POTERE DESTITUENTE, COSTITUZIONE MATERIALE E DISCRIMINANTE POLITICA, di Teodoro Klitsche de la Grange

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Quando l’Abate Sieyès teorizzava il potere costituente della Nazione, al fine di legittimare la (nuova) costituzione della Francia, non dedicava altrettanta cura a considerare lo stesso potere in negativo: ossia nel cambiare la costituzione vigente. Il tutto, s’intende, era implicito nella sua concezione, e talvolta anche esplicitato[1], anche se meno diffusamente. Le opposizioni che ne derivavano tra diritto positivo vigente e potere costituente, tra diritto e fatto erano (anche) conseguenza della natura di un potere non fondato sulla legge positiva, ma – secondo Sieyès – sul diritto naturale[2].

Comunque la rivoluzione francese si articolava, sotto l’aspetto in esame, in due fasi: nella prima fu abolita la costituzione vigente; nella seconda ne furono fatte delle nuove, succedutesi assai rapidamente, fino alla “stabilizzazione” napoleonica. La prima fase, sosteneva de Bonald, era già consumata con la trasformazione degli Stati generali in Assemblea nazionale (e poi costituente) e la decisione di votare per testa e non per ordine[3]. Nel 1791 entrava in vigore la nuova costituzione; seguivano le altre.

  1. Secondo una concezione che (nella modernità) viene fatta risalire a Lassalle, ma la cui denominazione è, in Italia, dovuta a Mortati, occorre distinguere tra costituzione formale e materiale. Se alla prima “si affida una funzione di rafforzamento delle garanzie di conservazione della sottostante compagine sociale, non è tuttavia da dimenticare che è in quest’ultima, nell’effettivo rapporto delle forze da cui è sostenuta che deve trovarsi il vero supporto dell’ordine legale[4] per cui “appare priva di fondamento la censura di dualismo rivolta contro l’attribuzione di rilievo giuridico alla costituzione materiale, perché viceversa è la concezione dell’ordine sociale come sintesi di essere-dovere la sola valevole a ricondurre ad unità il complesso delle sua manifestazioni di vita[5]. La costituzione materiale ha, sostiene Mortati, una intrinseca giuridicità “la quale si esprime e si fa valere come «fatto normativo» o, in altri termini, come realtà comunitaria ordinata, all’infuori di modelli normativi precostituiti, in modo da realizzare un sistema di rapporti gerarchicizzati secondo criteri di dominio e di soggezione”[6]. Il giurista calabrese, replicando ad una contestazione sull’ “incompetenza del giurista” su questioni ritenute non strettamente giuridiche, scriveva “essa è implicitamente superata da quanto si è detto sull’incompletezza della comprensione del fenomeno giuridico quando sia avulso dalla considerazione della base sociale su cui è radicato. Sicché è sul modo di intendere questa base sociale e sul suo rapporto con la soprastruttura che ad essa si ricollega che deve essere rivolta l’attenzione”[7] . E l’impulso che la società sottostante da allo Stato “non è riferibile alla prevalenza di nuclei portatori di determinati interessi, essendo invece la risultante di tutte le innumerevoli forze, individuali o collettive, che in essa si manifestano e quindi di un processo circolare in cui la minoranza interviene o con l’obbedienza o con la resistenza”[8]. In particolare ai partiti politici Mortati attribuisce un ruolo importante quale elemento di unione (ed organizzazione) tra Stato e società che attenua la separazione tra l’uno e l’altra; in particolare nello Stato democratico a suffragio universale. Col nome di partito Mortati intende “solo quelle associazioni che, assumendo come propria una concezione generale, comprensiva della vita dello Stato in tutti i suoi aspetti, tendono a tradurla nell’azione concreta statale”. Quindi tra le componenti della costituzione materiale i partiti – e il sistema dei partiti – hanno un rilievo decisivo.
  2. A tale proposito, i “sistemi di partito” sono stati, com’è noto oggetto di vari studi di scienza politica[9]. La definizione del sistema di partito “tradizionale e più diffusa sottolinea … le caratteristiche di competizione tra più unità e delle forme e delle modalità di questa competizione. «La tematica di pertinenza del sistema di partito è data dai modelli di interazione fra organizzazioni elettorali significative e genuine nei governi rappresentantivi – governi nei quali tali sistemi adempiono preminentemente (bene o male) le funzioni di fornire la base a una efficace autorità e di definire le scelte che possono essere decise dai procedimenti elettorali»”[10]. Sempre nella citata voce del Dizionario di Politica si legge “alla metà degli anni Sessanta apparvero due importanti tipologie, una di impostazione sociologica, l’altra di impostazione politologica. La prima sembra essere maggiormente in grado di spiegare l’origine storica del sistema di partito (Lipset, Rokkan, 1967); l’altra sembra più adatta alla spiegazione della «meccanica» del sistema di partito. La tesi di Lipset e Rokkan, scrive Pasquino, si fonda sulle fratture fondamentali della società “Gli autori individuano quattro tipi di fratture o cleavages sulle quali si sono innestati i conflitti che hanno scosso i sistemi politici occidentali, ma la cui «traduzione» in partiti politici fu tutt’altro che automatica”. L’ultima frattura è quella del “secolo breve” tra proprietari di mezzi di produzione e prestatori di opera (borghesi/proletari)

Tale tesi ha diversi punti di contatto con quella esposta da Carl Schmitt nello scritto L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni[11].

Secondo Schmitt “L’umanità europea ha compiuto, dal XVI secolo, parecchi passi da un centro di riferimento all’altro e tutto ciò che costituisce il contenuto del nostro sviluppo culturale si trova sotto l’influsso di quei passi. Negli ultimi quattro secoli della storia europea la vita spirituale ha avuto quattro centri diversi, e il pensiero dell’élite attiva, che costituiva il gruppo di punta nei diversi momenti, si è mosso, nei diversi secoli, intorno a centri di riferimento diversi”. Ciò determina il raggruppamento prevalente di amico/nemico dell’epoca: “lo Stato acquista la sua realtà e la sua forza dal centro di riferimento delle diverse epoche, poiché i temi polemici decisivi dei raggruppamenti amico/nemico si determinano proprio in base al settore concreto decisivo. Finché al centro si trovò il dato teologico-religioso, la massima cujus regio ejus religio ebbe un significato politico”.

Di conseguenza a seconda delle epoche la scriminante prevalente passa da quella cattolici/protestanti, per arrivare nel secolo breve a borghese/proletario. Il tutto non solo nel campo internazionale, ma anche all’interno delle sintesi, ma anche all’interno delle sintesi politiche determinano la suddivisione in fazioni (sette, partiti) e così la competizione interna.

Le differenze essenziali tra la concezione di Schmitt e le conseguenze che ha sulla suddivisione in partiti e sull’ordinamento statale, e quelle più diffuse sono che la prima è qualitativa, mentre le altre hanno connotati quantitativi – relazionali (sistemi a partito unico; multipartitici; con partito dominante e partiti polarizzati, alternativi e così via), e carattere descrittivo a prescindere dal riferimento a contenuti determinati; che le seconde non si fondano sul criterio dell’inimicizia (o di converso sull’omogeneità), mentre la prima sì; che è pertanto indifferente se in un sistema di partiti le contrapposizioni si distribuiscono in base a diverse scriminanti (di classe, etniche, religiose e così via) e come (e se) avvengono le combinazioni tra discrimini diversi e influiscono sul sistema dei partiti  (e politico) complessivo.

Se è (relativamente) logico che, in un sistema ordinato secondo la scriminante borghese/proletario le alleanze tra partiti tendano ad un sistema alternativo, onde i partiti “borghesi” e quelli proletari danno vita ad alleanze politicamente omogenee e in competizione (tutti i borghesi a destra, tutti i proletari a sinistra), non è chiaro come le coalizioni possano formarsi ove le scriminanti siano plurime (di classe, etniche e così via). Il caso dell’Inghilterra a fine ottocento, in cui la minoranza dei nazionalisti irlandesi di Parnell era in grado di decidere il governo inglese, onde provocò la scissione del partito liberale e la nascita della coalizione tra conservatori ed unionisti, ne è un esempio (tra tanti).

Il tutto si è ripetuto, da ultimo, nei trascorsi anni in Italia, in particolare dopo le elezioni di marzo 2018, con la nascita della coalizione tra Lega e M5S, affini per la nuova scriminante, anche se non per quella passata (borghese/proletario, o – meno propriamente – destra/sinistra). Con i partiti legati alla vecchia che rilevano ad ogni piè sospinto la eterogeneità e pertanto l’impossibilità a governare della coalizione gialloblu. Le recenti elezioni europee hanno poi aumentato, anche se di poco, la (notevolissima) maggioranza elettorale populista (Lega+M5S+FdI+liste minori) rispetto ai partiti legati alla precedente (FI+PD e “estrema” sinistra). Ma a ragionare in termini di amico/nemico i partiti governativi sono più “omogenei” tra loro perché hanno lo stesso nemico e lo stesso interesse: che il potere di quello sia limitato (ed il proprio accresciuto).

  1. Scriveva Mortati che “la società in cui emerge ed a cui si collega ogni particolare formazione statale possiede una sua intrinseca normatività, quale le è appunto data dal suo ordinarsi intorno a forze ed a fini politici”.

La costituzione formale assume – sostiene il giurista calabrese – funzioni strumentali alla soddisfazione degli interessi di un particolare tipo di convivenza sociale; per far ciò “è necessario che la società ad essa sottostante si presenti non già come entità del tutto amorfa … bensì già in sé strutturata sulla base di certi fondamentali orientamenti, sufficienti ad ispirare il sistema dei rapporti economici, religiosi, culturali, ecc. che in essi svolgono. In altri termini, l’organizzazione sociale, per porsi a base della costituzione, deve presentarsi in qualche modo già politicamente ordinata, secondo la distribuzione delle forze in essa operanti e le posizioni di sopra e di sotto-ordinazione che queste determinano[12]”. I gruppi preminenti possono diversamente denominarsi, “benchè l’espressione «classe governante» appaia quella più adeguata a raffigurare il fenomeno che si vuol mettere in rilievo il potere reale su cui poggia quello legale[13]. Peraltro dalle classi dirigenti occorre distinguere “i detentori del potere di esercizio dell’attività attraverso cui si estrinseca la volontà dello Stato” (i quali compongono la “classe politica” (e spesso in quelle sono reclutati). Questi sono “strumento tecnico della classe dirigente, in quanto sotto l’influenza della medesima, concretano, di volta in volta, e per la migliore realizzazione dei fini suoi propri, gli orientamenti dell’azione statale”.

Se la positività (cioè l’effettività) è contrassegno de “l’ordine giuridico primario, questo non può non farsi derivare da un assetto di forze capace di esprimere e far valere un orientamento generale che unifichi la complessiva attività statale, e la mantenga almeno relativamente costante così da indurre la fondata presunzione della sua realizzazione”[14].

Dato che tra assetto delle forze socio-politiche preminenti e costituzione formale (cioè “normativa”) può non esserci corrispondenza totale “la costituzione formale è destinata ad acquistare il massimo grado di vincolo quanto più il suo contenuto corrisponde alla realtà sociale e quanto più quest’ultima si presenta stabilizzata in un sistema armonico di rapporti sociali, proprio nei casi in cui l’importanza pratica che le si può riconoscere viene ad attenuarsi, essendo il limite posto dalla medesima all’esercizio del potere radicato nella stessa configurazione della società”[15]. Ma quando lo iato aumenta per il “prorompere di nuove forze che si oppongono a quelle prima detentrici esclusive del potere senza tuttavia riuscire a superarle, si affida alla costituzione scritta una funzione di garanzia delle posizioni di compromesso raggiunto”[16].

Anche a giudizio di Vincenzo Zangara “nella dottrina della costituzione materiale, il sistema legale viene ad assumere una funzione garantista delle forze politiche dominanti: cioè la costituzione materiale sarebbe garantita e diverrebbe operativa attraverso le forze politiche dominanti, mediante la funzione garantista del sistema legale”[17]. Collegandola alla teoria dell’istituzione “l’istituzione può essere valutata come fatto che si realizza positivamente, come ordine costituito e come ordine costituente, cioè come costituzione in un senso effettivo, come costituzione materiale, che condiziona nel suo svolgersi la vita della comunità che ha trovato in essa la sua struttura e la condizione del suo svolgimento… La costituzione, cioè, è contemporanea al sorgere dello stato; o, meglio, al sorgere di una nuova struttura istituzionale che configuri un nuovo regime”[18]. Le forze sociali che determinano la costituzione materiale non sono solo i partiti politici, sindacati e gruppi di persone ma anche “elementi individuali che, con le loro convenzioni private, costituiscono le basi e l’efficienza di una giuridicità dei loro comportamenti, nonché tutti gli organi costituzionali (in cui annoveriamo anche gli organi del potere giurisdizionale) e quegli elementi organizzati che producono diritto e sono comunità particolari, cioè ordinamenti giuridici, nell’ambito dell’ordinamento dello Stato”[19]. La “legittimità dinamica” (cioè nel tempo e non solo nel momento fondativo) è data dalla classe politica la quale “esprime la potenzialità egemone delle forze sociali che la compongono con quella omogeneità ideologica che è propria della sua formazione nel momento dell’instaurazione di un ordinamento e, successivamente, nella dinamica dello svolgimento di esso, che è la concretezza della sua effettività istituzionale”[20].

5.Se la dottrina della costituzione materiale corrisponde alla realtà socio-politica – e in gran parte non è dubbio – e se soprattutto ha evidenziato un aspetto che essendo determinante dell’ordinamento è anche decisivo, occorre vedere se il “cambiamento” avvenuto in Italia nel marzo 2018 e confermato dalle elezioni europee del 2019 abbia ripercussioni sulla costituzione materiale e formale nonché sull’armamentario concettuale con cui si classificano, distinguono, definiscono le istituzioni (ed i gruppi) politici.

Non è dubbio che la costituzione della Repubblica si reggeva sulla divisione di Yalta, sulla coppia borghese/proletario come contenuto del criterio dell’amico/nemico, e il tutto aveva conseguenze nella politica internazionale ed interna. La stessa Costituzione formale aveva la funzione – e il merito – di decantare la contrapposizione comunismo/capitalismo (borghese/proletario), per cui i referenti interni di quella potevano trovare un modus vivendi che relativizzava il conflitto, attraverso le garanzie del pluralismo politico (e sociale) e della distribuzione – soprattutto territoriale – del potere. L’esarchia dei partiti del CLN era il principale supporto, il segmento decisivo della costituzione materiale, che sorreggeva quella formale. Questo schema di coerenza generale era gravemente incrinato nel 1989-1991, dal crollo del comunismo e dalla (conseguente) crisi della c.d. “prima repubblica”. Buona parte dei partiti ciellenisti erano (di fatto) per lo più spariti (v. i partiti laici e il partito socialista) mentre i democristiani, radicalmente ridimensionati, erano distribuiti tra le due coalizioni, su cui si articolava il nuovo sistema dei partiti: il centrodestra e il centrosinistra. Tuttavia permanevano, anche se già mutati di significato, due elementi: la distinzione destra/sinistra pur se modificata nel senso e nell’(ulteriore) relativizzazione e la costituzione formale. Anche se, quest’ultima era ritenuta ormai – da parte delle forze politiche, soprattutto quelle del versante destro – sorpassata, almeno come forma di governo.

Le critiche sfociavano in riforma del titolo V° della Costituzione e in ripetuti tentativi di revisione più ampi, mai andati a buon fine (anzi l’ultimo, quello di Renzi, ha provocato il tramonto del leader che l’aveva sostenuto).

Per questo la seconda repubblica, che aveva mutato un elemento importante della costituzione reale – cioè la legge elettorale – ma manteneva sia (parte) del sistema dei partiti, sia il contenuto del “politico” sia gran parte della normazione costituzionale, più che “seconda” era la repubblica “uno e mezzo”.

Con l’ascesa dei partiti sovran-popul-identitari lo iato è aumentato ancora: in particolare ormai l’elettorato italiano vota, in percentuale di quasi due terzi, partiti che con la vecchia esarchia e il vecchio contenuto del politico hanno poco o punto a che fare. Secondo la concezione di Lassalle, Mortati e Zangara la costituzione materiale sarebbe quindi cambiata. A sorreggere (fino a quando?) la costituzione formale sono infatti forze politiche quasi del tutto mutate.

Tuttavia a differenza di quanto capitato nella seconda repubblica queste non sembrano particolarmente interessate a rivedere la costituzione formale[21].

In effetti le riforme costituzionali sono rimaste fuori dall’azione di governo (e dal dibattito politico) tutta orientata ad agire sul “sociale” (redditi di cittadinanza, quota 100 e così via).

Lo stesso contratto di governo vi dedica scarsissima attenzione (ed ancora meno enfasi). In sostanza abbiamo una coalizione di partiti – cioè un decisivo “pezzo di costituzione”, avrebbe scritto Lassalle – che si cura poco o punto della costituzione formale.

Sosteneva Lassalle che determinanti l’ordinamento normativo (e non solo) sono gli effettivi rapporti di potere[22].

Tali rapporti di potere non sono limitati per “materia” o “settore” ma distribuiti; rientrandovi sia quelli strettamente politici che quelli economici, sia organizzazioni di settore che ceti e apparati burocratici. La costituzione formale è la mera conseguenza di quelli “Abbiamo ora visto quindi, miei Signori, cos’è la costituzione di un paese, cioè: i rapporti di forza effettivamente sussistenti in un paese. Come ci si pone allora, però, non ciò che si chiama abitualmente costituzione, con la costituzione giuridica?… Questi effettivi rapporti di forza li si butta su un foglio di carta, si dà loro un’espressione scritta, e, se ora sono stati buttati giù, essi non solo sono rapporti di forza effettivi, ma sono anche diventati, ora diritto, istituzioni giuridiche, e chi oppone resistenza viene punito!”[23].

