Teatrino da poveracci, di Alberto Scotti

Ci sono avvenimenti, fatti, discorsi nei quali, se hai voglia, puoi leggere con straordinaria chiarezza lo spirito di un’epoca. È certamente il caso del monologo di Chiara Ferragni a Sanremo. C’è dentro tutto, ma proprio tutto, quello che ci contraddistingue:
1) Spleen della mediocrità, anzi proprio della scarsezza. Più sei incapace a leggere, scrivere, recitare, cantare, ballare ecc… più sali in alto e più vieni venerato. Questo perché? Perché le classi dominanti adottano strategie per abbassare sempre di più il livello della cultura popolare. Dunque servono modelli in cui chiunque, anche il più mediocre dei mediocri possa riconoscersi. Mai vista una recitazione/lettura più mal fatta, ridicola, patetica, neanche a un saggio delle elementari. Quindi prima serata nazionale nella trasmissione più seguita dell’anno. Serve un popolo di semi primitivi per far restare in piedi un sistema basato sullo sfruttamento sistematico.
2) Delirio narcisistico patologico e autoreferenzialità totale. Io, io, io, io, io e ancora io. Un mondo di individui soli, tristi, vuoti, perennemente attaccati a un terminale, in lotta con il resto del mondo per un tozzo di pane, che hanno bisogno di pompare, oltre ogni livello di grottesco, il nulla che sono.
3) Sentimentalismo d’accatto / la Narrazione. Narrazione, quella cosa che ha completamente preso il posto dei fatti, della realtà, della razionalità. Una sorta di pensiero magico da poveretti, una globalizzazione della peggior televisione americana divenuta linguaggio ufficiale del potere. Ti fanno lavorare come uno schiavo per due soldi? Ma è bellissimo, sei libero ed è tutta una meravigliosa avventura. La società dello spettacolo di debordiana memoria completamente fuori controllo. Un mondo di palloncini e cuoricini a coprire il puzzo della morte.
4) Vittimismo, piagnisteo. Altro cardine fondamentale dell’ideologia dominante. La funzione è doppia. Uno: rendere gli individui sempre più fragili, deboli, incapaci di lottare, affrontare la vita, sempre rannicchiati in un angolo a piangersi addosso e dipingersi come oggetti di soprusi, vessazioni di ogni genere. Quel che esiste lo si ingigantisce a dismisura, il resto lo si inventa senza ritegno. Tutto è tragedia, offesa, freccia avvelenata che trapassa il cuore. Due: fatti fuori i diritti sociali, vero incubo dei padroni, bisognava inventarsi qualcosa per continuare a mettere in scena la lotta politica. Ecco dunque i difensori dei diritti dei piagnoni in eterna guerra con coloro che vogliono negarli. Inutile specificare che è solo teatrino da poveracci.

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COSTITUZIONE E CANZONETTE, di Teodoro Klitsche de la Grange

COSTITUZIONE E CANZONETTE

A vedere l’omelia di Benigni a Sanremo sulla “Costituzione più bella del mondo” (di cui è l’interprete certificato), mi è venuto in mente quello che scriveva della sovranità del popolo Massimo Severo Giannini – e può essere adattato alla Costituzione nel frangente – che il popolo sovrano esiste solo nelle canzonette. Non posso dire con certezza quale dei molti significati possibili tale espressione volesse privilegiare.

Se quello dei realisti politici, che a governare è sempre la classe dirigente e non le norme né le “masse”; ovvero che il giurista pensasse alla tesi di Lelio Basso (e non solo) che la sovranità (del popolo) italiano fosse andata persa con la sconfitta in guerra e la subordinazione al vincitore più potente; ovvero all’incapacità del popolo di dirigere una macchina così complessa (e altro).

Tuttavia resta il fatto che il pistolotto sul palco dell’Ariston ha collocato la Costituzione nel posto  dall’ironia di Giannini assegnato alla sovranità: nelle (o almeno tra) le canzonette. E anche il ritornello che la Costituzione è la più bella del mondo esprime una (profonda) verità, da collegare per l’appunto (anche) alle canzonette.

Attribuire il predicato della bellezza è un giudizio estetico: si può legittimamente dire che è bella la Vittoria di Samotracia, ma è più bella un’auto di Formula 1 (come sosteneva Marinetti), che lo è la Carmen o la Nona Sinfonia; può piacere il Giudizio Universale di Michelangelo e l’Entierro del Senor de Orgas di El Greco. Tuttavia nessuno attribuirebbe, al contrario, quale (primo) giudizio positivo a un sant’uomo che è bello; o che S. Francesco e S. Martino donando beni ai poveri avessero fatto una bella azione anziché buona. Ovvero che era bello il Piano Marshall e brutte le riparazioni del Trattato di Versailles. Per il diritto che è bello il corpus juris e brutto l’Editto di Rotari. A seconda delle attività umane vi sono delle qualificazioni – positive o negative – appropriate alla natura delle stesse. Per le costituzioni da Polibio in poi, passando per de Bonald il giudizio positivo è dato (prevalentemente) dalla durata e dall’aver contribuito all’indipendenza e potenza dell’unità politica. Ci sono anche costituzioni belle; ma così belle che non furono mai applicate come la costituzione giacobina francese o quella polacca del 1791 (tra l’altro la prima costituzione europea scritta – che durò pochi mesi). Onde dare un attributo positivo (e improprio) di bellezza non le distingue (e non le santifica).

Tuttavia nel chiamare bella la costituzione vigente c’è qualcosa di vero e di necessitato. Vero perché se non la più bella del mondo, quella italiana è un compromesso, tuttora appetibile, almeno sul piano dei principi tra diritti umani, sociali ed economici, cui hanno contribuito le più influenti culture politiche del XX secolo; dell’altro, dati i risultati degli ultimi trent’anni, non resta che riferirsi al testo piuttosto che alla sua “applicazione”, in particolare a quella più recente. E ai partiti che si sono più “intestati” la difesa della Costituzione, come il PD, riportando un consenso deludente che dimostra, semmai, come l’entusiasmo verso la stessa è variegato, ma ormai minoritario.

C’è un’altra ragione perché il giudizio sulla bellezza della Costituzione abbia comunque un significato. Le opere d’arte definite belle sono un frutto dell’immaginazione umana, del poeta, del musicista o del pittore. La Divina Commedia è una straordinaria costruzione dell’immaginazione e non un atlante del pianeta e dell’universo. Come gli orologi di Dalì non sono un prodotto della tecnica o la Venere di Botticelli un disegno di anatomia. O che Astolfo sia stato sulla Luna a cercare il cervello di Orlando. Tutti tali artisti hanno immaginato mondi, uomini, cose (ed imprese). La fantasia poetica e la bellezza hanno compensato l’irrealtà di queste.

Ma in politica vale come principio generale quello di Machiavelli, da me spesso citato, che è “più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di epsa”. Ma proprio la “verità effettuale”, così modesta costringe ad illudersi, scambiando l’immaginario (bello) per il reale “brutto”. Come d’altra parte, abitudine consolidata negli ultimi decenni.

Teodoro Klitsche de la Grange

Massimo Morigi, Lo Stato delle Cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo 4a parte

Massimo Morigi (per chi non volesse rileggere l’introduzione passare direttamente al link da pag 72)

LO STATO DELLE COSE DELL’ULTIMA RELIGIONE POLITICA ITALIANA: IL MAZZINIANESIMO

UNA RIFLESSIONE TRANSPOLITICA PER IL SUO LEGITTIMO EREDE: IL REPUBBLICANESIMO GEOPOLITICO. PRESENTAZIONE DI TRENT’ANNI DOPO ALLA DIALETTICA OLISTICO-ESPRESSIVA-STRATEGICA-CONFLITTUALE DE ARNALDO GUERRINI. NOTE BIOGRAFICHE, DOCUMENTI E TESTIMONIANZE PER UNA STORIA DELL’ ANTIFASCISMO DEMOCRATICO ROMAGNOLO

INTRODUZIONE

Se accostiamo «Io sono una forza del Passato./Solo nella tradizione è il mio amore./Vengo dai ruderi, dalle chiese,/dalle pale d’altare, dai borghi/abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,/dove sono vissuti i fratelli.» che è la definizione della poetica e della Weltanschauung di Pier Paolo Pasolini con «Mi fanno male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca… Dimmi se sto tremando!» criptica, surreale ma al tempo stesso lancinante e terribilmente espressiva dichiarazione del disagio del personaggio di Giuliana, interpretata da Monica Vitti, nel film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni e citazioni entrambe impiegate in questo Lo Stato delle Cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo. Una riflessione transpolitica per il suo legittimo erede: il Repubblicanesimo Geopolitico. Presentazione di trent’anni dopo alla dialettica olistico-espressiva-strategica-conflittuale de Arnaldo Guerrini. Note biografiche, documenti e testimonianze per una storia dell’antifascismo democratico romagnolo, abbiamo immediatamente l’immagine del particolare metodo dialettico impiegato da Massimo Morigi e di cui si aveva avuto una prova anche nello Stato delle Cose della Geopolitica. Presentazione di Quaranta, Trenta, Vent’anni dopo a le Relazioni fra l’Italia e il Portogallo durante il periodo fascista. Nascita estetico-emotiva del paradigma olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico originando dall’eterotopia poetica, culturale e politica del Portogallo, anche questo pubblicato a puntate sull’ “Italia e il Mondo”, che è, oltre ad essere un metodo dialettico che, come più occasioni ribadito da Morigi, oltre a non riconoscere alcuna validità gnoseologico-epistemologica alla suddivisione fra c.d. scienze della natura e scienze umane storico-sociali, entrambe unificate, secondo Morigi, nel paradigma olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico, proprio in ragione del suo approccio olistico, non distingue nemmeno fra dato storico-sociale e fra il suo stesso dato biografico e cercando di capire, assieme ai destinatari dei suoi messaggi, come questo dato biografico lo abbia portato alle sue odierne elaborazioni teoriche. A questo punto si potrebbe obiettare che in Morigi prevale sull’analisi teorica una sorta di deteriore biografismo, dove il momento dell’analisi viene travolto da una non richiesto lirismo. Niente di più errato. Comunque si voglia giudicare il del tutto inedito paradigma dialettico del Nostro, e noi comunque lo giudichiamo come l’unico tentativo veramente serio compiuto dalla fine del grande idealismo italiano di Gentile e Croce di far rivivere in Italia e nel resto del mondo il metodo dialettico, la manifestazione lirica cui Morigi rende conto a sé stesso prima ancora che ai lettori non sono assolutamente le sue interiori ed intime inclinazioni che giustamente egli ritiene non debbano interessare a nessuno ma si tratta del rendere conto, anche pubblicamente, del suo culturale Bildungsroman, dove nello Stato delle Cose della Geopolitica veniva focalizzato nella cultura portoghese, nella saudade di questo paese e, infine nella filmografia di Wim Wenders, in specie in quella che aveva come sfondo il Portogallo, Lo Stato delle Cose e Lisbon Story, mentre ora, Nello Stato delle Cose dell’ultima religione politica: il Mazzinianesimo si tratta della filmografia d’autore degli anni Sessanta del secolo che ci ha lasciato, cioè di quella di Federico Fellini, di Michelangelo Antonioni e di Pier Paolo Pasolini. E se è vero, come è vero, che il ricorso a questo strumento per l’interpretazione della crisi politica non solo del movimento mazziniano e del partito che tuttora vuole presentarsi come la sua attuazione politica è stata anche indotta dal fatto che sulla crisi della religione politica del mazzinianesimo e del partito che ancora vuole esprimere ed intestarsi questa ideologia non è stato, in fondo, scritto praticamente alcunché di veramente interessante e significativo (e non è questa la sede per contestare questa definizione di identità politica del PRI ed anche Morigi, anche per una sorta di rispetto verso un partito politico in cui militò in un lontano passato – e di cui, fra l’altro, dimostra in questo saggio introduttivo di essere un profondissimo conoscitore e, quindi, inevitabilmente quasi un “appassionato”–, è tutt’altro che acido rispetto a questa autodefinizione identitaria) ma anche della crisi politico-sistemica più generale che ha investito il nostro paese è, sulla scorta della sua dialettica totalizzante del tutto giustificata e conseguente, a noi lettori appare chiaro – ma anche Morigi, ne siamo sicuri ne è pienamente consapevole – che la filmografia espressamente citata in questo scritto di Morigi è anch’essa una parte importante del romanzo di formazione culturale di Morigi che, proprio in virtù della particolare dialettica totalizzante da lui elaborata può essere impiegata per dare conto sia del suo metodo dialettico che della crisi politica del sistema politico Italia, filmografia italiana che, sottintende sempre è stato quindi anche decisiva, insieme alle suggestioni portoghesi e wendersiane, per la definizione del paradigma olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico.

Un’ultima notazione. Come da sottotitolo Lo Stato delle Cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo è l’introduzione del saggio di Massimo Morigi, Arnaldo Guerrini. Note biografiche, documenti e testimonianze per una storia dell’antifascismo democratico romagnolo, edito nel 1989 e che oltre ad essere la biografia dell’antifascista repubblicano e mazziniano Arnaldo Guerrini, già più di trent’anni fa esprimeva, come ci dice il suo autore e come potranno vedere i lettori dell’ “Italia e il Mondo” la consapevolezza della crisi del sistema politico italiano che sarebbe esplosa con Mani pulite. Questa biografia, assieme ovviamente al suo scritto introduttivo sullo Stato delle cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo, su espresso desiderio dell’autore viene pubblicata in quattro puntate a partire da questo mese di gennaio del 2023, in una sorta di augurio di buon anno nuovo per l’acquisizione di una rinnovata consapevolezza politica per terminare con l’ultima puntata da pubblicarsi in occasione del IX Febbraio, data dell’anniversario della nascita della Repubblica Romana del 1849 e che per tutti i mazziniani, siano o no ancora facenti parte del Partito Repubblicano Italiano, è la ricorrenza più importante di tutto il calendario, ancora più importante, siano o no questi repubblicani credenti nelle varie denominazioni del cristianesimo, del Natale cristiano. Ci sarebbe così allora ancora molto da dire sulle religioni politiche e su come il Repubblicanesimo Geopolitico nel suo olismo dialettico, voglia essere, come dice espressamente Morigi, una prosecuzione ed evoluzione per i nostri tempi dei principi repubblicani di Giuseppe Mazzini…

Buona lettura

Giuseppe Germinario

QUARTA PARTE DELLO STATO DELLE COSE DELL’ULTIMA RELIGIONE POLITICA

 

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La funzione adattativa della cultura sistemico-complessa ad un mondo sempre più complesso, di Pierluigi Fagan

La funzione adattativa della cultura sistemico-complessa
ad un mondo sempre più’ complesso

di Pierluigi Fagan

Studioso indipendente. Independent scholar.

Sommario

Negli ultimi settanta anni il mondo ha subito una inflazione di complessità. Né le nostre
forme istituzionali, né quelle culturali corrispondono in senso adattivo a questo mutato
scenario. Analizzeremo quindi le necessità di trasformazione delle une e delle altre alla
luce della cultura della complessità e di come questa si riflette sugli “studi sul mondo”.

Parole chiave

Era complessa, cultura della complessità, onto-gnoseologia complessa, mondologia,
adattamento.

Summary

Over the past seventy years, the world has undergone an inflation of complexity.
Neither our social nor cultural forms correspond positively in an adaptive sense to this
changed scenario. We will therefore analyze the transformation needs of both in the
light of the culture of complexity and how this is reflected in ‘world studies’.

Keywords

Complex Age, complexity culture, complex onto-gnoseology, worldology, adaptive
system.

L’invito a partecipare alla riflessione sistemico-complessa di questo numero della rivista
chiedeva di analizzare, in senso critico, le forme del nostro mentale rispetto al “nostro
stare al mondo”. Il mondo è il contesto ultimo, lì dove l’estrema varietà dei vari modi
individuali e collettivi, mentali, comportamentali ed istituzionali, intessuti assieme
(cum-plexus), formano la realtà. Mondo-realtà oggi in sempre più rapida e profonda
trasformazione, evento che impone a tutti i soggetti individuali e collettivi umani, di
verificare il loro adattamento.

La prima edizione dell’Origine delle specie di Darwin (1859) non conteneva il concetto
di “evoluzione”, stante che il termine introdotto poi da Herbert Spencer, era mutuato dal
latino ciceroniano dove aveva il semplice significato di “svolgimento”. Si trattava dello
svolgimento dei due rotoli della pergamena che contenevano testi scritti. Lungo qui
sarebbe ripercorrere le avventure del concetto che da descrittivo è poi diventato

Riflessioni Sistemiche – N° 27 dicembre 2022 55
teleologico, quasi che l’evoluzione fosse una scala di progresso (Gee H., 2016). In
effetti, H. Spencer non fu solo il coniatore del concetto di evoluzione come poi inteso in
biologia evolutiva e più in generale nella nostra immagine di mondo generale, ma anche
quello di progresso (Spencer, H., 2018). Quest’ultimo fu poi assunto nello Zeitgeist
della fine XIX secolo ed inizio XX, come cifra dell’epoca della grande esplosione delle
attività economiche moderne e della affermazione di potenza della modernità
occidentale a guida anglo-britannica.

Ebbe grandi meriti concettuali l’opera di Darwin. Innanzitutto, ponendo il problema del
tempo, del tempo molto lungo. È noto che nella mente di Darwin, i diversi pezzi della
sua nuova immagine di mondo rispetto al problema delle specie, fecero un salto anche
in seguito alle prime scoperte fatte in geologia da Charles Lyell. Il concetto di “tempo”
ai tempi di Darwin era limitato alle verità bibliche, nella versione precisata dai calcoli
del vescovo anglicano James Ussher che tra creazione e contemporaneità di metà
Ottocento, contava poco meno di 6000 anni. Questo era lo spazio mentale del “tempo
del mondo” a metà Ottocento e solo lungo i successivi decenni, a fatica, la geologia lo
allargò sino agli attuali 4,5 miliardi del tempo della Terra e poi la cosmologia agli
attuali 13,8 miliardi di anni dell’Universo.

Nel tempo, e questo è il secondo apporto decisivo dell’Opera dell’inglese, si svolge il
cambiamento. Sembra strano dover sottolineare tale banalità oggi per lo più acquisita,
ma va ricordato quale fosse lo stato della mentalità generale della nostra area culturale,
l’area occidentale, ancora solo un secolo e mezzo fa. La creazione era perfetta, quindi
non aveva alcuna ragione per cambiare. Ci sono due concezioni principali della metrica
del cambiamento: continuo o a salto e Darwin poggiava la sua idea di formazione anche
di strutture molto complesse, ad esempio l’occhio, proprio sulla lunga estensione
temporale e quindi sommatoria di micro-cambiamenti adattivi. Negli anni ’70 invece, in
paleontologia, coi lavori di S. Jay Gould e N. Eldredge, si fa strada la Teoria degli
equilibri punteggiati ovvero improvvisi e radicali cambiamenti ad esempio dei piani
corporei, ove le novità si concentrano su geni strutturali. Salti di strutturazione di un
sistema possono avvenire per cumulo continuato di piccole modifiche, come per
cambiamenti puntiformi di nodi delle reti particolarmente determinanti.

Cambiamento del contesto generale che è il mondo fisico, di cui poi abbiamo scoperto
lentamente la storia fatta di chimica emergente in biologia, ecologia e dipanatasi in un
clima altalenante tra lunghi periodi glaciali e più brevi stagioni miti, tra cui il nostro,
l’Olocene, “solo” 13.000 anni in un tempo di 4,5 miliardi di anni. In questo tapis roulant
sempre in movimento che è il contesto, si ambienta la vita delle specie, da circa 3
milioni di anni anche il nostro genere e da 300.000 anni circa quella della nostra specie
Sapiens. Il vivere invece in grandi forme di vita associata con estranei, la civiltà, conta
poco più di 5/6000 anni. Il gioco dell’esistenza è appunto esistere per un tratto di tempo
nel più generale flusso cangiante del contesto che è il mondo. Noi come individui, come
gruppi informali, come gruppi formali istituzionalizzati, come umanità, assieme a tutte
le altre specie animali e vegetali, adattandoci gli uni con gli altri, come individui e come

Riflessioni Sistemiche – N° 27 dicembre 2022 56
sistemi, e adattandoci tutti al più generale contesto di un mondo in cambiamento fisico-
chimico-termodinamico perenne con moto costante o a volte a salto.

Tempo, cambiamento, adattamento. Questi, tra gli altri, i tre concetti che ci ha portato in
dote il sistema di pensiero di Darwin. Ma come per la “relatività” di Einstein, non
sempre i concetti di un sistema di pensiero o l’intero sistema, in questo caso un sistema
interno al pensiero naturalistico, percolano velocemente ed in maniera precisa
all’interno delle nostre immagini di mondo generali. A volte non percolano affatto, a
volte lo fanno in tempi piuttosto lunghi, asincroni, contrastati, a volte se ne estraggono
concetti che partono con certi significati e nell’interpretazione delle nostre immagini di
mondo dominanti e più ampiamente condivise, prendono significati diversi. Si adattano
anche loro essendo il linguaggio e la sua sottostante trama di significati anch’esso un
sistema nel tempo, in cambiamento adattivo.

