LA SOCIETÁ DEI DIRITTI E IL DILAGARE DEI DIVIETI, di Teodoro Klitsche de la Grange

PREFAZIONE

Sottopongo ai lettori di Italia e il Mondo un mio intervento svolto ad un congresso del PLI nel 2005, perché la tematica ivi trattata appare ancora – anzi forse di più – di attualità. Sostenevo lì che: a) la visione dello Stato come “oppressivo” e “conculcatore” di diritti era non errata ma parziale b) questo perché lo Stato sociale come sviluppatosi nel ‘900 era connotato anche dall’aver assunto, quale proprio compito, l’erogazione di prestazioni assai superiori a quelle dello Stato ottocentesco c) e così aveva esteso il proprio obbligo di protezione non solo all’esistenza collettiva ed individuale (al “vivere” crociano) ma anche al “ben vivere”: la c.d. “libertà dal bisogno”.

Diritti relativamente ai quali la Repubblica italiana dimostrava un’incapacità gestionale non meno inferiore a quella dimostrata nel compito di protezione “tradizionale”.

Ne indicavo alcune delle cause, in particolare il malvezzo di fare leggi – manifesto, presentate con lessico accattivante, e soprattutto gratificante per i legislatori e l’uso a tal fine di sanzioni afflittive, ripristinatrici di legalità (e perfino di moralità) offesa.

Sanzioni afflittive poste (quasi) sempre a carico dei cittadini. Con l’inconveniente – data la scarsa capacità dell’amministrazione di gestirne l’esecuzione – di essere poco efficaci al fine, esternato e “legittimo” di promuovere la legalità. Meglio sarebbe stato accompagnarle con sanzioni premiali (come ad esempio i condoni): i quali però non sono “remunerativi” per la probità (o la santità) di chi li impone. Pochissime poi le sanzioni a chi la legge non la fa rispettare. È cambiato molto?

“LA SOCIETÁ DEI DIRITTI E IL DILAGARE DEI DIVIETI”

di Teodoro Klitsche de la Grange

Il tema di oggi, evidentemente riferito alla società italiana odierna, è riduttivo, nel senso che dà per scontato che carenze e difficoltà attuali siano riferibili ad un eccesso di divieti e ad una compressione continua e crescente delle libertà pazientemente costruite in Europa negli ultimi secoli, in particolare quelle riferite alla sfera economica.

Non è così: contribuisce infatti a questa formulazione (che non è in se errata, ma parziale) sia una generale e progressiva svalutazione dello Stato contemporaneo, cui contribuiscono solidaristi cattolici, leghisti, liberals, da cui lo Stato è visto come conculcatore sia di diritti individuali, che delle comunità intermedie e in cui si nota come abbiano preso del termine Stato solo uno dei significati correnti, anche se il più frequente. In effetti con tale termine si può intendere (come fanno i critici) l’apparato amministrativo (in senso lato) per cui lo Stato è il carabiniere, il Procuratore della repubblica o l’esattore delle imposte; ovvero l’entità che da forma e “personalità” alla comunità; o anche l’istituzione che protegge l’esistenza di quella. E si può parlare di un’idea e anche di un’ideologia dello Stato, come forma politica basantesi su propri presupposti ed esigenze, in particolare quelli fatti propri dal razionalismo moderno, e prodotto (secolarizzato) del cristianesimo occidentale.

Per cui che lo Stato sia sinonimo di oppressione appare affermazione azzardata perché parziale, anche se non (del tutto) infondata: in fondo è quella forma di organizzazione del potere con cui si è cercato da un lato di dare effettività e certezza alla tutela dei diritti e alla protezione dell’esistenza (individuale e) collettiva (cosa che le monarchie feudali non facevano o facevano in modo approssimativo, parziale e imprevedibile). Per cui appare vero che “Lo Stato è la realtà della libertà concreta” (v. G.G.F. Hegel prgr. 260, Grundlinien der Philosophie des rechts trad. di V. Cicero) e come scrive Hegel subito dopo “la libertà concreta consiste nel fatto che la singolarità personale ed i suoi interessi particolari, per un verso, hanno il loro sviluppo completo e il riconoscimento del loro diritto per sé (nel sistema della famiglia e della società civile); per altro verso, invece, essi in parte passano da se stessi nell’interesse dell’universale, e in parte, con il loro sapere e volere, riconoscono l’universale stesso: precisamente, lo riconoscono come loro proprio Spirito sostanziale, e sono attivi in vista di esso come in vista del loro fine ultimo. Per cui “Il principio degli Stati moderni ha questa immane forza e profondità: esso fa sì che il principio della soggettività si compia fino all’estremo autonomo della particolarità personale, e, a un tempo, lo riconduce nell’unità sostanziale, conservando così quest’ultima in quel principio stesso”.

