Amico, nemico e cobelligerante: qualifiche giuridiche in guerra di Victor MARTIGNAC

La guerra richiama le armi ma anche la legge. La qualificazione giuridica dei belligeranti nasce sempre per stabilire un ordine e le responsabilità di ciascuno. L’Ucraina non fa eccezione a questa regola: tra amico, nemico e cobelligerante è aperto un vero e proprio dibattito legale.

Il dibattito mediatico si è concentrato sulla nozione di “cobelligeranza”, in particolare a seguito delle consegne di armi all’Ucraina. Il dibattito è stato particolarmente aperto a seguito dell’invio dei fucili CAESAR, poi riemerso con acutezza grazie all’annuncio ufficiale di una consegna di veicoli AMX-10 RC. La disciplina giuridica dovrebbe essere in grado di qualificare fatti o atti politici in linguaggio teorico; e la guerra, nonostante il suo carattere trans o interstatale , non sfugge alla sua regola positiva .

Questioni legali

Tuttavia, il diritto internazionale, esso stesso frutto contemporaneo di un equilibrio tra grandi potenze, non può emanciparsi dallo stato di fatto delle relazioni internazionali. Tuttavia, questo consenso giuridico sembra essersi infranto sulle sponde della guerra russo-ucraina, lasciando lì un abissale vuoto qualificante, che le autorità politiche occidentali hanno rapidamente colmato, descrivendo Vladimir Putin come un “criminale di guerra”, responsabile di un “genocidio ” e anche di essere a capo di uno “Stato promotore del terrorismo”. Quanto allo stesso Vladimir Putin, ha ritenuto fondato drappeggiare l’invasione del territorio limitrofo di “legittima difesa”. [1]In realtà assistiamo, dietro queste beffe, ad uno spostamento sia morale del diritto di guerra, che però non ha più nulla di universale, e che i giuristi, irascibili su questi temi, tendono spesso ad accentuare in abstracto con irrimediabili consolidando l’incertezza generalizzata relativa allo stato di belligeranza.

In realtà, gli attuali dibattiti sulla cobelligeranza hanno un effetto positivo sul pensiero giuridico. Richiamano il diritto della guerra ai rapporti di inimicizia e di amicizia, senza dover trascrivere né la morale universale del giusto contro l’ingiusto, né la sola volontà degli Stati di definire essi stessi le proprie guerre – ad esempio come “operazione speciale” – o designarsi come belligeranti. Tuttavia, più la dottrina occidentale persiste nel perseguire il suo studio legalistico e depotenziante della guerra in Ucraina, più sprofonda in un groviglio di norma morale e norma giuridica, e finisce per essere solo uno scriba fuori terra. Tuttavia, lo studio legale avrebbe dovuto attenersi al principio che i poteri non hanno idee.– secondo l’adagio di Alain. La questione della (co-)belligeranza è quindi interessante nella misura in cui l’osservazione dei fatti internazionali mette nuovamente in discussione cosa significhi, in diritto, essere un belligerante. A questo proposito, spinge il giurista francese a riconoscere i lamenti del sorgere di nuovi rapporti interstatali, e a manifestare pirronismo, sia in merito alla definizione di belligeranza che in ordine alla validità del diritto internazionale. In breve, dovremmo evitare di concordare con noi stessi che andiamo d’accordo perfettamente, [2] e mettere in discussione la questione legale se non attraverso una lettura inappropriata.

La risposta penale alla guerra

Se è innegabile che la Russia abbia attaccato l’Ucraina e violato il diritto internazionale che intendeva rispettare, l’atteggiamento dei giuristi tende talvolta a condannare in globo l’ingiustizia sotto l’angolo penalista. Infatti, ogni considerazione giuridica sul tema di questa guerra non può che scaturire dall’unico reato di aggressione, spazzando via nel suo cammino le altre questioni giuridiche alla confluenza di guerra e rapporti politici – di cui il tema della belligeranza. Dobbiamo trovare l’origine di questo approccio nella sentenza del Tribunale di Norimberga del 1945, in cui si afferma che “iniziare una guerra di aggressione […] non è solo un crimine internazionale: è il supremo crimine internazionale, diverso dagli altri crimini di guerra solo in quanto li contiene tutti[3] ”. A questo proposito, alcuni accademici hanno già sentito parlare di piegare il caso condannando penalmente la Russia [4] , perché dal 1945, ricorda la dottrina, la guerra “in tutte le sue forme” è diventata “fuorilegge [5] ”. Secondo questo ragionamento, anche se i paesi occidentali passassero all’invio di truppe per combattere contro la Russia, alla fine sarebbero responsabili solo di una giusta legge contro il crimine. [6] Da questo punto di vista la guerra, e la belligeranza che se ne portava, non è più nemmeno una virgola; è esplicitamente bandito dalla ganga legale, che lo rifiuta come contraddizione in séa favore di una sussunzione al reato secondo i termini della Carta delle Nazioni Unite che richiama esclusivamente i termini “aggressione” e “legittima difesa” per designare situazioni di belligeranza.