Possiamo ora passare alla verifica del “nostro modo di stare al mondo”, rispetto ad un
mondo descritto per tempo, cambiamento e problema adattivo che pone.

Come per il tempo, anche il concetto di mondo andrebbe analizzato criticamente. A
parte segnalare la molto complessa composizione di sfere di sistema tra il nostro ambito
più prossimo (amici-famiglia) e quelle sociali ed istituzionali, varrà la pena sottolineare
un tipico errore di percezione da mentalità occidentale ovvero identificare il mondo col
nostro mondo. Per andar a vie brevi, segnalo solo che tutta l’Unione europea conta
meno del 6% della popolazione mondiale, l’intero Occidente (Europa più Anglosfera)
arriva intorno al 13% del mondo umano nella sua interezza. Tra l’altro il “nostro”
mondo ha sempre crescenti tassi di anzianità e sempre minori tassi di natalità; quindi, va
a contrarsi come peso percentuale nelle previsioni per i prossimi trenta anni. Dovendo
revisionare la nostra percezione di consistenza, dovremmo anche moderare la nostra
sfrenata passione per le dichiarazioni di universalità. Queste, semmai possibili,
richiederebbero quantomeno una minima conoscenza etno-antropo-geostorica e quindi
culturale delle varietà umane sul pianeta. Tendiamo spesso a dire cose anche con una
certa presunzione di verità ultima, pur non avendo mai aperto -ad esempio- il Corano
(1,8 mld di credenti) o ignorando i principi della cultura sinica (anche oltre i cinesi
propriamente detti somma anche altri popoli-culture, ad occhio 1,6-1,7 mld di individui)
o indiana o africana. Tendiamo un po’ troppo spesso a far coincidere il nostro limitato
mondo col mondo esteso e questa errata percezione del contesto non può che generare
immagini di mondo idealistiche, autocentrate e prive di realistico portato adattativo.

Ma veniamo al contesto ultimo a cui dobbiamo adattarci, il mondo nel suo complesso,
in quanto tempo e come è cambiato. Il mondo umano, nei soli ultimi settanta anni, si è
triplicato. Eravamo circa 2,5 miliardi negli anni ’50, oggi siamo secondo gli statistici
delle Nazioni Unite, 8 miliardi a novembre ‘22. Si stima tra 9,3 e 10,0 miliardi al 2050,
ma sulla precisione delle stime c’è inesauribile dibattito (Dorling D., 2021). L’intero
registro della storia umana non nota alcuna triplicazione in soli settanta anni e
comunque mai partendo dalla già rilevante cifra di 2,5 miliardi. Ciò non porti a credere
si voglia qui iniziare un lamento malthusiano sul “siamo troppi”, il problema è lo stile di

vita. Ad esempio, il pianeta basterebbe ed avanzerebbe in termini di spazio e risorse se
vivessimo tutti all’indiana, ce ne vorrebbero cinque se vivessimo tutti all’americana
(Butera F.M., 2021). Poiché sembra difficile poter convincere noi stessi e gli americani
a vivere all’indiana, ma anche convincere gli indiani ed in genere gli asiatici (l’Asia è il
60% della popolazione umana) e poi gli africani a non aspirare all’agio di vita
occidentale per quanto reinterpretata a modo loro, si comincerà anche a capire quale
lungo elenco di problemi adattivi in termini di reciproca convivenza e generale
compatibilità con lo stesso limitato pianeta abbiamo, in questa fase storica.

Non sono solo aumentati gli individui in questa che possiamo definire “grande
inflazione” recente, dove inflazione qui ha il significato che ha in cosmologia, sono
aumentate ovviamente anche tutte le forme istituzionali. Gli stati si sono altresì
triplicati. Da circa 70 ad anni ’50, oggi ne contiamo poco più di 200 all’Assemblea
generale delle Nazioni Unite. Del resto, sono cinquemila anni che in varie forme (regno,
impero, città-Stato, Comune, principato, khanato, califfato e via così) si stabiliscono
domini giuridici, politici ed amministrativi con bordi più o meno precisati e sovranità
interna. Sistemi cioè, noi viviamo in forme associate creando sistemi di diritto oltreché
di fatto (Buckley W., 1998). E lo facciamo per l’ottima ragione che, com’è noto,
l’intero è qualcosa più delle parti (Aristotele, 2000, pag. 387). Infatti, noi ci
adattiamo ai sistemi di vita associata ed usiamo questi come veicoli adattivi. Questi
sistemi sono i nostri riduttori di complessità che danno ordine e prevedibilità, nonché la
“forza” delle unioni. Questa grande esplosione varietale di accompagno alla grande
inflazione umana, oltre agli Stati, ha contato molte altre forme, da quelle delle
organizzazioni multilaterali, le multinazionali, le ONG, le organizzazioni criminali e
molte altre tipologie. Per lasciare sempre una quantificazione del nostro specifico
mondo, l’Europa conta poco meno di un quarto del totale degli stati del mondo (23%),
come detto con ben meno del 10% della popolazione. Se ne deduce un certo nanismo
stato-nazionale, figlio della nostra complessa geostoria. Ma la nostra geostoria che era
ad ambiente interno locale (il nostro sub-continente) per lungo tempo, ha poi
approfittato del resto del mondo con colonie ed imperi, mentre oggi deve trovare forme
di convivenza mondiale con soggetti molto più massivi in un sistema-mondo di vastità
planetaria. Sono dunque amentate di molto le varietà componenti il “sistema umano
planetario” e di conseguenza sono molto aumentate le interrelazioni grazie a nuovi
mezzi e modi di usarli. Nei trasporti, nelle telecomunicazioni, negli scambi di persone,
di idee, di prodotti e servizi, di reciproci investimenti (Vegetti M., 2017).

Infine, e per limitare al canonico “tre” (Johnson N., 2009) l’elenco dell’inventario della
radiografia della “grande inflazione” in breve tempo occorsa a livello umano-planetario,
va segnalato che ormai, in tutto il pianeta, più o meno ogni comunità umana e sempre in
descrizione a grana grossa, organizza la propria attività economica con le forme
moderne. La forma moderna di economica (tecnica-scienza, mercato, capitale) è detta
anche capitalismo ma di capitalismo esiste un numero di definizioni poco minore di
“complessità”, qualche decina abbondante (Ingham G., 2010). Su “modo economico
moderno” si deve considerare la dipendenza delle condizioni iniziali e dal percorso. Le

Riflessioni Sistemiche – N° 27 dicembre 2022 58
condizioni iniziali erano quelle di una isola (l’Inghilterra del XVII secolo, la Gran
Bretagna del XVIII, il Regno Unito del XIX) inizialmente con scarsi cinque milioni di
abitanti, piena di energia fossile (carbone), quindi potente energia a basso costo, del cui
utilizzo ignoravamo limiti ed impatti eco-ambientali, con una certa propensione
all’andare a rapinare genti e risorse altrui in giro per il mondo, con navi, armi a scoppio
ed armi ideologiche non meno potenti. Lo si segnala non per ragioni etico-morali, ma
funzionali, ciò era funzione della viabilità del sistema di economia moderna. Va da sé
che anche in forme mutate, il sistema di economia moderna potenziato dai nostri
avanzamenti tecno-scientifici che però risponde per lo più alla logica interna del sistema
(quindi il profitto ad ogni costo), esteso a grandi parti di un mondo ad 8-10 mld di
persone, con grandi parti di esso che per altro hanno appena cominciato a fare quello
che noi abbiamo fatto per duecento anni e che aspirano, legittimamente, a livelli di
benessere simili ai nostri, crea un irrisolvibile problema adattivo. Tra tutti noi e tra noi
ed il pianeta.

È in ragione di questa appena accennata descrizione dei tempi recenti e logica dei
sistemi che compongono il mondo umano, che vediamo in emersione una
fenomenologia appena un gradino prima del fatidico caos. Che sia problema virologico,
ecologico, climatico, demografico-migratorio, culturale (es: “scontro di civiltà”),
economico, finanziario, valutario, politico interno e politico esterno ovvero il grande
problema delle relazioni internazionali o geopolitico. Con relativo seguito di cascate di
nuovi problemi concettuali, dal mai da noi considerato concetto di “limite”, alle
interdipendenze, alle democrazie in assenza di consapevolezza diffusa e relativa
partecipazione politica, alla salute mentale media, alla dogmatica sulla “crescita” del
valore economico, allo stress per i treni di perturbazioni (dalla crisi dei mutui subprime
al Covid, dalla guerra attuale alla nuova fase di de-globalizzazione o annunciata grande
guerra tra “democrazie ed autocrazie” promossa dall’attuale amministrazione
americana). Il tutto, quanto a società occidentali, con società allungate da livelli inediti
di vari tipi di diseguaglianze (Innerarity D., 2022). Siamo al compiersi di una parabola
di modernità alla fine della quale sembra noi non sia più in grado di immaginare il
“dopo che si fa?”, prorogando ormai da qualche decennio, il precario utilizzo del
prefisso “post…”. Un lungo funerale del moderno che non riesce a voltare pagina.

Potremmo dire, in sintesi, che il mondo oggi è di una complessità cresciuta
enormemente in poco tempo, le nostre forme sociali ed istituzionali provengono da un
passato molto meno complesso e così le nostre immagini di mondo. Tempo ristretto,
cambiamento vasto e profondo, adattamento problematico. La diagnosi è quindi
semplice: severo rischio di disadattamento all’Era complessa. Prima di preoccuparci
dell’universo mondo dispensando consigli agli altri sette miliardi di condomini planetari
dovremmo forse cominciare dal mettere ordine al nostro sistema, concreto e mentale,
poiché il rischio disadattivo è prevalentemente nostro visto che gli ultimi quattro secoli
ci hanno visto in posizione dominante. La stessa nostra credibilità a discutere con gli
altri condomini planetari è fortemente intrisa di sfiducia nei confronti della nostra onestà

Riflessioni Sistemiche – N° 27 dicembre 2022 59
intellettuale e delle stesse nostre intenzioni (Mahbubani K., 2019). Nelle comunità la
reputazione conta.

L’invito che mi è stato fatto a partecipare alle riflessioni di questo numero della rivista,
chiedeva altresì di mostrare come quanto detto criticamente a proposito del mondo, si
riflette nel mio lavoro di studio, che è ciò che ho fatto sull’oggetto “mondo” in questi
anni. Per farlo dovremo prima inquadrare più precisamente quella che qui chiamo
“cultura complessa”, poi vedere come applicarla agli studi sul mondo.

Dal mio punto di vista la cultura sistemico-complessa è una onto-gnoseologia. È una
ontologia in quanto si tratta di inquadrare a priori ogni oggetto del discorso (ed ogni
discorrente e ricevente del discorso o co-dialogante) come un sistema, parti in
interrelazione che creano un qualcosa che ha coerenza interna maggiore di quanto si
abbia con l’esterno. Esterno che è fatto da altri sistemi con cui si hanno interrelazioni e
che più in generale si può anche dire contesto o ambiente. Non solo le interrelazioni e
relative interdipendenze tra sistemi sono importanti e modificanti, ma anche quella più
generale col contesto. Da qui l’importanza del concetto di adattamento o viabilità
direbbe Ernst von Glasersfeld (1995). Ogni sistema ha una storia, un tempo. Varietà
(parti, meglio se varie nella loro comparazione relativa), interrelazioni (ad una, due,
molte vie, rientranti o meno, portanti segnali lineari o non lineari, feedback, ricorsività
etc.), sistemi maggiori che nascono dall’interrelazione tra sistemi minori, tempo (breve
medio-lungo), queste le coordinate di una ontologia sistemica.

Tale apriori, applicato al mondo concreto, non mostra eccezioni di corrispondenza
ovvero tutto può esser descritto come un sistema. Non abbiamo idee chiare sul livello
primo, semmai esista (il livello micro, precedente i quark), o del livello ultimo (uno o
più universi e varie problematiche della sua/loro definizione spazio-temporale), ma tutto
ciò che sta in mezzo, risponde a questa descrizione sistemica. Che siano quark che
fanno adroni o adroni ed elettroni che fanno atomi o atomi che fanno molecole o
molecole che fanno qualsiasi altra cosa, minerale, gassosa, liquida, vegetale, animale,
umano-sociale, dalla goccia d’acqua agli ammassi di galassie, tutto risponde ad una
descrizione sistemica. Vale per il mondo materiale, ma vale anche per quello ideale dai
caratteri agli alfabeti, le lingue, le idee, i concetti, i paradigmi, le teorie, le ideologie, le
credenze, i discorsi, le immagini di mondo, le culture che nel tempo diventano
tradizioni. Nonché i nostri vari tipi di istituzioni sociali. Lo stesso nostro
cervello/mente, l’organo adattivo per eccellenza, è fatto di varietà e sistemi neuronali
collegati a breve (dendriti) ed a lungo (assoni), con molte strutture a rientro (feedback)
su cui viaggiano segnali elettrochimici, nel contesto corporeo e sociale, cambiando nel
tempo.

Come credo molti ben sanno tra coloro che condividono questa impostazione, fertile e
distintiva è questa forma di inquadramento degli enti. Evita l’eccessiva semplificazione
(riduzionismo) che non è dote di natura del mondo sebbene sia spesso richiesta specifica
della nostra povera mente che cerca di catturarla, mostra la pluralità di strati emergenti
costitutiva tutti i sistemi-enti, immunizza dell’eccesso di aspettativa di precisione

Riflessioni Sistemiche – N° 27 dicembre 2022 60
definitoria (determinismo), dinamizza l’essere, convoca la relazioni come ingrediente
primo dell’essere stesso, le interdipendenze, porta a leggere il testo col contesto, il
diretto e l’indiretto, la grana fine e la grana grossa, i limiti che le cose hanno (tutte), al
contempo le aperture sempre presenti in ogni presunta chiusura, il relativo al posto del
sempre vagheggiato assoluto, il tempo, quindi il cambiamento nelle sue varie metriche,
l’imperativo adattivo e molto altro.

Se questa è la breve definizione dell’ontologia, studio delle forme dell’ente in generale,
la gnoseologia attingerà più direttamente al grande sviluppo del pensiero complesso. Il
termine “gnoseologia” non è molto usato, si usa in genere epistemologia. Lunga e
complicata la storia del perché il secondo termine che è restrittivo rispetto al primo, è
l’unico ad esser usato. Non la possiamo qui sviluppare, diremo solo che dipende molto
dalla logica delle immagini di mondo tipicamente anglosassoni che sono dominanti in
Occidente. Le forme di conoscenza umane (gnosi) sono ben più ampie delle sole forme
di conoscenza scientifica (episteme), quindi se epistemologia alla fine è una filosofia
della scienza, gnoseologia è la riflessione sulle forme di conoscenza non solo scientifica
ma anche umano-sociale ed umanistiche.

In gnoseologia complessa, si usano ovviamente logiche di deduzione ed induzione, ma
anche spesso di abduzione (Bonfantini M., 1987). Le forme duali di categorizzazione
saranno plurali e non solo dialettiche nel senso neoplatonico-hegeliano. Il sistema
categoriale andrebbe analizzato a parte rivedendo le sistematizzazioni date da Aristotele
e Kant, ma particolar rilievo avrà il concetto di “relazione” che modifica
dinamizzandolo il concetto di ente al suo interno e nel suo rapporto con l’esterno.
Ampio lo sciame dei concetti trovati nell’indagine sistemico-complessa degli ultimi
settanta anni. A puro titolo di esempio citiamo: emergenza, auto-organizzazione, non
linearità, strutture ricorsive, dipendenza dalle condizioni iniziali e dal percorso,
approssimazione statistica, vari principi di indeterminazione etc.

Un aspetto specifico è decisivo soprattutto quando inquadriamo oggetti molto grandi e
complessi come “uomo” o “mondo”. Si tratta del necessario sviluppo di una seconda
forma di conoscenza accanto a quella verticale delle discipline e delle sotto-
specializzazioni delle varie discipline tipica del moderno, una forma orizzontale che
unisce più discipline tra loro (interdisciplinare), le attraversa (transdisciplinare), ne usa
più d’una al contempo per indagare l’oggetto (multidisciplinare). Le due forme,
specialismo-verticale e generalismo-orizzontale, sono legate da un principio di
indeterminazione per cui la prima va più vicino agli oggetti ma ha difficoltà ad
inquadrarli nell’insieme e nei rapporti col contesto, la seconda pagherà in precisione
avvantaggiandosi però dell’ampiezza di inquadratura. Anche se questa seconda, in
fondo, usa al contempo tutti i guadagni specifici delle varie specifiche discipline e non è
solo uno sfocato “olismo”. Proveniamo da almeno quattro secoli di sviluppo della
conoscenza mono-disciplinare e la forma multi-inter-transdisciplinare è ancora tutta da
sviluppare, provare e correggere, formalizzare creando tradizioni di metodo, corpo
teorico stratificato, nuovi concetti e sintesi di sintesi. Lascia francamente sbigottiti il

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nostro attuale metodo di studio del mondo. Economisti che scorporano l’economico
dall’ambiente si alternano ad ecologhi esperti di ambiente ma non di economico, che
sopravvengono ad analisti politici che sanno tutto del dentro gli Stati ma niente di
politica internazionale così come i secondi nulla sanno degli oggetti e fenomeni che
studiano gli altri. Analisi di entità non ambientate in geografia, non pesate con
demografia, con nessuna conoscenza geostorica o geoeconomica, ignara almeno dei
contorni delle principali culture e mentalità del mondo, incluso almeno un minimo di
storia del pensiero religioso che tanta importanza ha ancora nella composizione delle
immagini di mondo non europee. Così c’è sembrato che il mondo fosse un unico grande
mercato globale imponendoci le totali aperture dei mercati delle merci, dei servizi e del
lavoro quando dominava il sacerdote economico. Poi abbiamo scoperto che ciò sta
rendendo parimenti ricca una parte del mondo diversa dalla nostra, una parte che
minaccia di chiederci di partecipare a pari grado almeno nelle definizioni e gestioni dei
regolamenti del mondo. Cosa che non ci conviene. Allora ecco che con un ribaltamento
sconcertante la globalizzazione stile WTO è archiviata e con essa i sacerdoti economici,
è il momento dei dai sacerdoti geopolitici che ci istruiscono sulle insidie minacciose
dell’eterno conflitto di potenza. Da Smith siamo retrocessi ad Hobbes. Con breve
intermezzo degli inquietanti sacerdoti virologici. Avevamo di recente appena
cominciato a prestare orecchio ai lamenti dei sacerdoti ecologico-climatici (dopo averli
ignorati per decenni), ma ecco che quelli economici ci avvertono che ora è il momento
di tornare a scavare ed usare carbone perché il nostro fornitore di gas in Europa è
diventato un “nemico”. Adattarsi all’era complessa con questa confusione nell’area
della conoscenza, per non parlare della sua distribuzione e condivisione, non sembra
proprio alla nostra portata.

L’adattamento al mondo cambiato e che cambia non può che richiedere un adeguamento
delle immagini di mondo e queste rispondono primariamente all’inquadramento degli
enti (ontologia) e le modalità con cui tentiamo di conoscerli (gnoseologia).

Per chiudere questo breve auto-esame della cultura sistemico-complessa sarà utile dire
qualcosa sulla sua breve e recente storia. Non è forse un caso che tale forma mentale si è
andata sviluppando praticamente in corrispondenza con la “grande inflazione” umana,
sociale e politica, degli ultimi settanta anni (McNeill J.R., 2018). Cambia il mondo,
cambia il nostro modo di osservarlo prima che di viverlo. I due fondamenti teorici che
più di altri si riconoscono tali provengono da un biologo teoretico, Ludwig von
Bertalanffy quanto a Teoria Generale dei Sistemi (2004) e da un fisico matematico,
Norbert Wiener, quanto alla Cibernetica (2001). Il metodo pluridisciplinare, già
teorizzato come necessario da Bertalanffy, si manifesta nelle famose Conference Macy
dove il primo set di concetti contamina antropologia, psicologia, economia, sociologia
oltreché biologia e fisica. La cibernetica sarà poi la base dello sviluppo di ricerca in
scienze cognitive fino ai progetti di Artificial Intelligence, a vari tipi di modellizzazioni
(automi informatici). La matematica della complessità diventa geometria (frattali),
teoria del caos, fisica computazionale, network e reti. Ingegneria, urbanistica, teorie
dell’organizzazione e quindi management ne sono fortemente attratte. Abbiamo prime

Riflessioni Sistemiche – N° 27 dicembre 2022 62
ricezioni in psicologia (Piaget) a cui seguono quelle in sociologia (Luhmann), che
comunque nasce sistemica già di suo. Anche la linguistica nasce come sistemica anche
se, per via di altre vicende, verrà poi identificata con il concetto di struttura. Gli studi
storici si arricchiscono del contributo epistemico della scuola francese delle Annales, in
pratica fondazione della geo-storia (Braudel F., 1988) coi suoi fenomeni di “lunga
durata”. Stranamente impermeabili risultano l’economia ed in parte la stessa filosofia.
Esistono oggi studi e sviluppi di economia delle complessità (Hidalgo C., 2016) ma si è
dovuto attendere la lunga sequenza di fallimenti teorico-pratici recenti (bolle, crisi
mutui subprime, crisi della crescita, disordini da globalizzazione), prima che la ricerca
cercasse di capire cosa evidentemente non aveva capito del suo oggetto di studio. A
partire dalla surreale definizione di “uomo economico” (Hirschman A.O., 2011) che è
però base di tutto lo sviluppo successivo delle teorie principali dal campo. L’economia è
oggi la disciplina dal più forte connotato ideologico essendo le sue pratiche ciò che
ordina i nostri sistemi di vita associata, da qui la resistenza teorica all’auto-revisione con
fissazione dogmatica come sempre avviene quando un sistema è recalcitrante al
cambiamento. Quanto alla filosofia il discorso è ovviamente molto complesso in sé.
Diremo solo che il grande lavoro di Edgar Morin (1977-2004), non ha al momento più
di tanto figliato in senso sistemico-complesso generale. Ma qui dovrebbe intervenire
una più specifica analisi della crisi storica che investe il “pensiero che pensa sé stesso”
(Aristotele, 2000), forse già dalla seconda metà del XIX secolo. La teoria del paradigma
di T. Khun (1969-99), nel campo delle immagini di mondo generali, porta a pensare
molto idonea l’idea di poter dare questo ruolo al concetto sistemico/complesso.
Sociologia della conoscenza e politica (a vari livelli) sono però sistemi di attrito che
condizionano lo sviluppo di nuove forme di immagini di mondo.