In realtà nell’attuale situazione italiana risulta qualcosa di assai differente: la sostituzione completa del personale di governo e la riduzione elettorale a meno di un terzo delle forze politiche della c.d. “seconda repubblica” non ha provocato alcun “terremoto” nella costituzione formale, e neppure un tentativo di “buttare su un foglio di carta” una normativa coerente alla nuova costituzione materiale.

Le spiegazioni di tale inerzia possono essere due.

La prima, più semplice: non è detto che il nuovo assetto di potere creatosi sia in contrasto con la costituzione formale. Se è impossibile che alla trasformazione di una monarchia assoluta in “Stato rappresentativo” (come successo in gran parte d’Europa nel secolo XIX) non corrispondesse una nuova costituzione formale; e del pari che ciò non succedesse col mutare uno Stato borghese di diritto in repubblica comunista o in Stato nazista, tuttavia non è detto che un radicale cambiamento della classe politica (e del “sistema dei partiti”) comporti altrettanto radicali trasformazioni della costituzione formale[24].

La sostituzione dei laburisti ai liberali nella Gran Bretagna tra le due guerre mondiali, o dei popolari all’UCD nella Spagna post-franchista ne costituiscono esempi[25]. Questo pare dovuto al fatto che la nuova classe politica non ha una “tavola di valori” e ancor meno principi di forma di stato e di governo differenti da quella detronizzata. Si parla, in altri casi, come oggi per l’Ungheria e la Polonia di “democrazie illiberali”, ma, a parte la componente retorica di tale definizione, sempre di democrazie si tratta, con elezioni popolari aperte, distinzione dei poteri e possibilità di alternanza tra forze politiche contrapposte. Ossia gli elementi essenziali delle costituzioni nuove in quei paesi promulgate nel 1997 e nel 2012 sono gli stessi delle “costituzioni” della “transizione” tra regimi comunisti e ordinamenti democratici. Molto simili a questi come radicalmente diversi da quelli.

Il che significa che a seguire l’espressione di Lasalle la “forza attiva” dei nuovi rapporti effettivi di potere – cioè l’essenza della costituzione – non necessita di una revisione della costituzione formale per esercitarsi.

La seconda – assai vicina – è che proprio per la prossimità della tavola dei valori e della concezione dello Stato, di revisioni radicali non si sente il bisogno pur con i limiti e i difetti della nostra Costituzione del dopoguerra.[26]

  1. Resta il fatto che il cambiamento della scriminante amico/nemico non ha portato ad alcuna revisione costituzionale. In questo senso è peraltro vero che la scriminante della repubblica “nata dalla resistenza” era l’antifascismo. Di guisa che, dell’antifascismo hanno nostalgia gran parte dell’élites detronizzate.

Ma ciò non significa che Salvini sia fascista come si sforzano a dimostrare i dottor sottili dell’antifascismo. E tanto meno che la dicotomia fascismo/antifascismo, ereditata dalla seconda guerra mondiale e dall’ordine planetario di Yalta, né quella comunismo/anticomunismo possono di nuovo influenzare il sentimento politico dei popoli, e così ri-politicizzarsi.

In sostanza hanno una ormai limitata capacità di mobilitazione delle masse, di gran lunga inferiore alla nuova dicotomia tra globalizzatori e sovran-populisti.

Nel Proemio delle Istorie Fiorentine, Machiavelli critica quegli “eccellentissimi istorici” che avevano trascurato l’incidenza dei conflitti e delle divisioni interne nella Firenze medievale[27]. Così errando perché “lezione è utile a’ cittadini che governono le republiche, è quella che dimostra le cagione degli odi e delle divisioni della città, acciò che possino, con il pericolo d’altri diventati savi, mantenersi uniti”. Sicuramente trascurare (occultare, minimizzare) il conflitto (e la lotta) interna è, come scrive Machiavelli, la strada maestra per ripetere errori già fatti[28].

È interessante applicare questa massima del Segretario fiorentino alla situazione contemporanea.

Dato che la politica implica la lotta sia come presupposto (Freund) che come mezzo (Duverger) che come carattere essenziale (Schmitt), è proprio dal contenuto (il discrimine) della contrapposizione amico-nemico che è dato comprendere meglio il senso della politica. Anche di quella interna; come scrive Freund la funzione di Stato e costituzione è quella di trasformare la lotta interna in duello (combat) proprio perché, a meno di guerre civili, la lotta politica interna è sempre relativizzata dal riconoscimento reciproco tra contendenti e, ancor più da quello di regole della e nella lotta.

Peraltro la “funzione” del nemico è stata sempre aggregante rispetto alle potenze ostili: sia nello scenario internazionale con coalizioni ed alleanze disomogenee ideologicamente sia in quello interno. Il nemico asburgico fu l’elemento che aggregò l’alleanza tra la Francia cattolica (governata, in successione, da due cardinali) e i protestanti tedeschi e nordici nella guerra dei Trent’anni; così la volontà di limitare e distruggere il Terzo Reich quello che cementò l’alleanza tra Stalin, Roosevelt e un anticomunista di ferro come Churchill. All’interno le coalizioni di partiti (come, ad esempio i fronti popolari negli anni ’30) avevano lo stesso effetto di far alleare e cooperare forze eterogenee sotto tanti aspetti, compreso quello ideologico. La lotta per il potere rendeva poco rilevanti le differenze di idee; e il pericolo nell’esistenza politica lo riduceva ancora.

Nel caso italiano la co-presenza – di due “sistemi di partito” ordinati secondo scriminanti amico/nemico diverse, pone tra l’altro, il problema se, al fine d’intendere la situazione non sia preferibile anche perché più esaustivo – valutarla in base ai criteri della “sociologia comprendente”, come formulati da Max Weber. Oggetto della quale, scrive Weber “non è ogni tipo di «stato interiore» o di comportamento esterno, bensì l’agire … L’agire che riveste un’importanza specifica per la sociologia comprendente, è in particolare un atteggiamento che: 1) è riferito, secondo il senso oggettivamente intenzionato di colui che agisce, all’atteggiamento di altri; 2) è con-determinato nel suo corso da questo riferimento dotato di senso; 3) e può quindi essere spiegato in modo intelligibile in base a questo senso (soggettivamente) intenzionato”[29]; in altra opera sostiene anche “per agire si deve intendere un atteggiamento umano (sia esso un fare o un tralasciare o un subire, di carattere esterno o interno), se in quanto l’individuo che agisce o gli individui che agiscono congiungono ad esso un senso soggettivo. Per agire sociale si deve però intendere un agire che sia riferito – secondo il suo senso, intenzionato dall’agente o dagli agenti – all’atteggiamento di altri individui e orientato nel suo corso in base a questo”[30].

D’altro canto l’orientamento secondo il senso dell’agire (nel caso il “razionale rispetto allo scopo”) spiega gli eventi, anche, come nella vicenda, aventi carattere di transizione tra regimi (e formule) politici, quando un “sistema” non possiede (ancora) il connotato della stabilità (come, ad esempio, aveva nella “prima” repubblica italiana). Al riguardo il sistema dei partiti che conseguirà alla nuova discriminante appare ancora in formazione.

Ciò stante il rifiuto dei partiti sovran-populisti italiani di “ordinarsi” secondo la scriminante destra/sinistra e la costituzione di un governo sovran-populista (il primo dell’Europa occidentale) pare spiegabile e interpretabile (nel senso di Weber) secondo il criterio del politico in modo più decisivo che secondo altri parametri.

In effetti con la nuova contrapposizione  che ha sostituito quella borghese/proletario era prevedibile che i sovran-populisti, ottenuta la maggioranza alle elezioni del 4 marzo, e pur nella possibilità di maggioranza alternativa (come M5S + PD) avrebbero costituito un governo omogeneo secondo la nuova discriminante.

Per due ottime ragioni, ambo derivanti da presupposti, costanti, regole del pensiero politico: la prima che il nemico (anche interno) è la globalizzazione e i partiti della seconda Repubblica erano compromessi con quella e  le conseguenti politiche di “rigore”, invise all’elettorato, la seconda che una volta individuato il nemico la regola essenziale della lotta è accrescere il proprio potere e, correlativamente, ridurre  quello del nemico. Il potere, , sempre riferendoci a Max Weber è la possibilità di far valere i propri comandi in un ambito dato (comunità, gruppo sociale): conquistare il governo e sottrarlo all’avversario è quindi il passo principale. Un governo metà populista e metà globalista sarebbe stato un autodepotenziamento ed un insperato aiuto ai detronizzati. Il primo passo è quindi toglierlo agli avversari: è in se una mossa destituente e d’altra parte è ovvio che in ogni conquista del potere da parte di nuove èlite, si comincia col licenziamento delle vecchie.

Interpretare l’agire dei soggetti politici secondo le classiche categorie del politico, a cominciare dalla regolarità della lotta per il potere ha un valore euristico più gratificante in termini di comprensione e – salvo il caso d’eccezione – di previsione del comportamento dei protagonisti. Schmitt nella premessa all’edizione italiana delle Categorie del politico scriveva che la gioia del pensiero indipendente non è solo quella di “computare e misurare”. Miglio nel commentarlo notava “La penultima frase della Premessa va letta probabilmente in chiave ironica: il gusto di “computare o di misurare” sembra riferito all’accezione ed al metodo piattamente quantitativi (di matrice anglosassone) nella scienza della politica”. Così sembra anche in questo caso

Teodoro Klitsche de la Grange

 

 

[1] v. “Sarebbe ridicolo concepire una nazione vincolata essa stessa all’insieme di formalità o alla Costituzione cui ha assoggettato i propri mandatari. Se per diventare una nazione avesse dovuto aspettare una condizione positiva, non sarebbe mai divenuta tale. Una nazione si costituisce solo in virtù di un diritto naturale. Un governo, al contrario, è frutto solo del diritto positivo. La Nazione è tutto quel che può essere per il solo fatto di esistere” il che implica che “…una nazione non può né alienare né interdire a se stessa la facoltà di volere; e qualunque sia la sua volontà, non può perdere il diritto di mutarla qualora il suo interesse lo esiga” onde “Comunque una nazione voglia, è sufficiente che essa voglia; tutte le forme sono buone, e la sua volontà è sempre legge suprema”

[2] v. Che cos’è il terzo Stato? trad. it. p. 255, Milano 1933; v anche la lunga esposizione di R. Carré de Malberg in Contribution à la théorie générale de l’État, Paris 1922, pp. 484 ss.

[3] v. Considerations….. trad. it. La Costituzione come esistenza, p. 27, Roma 1985.

[4] v. Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1975, p. 31 (il corsivo è mio).

[5] op. cit. p. 35 (il corsivo è mio)

[6] Op. cit., p. 31.

[7] Op. cit., p. 32.

[8] Op. loc. cit..

[9] v. la voce (con la bibliografia ivi citata) “Sistemi di partito” di G. Pasquino in Dizionario di Politica cui si fa riferimento.

[10] v. Pasquino op. cit. p. 386.

[11] Ne Le categorie del politico, Bologna 1972 p. 167 ss. (il corsivo è mio). Della tesi di Schmitt, in relazione alla situazione odierna, mi sono ripetutamente occupato. Per una più estesa trattazione si rinvia al mio articolo Sentimento ostile, zentralgebiet e Criterio del politico, pubblicato (su carta) in traduzione spagnola su Ciudad de los césares (Santiago del Cile) n. 110, marzo 2017, e ora in italiano negli Annali 2018 della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (p. 135 ss.).

[12] V. Voce Costituzione dottrine generali Ed. D. vol. p. 162 e prosegue “Sono i gruppi, prevalenti in virtù del potere di fatto esercitato, che ricercano nella costituzione lo strumento idoneo alla tutela degli interessi di cui sono portatori”.

[13] Op. loc. cit.

[14] Op. ult. cit. p. 166 e prosegue “non la validità si deduce dalla legalità, ma che viceversa quest’ultima in tanto opera come elemento dell’ordine giuridico, in quanto sia collegata al più profondo ordine sociale che la legittima”.

[15] Op. ult. cit. p. 167.

[16] Op. ult. cit. p. 168 e prosegue “Avviene così che proprio là dove più gravi si presentano i pericoli per la stabilità dell’assetto cui si da vita, più accentuata si manifesta la tendenza ad irrigidire la funzionalità del sistema, moltiplicando le garanzie ed ampliando la serie di proclamazioni di principio, con il risultato di aggravare il distacco fra i precetti costituzionali e la prassi. È infatti quest’ultima che influenzata dai rapporti di forza quali riescono di fatto ad instaurarsi, conduce lo svolgimento della vita dello Stato verso una o altra direzione svuotando via via di significato le «menzogne convenzionali» consacrate nella Carta e conferendo alle formule un significato diverso da quello che esse esprimono”.

[17] v. V. Zangara Costituzione materiale e convenzionale in Scritti in onore di Costantino Mortati, vol. I, Milano 1977, p. 339 e prosegue “La costituzione materiale, infatti, esprime l’esigenza qui richiamata e deve essere considerata come il modo di essere di un ordinamento, che concreta una caratterizzazione ideologica sulla base delle convergenze delle forze politiche preponderanti in un determinato momento storico; caratterizzazione ideologica che viene ad essere costituita dal collegamento tra il fine politico e l’ordine normativo e che configura e delinea la costituzione in senso materiale”.

[18] op. cit., p. 343.

[19] op. cit., p. 345

[20] Op. cit., p. 432.

[21] Anche se spesso il maggior attivismo in materia dei partiti della seconda repubblica appariva più esternato che praticato. Avente cioè fini prevalentemente, anche se non totalmente, di propaganda.

[22] “Gli effettivi rapporti di potere che sussistono in ogni società sono quella forza effettivamente in vigore che determina tutte le leggi e le istituzioni giuridiche di questa società, cosicché queste ultime essenzialmente non possono essere diverse da come sono” v. Über verfassungswesen trad. it. di C. Forte in Behemoth n. 20, p. 6.

[23] op. cit., p. 8.

[24] L’ “eccezione” in tali casi fu proprio l’Italia fascista, in cui il regime instaurato da Mussolini conservò sempre lo Statuto albertino, ossia la costituzione formale della monarchia liberale, malgrado la radicale trasformazione da democrazia parlamentare a Stato corporativo a partito unico.

[25] In altri Stati europei il cambiamento della classe politica sta avvenendo senza particolari volontà di cambiamento della costituzione formale; anche se spesso i partiti populisti attraggono (prevalentemente) l’elettorato dei partiti socialisti, condannandoli ad un (lento) deperimento. Esempio tra tutti la Francia dove due volte i Le Pen sono andati al ballottaggio nelle presidenziali, a scapito proprio dei socialisti francesi.

[26] La prossimità della “tavola dei valori” non risolve il problema della Costituzione italiana del dopoguerra che è poi il problema principale di qualsiasi costituzione: di rendere possibile l’esistenza politica – quindi indipendente – della comunità. Come ciò possa avvenire nel XXI secolo con una repubblica parlamentare è tutto da verificare.

[27] “Fu trovato come nella descrizione delle guerre fatte dai Fiorentini con i principi e popoli forestieri sono stati diligentissimi, ma delle civili discordie e delle intrinseche inimicizie, e degli effetti che da quelle sono nati, averne una parte al tutto taciuta e quell’altra in modo brevemente descritta che ai leggenti non puote arrecare utile o piacere alcuno” Op. cit., Lib. VII, cap. 3.

[28] “Coloro che sperano che una republica possa essere unita,  assai di questa speranza s’ingannano. Vera cosa è che alcune divisioni nuocono alle republiche e alcune giovono. Quelle nuocono che sono delle sètte e da partigiani accompagnate, quelle giovano che sanza sètte e sanza partigiani si mantengono. Non potendo adunque provedere uno fondatore di una republica che non sieno inimicizie in quella, ha a provedere almeno che non vi sieno sètte” (op. loc. cit.)

[29] V. Il metodo delle scienze storico sociali, a cura di P. Rossi, Milano 1980, p. 243.

[30] M. Weber, Economia e società, introduzione di P. Rossi, Comunità, Milano 1974, vol. 1, p. 4.

Dopo l’ operazione Carola: la fine dell’inizio, di Roberto Buffagni

Dopo l’ operazione Carola: la fine dell’inizio

 

 

Cari amici vicini & lontani, è finito l’inizio. Che cosa comincia, dopo?

Si è conclusa con un completo successo la prima parte dell’abile e professionale azione di guerra ibrida (5th generation war)[1] della quale è stata eroina eponima Carola Rackete.

La definizione più sintetica della guerra ibrida si deve al Tenente Colonnello Stanton S. Coerr, Corpo dei Marines[2]: “l’arma preferita della guerra di quinta generazione è lo stallo politico. Chi combatte una guerra di quinta generazione vince dimostrando l’impotenza della potenza militare tradizionale…questi combattenti vincono quando non perdono, mentre noi perdiamo quando non vinciamo”.

Basta riandare con la memoria ai recentissimi episodi che hanno scandito l’ operazione Carola per verificare che la vicenda si è svolta in conformità alla definizione del Ten. Col. Coerr. Carola ha vinto perché non ha perso; noi – lo Stato italiano, le sue FFOO e FFAA, il Ministro Salvini che si è autodesignato a obiettivo principale dell’operazione e i molti milioni di italiani che lo sostengono –  abbiamo perso perché non abbiamo vinto; la potenza militare dello Stato italiano, incomparabilmente superiore a quella a disposizione di Carola, ha dimostrato la sua impotenza; e il sistema d’arma impiegato per condurre l’operazione bellica  è stato uno stallo politico creato con il decisivo contributo di collaboratori interni al campo bersaglio dell’attacco, l ’Italia nel suo insieme: governo, istituzioni dello Stato, nazione e popolo. Nomi, cognomi e qualifiche professionali dei suddetti collaboratori interni sono facilmente reperibili da chiunque abbia seguito le notizie, né la collaborazione implica sempre la piena consapevolezza del ruolo effettivamente svolto: buona e mala fede sono entrambe utili, e anzi, entrambe necessarie al successo dell’operazione (è stata arruolata nell’ operazione Carola persino l’Antigone sofoclea, insospettabile di complicità).