Questa neutralizzazione assiologica della guerra e la vacuità giuridica che essa comporta dovette tuttavia confrontarsi con questioni realistiche relative alla cobelligeranza, provocando un certo disagio da parte dei giuristi nel darvi una risposta. Così, per il professore e accademico Serge Sur, la posizione giuridica della Francia si troverebbe in un percorso azzardato tra neutralità e cobelligeranza, [7] in una sorta di posizione mediana, precaria e provvisoria. Per altri, seguendo un’interpretazione giurisprudenziale del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, la cobelligeranza potrebbe essere osservata legalmente solo se le nostre truppe combattessero direttamente contro la Russia. [8]Quest’ultima giustificazione dimentica, però, che questa giustizia eccezionale – e quindi la validità delle sue decisioni – è stata approvata solo dopo un lento e laborioso compromesso politico, poi deciso dal Consiglio di Sicurezza.

La trappola legalistica della qualificazione di belligeranza

Rifiutando di mettere in discussione i fondamenti positivi del diritto di guerra, le tesi legaliste finiscono poi per sprofondare in un dedalo di ipotesi a volte stravaganti, come la volontà di condannare Vladimir Putin davanti alla Corte Penale Internazionale (CPI) o di ritirare la Federazione Russa come un membro permanente del Consiglio di sicurezza. Ricordiamo, a tutti gli effetti, che la giurisdizione della CPI, la cui giurisdizione la Russia non riconosce in alcun modo, non giudica in contumacia. Inoltre, la sanzione più pesante cercherebbe di impedire ai comandanti russi identificati di recarsi negli Stati firmatari dello Statuto di Roma. Da questa constatazione è nato il sogno di istituire un tribunale penale ad hoc e revocare l’immunità di Vladimir Putin. [9]Il legalista può ancora avvalersi delle misure provvisorie prescritte dalla Corte Internazionale di Giustizia nell’ordinanza del 16 marzo 2022, ma la giurisdizione della giurisdizione dipende anche qui dal principio cardine del consenso di ciascuna parte a che il conflitto sia risolto da i giudici. La criminalizzazione della guerra, nonostante l’iniqua aggressione, dipende soprattutto da un accordo tra le volontà dei poteri o più semplicemente dal diritto alla forza, fondamenti in gran parte dimenticati. Tuttavia, seguendo l’esempio di quanto pensava il famoso internazionalista Louis Renault, se dobbiamo cercare i principi volti a vincolare i belligeranti, non possiamo negare totalmente l’esistenza di questi ultimi in diritto, anche se fossero considerati criminali. [10]

In realtà, più il giurista si limita a leggere la legge senza ammetterne i fondamenti, più sprofonda in una dimensione speciosa e pubblicamente ossequiosa del proprio quadro di lettura della belligeranza. Questo spostamento morale si scontra però violentemente con la propria aporia, perché incapace di qualificare idealmente la permanente ridefinizione della cosa internazionale. Tuttavia, come scrive saggiamente Bossuet, «è difficile che le arti della pace si uniscano perfettamente con i vantaggi della guerra [11] ”, vale a dire che è improbabile che garantisca allo stesso tempo pace, polizia e sicurezza internazionale, negando le basi della guerra. Il diritto internazionale deve liberarsi dei suoi luoghi comuni se vuole rimanere rilevante di fronte al conflitto, di cui una delle parti non è uno Stato qualsiasi, ma la prima potenza nucleare: nessun punto giuridico valido al di fuori della realtà! Quanto al giurista, lungi dall’essere un travetto incastrato tra legalismo e giudizi di valore, ha a disposizione altri materiali per riflettere sulla belligeranza come concetto a sé stante, in particolare i criteri di amicizia, inimicizia e neutralità.