Come si vede, la stessa cultura della complessità è un fenomeno emergente, come se la
complessità intrinseca del mondo, dei suoi oggetti, dei suoi fenomeni, del nostro
sguardo individuale e collettivo, fosse un modo di esser dell’ontologia generale che però
le nostre forme storiche di pensiero hanno per lungo tempo evitato di riconoscere,
semplificandole. Almeno fino a che la “complessità” del mondo non ha cominciato ad
esplodere nella recente “grande inflazione”.

Su questo ultimo punto, mi permetto una breve osservazione sulla differenza tra
complicato e complesso. Personalmente, credo che ripetere questa differenziazione per
cercar di comunicare all’esterno il campo del pensiero sistemico-complesso, renda la
questione più complicata del necessario, in senso occamiano. Dal mio punto di vista,
semplicemente “tutto” è complesso visto che l’ontologia, che è filosofia prima, è
sistemica in senso universale. Al suo interno si potranno avere differenti gradi quali
quelli che per comodità chiamiamo “semplici” e quelli più prevedibili ed ordinati che
chiamiamo “complicati”. Ma poiché l’impianto complesso, essendo una onto-
gnoseologia, afferisce alle forme fondamentali del pensiero umano che poi si estrinseca
in immagine di mondo che applichiamo all’immensa varietà di oggetti e fenomeni del
mondo, dell’essere umano, della relazione tra uomo (individuale ed associato, mentale e
materiale) e mondo (fisico, biologico, sociale, politico), converrebbe darlo come

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paradigma generale (in senso kuhniano) e trattare le altre come regioni specifiche
piuttosto che chiedere ai pensanti di domandarsi se e quando applicare l’impianto
complesso, quando quello complicato o quando quello semplificato quasi avessimo un
intero armadio di abiti mentali da scegliere secondo occasione ed umore. La mente
umana non funziona così, l’immagine di mondo ha un paradigma centrale che per lungo
tempo ha orientato alla “semplificazione” mentre oggi, in termini adattivi, è richiesto
l’orientamento alla complessità. Il complesso è nativo dell’ambito della vita, quindi
dalla biologia in su. Ma lo è altrettanto della chimica (Kauffman S., 2005), disciplina
che ha avuto purtroppo pochi epistemologi (Bencivenga-Giuliani, 2014) che ne
vantassero la mitologia specifica che invece è ricchissima ed assai istruttiva di cos’è la
complessità del reale a livelli molto basici ed universali. Per non parlare di quanta
complessità emerge obiettivamente dalla fisica (Gell-Mann M., 1996). È il paradigma
dell’immagine di mondo settata sui principi del XIX secolo basati sulla Rivoluzione
industriale (le “macchine”), a sua volta figlia della meccanica newtoniana e coordinato
con i principi dell’economia moderna, che va relativizzato. Meglio allora fare la
rivoluzione paradigmatica fino in fondo e stabilire che il sistema mentale legge
complessità ovunque ed egli stesso ne dovrebbe assumere forme e principi stante che il
singolo oggetto più complesso che conosciamo è proprio il cervello/mente umano
(Tononi G., 2014).

Nel mio specifico campo di studio che è una forma di geopolitica complessa che diventa
nei fatti una nuova disciplina, la mondologia, applico quindi di default l’ontologia
sistemica che siano Stati o sistemi regionali o sistemi economici e valutari, culturali o
quant’altro. Ne leggo l’ambientazione geografica. Ne debbo però anche leggere la
sostanza in geografia umana che spesso è demografia: quanto grandi o piccoli, con
quante e quali fasce di età, con quale momento dinamico (anzianità, natalità) etc. Per
evitare la trappola determinista-riduzionista è bene poi ricordarsi che gli umani
interpretano le condizioni date in geografia in molti modi da cui la geostoria specifica
dei vari popoli o aree continentali o subcontinentali. Così per la geoeconomia che oltre
ai grandi concetti sfocati come “globalizzazione” impone la conoscenza di minima del
suo numero-peso-misura generale. Questo quanto a “geo” (Cerreti-Marconi-Sellari,
2019). Quanto a “polis”, va da sé la necessaria conoscenza delle metriche di politica
estera ed internazionale, ma non meno quella delle varie politiche interne che
condizionano le scelte di politica estera dei decisori. Se non proprio l’impossibile
conoscenza di tutto ciò, almeno il possesso di buone mappe sul dove andar a reperire le
informazioni necessarie all’analisi specifica. Il conflitto tra attori nel mondo può spesso
prender forme belliche; quindi, nozioni di militare e strategia (polemologia) sono
necessari. Ovvia la necessità di conoscere più nello specifico le forme economiche,
finanziarie, valutarie dell’unità metodologica base che per il campo è lo Stato, per “n”
Stati e loro interrelazioni. Così per le necessarie nozioni aggiornate in campo
tecnologico, a sua volta oggi in grande accelerazione che impatta militare ed economia,
ma spesso anche sociologia e politica. Poiché però la sostanza dell’unità metodologica

Riflessioni Sistemiche – N° 27 dicembre 2022 64
statale sono gli umani, occorre conoscere anche le principali forme delle varie culture.
La nostra ignoranza dell’Asia (60% del mondo umano) o dell’Africa (sarà il 25% nel
2050) è vasta e profonda. Infine, poiché lo scenario è il mondo, non si può prescindere
da considerazioni ambientali, ecologiche, climatiche stante che queste scienze sono
giovani, i loro consolidati sono ancora incerti e precari, la loro sensibilità agli interessi
dominanti e sfidanti massima, la loro complessità intrinseca altrettanto alta. Impossibile
iniziare un dibattito in questi campi se non si accetta per convenzione una comune
logica abduttiva. Tutto questo lo abbiamo dato ad elenco, ma va messo a sistema
facendo interferire i vari saperi tra loro, conoscendo anche gli statuti epistemologici
delle varie discipline che ci forniscono idee e modi di organizzarle oltreché i famosi
“dati”, con loro impostazioni sempre criticabili e rivedibili. Se l’avalutatività weberiana
è un miraggio, occorrerà però star ben attenti a non abusare di tagli ideologici a priori
(politici, filosofici o anche solo epistemici di questa o quella disciplina) che distorcono
la nostra percezione del mondo nel suo complesso.

Se questo è l’oggetto mondo ovvero “spazio” va ricordato anche il suo “tempo”.
Sempre settanta anni fa circa, nasceva una nuova disciplina che è la futurologia (Gidley
J.M., 2017). Questa è una disciplina vera e propria, con sue cattedre universitarie,
metodo, letteratura, dibattito epistemico. Cercar di prevedere i corsi principali di
sviluppo del cambiamento complesso del mondo è sempre più necessario, se non altro
come ipotesi abduttive. Più o meno quello che oggi sappiamo sul cambiamento
climatico, lo sapevamo anche negli anni Ottanta. Avessimo allora preso sul serio queste
conoscenze, avremmo avuto quaranta anni per spalmare gli interventi di adeguamento.
Ora ci rimangono per lo più quelli di mitigazione degli effetti irreversibili. Il mondo è
diventato un sistema denso occorre prevederne gli andamenti per rilasciare nel tempo
azioni di cambiamento adattativo. In un mondo così complesso, quando si manifestano i
problemi è sempre troppo tardi per risolverli.

Il fine di tutto ciò, di questa richiesta nuova “mondologia”, è l’adattamento all’era
complessa. Il concetto di adattamento in biologia prevede una lotteria di copiatura con
errore e ricombinazione genica da cui scaturirebbe la novità che può poi diventare
elemento adattativo che si espande nelle popolazioni tramite riproduzione. A livello di
specie umana, già da tempo si studia l’adattamento in termini di novità culturale che
porta poi gli umani a trasferirla ai loro sistemi di vita associata (Cavalli Sforza L.L.,
2004). Per altro anche in biologia, si sta tentando di uscire dai dogmi individualistici,
deterministici e riduzionisti, (Jablonka E., Lamb M.J., 2007), inserendo la complessità
epigenetica ed il ruolo delle popolazioni, dei livelli emergenti che dal genoma porta
all’individuo o al gruppo, plasticità e selezione multilivello, biologia dello sviluppo etc.
Conseguente è stata la comparsa, ad esempio, del concetto di “costruzione di nicchia”
ovvero non solo l’accettazione passiva, l’adeguamento per autotrasformazione al dettato
del contesto cui adattarsi. In logica adattiva, molte specie cambiano il proprio ambiente,
la nostra più di tutte le altre, modificando i nostri modi di pensare ed agire, ma anche i
sistemi istituzionali in cui viviamo e l’ambiente stesso cui dovremmo adattarci. Queste
auspicate trasformazioni intenzionali richiedono oggi, senza eccezioni, di saper dove

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metter le mani. Siamo passati dal credere che l’ordine del mondo avesse garanzie
divine, per poi affidarci alla “mano invisibile” del mercato, sarà il caso di diventare un
po’ meno infantili, consapevoli e responsabili.

La grande inflazione degli ultimi settanta anni, oltretutto generatrice di metriche
accelerate a cascate sempre più intrecciate di fenomeni inusuali, ci dice che il contesto è
e sta cambiando profondamente. Dovremmo cambiare anche il nostro modo di stare al
mondo. Ma prima dobbiamo forse cambiare il modo con cui pensiamo di conoscere il
mondo ed il modo con cui pensiamo di progettare non solo i meccanismi ma anche i
sistemi sociali ed istituzionali, le interrelazioni economiche, sociali e politiche che
fanno il nostro modo di stare al mondo. Progettare qui significa curare le “condizioni di
possibilità”. In metafora, un po’ meno ingegneria, un po’ più agricoltura. Portare la
cultura sistemico-complessa a candidarsi come paradigma subentrante il razionalismo
modernista che nacque in altro tempo e condizione del mondo, è forse la via politica più
utile e saggia per evitare la lunga sequenza di catastrofi cui saremo destinati (Servigne
et alt., 2020) se non saremo in grado di rimanere al di qua del caos che si prospetta con
il serio rischio di fallimento adattivo.

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IMMUNITÁ E GIURISDIZIONE ORDINARIA, di Teodoro Katte Klitsche de la Grange

Nota introduttiva

Questo saggio era stato pubblicato sul n. 1/2003 della rivista
“Palomar”. I problemi che tratta non sono per nulla cambiati. Anzi sono
stati aggravati dalla c.d. “legge Severino” onde è ancora un lavoro per
il ministro Nordio.

 

IMMUNITÁ E GIURISDIZIONE ORDINARIA

  1. È merito – non dei minori – di Berlusconi aver posto, dopo la decisione della Cassazione sul legittimo sospetto, il problema dell’immunità degli organi apicali dello Stato in termini politici concreti e reali – ovvero di potere – ciò che a finire tra Commissioni (parlamentari), leggine, codicilli, causidici, girotondi e “mozioni degli affetti” ha tutto da perdere in chiarezza e importanza. In sostanza le questioni poste dal presidente del Consiglio sono semplici: se le persone preposte o componenti gli organi supremi dello Stato possano essere giudicate, con la conseguenza, possibile, della condanna e detenzione mentre sono in carica. E, correlativamente, se la loro permanenza o rimozione nella carica non sia di competenza esclusiva del corpo elettorale, cioè dell’ “organo” in cui si esercita, primariamente, quella sovranità del popolo, fondamento della Costituzione repubblicana (art. 1).

A sentire il coro che si leva dai girotondi e dalla nomenklatura del centrosinistra, la risposta è semplice: i ladri devono stare in galera. Il che, in concreto, significa che in tale (scomoda) posizione deve stare chi le Procure – e spesso qualche Tribunale – giudicano tale. Il fatto che, forse per caso, ma forse no, i suddetti “ladri” siano coloro che occupano le poltrone da cui hanno da poco allontanato molti dei coristi, non li turba. Evidentemente la maestà della Giustizia è, in questi casi, considerata, la migliore delle derivazioni (nel senso di Pareto) perché copre, col suo ingombro, il più evidente e umano tra i residui: quello di potere, in termini filosofici elevato da Nietzsche a Wille zur macht, e che con saggezza pari all’efficacia dell’espressione il buon senso siciliano ha riassunto nel detto: cumannari è megghiu cà….

A confutare quanto ripetuto dall’opposizione basterebbe, forse, tale constatazione. Ma dato che, indipendentemente da chi occupa certe posizioni di potere, il pensiero politico e costituzionale moderno, praticamente unanime, sostiene proprio il contrario di ciò ch’è urlato “in tondo”, e, in particolare, che quanto è auspicato (per Berlusconi e i suoi sodali, s’intende), è escluso in uno Stato ben ordinato, ci sembra utile ricordarne le ragioni.

  1. A ricercare i motivi per cui un organo sovrano, e chi vi è preposto, sia “protetto” (cioè sia, in misura e modi variabili, sottratto alla giurisdizione) si ha l’imbarazzo della scelta. Si può partire dall’immunità degli organi sovrani, o dal principio politico della democrazia; dalla distinzione dei poteri o dal carattere rappresentativo degli organi (in maggiore o minore misura) immuni.

Prendendo le mosse dal principio (liberale) della distinzione dei poteri, recepito da tutte le Costituzioni borghesi (in caso contrario, non sarebbero liberali), come il potere legislativo non può cassare o riformare sentenze o provvedimenti di Giudici, così quello giudiziario non può intervenire né sulle Camere, né sui loro atti e procedimenti, né sulle persone dei deputati (senza autorizzazione della Camera stessa). La prima costituzione europea moderna, cioè quella francese del 1791, già lo disponeva (titolo III, cap. I, art. 3) prescrivendo che i tribunali non potessero interferire nell’esercizio del potere legislativo né sospendere l’attuazione delle leggi: prescrizioni similari, e quelle sull’immunità dei parlamentari da arresti e processi erano riportate praticamente in tutte le costituzioni europee successive, degli Stati liberali prima e (poi) democratico-liberali. La ragione era semplice e chiara: la libertà politica non sopporta sovrapposizioni e concentrazioni di poteri (o di atti) riconducibili a due funzioni distinte. È per quella altrettanto pericoloso un Parlamento il quale riformi una sentenza o ordini un arresto che un Giudice il quale disapplichi una legge e mandi in carcere un deputato, perché ambedue queste “invasioni” concentrano in un solo potere atti pertinenti a diverse e distinte funzioni. Per cui al principio (liberale) della distinzione dei poteri è connaturale impedire che questi interferiscano tra loro, se non in casi tassativi e limitati (basati sulla distinzione di Montesquieu tra pouvoir de statuer e pouvoir d’empêcher).

Anche se il senso è diverso, dal principio politico democratico si desume la stessa “interdizione”. Qui non viene tanto in rilievo – anche se comunque ha un peso – la circostanza che i giudici, in un ordinamento come il nostro, o, in generale, degli Stati continentali europei, costituiscono un corpo burocratico di funzionari reclutati per concorso, e quindi, per tale carattere, disomogeneo al principio della democrazia, come scrive Carl Schmitt[1], e ripetuto da Berlusconi. Perché una giurisdizione esercitata da magistrati elettivi (come in molti stati U.S.A.) è legittimata dal “popolo” quanto il deputato[2].

Piuttosto in tal caso viene in considerazione, per l’appunto, la contrapposizione tra giudizio di uno o più funzionari, e quello del “popolo” stesso. In fondo l’aveva acutamente notato Machiavelli[3]quando scriveva che “lo accusare uno potente a otto giudici in una repubblica non basta; bisogna che i giudici siano assai, perché i pochi sempre fanno a modo de’ pochi. Tanto che se tali modi vi fussono stati, o i cittadini lo arebbono accusato, vivendo lui male, e per tale mezzo, senza far venire l’esercito spagnolo, arebbono sfogato l’animo loro; o, non vivendo male, non arebbono avuto ardire operargli contro”. Il Segretario fiorentino aveva capito che, in una Repubblica (da intendersi nel caso come una forma costituzionale se non democratica, con elementi di democrazia) un tribunale “ordinario” che giudichi un politico configura un potenziale (ma assai probabile) caso di conflitto costituzionale e, ancor più facilmente, origina un conflitto politico. Perché delle due l’una: o il giudizio del Tribunale è conforme a quello della maggioranza e allora i partigiani dell’eventuale accusato potranno sempre additare come esempio di giustizia estranea all’ordinamento democratico il verdetto di alcuni funzionari su un uomo comunque popolare; o non lo è, e si apre un contrasto, assai più grave, tra la volontà di tutti (o quasi) e il giudizio di pochissimi. Perciò occorre trovare “alcuno modo di accuse contro all’ambizione de’ potenti cittadini”, ovvero una strada che possa evitare i conflitti che la giustizia ordinaria genera quando oggetto del giudizio è un affare (e/o un uomo) politico.

L’impossibilità, in grandi democrazie come quelle moderne, di giudizi nell’areopago, ha determinato che la giustizia “politica” sia normalmente esercitata, con procedure (e da organi speciali) o comunque presenti vistose deroghe od eccezioni agli “ordini” comuni. In genere le Carte costituzionali delle democrazie borghesi prevedono la competenza a giudicare di una seconda Camera (il modello ne è stato la Camera dei Lords inglese) come il Senato U.S.A., o il nostro nello Statuto albertino o quello della Terza Repubblica Francese; ovvero di un giudice speciale (come talvolta le Corti costituzionali); l’esercizio dell’azione penale è riservato ad organi politici (la Camera dei rappresentanti negli U.S.A., o quella dei deputati in Italia; ambedue le camere in Francia nella Costituzione vigente).

Immunità dalla giustizia ordinaria, variamente configurate, accompagnano di solito tali “status” e “ordini” eccezionali[4]; anche le norme definenti i crimini “politici” di solito sono formulate in guisa che l’interprete abbia una certa “discrezionalità” nel determinarne l’ambito[5]. Per cui si può agevolmente constatare come, nelle democrazie moderne, è normale che la giustizia “politica” esercitata su ministri, Capi di Stato, parlamentari e talvolta funzionari, lo sia in forme e procedure extra-ordinem: l’unico connotato comune ai vari ordinamenti, invero, è quello, negativo, di escludere (in tutto o in parte) la competenza dei Tribunali ordinari. Nessuno prevede che ministri, deputati o Capi di Stato possano essere giudicati da una Corte ordinaria con il comune procedimento. In questo può affermarsi che l’intuizione di Machiavelli ha avuto successo. La natura “politica” del processo, delle parti e del suo oggetto (e il suo collegamento con decisioni popolari) prevale sul principio democratico dell’isonomia; il rapporto con la volontà e le scelte popolari è tuttavia, per lo più confermato dal ruolo giudiziario che vengono ad assumere organi politici, spesso legittimati anch’essi democraticamente, perché elettivi.

Alle stesse conclusioni ai può giungere partendo dal principio – e dal concetto – di rappresentanza politica. Questa comporta la distinzione, già chiaramente formulata nella Costituzione francese del 1791 (tit. III, cap. IV, sez. 2, art. 2) in base alla quale non tutti i poteri dello Stato sono rappresentativi, e non tutti i funzionari dello Stato sono dei rappresentanti. L’uno e l’altro sono riservati a uno o pochissimi organi (e loro titolari): il Capo dello Stato, le Camere, il Governo.

