrastare le distorsioni commerciali derivanti dall’ingerenza dello Stato cinese ( antidumpinge antisovvenzioni). Ma questi strumenti attualmente mirano solo al commercio di merci. Attualmente esiste una falla nella normativa europea, contro, ad esempio, le società cinesi presenti sul mercato europeo e che verrebbero sovvenzionate direttamente o indirettamente dallo Stato cinese nelle loro acquisizioni o partecipazioni ad appalti pubblici. Questo è il motivo per cui il Commissario Vestager ha già proposto un Libro bianco sull’argomento e ha presentato rapidamente una proposta di regolamento.4.

Attualmente esiste una falla nella normativa europea, contro, ad esempio, le società cinesi presenti sul mercato europeo e che verrebbero sovvenzionate direttamente o indirettamente dallo Stato cinese nelle loro acquisizioni o partecipazioni ad appalti pubblici.

OLIVIER PROST E ANNA DIAS

Conclusione

Sul CAI si è parlato molto dalla sua pubblicazione.

Prima di tutto, notiamo che il multilateralismo è fallito. Non metteremo attorno al tavolo a breve, anche se questo rimane l’obiettivo a lungo termine, 164 paesi per modernizzare e rafforzare regole insufficienti e mal applicate, che è una fonte permanente di tensione, soprattutto quelle sui sussidi industriali. Il bilateralismo, di cui il CAI è un buon esempio, permette di superare le attuali carenze del multilateralismo.

Allo stesso tempo, dobbiamo misurare i limiti di questo Accordo, che è vincolato dall’asimmetria tra il sistema cinese ed europeo, ad esempio sui sussidi industriali e sul commercio sostenibile. Per questo, in particolare, l’UE deve continuare a costruire parallelamente una politica di regolamentazione autonoma che consenta di stabilire discipline che vadano oltre ciò che può negoziare bilateralmente o a fortiori multilateralmente.

Infine, nelle loro relazioni con la Cina, le aziende europee – a seconda del loro posizionamento e dei loro interessi – devono entrambe impegnarsi risolutamente nell’attuazione dell’Accordo per migliorare l’accesso al mercato cinese, insieme alla Commissione Europea e ai loro governi. Allo stesso tempo, devono avvalersi, quando necessario, degli strumenti autonomi dell’Unione europea. È così che la strategia di riequilibrio dell’Unione nei confronti della Cina sarà una strategia vincente.

FONTI
  1. Le principali misure previste dall’Accordo sono disponibili in lingua inglese sul sito della Commissione Europea: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
  2. L. Van Middelaar, ”  Accordo UE-Cina: l’America è ancora in grado di diventare il leader del mondo libero?  », Le Grand Continent , 12 gennaio 2021.
  3. Regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione.
  4. Cfr. Il Libro bianco sugli effetti distorsivi causati dai sussidi esteri all’interno del mercato unico: https://ec.europa.eu/france/news/20200617/subventions_etrangeres_marche_interieur_fr