Quale sia il centro direttivo dell’ operazione Carola è impossibile dire senza informazioni riservate delle quali non dispongo. Osservando lo svolgimento dell’operazione, si può star certi di due cose: a) l’operazione è stata messa in cantiere parecchi mesi fa, probabilmente in coincidenza con il varo del Decreto Sicurezza voluto da Salvini, che, sia detto per inciso, secondo alcuni competenti presenta criticità e punti deboli che hanno fornito opportunità favorevoli all’attacco b) chi l’ha concepito e organizzato è professionalmente ben preparato e in grado di accedere a una vasta rete di contatti e finanziamenti in Italia e all’estero, specie in Germania. Siccome la preparazione professionale in questo campo si acquisisce nelle FFAA e nei servizi d’informazione, è verisimile che almeno il case officer dell’ operazione Carola si sia formato così, anche se magari non appartiene (più) ai quadri di un servizio d’informazione o di una forza armata.

L’ operazione Carola è il primo episodio operativo di una guerra ibrida di logoramento appena iniziata, che si propone i seguenti obiettivi:

  1. dimostrare che nonostante il vasto e maggioritario consenso del popolo italiano di cui gode, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, eroe eponimo della linea anti-immigrazione e del “sovranismo” italiano ed europeo, è affatto impotente a realizzare i suoi obiettivi
  2. accentuare le divisioni interne al governo gialloverde: divisioni tra i gialli e i verdi, divisioni interne ai gialli e a verdi tra linee politiche e gruppi dirigenti con interessi e basi sociali diverse
  3. abbattere il morale e provocare una crisi di fiducia sia nella maggioranza di italiani che sostengono la linea Salvini, sia (soprattutto) nelle FFOO e nelle FFAA italiane, che in questa circostanza hanno dovuto constatare due fatti gravi in sé, ma per loro gravissimi: uno, che per le istituzioni italiane sono sacrificabili e disonorabili (Carola ha potuto beffare e mettere a rischio la vita di cinque finanzieri che eseguivano ordini superiori senza subirne la minima conseguenza, neppure la minima riprovazione istituzionale); due, che Matteo Salvini, il politico che si è proposto come principale difensore dell’interesse nazionale, per quanto si possano accreditare le sue intenzioni di tutta la sincerità e buona volontà del mondo, non soltanto non riesce a difenderli quando compiono il loro dovere,  ma neppure a garantirgli il rispetto e l’onore a cui un militare non rinuncia senza abdicare alla sua vocazione
  4. menomare le capacità di sfruttare le opportunità politiche che la crisi UE presenta all’attuale governo, compromettendone coesione politica e lucidità anche psicologica.
  5. rinsaldare la coesione del campo avverso a Salvini e ai “sovranisti” (opposizione politica, ceti dirigenti ad essa collegati dall’europeismo e dalla solidarietà culturale e d’interessi+ loro base sociale ed elettorale)
  6. promuovere le condizioni di fattibilità di una nuova alleanza politica maggioritaria, che può vedere associati sia una parte del Movimento 5*+PD, sia una Lega nella quale la “linea Salvini” di difesa dell’interesse nazionale sia battuta o conservata a solo scopo cosmetico/elettorale + partiti centristi già esistenti (Forza Italia) o in via di formazione (progetti Calenda & Renzi + altri eventuali), sia qualunque altra combinazione atta allo scopo di battere il “sovranismo”
  7. Prevenire la formazione di un governo italiano abbastanza stabile, coeso ed esperto da perseguire non solo a parole ma nei fatti l’interesse nazionale, cioè anzitutto il dettato geopolitico connaturato alla nostra posizione nel Mediterraneo, che ci spinge a influenzare il Nordafrica e le nazioni che si affacciano sull’Adriatico. Quest’ultimo è l’obiettivo strategico decisivo che fa convergere gli interessi permanenti della potenza britannica con quelli, mutevoli, di Germania, Francia e, in caso di ritorno alla Casa Bianca dei Democrats clintoniani o loro avatar, USA.

Ripeto: L’ operazione Carola è il primo episodio operativo di una guerra ibrida di logoramento appena iniziata. Appena iniziata vuol dire che sono già in preparazione, probabilmente avanzata, altri attacchi di crescente violenza e del medesimo tipo.

Le sconfitte operative diventano sconfitte strategiche ( = le battaglie perse diventano guerre perdute) solo quando dalle sconfitte non si impara e non si mettono in campo nuove e appropriate contromisure, culturali e operative.

La primissima cosa da fare è non cercare la soluzione dove non c’è. Una vecchia barzelletta illustra bene questo frequente errore. Eccola.

 

 

Le chiavi e il lampione

Notte fonda, buio pesto. Antonio rincasa. In fondo alla via, nel cerchio di luce di un lampione, vede l’amico Giovanni chino a terra. “Che stai facendo, Giovanni?” “Cerco le chiavi, Antonio.” “Le hai perse qui?” “No, le ho perse chissà dove. Ma qui almeno ci si vede.”

Morale: bisogna cercare le chiavi dove possono essere, anche se c’è buio, anche se si devono cercare a tastoni, brancolando nel buio. Cercarle dove c’è luce anche sapendo che non ci possono essere, perché lì ci vediamo, perché quelle sono le cose che l’esperienza ci ha abituati a vedere, non va bene: le chiavi non le troveremo mai.

Nel caso della Lega e in particolare di Salvini, la barzelletta delle chiavi e del lampione dice questo. Per la sua formazione di partito radicatissimo nel territorio, che esprime con coerenza e con forza il proprio interesse immediato e locale, la Lega è abituata a vedere anzitutto due cose: la politica locale e la politica elettorale (radicamento identitario+ mediazione degli interessi+ amministrazione). Alla politica estera non ha mai rivolto seriamente l’attenzione (non è illuminata dal cerchio di luce del lampione) perché se ne occupava il suo avversario principale, “Roma ladrona”, il governo nazionale; col quale la Lega ha sempre condotto una trattativa volta a strappare quanto più possibile per “la Padania”, ma che non ha mai pensato di soppiantare e surrogare: le chiacchiere secessioniste, i duecentomila bergamaschi con la pallottola in canna del simpatico fantasista Umberto Bossi sempre furono, appunto, chiacchiere e guasconate da bar Sport dopo il quarto Campari.

Grazie all’inesauribile immaginazione della Storia , alla prodigiosa, immortale fantasia degli italiani, e alla disfunzionalità arrogante e catastrofica del baraccone UE che ha spalancato autostrade politiche a venti corsie ai propri oppositori, i principi attivi che hanno dato origine alla Lega – radicamento identitario + difesa dell’interesse immediato – sono diventati il razzo vettore della Nuova Lega nazionale di Salvini. A Roma ladrona si è sostituita Bruxelles ladrona, al popolo padano (con tanto di corna celtiche e Dio Po) si è sostituito il popolo italiano (con tanto di tricolore, rosario e invocazione all’Immacolata Concezione); e al 3% si è sostituito il 38% dei consensi.

Questa straordinaria vittoria/ribaltone, per la quale il popolo italiano deve sul serio ringraziare l’Immacolata Concezione o altri avatar del numinoso a piacere, pone però alla Lega e al suo Capitano Matteo Salvini una serie di problemi per risolvere i quali affidarsi a Dio non basta (“aiutati che Dio t’aiuta”). I problemi immediati da risolvere sono i seguenti:

  1. Non c’è più Roma ladrona che si occupa della politica internazionale
  2. Mentre Roma ladrona era un avversario, con il quale si tratta anche con durezza ma che non vuole e non può, senza suicidarsi, mettere a rischio esistenziale “la Padania”, Bruxelles ladrona forse è (secondo me senza forse, ma lasciamo il dubbio che possa non esserlo) un nemico, un nemico che può benissimo mettere a rischio esistenziale, senza suicidarsi, l’intera Italia e la Padania in essa (Digressione: la linea “lombardo-veneta” interna alla Lega pensa che sia possibile e opportuno salvare la Padania all’interno della UE lasciando affondare il Meridione: un’idea che più sballata non si potrebbe, perché senza Meridione l’Italia conta come una Croazia con più soldi, ma che raccoglie consenso in ragione dell’abitudine leghista di vedere e interpretare anzitutto l’interesse immediato)
  • Dall’istante in cui si è proposta, con successo, come interprete dell’interesse nazionale italiano, la Lega del Capitano è entrata nel campionato di serie A delle potenze, un campionato nel quale l’Italia non può non giocare perché il Padreterno l’ha piazzata irrevocabilmente in un luogo decisivo per gli equilibri geopolitici mondiali: il Mediterraneo.
  1. Quando l’Italia non è riuscita a giocare con una propria squadra nel suddetto campionato di serie A delle potenze, ne è diventata il campo di gioco. Il gioco delle potenze è il gioco più violento che si conosca, in confronto la boxe professionistica è il tamburello. Diventarne il campo di gioco è molto pericoloso. Questo è un dato permanente dello storia.
  2. Dunque il Capitano d’Italia Matteo Salvini, volens nolens, deve imparare a giocare – anzi, a guidare il gioco della squadra Italia – nel campionato di serie A delle potenze. Non ci ha mai giocato, non ha neanche mai studiato i manuali di gioco: però alla guida della squadra c’è lui, e non un altro. Quindi tocca a lui. Un tempo si diceva che il principe riceve “la grazia di stato”, cioè l’aiuto divino commisurato ai compiti che il suo ruolo gli impone. La grazia certo non si merita, ma bisogna disporsi a riceverla dall’alto impegnandosi a fondo in questa valle di lacrime.

I provvedimenti immediati da prendere sono:

  1. Sono già in corso di avanzata preparazione ulteriori attacchi di guerra ibrida contro l’Italia. Riunire una task force di competenti in materia, che ci sono (nei servizi d’informazione, nelle FFAA, nelle FFOO) e mettere allo studio a) contromisure difensive b) contrattacchi simmetrici
  2. Riparare lo strappo alla fiducia delle FFOO e FFAA. Visitarne e lodarne reparti va bene ma non basta. E’ di importanza decisiva, per prevenire la destabilizzazione dello Stato, stringere un’alleanza strutturale con le divise. Nella Prima Repubblica, spina dorsale dello Stato erano l’IRI, i partiti e il Vaticano. Oggi l’IRI non c’è più, i partiti nemmeno e il Vaticano è un nemico politico. Senza spina dorsale effettuale uno Stato si destabilizza facilmente con azioni endogene ed esogene, ancor più se abilmente combinate. Spina dorsale dello Stato italiano odierno possono (secondo me devono) diventare FFAA e FFOO. Un metodo semplice, efficace, del tutto legale e pacifico è il seguente.
  3. Tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo dal grado di maggiore in su sono anche funzionari pubblici. Le FFAA ed FFOO italiane hanno troppi ufficiali, molti dei quali sanno che non supereranno mai il grado di tenente colonnello. Tutti gli ufficiali hanno esperienza amministrativa e di comando di uomini; i carabinieri sono laureati in legge, i finanzieri in economia, gli aviatori e i marinai in ingegneria rispettivamente aereonautica e navale, i fanti in scienze strategiche. La selezione psicofisica del personale è la più severa di tutta l’amministrazione pubblica, la sua correttezza salvo rare eccezioni esemplare. Si impieghi dunque il maggior numero possibile di ufficiali dei gradi intermedi delle FFOO e FFAA come pubblici funzionari nell’amministrazione civile, statale e non. Il primo effetto positivo di questa misura si vedrà nell’immediato calo delle ruberie e degli sprechi (non mi ci vedo un fornitore della ASL proporre tangenti a un ufficiale dei carabinieri). Ma l’effetto positivo più importante e durevole sarà l’introduzione di una esperienza del conflitto geopolitico, e di una fedeltà all’interesse nazionale, che per gli ufficiali delle FFOO e FFAA fanno parte dell’addestramento di base e della vocazione professionale.
  4. Prendere immediatamente l’iniziativa sul tema dell’immigrazione con una proposta nuova che prenda in contropiede la propaganda immigrazionista dell’opposizione e dimostri la sua impotenza e inefficacia (che faccia cioè la stessa identica cosa che ha tentato con successo, a parti rovesciate, l’ operazione Carola). Insistere ciecamente, sbattendo la testa contro il muro, sulla sola linea “porti chiusi” è sbagliato e autolesionista, perché a) si offre al nemico il destro di mostrare facilmente che non si riesce ad applicarla sul serio b) è effettivamente vero che la politica dei porti chiusi, per quanto benemerita e necessaria, non basta a fermare l’immigrazione di massa. Una iniziativa efficace, e già disponibile perché a uno stadio di elaborazione avanzata, è il progetto di collaborazione tra governo italiano e governo tunisino per la creazione di un mare artificiale nel deserto del Sahara, presentata qui: https://www.medinsahara.org/ . Per avviare questa iniziativa, che creerebbe la condizioni di un rovesciamento dell’impostazione culturale e politica del problema migratorio e tapperebbe la bocca all’opposizione costringendola a rincorrere Salvini sul suo terreno, basta finanziare con trecentomila euro le tre Università italiane che sponsorizzano il progetto e ne eseguirebbero lo studio di fattibilità. Sì, avete letto bene: non trecento milioni, trecentomila euro.

A lungo termine, naturalmente, c’è da proporsi compiti più importanti e difficili: anzitutto, la formazione di una cultura non solo politica che sia anche una cultura della potenza: che non vuol dire una cultura delle prepotenza e dell’aggressione, ma una cultura del realismo che integri la dimensione tragica della storia, alla quale nessuno, nemmeno l’Italia dell’Arcadia e della Commedia dell’Arte, si può sottrarre.

Una cultura del realismo che sappia, ad esempio, che essere ricchi – anche ricchi di voti – ed essere potenti sono due cose molto, molto diverse.

Ma di questo, se ci arriveremo vivi e interi, si potrà discutere in seguito.

That’all, folks.

[1] Qui alcuni riferimenti di base: https://en.wikipedia.org/wiki/Generations_of_warfare ; http://mil-embedded.com/guest-blogs/defining-fifth-generation-warfare/ . Le elaborazioni teoriche e operative che hanno condotto alla messa a punto della guerra ibrida si ritrovano qui, nei manuali della Albert Einstein Institution fondata da Gene Sharp, ispiratore delle rivoluzioni colorate in tutto il mondo. Suggerisco di leggere con attenzione i manuali, scaricabili gratuitamente dal sito: https://www.aeinstein.org/ . Da seguire sul nostro sito questa recentissima intervista al polemologo Piero Visani: http://italiaeilmondo.com/2019/07/07/guerra-ibrida-navi-corsare-a-sud-e-pokeristi-a-bruxelles-con-piero-visani/

[2] Da leggere con molta attenzione tutto questo articolo del Tenente Colonnello Stanton S. Coerr del Corpo dei Marines, apparso per la prima volta sulla Marine Corps Gazette: https://www.scribd.com/doc/50049562/Fifth-Generation-War-Warfare-versus-the-nonstate-by-LtCol-Stanton-S-Coerr-USMCR

 

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3, di Emilio Ricciardi

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3.

Nonostante il decerebramento mediatico che il richiamo all’imperativo categorico della protezione del debole emigrante straniero è purtroppo in grado di provocare, così inibendo sovente un fresco moto intellettuale che pure parrebbe, a dispetto della melassa umanitaristica intorpidente passioni e razionalità, affiorare ed anzi talvolta ambire risolutamente all’esistenza piena, il consistente e non di rado puntuto flusso di considerazioni critiche che ha investito l’ordinanza pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Agrigento il 2 luglio u.s. in merito alla vicenda che coinvolge la comandante dell’imbarcazione Sea Watch 3 per i fatti di Lampedusa del 29 giugno u.s., lascia supporre che ancora alberghi, quantomeno in un certo numero di menti italiche, un vivido gusto per l’autonomia e la lucidità del pensiero.

In effetti, la gran parte delle molteplici analisi giuridiche dell’ordinanza in questione che si è dispiegata sine ira et studio nei giorni immediatamente susseguenti alla sua emissione, mi pare abbia ben colto, quando più quando meno efficacemente, il bersaglio.

Certo, va pur detto che non si trattava di compito impervio, né tanto meno prometteva di esibire i tratti sublimi di una contesa con un’avversa forza maestosa e terribile. Al contrario, il provvedimento del 2 luglio u.s., e qui anticipo in epitome la più articolata valutazione che emergerà da questo scritto, è a mio avviso costrutto argomentativo claudicante e mal congegnato, che pare far strame d’ogni decente grammatica giuridica.

Insomma, lungi dal trovarcisi al cospetto di un grande errore, ché notoriamente questo solo aiuta ad accostare le grandi verità, si è piuttosto in presenza, più modestamente, di un atto giuridico malfermo, che pare rampollare esclusivamente dalla fretta e dalla concitazione indotte dal desiderio fremente ed impaziente di scagionare Carola Rackete dalle accuse contestatele, pure a costo di figliare sgorbi giuridici.

Fatto si è che, e una riflessione individuale e la lettura delle analisi di alcuni autorevoli giuristi, e mi riferisco in particolare a quelle di Pietro Dubolino (su La Verità del 4 luglio 2019) e Bruno Tinti (su Italia Oggi del 4 luglio 2019), parevano aver soddisfatto e saturato ampiamente la mia esigenza di formarmi un’opinione definitiva sullo spessore giuridico dell’ordinanza, oltreché, direi, su quei riflessi culturali e quelle pieghe della mentalità del magistrato estensore che il contenuto di essa pare far trapelare e sottintendere. Ero, in altri termini, ormai interessato solo a conoscere quale sorte la Procura di Agrigento volesse tentare di contribuire ad imprimere all’ordinanza: in ultima istanza, se la impugnasse o meno.