Ad esser rappresentata è l’unità politica, intesa come totalità; funzione della rappresentanza è far esistere ed agire la comunità. Senza rappresentanza – o senza l’opposto principio di forma, cioè l’identità – una società politica non può agire. Senza i poteri rappresentativi, che la Costituzione italiana vigente identifica esplicitamente nel Capo dello Stato e nelle Camere, la Repubblica non esisterebbe neppure: ancor meno ciò che non esiste (e viene ad esistenza solo quando c’è una rappresentanza) potrebbe agire. Da una parte, ma con ciò entriamo nel profilo successivo, ciò comporta che coloro che rappresentano (anche se a giudizio di taluni indegnamente) l’unità e la totalità, non possono essere giudicati da chi non è rappresentante, ma esercita soltanto un pouvoir commis; dall’altra che un G.I.P. che ordinasse l’arresto o un Tribunale che condannasse un solo deputato, e più ancora il Capo dello Stato o un congruo numero di parlamentari, decapiterebbe lo Stato, togliendogli – nei casi più gravi – la capacità di agire, e negli altri, influendo sulle decisioni degli organi rappresentativi[6].

L’argomento decisivo per spiegare l’ “immunità” di determinati organi (e dei loro titolari e componenti) è comunque di essere “sovrani”. Senza voler entrare nella tematica della sovranità moderna (cioè della sovranità tout-court) fin dal medioevo è stato individuato un organo (o un soggetto) il quale decideva in ultima istanza; anche prima che il concetto moderno di sovranità fosse elaborato, l’identificazione di tale organo (o soggetto) era assai importante, perché legittimante o meno lo justum bellum[7]. Tale criterio d’identificazione dell’organo “sovrano” era ripetuto spesso nella filosofia e nel diritto pubblico moderno. Era sviluppato da Hobbes e da de Maistre, ma in effetti presente in altri pensatori, tra cui Kant e Locke, in quest’ultimo nella forma negativa dell’impossibilità che vi sia un sovrano laddove una controversia non è decidibile da un’autorità. Corollario della stessa era che non può esistere, in un’unità politica, la compresenza di più poteri “sovrani”. Tra tutti coloro che hanno sostenuto l’impossibilità di concepire più sovrani in un’unità politica, è importante ricordare, per l’estrema chiarezza, il pensiero del giovane Marx, secondo il quale “è proprio del concetto di sovranità che questa non possa avere doppia e addirittura opposta esistenza”, per cui la questione che si pone in concreto è “sovranità del popolo o del monarca”: infatti “se la sovranità esiste nel monarca, è una sciocchezza parlare di una sovranità contraria esistente nel popolo”[8]. Nucleo di tale teoria è che vi è nello Stato un organo (un soggetto) che giudica ma non può essere giudicato da alcuno; che ha “tutti i diritti e nessun dovere (coattivo)”[9].

Marx sintetizzava così in poche parole il profilo più importante del pensiero politico  sulla sovranità: che di (organi o soggetti) sovrani, in una unità politica, ve ne può essere uno solo. Questa è la ragione decisiva per ritenere che se a un altro potere (o soggetto) fosse consentito esercitare una coazione sul sovrano, questo non sarebbe più tale, ma lo sarebbe l’altro. Onde evitare questa “traslatio imperii” (la quale peraltro potrebbe assumere anche moto …pendolare), gli organi sovrani sono sottratti (in tutto o in parte) alla giurisdizione ordinaria. E’ quanto sosteneva (tra gli altri) un Presidente del Consiglio italiano, e fine giurista, come Vittorio Emanuele Orlando, in un saggio di settant’anni orsono. Scriveva infatti: “Che fra gli organi onde lo Stato manifesta la sua volontà e la attua, uno ve ne sia che su tutti gli altri sovrasta, superiorem non recognoscens, e che non potendo appunto ammettere un superiore (chè allora la potestà suprema si trasporterebbe in quest’altro) deve essere sottratto ad ogni giurisdizione e diventa, per ciò stesso, inviolabile ed irresponsabile, è noto[10] (il corsivo è nostro). Analoga spiegazione era stata data da Thomas Hobbes “ Infine, dal fatto che ciascuno dei cittadini sottomette la sua volontà alla volontà di colui che ha il potere supremo sullo Stato, così da non potere usare delle proprie forze contro di lui, segue evidentemente che qualunque cosa costui faccia, non può essere punito[11] (il corsivo è nostro). E alla stessa conclusione si arriva a leggere Bodin: secondo il quale “Le prerogative sovrane devono essere tali da non poter convenire altro che al principe sovrano; se anche i sudditi possono essere partecipi, esse cessano di essere tali” perché “ciò significa che questo, da suo servitore che era, diverrà suo compagno, e così facendo egli rinuncerà alla sovranità; perché la qualifica di sovrano, ossia posto al di sopra di tutti i sudditi, non può convenire a chi di un suo suddito faccia un compagno”[12].

D’altra parte una delle “marques de souvraineté” secondo Bodin non è rendere giustizia, ma giudicare in ultima istanza. Chi giudica in ultima istanza non può – in tutta evidenza – essere utilmente giudicato perché un eventuale giudizio sarebbe comunque sottoposto alla revisione sovrana. Ammettere poi che si possa giudicare in ultima istanza in modo difforme dal sovrano, significa dividere la sovranità. Anche se Bodin viveva agli albori dello Stato moderno, così diverso dall’attuale, si rinviene anche nel suo pensiero la soluzione (negativa) del problema: che cioè, ad essere decisivo, è sempre il giudizio del (popolo) sovrano. E che questo non può essere oggetto di riesame da altri perché, in tal caso non sarebbe più sovrano; o, se altri giudica, il relativo giudizio è ininfluente rispetto a quello del sovrano.

L’immunità, indipendentemente dalla dibattuta questione se ad essere sovrano sia un potere costituito, o il potere costituente, l’organo o il popolo – che, relativamente alla questione qui esaminata, è ininfluente – compete, come sosteneva Orlando, a quell’organo (o organi) apicali, superiorem non recognoscens nell’ordinamento dello Stato. E, come riteneva Santi Romano, relativamente alle immunità parlamentari, “Il fondamento di tutte queste immunità dei senatori e dei deputati è da ricercarsi non soltanto nel bisogno di tutelare il potere legislativo da ogni attentato del potere esecutivo e nella convenienza di non distrarre senza gravi motivi i membri del Parlamento dall’esercizio delle loro funzioni, ma nel principio più generale dell’indipendenza e dell’autonomia delle Camere verso tutti gli altri organi e poteri dello Stato: di tale principio esse costituiscono una delle varie applicazioni o, meglio, una particolare guarentigia”[13]; per cui non costituiscono eccezioni, ma applicazione di un “principio più generale”.

Il pregio di questa concezione, nelle sue varie formulazioni e articolazioni, è di spiegare la ragione dell’immunità per qualsiasi tipo e forma di Stato, indipendentemente dai principi, valori e forme di governo di ciascuno: non è possibile che in uno Stato (ben) ordinato un giudice, anche “supremo”, possa giudicare e condannare un componente dell’organo “sovrano”, sia che si tratti del parlamentare o del Capo dello Stato in una democrazia borghese, del componente del Soviet Supremo in una delle (defunte) democrazie popolari, ovvero del Fürher, Caudillo o Duce in uno Stato fascista o nazista. Se lo fa, ciò significa soltanto che ad essere “sovrano” è il Tribunale e non il Soviet Supremo, il Parlamento, o il Conducator.

Cosa d’altra parte non ignota al diritto pubblico: in talune costituzioni non moderne, l’autorità “suprema” competeva a un organo le cui funzioni originarie (e prevalenti) erano giudiziarie; sviluppando le quali aveva assunto un primato politico. E’ il caso, ad esempio, del Consiglio dei Dieci a Venezia.

  1. A cercare le ragioni (politiche) per cui la regola generale è quella esposta da Orlando e non l’eccezione criticata si ha l’imbarazzo della scelta. Ma il motivo principale è la situazione d’indipendenza in cui deve trovarsi l’organo sovrano, per garantire quella della comunità rappresentata. Senza l’indipendenza da altri poteri, dall’esterno ma anche all’interno, di quello, non è possibile garantirla di questa: e lo stesso vale per la libertà di agire che ne è la prima, necessaria, conseguenza. Un organo dipendente e perciò non libero di agire non è in grado di tutelare l’esistenza della comunità.

In una democrazia politica l’unica dipendenza che quell’organo può avere è verso il popolo, organizzato nel corpo elettorale. Se dipende – in tutto o, verosimilmente, anche solo in parte – da altri (a parte le inidoneità oggettive degli uffici e dei procedimenti giudiziari, aggravate dal non essere legittimati dal suffragio popolare), ciò costituisce una grave vulnus al principio democratico, perché la volontà e la scelta del sovrano sarebbero soggette al consenso di chi da quello non dipende.

In termini politici la soluzione è semplice: vuol dire rispondere alle domande conseguenti all’alternativa di Marx: chi comanda? Il popolo o i Tribunali? La risposta suggerita (anche se talvolta timidamente, e soprattutto indirettamente) è quella che si può ascoltare da (alcuni) esponenti del centrosinistra: se condannato si deve dimettere. Il che significa, in senso proprio ed esplicito, che a decidere chi deve governare non è il corpo elettorale, ma i Tribunali. I quali così vedono riconoscersi un potere di veto  sulle scelte popolari. La seconda alternativa – meno frequentata, e il perché lo si capisce bene – è sostenere che i processi facciano il loro corso, e il condannato, legittimato dai suffragi, rimanga al suo posto. Era la soluzione formulata che un noto giurista come Léon Duguit e sulla quale il nostro Orlando ironizzava: perché la conseguenza sarebbe che il Presidente del Consiglio dovrebbe ricevere gli ambasciatori e i premiers stranieri invece che a Palazzo Chigi, a Rebibbia. Dove presiederebbe anche il Consiglio dei Ministri. La comicità delle conseguenze evidenzia quella della tesi che le presuppone.

La quale, malgrado il protestar contrario, e proprio nella sua formulazione “il condannato dovrebbe dimettersi” manifesta il suo carattere politico, nel senso specifico di “politica di partito” o “politicante”. Perché risponde da un lato alla questione nel senso più comodo per chi si trova in sintonia con certi (e non pochi) uffici  giudiziari; dall’altro, e più importante, ne costituisce la risposta inversa, che a decidere non debba essere il popolo, ma il potere giudiziario. Stravolgendo così sia il principio democratico in modo radicale, sia la governabilità, per il conflitto che genera tra poteri, uno dei quali legittimato dal suffragio e l’altro no.

  1. Insistendo nel considerare la tesi criticata come non strumentale, essa può essere ricondotta al tentativo, tante volte ripetuto, di giuridificare la politica (quindi la sovranità). Anzi di questa tesi, ne costituisce una parte, un paragrafo piccolo perché profondamente incoerente: quello consistente nel giudiziarizzare la politica, diametralmente opposto al carattere peculiare della sovranità: di essere al di là del diritto. Ovvero, in altri termini, di potervi rientrare ma come assoluto. Già tale connotato era stato individuato da Bodin: la sovranità è “il potere assoluto e perpetuo di uno Stato”, rafforzato dal ricordato paragone tra Dio e Sovrano. Kant ne da poi la definizione (giuridicamente) più corretta: colui che “Nello Stato ha verso i sudditi soltanto diritti e nessun dovere (coattivo)” (anche questa analoga alla definizione che da di Dio)[14] e specifica che “non può essere contenuto nella costituzione nessun articolo che renda possibile… a un potere di opporsi a colui che possiede il comando supremo … che renda possibile limitarne il potere” perché “allora non è quello, ma questo il supremo detentore del comando: il che è contraddittorio”[15]. Ora il diritto ha una dimensione relativa: ai soggetti, anche se diversi in diritti, facoltà, obblighi, competono sia situazioni giuridiche attive che passive. A ogni potere corrisponde un obbligo, un dovere o una responsabilità. Il sovrano, in questo senso è l’eccezione che tuttavia rende possibile (anche) la vigenza di un sistema di norme e rapporti formali, attraverso (l’instaurazione e) il mantenimento dell’ordine. L’assolutezza del comando sovrano (e del concetto) ha indotto il costituzionalismo (liberale) a ricercare i sistemi per bilanciarlo con il diritto: tentativo in gran parte riuscito, ma non totalmente, perché è impossibile giuridificare tutto[16]. In fondo proprio a Locke, uno dei “padri” del costituzionalismo moderno, dobbiamo l’affermazione che in certi casi non v’è giudice sulla terra, ma si ha il diritto di appellarsi al cielo: cioè di ribellarsi e risolvere la controversia con la forza. La contraria tesi si fonda sull’illusione che il diritto sia co-estensivo alla politica: che possa regolare tutto, inquadrandola in un sistema di norme applicabili e “calcolabili”. Ma come per la sovranità (e i suoi atti) così non è in tutti i casi più importanti e politicamente decisivi: per esempio la guerra e la pace. Si può prevedere nella Costituzione chi ha il diritto di dichiarare la guerra, e il procedimento relativo, ma non ciò che più conta: l’identificazione del nemico e l’obiettivo politico. Del pari per la pace: la decisione se concluderla – e a quali condizioni – è necessariamente rimessa all’arbitrio del competente potere costituito (che in democrazia risponde verso il corpo elettorale); ma non è certo concepibile prevedere per legge come, quando e con chi concluderla.

Di questa utopia, la giudiziarizzazione è il capitolo più incoerente: perché se non può esistere una legge per i “casi alti” della politica, tantomeno può esistere un Tribunale che giudichi in base a norme  “misurabili” (cioè come ci si aspetta che giudichi). Se, d’altra parte, il Tribunale decidesse (rettamente) applicando norme di diritto comune non è detto che gli effetti del giudizio siano politicamente opportuni; se invece tenendo d’occhio la convenienza politica e non i “sillogismi” giudiziari, tale attività costituirebbe giustizia politica (e non un giudizio “ordinario”), in cui l’aggettivo, com’è noto, prevale sempre sul sostantivo. E non sarebbe così il rimedio auspicato ma – al contrario – inutile e quasi sicuramente dannoso[17]. Che il tutto sia comunque sostenuto ed auspicato non deve meravigliare, perché rientra in quella tendenza prevalente nella sinistra (ma non soltanto di questa) d’immaginare dei modelli di società e/o di Stato ideali e di misurare la realtà in base ai medesimi. Già un simile modo d’agire era stigmatizzato da Machiavelli “E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti e conosciuti essere in vero; perché elli è tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare, impara piu tosto la ruina che la preservazione sua”.

Perché così si prende a misura della realtà il proprio arbitrio soggettivo e non la ragione oggettiva.

Molto meglio seguire Hegel, il quale, com’è noto oltre a ritenere quello (l’arbitrio) capace solo di gonfiare le teste[18], scriveva che la scienza dello Stato non sia altro “se non il tentativo d’intendere e presentare lo Stato come cosa razionale in se…..deve restar molto lontano dal dover costruire uno Stato come dev’essere” perché “intendere ciò che è, è il compito della filosofia, perché ciò che è, è la ragione”[19]. A prescindere da come (e in che misura) si voglia considerare la “coincidenza” di razionale e reale, è un fatto che nessun ordinamento democratico-liberale prevede che un Tribunale ordinario condanni un Capo dello Stato o di Governo, o anche un parlamentare, come se si trattasse di un caso ordinario, secondo il diritto comune. E compito dell’interprete è di comprenderne le ragioni. Piuttosto che erigere il proprio arbitrio (e i propri interessi) a massima dell’agire universale, è più (umile e)  utile  chiedersi perché l’agire universale è del tutto opposto alle proprie valutazioni soggettive .

Teodoro Klitsche de la Grange

[1] Verfassungslehre, trad. it., Milano 1984, p. 357 ss. 360 ss.

[2] Anche se in tal caso c’è da chiedersi se sia da considerare “popolo” nel senso della democrazia politica, il collegio elettorale che sceglie il giudice o il deputato. Ma il problema ci porterebbe lontano ed               esula dei limiti del presente scritto.

[3] Discorsi I, 7.

[4] Ricordiamo alcune disposizioni costituzionali europee sull’immunità dei parlamentari: art. 26 Cost. francese; art. 46 Cost. tedesca; art. 71 Cost. spagnola; art. 45 Cost. belga.

[5] V. Benjamin Constant, ora in Principi di Politica, Roma 1970, p. 121, secondo il quale la “discrezionalità” e l’istituzione di Tribunali speciali avevano (anche) la funzione di preservarli da tutte le pressioni popolari.

[6] Machiavelli (op. cit.) sostiene che senza quei rimedi straordinari, la conclusione dei conflitti  può essere la chiamata di “forze estranee” cioè degli stranieri. Machiavelli non conosceva il concetto di rappresentanza politica (in nuce nella Riforma, sviluppato poi nei secoli XVII e XVIII), ma quanto prefigura potrebbe ripetersi in un conflitto che veda poteri “commis” contrapposti a quelli rappresentativi, impossibilitati dai primi a funzionare, con un terzo “esterno” che se ne giova.

[7] Già è cennato in S. Tommaso Summa Th., II, II, p. 40, art. 1; è sviluppato nella Tarda Scolastica v. tra gli altri F. Suarez De charitate disp. 13 De bello Sectio II, S. Roberto Bellarmino ora in Scritti politici, Bologna 1950, p. 260.

[8] V. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, Roma 1983, p. 40.

[9] V. Kant, Die Methaphysik der Sitten, trad. it., Bari 1973, p. 149.

[10] V. E. Orlando Immunità parlamentari ed organi sovrani, Rivista di diritto pubblico,  XXV Roma 1933, ora in Diritto pubblico generale, Milano 1954, p. 487. E prosegue: “circa gli attributi ed i caratteri dell’organo sovrano come furono definiti di sopra, non vi sono gravi difficoltà, quando l’ordinamento ne riconosce ed ammette uno solo: e non importa se questo unico organo sovrano sia, in relazione alle varie forme di governo, una persona fisica (monarchia), o un collegio, e questo sia costituito da componenti di una classe privilegiata o dalla universalità dei cittadini (aristocrazie o democrazie assolute)” e specifica: “Si giustifica pertanto la nostra teoria la quale può riassumersi così: non si può dare organo sovrano senza che esso sia coperto della garanzia della inviolabilità, la quale importa: essere sottratto ad ogni giurisdizione capace di esercitare una coazione fisica sulla persona. Naturalmente, come avviene sempre nel mondo del diritto, questo principio generale deve, nell’applicazione, adattarsi alle manifestazioni concrete della realtà costituzionale, assumendo forme diverse senza però venir mai meno in se stesso”.

Se si tratta di organo collegiale “come sono le assemblee parlamentari, l’inviolabilità fisica non può normalmente porsi se non in via indiretta, attraverso l’inviolabilità dei membri; ma, d’altra parte, non è necessario e sarebbe anzi sconveniente, che questa forma di inviolabilità del collegio nelle persone dei suoi membri fosse così assoluta e così rigida come deve essere in rapporto a una persona fisica”. Per cui “Attraverso tutte queste differenze, per quanto importanti possano essere, è però sempre lo stesso principio che si applica, riaffermando l’inviolabilità  come qualità inseparabile dell’organo sovrano: diritto comune e non diritto di eccezione, poiché deriva per virtù di semplice logica giuridica dalla stessa maniera di essere dell’ordinamento” perché ad essere “rigorosamente esatti” non è tanto che il Parlamento (e gli altri organi sovrani) si sottraggono ad ogni giurisdizione “ ma bensì, che compete ad esso (comprendendo il Re) la giurisdizione suprema e che tale sua qualità sia sufficiente perché possa risolvere senza concorso di un’altra autorità, le questioni della sua prerogativa”, op. cit. p. 495 ss..

[11] De Cive, trad it., Roma 1981, p. 135.

[12] Six livres de la Republique, I, X, trad. it., Torino 1988, pp. 482 e 483 e prosegue “come il gran Dio sovrano non può fare un altro Dio simile a lui, poiché egli è infinito e non vi possono essere due infiniti, come si dimostra secondo ragioni naturali e necessarie, così possiamo dire che quel principe che abbiamo detto essere l’immagine di Dio non può rendere un suddito uguale a se stesso senza con ciò annullare il suo stesso potere”.

[13] Corso di diritto costituzionale, Padova 1928, p. 222.

[14] Op. cit. p. 49.

[15] Op. cit. p. 149-150.

[16] Come scrive De Maistre sul diritto di resistenza “quando si è deciso … che si ha diritto di resistere al potere sovrano … non si è concluso ancora nulla, perché resta da sapere quando può esercitarsi tale diritto, e chi ha il diritto di esercitarlo…” e prosegue “Quale potere nello Stato ha diritto di decidere che è giunto il momento di resistere? Se tale Tribunale preesiste è già parte della sovranità, e contestandone l’altra parte l’annienta. Se non esiste prima, da quale Tribunale questo Tribunale sarà costituito?” Du Pape, lib. II, cap. 2.

[17] Ciò era stato visto distintamente da De Maistre, quando scriveva che in una Costituzione “ Que ce qu’il y a de plus essentiel, de plus intrinsèquement constitutionnel et de véritablement fondamental, n’est j’amais écrit, et même ne saurait l’être” v. Des constitutions politiques Paris 1814 p. 26.

[18] V. Die Phänomenologie des Geistes V, B, C.

