Carlo Nordio, Giustizia, Liberilibri_a cura di Teodoro Klitsche de la Grange

Carlo Nordio, Giustizia, Liberilibri 2022, pp. 62, € 13,00.

Questo breve ma efficace saggio di Nordio si conclude con un giudizio sulla giustizia penale attuale “Abbiamo disposizioni severe e attitudini perdoniste, una voce grossa e un braccio inerte, una giustizia lunga e il fiato corto: vogliamo intimidire senza reprimere e redimere senza convincere”; questo ricorda molto da vicino l’opinione di Alexis de Tocqueville sull’ordinamento giuridico dell’ancien régime, caratterizzato secondo il pensatore francese da norme severe ed una pratica fiacca. A mio avviso la ragione della somiglianza di tali giudizi consegue dal fatto d’essere l’effetto della fase di decadenza di un ordinamento. Per cui, dato che Nordio propone per la giustizia italiana di riformarla radicalmente in senso  liberale, non si può che concordare nell’auspicio.

Dopo aver iniziato questa recensione dalla fine del saggio, mi riposiziono al principio. Il libro è diviso in due parti: nella prima si tratta del concetto di giustizia nella civiltà occidentale, il quale “poggia su quattro pilastri diversi ma massicci: la cultura giudaico-cristiana e quella greco-romana”.

Nella seconda si analizza “quanta parte di questa cultura sia confluita nella giustizia (penale) italiana. E proporremmo una loro conciliazione, nella prospettiva di una riforma liberale”.

Nella prima parte quindi si considerano le radici (giudaico-cristiane, nonché greco-romane) dell’idea di giustizia. Nella seconda si riscontra quanto ve ne sia nell’ordinamento concreto attuale e cosa ne occorra riformare.

In altre parole l’autore confronta l’attuale ordinamento con le radici storico-filosofiche della nostra civiltà. Cioè parte da una prospettiva di alto profilo, al contrario di molte delle soluzioni concrete attuali la cui causa efficiente spesso non è il garantismo o il giustizialismo (o altre siderali esigenze) ma espedienti e callidità di potere, compreso il condizionamento di processi in corso, per i quali si paventano le influenze sulle elezioni o sulle carriere di politici (e burocrati).

Quanto alla giustizia penale e all’influenza religiosa “i principi della cultura giudaico-cristiana sono stati formalmente ossequiati ma sostanzialmente negletti. La composizione tra rigore retributivo e misericordia benevola si è stemperata in un caotico sincretismo di magistero arcigno e di sgomenta rassegnazione”. Relativamente all’influsso greco-romano l’equilibrio razionale tra la presunzione di innocenza e la certezza della pena “dovrebbe essere il precipitato logico, e il risultato pratico proprio della tradizione greco-romana filtrata da John Stuart Mill, da Tocqueville e Montesquieu, come da Verri e Beccaria”, come espresso dal novellato (1999) art. 111 della Costituzione. Tuttavia tale recepimento “è stato così inavveduto da esser minato da alcune contraddizioni insanabili”, anche e soprattutto perché il processo che ne risulta ha “poco a che vedere con quello accusatorio anglosassone, che si regge su alcuni solidi principi, come la divisone delle carriere, la distinzione tra giudice del fatto e del diritto, la nomina e i poteri del pubblico ministero, l’estensione dei patteggiamenti e, più importante di tutti, la discrezionalità dell’azione penale”. La conclusioni è che “accanto alla dissoluzione dell’eredità giudaico-cristiana della concezione retributivo-indulgenziale della pena, assistiamo al ripudio del legato greco-romano del razionalismo pragmatico, perché alla lunghezza esasperante dei nostri processi si associa la confusionaria applicazione di norme incerte e scoordinate. E il Paese che è stato la culla del diritto ne è diventato la bara”.

Nordio, volando alto, fa discendere l’attuale situazione dalla mancata applicazione di principi storico filosofici, espressi da pensatori nel corso di millenni. Se da questo confronto storico-filosofico, passiamo a quello logico-comparatista, nel senso di vedere quanto delle soluzioni che le concezioni politicamente corrette vogliono imporre come capisaldi dello “Stato di diritto” lo siano in altri ordinamenti, il discorso non cambia.

Per esempio l’obbligatorietà dell’azione penale: è vero che è sancita dall’art. 112 della Costituzione, ma si configura in modo assai differente negli Stati di diritto contemporanei, a partire dalla Gran Bretagna.

Così per l’azione penale, spesso accordata anche alle vittime del reato (e talvolta a associazioni o a tutti). O la separazione delle carriere che in alcuni ordinamenti non si pone data la “separazione” naturale tra titolari (anche pubblici) dell’azione penale e organi giudicanti.

In sintesi quello che il “politicamente corretto”, la stampa mainstream, e (molti) poteri forti vorrebbero far passare come quintessenza del liberalismo “compiuto” e della modernità, non lo è, o non s’impone con la conclamata evidenza la perentorietà e unitarietà che ci viene quotidianamente rappresentata.

Nordio fa leva, per demolirla, sulla storia e sul pensiero di millenni; ma questo risulta anche dalle (odierne) soluzioni adottate appena fuori dai confini. E non si vede come molte non possano essere recepite nell’ordinamento italiano, solo perché contrarie agli anatemi mediatico-culturali.

Teodoro Klitsche de la Grange

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