Difficile tornare alla dichiarazione di guerra come criterio di belligeranza

Innanzitutto, ci sembra essenziale sottoporre al tema della belligeranza la prima nozione che viene in mente a tutti: la dichiarazione di guerra. [12]È attraverso di esso, infatti, che uno Stato tradizionalmente fa sapere al suo nemico che sta entrando in uno stato di belligeranza. Alcuni hanno anche notato, senza molta più convinzione, che il mancato uso della dichiarazione di guerra equivaleva quindi di diritto all’assenza di belligeranza. Questa affermazione è pertinente? La domanda richiede una doppia risposta negativa. In primo luogo, dal punto di vista del diritto della Carta delle Nazioni Unite, questa dichiarazione non potrebbe bastare per la legalità della guerra, così come un’eventuale dichiarazione della Russia verrebbe immediatamente condannata come illegittima. In secondo luogo, dal solo punto di vista del diritto costituzionale francese, anche questa affermazione è diventata obsoleta, ma possiamo esprimerla in modo un po’ più prolisso.

È vero che l’influenza del diritto internazionale condannava questa nozione di dichiarazione unilaterale dello Stato, ma, in Francia, questa influenza era tanto più conveniente in quanto escludeva la necessità del voto del Parlamento, prescritta dall’articolo 35 della Costituzione . Nell’ambito dell’operazione di coalizione Desert Storm , il primo ministro francese ha ricordato al riguardo che l’andare in guerra è inteso alla luce di “principi, che al vocabolario della guerra preferiscono quello dell’operazione di polizia internazionale [13]“. La dichiarazione è sempre rimasta lettera morta sotto la Quinta Repubblica e, a meno che l’Assemblea nazionale non si ricordi dei doveri che le sono conferiti da questo articolo, la Francia rimarrà costituzionalmente non belligerante fino a quando il suo capo degli eserciti non avrà dichiarato di impegnarsi in questo percorso – e la storia ha dimostrato che era del tutto possibile impegnarsi molto lontano nella belligeranza senza rivendicarla legalmente: durante la guerra d’Algeria, questo ragionamento è stato utilizzato, ad esempio, per giustificare il rifiuto dell’applicazione delle Convenzioni di Ginevra ai prigionieri davanti al aula della Corte di Cassazione. [14]Inutile, quindi, impantanarsi in un nonsenso giuridico del tutto insidioso del solo criterio della dichiarazione di guerra per determinare lo stato di belligeranza, perché si può essere nemico e belligerante senza aver dichiarato guerra. Basti ricordare che tale strumento, pur avendo una missione intrinseca di trasparenza, non ha più, allo stato di diritto, una risonanza positiva per identificare giuridicamente la belligeranza. Il realismo, e la sua parte di “empirismo abbastanza rozzo [15] ” come lo qualificava fatalmente  la dottrina della fine dell’Ottocento [ 16] , riecheggia in ogni caso le eterne affermazioni di un eminente giureconsulto del Settecentosecolo, Cornelius van Bynkershoek, secondo il quale «una guerra può cominciare dalla dichiarazione, d’altra parte può anche nascere da un reciproco scambio di violenza [17] », ogni dichiarazione si riassume in una «solennità [… ] vuoto tra le nazioni . [19]

Una possibile ridefinizione teorica della (co-)belligeranza attraverso il prisma dei nuovi rapporti di stato