[19] Prefazione a Grundlienien der Philosophie des Rechts.

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Dal Salvatore al Trickster Divino: La spinta teologica nella politica estera degli Stati Uniti, di MICHAEL VLAHOS

26 FEBBRAIO 2022

 

Dal Salvatore al Trickster Divino: La spinta teologica nella politica estera degli Stati Uniti

MICHAEL VLAHOS

 

Noi americani abbiamo a lungo creduto che le nostre relazioni con il mondo fossero guidate da una polarità illuministica tra “realismo” e “idealismo”. In realtà, però, siamo mossi da correnti più profonde dell’ethos nazionale. L‘America è una religione, come ha detto Robert Bellah. Una “religione civile”, secondo le sue parole, ma comunque una religione vera e reale.

Le religioni hanno ovviamente una teologia e una chiesa che sono di competenza del clero. Tuttavia, le religioni (nazionalizzate) raccontano anche storie che spingono il popolo a lottare e persino a sacrificarsi, come fratelli cittadini, per l’idea stessa della nazione. Chiamiamo queste storie la narrazione sacra della nazione: narrativa, come in una sceneggiatura; sacra come in una scrittura. Le grandi nazioni hanno narrazioni piene di potere e, in tempi di crisi, sono spesso tentate di seguire la guida inossidabile della loro scrittura nazionale.

Ma queste narrazioni possono rivelarsi pericolose per chi le racconta, e la storia sacra dell’America – così sacra e imperiosa da farle pensare al suo ruolo missionario nel mondo – può rivelarsi alla fine la sua più grande debolezza. Gli americani vedono il mondo attraverso la lente di ferro del testamento messianico della “nazione redentrice“. Raramente abbiamo rinnegato questo sacro impulso, che ci ha condotto in tutte le guerre americane, portandoci sia gloria che disgrazia, vittoria e disastro.

Figura 1: American Progress (1872) con la Columbia, una personificazione.

degli Stati Uniti (John Gast).

 

Due secoli di cieca osservanza di questa prima direttiva hanno portato gli Stati Uniti all’unico trionfo trascendente: la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Altrove, invece, la scrittura americana ha sempre portato al fallimento strategico: La ricostruzione, Cuba (due volte!), la Società delle Nazioni, l’Iran, l’America centrale (molte volte!), il Vietnam, le guerre in Medio Oriente e l’Afghanistan.

Che sia sacra o profana, la letteratura è sempre letteratura. Di conseguenza, gli elementi della trama scritturale devono, come in televisione, lavorare insieme e raccontare all’unisono una storia. Nelle scritture americane, questi tropi sono strettamente intrecciati e intimamente familiari come i classici della letteratura mondiale.

Ora sembra che la “crisi” in Ucraina sia l’ennesimo arco narrativo della nostra lunga serie televisiva nazionale, non un sequel ma semplicemente l’ultima stagione di una serie in streaming: la sacra narrazione americana è infatti organizzata attorno a quattro motivi universali e immutabili, ognuno dei quali è presente nell’ultima stagione di apertura che sta andando in onda:

1.                 Dr. Evil

Il nemico che affrontiamo è il male, e il male deve essere per- sonalizzato. Quando i ribelli abbatterono la statua di piombo dorato di Giorgio III il 9 luglio 1776, stavano celebrando l’antico rito romano della Damnatio Memoriae: giustiziare simbolicamente l’imperatore rovesciato distruggendo la sua sacra imago legionaria (un ritratto dorato in 3D). Al contrario, durante la lunga Guerra Civile, il nemico era più simile al “Lato Oscuro della Forza” – “Il Potere Schiavista“.

– o lo specchio malvagio di “God’s Amer- ican Israel” di Ezra Stiles. Questo tropo fu esteso al dominio spagnolo a Cuba, che abolì la schiavitù solo nel 1880. La metafora del Lato Oscuro continuò fino alla Prima Guerra Mondiale, con la damnatio del predicatore Wilson sul “militarismo prussiano”. (L’epifenomeno ufficiale popolare – “Halt the Hun!” – si tingeva in realtà di razzismo).

Dopo il brutale Trattato di Versailles, gli atteggiamenti americani verso la Germania si ammorbidirono. Nel 1941 – con il 25% degli americani di origine nemica – non era più realistico creare una Germania e un’Italia malvagie. Il male doveva essere ancora una volta incarnato dal “Dottor Male”, questa volta personificato da Hitler e Mussolini.

Come pilastro della sacra narrazione americana, il motivo della “personificazione del male” si è accentuato nel secondo dopoguerra. Stalin, naturalmente, si adattava al profilo alla perfezione, così come Mao. E il dominio del Partito Comunista ha permesso di estendere questa designazione, sempre più ampia, fino a includere tutti i loro scagnozzi e i loro interi regimi. Soprattutto, però, tale tassonomia ha permesso agli ecclesiastici della politica estera statunitense di esonerare la stragrande maggioranza del popolo nemico come servo della gleba, oppresso dalla tirannia e desideroso di liberazione. Come ci dice Frank Baum ne Il meraviglioso mago di Oz:

[La strega cattiva ha tenuto in schiavitù tutti i Mastichini per molti anni, rendendoli schiavi per lei notte e giorno. Ora sono tutti liberi e vi sono grati per il favore.

Anche i soldati desiderano la liberazione e possono essere redenti. Dopo aver ucciso la strega cattiva (nel film del 1939), il capo della guardia Winkie (pseudo-cosacco) dichiara: Ave a Dorothy! La strega cattiva è morta! Vediamo come la narrazione sacra sia profondamente codificata e permei anche le opere letterarie e cinematografiche più popolari d’America.

Nel corso dei decenni, i nostri Dottor Malvagi scelti sono cresciuti fino a diventare un cast corale, che comprende Fi- del Castro, Muhammar Gheddafi, Saddam Hussein e Osama Bin Laden – una legione del Darkside! – solo per citarne alcuni. Ma questi si sono rivelati solo un gioco da ragazzi, perché l’America desidera soprattutto un nemico esistenziale manicheo. Dopo tutto, sono le minacce più gravi che portano la vittoria più dolce.

Per questo motivo, il dottor Putin si è recentemente calato in suole ben vestite. In effetti, come la strega cattiva o Jo- seph Stalin, il personaggio pubblico di Putin – da lui accuratamente curato per ottenere il massimo impatto mitico – è del tutto congruente con il meme del Dottor Male incorporato in America, soddisfacendo e superando le aspettative in ogni occasione.

Pertanto, non c’è dubbio – nell’occhio monolitico dei credenziosi esperti di Washington – che il nostro nuovo Grande Dittatore sia semplicemente un prepotente, motivato solo da avarizia e cupidigia. Una volta che questo giudizio viene canonizzato collettivamente, prevalgono le camere dell’eco e l’analisi dell’establishment viene congelata in un dogma. Smettiamo di indagare sul reale pensiero della nostra (autoproclamata) nemesi: tutto ciò che serve è un giudizio moralistico.

2.                    America il Redentore

La perfetta incapsulazione del dovere divino che l’America si è autoproclamata di salvare e liberare l’umanità (e punire i malvagi) è contenuta nel sofomorico discorso inaugurale di John F. Kennedy, che è diventato il fulcro della dottrina Kennedy:

Che ogni nazione sappia, che ci voglia bene o male, che pagheremo qualsiasi prezzo, sopporteremo qualsiasi peso, affronteremo qualsiasi difficoltà, sosterremo qualsiasi amico, ci opporremo a qualsiasi nemico, per assicurare la sopravvivenza e il successo della libertà.

Da Julia Ward Howe – “viviamo per rendere gli uomini liberi” – a Samantha Power – “Responsabilità di proteggere” (R2P) – la narrazione dei “nostri sacri obblighi di liberare l’umanità” rimane la catena ininterrotta dell’America. La nostra ultima Musa della Libertà, Anne Applebaum, ci ordina ora di essere risoluti e di fermare il sangue della storia alleviando il dolore di chi ha perso la vita.

 

Ucraina: “Potremmo iniziare con questo”, dichiara compiaciuta e disinvolta, “aiutando a fare dell’Ucraina la democrazia di successo, prospera e rivolta verso l’Occidente che Putin teme così chiaramente”.

Per molti aspetti, questa dottrina della nazione redentrice è radicata nella trasformazione dell’America durante la Guerra Civile. Prima della crociata abolizionista, gli Stati Uniti erano una politi- ca dominata dagli Stati confederati proprietari di schiavi, il che avrebbe reso assurda qualsiasi rivendicazione da parte degli Stati Uniti circa il loro accesso privilegiato alla giustizia divina. Le nascenti ambizioni americane assunsero quindi la forma di un’espansione territoriale imposta a livello nazionale attraverso il “Destino manifesto”, in cui l’America avrebbe domato la selvaggia natura occidentale e portato una civiltà protestante superiore nelle corrotte terre spagnole della Florida, del Messico e dei Caraibi.

In quanto tale, la Guerra Civile rappresentò una metamorfosi americana. D’ora in poi, la missione americana si sarebbe basata sulla redenzione piuttosto che sulla sottomissione: liberare gli oppressi, civilizzare i pagani e farne degli americani veri e propri (almeno nello spirito). La linea edificante della Ricostruzione, sebbene attuata solo di sfuggita nell’ex Confederazione, sarebbe stata presto estesa a Cuba e alle Filippine, e poi (almeno nelle intenzioni missionarie) alla Cina.

Figura 2. Vignetta politica statunitense del 1899 che raffigura lo Zio Sam che “istruisce” le nazioni occupate dopo la guerra ispano-americana (Louis Dalrymple).

Il pugnale del colonialismo e dell’im- perialismo americano è sempre stato ammantato sotto l’illusoria veste della tutela e della scolarizzazione: professando di salvare e poi risollevare quei milioni di persone che per tanti secoli erano state condannate all’ig- noranza e alla servitù con la promessa dell’istruzione, ma consegnando invece l’indottrinamento liberale e l’ingegneria sociale occidentale.

3.                    Democratismo

Se la libertà è l’insegnamento centrale della religione civile americana, la democrazia è la sua preghiera sacra o talismano. È allo stesso tempo grido di battaglia e vessillo. Come la اَل َهٰلِإ اَّلِإ هلا ٌدَّمَحُم ُلوُسَر هللا sulla bandiera saudita, questa singola parola sacra cattura e trasmette l’essenza della missione divina dell’America.

In effetti, come parola in codice per la mente americana, la democrazia è una nozione utilizzata per sposare più significati contemporaneamente: 1) che la democrazia è il segno sicuro del progresso, il segno della volontà di Dio per il futuro umano e di “ampie e soleggiate pianure“, o più semplicemente, il Millennio; 2) che la ricerca della democrazia unisce i democratici di tutto il mondo contro gli autocrati e crea tra loro e gli americani legami di fratellanza, rendendoli parenti dell’America; 3) che il mondo è nettamente diviso in democrazie e dittature: una minaccia contro una è una minaccia contro tutte; e 4) la prima direttiva dell’America è la difesa e la promozione della democrazia in tutto il mondo.

Un osservatore astuto potrebbe forse notare che “democrazia” non è semplicemente una parola sacra. È anche una parola d’ordine culturale ricca di contenuti sacri. Sempre compresa dai veri credenti, non è mai formalmente esplicita – la pronuncia è sempre sufficiente – purché si possa mostrare il distintivo di appartenenza.

La narrazione sacra esercita il suo potere come una singola parola. Se ciò che ogni americano dovrebbe sapere a memoria – come nel caso della R2P americana nei confronti di

 

L’Ucraina ha ancora bisogno di essere spiegata, allora basta recitare (a memoria) solo alcuni versi chiave, come fa Mike Turner (R-Ohio-futuro presidente del Comitato Intel) in questa intervista televisiva:

L’Ucraina è una democrazia… La Russia è un regime autoritario che cerca di imporre la sua volontà su una democrazia validamente eletta… Noi siamo per la democrazia. Siamo per la libertà. Non siamo per i regimi autoritari che entrano e cambiano i confini con i carri armati… Dobbiamo assicurarci di essere dalla parte della democrazia.

4.                    Lo spettro del peccato

Infine, l’arco scritturale della narrazione sacra dell’America raggiunge il suo culmine attraverso una formula di riconoscimento, rimorso e pentimento. L’impegno dell’America può vacillare e persino, inizialmente, fallire; tuttavia la nazione alla fine si risveglia, torna in sé e vede la luce. È un passaggio dalle tenebre alla luce.

Il più famoso di questi passaggi potrebbe essere chiamato il Testamento di Neville: Il cammino verso Damas- cus-in-Munich, una strada selvaggia lungo la quale Neville Chamberlain, alla fine degli anni Trenta, giunse finalmente a vedere e a pentirsi del suo peccato di Appease- ment. Ogni volta che gli Stati Uniti inciampano e si abbassano al male, cedendo alla facile via d’uscita, volendo assecondare il lato oscuro della Forza, si levano sempre voci giuste che chiedono una riconsacrazione della virtù nazionale, gridando come accuse: Appeasement!

Tuttavia, la bilancia deve prima o poi cadere dai nostri occhi se vogliamo che la profezia della missione americana si realizzi e che la “democrazia” trionfi. In questo senso, la chiamata dell’Ucraina (cioè l’intervento americano) è resa più urgente dalla litania dei fallimenti in Iraq, Siria, Yemen, Libia e Afghanistan. Washington oggi sta seguendo una dinamica molto simile a quella che si è verificata dopo l’intervento in Iraq, in Siria, in Yemen, in Libia e in Afghanistan.

La narrazione sacra è fallita rovinosamente in Vietnam, Laos e Cambogia. Le sconfitte dell’Eurasia periferica portarono a una compensazione narrativa nel teatro centrale della NATO: La guerra fredda si è rinnovata alla grande nel 1980. Allo stesso modo, tra gli ecclesiastici statunitensi si sta diffondendo la convinzione che l’impero della virtù americano, che sta fallendo, debba riscattarsi difendendo aggressivamente Taiwan e l’Ucraina.

La nostra narrazione sacra non è semplicemente una serie di capitoli o stagioni scollegate tra loro, ma piuttosto una storia molto lunga e molto collegata. Quindi, gli Stati Uniti sono spinti, forse anche sferzati, dai loro testamenti di ferro. Questo significa che le narrazioni sacre sono dannose?

Ma come potrebbero essere cattivi? Certamente, tutti i grandi Stati sono, in larga misura, guidati dal mito e dalla leggenda. E la forza di questo potere può essere stupefacente, come l’America stessa ha potuto constatare durante la Seconda Guerra Mondiale, sentendosi come i grandi vincitori della lotteria della Storia.

Tuttavia, una storia nazionale globale può essere allo stesso tempo gloriosa e pericolosa. La domanda è: in che modo la narrazione distintiva dell’America (il nostro appello) – nei suoi soli termini – può mettere in pericolo gli americani? La risposta deve iniziare dalla comprensione di come le nazioni agiscono in modalità di crisi:

  1. Nel periodo iniziale di una crisi, o nella reazione a un insulto o a un’aggressione (come l’11 settembre), la narrazione prende il sopravvento e trascina una nazione in una risposta automatica senza tempo o spazio per la riflessione: gli angeli si precipitano dove i saggi hanno paura di camminare.
  2. Se la crisi in questione è preceduta da una serie di risposte scritturali incerte o fallite nel recente passato, la vergogna e l’orgoglio ferito e la vanità potrebbero bloccare i leader in una linea d’azione pre-scritta.
  3. Per questo, di fronte alle crisi geopolitiche,

la reazione immediata è spesso non solo riflessiva, ma inculcata proprio dai troppi trascendenti incorporati nella narrazione sacra – cioè l’appeasement (Monaco), i dittatori (alla Hitler), la democrazia della damigella che sta per essere violentata (alla Belgio, 1914).

Nel caso dell’America, le nostre passioni a forma di meme rischiano di essere al tempo stesso bellicose e compiacenti nei confronti dei risultati: Si ritirerà solo se noi resisteremo! Solo la forza dissuaderà l’aggressore! La pace attraverso la forza! Così, in caso di crisi, la narrazione sacra americana 1) ci fa entrare in modalità storia, 2) chiude lo spazio per la riflessione, 3) spinge a comportamenti bellicosi e troppo sicuri di sé, che 4) possono trasformare un avversario in un nemico, la cui prossima mossa potrebbe davvero sorprenderci (si pensi a Pearl Harbor). 

Una nazione troppo legata alla sua sacra narrazione, come la Francia nel 1870 o la Germania nel 1914, non può distinguere tra il suo ideale stellato e la strategia reale. Ad esempio, una nota dopo l’altra ha dimostrato come lo spettro degli anni Trenta abbia ostacolato pesantemente il processo decisionale della Casa Bianca di Johnson nel periodo precedente al Vietnam. Decenni dopo, quello stesso Studio Ovale ha visto un’isteria maniacale, da sogno della Seconda Guerra Mondiale, dopo l’11 settembre.

Il punto cruciale è che oggi i nostri futuri amici ci conoscono fin troppo bene. Noi, invece, ci conosciamo emotivamente ma non oggettivamente. Non siamo disposti a – o semplicemente non possiamo – tirarci indietro e ha giocato la volontà di coglierla.

Vecchi versetti e parole sacre non sono assolutamente in sintonia con la realtà degli Stati Uniti di oggi, eppure hanno ancora il potere di minare ulteriormente la posizione dell’America. Invocarli ci spinge a insistere su cose che semplicemente non possiamo fare, mentre ironicamente, fatalmente, spinge i nostri avversari a fare le cose che possono.

Nella mitologia norrena, Loki l’Ingannatore incarna la metafora secondo cui una presenza celeste può trasformarsi da guida salvifica a mutaforma (e Loki era un mutaforma!) per emergere improvvisamente come orchestratore di depistaggi divini, per un capriccio. In fondo, la figura di Loki rappresenta la saggezza radicata (presente in molti antichi pan- teoni) che non sempre ci si può fidare degli dei quando si tratta del tragico mondo dell’uomo – che possono persino rivoltarsi contro gli esseri umani, o perlomeno, provocare guai strategici.

Questo mito poteva essere un modo efficace per ricordare ai fedeli (in qualsiasi società) che anche l’ordine impartito dagli dei manca di certezza e permanenza, dato il flusso della vita. In pratica guardare dentro. Siamo cablati su un unico percorso…

quello dell’azione e dell’attivismo come fine a se stesso.

L’istinto di controllo non è necessariamente rovinoso se gli Stati Uniti sono carichi e possono sfruttare tutta la loro potenza, come nel dicembre 1941. In quel caso, la nostra avventatezza strategica, spingendo il nemico troppo

è salutare e salutare per una cultura e un sistema di credenze rendere conto del caos immanente (e di tutto ciò che è al di fuori del mondo).

Loki inganna Hodr per uccidere

Baldr, il dio norreno associato alla luce e alla saggezza. La morte di Baldr annuncia l’arrivo del Ragnarök (Jakob Sigurðsson).

 

lontano, in realtà si è trasformata in serendipità divina. Oggi, in una nazione divisa e in guerra con se stessa, l’America deve evitare come la peste l’eccesso di strategia. Inoltre, questa volta i rivali dell’America possiedono la vera iniziativa strategica e hanno dis-

del proprio controllo) – e per ricordarci almeno che noi non dobbiamo mai permetterci di credere di essere invincibili, per quanto divina sia la nostra dispensazione o grandioso il nostro utopismo.

L’America è diventata così convinta del proprio diritto…

 

missione reificata di un impero liberale globale, incaricato da Dio stesso, che nella sua arroganza dimentica che non si può sempre contare sulla certezza del Divino o di un destino manifesto per salvarsi dalla rovina!

 

Ringraziamenti

 

Michael Vlahos è uno scrittore e autore del libro Fighting Identity. Ha insegnato guerra e strategia alla Johns Hopkins University e al Naval War College. Attualmente è Senior Fellow presso l’Institute of Peace & Diplomacy. Collabora settimanalmente al John Batchelor Show. Seguitelo sul suo blog: anewcivilwar.com.

Copertina: Emil Doepler (via Wikimedia)

© 2022 Istituto per la Pace e la Diplomazia

 

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PINOCCHIO VA ALLA GUERRA, di Teodoro Klitsche de la Grange

PINOCCHIO VA ALLA GUERRA

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina abbiamo letto notizie ed opinioni talvolta inverosimili in partenza, ma per lo più smentite dai fatti successivi; e il tutto accompagnato dall’omissione di circostanze contrarie, regolarmente taciute o minimizzate.

Quale esempio delle prime: Putin è matto, molto malato, ecc. ecc. Ma Putin non ha fatto nulla di diverso da quanto operato da secoli dai governanti russi: cercare uno “sbocco” a sud verso i mari caldi, con decine di guerre soprattutto contro gli ottomani. Per cui se farlo significa essere matti, vuol dire che la Russia è diretta, almeno da tre secoli, da dementi; ma ciò non le ha impedito di divenire una grande potenza. Ovvero che Putin sarebbe stato detronizzato dai “suoi”. Può darsi, ma finora, a quasi un anno dall’inizio delle ostilità, sembra saldo al potere. O anche che le sanzioni alla Russia l’avrebbero messa in ginocchio: ad oggi pare solo che ha perso qualche 2-3% del PIL (ossia un terzo di quello perso dall’Italia col governo Monti) e sarebbe in via di recupero. Quel che è taciuto è che il rublo si sia rivalutato nei confronti del dollaro e ancor più dell’euro: segno che i “mercati” – la pizia della stampa mainstream – ritengono la moneta (e l’economia) russa tutt’altro che inaffidabili, né in via di collasso.