Tuttavia, poiché nel frattempo alcuni lettori del mio commento del 3 luglio u.s. all’intervento di Augusto Sinagra apparso su questo sito il 2 luglio 2019 ed intitolato “Io sto con Carola”, mi interpellavano (esplicitamente e no) affinché esprimessi un mio parere sulle deduzioni svolte in merito all’ordinanza da quei giuristi da me già prima citati nonché da altri osservatori (ossia l’avvocato romano Massimiliano Gabrielli, “Gog Magog” e Stefano Alì, autori di rispettivi interventi apparsi su internet tutti in data 3 luglio 2019), ho colto l’occasione fornitami da queste sollecitazioni per tornare ex professo e per iscritto nuovamente sulla questione, avendo così modo di svolgere più approfondite considerazioni.

E dunque: in linea generale, le deduzioni in parola mi trovano consenziente, seppure in misura diversa e variabile a seconda di quale sia il singolo scritto di volta in volta preso in esame.

Provo dunque ad indicare di seguito le valutazioni che ritengo più rilevanti, tra quelle disseminate nelle varie analisi del contenuto dell’ordinanza, su cui sono d’accordo ed in dissenso (o comunque che non mi convincono appieno), approfittando al contempo della circostanza per soffermarmi su un profilo fattuale della vicenda che, sebbene appaia nient’affatto trascurabile, non ha trovato traccia negli addebiti contestati (e trascritti alle pagg. 1-2 dell’ordinanza) dalla Procura di Agrigento a Rackete in sede di iscrizione di costei nel registro delle notizie di reato e nella richiesta di convalida dell’arresto nonché di applicazione della misura cautelare.

Beninteso, si tratta, com’è evidente da quanto appena riferito, di un profilo fattuale che esula dal contenuto del prodotto giurisdizionale in discussione, e dunque risulterebbe rivestire rilevanza periferica rispetto al tema principale affrontato nella presente nota.

Senonché, l’opportunità di una sua segnalazione mi pare giustificata dalla poziore esigenza di ipotizzare l’esistenza di una sorta di idem sentire, di un’omogeneità culturale di fondo tra g.i.p. di Agrigento e corrispondente ufficio di procura, ove si consideri che, affianco a quello che – come si potrà apprezzare nel corso di questo scritto – appare un preconcetto ideologico a favore dell’indagata che sembra intravedersi in filigrana nelle opzioni argomentative del provvedimento emesso dal primo, si pone, in significativa sintonia, un atteggiamento quantomeno lasco se non decisamente benevolo assunto dalla Procura di Agrigento nei confronti degli agenti umanitari in precedenti analoghi accadimenti.

In particolare, non mi pare possano essere obliate le bizzarre recenti scelte investigative operate dalla Procura di Agrigento in occasione del tentativo di approdo al porto di Lampedusa della Sea Watch 3 compiuto nello scorso mese di maggio u.s., allorquando, cioè, la stessa decise, in sequenza, di: ordinare lo sbarco degli emigranti presenti nella nave; disporre il solo sequestro probatorio della Sea Watch 3; non richiedere, com’è invece d’uopo in questi casi, tanto più trattandosi di corpo di reato, il sequestro preventivo di essa; disporre infine il successivo veloce dissequestro del natante, che, dal canto suo, commosso, ha ringraziato, tornando, come s’è visto, alle proprie usuali peregrinazioni.

Ciò detto, è giunto il momento di entrare finalmente in medias res.

1)           Anzitutto, non posso naturalmente che aderire al rilievo, espresso da pressoché tutti i commentatori in esame (a parte Bruno Tinti, che non prende proprio in considerazione il tema), secondo cui il richiamo del g.i.p. alla sentenza Corte Cost. 3 febbraio 2000, n. 35 – che esso crede di invocare a sostegno della propria tesi circa la pretesa non riconducibilità dei navigli della Guardia di finanza alla categoria delle navi militari, al fine di escludere in concreto la sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., il quale, al comma 1°, recita: “Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni” – risulta macroscopicamente erroneo, traducendosi in realtà in un risultato esattamente opposto a quello che il g.i.p. si prefiggeva di ottenere.

 

Difatti, nella suddetta sentenza si può leggere “che le unità navali in dotazione della Guardia di finanza” vanno considerate “<navi da guerra>”, tant’è che “nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione (rifiuto di obbedienza o resistenza e violenza a nave da guerra), richiamati dagli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi)”.

Insomma, il g.i.p. di Agrigento, con il fallace richiamo in parola, si dà, con inusitata vigoria, la proverbiale zappa sui piedi.

2)           A questo punto, proprio in relazione alla contestazione del reato ex art. 1100 cod. nav., desidero soffermarmi su quell’aspetto fattuale, cui dianzi si è fatto cenno, pretermesso dalla Procura di Agrigento nella formulazione degli addebiti contestati a Rackete.

In particolare, ritengo che tale reato sia stato integratoancor prima che dagli atti di resistenza e violenza commessi da Carola Rackete il 29 giugno u.s. contro il naviglio della Guardia di finanza in prossimità della banchina del porto di Lampedusa – dalla precedente violazione, perpetrata il 26 giugno u.s., del divieto di ingresso nelle acque territoriali imposto con il provvedimento adottato dal Ministro dell’interno (di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture ed i trasporti) in data 15 giugno 2019.

In particolare, così facendo, Rackete ha contrastato il controllo che sulla Sea Watch 3 stavano esercitando unità navali (non solo della Guardia di finanza ma anche) della Guardia Costiera, le quali, difatti, come riportato nella descrizione in fatto contenuta nella stessa ordinanza del g.i.p. (nella misura in cui trascrive e fa propria la ricostruzione degli accadimenti operata dalla Guardia di finanza nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al pubblico ministero), monitoravano costantemente la Sea Watch 3 nel tentativo di impedire ad essa l’ingresso nelle nostre acque territoriali.

Ed infatti, va considerato, per un verso, come, posto che “Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, è “Corpo specialistico della Marina Militare” che esercita “funzioni di ordine militare nelle forme tipiche previste dalla legge” (https://www.guardiacostiera.gov.it/chi-siamo), ne consegue che le proprie unità navali sono da qualificarsi come navi da guerra, ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010 (di emanazione del codice dell’ordinamento militare), il quale dispone: “per <nave da guerra> si intende una nave che appartiene alle forze armate di uno stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare”.

 

È dato indiscutibile, quindi, che quelle della Guardia Costiera sono navi da guerra.

Laddove trattasi di un – per così dire – coefficiente di indiscutibilità ancor più elevato di quello che connota l’affermazione circa la qualifica di navi da guerra delle unità navali della Guardia di finanza, proprio perché, per essere dimostrato, non abbisogna, a differenza di ciò che invece ha richiesto quest’ultima affermazione, del tramite rappresentato dal formante giurisprudenziale (costituito dalla citata sentenza n. 35/2000 della Corte Costituzionale e dall’unanime orientamento della Cassazione, secondo cui i navigli della Guardia di finanza vanno qualificati siccome navi da guerra), e ciò proprio perché vi provvede direttamente la legge (v. il citato art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010).

Per l’altro verso, al fine di determinare il significato della nozione di “atti di resistenza” quale una delle due condotte (l’altra essendo quella di atti “di violenza”) integranti il reato ex art. 1100 cod. nav., sembra utile richiamare l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi attorno al reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.

Ora, secondo la Cassazione Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile ex adverso – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (dovendosi pertanto interpretare in senso lato il concetto di violenza cui ha riguardo la norma) (così, Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5147).

In conclusione, quindi, resta confermato che Rackete, allorquando in data 26 giugno u.s. ha fatto ingresso, al comando della nave Sea Watch 3, nelle acque territoriali italiane, così compromettendo l’azione di controllo ed impedimento svolta in quel momento nei propri confronti – onde far rispettare il relativo divieto imposto con il provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s. – (anche) da unità navali della Guardia Costiera, definibili navi da guerra ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010, sembra aver commesso il reato di atti di resistenza contro una nave da guerra nazionale ex art. 1100 cod. nav.

Reato poi reiterato il 29 giugno u.s., in occasione dello sbarco al porto di Lampedusa.

Ebbene, entrambe queste condotte, quella del 26 e del 29 giugno u.s., sembrano realizzare gli estremi del reato continuato ex art. 81, comma 2°, cod. pen., in quanto integranti rispettivamente due azioni compiute in tempi diversi ed esecutive di un medesimo disegno criminoso (consistente nell’intento di condurre la Sea Watch 3, con il suo “carico” di emigranti, al porto di Lampedusa), con la conseguenza che esse potrebbero essere punite con la pena che dovesse essere comminata per il reato ex art. 1100 cod. nav., ossia la reclusione da tre a dieci anni, aumentata sino al triplo.

Non è dato comprendere, allora, il motivo per cui l’organo pubblico indagante abbia omesso di includere nell’ambito dei fatti penalmente rilevanti l’azione compiuta da Rackete il 26 giugno u.s.

3)           A proposito, poi, del richiamato provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s., la cui violazione integra la commissione dell’illecito amministrativo introdotto dall’art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 (c.d. decreto sicurezza bis), è appena il caso di segnalare, a chi sostiene (Stefano Alì) che con il menzionato c.d. decreto sicurezza bis, “Salvini ha depenalizzato, ma solo per le navi che trasportano clandestini, il <Rifiuto di obbedienza a nave da guerra>”, che questa asserzione risulta in netto contrasto con il dato normativo.

Difatti, il richiamato art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 contiene un’espressa clausola di riserva, laddove – nel disporre che “In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi […] la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000” – fa esplicitamente “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”.

Il che comporta che la stessa azione, ossia la violazione del divieto di ingresso, può realizzare la commissione sia dell’illecito amministrativo in discorso sia di un reato, tra cui, ad es., quello previsto, appunto, all’art. 1100 cod. nav.

4)           Trovo utile l’evocazione, operata da altro osservatore (“Gog Magog”), del tema relativo alla definizione di “luogo sicuro” siccome fornita dalle “Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare” [adottate dall’Organizzazione marittima Internazionale con la risoluzione msc.167(78) in data 20 maggio 2004, a corredo delle modifiche apportate sempre nel 2004 alla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS) ed alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR)].

 

Se non altro perché tale tema mi offre l’abbrivio per far notare come il g.i.p. di Agrigento, nell’affermare che “la convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel <porto sicuro> più vicino al luogo di soccorso” (v. pag. 9), traduce erroneamente la parola “place, a sua volta parte della locuzione “place of safety” adoperata nella predetta convenzione (v. punto 1.3., § 2, dell’annesso, come modificato nel 1998), con “porto”, invece che con il corretto lemma luogo”.

 

Difatti, nel sistema della Convenzione SAR del 1979, come confermato dalle citate Linee Guida, il luogo sicuro non deve essere costituito necessariamente da un porto, ma anche da una nave, sicché il più generale termine luogo risulta più rispondente allo scopo voluto, sul punto, dalla Convenzione stessa.

 

Sicché, vien fatto di pensare che l’autrice dell’ordinanza in discorso si sia limitata a recepire acriticamente la vulgata giornalistica, che appunto tende ad identificare il luogo con il porto (sicuro), senza con ciò, evidentemente, di premurarsi di andare a compulsare direttamente gli atti normativi: il che per un magistrato si converrà non rappresenti propriamente un attestato di impeccabile perizia professionale.

 

5)           Ciò detto, dissento, tuttavia, dall’applicazione che nel caso concreto il medesimo osservatore fa della nozione normativa di luogo sicuro. In particolare, egli ritiene che la Sea Watch 3, in quanto è un’unità di soccorso, “è per definizione un <luogo sicuro>, in base al par. 6.14 delle Linee Guida relative alle Convenzioni SAR e SOLAS”. Con la conseguenza che il (presunto) soccorso da essa operato si sarebbe concluso con il recupero e l’ingresso degli emigranti a bordo dell’imbarcazione, il che vuol dire molto prima dell’ingresso della Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane.

5.1.)       Senonché, in primo luogo, a me pare che le ridette Linee Guida, al punto 6.13, mostrino una marcata diffidenza in merito all’idoneità in generale della nave soccorritrice ad assolvere alla funzione di luogo sicuro: “Una nave che ha prestato assistenza non dovrebbe essere considerata un luogo di sicurezza per il solo fatto che i sopravvissuti non siano più in pericolo immediato una volta a bordo della nave. Una tale nave non può disporre di strutture e attrezzature adeguate per sostenere altre persone a bordo senza mettere in pericolo la propria sicurezza o curare adeguatamente i sopravvissuti. Anche se la nave è capace di ospitare i sopravvissuti in modo sicuro e può servire come luogo temporaneo di sicurezza, essa dovrebbe essere sollevata da questa responsabilità non appena sia possibile prendere accordi alternativi”.

Senza contare che far dipendere da una valutazione in merito a quale sia l’effettiva capacità tecnica della nave soccorritrice di curare adeguatamente coloro che sono stati recuperati in mare, il giudizio circa (la conclusione o meno delle operazioni di soccorso e quindi, in ultima analisi,) l’esaurimento o meno della condotta integrante adempimento del dovere di salvataggio da parte del comandante della nave soccorritrice (ovviamente per chi voglia aderire al teorema del g.i.p. di Agrigento), far dipendere, dicevo, il predetto giudizio da quella valutazione, comporterebbe a mio avviso il grave inconveniente di rendere il giudizio stesso frutto esclusivo di una discrezionalità davvero troppo ampia, qual è, appunto, quella insita nell’indicata valutazione.

5.2.)       In secondo luogo, e soprattutto, con il sostenere che nel caso concreto il luogo sicuro dove si è completato il salvataggio sarebbe costituito dalla stessa Sea Watch 3, si presuppone ed accetta implicitamente l’angolo visuale adottato dal g.i.p. di Agrigento: vale a dire quello per cui è rilevante stabilire, ai fini della valutazione circa la sussistenza dell’esimente dell’adempimento del dovere, quale sia, appunto, il luogo sicuro, poiché soltanto con la conduzione degli emigranti in questo luogo può ritenersi perfezionato e dunque esaurito tale adempimento.

Cosicché, l’unica differenza tra l’opinione del g.i.p. di Agrigento e quella dell’osservatore in parola consiste in ciò che, mentre il primo ritiene che luogo sicuro sia il porto di Lampedusa, l’altro reputa che sia la stessa Sea Watch 3. Ma entrambi, ripeto, assumono che il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante della nave esiga che quest’ultimo conduca autonomamente i salvati in un luogo (per il g.i.p. di Agrigento, in realtà, come visto, un porto) da egli ritenuto sicuro.

Senonché, e ben più radicalmente, è proprio una siffatta prospettiva a risultare a mio avviso totalmente ingiustificata, in quanto frutto di un marchiano fraintendimento del dato normativo contenuto nella Convenzione SAR, anche per come quest’ultima va interpretata, pure alla luce delle più volte citate Linee Guida.

Il punto qui in discussione è davvero dirimente.

Difatti, in base all’assetto normativo congegnato dalla Convenzione SAR, ritengo risulti chiaramente come il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante di una nave soccorritrice si esaurisca in realtà nel dovere di recuperare e poi assistere nella propria nave i naufraghi, senza, quindi, includere anche un fantomatico autonomo dovere di conduzione di quest’ultimi in un luogo da egli reputato sicuro, giacché sono soltanto gli Stati preposti alla zona SAR in cui è originata la situazione di pericolo e quindi sorto il dovere di salvataggio, che hanno il diritto-dovere, tramite una struttura denominata Centro di coordinamento di salvataggio (cui compete appunto l’esecuzione del servizio di ricerca e di salvataggio), di individuare il luogo sicuro di sbarco dei naufraghi, impartendo così le relative istruzioni al comandante della nave soccorritrice, il quale, a sua volta, ha l’obbligo di ottemperarvi, senza fruire di alcuna discrezionalità al riguardo.

Depongono, a favore di questa impostazione, non solo l’impianto complessivo della Convenzione SAR, ma anche, ed ancor più inequivocabilmente, le ripetute relative Linee Guida, allorché si preoccupano reiteratamente di rimarcare come, una volta che il comandante della nave accorsa nell’area di soccorso abbia effettuato il recupero (o prestato l’assistenza, senza usare, comunque, il termine salvataggio, giacché nella terminologia della Convenzione SAR esso designa quel più ampio ventaglio di operazioni che va dal recupero sino al trasporto in un luogo sicuro) dei naufraghi, le autorità statuali, e solo queste, debbono adoperarsi per compiere tutto il possibile per liberare il comandante stesso da ogni ulteriore aggravio ed onere inerenti l’assistenza dei recuperati in mare.

5.2.1.)   A dimostrazione dell’esattezza di quanto appena asserito, sembra sufficiente riportare le seguenti enunciazioni tratte dalle Linee Guida:

–      “L’obbligo del comandante [della nave soccorritrice] di fornire assistenza dovrebbe essere complementare al corrispondente obbligo dei governi membri dell’OMI di coordinare e cooperare per liberare il comandante dalla responsabilità di fornire assistenza ai sopravvissuti e di consegnare le persone recuperate nel mare in un luogo sicuro. Queste linee guida hanno lo scopo di aiutare meglio governi e comandanti [delle navi soccorritrici] a comprendere i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e di fornire utili orientamenti in merito all’esecuzione di questi obblighi” (punto 1.2);

–      “In particolare, il paragrafo 1-1 del regolamento SOLAS V / 33 ed il paragrafo 3.1.9 dell’allegato alla Convenzione SAR, come modificata, impongono ai Governi un obbligo di coordinamento e cooperazione per garantire che i comandanti delle navi che forniscono assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano liberati dai loro obblighi con un’ulteriore minima deviazione dall’itinerario di viaggio previsto dalla nave” (punto 2.4);

–      “La responsabilità di fornire un luogo di sicurezza o di garantire che un luogo di sicurezza sia fornito, ricade sul governo responsabile per la regione SAR in cui i sopravvissuti furono recuperati” (punto 2.5, ultimo periodo).

Noto, incidentalmente, che anche soltanto quest’ultima proposizione appare di per sé risolutiva di ogni ipotetico dubbio in ordine alla ripartizione degli obblighi, in caso di pericolo in mare per la vita umana, posti dal diritto internazionale (consuetudinario e pattizio) in capo rispettivamente al comandante della nave soccorritrice ed agli Stati.