Occorre quindi considerare i rapporti di belligeranza diversi dalla sola carica ufficiale che uno Stato intende concedersi, senza per questo emanciparsi dall’esistenza positiva di una guerra e dei rapporti di belligeranza – a meno che non si possa qualificare tale da far sì che Vladimir Putin un pirata internazionale e di abolire una volta per tutte il termine guerra dal vocabolario giuridico; il dibattito filosofico è aperto. La dottrina internazionalista prebellica ha riflettuto su questo tema dei rapporti belligeranti dal punto di vista degli atteggiamenti di Stati terzi nei confronti di due parti dirette di un conflitto aperto. Questo ragionamento sembra più pertinente per stabilire un’analisi giuridica di un diritto di guerra “classico”. Infatti, oltre all’equilibrio internazionale sconvolto dall’azione di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, un certo numero di paesi cosiddetti “non allineati” ha scelto deliberatamente di non prendere parte al conflitto aiutando in modo significativo l’una o l’altra delle parti. Se è vero che il 2 marzo e il 12 ottobre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituirsi a quelle del Consiglio di sicurezza come alcuni hanno accennato — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione di Territori ucraini, trentacinque di questi paesi hanno taciuto, tra cui, tra gli altri e non meno importanti, Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari Se è vero che il 2 marzo e il 12 ottobre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituirsi a quelle del Consiglio di sicurezza come alcuni hanno accennato — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione di Territori ucraini, trentacinque di questi paesi hanno taciuto, tra cui, tra gli altri e non meno importanti, Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari Se è vero che il 2 marzo e il 12 ottobre 2022 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituirsi a quelle del Consiglio di sicurezza come alcuni hanno accennato — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione di Territori ucraini, trentacinque di questi paesi hanno taciuto, tra cui, tra gli altri e non meno importanti, Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituire quelle del Consiglio di sicurezza, come alcuni hanno suggerito — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione dei territori ucraini, trentacinque di questi paesi tacciono, compresi, tra gli altri e non ultime Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militari votato a stragrande maggioranza — anche se le sue decisioni non sono vincolanti e non possono sostituire quelle del Consiglio di sicurezza, come alcuni hanno suggerito — risoluzioni che condannano l’aggressione russa e l’annessione dei territori ucraini, trentacinque di questi paesi tacciono, compresi, tra gli altri e non ultime Cina, Algeria e India. Questi stessi Stati, che peraltro hanno partecipato congiuntamente alle esercitazioni militariVostok nel settembre 2022, rimangono così positivamente e volontariamente neutrali rispetto al conflitto stesso, senza astenersi dal mantenere relazioni amichevoli con la Russia. Quanto ad altri astensionisti come il Marocco, l’Iraq o l’Iran, i rispettivi interessi regionali vietano loro di congelare i rapporti con Vladimir Putin. Anche gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, dal canto loro, hanno mostrato la loro neutralità rifiutandosi di votare le risoluzioni dell’Assemblea Generale, approfittando al contempo di nuove e succose alleanze commerciali.

L’accentuato compiacimento e l’amicizia di questi “nuovi neutrali” nei confronti dello Stato russo non sono però sinonimo di affetto nei confronti di Vladimir Putin: l’ amicizia è qui intesa nel senso di conoscenza  ; è meno a causa di uno stato emotivo di amicizia derivante dall’etimologia amo – “amare” – che per voler andare d’accordo – “legare” – con la Russia. Questa posizione non ha fatto uscire gli Stati dalla loro neutralità rispetto alla questione specifica della guerra in Ucraina. Infatti, la neutralità è intesa in senso classico come neutralità parziale ; lungi dall’essere un ossimoro, questa nozione è soprattutto un semplice atteggiamento negativo nei confronti di un conflitto, o, se si preferisce, la volontà positiva di non schierarsi direttamente. Grozio, nel capitolo XVII del libro III della Legge di guerra e di pace , fa risalire questo diritto all’antichità, dove Livio, Cicerone e Plutarco ne espressero l’estensione con sconcertante semplicità: una nazione può affermare di essere neutrale, ma perde il diritto di pace ed entra in belligeranza quando favorisce una delle parti in conflitto. In altre parole, tra nemici, il neutrale rischia sempre di essere un amico non dichiarato; Jean Bodin [20] nel XVI secolo e Bynkershoeck [21] nel XVIII secolosecolo perpetua questa concezione politica del neutrale, consacrando il suo status di parte interessata costante, agendo ora secondo la sua posizione di forza, ora a causa della sua posizione di debolezza. La prosecuzione del commercio, inoltre, è indicativa della posizione del neutrale interessato, che può mostrarsi pubblicamente in posizione di inimicizia con uno dei belligeranti pur rimanendo cauto nelle sue azioni; da qui l’adagio: “la veste del nemico non confisca quella dell’amico ” [22] – che si addiceva perfettamente agli importatori occidentali di petrolio russo, anche se avveniva attraverso la raffinazione al di fuori della giurisdizione territoriale di Mosca.

Della necessaria scelta tra neutralità e belligeranza

Qualsiasi parzialità rimane quindi ovviamente presente nei rapporti statali, ma quando scoppia una guerra tra due Stati, questa neutralità è sempre attenta a non ribaltarsi nell’aiutare l’uno o l’altro in vista della vittoria. La parzialità quindi non autorizza tutte le schivate. Al contrario, un palese aiuto militare a uno Stato terzo in conflitto porrebbe quest’ultimo in una certa posizione di belligeranza. L’apertura dei porti alle fregate, l’assicurazione del passaggio terrestre delle truppe, ecc. sono tutti criteri di belligeranza. [23] L’invio di armamenti, l’addestramento di soldati, i divieti di spazio aereo, gli attacchi informatici e le sanzioni economiche non apparterrebbero alla stessa categoria? Cos’altro possiamo dire sull’adesione alla NATO durante la guerra?[24] La dottrina rifiutò allora di immergere il diritto nell’oceano fittizio delle neutralità “imperfette” o “benevole”, per declinare sempre una serie infinitesimale di situazioni, l’una altrettanto astrusa dell’altra. [25] Riassumiamo con questa affermazione che “ neutrale ha il necessario correlativo bellicoso [26] ”.