O che i russi avrebbero presto finito le munizioni: da un anno continuano a sparare, il che testimonia che ce l’hanno. E potremmo continuare per pagine. Anche dall’altra parte se ne raccontano, ma la tempesta mediatica da occidente è di gran lunga superiore sia per varietà (e contraddittorietà) degli argomenti, sia soprattutto per quantità dei ripetitori. Nelle prime fasi del conflitto mi è capitato di scrivere che la “nebbia della guerra” di Clausewitz, applicata nel caso alla comunicazione, era imponente; oggi è ancora tale. L’ultimo caso è quello dei carri armati: è stata da poco diffusa la notizia che stavano per arrivare agli ucraini (nei prossimi tre mesi) circa 100 carri armati occidentali, destinati a far polpette di quelli russi. Nessuno spiegava né nei tre mesi suddetti, cosa avrebbero fatto i russi per evitarlo (magari accelerare le operazioni militari per vanificare tanto aiuto agli ucraini) ma soprattutto che la asserita qualità dei corazzati occidentali non avrebbe compensato la superiorità quantitativa di quelli di Putin. Un po’ come, per tenersi da quelle parti, successe nel ’43 a Kursk, dove qualche centinaio di eccellenti Tiger e Panther tedeschi fu sconfitto, malgrado le perdite inflitte ai sovietici alle assai più numerose formazioni di T-34 e KV russi. E ciò malgrado i nazisti fossero comandati dal miglior generale della II guerra mondiale: Erich von Manstein. Il quale infatti, e a dispetto dell’inferiorità numerica (da 1 a 3 a 1 a 5), riuscì a tenere l’Ucraina per circa un anno. Ma era von Manstein e non Zelensky a comandarle.

Agli albori dello Stato moderno, un noto giurista, Alberico Gentili, si poneva il problema se fosse lecito, in guerra, “ingannare” il nemico con menzogne di vario genere. E ne tratta per molte pagine del suo capolavoro il “De jure belli, libri 3”. Il problema sussisteva perché, per un giurista, è normale qualificare un comportamento come lecito o illecito.

E nel mentre riteneva illecito – in taluni casi – l’uso della menzogna per ingannare i nemici, tuttavia concludeva “Se infatti si ammette che a fin di bene anche gli amici possono essere ingannati con la menzogna, si può ammettere che i nemici possano essere indotti in errori per la loro rovina. Naturalmente, come agli amici è fatto per il loro bene, così ai nemici è reso il fatto loro e giustamente è recato loro danno”.

Ma in tutta la sua esposizione non si pone mai il problema del capo che mente (sistematicamente) al seguito; cioè il problema riconducibile alla propaganda di guerra – che tanta parte ha nei conflitti, soprattutto moderni.

Certo è che tutte – o quasi – le menzogne propagate non sembrano poter avere alcun effetto nell’ingannare Putin, o, al più, un’efficacia minima.

Quindi il loro unico – o assolutamente prevalente – risultato, è di suscitare un qualche consenso nell’opinione pubblica a sopportare il costo delle sanzioni e degli aiuti all’Ucraina. Ossia sono false o errate rappresentazioni ad usum delphini. Le quali hanno l’inconveniente, in politica e ancor più  nel di essa mezzo, la guerra, di indirizzare (e far regolare) le proprie azioni su presupposti e fini immaginari e immaginati, con ciò rischiando, a parafrasare Machiavelli “d’imparare più presto la ruina che la preservazione sua”. Nella specie quella della comunità nazionale, che i governanti hanno il dovere di proteggere e dei cui risultati devono rispondere.

Teodoro Klitsche de la Grange

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Massimo Morigi, Lo Stato delle Cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo 3a parte

Massimo Morigi (per chi non volesse rileggere l’introduzione passare direttamente al link da pag 72)

LO STATO DELLE COSE DELL’ULTIMA RELIGIONE POLITICA ITALIANA: IL MAZZINIANESIMO

UNA RIFLESSIONE TRANSPOLITICA PER IL SUO LEGITTIMO EREDE: IL REPUBBLICANESIMO GEOPOLITICO. PRESENTAZIONE DI TRENT’ANNI DOPO ALLA DIALETTICA OLISTICO-ESPRESSIVA-STRATEGICA-CONFLITTUALE DE ARNALDO GUERRINI. NOTE BIOGRAFICHE, DOCUMENTI E TESTIMONIANZE PER UNA STORIA DELL’ ANTIFASCISMO DEMOCRATICO ROMAGNOLO

INTRODUZIONE

Se accostiamo «Io sono una forza del Passato./Solo nella tradizione è il mio amore./Vengo dai ruderi, dalle chiese,/dalle pale d’altare, dai borghi/abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,/dove sono vissuti i fratelli.» che è la definizione della poetica e della Weltanschauung di Pier Paolo Pasolini con «Mi fanno male i capelli, gli occhi, la gola, la bocca… Dimmi se sto tremando!» criptica, surreale ma al tempo stesso lancinante e terribilmente espressiva dichiarazione del disagio del personaggio di Giuliana, interpretata da Monica Vitti, nel film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni e citazioni entrambe impiegate in questo Lo Stato delle Cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo. Una riflessione transpolitica per il suo legittimo erede: il Repubblicanesimo Geopolitico. Presentazione di trent’anni dopo alla dialettica olistico-espressiva-strategica-conflittuale de Arnaldo Guerrini. Note biografiche, documenti e testimonianze per una storia dell’antifascismo democratico romagnolo, abbiamo immediatamente l’immagine del particolare metodo dialettico impiegato da Massimo Morigi e di cui si aveva avuto una prova anche nello Stato delle Cose della Geopolitica. Presentazione di Quaranta, Trenta, Vent’anni dopo a le Relazioni fra l’Italia e il Portogallo durante il periodo fascista. Nascita estetico-emotiva del paradigma olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico originando dall’eterotopia poetica, culturale e politica del Portogallo, anche questo pubblicato a puntate sull’ “Italia e il Mondo”, che è, oltre ad essere un metodo dialettico che, come più occasioni ribadito da Morigi, oltre a non riconoscere alcuna validità gnoseologico-epistemologica alla suddivisione fra c.d. scienze della natura e scienze umane storico-sociali, entrambe unificate, secondo Morigi, nel paradigma olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico, proprio in ragione del suo approccio olistico, non distingue nemmeno fra dato storico-sociale e fra il suo stesso dato biografico e cercando di capire, assieme ai destinatari dei suoi messaggi, come questo dato biografico lo abbia portato alle sue odierne elaborazioni teoriche. A questo punto si potrebbe obiettare che in Morigi prevale sull’analisi teorica una sorta di deteriore biografismo, dove il momento dell’analisi viene travolto da una non richiesto lirismo. Niente di più errato. Comunque si voglia giudicare il del tutto inedito paradigma dialettico del Nostro, e noi comunque lo giudichiamo come l’unico tentativo veramente serio compiuto dalla fine del grande idealismo italiano di Gentile e Croce di far rivivere in Italia e nel resto del mondo il metodo dialettico, la manifestazione lirica cui Morigi rende conto a sé stesso prima ancora che ai lettori non sono assolutamente le sue interiori ed intime inclinazioni che giustamente egli ritiene non debbano interessare a nessuno ma si tratta del rendere conto, anche pubblicamente, del suo culturale Bildungsroman, dove nello Stato delle Cose della Geopolitica veniva focalizzato nella cultura portoghese, nella saudade di questo paese e, infine nella filmografia di Wim Wenders, in specie in quella che aveva come sfondo il Portogallo, Lo Stato delle Cose e Lisbon Story, mentre ora, Nello Stato delle Cose dell’ultima religione politica: il Mazzinianesimo si tratta della filmografia d’autore degli anni Sessanta del secolo che ci ha lasciato, cioè di quella di Federico Fellini, di Michelangelo Antonioni e di Pier Paolo Pasolini. E se è vero, come è vero, che il ricorso a questo strumento per l’interpretazione della crisi politica non solo del movimento mazziniano e del partito che tuttora vuole presentarsi come la sua attuazione politica è stata anche indotta dal fatto che sulla crisi della religione politica del mazzinianesimo e del partito che ancora vuole esprimere ed intestarsi questa ideologia non è stato, in fondo, scritto praticamente alcunché di veramente interessante e significativo (e non è questa la sede per contestare questa definizione di identità politica del PRI ed anche Morigi, anche per una sorta di rispetto verso un partito politico in cui militò in un lontano passato – e di cui, fra l’altro, dimostra in questo saggio introduttivo di essere un profondissimo conoscitore e, quindi, inevitabilmente quasi un “appassionato”–, è tutt’altro che acido rispetto a questa autodefinizione identitaria) ma anche della crisi politico-sistemica più generale che ha investito il nostro paese è, sulla scorta della sua dialettica totalizzante del tutto giustificata e conseguente, a noi lettori appare chiaro – ma anche Morigi, ne siamo sicuri ne è pienamente consapevole – che la filmografia espressamente citata in questo scritto di Morigi è anch’essa una parte importante del romanzo di formazione culturale di Morigi che, proprio in virtù della particolare dialettica totalizzante da lui elaborata può essere impiegata per dare conto sia del suo metodo dialettico che della crisi politica del sistema politico Italia, filmografia italiana che, sottintende sempre è stato quindi anche decisiva, insieme alle suggestioni portoghesi e wendersiane, per la definizione del paradigma olistico-dialettico-espressivo-strategico-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico.

Un’ultima notazione. Come da sottotitolo Lo Stato delle Cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo è l’introduzione del saggio di Massimo Morigi, Arnaldo Guerrini. Note biografiche, documenti e testimonianze per una storia dell’antifascismo democratico romagnolo, edito nel 1989 e che oltre ad essere la biografia dell’antifascista repubblicano e mazziniano Arnaldo Guerrini, già più di trent’anni fa esprimeva, come ci dice il suo autore e come potranno vedere i lettori dell’ “Italia e il Mondo” la consapevolezza della crisi del sistema politico italiano che sarebbe esplosa con Mani pulite. Questa biografia, assieme ovviamente al suo scritto introduttivo sullo Stato delle cose dell’ultima religione politica italiana: il Mazzinianesimo, su espresso desiderio dell’autore viene pubblicata in quattro puntate a partire da questo mese di gennaio del 2023, in una sorta di augurio di buon anno nuovo per l’acquisizione di una rinnovata consapevolezza politica per terminare con l’ultima puntata da pubblicarsi in occasione del IX Febbraio, data dell’anniversario della nascita della Repubblica Romana del 1849 e che per tutti i mazziniani, siano o no ancora facenti parte del Partito Repubblicano Italiano, è la ricorrenza più importante di tutto il calendario, ancora più importante, siano o no questi repubblicani credenti nelle varie denominazioni del cristianesimo, del Natale cristiano. Ci sarebbe così allora ancora molto da dire sulle religioni politiche e su come il Repubblicanesimo Geopolitico nel suo olismo dialettico, voglia essere, come dice espressamente Morigi, una prosecuzione ed evoluzione per i nostri tempi dei principi repubblicani di Giuseppe Mazzini…

Buona lettura

Giuseppe Germinario

Segue sul link sottostante a partire da pag 72 (per chi ha già letto la prima parte)

TERZA PARTE DELLO STATO DELLE COSE ULTIMA RELIGIONE POLITICA

Amico, nemico e cobelligerante: qualifiche giuridiche in guerra di Victor MARTIGNAC

La guerra richiama le armi ma anche la legge. La qualificazione giuridica dei belligeranti nasce sempre per stabilire un ordine e le responsabilità di ciascuno. L’Ucraina non fa eccezione a questa regola: tra amico, nemico e cobelligerante è aperto un vero e proprio dibattito legale.

Il dibattito mediatico si è concentrato sulla nozione di “cobelligeranza”, in particolare a seguito delle consegne di armi all’Ucraina. Il dibattito è stato particolarmente aperto a seguito dell’invio dei fucili CAESAR, poi riemerso con acutezza grazie all’annuncio ufficiale di una consegna di veicoli AMX-10 RC. La disciplina giuridica dovrebbe essere in grado di qualificare fatti o atti politici in linguaggio teorico; e la guerra, nonostante il suo carattere trans o interstatale , non sfugge alla sua regola positiva .

Questioni legali

Tuttavia, il diritto internazionale, esso stesso frutto contemporaneo di un equilibrio tra grandi potenze, non può emanciparsi dallo stato di fatto delle relazioni internazionali. Tuttavia, questo consenso giuridico sembra essersi infranto sulle sponde della guerra russo-ucraina, lasciando lì un abissale vuoto qualificante, che le autorità politiche occidentali hanno rapidamente colmato, descrivendo Vladimir Putin come un “criminale di guerra”, responsabile di un “genocidio ” e anche di essere a capo di uno “Stato promotore del terrorismo”. Quanto allo stesso Vladimir Putin, ha ritenuto fondato drappeggiare l’invasione del territorio limitrofo di “legittima difesa”. [1]In realtà assistiamo, dietro queste beffe, ad uno spostamento sia morale del diritto di guerra, che però non ha più nulla di universale, e che i giuristi, irascibili su questi temi, tendono spesso ad accentuare in abstracto con irrimediabili consolidando l’incertezza generalizzata relativa allo stato di belligeranza.

In realtà, gli attuali dibattiti sulla cobelligeranza hanno un effetto positivo sul pensiero giuridico. Richiamano il diritto della guerra ai rapporti di inimicizia e di amicizia, senza dover trascrivere né la morale universale del giusto contro l’ingiusto, né la sola volontà degli Stati di definire essi stessi le proprie guerre – ad esempio come “operazione speciale” – o designarsi come belligeranti. Tuttavia, più la dottrina occidentale persiste nel perseguire il suo studio legalistico e depotenziante della guerra in Ucraina, più sprofonda in un groviglio di norma morale e norma giuridica, e finisce per essere solo uno scriba fuori terra. Tuttavia, lo studio legale avrebbe dovuto attenersi al principio che i poteri non hanno idee.– secondo l’adagio di Alain. La questione della (co-)belligeranza è quindi interessante nella misura in cui l’osservazione dei fatti internazionali mette nuovamente in discussione cosa significhi, in diritto, essere un belligerante. A questo proposito, spinge il giurista francese a riconoscere i lamenti del sorgere di nuovi rapporti interstatali, e a manifestare pirronismo, sia in merito alla definizione di belligeranza che in ordine alla validità del diritto internazionale. In breve, dovremmo evitare di concordare con noi stessi che andiamo d’accordo perfettamente, [2] e mettere in discussione la questione legale se non attraverso una lettura inappropriata.

La risposta penale alla guerra

Se è innegabile che la Russia abbia attaccato l’Ucraina e violato il diritto internazionale che intendeva rispettare, l’atteggiamento dei giuristi tende talvolta a condannare in globo l’ingiustizia sotto l’angolo penalista. Infatti, ogni considerazione giuridica sul tema di questa guerra non può che scaturire dall’unico reato di aggressione, spazzando via nel suo cammino le altre questioni giuridiche alla confluenza di guerra e rapporti politici – di cui il tema della belligeranza. Dobbiamo trovare l’origine di questo approccio nella sentenza del Tribunale di Norimberga del 1945, in cui si afferma che “iniziare una guerra di aggressione […] non è solo un crimine internazionale: è il supremo crimine internazionale, diverso dagli altri crimini di guerra solo in quanto li contiene tutti[3] ”. A questo proposito, alcuni accademici hanno già sentito parlare di piegare il caso condannando penalmente la Russia [4] , perché dal 1945, ricorda la dottrina, la guerra “in tutte le sue forme” è diventata “fuorilegge [5] ”. Secondo questo ragionamento, anche se i paesi occidentali passassero all’invio di truppe per combattere contro la Russia, alla fine sarebbero responsabili solo di una giusta legge contro il crimine. [6] Da questo punto di vista la guerra, e la belligeranza che se ne portava, non è più nemmeno una virgola; è esplicitamente bandito dalla ganga legale, che lo rifiuta come contraddizione in séa favore di una sussunzione al reato secondo i termini della Carta delle Nazioni Unite che richiama esclusivamente i termini “aggressione” e “legittima difesa” per designare situazioni di belligeranza.

Questa neutralizzazione assiologica della guerra e la vacuità giuridica che essa comporta dovette tuttavia confrontarsi con questioni realistiche relative alla cobelligeranza, provocando un certo disagio da parte dei giuristi nel darvi una risposta. Così, per il professore e accademico Serge Sur, la posizione giuridica della Francia si troverebbe in un percorso azzardato tra neutralità e cobelligeranza, [7] in una sorta di posizione mediana, precaria e provvisoria. Per altri, seguendo un’interpretazione giurisprudenziale del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, la cobelligeranza potrebbe essere osservata legalmente solo se le nostre truppe combattessero direttamente contro la Russia. [8]Quest’ultima giustificazione dimentica, però, che questa giustizia eccezionale – e quindi la validità delle sue decisioni – è stata approvata solo dopo un lento e laborioso compromesso politico, poi deciso dal Consiglio di Sicurezza.

La trappola legalistica della qualificazione di belligeranza

Rifiutando di mettere in discussione i fondamenti positivi del diritto di guerra, le tesi legaliste finiscono poi per sprofondare in un dedalo di ipotesi a volte stravaganti, come la volontà di condannare Vladimir Putin davanti alla Corte Penale Internazionale (CPI) o di ritirare la Federazione Russa come un membro permanente del Consiglio di sicurezza. Ricordiamo, a tutti gli effetti, che la giurisdizione della CPI, la cui giurisdizione la Russia non riconosce in alcun modo, non giudica in contumacia. Inoltre, la sanzione più pesante cercherebbe di impedire ai comandanti russi identificati di recarsi negli Stati firmatari dello Statuto di Roma. Da questa constatazione è nato il sogno di istituire un tribunale penale ad hoc e revocare l’immunità di Vladimir Putin. [9]Il legalista può ancora avvalersi delle misure provvisorie prescritte dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ordinanza del 16 marzo 2022, ma la giurisdizione della giurisdizione dipende anche qui dal principio cardine del consenso di ciascuna parte a che il conflitto sia risolto da i giudici. La criminalizzazione della guerra, nonostante l’iniqua aggressione, dipende soprattutto da un accordo tra le volontà dei poteri o più semplicemente dal diritto alla forza, fondamenti in gran parte dimenticati. Tuttavia, seguendo l’esempio di quanto pensava il famoso internazionalista Louis Renault, se dobbiamo cercare i principi volti a vincolare i belligeranti, non possiamo negare totalmente l’esistenza di questi ultimi in diritto, anche se fossero considerati criminali. [10]

In realtà, più il giurista si limita a leggere la legge senza ammetterne i fondamenti, più sprofonda in una dimensione speciosa e pubblicamente ossequiosa del proprio quadro di lettura della belligeranza. Questo spostamento morale si scontra però violentemente con la propria aporia, perché incapace di qualificare idealmente la permanente ridefinizione della cosa internazionale. Tuttavia, come scrive saggiamente Bossuet, «è difficile che le arti della pace si uniscano perfettamente con i vantaggi della guerra [11] ”, vale a dire che è improbabile che garantisca allo stesso tempo pace, polizia e sicurezza internazionale, negando le basi della guerra. Il diritto internazionale deve liberarsi dei suoi luoghi comuni se vuole rimanere rilevante di fronte al conflitto, di cui una delle parti non è uno Stato qualsiasi, ma la prima potenza nucleare: nessun punto giuridico valido al di fuori della realtà! Quanto al giurista, lungi dall’essere un travetto incastrato tra legalismo e giudizi di valore, ha a disposizione altri materiali per riflettere sulla belligeranza come concetto a sé stante, in particolare i criteri di amicizia, inimicizia e neutralità.

Difficile tornare alla dichiarazione di guerra come criterio di belligeranza

Innanzitutto, ci sembra essenziale sottoporre al tema della belligeranza la prima nozione che viene in mente a tutti: la dichiarazione di guerra. [12]È attraverso di esso, infatti, che uno Stato tradizionalmente fa sapere al suo nemico che sta entrando in uno stato di belligeranza. Alcuni hanno anche notato, senza molta più convinzione, che il mancato uso della dichiarazione di guerra equivaleva quindi di diritto all’assenza di belligeranza. Questa affermazione è pertinente? La domanda richiede una doppia risposta negativa. In primo luogo, dal punto di vista del diritto della Carta delle Nazioni Unite, questa dichiarazione non potrebbe bastare per la legalità della guerra, così come un’eventuale dichiarazione della Russia verrebbe immediatamente condannata come illegittima. In secondo luogo, dal solo punto di vista del diritto costituzionale francese, anche questa affermazione è diventata obsoleta, ma possiamo esprimerla in modo un po’ più prolisso.