Tuttavia, mi sia consentito di riportare, ad abudantiam, la seguente duplice proposizione, contenuta nell’”Appendice” delle Linee Guida destinata a raccogliere “Alcuni commenti sulla legge internazionale rilevante” (e quindi contenuta in una parte delle Linee Guida da considerarsi non precettiva):

–      “In quanto principio generale del diritto internazionale, la sovranità di uno Stato consente a tale Stato di controllare i suoi confini, escludere gli stranieri dal suo territorio e prescrivere le leggi che disciplinano l’ingresso di stranieri nel suo territorio. La sovranità di uno stato si estende oltre il suo territorio terrestre e interno acque al mare territoriale, fatte salve le disposizioni dell’UNCLOS e altre norme internazionali legge. Inoltre, come previsto dall’articolo 21 dell’UNCLOS, uno Stato costiero può adottare leggi e regolamenti relativi al passaggio innocente nel mare territoriale per prevenire, tra le altre cose, la violazione delle leggi sull’immigrazione di tale Stato costiero” (punto 5);

–      “Ai sensi dell’articolo 18 dell’UNCLOS, una nave che esercita un passaggio innocente può fermarsi o ancorare nel mare territoriale dello Stato costiero <soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà>. UNCLOS non si pone specificamente il quesito se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà, anche se in base al diritto consuetudinario internazionale, potrebbe esserci un diritto universale, anche se non assoluto, per una nave in difficoltà ad entrare in un porto quando esiste una chiara minaccia per la sicurezza delle persone a bordo della nave” (punto 6).

Come si vede, dunque, secondo l’appendice delle Linee Guida, l’art. 18 della Convenzione UNCLOS non si pone minimamente il problema del “se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà”. Ed a maggior ragione, quindi, aggiungo, nemmeno un dovere.

Eppure, è quello stesso art. 18 che, ad avviso del g.i.p. di Agrigento, sancirebbe (unitamente all’art. 10-ter d. lgs. 286/98, T.U. sull’immigrazione) il “dovere di soccorso, il quale – si badi bene – non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al più volte citato porto sicuro” (v. pag. 12 dell’ordinanza).

5.2.2.)   Ed allora, gentilissima dottoressa Alessandra Vella, la prendo in parola e voglio davvero “badare bene” a ciò che afferma, sicché le domando rispettosamente: mi può cortesemente indicare in quale punto l’art. 18, comma 2°, della Convenzione UNCLOS – a mente del quale, lo riporto integralmente, “Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l’ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà” – prescriverebbe al comandante della nave che ha recuperato i naufraghi il dovere di operare la loro “conduzione fino al più volte citato porto sicuro”?

Perché, in primo luogo, la norma “consente” soltanto “la fermata e l’ancoraggio nelle acque territoriali”, non già la “conduzioneal porto. Ed in secondo luogo, la norma usa il verbo “consente”, che designa una facoltà, al limite un diritto, ed insomma un potere, ma non già, di nuovo, un dovere.

5.2.3.)   Analogamente, mi permetto di porre implicitamente simile quesito in relazione all’art. 10-ter, comma 1°, d. lgs. 286/98 (ossia, come visto, l’altra norma invocata nell’ordinanza per fondare la propria tesi), il quale, nel passaggio che qui viene in rilievo, così recita: “Lo straniero […] giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui […]”.

Ebbene, anche qui, non ravviso nel dettato normativo alcuna menzione di un fantomatico dovere del comandante della nave soccorritrice di condurre i naufraghi nel porto più sicuro.

Piuttosto, constato che la norma si occupa della prima collocazione dello straniero una volta e soltanto dopo essere “giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare: quindi, la norma presuppone, con accecante chiarezza, che lo straniero salvato in mare abbia già messo piede nel territorio nazionale.

Mentre nel caso di Rackete si trattava di stabilire proprio se fosse lecita la pretesa di costei di – per così dire – far mettere piede agli emigranti nel territorio nazionale, ossia farli sbarcare nel porto di Lampedusa.

Mi fermerei qui, ringraziando il paziente lettore che fosse giunto fino al termine di questo non breve scritto.

Che però non posso non concludere ribadendo come gran parte delle analisi giuridiche dell’ordinanza del 2 luglio u.s. svolte in questi giorni, abbiano fornito inoppugnabili argomenti, più o meno doviziosamente svolti, circa la sua assoluta erroneità.

Anzi, per essere meno asettico: ritengo che tale ordinanza rappresenti un esempio e modello di quello che un provvedimento giurisdizionale (ma direi, in generale, un qualsiasi scritto giuridico che si prefigga di perorare una tesi) non può e non deve mai essere. Insomma, il naufragio del rigore logico e della necessità metodologica dell’aderenza al dettato normativo, imperativo inderogabile, quest’ultima, per chi si accinga ad intraprendere qualsiasi opera di interpretazione delle disposizioni normative al fine della loro applicazione alla fattispecie concreta.

Ecco perché credo sia ragionevole attendersi dalla Procura di Agrigento il promovimento di tutte le iniziative previste dalla legge allo scopo di ottenere l’eliminazione dell’ordinanza in discorso dal mondo del diritto: vale a dire, l’appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari, il cui termine dovrebbe scadere venerdì 12 luglio p.v., ed il ricorso in Cassazione avverso il diniego di convalida dell’arresto, il cui termine dovrebbe scadere mercoledì 17 luglio p.v.

Senza trascurare, comunque, onde non nutrire ingiustificate aspettative, che, in caso di mancanza dell’uno e/o dell’altro di tali rimedi impugnatori avverso l’ordinanza, non sussisterebbero in alcun modo gli estremi per l’avocazione delle indagini preliminari a carico di Rackete da parte del Procuratore generale di Palermo nei confronti della Procura di Agrigento.

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf

TRIBUNALE PER I MINORENNI: UNA GIUSTIZIA PRIVA DI CONFINI, a cura di Giuseppe Germinario

Qui sotto una lettera aperta-documento stilato dallo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Raspadori. Il testo risale al 2010. E’ una critica, di fatto un atto di accusa, alla condotta e alle procedure adottate dall’allora Tribunale dei Minori riguardanti le sentenze di allontanamento di minori dalle famiglie. In pratica un protocollo alternativo a quello adottato dalla maggior parte dei consulenti e degli assistenti sociali che fungono da supporto alle decisioni del giudice; il ruolo dei quali, spesso e volentieri, è ben più pregnante. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti. La situazione in provincia di Trento, nel frattempo, è cambiata in meglio, più nelle zone urbane che nella periferia. Ad una situazione che si equilibra se ne aggiungono però tante altre, in Italia, che seguono un percorso drammaticamente inverso. I fatti di Bibbiano, come quelli di Forteto e di tanti altri che però emergono solo nelle cronache locali come meri fatti di colore e di costume sono lì a testimoniarlo. Questo documento fu il segnale di avvio di un movimento ostinato e pervicace che testimonia della possibilità di modificare una situazione apparentemente immobile e intangibile. Al prezzo però di enormi sacrifici e rischi. Tanto per citare un esempio, questo documento ha comportato per l’estensore, il deferimento e la richiesta di un provvedimento di radiazione dall’albo professionale. Un atto proditorio rintuzzato a fatica. La finalità che ha spinto questo sito ad affrontare il tema è ovviamente diversa da quella dei vari comitati sorti nel frattempo. Si tratta di porre un tema cruciale alla comprensione delle dinamiche di funzionamento della nostra formazione sociale, di confronto e conflitto politico e di formazione di una particolare classe dirigente del tutto inadeguata: il peso e la capacità di influenza del cosiddetto terzo settore. Il caso di Pamela Mastropietro e della gestione degli immigrati ne ha messo a nudo un filone; quello di Bibbiano e in generale degli affidamenti e della gestione delle case-famiglia ne ha evidenziato un altro_Giuseppe Germinario

https://www.ccdu.org/sites/default/files/media/docs/tribunale_per_i_minorenni_una_giustizia_priva_di_confini.pdf