Resta quindi difficile rivendicare l’unico “diritto naturale all’autodifesa” garantito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. In primo luogo, tutte le parti lo rivendicano. Anche la Cina lo usa sulla questione di Taiwan. La giustizia naturale che ogni campo intende difendere con ardore ci riporta alle parole di Proudhon in Guerra e Pace  : “La guerra non è l’insulto dell’uno che solleva la legittima difesa dell’altro. È un principio, un’istituzione, un credo. [27]  » Poi, sebbene questa nozione sia un diritto naturale, rimane tuttavia soggetta alla verifica dei fatti. Se non avesse resistito così formidabile, [28]L’Ucraina avrebbe potuto ancora rivendicare il suo diritto naturale di fronte al giudizio positivo della Storia? Infine, l’autodifesa collettiva prevista dallo stesso articolo 51 richiede in ultima analisi , per essere ratificata e valida nei confronti dell’ONU, una decisione del Consiglio di sicurezza… [29] L’autodifesa collettiva non può essere spinta al parossismo di una giustificazione penale di una delle parti, fondata su un’obiettiva e giusta neutralità di un equilibrio internazionale, se questo supremo equilibrio viene infranto. Anche la neutralità oggettiva, storicamente riconosciuta in più aree geografiche [30] con l’intento di evitare radicalmente ogni conflitto nel tempo, [31] presuppone «un equilibrioStati, che impedisce ai forti di costringere i deboli. [32]  La neutralità non ha quindi nulla a che fare con un diritto oggettivo o assoluto – nel senso di absolutus , “slegato” – e non esiste uno spazio giuridico indivisibile tra neutralità interessata e belligeranza. Gli Stati, per “articolato pragmatismo [33]  “, hanno solo il tempo libero di muoversi su una linea di cresta legale che separa i due schieramenti di belligeranza durante una guerra, ma un passo verso l’amicizia decisiva verso l’uno li conduce irrimediabilmente all’inimicizia verso l’altro .

Leggi anche:

Hegel e la filosofia del diritto. Intervista a Thibaut Gress

[1] Va detto che questa affermazione, portata dagli Stati Uniti davanti al tribunale delle Nazioni Unite durante l’invasione di Panama nel dicembre 1989, servì da piacevole precedente.

[2] La formula è mutuata da: P. VALERY, Lettere ad un amico , Gallimard, 1978

[3] Sentenza del Tribunale militare internazionale, in: Processo a grandi criminali di guerra davanti al Tribunale militare internazionale, Norimberga, 14 novembre 1945-1 ottobre 1946, t. io , pag. 197

[4] A. DE NANTEUIL, “Fate la legge, non la guerra. Quale quadro per la guerra secondo il diritto internazionale alla luce della situazione ucraina? », La Semaine Juridique , Edizione Generale n° 39, 3 ottobre 2022, dott. 1099, online: <https://www-lexis360intelligence-fr>

[5] I. PREZAS, “Fasc. 450: Delitto di aggressione”, JurisClasseur , 13 novembre 2014, online: <https://www-lexis360intelligence-fr>

[6] È d’altronde questa stessa speranza di giustizia universale che guidò i rivoluzionari francesi nel 1792 ad affermare che essi non facevano «la guerra di nazione in nazione, ma la giusta difesa di un popolo libero contro un’aggressione ingiusta»: A. Corvisier, Storia militare della Francia , t. 2, Parigi, University Press of France, 1992

[7] S. SUR, “La guerra del diritto nel conflitto ucraino”, La Semaine Juridique , Edizione Generale n° 20-21, 23 maggio 2022, dottr. 660., online: <https://www-lexis360intelligence-fr>

[8] J. GRIGNON, “Cobelligeranza” o quando uno Stato diventa parte di un conflitto armato? », Strategic brief , n° 39, 6 maggio 2022, online: < https://www.irsem.fr/>

[9] Questo desiderio è stato affermato in particolare dall’ex capo dell’Ufficio centrale contro i crimini contro l’umanità (OCLCH) Éric Émereaux.