È vero che l’influenza del diritto internazionale condannava questa nozione di dichiarazione unilaterale dello Stato, ma, in Francia, questa influenza era tanto più conveniente in quanto escludeva la necessità del voto del Parlamento, prescritta dall’articolo 35 della Costituzione . Nell’ambito dell’operazione di coalizione Desert Storm , il primo ministro francese ha ricordato al riguardo che l’andare in guerra è inteso alla luce di “principi, che al vocabolario della guerra preferiscono quello dell’operazione di polizia internazionale [13]“. La dichiarazione è sempre rimasta lettera morta sotto la Quinta Repubblica e, a meno che l’Assemblea nazionale non si ricordi dei doveri che le sono conferiti da questo articolo, la Francia rimarrà costituzionalmente non belligerante fino a quando il suo capo degli eserciti non avrà dichiarato di impegnarsi in questo percorso – e la storia ha dimostrato che era del tutto possibile impegnarsi molto lontano nella belligeranza senza rivendicarla legalmente: durante la guerra d’Algeria, questo ragionamento è stato utilizzato, ad esempio, per giustificare il rifiuto dell’applicazione delle Convenzioni di Ginevra ai prigionieri davanti al aula della Corte di Cassazione. [14]Inutile, quindi, impantanarsi in un nonsenso giuridico del tutto insidioso del solo criterio della dichiarazione di guerra per determinare lo stato di belligeranza, perché si può essere nemico e belligerante senza aver dichiarato guerra. Basti ricordare che tale strumento, pur avendo una missione intrinseca di trasparenza, non ha più, allo stato di diritto, una risonanza positiva per identificare giuridicamente la belligeranza. Il realismo, e la sua parte di “empirismo abbastanza rozzo [15] ” come lo qualificava fatalmente  la dottrina della fine dell’Ottocento [ 16] , riecheggia in ogni caso le eterne affermazioni di un eminente giureconsulto del Settecentosecolo, Cornelius van Bynkershoek, secondo il quale «una guerra può cominciare dalla dichiarazione, d’altra parte può anche nascere da un reciproco scambio di violenza [17] », ogni dichiarazione si riassume in una «solennità [… ] vuoto tra le nazioni . [19]

Una possibile ridefinizione teorica della (co-)belligeranza attraverso il prisma dei nuovi rapporti di stato

Occorre quindi considerare i rapporti di belligeranza diversi dalla sola carica ufficiale che uno Stato intende concedersi, senza per questo emanciparsi dall’esistenza positiva di una guerra e dei rapporti di belligeranza – a meno che non si possa qualificare tale da far sì che Vladimir Putin un pirata internazionale e di abolire una volta per tutte il termine guerra dal vocabolario giuridico; il dibattito filosofico è aperto. La dottrina internazionalista prebellica ha riflettuto su questo tema dei rapporti belligeranti dal punto di vista degli atteggiamenti di Stati terzi nei confronti di due parti dirette di un conflitto aperto. Questo ragionamento sembra più pertinente per stabilire un’analisi giuridica di un diritto di guerra “classico”. Infatti, oltre all’equilibrio internazionale sconvolto dall’azione di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, un certo numero di paesi cosiddetti “non allineati” ha scelto deliberatamente di non prendere parte al conflitto aiutando in modo significativo l’una o l’altra delle parti. Se è vero che il 2 marzo e il 12 ottobre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituirsi a quelle del Consiglio di sicurezza come alcuni hanno accennato — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione di Territori ucraini, trentacinque di questi paesi hanno taciuto, tra cui, tra gli altri e non meno importanti, Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari Se è vero che il 2 marzo e il 12 ottobre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituirsi a quelle del Consiglio di sicurezza come alcuni hanno accennato — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione di Territori ucraini, trentacinque di questi paesi hanno taciuto, tra cui, tra gli altri e non meno importanti, Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari Se è vero che il 2 marzo e il 12 ottobre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituirsi a quelle del Consiglio di sicurezza come alcuni hanno accennato — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione di Territori ucraini, trentacinque di questi paesi hanno taciuto, tra cui, tra gli altri e non meno importanti, Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituire quelle del Consiglio di sicurezza, come alcuni hanno suggerito — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione dei territori ucraini, trentacinque di questi paesi tacciono, compresi, tra gli altri e non ultime Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituire quelle del Consiglio di sicurezza, come alcuni hanno suggerito — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione dei territori ucraini, trentacinque di questi paesi tacciono, compresi, tra gli altri e non ultime Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militariVostok nel settembre 2022, rimangono così positivamente e volontariamente neutrali rispetto al conflitto stesso, senza astenersi dal mantenere relazioni amichevoli con la Russia. Quanto ad altri astensionisti come il Marocco, l’Iraq o l’Iran, i rispettivi interessi regionali vietano loro di congelare i rapporti con Vladimir Putin. Anche gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, dal canto loro, hanno mostrato la loro neutralità rifiutandosi di votare le risoluzioni dell’Assemblea Generale, approfittando al contempo di nuove e succose alleanze commerciali.

L’accentuato compiacimento e l’amicizia di questi “nuovi neutrali” nei confronti dello Stato russo non sono però sinonimo di affetto nei confronti di Vladimir Putin: l’ amicizia è qui intesa nel senso di conoscenza  ; è meno a causa di uno stato emotivo di amicizia derivante dall’etimologia amo – “amare” – che per voler andare d’accordo – “legare” – con la Russia. Questa posizione non ha fatto uscire gli Stati dalla loro neutralità rispetto alla questione specifica della guerra in Ucraina. Infatti, la neutralità è intesa in senso classico come neutralità parziale ; lungi dall’essere un ossimoro, questa nozione è soprattutto un semplice atteggiamento negativo nei confronti di un conflitto, o, se si preferisce, la volontà positiva di non schierarsi direttamente. Grozio, nel capitolo XVII del libro III della Legge di guerra e di pace , fa risalire questo diritto all’antichità, dove Livio, Cicerone e Plutarco ne espressero l’estensione con sconcertante semplicità: una nazione può affermare di essere neutrale, ma perde il diritto di pace ed entra in belligeranza quando favorisce una delle parti in conflitto. In altre parole, tra nemici, il neutrale rischia sempre di essere un amico non dichiarato; Jean Bodin [20] nel XVI secolo e Bynkershoeck [21] nel XVIII secolosecolo perpetua questa concezione politica del neutrale, consacrando il suo status di parte interessata costante, agendo ora secondo la sua posizione di forza, ora a causa della sua posizione di debolezza. La prosecuzione del commercio, inoltre, è indicativa della posizione del neutrale interessato, che può mostrarsi pubblicamente in posizione di inimicizia con uno dei belligeranti pur rimanendo cauto nelle sue azioni; da qui l’adagio: “la veste del nemico non confisca quella dell’amico ” [22] – che si addiceva perfettamente agli importatori occidentali di petrolio russo, anche se avveniva attraverso la raffinazione al di fuori della giurisdizione territoriale di Mosca.

Della necessaria scelta tra neutralità e belligeranza

Qualsiasi parzialità rimane quindi ovviamente presente nei rapporti statali, ma quando scoppia una guerra tra due Stati, questa neutralità è sempre attenta a non ribaltarsi nell’aiutare l’uno o l’altro in vista della vittoria. La parzialità quindi non autorizza tutte le schivate. Al contrario, un palese aiuto militare a uno Stato terzo in conflitto porrebbe quest’ultimo in una certa posizione di belligeranza. L’apertura dei porti alle fregate, l’assicurazione del passaggio terrestre delle truppe, ecc. sono tutti criteri di belligeranza. [23] L’invio di armamenti, l’addestramento di soldati, i divieti di spazio aereo, gli attacchi informatici e le sanzioni economiche non apparterrebbero alla stessa categoria? Cos’altro possiamo dire sull’adesione alla NATO durante la guerra?[24] La dottrina rifiutò allora di immergere il diritto nell’oceano fittizio delle neutralità “imperfette” o “benevole”, per declinare sempre una serie infinitesimale di situazioni, l’una altrettanto astrusa dell’altra. [25] Riassumiamo con questa affermazione che “ neutrale ha il necessario correlativo bellicoso [26] ”.

Resta quindi difficile rivendicare l’unico “diritto naturale all’autodifesa” garantito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. In primo luogo, tutte le parti lo rivendicano. Anche la Cina lo usa sulla questione di Taiwan. La giustizia naturale che ogni campo intende difendere con ardore ci riporta alle parole di Proudhon in Guerra e Pace  : “La guerra non è l’insulto dell’uno che solleva la legittima difesa dell’altro. È un principio, un’istituzione, un credo. [27]  » Poi, sebbene questa nozione sia un diritto naturale, rimane tuttavia soggetta alla verifica dei fatti. Se non avesse resistito così formidabile, [28]L’Ucraina avrebbe potuto ancora rivendicare il suo diritto naturale di fronte al giudizio positivo della Storia? Infine, l’autodifesa collettiva prevista dallo stesso articolo 51 richiede in ultima analisi , per essere ratificata e valida nei confronti dell’ONU, una decisione del Consiglio di sicurezza… [29] L’autodifesa collettiva non può essere spinta al parossismo di una giustificazione penale di una delle parti, fondata su un’obiettiva e giusta neutralità di un equilibrio internazionale, se questo supremo equilibrio viene infranto. Anche la neutralità oggettiva, storicamente riconosciuta in più aree geografiche [30] con l’intento di evitare radicalmente ogni conflitto nel tempo, [31] presuppone «un equilibrioStati, che impedisce ai forti di costringere i deboli. [32]  La neutralità non ha quindi nulla a che fare con un diritto oggettivo o assoluto – nel senso di absolutus , “slegato” – e non esiste uno spazio giuridico indivisibile tra neutralità interessata e belligeranza. Gli Stati, per “articolato pragmatismo [33]  “, hanno solo il tempo libero di muoversi su una linea di cresta legale che separa i due schieramenti di belligeranza durante una guerra, ma un passo verso l’amicizia decisiva verso l’uno li conduce irrimediabilmente all’inimicizia verso l’altro .

Leggi anche:

Hegel e la filosofia del diritto. Intervista a Thibaut Gress

[1] Va detto che questa affermazione, portata dagli Stati Uniti davanti al tribunale delle Nazioni Unite durante l’invasione di Panama nel dicembre 1989, servì da piacevole precedente.

[2] La formula è mutuata da: P. VALERY, Lettere ad un amico , Gallimard, 1978

[3] Sentenza del Tribunale militare internazionale, in: Processo a grandi criminali di guerra davanti al Tribunale militare internazionale, Norimberga, 14 novembre 1945-1 ottobre 1946, t. io , pag. 197

[4] A. DE NANTEUIL, “Fate la legge, non la guerra. Quale quadro per la guerra secondo il diritto internazionale alla luce della situazione ucraina? », La Semaine Juridique , Edizione Generale n° 39, 3 ottobre 2022, dott. 1099, online: <https://www-lexis360intelligence-fr>

[5] I. PREZAS, “Fasc. 450: Delitto di aggressione”, JurisClasseur , 13 novembre 2014, online: <https://www-lexis360intelligence-fr>

[6] È d’altronde questa stessa speranza di giustizia universale che guidò i rivoluzionari francesi nel 1792 ad affermare che essi non facevano «la guerra di nazione in nazione, ma la giusta difesa di un popolo libero contro un’aggressione ingiusta»: A. Corvisier, Storia militare della Francia , t. 2, Parigi, University Press of France, 1992

[7] S. SUR, “La guerra del diritto nel conflitto ucraino”, La Semaine Juridique , Edizione Generale n° 20-21, 23 maggio 2022, dottr. 660., online: <https://www-lexis360intelligence-fr>

[8] J. GRIGNON, “Cobelligeranza” o quando uno Stato diventa parte di un conflitto armato? », Strategic brief , n° 39, 6 maggio 2022, online: < https://www.irsem.fr/>

[9] Questo desiderio è stato affermato in particolare dall’ex capo dell’Ufficio centrale contro i crimini contro l’umanità (OCLCH) Éric Émereaux.

[10] L. RENAULT, “L’applicazione del diritto penale agli atti di guerra”, Estratto dal Journal de Clunet 1915 ( anno 42 ) p. 313-344 , Parigi, Marchal e Godde, 1915, p. 6 e segg.

[11] J.-B. BOSSUET, Discorso sulla storia universale , Parigi, Librairie Hachette et Cie, 1877, p. 436

[12] Ciò che era o non era materia di guerra è sempre stato oggetto di qualificazione giuridica da parte del belligerante stesso: dall’Eneide alle lettere di sfida durante la terza e la settima crociata, e fino alla dichiarazione di guerra, il diritto di un partito promuoveva la sua funzione qualificante della cosa della guerra ponendo il proprio cursore di identificazione teorica.

[13] Dichiarazione di Michel Rocard del 15 gennaio 1991, online: <https://www.vie-publique.fr/>; Il Parlamento è rimasto senza parole; il discorso non si era avvalso dell’articolo 35 della Costituzione, ma si era basato sui commi 1 e 4 dell’articolo 49, cioè una dichiarazione che in pratica non impegna la responsabilità del Governo.

[14] Cass. Penale. 4 settembre 1961 Becetti e Henni , Boll. Delitto, pag. 706

[15] T. FUNCK-BRETANO; A. SOREL, Précis du droit des gens , 3a ed., Paris, Librairie Plon, 1900, p. 235

[16] Questo periodo è segnato dalle aggressioni spontanee e bellicose del Giappone, nel 1894 contro la Cina e nel 1904 contro la Russia.

[17] C. VAN BYNKERSHOEK, I due libri di questioni di diritto pubblico , Limoges, “Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique n. 25”, Pulim, 2010, p. 52

[18] Il Trattato di Vestfalia, che ha fondato il moderno diritto delle genti, egli afferma, che nasce dai conflitti tra le ribelli Province Unite e il Regno di Spagna, “è iniziato con violenza reciproca, senza alcuna dichiarazione. Dubiterai, perché non è stato dichiarato, il diritto alla vittoria, il diritto alla pace che seguì nel 1648? » ; Ibid ., p. 55-56

[19] Anche la dottrina inglese, come William Edward Hall, era dominata dall’idea che la guerra fosse legalmente scatenata dal primo atto di ostilità.

[20] J. BODIN, sei libri della Repubblica , Parigi, Librairie Générale Française, 1991, in particolare capitolo VII, libro primo

[21] C. VAN BYNKERSHOEK, op. cit. , p. 69

[22] Cfr. E. SCHNAKENBOURG, Tra guerra e pace. Neutralità e relazioni internazionali, secoli XVII-XVIII , Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 28

[23] P. FAUCHILLE, Trattato di diritto internazionale pubblico , t. 2, 8a ed., Parigi, A. Rousseau, 1921 p. 93

[24] Su tale questione, la dottrina prebellica riteneva che se le passate alleanze militari non innestassero direttamente uno stato di belligeranza ma riportassero le parti ad una semplice “neutralità imperfetta”, il fatto di aderirvi dopo l’inizio delle ostilità potrebbe , al contrario, servire come criterio di belligeranza: Ibid ., p. 642-643

[25] Ibid .

[26] Ibid ., p. 954

[27] PROUDHON (P.-J.), Guerra e pace: ricerca sul principio e costruzione del diritto delle nazioni , “Opera completa di P.-J. Proudhon”, Lipsia Livorno: International Library A. Lacroix , Verboeckhoven & Cie, Parigi Bruxelles, 1869, p. 291

[28] Va detto che, come scrive Montaigne nei suoi Saggi , «rende pericoloso aggredire un uomo, al quale avete privato di ogni mezzo di fuga se non con le armi: perché è maestra violenta che necessità».

[29] Questa è la nostra interpretazione degli articoli 43§1, 48§1, 49 e 51 della Carta delle Nazioni Unite.

[30] Gli esempi più noti sono Venezia, la Confederazione Svizzera, Malta, le città di Liegi e Cracovia o anche il Ducato di Hanvore.

[31] S. SCHOPFER, Il principio giuridico della neutralità e il suo sviluppo nella storia del diritto di guerra , Losanna, Corbaz, 1894, p. 61 e segg.

[32] P. FAUCHILLE, op. cit. , p. 639

[33] B. Courmont, L’anno strategico 2023 , <https://www-cairn-info>

https://www.revueconflits.com/lami-lennemi-et-le-cobelligerant-les-qualifications-juridiques-en-guerre/

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BREVE STORIA DELLA GUERRA GIUSTA, di Teodoro Klitsche de la Grange

Nota

All’epoca – vent’anni fa, all’incirca – del fiorire di guerre per la
pace, i diritti, la giustizia, era pubblicato su Palomar questo breve
saggio, con una sintesi della concezione della guerra giusta.

Si ripropone il contributo, tenuto conto della persistenza, anzi
dell’incremento di simili “sfide” giustificate, come prima, con la
giustizia.

BREVE STORIA DELLA GUERRA GIUSTA

  1. Ad analizzare il concetto di guerra giusta ci si deve guardare dal cadere nell’ovvietà, perché, prima facie, appare contraddittorio un aggettivo che attribuisce la giustizia ad un’attività la quale di per sé, mancando di un terzo superiore – e decisore – è priva del presupposto prioritario perché possa aversi una decisione, cioè una giustizia concreta ed imparziale. Per cui in sommaria analisi, e contrariamente a quanto possa scriversi sui rotocalchi, la guerra non può essere “giusta”[1]. Tuttavia dato che tale concetto si ripresenta nel pensiero occidentale, e nell’ultimo decennio è stato utilizzato ripetutamente dalla propaganda dei belligeranti, è necessario capire se possa esserci – al di là delle apparenze contrarie – una guerra se non “giusta”, quanto meno “legittima”.

La concezione criticata si fonda sul giudicare la guerra, di per sé fenomeno essenzialmente e squisitamente politico, in base a parametri non-politici, morali, religiosi o ideologici: dalle Crociate fino agli interventi nei Balcani degli anni ’90, la giustificazione delle guerre giuste è sempre stata la difesa di determinate idee o “valori”, fatti propri dai “giusti” combattenti e negati (o che si pretendevano negati) dai loro nemici. E’ evidente che valutare fenomeni e istituzioni politiche con criteri non pertinenti, e soprattutto con quei parametri ideologici e morali, è, a dir poco, destabilizzante e contrario a gran parte del pensiero politico moderno. Da Machiavelli a Croce è stato ripetutamente stigmatizzato come decidere tali questioni in base a canoni morali è non solo ipocrita e polemogenetico – perché serve, nel caso specifico, alla giustificazione della guerra diventando, con ciò, uno strumento di guerra psicologica – ma soprattutto è foriero di inconvenienti superiori ai benefici. Non solo sul piano internazionale, perché legittima e fa salire l’intensità della guerra, ma anche in politica “interna”, ove serva a consolidare dei mediocri governanti che hanno l’unico pregio di apparire “buoni” (per lo più solo quello di predicare bene), con scarse – o punte – capacità e risultati politici; d’altra parte, a seguire l’ironia di Croce, se qualcuno sceglie il chirurgo confidando nelle sue qualità morali – e non in quelle professionali, come si fa di solito – e poi muore sotto i ferri, in definitiva il proprio destino se l’è cercato.

Sotto un diverso profilo il concetto di guerra giusta – intesa secondo tali criteri – implica una contraddizione e una conseguenza. La contraddizione, già ricordata, è che, in teoria, ambo le parti belligeranti  credono di avere giuste ragioni, ed in tal caso non c’è un terzo che possa giudicare: alla giustizia manca, cioè, il giudice.

La seconda è di tendere a criminalizzare il nemico, come sottolineato ripetutamente da Carl Schmitt: al nemico “ingiusto” diventa naturale – anzi “giusto” – riservare un trattamento da criminale. Il fatto che sia uno justus hostis, cioè in termini moderni uno Stato sovrano, non serve: lo “justum bellum” finisce per annichilire così lo “justus hostis” cioè il (primo) requisito con cui i tardoscolastici (che tanto hanno contribuito al diritto internazionale moderno), avevano elaborato la concezione dello jus belli (la quale, nel loro pensiero è, in primo luogo, una guerra limitata, nei soggetti, nei motivi, nei modi e nell’intenzione)[2].

  1. D’altra parte, come noto, è proprio lo justus hostis il binario (principale) di legittimazione della guerra su cui hanno proceduto il diritto (e le relazioni) internazionali moderne.

Questo è, come sopra scritto, un concetto limitativo, strettamente (ancorché non esclusivamente) connesso alla nascita (e allo sviluppo) dello Stato moderno, col conseguimento progressivo – e rapido – da parte di questo del monopolio della violenza legittima, di cui la guerra è l’aspetto “esterno”. Il che significava negare legittimità alle guerre non statali, alle guerre “feudali” tra Comuni, vassalli, signorotti e vescovi-conti, tutti subordinati all’autorità del Sovrano (nascente) e quindi privati dello jus bellandi. Tale concezione rappresentava un indubbio progresso, perché limitava il numero dei soggetti giustamente belligeranti e così delle guerre “lecite”. I conflitti nati all’interno dell’unità politica erano riservati e risolti dalla giustizia dello (Stato) sovrano.

