SALVINI E MONTESQUIEU, di Teodoro Klitsche de la Grange
SALVINI E MONTESQUIEU
Come al solito, in occasione al processo a Salvini, si è rianimato il dibattito sui rapporti tra politica e giustizia, con il coro (ovviamente a sinistra) di violazione del principio di separazione dei poteri, dello Stato di diritto, ecc. ecc.
Tutti interpretati ad usum delphini, ossia, più terra terra, per fare propaganda. Poco è stato notato che tali interpretazioni sono il contrario di quanto sosteneva Montesquieu (e non solo), spacciato come sostenitore dei pensierini dei suoi (sedicenti) seguaci contemporanei. Vediamo come.
Il primo tra gli idola in materia è che pretendendo di non essere condannato per aver governato il leader della Lega stia infrangendo il principio di distinzione dei poteri. Ossia che distinzione dei poteri voglia dire separazione assoluta e cioè isolamento tra più complessi organizzativi dello Stato, così separati che, coerentemente sviluppando tale impostazione, non si comprende in che guisa ritroverebbero l’unità, essenziale ad ogni comunità politica.
Ma non è questo il concetto che detta distinzione dei poteri aveva le President à mortier, il quale, nel famoso passo dell’XI libro dell’ “Esprit des loi” inizia ad illustrare la distinzione dei poteri scrivendo che “perché nessuno possa abusare del potere, è necessario che, per l’assetto delle cose, il potere possa fermare il potere”.
Non si comprende come ciò potrebbe avvenire se tra i poteri vi fosse una separazione assoluta. Anzi per corroborare la tesi contraria basta leggere il capitolo XV della Verfassungslehre di Carl Schmitt in cui il giurista elenca gran parte dei tipi di “collegamento” e “non-collegamento” tra poteri elaborati in meno di due secoli (allora) di costituzioni borghesi (di “Stati di diritto”), onde conformare le costituzioni al pensiero di Montesquieu.
Secondo. Infatti l’idea di “separazione dei poteri” che si critica è basata su due connotati fondamentali: l’equiordinazione e l’isolamento dei poteri stessi. Poteri equiordinati implicano l’impossibilità di soluzioni di conflitti tra gli stessi, se non demandandone la decisione ad un’autorità che, proprio per tale funzione, non è più “equiordinata”. Se questa non c’è, l’unità e la coerenza dell’azione politica è compromessa.
Terzo. Nell’XI libro dell’ “Esprit des lois” Montesquieu distingue tra due tipi di atti: quelli che presuppongono nell’organo una faculté de statuer e quelli che sono estrinsecazioni della faculté de empêcher. La prima, scriveva Montesquieu, consiste nel “diritto di ordinare da sé o di correggere ciò che è stato ordinato da altri”; l’altra nel “diritto di render nulla una risoluzione altrui”. Nelle reciproche relazioni tra poteri e organi diversi è alla dialettica tra potere di statuire e potere di impedire che Montesquieu affida la possibilità di buon funzionamento del sistema delineato.
Se si va a leggere la casistica d’interventi di un potere sull’altro, si nota che quello “incompetente” non si può sostituire a quello “competente”, come nella specie se il governo o il Parlamento pretendessero di fare una sentenza o spiccare un ordine di custodia cautelare, ma solo impedire (in sostanza derogare o limitare) l’attività di un altro comparto.
Questo anche all’inverso: ad esempio la giustizia ordinaria non può prendere dei provvedimenti attribuiti al potere esecutivo-amministrativo, ma può disapplicarli, privandoli di validità nel caso concreto sottoposto a giudizio. Se fosse valido quanto sostengono a sinistra, proprio uno dei caposaldi dello Stato liberale cioè il controllo giudiziario sulla P.A. sarebbe violazione del principio della distinzione dei poteri, con buona pace del pensiero e dell’azione liberale degli ultimi due secoli.
Quarto. Scriveva un filosofo del diritto come Radbruch che mentre per la politica vale il detto salus rei plublicae suprema lex, per la giustizia vige fiat justitia pereat mundum.
In genere, in caso di contrasto, prevale la necessità politica (cioè dell’esistenza ordinata della comunità e dello Stato). A parte il caso di Salvini, lo si riscontra in più disposizioni dell’ordinamento, tra cui quella sull’ “atto politico”, proprio perché politico sottratto alla cognizione del Giudice (norma vigente da oltre un secolo e confermata da ultimo nel 2010).
Scriveva V.E. Orlando sull’atto politico (ma è utile anche nel caso Salvini) che a distinguerlo dal semplice atto amministrativo era assai più lo scopo che la “natura” dell’atto: “la distinzione acquista un’importanza effettiva, quando il carattere politico che vuolsi attribuire all’atto dipende non tanto dalla natura di esso quanto dallo scopo cui, a torto o a ragione, si dicono diretti: noi accenniamo a quegli atti del potere esecutivo che infrangono le leggi sotto l’impulso di una pubblica necessità, assumendo per giustificazione il motto salus reipublicae suprema lex”. E sindacare lo scopo e la congruità non è certo compito del Giudice, limitandosi questo alla conformità dell’azione del potere pubblico a delle regole. Montesquieu distingueva così i tre poteri: “In ogni stato ci sono tre tipi di poteri quello legislativo, il potere d’esecuzione delle cose dipendenti dal diritto delle genti, il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile…
Per il secondo (di questi) fa la pace e la guerra, nomina e riceve ambasciatori, mantiene la sicurezza, previene le invasioni. Per la terza, punisce i crimini, e giudica le liti dei sudditi (particuliers)”. Confondere i poteri è compromettere la libertà. Permettere che un Ministro venga condannato per come ha tutelato i confini (cioè la sicurezza e i limiti territoriali) è fare politica, nel senso della potenza esecutrice del diritto delle genti” definita da Montesquieu. Ma non condivisa dai suoi sedicenti seguaci.
Teodoro Klitsche de la Grange
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