TRIBUNALE PER I MINORENNI: UNA GIUSTIZIA PRIVA DI CONFINI
“dedicato al silenzio delle madri a cui il dolore toglie anche la dignità della parola”
Premessa
L’altro giorno la dott.ssa Santaniello, presidente del Tribunale dei Minori, nell’ambito di un’udienza in cui intervenivo ripetutamente affinché fossero definiti a priori dei criteri precisi, oggettivi intendo, per la valutazione di “un caso”, mi ha detto “Raspadori, lei si coinvolge troppo”.
Eh già, è vero, e lo rivendico.
Respingo l’idea di svolgere silenziosamente, da bravo scolaretto, il mio “compitino” di Consulente Tecnico di Parte (CPT), delineare cioè il profilo psicologico di un bambino o di un adulto, consegnarlo alla scadenza, farlo affluire assieme a mille altri atti di altri psicologi, psichiatri, assistenti sociali, educatori, avvocati, sul tavolo del giudice, senza chiedermi come è sorto “un caso”, perché proprio quel genitore è finito nel mirino dei tanti ruoli che girano attorno al Tribunale dei Minori, quali sono e che valore hanno i criteri con cui improvvisamente viene valutata la “capacità genitoriale” di una madre, e viene esclusa.
Nel “piccolo” di un Tribunale per i Minori, io dico che, così come sono le procedure e i comportamenti di tanti personaggi che accettano di svolgere il proprio compito parcellizzato, rivive in pieno quella “banalità del male” che Hanna Arendt descrisse per i campi di concentramento, in cui ogni funzionario svolgeva burocraticamente e disciplinatamente il proprio “compitino” nell’ambito prescrittogli, al punto di perdere la coscienza del maggiore dramma che avveniva, e a cui lui era chiamato ad aggiungere “solo” un mattoncino, il proprio.
Se nulla di peggio c’è di quando l’immacolatezza dell’infanzia viene violata, dobbiamo dirci però che oggi i casi di abusi e di violenze conclamate ad opera di genitori sui propri bambini riguardano meno del cinque per cento di quelli per cui il Tribunale per i Minori sancisce la perdita della potestà genitoriale ed il collocamento dei figli altrove.
So bene, come tutti noi sappiamo, che la violenza non è solo fisica, ma quando ci addentriamo nel campo indefinito della psicologia, al di fuori cioè di fattispecie certe di reato, quando noi decidiamo di valutare modi, comportamenti, sentimenti, espressioni, collegate al carattere, a tratti di personalità, a stati d’animo, a tutto quell’insieme, cioè, spesso contraddittorio di ansie, paure, sicurezze, aspettative, gelosie, dipendenze, orgogli, che compongono la psiche umana, noi entriamo inevitabilmente nel campo della discrezionalità.
La discrezionalità dei nostri valori, sentimenti, vissuti, visioni della vita, e molto più semplicemente del nostro modo di amare e di crescere i figli.
E quando la discrezionalità delle valutazioni psicologiche si accompagna al potere di irrorare il massimo della pena,la perdita di tuo figlio e la negazione di te stessa, il rischio di passare dalla discrezionalità all’arbitrio è enorme, e foriero di danni e drammi di molto maggiori di quelli che astrattamente si dichiara di volere evitare.
Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia
Dichiarare un genitore, ed in particolare una madre, “incapace” e sottrargli i figli, ed oggi, assai frequentemente, l’unico figlio, è lacerante ben più della galera, molto più vicino ad una pena di morte, specie e proprio per le modalità con cui questi provvedimenti, come vedremo, vengono attuati.
Ed è più che lacerante per lo stesso figlio, quando è un bambino, perché lui non è alla ricerca del miglior modello di genitore, ma a quel genitore, così com’è, lui è attaccato.
Quel genitore, ed in particolare quella madre, con le sue caratteristiche, è stata la sua costante. Di quella madre conosce le dolcezze e le sfuriate. Da quella madre ha imparato anche a difendersi, oserei dire, da quella madre sa cosa aspettarsi, ma sa anche che c’è.
Perdere questa presenza concreta, di punto in bianco, perché un giudice o un assistente sociale o uno psichiatra decreta tra sé e sé, perché ad un bambino non viene detto e in ogni caso è un’astrazione che non può comprendere, che solo altrove c’è ciò che converrà al suo futuro, è più che una violenza, più che un trauma, è come precipitare un piccolo nel vuoto accompagnandolo con volti di adulti sconosciuti e sorridenti.
Noi che, proprio qui in Trentino, all’epoca della guerra in Jugoslavia e poi in Cecenia, quando per generosa ma falsa coscienza sull’aiuto possibile da portare, comprendemmo, solo dopo, che non si possono separare i piccoli dalle madri, perché il benessere psichico di un bambino è maggiore tra le braccia materne pur sotto le bombe, come ci dicemmo allora, piuttosto che in una lacerante separazione, tutto questo, quotidianamente, psicologi/educatori/assistenti sociali, sembrano oggi dimenticarlo. In nome di un decisionismo tutto fondato sulla più vaga e incerta delle scienze, la psicologia, che diventa arrogante supponenza quando viene usata per giudicare e per punire e non per accompagnare ad una maggiore consapevolezza.
Allora, del Tribunale per i Minori voglio dire le seguenti cose:
1) I procedimenti con cui si separano i bambini dalle madri in nome dell’incapacità genitoriale, facendo risalire questa capacità/incapacità ad una caratteristica psicologica, ad un tratto di personalità cioè, sono un abuso anche scientifico. Non esiste in nessun manuale di psicologia o psichiatria la categoria o la sindrome di incapacità genitoriale.
Non esiste l’incapacità genitoriale in quanto categoria psicologica AD EXCLUDENDUM.
Gli atti a cui così frequentemente ricorre il Tribunale per i Minori di Trento, di affidamento a terzi (Servizi Sociali) di un minore è una ipotesi che dovrebbe essere perseguita solo per gravissimi ed eccezionali motivi
“La potestà genitoriale costituisce un ufficio di diritto privato, dice la letteratura giuridica, e il genitore, verso lo Stato e verso i terzi, h .un vero e proprio diritto soggettivo alla titolarità dell’ufficio e all’esercizio
personale e discrezionale del medesimo, con l’unico limite…di indirizzarlo verso il soddisfacimento delle sole esigenze del minore.
In altri termini, la titolarità della potestà genitoriale, oltre che un dovere ed officium, è anche e ad un tempo un insieme di poteri, dal contenuto personale e patrimoniale, talmente incisivi da assurgere al rango di diritto soggettivo; pertanto i provvedimenti del giudice, che su quel diritto possono incidere fortemente, hanno pur sempre uno spiccato carattere contenzioso e non di decisioni unilaterali”.
I principi generali lasciano fuori i bisogni concreti del minore: è stato giustamente osservato che l’interesse del bambino è visto attraverso il mondo degli adulti, ed una tale ottica può essere drammaticamente deformante. Non ha senso perseguire la individuazione di una astratta idoneità genitoriale, dato che le conseguenze che se ne volessero trarre potrebbero benissimo non adeguarsi al caso che ci sta davanti.
La “capacità genitoriale” è l’oggetto ricorrente nelle CTU (le perizie predisposte dal tribunale)
Non pensate a chissà quali virtù debbano possedere i genitori adeguati e chissà quali pecche contraddistinguono quelli inidoei.
Ormai una dichiarazione di inacapacità genitoriale la potete leggere ad occhi chiusi, tanto si sviluppa ripetitivamente dai presupposti ai passaggi diagnostici intermedi, fino alle conclusioni.
Una madre di fronte al perito è in partenza una madre ferita, che non comprende perchè tutto questo sta succedendo, attraversata da dubbi, paure e sospetti e dalla certezza di doversi difendere, che tutto può essere usato a suo scapito.
Da qui, regolare come un’equazione matematica, la prima diagnosi di sentimenti persecutori di stampo paranoide.
Sicuramente nel passato della madre c’è qualche forte dolore rimosso che porta ad una elaborazione depressiva nella forma di comportamenti troppo accuditivi, protettivi o possessivi della madre nei confronti del proprio piccolo.
E a questo punto non c’è scampo perchè se prevale una elaborazione rabbiosa, maniacale, narcisistica la madre può diventare pericolosa, e altrimenti i comportamenti troppo accuditivi, di stampo regressivo, vengono equiparati ad incapacità genitoriale di crescere i figli, di cogliere i loro reali bisogni, ovvero di inadeguatezza al ruolo materno.
Tutto questo in nome della indiscutibile verità che l’equilibrata crescita psicologica di una persona è fondata sulla capacità di vivere relazioni oggettuali, ovvero la capacità di distinguere perfettamente sè dagli altri, di non essere attraversati da facili meccanismi di identificazioni o proiezioni, che inducono dipendenza o misconoscenza e negazione delle altrui caratteristiche, necessità, bisogni e desideri.
Affermare che la madre ideale è una madre che sappia rapportarsi oggettualmente con il proprio figlio, che sappia in lui vedere una persona ben distinta da sè, a 2, 5, 8, 15, 25 anni, è altrettanto banale della presunzione “tutta materna” di conoscere perfettamente il proprio figliolo, anche quando questi ha 30 o 50 anni. Se fosse per questa incongruenza dovremmo affidare ai Servizi Sociali, ben più della metà dei nati.
Ciò che reputo importante è che una madre sappia essere ben protettiva negli anni in cui il piccolo è completamente affidato a lei, ed essa deve sapere prevenire le possibilità di pericolo per il piccolo indifeso. Quando ce l’ha in pancia e per alcuni anni successivi ancora.
Poi, può avvenire che lei lo consideri sempre il “suo bambino”, che sia più ansiosa e protettiva del dovuto, ma in ogni caso è la socializazzione che prende avvio con la scuola materna e poi le elementari che introduce il bambino a nuove relazioni..
E’ l’ingresso in scena di nuovi adulti significativi, a cominciare dalle maestre ma non solo, che portano a ridimensionare la magia infantile della mamma “la più buona e la più bella” e del papà “il più forte ed il più giusto”, e questo avviene comunque, anche se la mamma continua a ritenersi unica e insostituibile.
La pubertà e l’adolescenza, poi, faranno il resto. Gli amori dell’adolescenza, i rapporti amicali, la scuola con il suo chiedere conto, formeranno definitivamente il nostro piccolo al rapporto con la realtà ed alla reciprocità con l’altro.
Dimenticare questi principi della vita e della crescita, pretendere che una madre sia come una operatrice sociale o una psicologa, pretendere cioè di misurare e giudicare la qualità dell’amore materno e il modo di esprimere affettuosità da un lato, e quanta la capacità di asettico coinvolgimento operativo, senza tenere conto della naturale visceralità del rapporto, non solo rischia di far prendere solenni cantonate, ma purtroppo anche commettere ingiustizie, quando non le vogliamo chiamare crudeltà.
A volte dovremmo riflettere che il genitore che a noi non piace è forse il miglior genitore accanto a cui può crescere un figlio.
E che forse c’è un eccesso nella sostituzione di un genitore con l’assistente sociale.
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Ancora sulle capacità genitoriali
Ci sono due casi che possono sembrare assai diversi uno dall’altro, due bambini tolti alle rispettive madri, uno nel corso della prima infanzia, l’altro verso la fine delle scuole elementari.
Le madri sono assai diverse, i gesti ed i comportamenti a cui danno vita sono assai diversi, eppure entrambe accumunate nel dovere dimostrare la propria adeguatezza genitoriale.
Ebbene non è assolutamente vero che l’esame per la valutazione delle capacità genitoriali debba tradursi nei meandri di una perizia psichica, come se fosse l’equilibrato psichismo a generare i bambini ed il loro benessere.
Sarebbe sufficiente invece, per comprendere se il percorso è stato fin lì adeguato, analizzare il comportamento del piccolo nelle relazioni con il suo mondo prevalente.
Cosa intendo? Che per un piccolissimo ci sono le otto-nove ore quotidiane che lui trascorre al nido o alla scuola materna e per un bimbo più grandicello le ore a tempo pieno della scuola elementare.
Quale osservatorio migliore per valutare con gli insegnanti lo sviluppo cognitivo, emotivo e del giudizio critico, la curiosità dei percorsi ed il coraggio, l’elaborazione positiva dell’aggressività e la capacità cooperativa, l’affermazione di sè ed il rispetto degli altri, la franchezza, la lealtà, la vivacità degli interessi, e via dicendo.
Se un bambino, a seconda dell’età, e delle tappe dello sviluppo psichico previsto, risponde positivamente a canoni di normalità e non presenta particolari difficoltà e intoppo da indagare, allora è segno che la madre, o il padre, ma prevalentemente la madre, comunque sia portatrice dei propri vissuti psicologici, è una madre più che adeguata.
La terribile equazione astratta “disturbo o tratto particolare di personalità = fattore di rischio = incapacità genitoriale” non ha senso, non risponde a nessuna verità, specie poi oggi che, ripeto, il bambino vive una forte socializzazione fin dai primissimi mesi di vita e una moltitudine di figure significative di riferimento.
2) Il Tribunale per i Minori in nome della sacra difesa dei diritti dei minori toglie qualsiasi diritto e garanzia agli adulti, ovvero ai genitori.
La funzione inquirente e quella giudicante si somma nella stessa persona, il giudice è al contempo organo giudicante e portatore dell’interesse del minore.
Non è super partes ma assume di fatto le vesti di difensore del minore, con la conseguenza che, in modo aprioristico e preconcetto, la voce del genitore viene disattesa e neppure ascoltata.
Il punto di partenza è fare arrivare una segnalazione che appaia credibile, in cui si sbatte il mostro, la madre, in prima pagina: il Tribunale, con decreto “provvisorio e urgente”, non impugnabile da nessuno, sospende la potestà genitoriale e affida il minore ai servizi sociali.
C’è un meccanismo, a mio parere perverso, per cui è talmente grave il primo provvedimento, la sottrazione del minore alla madre, che successivamente il Tribunale, seppur difronte all’emergere di una realtà diversa o in ogni caso non così allarmante quanto la denuncia iniziale aveva fatto credere, non ammette di essere stato tratto in inganno e si intestardisce a dare la parola e il potere di gestire il caso alle stesse assistenti sociali affidatarie dei bambini e, dopo l’urgenza quasi vitale del primo provvedimento, tutti i tempi si allungano.
I genitori vengono ascoltati per la prima volta dopo mesi.
La loro rabbia e la loro disperazione, i loro gesti a volte inconsulti, il loro contrapporsi al coacervo di figure mai considerate prima, le assistenti sociali, si trasformano in ulteriori relazioni negative a loro danno che affluiscono sul tavolo del giudice. Il giudice a questo punto nominerà un CTU (consulente tecnico d’ufficio) che, tempo 90 giorni più eventuali proroghe, svolgerà una perizia. A quel punto saranno trascorsi per lo meno otto/dieci mesi: più che sufficienti a stravolgere per sempre la vita di un bambino di due anni, e della madre.
In tutto questo tempo la difesa non ha alcun potere, se non di produrre “memorie” che non ho mai visto essere tenute in alcuna considerazione. Mai, mai, che l’aver dimostrato che l’accusa iniziale era fondata ad arte su falsi o su insignificanti stereotipi, mai ho visto un giudice correre velocemente ai ripari, ammettere l’errore, rimediare.
E’ il caso, gravissimo, di una giovanissima trentina che al momento del parto è stata raggiunta immotivatamente da una procedura di adottabilità del figlio: lei che partoriva chiedendo coscientemente un affido condiviso per il bimbo che momentaneamente non era in grado di mantenere, ma che era sua intenzione tenere. Il Tribunale senza interpellarla hanno dato avvio alla procedura di adottabilità. Questo ha voluto dire che il figlio le è stato sottratto alla nascita e non l’ha più visto. Dopo più di un mese si è potuta incontrare con il giudice. Il giudice ha compreso di essersi sbagliato, di aver sottovalutato quella ragazza. Ma invece di rimediare prontamente, in fondo era passato un mese appena, ha preferito mantenere integro l’aplomb del proprio potere e ha sentenziato “va bene, vorrà dire che faremo una CTU sulle tue capacità genitoriali”. In questo modo i mesi da uno sono diventati otto, e la ragazza rivedrà solo allora suo figlio. Addio fase primaria dell’attaccamento ! Addio giustizia per il minore !
Da ultimo :
in Italia si discute tanto di garantismo. Al Tribunale per i Minori i genitori sono privi di qualsiasi diritto. Al punto che gli avvocati saltano come birilli, tanto sono sfiduciati dai loro clienti che non capiscono cosa accade, che non credono assolutamente possibile che non esista il diritto di parola.
Mi meraviglio che l’Ordine degli Avvocati così pronto a battersi per la separazione delle carriere non dica nulla di un istituto dove gli avvocati, per quanto bravi e appassionati, sono zimbello.
3) Il potere delle assistenti sociali, vero braccio operativo del Tribunale dei Minori
A volte addirittura sembra il contrario: che le assistenti siano la mente, e il Tribunale il braccio esecutivo.
Sono loro quelle a cui viene affidato un figlio il giorno dell’allontanamento dal genitore.
Sono loro quelle che decidono quando e come e dove il genitore potrà rivedere il figlio alla loro presenza.
Sono loro, prima del giudice stesso che incontrano il genitore spodestato e gli altri attori della vicenda.
Sono loro che nella loro prima relazione rilevano, con un uso spregiudicato della psicopatologia, gli stati di “disagio psicologico” vissuto dagli attori, quali sono quelli più lievi e quali quelli più importanti, quali quelli gestiti razionalmente e quali no, quali le ossessioni, quali quelli da diagnosticare più approfonditamente e quali da “curare”, quali quelli dannosi per il minore, e, sempre nella prima relazione quali i percorsi per la riabilitazione psicologica genitoriale.
Il giudice riceve, e questi sono gli elementi nuovi in base ai quali dispone gli ulteriori provvedimenti.
E’ evidente a chiunque che diventa fondamentale l’alleanza che si crea fin dalle prime battute tra gli attori della vicenda e gli assistenti sociali. Per alleanza intendo la simpatia, la disponibilità, la collaborazione, la non opposizione anzi la remissione. Le assistenti sociali nelle loro lunghissime relazioni sono veramente abili a coniugare in positivo o in negativo qualsiasi comportamento. Per esempio chiedere indicazioni sull’atteggiamento da tenere con il bambino, a seconda della simpatia o antipatia di cui godi può significare “mostrare consapevolezza e disponibilità all’aiuto e al cambiamento” oppure, viceversa “solitudine…stanchezza…insicurezza genitoriale”.
4) I provvedimenti del Tribunale per i Minori e i “media”
Raramente sulla stampa nazionale, più frequentemente su quella locale, irrompe drammaticamente la notizia di provvedimenti del Tribunale dei Minori.
Notizie che durano un giorno e che al più vedono nei giorni successivi lettere di sensibile sdegno e umana solidarietà.
Notizie che sono gestite con la riservatezza dei nomi per il doppio motivo che c’è una privacy di un minore che va salvaguardata, e c’è uno stigma che colpisce il genitore oggetto del provvedimento di separazione dal minore.
Ma quello che dobbiamo dirci è che gli stessi cronisti esperti giudiziari si muovono con estrema difficoltà di fronte a questi eventi, di cui non sono mai chiari i contorni, salvo nei rarissimi casi di violenze e abusi conclamati. Non sono chiare le fattispecie di reato, le prove, le procedure.
Quanto un cronista giudiziario si muove agevolmente nei riferimenti ben codificati del Tribunale Ordinario, altrettanto è l’incertezza, il dubbio, la sfuggevolezza degli elementi che hanno dettato un provvedimento di separazione di un figlio dai genitori.
Se per un cronista giudiziario è chiaro l’articolo del codice a cui si riferisce un reato, sa che cosa è un rinvio a giudizio, commenta la sentenza di condanna “tre anni, minimo erano due, massimo otto”, commenta le attenuanti concesse o rifiutate, non altrettanto avviene per il Tribunale dei Minori. Dove non ci sono condanne, non ci sono sentenze, ma “provvedimenti”, che però pesano come condanne, che colpiscono la sensibilità delle persone più della galera, che creano dolori laceranti rispetto a ciò che di più caro hai al mondo.
Ed il cronista giudiziario si accorge che questi “provvedimenti” tanto drammatici si riferiscono a comportamenti che di per sé non sono reati, che sono diffusi nella maggior parte degli interni famigliari, ma che improvvisamente vengono classificati come altamente pericolosi, al punto da dover mettere in salvo il minore.
Ed è tanto grande la discrezionalità di queste valutazioni che il cronista giudiziario non si raccapezza, e, dopo la notizia, molla. Anche perché a differenza di qualsiasi altra cronaca di indagini, a parte il “provvedimento” tutto il resto è astrattamente anonimo e motivato da valutazioni psicologiche soggettive prive di riscontri.
Ma non pensate che per un genitore lo sconcerto di fronte ad un provvedimento del Tribunale per i Minori, sia inferiore, che cioè il suo sentire sia lo stesso di un mariuolo preso con le mani nel sacco, e che, se anche l’ha sempre fatta franca, era ben consapevole delle proprie illegalità.
Tra i genitori si sa ci sono quelli più pacati e quelli più isterici, quelli che alzano più spesso la voce, che gridano, che danno scapaccioni, ed anche sonore “bussate”, che spesso “scaricano” la goccia che ha fatto traboccare il (loro) vaso, quelli che assolutamente sono subalterni ai capricci e ai pianti dei figli, quelli più possessivi, più ansiosi, quelli severi e rigorosi oltre misura (qual è la misura?), quelli che “viziano” troppo i loro pargoletti, quelli che rincarano la dose quando l’altro genitore sgrida i figli, quelli che li difendono contrapponendosi al coniuge (ahi ahi è sbagliatissimo, lo sanno tutti, ma avviene), quelli che lo lasciano impossessarsi del lettone “vai a dormire tu sul divano”( ahi, ahi, il triangolo perverso), quelli che usano tranquillamente lo sproloquio, i vaffa, le bestemmie…:
improvvisamente, finiti attraverso mille vie in una “segnalazione” al Tribunale dei Minori, scoprono che quei comportamenti sono oggetto di pagine di valutazioni e che il loro figlio è sotto la potestà del Tribunale, loro monitorati, e da un momento all’altro la forza pubblica può intervenire per “mettere in salvo il figlio” da un genitore più che pericoloso.
Voglio dire che ciò che ritenevate “normale” e in ogni caso appartenente alla diversa soggettività genitoriale, improvvisamente si scontra con la diversa soggettività di un giudice o di un’assistente sociale, che però hanno il potere di sancire quale sarà la sorte del vostro minore.
5) La solitudine dei genitori “espropriati”
Il secondo motivo per cui ho convocato questo incontro è il totale isolamento e la totale solitudine del genitore a cui è stata tolta la potestà sui figli.
Sei stata giudicata madre incapace, pericolosa per tuo figlio: il massimo della condanna sociale e personale. Il silenzio dei giornali, l’anonimato comunque, non è una difesa: è un’ulteriore condanna alla solitudine, all’impossibilità di dire le tue ragioni, di chiedere il perché.
State attenti che il provvedimento viene deciso, ma non viene comunicato, men che meno discusso con il genitore.
Un bambino di due anni e mezzo è stato portato via il 7 maggio, la madre ha incontrato per la prima un’assistente sociale il 28 maggio e ha incontrato per la prima volta il giudice il 22 giugno, e ha potuto rivedere per la prima volta il suo bambino, per un’ora, dalle 16 e 15 alle 17 e 15, l’otto luglio: lei che per i primi due anni e mezzo di vita di suo figlio non l’aveva mai lasciato, nemmeno per un giorno.
La vita di un genitore viene, così, stravolta e negata nella sua identità, da un momento all’altro.
Non ha con chi parlare, lui solo sa, non il perché, ma quanto gli è successo.
Se esterna angoscia, rabbia, dolore, le persone attorno, i conoscenti, i colleghi, ascoltano con compatimento, certo, ma ognuno è portato a pensare “chissà cosa nasconde, chissà cosa ha combinato”. Meglio tacere, mimetizzarsi, sparire, che vivere lo stigma di “madre incapace”, incapace e pericolosa al punto che i giudici hanno dovuto mettere al sicuro i figli.
Tutto questo perché il Tribunale per i Minori esiste ed agisce nella “esclusiva tutela del minore”, il “minore” e basta, non il figlio di una madre e di un padre, eventualmente da aiutare o da accompagnare in una genitorialità ritenuta carente, il “minore” il cui bene è qualcosa di astratto che prescinde dal contesto in cui è nato e cresciuto, il cui bene è un assunto posseduto solo dal giudice e dalle assistenti sociali: i genitori sono un optional da interpellare a tempo debito, da valutare in ub secondo tempo, a cui proporre al più dei non ben definiti “percorsi” in cui saranno monitorati e valutati dalle stesse assistenti sociali che già li hanno giudicati e puniti.
Un genitore spodestato è solo, senza ragione, senza ascolto, e senza parole.
6) Dieci anni dopo
Maria Rosa, così 10 anni fa
il dirigente psicologo del Servizio territoriale “nel complesso la signora appare una madre adeguata…prevalentemente attenta agli aspetti fisici e concreti della relazione coi figli”
la psichiatra chiamata ad una prima CTU “il test di Rorschach esclude la presenza di una struttura psicotica di personalità…è capace di una forte attenzione ai bisogni primari dei bambini, perché lei vi si identifica e proietta i propri bisogni insoddisfatti…”
Nelle conclusioni esprime un giudizio negativo sulla famiglia affidataria e perora un collocamento in un’area neutra, “un istituto come il S.O.S.”, fase intermedia per permettere ai genitori di recuperare un modalità serena….ecc.ecc.
E’ un caso di molti anni fa, in cui una madre fu messa sotto accusa da parte di tutto il clan famigliare del marito, e con il consenso delle assistenti sociali le furono tolti tre figli di cui un neonato che stava allattando.
Lo riporto perché in esso appare quell’equazione tra capacità accuditive di una madre uguale a sintomo di grave disturbo di personalità.
Ovvero la capacità accuditiva, se rilevata e valutata in eccesso, da elemento positivo si trasforma in negativo e di grave pericolo per i minori.
La madre, con i suoi comportamenti prevalenti, darebbe risposta ai propri bisogni affettivi irrisolti, passando di volta in volta dagli accudimenti ai sentimenti di persecuzione, senza alcuna capacità di cogliere i bisogni oggettuali dei figli che stanno crescendo.
Allora, fu pertanto svalutato il giudizio del dirigente psicologo che conosceva bene la situazione famigliare della signora e le conclusioni della psichiatra CTU vennero definite conclusioni “più emotive che lucide”.
Tali conclusioni non soddisfacevano in realtà il sentimento e la valutazione che l’allora Presidente del Tribunale aveva espresso sul caso d’accordo con le Assistenti sociali, quella prima CTU fu rigettata e decisa una seconda CTU, che non doveva assolutamente verificare le capacità e le possibilità della madre ma unicamente il benessere dei bambini presso la famiglia affidataria.
Questa verifica avvenne dopo oltre un anno che i tre bambini colà risiedevano e la famiglia affidataria riceveva dai servizi lauti compensi (risultano ben cinque milioni solo nei primi due mesi), La CTU, una professoressa di chiara fama, si adeguò alle richieste del Tribunale di verificare unicamente la bontà del collocamento e non i motivi per cui erano stati tolti alla madre.
Il caso praticamente terminò lì. Ora sono passati più di otto anni, e quella triplice maternità di una donna che, a detta della prima CTU “il test di Rorschach mette in evidenza una certa ricchezza interiore e la presenza di buone risorse intellettive, un adeguato senso di realtà e capacità di controllo degli impulsi”, è rimasta solo un ricordo tragico e lei, perennemente esautorata, via via travolta ed estraniata.
Ancora, un secondo caso, sempre emblematico dell’abuso che si fa del concetto/categoria di “capacità genitoriale”.
Quasi 10 anni orsono : Teresa
Una donna ha il sospetto che il marito addotti pratiche ambigue, toccamenti di natura morbosa nei confronti del figlioletto di poco più di due anni. Siamo alla fine del 2001.
Si confida, ne parla col parroco, col pediatra, si reca all’ospedale, le viene consigliato di rivolgersi al Servizio di Psicologia per l’infanzia, ha ben sei incontri durante l’anno successivo con la dott.ssa dirigente, la quale, insospettita da strane reazioni del bambino che confermerebbero i sospetti le consiglia di rivolgersi al Tribunale per i Minori. Quella esperta psicoterapeuta, non le dice “signora, lei ha delle fisime, si curi”, no, avvalla i sospetti della madre e la invita ad adire al Tribunale dei Minori. Siamo alla fine del 2002, e qui inizia la sua tragedia, perché, come io dico, il Tribunale dei Minori se lo conosci lo eviti.
In rapida successione il Tribunale dispone l’affido del bambino ai Servizi sociali e colloca la donna e il bambino in una struttura protetta.
La signora solo a questo punto comprende di non avere più potere, sente di essere sotto il giudizio delle assistenti sociali, che iniziano ad inviare relazioni al Tribunale “comportamento schivo, disturbato, non collaborativo, segni di confusione mentale –a volte chiama “capo” il direttore della struttura, a volte lo chiama “giudice”- diffidenza profonda….non coerenza nei pensieri e nelle azioni…relazione madre-bambino poco serena…non educativa”, e via scrivendo in un crescendo di note negative.
Povera Teresa ! non cercava simpatia, e finiva sempre più nel tritacarne.
Io feci notare al Tribunale che erano molto pregiudizievoli quelle relazioni, che la signora non era affatto paranoica ma che ogni tanto chiamava “giudice” il direttore non per sindrome di persecuzione, ma perché il benemerito direttore della struttura lei lo aveva conosciuto per la prima volta proprio ad una udienza del Tribunale dei Minori in qualità di Giudice Onorario a fianco del Presidente Agnoli.
Viene nominata una prima CTU nella persona della dott.ssa Luisa Della Rosa di Milano, invero una luminare che è ben nota agli insegnanti di Trento per i suoi corsi di formazione.
Questa prima CTU termina alla fine 2003, ma complessivamente non soddisfa il Presidente del Tribunale.Il figlio viene tolto alla madre e avviato al Villaggio SOS. La madre viene inviata al centro di salute mentale di Trento. Al termine del 2004 dopo otto colloqui diagnostici il lo psichiatra dott. Luca Re psichiatra certifica che “la signora non ha evidenziato patologie psichiatriche” . Viene nominata una seconda CTU, ancora la dott.ssa Della Rosa che conclude i lavori nella primavera del 2005 e scrive “nel corso degli incontri sono emersi elementi che fanno temere che il bambino possa essere stato oggetto di comportamenti pregiudizievoli nell’area della sessualità ad opera della figura paterna”. Poco importa, il Tribunale rimane convinto che sia la madre ad essere un pericolo per il figlio e alla fine del 2005 da mandato ad uno psichiatra locale per una terza CTU che termina a metà del 2006 con la diagnosi di grave disturbo paranoie di personalità “impedente la crescita psicologica del figlio a cui sa dare accudimento fisico e dolcezza simbiotica ma null’altro”.
Alla fine del 2006, dopo che c’è stato anche un contraddittorio tra lo psichiatra e il sottoscritto, il Tribunale sancisce “l’assenza di attitudini genitoriali nella madre del minore assumendo come verità la diagnosi ultima dello psichiatra. L’elemento decisivo è stato una crisi nella capacità di auto controllo della madre giunta alla trentesima udienza di valutazione psichica, dopo cinque anni di un allucinante percorso che, iniziato su suggerimento di una psicologa del servizio pubblico in nome della difesa del figlio, si è tradotto in un autentico massacro della sua genitorialità. Termino con una frase tratta da una relazione psicologica della dott.ssa Sabina Grigolli dell’APSS “il suo atteggiamento oltre ad apparire sincero non può non far trapelare anche i sentimenti di paura e spavento rispetto ad una situazione che sembra esserle sfuggita di mano e di cui pare non conoscere le regole”.
Siamo nel 2010, il piccolo va per gli 11 anni, nulla è cambiato ed oggi lei dice.” Non auguro a nessuno una storia come la mia, perché questa cosa toglie dignità alla vita”
Giuseppe Raspadori – 20 luglio 2010