E’ noto a tale proposito, che il primo – e quasi esclusivo carattere che connota il concetto di justus hostis – è quello, negativo, di non avere un superiore. È justus hostis – scrive Francisco Suarez – quel principe, che, non avendo un superiore, non ha i mezzi, né la possibilità di avere giustizia da questi: e quindi può conseguirla solo facendosela da solo. Si noti come nella concezione della Tarda Scolastica, conseguente a quella di S. Tommaso, la guerra è strettamente correlata alla giustizia, sia come aspetti di una medesima funzione, di tutela e/o protezione (contro i malviventi all’interno; contro i nemici all’esterno), sia come mezzo per ripristinare il diritto leso. Di converso, non è justus hostis, scrive Suarez (anche qui, derivandolo dalla distinzione tomista tra persona “privata” e principe) colui il quale, vassallo, ha il “diritto” che sia il sovrano a fare giustizia o decidendo – se superiore a entrambi i contendenti – la controversia; ovvero dichiarando guerra per la tutela delle giuste pretese della comunità e dei sudditi. Per il sovrano, fare la guerra nel caso di violazione dei diritti della comunità o dei sudditi, è un dovere. Con la conseguenza, apparentemente sorprendente, ma logica in un gesuita spagnolo del “Siglo de Oro” che nel caso il principe non difenda i sudditi, sia cioè trascurato “in vindicanda et defendenda republica” allora può “tota respublica se vindicare, et privare ea auctoritate principem,…si princeps officio suo desit”[3]: che è l’eccezione alla regola. Il concetto di justus hostis è dunque correlato e presuppone l’assenza del terzo “superiore” e quindi la parità tra i contendenti. Senza questa non c’è né justus hostisjustum bellum.

La guerra del suddito contro il sovrano è rivoluzione o ribellione; quella del superiore verso il suddito è un’operazione di polizia. In ogni caso non è “guerra” nel senso del diritto interstatale. Col tramonto del feudalesimo viene meno anche il “diritto di resistenza”.

  1. La parità comporta – e presuppone – il riconoscimento del nemico e l’assenza di un’autorità temporale universale, o quanto meno, sovrastatale. Non a caso la Relectio de Indis di de Vitoria inizia la trattazione dei “titoli” con la negazione dei poteri “universali” del Papa e dell’Imperatore. Con ciò era riconosciuto quel carattere del mondo politico per cui questo costituisce un pluriverso e non un universo. E, parità, riconoscimento e assenza di terzo superiore, comportano altresì che il giusto nemico non possa essere confuso col criminale.

D’altra parte, tutti tali caratteri si rovesciano specularmente nei rapporti interni all’unità politica: lo Stato sovrano non è “pari” ai sudditi, non “riconosce” nemici interni (ma solo criminali o, tutt’al più, ribelli, cioè criminali politici); è il “terzo superiore”. Il che contribuisce a determinare la prima delle caratteristiche dello Stato moderno, che lo differenziano da altre forme politiche, in particolare quelle feudali-medievali: la distinzione rigida, e per così dire, l’impermeabilità, tra interno ed esterno, e quella, contigua, tra potere pubblico  (che è, in linea di principio, unico e monopolizzato) ed altri poteri, generalmente, non riconosciuti come pubblici. Tra questi, un particolare riguardo, nella forzata “privatizzazione” del medesimo, era rivolto al “potere spirituale”, specificamente a quello ecclesiastico. Dalla plenitudo potestatis medievale si passava alla negazione di qualsiasi intromissione di quello nel potere temporale: la stessa dottrina dei cattolici più intransigenti  diventava quella della potestas indirecta, che, avversata da Hobbes, è comunque la negazione – quasi totale – delle teorie sul potere papale, correnti nel Medioevo. L’ impermeabilità dello Stato moderno, rivolta doppiamente sia verso lo justus hostis, cioè il nemico possibile ma pari come soggetto politico, sia verso coloro cui non è riconosciuto lo status di “pari”, è uno dei caratteri che più lo differenziano dalle concezioni medievali: secondo le quali i poteri erano diffusi, spesso confusi e permeabili. Rigida delimitazione riflessa anche sulla guerra. Non solo nel senso della monopolizzazione dello jus belli, ma anche nella non interferenza nell’ordinamento interno degli Stati, ancorché belligeranti (o sconfitti). Nelle guerre “in merletti” dell’Ancièn règime, istituzioni, diritto, classi dirigenti dei paesi in guerra, e perfino, in larga misura, di quelli conquistati, erano completamente e reciprocamente indifferenti ai belligeranti. Situazione che cambiò, notoriamente, con la Rivoluzione francese. Già Brissot affermava “non potremo essere al sicuro se non quando l’Europa, e tutta l’Europa, sarà in fiamme” (le fiamme della rivoluzione che si voleva esportare); per cui un giacobino come Chaumette auspicava “Il territorio che separa Parigi da Pietroburgo e da Mosca sarà presto francesizzato, municipalizzato, giacobinizzato”. Con l’approvazione nel dicembre 1792 da parte della Convenzione della mozione di Cambon, all’indifferenza si sostituiva l’opposto principio dell’ingerenza sulle istituzioni e (le classi dirigenti) delle popolazioni “liberate”. Come corollario della “giusta guerra”, trasformatasi in guerra rivoluzionaria, si aveva che la justa causa belli era costituita (almeno in linea teorica) dalla diversità dell’ordinamento del nemico dai principi rivoluzionari. Con ciò tale concetto, richiamato pure nelle recenti vicende, era rivitalizzato (mutando i caratteri) da nuova linfa. Quella che dalla dichiarazione  dei diritti dell’uomo arriva ai “diritti umani” nostri contemporanei: e, per la quale, di conseguenza, nemico è chi viola i “diritti” proclamati in qualche dichiarazione, e contro il quale, pertanto, la guerra è giusta.

  1. Carl Schmitt ritiene che nel ritorno dalla discriminante degli justi hostes a quella della justa causa vi sia il riemergere di una dottrina pre-statale.

Occorre aggiungere a ciò che, comunque, ancorchè precursori-fondatori del diritto internazionale moderno (cioè interstatale) come de Vitoria, non si svincolassero dalla “justa causa”, avevano ragioni in qualche misura da considerarsi ancora valide. Teologi-giuristi come de Vitoria o Suarez, partivano da una visione tomista, da un concetto di diritto come ordinamento concreto, come “istituzione”. Il diritto che deve essere ripristinato nel caso di guerra giusta offensiva non è quello astratto contenuto in dichiarazioni solenni, ma quello prodotto dall’esistenza politica (e giuridica) di entità statali e dai loro rapporti.  Suarez scrive che occorre una “gravis iniuria” come motivo di guerra; e nel classificarne le specie, ricorda: l’appropriazione di “cose” d’altri; la lesione dei “communa jura gentium” (come il diritto di transito o di libero commercio), e infine la grave lesione nella reputazione o nell’onore. Cioè diritti in larga misura verificabili, consuetudinari e consolidati nel tempo e dai fatti, tutti caratteri di cui è privo, per lo più, un “diritto” come quello delle solenni dichiarazioni. Il che ridimensiona, senza eliminarlo, il problema reale – e principale – che consiste nel quis judicabit? ovvero del chi decide sulla giustizia della guerra. In uno schema come quello sotteso alla teoria criticata della “guerra giusta” sarebbe, di converso, sufficiente redigere una dichiarazione colma di principi edificanti, accusare il proprio confinante di violarla, giudicarlo di conseguenza, ed eseguire la “sentenza” con aerei e carri armati: con ciò divenendo il legislatore, il giudice e l’esecutore del “teoricamente” pari. Il quale è pari, per l’appunto, proprio perché leggi, sentenze e atti esecutivi del vicino non costituiscono obblighi per il medesimo.

  1. Non è quindi possibile derivare il concetto di guerra giusta da norme morali e giuridiche (secondo una concezione normativista del diritto, neppure supportata dalla “positività” di un ordinamento statale), né derivarne allo stesso modo i concetti – e le applicazioni – che ne conseguono, come colpevolezza, pena e condanna: è la mancanza di uno justus judex a costituire l’ostacolo principale: moltiplicato, nel caso, dal far appello a un diritto normativisticamente fondato.

Tuttavia, a cambiare prospettiva, partendo cioè dalla concretezza storico-politica degli ordinamenti, invece che dalle astrattezze “morali” di certe norme, è possibile costruire un concetto di guerra giusta che sia meno estraneo al diritto internazionale “tradizionale”.

Il diritto si caratterizza, anzi è tale, perché è (richiede di essere) effettivamente applicato. E’ la possibilità concreta d’applicazione e coazione, ovvero in termini weberiani (di definizione della potenza) quella di far valere con successo i propri comandi in un gruppo sociale, a costituire il criterio, di gran lunga più importante, della legittimità di un ordinamento (o, in diversi termini, del potere). Santi Romano, con la sua concezione desunta dal diritto sia interno che internazionale, ne ha data una formulazione, a un tempo, decisiva e coerente ai tempi. Secondo il giurista siciliano “esistente e per conseguenza legittimo è solo quell’ordinamento cui non fa difetto non solo la vita attuale ma altresì la vitalità. La trasformazione del fatto in uno stato giuridico si fonda sulla sua necessità, sulla sua corrispondenza ai bisogni ed alle esigenze sociali. Il segno sicuro che questa corrispondenza esista, che non sia un’illusione o qualcosa di artificialmente provocato, si rinviene nella suscettibilità del nuovo regime ad acquistare la stabilità, a perpetuarsi per un tempo indefinito”. In altre parole, secondo Santi Romano, legittimo è l’ordinamento vitale. La vitalità deriva dalla corrispondenza dello stesso ai bisogni, alle aspettative, ai “valori” condivisi; prova ne è la durata.

Di fronte a ciò ha importanza secondaria la corrispondenza del regime politico ad una formula “ideale” (o ad un insieme di norme) astratte. D’altra parte nel diritto internazionale è riconosciuto uno Stato, non perché conforme a norme (neanche alle proprie, altrimenti non sarebbero riconosciuti gli Stati sorti da una rivoluzione), ma perché dimostra di spiegare un potere efficace sul territorio. Tale concezione si può dire, in qualche misura, tributaria del pensiero di Hobbes. Secondo il filosofo di Malmesbury la ragion d’essere dello Stato è giustificata (e già quindi legittimata) attraverso la capacità del sovrano e dell’organizzazione statale a mantenere la pace all’interno e difendere la comunità dai nemici esterni. L’autorità politica si legittima, nel pensiero di Hobbes, per la capacità di assolvere tale funzione. L’unico dovere del Sovrano è di osservare la regola “salus populi suprema lex esto[4]. Il dovere di obbedienza dei sudditi viene meno non quando il sovrano non è quello “legittimo” (absque titulo) e tanto meno  se prende delle decisioni difformi dalle leges fundamentales (dato che è fonte della legge); cessa solo quando l’autorità non è più in grado di offrire protezione. Il protego ergo obligo è così la sostanza del rapporto politico, il primo fondamento del diritto di comandare e quindi di una legittimità svincolata da valori e tradizioni, e ricondotta ad un nesso funzionalistico.

Solo l’incapacità del sovrano a difendere i sudditi – l’inadempienza al dovere di protezione – fa venir meno quello d’obbedienza.  Legittimo così in buona sostanza è l’ordinamento vitale ed efficace; lo Stato moderno è tale, in primo luogo, in quanto esplica il proprio potere (esclusivo) su una determinata popolazione (e territorio); corrispettivo di ciò è il dovere di protezione; potere, protezione, (consenso) creano e mantengono la situazione di pace all’interno dell’unità politica. Come scriveva Hauriou , l’obbligo di protezione è il fondamento della “idea direttiva” dell’istituzione – Stato, che così definiva “attività protettiva di una società nazionale svolta da un potere pubblico a base territoriale”. Quando uno Stato non riesce più ad assolvere tale funzione, come nel caso di guerra civile, non protegge più la comunità, e anzi diviene anch’esso “parte” di una guerra contro i propri cittadini, possono riprendere vigore le norme internazionali. Come scriveva Santi Romano, sulla prassi di riferire tali diritti agli insorti, la ragione ne era “l’impotenza dello Stato nel quale scoppia l’insurrezione a dominare col suo ordinamento gli autori di essa, per cui lo stesso Stato sente il bisogno, per mitigare la lotta, di condurla secondo le norme internazionali, purché anche gli insorti adottino uguale comportamento”[5]. Per cui le norme internazionali divengono, spesso, vigenti all’interno del territorio statale, quando il rapporto protezione/obbedienza e il potere di comandare vengono meno di fatto. È il caso di notare che nessuno dei concetti impiegati in situazioni simili ha carattere normativo. Non serve la “legalità” del potere (come procedimento/i di deduzione/applicazione di norme), perché porterebbe inevitabilmente alla negazione di tali diritti a una delle parti in causa. Di converso, concetti come ordinamento, unità politica, effettività del potere e del comando e “normalità” servono a discriminare in modo opportuno la sussistenza delle condizioni per considerare finiti (o “sospesi”) potere statale ed unità politica. A seguire il pensiero di Kant, sopra ricordato, erano “legittimi” sia l’intervento sovietico che, in particolare, quello nazi-fascista nella Spagna del 1936, subito dopo l’alzamiento, perché dato il controllo di buona parte del territorio spagnolo dei generali golpisti, erano venuti meno sia l’unità politica che il potere statale repubblicano (quest’ultimo nelle zone dominate dalla junta)[6]. Resta il fatto che concetti come effettività del potere statale o unità politica non possono essere deducibili o rapportabili a norme, statali o internazionali che siano, perché attengono alle concrete condizioni di esistenza, politica e sociale, di gruppi umani (al sein) e non alla validità di comandi legalmente statuiti e correttamente applicati (al sollen).

Lo Stato è il “defensor pacis” – di una pace concreta. Forza e consenso sono gli strumenti (e i presupposti) per mantenerlo. Non un qualsiasi potere statale è quindi legittimo; ma solo quello che, in qualche misura accettato dai sudditi, fa valere la propria volontà spiegando la forza sufficiente.

Per verificare la misura di tale consenso – e quindi dell’effettività del potere – non basta che vi sia un esercito, dei Tribunali, una polizia. Occorre anche che l’impiego della “violenza legittima” sia limitato, proporzionato ed “episodico”; quando questo diviene eccessivo, costituisce la più evidente (e decisiva) prova che il potere non è accettato; e che tale “Stato” non corrisponde alla propria “idea direttiva”. Lo Stato, prodotto del razionalismo occidentale, non è Ubu né Attila, e neppure l’Imperatore Teodosio a Tessalonica : si serve della forza, ma con misura. Se lo fa, all’inverso, a dismisura, significa che non è accettato e comunque non  assolve al compito di proteggere l’esistenza e i diritti della comunità e degli individui. In tal caso può essere definito “Stato” nel senso indicato da Hobbes, e dal pensiero politico moderno? O non piuttosto, e richiamandoci a S. Agostino, mancando la “justitia” (nel significato, per così dire, “hobbesiano”) apparati di potere siffatti non sono che “magna latrocinia”? In questi termini, e non ricorrendo a giudizi morali o a normativismi vari, ma basandosi sull’effettività, la vitalità ed il consenso di un ordinamento e su una situazione concreta – si può rivisitare il concetto di “justa causa belli”. Non nel senso della violazione di norme astratte – anche se condivisibili – ma perché la comunità non accetta la violazione di certi diritti, e l’apparato statale, che li viola, diventa così uno strumento di coazione violenta, privo di consenso. Oltretutto legittimare la guerra in base al mero illecito, alla meccanica violazione di norme, significa moltiplicare – e non ridurre – i possibili casus belli, per tutte le disposizioni contenute nei trattati internazionali (o sancite da consuetudini, ma queste sono molto meno numerose). Significherebbe fare guerre “giuste” per la secchia rapita.

  1. Nel caso specifico, l’ultimo che ci si è posto, cioè la guerra del Kosovo – la quale da un altro angolo visuale, non è altro che una guerra aggressiva contro uno Stato sovrano -, secondo i criteri esposti, ispirati al realismo politico (e giuridico), è assai dubbio che il regime di Milosevic possedesse quei caratteri, almeno nel territorio Kosovaro.

Non solo c’era una situazione di aperta volontà secessionista della stragrande maggioranza albanese della popolazione, non solo una repressione massiccia, con massacri e stupri di massa, ma anche l’esodo di buona parte della popolazione di etnia albanese. In tale situazione il despota di Belgrado appariva ed appare non come il “difensore della pace” (e del diritto) ma l’attizzatore della guerra (contro i sudditi). Cioè di quel mezzo, di per se – e in diverso contesto – legittimo, che comunque un ordinamento internazionale deve cercare di contenere.

E in questo senso, la guerra della Nato alla Serbia può anche considerarsi giusta.

Teodoro Klitsche de la Grange

Teodoro Klitsche de la Grange, giurista, politologo, direttore del trimestrale di cultura politica Behemoth e collaboratore di riviste di politica e di diritto (tra le quali Nuovi studi politici, Il Consiglio di Stato, Il Foro Amministrativo, Cattolica, Ciudad de los Césares, La Gironda).

Ha pubblicato di recente con altri autori Lo specchio infranto (Roma 1998); Il salto di Rodi (Roma 1999); Il doppio Stato (Soneria Mannelli 2001).

[1] Com’è noto, la guerra è stata spesso considerata uno strumento di giustizia, di realizzazione di diritti e riparazione dei torti (v. S. Tommaso, Summa Theol. II, II, q. 40 art. 1, anche citando S. Agostino; F. Suarez De charitate, disp. 13: De Bello; S. Roberto Bellarmino, v. nota seguente; Lutero Sull’autorità Temporale in Oeuvres Tomo IV, p. 23 ss, Ginevra 1975 e I soldati possono essere in stato di grazia? ivi pp. 231-233; Calvino L’institution chrétienne, lib. IV, cap XX, 11); ma oltre alla funzione di realizzazione e tutela del diritto, la guerra può avere, con questo, un’altra analogia. Quella che risulta dalla prima definizione della guerra di Clausewitz secondo il quale “La guerra è un atto di forza che ha per scopo di costringere il nemico a fare la nostra volontà”. Tale definizione non è inutile a chi vada  alla ricerca dei fondamenti del diritto, pubblico in particolare. Ad un giurista è naturale ricordare che diritto e Stato sono necessari “ne cives ad arma ruant”; onde chi voglia connotarli secondo la funzione difficilmente può prescindere dallo scopo di regolazione e pacificazione dell’uno e dell’altro (sul che ci permettiamo rinviare alla più diffusa trattazione di chi scrive nel saggio “Guerra e diritto” ora ne “Il salto di Rodi”, Roma 1999 p. 57 ss.).

[2] v. S. Roberto Bellarmino, ora in Scritti politici, Bologna 1950, p. 259; rispetto a S. Tommaso, ciò che abbonda è il modus, dato che l’Aquinate poneva solo tre condizioni allo justum bellumSumma Theol. II, II,q. 40, art. 1.

[3] F. Suarez “De charitate” disp. 13: De Bello; Josè Lois Estevez ricorda come la tesi che ricorrere alle armi nelle lotte intestine non è mai ammesso trova non pochi sostenitori; ma è contrastata dal pensiero teologico e giuridico classico da Sant’Agostino e San Tommaso fino a Molina e Soto, per non ricordare i monarcomachi sia cattolici che riformisti, “cuyo peso especifico està incomparablemente por encima de los que hoy se les oponen”  (v. Josè Lois Estevez in Razon española n. 101 mayo – junio 2000 p. 267).

[4] v. Th. Hobbes, De Cive trad. it., Roma 1981, p. 193

[5] v. Corso di diritto internazionale, Padova 1935, p. 73; è da notare che Kant, in “Per la pace perpetua”, ha una posizione a questa coerente, perché mentre ritiene che “Nessuno Stato deve intromettersi con la forza nella costituzione e nel governo di un altro Stato”; giudica che è ben diverso il caso di guerre intestine; nel qual caso l’aiuto prestato a uno degli “Stati” “non potrebbe considerarsi come ingerenza nella costituzione di un altro Stato, perché non di Stati si tratta, ma di anarchia” v. Antologia degli scritti politici a cura di G. Sasso, Bologna 1961, p. 110.

[6] Carl Schmitt in Theorie des Partisanen (trad. It. Milano 1981) sostiene che  il carattere politico del partigiano e la presenza, a fianco e/o alle spalle di un terzo interessato (uno Stato, cioè una potenza “regolare”), che aiuta il movimento partigiano, sono connotati peculiari dei movimenti di resistenza e li distingono dai tipi “criminali”, cioè non politici, di combattenti come i pirati (v. op. cit. p. 16 ss. e 57 ss.). Sotto un altro profilo, tale connotato è speculare alle considerazioni di Kant (v. sopra): come la perdita dell’unità politica e la guerra civile legittimano l’intervento di una terza potenza, così conferiscono lo status di soggetto politico all’organizzazione di resistenza

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