[10] L. RENAULT, “L’applicazione del diritto penale agli atti di guerra”, Estratto dal Journal de Clunet 1915 ( anno 42 ) p. 313-344 , Parigi, Marchal e Godde, 1915, p. 6 e segg.

[11] J.-B. BOSSUET, Discorso sulla storia universale , Parigi, Librairie Hachette et Cie, 1877, p. 436

[12] Ciò che era o non era materia di guerra è sempre stato oggetto di qualificazione giuridica da parte del belligerante stesso: dall’Eneide alle lettere di sfida durante la terza e la settima crociata, e fino alla dichiarazione di guerra, il diritto di un partito promuoveva la sua funzione qualificante della cosa della guerra ponendo il proprio cursore di identificazione teorica.

[13] Dichiarazione di Michel Rocard del 15 gennaio 1991, online: <https://www.vie-publique.fr/>; Il Parlamento è rimasto senza parole; il discorso non si era avvalso dell’articolo 35 della Costituzione, ma si era basato sui commi 1 e 4 dell’articolo 49, cioè una dichiarazione che in pratica non impegna la responsabilità del Governo.

[14] Cass. Penale. 4 settembre 1961 Becetti e Henni , Boll. Delitto, pag. 706

[15] T. FUNCK-BRETANO; A. SOREL, Précis du droit des gens , 3a ed., Paris, Librairie Plon, 1900, p. 235

[16] Questo periodo è segnato dalle aggressioni spontanee e bellicose del Giappone, nel 1894 contro la Cina e nel 1904 contro la Russia.

[17] C. VAN BYNKERSHOEK, I due libri di questioni di diritto pubblico , Limoges, “Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique n. 25”, Pulim, 2010, p. 52

[18] Il Trattato di Vestfalia, che ha fondato il moderno diritto delle genti, egli afferma, che nasce dai conflitti tra le ribelli Province Unite e il Regno di Spagna, “è iniziato con violenza reciproca, senza alcuna dichiarazione. Dubiterai, perché non è stato dichiarato, il diritto alla vittoria, il diritto alla pace che seguì nel 1648? » ; Ibid ., p. 55-56

[19] Anche la dottrina inglese, come William Edward Hall, era dominata dall’idea che la guerra fosse legalmente scatenata dal primo atto di ostilità.

[20] J. BODIN, sei libri della Repubblica , Parigi, Librairie Générale Française, 1991, in particolare capitolo VII, libro primo

[21] C. VAN BYNKERSHOEK, op. cit. , p. 69

[22] Cfr. E. SCHNAKENBOURG, Tra guerra e pace. Neutralità e relazioni internazionali, secoli XVII-XVIII , Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 28

[23] P. FAUCHILLE, Trattato di diritto internazionale pubblico , t. 2, 8a ed., Parigi, A. Rousseau, 1921 p. 93

[24] Su tale questione, la dottrina prebellica riteneva che se le passate alleanze militari non innestassero direttamente uno stato di belligeranza ma riportassero le parti ad una semplice “neutralità imperfetta”, il fatto di aderirvi dopo l’inizio delle ostilità potrebbe , al contrario, servire come criterio di belligeranza: Ibid ., p. 642-643

[25] Ibid .

[26] Ibid ., p. 954

[27] PROUDHON (P.-J.), Guerra e pace: ricerca sul principio e costruzione del diritto delle nazioni , “Opera completa di P.-J. Proudhon”, Lipsia Livorno: International Library A. Lacroix , Verboeckhoven & Cie, Parigi Bruxelles, 1869, p. 291

[28] Va detto che, come scrive Montaigne nei suoi Saggi , «rende pericoloso aggredire un uomo, al quale avete privato di ogni mezzo di fuga se non con le armi: perché è maestra violenta che necessità».

[29] Questa è la nostra interpretazione degli articoli 43§1, 48§1, 49 e 51 della Carta delle Nazioni Unite.

[30] Gli esempi più noti sono Venezia, la Confederazione Svizzera, Malta, le città di Liegi e Cracovia o anche il Ducato di Hanvore.

[31] S. SCHOPFER, Il principio giuridico della neutralità e il suo sviluppo nella storia del diritto di guerra , Losanna, Corbaz, 1894, p. 61 e segg.

[32] P. FAUCHILLE, op. cit. , p. 639

[33] B. Courmont, L’anno strategico 2023 , <https://www-cairn-info>

https://www.revueconflits.com/lami-lennemi-et-le-cobelligerant-les-qualifications-juridiques-en-guerre/

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