Qui sotto i due link inerenti lo stesso tema:

http://italiaeilmondo.com/2019/06/29/affidamento-di-minori-tra-tutela-ed-abusi_-una-conversazione-con-paolo-roat/

http://italiaeilmondo.com/2019/07/04/non-solo-reggio-emilia-di-vincenza-palmieri/

GUERRA IBRIDA: NAVI CORSARE A SUD E POKERISTI A BRUXELLES, con Piero Visani

Detto fatto! Il colpo di cannone è partito dal Tribunale di Agrigento. Il segnale è stato raccolto immediatamente e con esso l’assalto ai porti. La meta però è Roma. Ad una forma di guerra ibrida riesumata dalle guerre corsare si son aggiunte le scaramucce a Bruxelles. I passi felpati non hanno però impedito di entrare ai soliti noti con i piedi nel piatto. Le nomine a Bruxelles lasciano presagire poco di buono. Eppure in quella sede le contraddizioni non mancano; come pure la complessità dello scacchiere geopolitico, con attori sempre più numerosi a tenere il banco, offrirebbe margini di iniziativa. Ci mancano una squadra sufficientemente coesa e qualche giocatore audace e di classe. Due partite apparentemente distanti tra loro. Buon ascolto, Giuseppe Germinario

NAVI CORSARE A LAMPEDUSA, con Augusto Sinagra

Il dispositivo con il quale il Giudice Alessandra Vella ha sollevato da ogni responsabilità penale il Capitano Carola Rackete e l’equipaggio della Sea Watch 3 ha aperto una voragine nella diga, già di per se precaria, posta dal Governo a contenimento dei flussi migratori via mare. Un provvedimento costruito, a detta di numerosi giuristi, su argomentazioni mal costruite e peggio argomentate, ma dalle implicazioni pesantissime. Una deligittimazione del potere esecutivo; un ingresso a gamba tesa dell’arbitro nel campo di gioco politico; un invito alle varie ONG, appollaiate intorno al teatro degli sbarchi, a forzare la mano all’esecutivo. Una figura terza la quale fa fatica a nascondere la propria attrazione fatale verso una delle parti. 

Un confronto politico che si sta trasformando in conflitto istituzionale per il momento tra esecutivo e organi giudiziari, ma che inizia ad estendersi agli organi di polizia e di sicurezza. Buon ascolto_Giuseppe Germinario

UN COLPO DIETRO L’ALTRO; LA NON TANTO LENTA AGONIA DEL GIGANTE DI ARGILLA, di Gianfranco Campa

 

UN COLPO DIETRO L’ALTRO; LA NON TANTO LENTA AGONIA DEL GIGANTE DI ARGILLA

 

Le prime avvisaglie si erano viste alla fine dello scorso anno quando a Dicembre la Bayer aveva annunciato il taglio di 12.000 posti di lavoro sparsi per il mondo. Successivamente, lo scorso aprile, l’annuncio da parte del gigante farmaceutico e agricolo che di questi 12.000 posti di lavoro, circa 4.500 sarebbero toccati alla Germania. La nazione teutonica dovrebbe quindi sostenere l’urto maggiore dei tagli previsti dall’azienda. Praticamente un terzo dei tagli colpisce i lavoratori in Germania, una decisione dettata dalla necessità di rafforzare le finanze della Bayer dopo il fiasco Monsanto. Superfluo dire che a nulla sono servite le proteste dei lavoratori tedeschi, proteste direi più che giustificate sia dalla quantità sia dalle modalità dei tagli annunciati. Le perdite di posti di lavoro interesseranno le filiali Bayer di Berlino, Wuppertal e Monheim.

Il caso dei tagli della Bayer sembrava inizialmente isolato e forse anche in un certo senso necessario,  giustificati direi, visto l’ingente somma di denaro che Bayer prevede di dover pagare per far fronte alle oltre 13.000 cause legali contro Monsanto attualmente in corso presso le corti di giustizia statunitensi. Nell’agosto 2018, una giuria, in California, ha ordinato a Monsanto di risarcire un ex-giardiniere, malato di linfoma, per 289 milioni di dollari di danni. Il tumore sarebbe stato causato dall’uso dell’erbicida Roundup che contiene una sostanza chimica chiamata glifosato. La Monsanto sostiene che il glifosato, se usato in modo appropriato, non è una sostanza nociva. Il 13 maggio 2019 un’altra giuria californiana ha ordinato a Monsanto di pagare 80 milioni di dollari di danni a una coppia che sostiene di essersi ammalata di cancro usando Roundup. Se tanto mi da tanto, visto i sostanziosi pagamenti punitivi fino ad ora sentenziati contro Monsanto, le 13,000 vertenze verranno a costare alla Bayer più 10 miliardi di dollari in risarcimenti alle vittime di Roundup.  La Bayer ha acquistato la Monsanto per 63 miliardi di dollari, dovrà investire, nel prossimo decennio,  almeno altri 6 miliardi per la ricerca e lo sviluppo in sostanze non pericolose, alternative al glifosato. Ricapitolando; 63 miliardi per l’acquisto di Monsanto, piu 6 miliardi per investimenti nella ricerca, più 10 miliardi di danni da pagare per le cause civili e si può facilmente dedurre come la Bayer si sia cacciata, con l’acquisto di Monsanto, in un tunnel oscuro.

Se i problemi della Bayer non bastassero, per la Germania gli ultimi due mesi sono stati da apocalisse. Al colosso chimico si aggiunge la casa automobilistica Ford che ha reso ufficialmente noto l’intenzione di tagliare complessivamente 12.000 posti di lavoro in Europa, dei quali quasi la metà, 5.400, solo in Germania. Un colpo durissimo per il paese teutonico che subisce il peggio dei tagli, visto che la Ford costruisce gran parte delle proprie vetture destinate al mercato Europeo in Germania, dove impiega un totale di 24.000 persone. Solo nella sede Ford di Colonia, lavorano circa 18.000 persone. La  Ford impiega un totale di circa 51.000 persone e gestisce 24 stabilimenti in tutta Europa. Chiusure di fabbriche sono previste anche in Galles, Russia, Francia e Slovacchia .

L’annuncio della Ford rientra nel programma di ristrutturazione e riorganizzazione che la casa automobilistica americana ha intrapreso. Probabilmente si tratta del primo concreto passo verso la smobilitazione e la vendita degli assetti societari in Germania e in Europa. A conferma Ferdinand Dudenhöffer, esperto del settore automobilistico, accademico dell’Università di Duisburg-Essen, ha dichiarato che: “Questo potrebbe essere il primo passo verso una vendita completa o parziale” del business automobilistico Ford in Europa.

Alla Bayer e alla Ford si aggiunge il gigante bancario Deutsche Bank il quale secondo il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung sta contemplando il taglio di più di un quinto della sua forza lavoro. I tagli fanno parte del programma di ristrutturazione della banca tedesca. Si parla di eliminare oltre 20.000 posti di lavoro su un totale di 91.500 dipendenti. Il futuro della Deutsche Bank è irto di ostacoli; se ne saprà di piu quando la banca presenterà i risultati operativi del secondo trimestre, il 24 luglio.

Con la Bayer, la Ford e la Deutsche Bank non finisce qui: La compagnia chimica tedesca BASF ha annunciato che taglierà 6.000 posti di lavoro su 122.000 dipendenti sparsi per il mondo.Il problema è che di questi 6000 posti, la metà, quindi 3000, saranno soppressi in Germania. La maggior parte presso la sua sede centrale a Ludwigshafen sul Reno, nella Germania occidentale. I dirigenti di BASF mirano a “migliorare il sistema organizzativo per operare in modo più efficace ed efficiente“, ha detto l’amministratore delegato Martin Brudermüller.

Alla Bayer, Ford, Deutsche Bank, BASF; si aggiungono altre: La multinazionale Siemens ha annunciato che taglierà 2.700 posti di lavoro a livello mondiale di cui la maggior parte, 1.400 posti, concentrati  in Germania. La maggior parte di questi posti saranno eliminati nelle sedi di Berlino e di Erlangen, in Baviera.

Potrei continuare all’infinito con queste fosche notizie per la Germania. Notizie che si accavallano di giorno in giorno, una dietro l’altra, mostrando preoccupanti crepe nel corpaccione del gigante di argilla. Un crescendo che negli ultimi due mesi ha visto un’accelerazione vertiginosa.  Ci sono, per esempio, altre industrie importanti come la Goodyear e la Nokia che hanno annunciato, all’inizio del 2019, una riduzione di 1.100 posti di lavoro in Germania rispettivamente per la Goodyear e 1.330 posti di lavoro per la Nokia.

Secondo gli economisti, confortati dai dati elaborati dall’Ufficio federale di statistica del Paese, l’economia della Germania ha evitato per miracolo di scivolare  in recessione durante gli ultimi tre mesi dello scorso anno, il 2018. La potenza economica più grande d’Europa ha registrato una crescita uguale a zero durante il quarto trimestre del 2018.  Questi problemi, legati al ridimensionamento e alla ristrutturazione dei processi produttivi, sono aggravati dalla situazione geopolitica.  La guerra commerciale di Trump con la Cina complica non poco la fluidità delle esportazioni tedesche, che si affidano principalmente alle due maggiori economie mondiali per i loro mantenimento e crescita.

Le case automobilistiche tedesche pendono inoltre sotto la costante minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre tariffe e dazi alle auto provenienti dall’Unione Europea. Trump si potrebbe svegliare una mattina e avendo dormito storto la notte precedente potrebbe imporre dazi dannosi ai prodotti europei, soprattutto tedeschi.

L’associazione di ingegneria VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau – VDMA), con sede a Francoforte, ha dichiarato che le tariffe di ritorsione sui beni importati imposti dagli Stati Uniti e dalla Cina contribuirebbero a un calo della produzione del 2% solo per il 2019. Tutto ciò senza tener conto nei prossimi mesi dell’impatto negativo che i tagli a migliaia di posti di lavoro potrebbero avere sull’andamento dell’economia della Germania. Ricordiamoci che non si parla soltanto dei posti di lavoro persi direttamente nelle industrie specifiche; ad essi dobbiamo aggiungere la perdita di posti indiretti nel settore dell’indotto, coinvolto in un giro di affari con le industrie madri alle prese con i tagli alla loro forza lavoro. Un indotto che possiede importanti propaggini in Europa Orientale e in Italia. I prossimi mesi ci diranno se la Germania sopravviverà all’apocalisse, oppure se morirà e di che tipo di morte narreranno le cronache; quanti paesi europei, purtroppo, trascinerà con sè, nel proprio destino.  Germania, un gigante in Europa, scopertosi all’improvviso dai piedi d’argilla di fronte a giochi geopolitici mondiali più grandi di lei. Il bullo lo puoi fare in Europa, al cospetto della Cina e degli Stati Uniti puoi solo osservare e sperare…

 

 

https://www.reuters.com/article/germany-economy/germanys-export-dependent-industry-feels-pain-of-trade-conflicts-idUSL8N2432YX

 

https://www.destatis.de/EN/Press/2019/02/PE19_050_811.html;jsessionid=2DA9660940D2D85A1E568DE5B0D14546.InternetLive2

 

https://www.autonews.com/automakers-suppliers/ford-targets-5000-job-cuts-germany

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-08/bayer-job-cuts-are-said-to-include-4-500-positions-in-germanyhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-08/bayer-job-cuts-are-said-to-include-4-500-positions-in-germany

 

https://www.dw.com/en/german-chemical-firm-basf-to-cut-6000-jobs/a-49378811

 

https://www.dw.com/en/germanys-siemens-to-cut-2700-jobs/a-49253017

 

https://www.marketwatch.com/story/goodyear-to-cut-1100-jobs-in-germany-as-it-cuts-tire-production-modernizes-plants-2019-03-19

 

 

NON SOLO REGGIO EMILIA, di Vincenza Palmieri

“​NON SOLO REGGIO EMILIA​”
Vincenza Palmieri: (tratto da facebook) https://www.facebook.com/palmierivincenza/posts/2205697042813204
la Filiera Psichiatrica in Italia e le Riforme necessarie

CONVOCAZIONE DEGLI STATI GENERALI SULLE SOTTRAZIONI DEI MINORI

Emozionati, sorpresi, increduli. Ciò a cui assistiamo oggi è la conferma di decenni di lavoro. Un lavoro fatto di ricerca, ascolto, raccolta di informazioni. E di denunce, richieste di aiuto. Di infinito lavoro nelle aule dei Tribunali, nelle sedi dei Servizi, negli angusti spazi di CTU “terre di nessuno”, arroganti e colluse.

Sembrava, fino a poco fa, ancora e sempre la protesta di gente inascoltata. Per quanto, a protestare, fossimo: professionisti, ricercatori, accademici, giornalisti, famiglie, bambini. Eppure, erano una protesta e una voce che cadevano costantemente nel vuoto, di fronte al gelo e all’indifferenza delle Istituzioni.

Improvvisamente, oggi, tutto questo non c’è più.
Improvvisamente, tutto appare vero. Tutto appare credibile.
Tutto è credibile.

Lo abbiamo raccontato attraverso le pubblicazioni, i best seller di questi anni: “Mai più un bambino”, “I Malamente”, “Papà, portami via da qui – dedicato ad Anna Giulia, sette anni, cittadina italiana”.

E oggi è doveroso dire grazie a coloro che hanno creduto e condiviso.

Siamo qui perché non ci siamo fermati mai, neanche per un solo momento.
Ma è proprio qui e ora che non possiamo che dire “NON SOLO REGGIO EMILIA”. Non possiamo che fare l’elenco, infinito, delle città, dei paesi, delle mamme e dei papà, dei bambini che forse aspettano ancora di ritrovare il ricordo e l’immagine della propria famiglia.

Non è solo Reggio Emilia, non è solo lo scandalo di un Paese, non è solo quell’orrore infinito.

Finalmente ha iniziato a emergere ciò che andiamo denunciando dal 2000: dalla Sardegna al Trentino, dalla Lombardia alla Sicilia.
Ci sono 40.000 minori, in Italia, in queste stesse condizioni.
Questi bambini fantasma devono ritornare in vita: è il momento di costruire il dossier Italia e di sbrogliare la matassa, caso per caso.

Con tutto il lavoro fatto, siamo detentori di storie e documenti che raccontano una infinità di tragedie simili.
Ora che l’attenzione delle Amministrazioni e del Potere politico non potrà voltarsi dall’altra parte, è il momento di spingerci a denunciare fino in fondo.

Ho sempre sostenuto che non si tratti solo del business delle case famiglia; ma che, da anni, il cuore del problema si annidi nelle pieghe del potere politico; perché le cooperative private che ottengono gli appalti, di fatto, garantiscono pacchetti di voti.

È così: è una questione di voto di scambio. A partire dalla Legge 328 del 2000 che, riformando il Sistema Assistenziale, delegò – di fatto e di norma – la Tutela dei Minori (quella che dovrebbe essere l’area più attenzionata di tutto il nostro Paese) a cooperative di privati, al servizio di più Comuni e interconnesse fra di loro.

Tale norma, infatti, prevede che i Comuni sotto i 5000 abitanti, in consorzio o associati tra di loro, si possano convenzionare con cooperative private per offrire servizi.
Ed ecco che ritroviamo – su territori molto estesi – la cooperativa dei Servizi Sociali, quella degli Educatori Domiciliari, quella dei Centri per la Famiglia (in genere Centri di Neuropsichiatria) e infine quella delle Case Famiglia che, in alcuni territori, è presente anche nella forma di case gestite da ordini religiosi.

In Italia ci sono oltre 6000 Comuni con meno di 5000 abitanti. Immaginiamo quante cooperative e quanti servizi parcellizzati, che si autoalimentano e sostengono fra di loro.

Dal punto di vista amministrativo, non sono strutture dipendenti dal Comune né delle ASL. Sono privati che hanno vinto un appalto; un bando pubblico spesso pagato profumatamente. A volte sono parenti tra di loro. Non rispondono all’autorità del Sindaco, a meno che non sia stato lo stesso Sindaco a pilotare la gara di appalto, per garantirsi così favori e nuovi voti.

In alcuni territori, sono i grandi poteri politici che si muovono. Tali cooperative, per continuare a vincere appalti, devono garantire voti e fare promesse.

Per sopravvivere, questo sistema ha bisogno di segnalazioni da parte dei Servizi, di valutazioni della capacità genitoriali che si risolvono (quasi) sempre con il “verdetto” di inadeguatezza, presso i Centri per la Famiglia e simili.

Mentre la valutazione della capacità dura da 6 mesi ad un anno – e dà lavoro ai membri di una cooperativa – il bambino a rischio sottrazione riceve l’Educativa Domiciliare (nota come ADM) da parte di membri di un’altra cooperativa o viene direttamente collocato in casa famiglia, per la sua “messa in sicurezza”.

Tutti privati, vincitori di appalti.

L’ADM è un’altra criticità all’interno di questo sistema. Nonostante la riforma che ha interessato gli Educatori e che dovrebbe dare dignità a tali figure professionali, questo delicato servizio spesso è svolto da lavoratori sottopagati (anche a pochi euro di paga). Sostituiti in più casi da sedicenti mediatori culturali, utilizzati impropriamente nel ruolo di educatori, badanti, OSS, semplici adulti che devono occuparsi di bambini di 3 anni. Mi è capitato di incontrarne alcuni con l’aspetto più da secondini che da teneri educanti; a volte anche con una scarsa conoscenza della lingua italiana.

Da sottolineare che costoro devono poi stilare improbabili “relazioni copia/incolla”, in cui spesso si travalica il buon senso. Fino ad esprimere valutazioni diagnostiche che finiscono sul tavolo dell’ignaro giudice; il quale, a fronte di tale relazione, può anche ordinare una messa in sicurezza urgente del minore.

Il tutto mentre genitori e nonni vengono travolti da valutazioni, test, colloqui clinici, osservazioni; ingerenze sulla pulizia della casa o sull’ordine degli armadi, sulla tenuta o meno della cameretta o circa il lettone in cui dormiva il bambino.

Relazioni e richieste del genere: “cambia casa, metti la dentiera, allontana i nonni dai tuoi figli, vai a vivere da sola, prendi la patente”. O comunicazioni attraverso WhatsApp che recitano: “tornando a casa non troverai i tuoi figli perché siamo già andati a prelevarli”. Magari parlando di “rapporto simbiotico” e prescrivendo un allontanamento perché “di troppo amore si può morire”.

Questo sistema di gare ed appalti vede bandi milionari, in cui le Case Famiglia rappresentano solo un aspetto del gigantesco giro di soldi che viene mosso.

Le cifre degli appalti, essendo pubblici, sono visionabili su tutti i portali delle amministrazioni comunali. Ogni cittadino può sapere quanto guadagnano le varie cooperative sul territorio e scoprire il sistema clientelare, il politico territoriale che li governa, li sponsorizza e da cui ricava bustarelle e bacini di voti.

Se un bambino costa da 70 a 400 euro al giorno quando è collocato in casa famiglia, pensiamo a quanto frutti l’appalto vinto dal “Centro per la Famiglia” (nome convenzionale) per le valutazioni, quanto quello gestito dai Servizi Sociali, quanto costi la Cabina di Regia Territoriale.

Ed ecco che comprendiamo il senso dell’allora Legge Turco, n. 328/2000 – Legge Quadro di Riforma dei Servizi Socio Assistenziali – che tradì le prime opportunità per l’infanzia e l’adolescenza previste dalla Legge 285/97, che tanto invece era stata apprezzata.

Si è andati, così, a privatizzare e trasformare un fiore all’occhiello dell’Italia in un sistema mafioso.

Oggi è un sistema che si autoalimenta e si tutela attraverso l’omertà tra i vari pezzi del puzzle.
Il nutrimento sono i bambini, il target-bersaglio sono le famiglie fragili; solitamente quelle economicamente più bisognose, che spesso si aggirano nei corridoi dei Comuni a chiedere un sussidio o qualche buon consiglio dal Sindaco, dall’assessore che hanno votato in precedenza e da cui si aspettano, nelle more della legalità, un buono pasto per la scuola, qualcuno che aiuti i bimbi a fare i compiti, la casa con una stanza in più. O che si sentono al sicuro lì, nella “casa del popolo”. Ma che, invece, finiscono nella trappola della filiera psichiatrica

La convocazione degli Stati Generali sulla Sottrazione dei Minori, prevista per la fine di settembre a Roma – e di cui ci facciamo immediatamente promotori – ha lo scopo di mettere sul tavolo degli imputati la Legge 328/2000, il Sistema delle CTU e delle perizie che pilotano le sentenze e alimentano questo sistema, le Linee Guida nazionali per l’applicazione del sistema diagnostico.

Un sistema che è una rete di interconnessione in cui vogliamo vedere cadere squali e non bambini, bambini bersaglio.

Vogliamo completare il dossier Italia sulla sottrazione dei Minori perché tutto questo non accada più.

Grazie alla sinergia tra Associazioni, Enti, Istituzioni, Liberi Cittadini, Famiglie colpite da questo orrore italiano, vittime che vogliono diventare artefici di un nuovo percorso, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, Consorzi per i Diritti Umani, Pedagogisti Familiari, Avvocati, Operatori, Giornalisti, Educatori, Amministratori e tutta la Cittadinanza Attiva.

Ora è il momento del fare, lasciando il dolore “un po’ più in là”. Il momento è ORA.

Vincenza Palmieri

Per informazioni e adesioni:

pedagogiafamiliare@gmail.com

I diritti dell’uomo contro il popolo, recensione di Teodoro Klitsche de la Grange

Jean-Louis Harouel I diritti dell’uomo contro il popolo Liberilibri, Macerata 2019, pp. 104, € 15,00

Almeno fino alla prima metà del secolo scorso era abituale, negli scrittori di politica e diritto pubblico, rilevare che la prima “divisione dei poteri” nello Stato moderno non è quella, più nota, di Montesquieu, ma l’altra tra potere temporale e potere religioso.

Lo si può leggere (tra i tanti) in M. Weber, G. Mosca, M. Hauriou. E si accompagna alla notazione che tale distinzione è tipica della civiltà cristiana. Max Weber notava che vi sono solo due religiosi al mondo che separano nettamente potere temporale e non: una è il cristianesimo. Mosca sostiene che il primo elemento per ottenere la difesa giuridica dei diritti individuali è “la separazione del potere laico dall’ecclesiastico” tipica del cristianesimo[1].

In seguito queste considerazioni hanno perso d’importanza: pareva ovvio che una costituzione dello Stato “sociale” separasse tali poteri, così come assicurasse diritti di libertà, divisione dei poteri, uguaglianza e così via. Il fatto che il tutto sia dovuto al cristianesimo e che nella storia sia un’eccezione (oltretutto, anche nella civiltà cristiana, spesso controversa) e non la regola è stato dimenticato.

È quindi assai interessante che questo denso saggio inizi ricordando tale differenza tra Europa (cioè cristianesimo) occidentale ed Islam, che comporta la difficoltà estrema per i musulmani di accettare norme ed istituzioni che su quella separazione si fondano. Ancor più il lettore ricorderà la discussione sulle “radici giudaico-cristiane” dell’Europa, che sono un fatto storico e che gran parte delle élite europee voleva togliere dal testo della “Costituzione” europea: col risultato di far fallire il progetto, d’altronde, in quei termini, di utilità più che dubbia.

Scrive Harouel che “È un errore considerare l’Islam soltanto come una religione e definire la sua collocazione nelle società occidentali unicamente sotto il profilo della libertà religiosa, perché l’Islam ha una fortissima dimensione politica … L’Islam è insieme religione e regime politico, e addirittura la parola dîn non significa religione ma legge”.

Ad integrare i musulmani residenti in Europa, serve pertanto poco “la religione secolare dei diritti dell’uomo” come sostiene l’autore. Questa ha anch’essa delle radici: ma nell’eresie cristiane. In particolare nella gnosi (Marcione)  e nel millenarismo (Gioacchino Da Fiore). È noto che da tempo sono state affermate le influenze gnostiche e millenariste sul marxismo-leninismo. Dopo il collasso del comunismo, si sono trasferite nella “religione dei diritti dell’uomo”. Anche perché, hanno trovato dopo la fine dei partiti comunisti un ricco vivaio di profeti disoccupati, ansiosi di trovare, paretianamente, nuove derivazioni per sostituire quelle sconfitte dalla storia e, così, tirare a campare. Capisaldi della nuova religione sono la fede nel progresso e il memismo cioè la negazione delle differenze tra uomini e l’affermazione dell’interscambiabilità di tutti gli uomini e quindi dei popoli.

Con ciò è stato cambiato il concetto e il modello del liberalismo democratico (appropriandosi del termine) “sotto l’effetto della religione dei diritti dell’uomo, si è adottata una concezione sensibilmente diversa della democrazia, lontanissima dal modello classico della democrazia liberale: sovranità del popolo e difesa dei cittadini contro gli eccessi del potere grazie alle libertà pubbliche. In questa nuova versione, la democrazia è diventata fondamentalmente culto dell’universale e ossessione dell’apertura all’altro con relativa svalutazione della sovranità del popolo. Se si decide che è questa la democrazia vuol dire che la classica democrazia liberale non era democrazia. Si è stabilito che i valori della religione dei diritti dell’uomo fossero i veri valori democratici. Essendo questi nuovi valori esclusivamente universalisti, nessun popolo europeo può sentirsi legittimo poiché solo l’umanità lo è”. E la religione dei diritti dell’uomo ha fatto “saltare” il confine tra diritto e morale, cioè tra coazione e coscienza (persuasione).

Così l’amore verso il prossimo, da precetto evangelico e dovere morale si è trasformato in norma giuridica e in decisioni giudiziarie. La morale dell’umanitarismo è imposta con i carabinieri “Questo strano fenomeno è stato perfettamente analizzato dal decano Carbonnier. Come lui osserva, esiste, sin dall’inizio, nei diritti dell’uomo, l’idea di una fraternità umana e dunque di un dovere di amore verso l’altro. Ma questa dimensione dei diritti dell’uomo è restata a lungo soltanto nel registro della morale individuale”; ma “Tutto è cambiato nella seconda metà del XX secolo. Dopo l’entrata in vigore della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo del 1950, si è progressivamente imposto un vero culto dei diritti dell’uomo … Sono passati in secondo piano i diritti individuali di base, i diritti-libertà riconosciuti agli individui per garantirli contro possibili abusi da parte dei loro governanti: libertà di movimento, sicurezza, inviolabilità del domicilio e della corrispondenza, libertà di pensiero e di opinione, libertà d’espressione. Il centro di gravità della morale dei diritti dell’uomo si è spostato verso il principio di non-discriminazione, che è diventato il principio fondante dei diritti dell’uomo”. Lo Stato diventa un dipartimento della morale umanitaria ma ciò comporta “un vero tradimento del popolo da parte dello Stato. Perché se ogni Stato ha dei doveri verso l’umanità esso ha dei doveri prioritari verso il Paese di cui costituisce il volto costituzionale. Esso deve vegliare per prima cosa sui suoi interessi, la sua prosperità, la sua prospettiva futura. Ma, in Europa occidentale e in Francia meno che altrove, lo Stato non ha quasi nessuna preoccupazione per gli interessi concreti del popolo. Poco importa il suo avvenire”. D’altra parte “amare il proprio nemico, porgere l’altra guancia: sono dei percorsi di santificazione individuale, non delle regole di diritto che si possono imporre a tutta una popolazione. Il millenarismo dell’amore per l’altro spirito fino al disprezzo di sé causa la morte delle società che vi si abbandonano”. Per continuare ad esistere “il popolo di questo Paese deve rompere con la religione suicidaria dei diritti dell’uomo. Il bisogno vitale di questo popolo non è quello di essere protetto contro i suoi governanti dai diritti dell’uomo, ma di essere protetto dai suoi governanti contro i diritti dell’uomo”.

Nel complesso un saggio che condensa in poche ma dense pagine errori, ingenuità, derivazioni di un’ideologia quanto mai pericolosa e la quale ignora gran parte dei capisaldi del pensiero politico e giuridico europeo. Solo per questo un ottimo motivo per leggerlo e tenerlo a mente.

Teodoro Klitsche de la Grange

[1] Elementi di scienza politica Cap. V, VIII

IO STO CON CAROLA, di Augusto Sinagra

Tutto sommato anche Salvini sta con Carola; ma non può confessarlo_Giuseppe Germinario

IO STO CON CAROLA

Sto con la trucibalda tedesca per molte ragioni delle quali indico solo alcune.
1. Ha fatto capire che il problema non è di questa fine calcolatrice, nipote di un Comandante nazista, figlia di uno che si occupa di armi e infine priva, a quanto pare, di licenza nautica.
2. Il problema è capire chi realmente comandava la nave.
3. La ragazzotta tedesca, bianca e ricca, al di là dei delitti commessi onde è giustamente detenuta, ha fatto capire che era teleguidata da traditori interni e nemici esterni che vanno individuati nelle varie ONG.
4. Ha fatto capire che è in corso, con la scusa dei poveri africani, una guerra non dichiarata contro l’Italia e promossa da chi vuole destabilizzarla.
5. Ha reso chiaro che dei clandestini africani che non fuggono da niente e che non sono mai stati naufraghi ma merce consegnata dagli scafisti alle varie Carole, con destinazione predefinita altrimenti la Carola di turno non riceve la sua mercede, non gliene frega niente a nessuno.
6. Ha fatto capire quale feccia sia la cosiddetta sinistra italiana che conferma e rinnova il suo tradimento in danno dei lavoratori e dei poveri strumentalizzando una vicenda che nulla ha di umano ma molto ha di criminale, solo per colpire il Governo e in particolare il Ministro Matteo Salvini.
7. Carola ha il merito di avere reso evidente quanti imbecilli e disonesti allignino nel Popolo italiano.
8. Ha mostrato come la Germania mai cambierà il suo spirito nazista, criminale e sopraffattorio.
9. A lei va il merito della lettera inviata dalla Segretario di Stato olandese per le migrazioni Ankie Groekers-Knol al Ministro Matteo Salvini con la quale riconosce che questi ha ragione, che la beneamata Carola ha commesso delitti gravissimi, che la Sea Watch agisce in complicità con gli scafisti, che considera le sue azioni illegali e ne prende le distanze.
10. Sempre per merito della pasionaria bianca, ricca e tedesca, il figlio di Bernardo Mattarella e il Fico tacciono; la velletrana Trenta si è rintanata in un buco e ha aperto bocca solo ad arresto avvenuto della Carola e il giovine Giuseppe Conte per fortuna tace anche lui.
11. Sempre per merito della Carola, in ossequio alla regola “scandalo va e scandalo viene”, è calato il silenzio sulle porcherie che hanno coinvolto il CSM, la ANM, i “Palamara boys”, ecc.
12. Per merito sempre di Carola molti hanno avuto occasione di dare motivo alla propria esistenza. Tra questi, purtroppo, alcuni componenti del Senato Accademico della mia Università di Palermo, promotori di una Nota di sostegno alla scafista bianca, ricca e tedesca. Qualcuno mi dica cosa cavolo c’entra nella questione una qualsiasi Università che della questione non sa niente.
13. Tra quelli che per fortuna tacciono vi è anche quel tale Luigi Patronaggio di Agrigento: forse avrà capito cos’è il reato di sequestro di persona e forse avrà capito che questo reato non fu commesso da Salvini ma lo ha commesso la Carola della quale, poi, non si ha alcun riscontro presso le Università che a lei avrebbero rilasciato titoli prestigiosi, e né si ha riscontro di sue precedenti avventure navigatorie.
Per questi e altri motivi dichiaro fermamente che “sto con Carola”.
AUGUSTO SINAGRA

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