In altre parole allo Stato è connesso un compito (ed un valore) di libertà (oltre che di razionalità) nella protezione e nello sviluppo dei diritti particolari e non solo collettivi.
Ripeto questo anche perché tra i “Sacri testi” del liberalismo ve n’è uno, Il “Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni” di B. Constant, più volte ripreso dal pensiero politico moderno che si può interpretare e da molti è stato interpretato (in parte a ragione) – come contrapponente il concetto di libertà degli antichi, consistente nel diritto dei cives a partecipare alla formazione della volontà pubblica (cosiddette libertà di), cioè una concezione partecipativa e politica della libertà, all’altra moderna, che vede la libertà consistere essenzialmente nelle garanzie dei diritti individuali e privati dei cittadini dal potere, cioè soprattutto dalla più potente espressione del potere pubblico: quello statale (libertà da). Anche se le libertà di o da, in particolare le prime, hanno un carattere essenzialmente politico lo Stato (in genere) e quello moderno, in particolare, ha sviluppato tutta una serie di diritti (non politici), a carattere pretensivo nei confronti dell’apparato pubblico: per cui accanto a dei doveri, consistenti nel non conculcare libertà (personali, economiche, religiose) coesistono degli obblighi a carico dell’apparato a soddisfare delle pretese riconosciute ai cittadini. E questi obblighi sono non meno importanti, anzi forse di più, di quei doveri.

 

  1. Ho fatto tale premessa perché il tema di questa giornata che contrappone diritti e divieti sembra più adatto a caratterizzare una discussione sulla difesa dal potere pubblico che quella sulla attuazione-realizzazione degli obblighi dello Stato nei confronti dei cittadini. Come se quella fosse più importante di questi.

Non è così: la categoria delle inadempienze della Repubblica italiana è (purtroppo) assai più vasta di quanto potrebbe desumersi dall’abbondanza dei divieti, e dai prelievi imposti da questo apparato pubblico più famelico che efficiente, il quale può definirsi parafrasando il verso di Leopardi sulla natura “non rende poi quel che preleva allor”. E questo assetto concreto non è l’attuazione del concetto (dell’idea) di Stato, ma la di esso perversione, perché contraddice ai connotati dell’idea: per citare Hegel invece che di compito di “sviluppo” dei diritti si può parlare tranquillamente di “freno” e “compressione”; quanto all’ “unità sostanziale” e alla “protezione” (Hobbes, Hauriou) la Repubblica ha fatto il possibile per ridurre l’una e conferire la seconda, in gran parte, ad altri (in particolare gli USA).

Stiamo parlando di diritti e di divieti. I “divieti” possono operare in due modi: esplicito o implicito. Il secondo più diffuso e pericoloso del primo perché sabota in concreto ciò che riconosce in astratto. Vediamo come, partendo da un settore particolarmente importante come la giustizia penale.

Se la giustizia civile arriva, per lo più, con grande ritardo, quella penale ha un difetto anche peggiore: quello di non riuscire (quasi sempre) a partire. Il fatto che oltre l’80% dei procedimenti penali siano archiviati in istruttoria significa che, tranne, in alcuni casi, modeste investigazioni della polizia giudiziaria, le “notitiae criminis” non sono istruite e passano direttamente dalla scrivania degli istruttori (cioè i P.M.) agli archivi delle Procure. Se in Italia la giustizia civile (e anche quella amministrativa) richiamano alla mente l’immagine di un treno accelerato, quella penale, invece, le automobili nei cortometraggi degli anni ’20, che facevano disperare gli autisti per mettersi in moto a forza di giri (inutili) di manovella.
Infatti i dati più recenti (sostanzialmente poco peggiorativi di quelli degli anni ’90) indicano che dell’87% delle notitiae criminis pervenute al P.M. viene chiesta l’archiviazione in istruttoria (cioè non si arriva né all’individuazione di un responsabile né di un reato perseguibile); che le notitiae criminis denunciate sono il 36% dei reati commessi (cioè il più basso indice tra gli Stati sviluppati, dal Giappone all’Europa occidentale agli USA, dove oscilla tra il 65 e l’80%) onde in definitiva la percentuale della condanne definitive rispetto ai reati commessi è (con buona approssimazione) intorno all’1% dei reati. Percentuale da prefisso teleselettivo. Con l’aggravante che incide su un compito “classico” e non “privatizzabile” dello Stato, cioè la protezione, e la garanzia dei diritti, tra cui quello alla vita.
Per cui tale compito dello Stato, uno dei più importanti per legittimare, come scriveva Hobbes, la pretesa all’obbedienza, diventa attuato e concreto in circa l’1% dei casi. È solo il carattere mansueto del popolo italiano che fa sopportare una situazione del genere.
Se dalla giustizia passiamo ad altri settori, in particolare a quelli incidenti sui rapporti economici, lo scenario è – spesso – simile. Anni fa fu pubblicata una statistica per cui il tempo medio di rilascio di una concessione edilizia (nel Comune di Roma) era di trenta mesi; oltre al fatto che, prima di alcune semplificazioni del procedimento di rilascio, apportate negli anni ’80, praticamente ogni attività edilizia era soggetta a concessione. Diceva uno spirito laico e libero come il defunto amico Caianiello, illustre magistrato e giurista, che sarebbe stato necessario il consenso del Comune anche per appendere in salotto un quadro di Fantuzzi al posto di quello di Omiccioli.

Per entrare nell’“euro” i governi di centro-sinistra italiani hanno, con una serie di norme, reso più lenta e complicata l’esecuzione per somme pecuniarie nei confronti delle P.P.A.A.: una moratoria surrettizia. E si potrebbe continuare per ore a citare casi del genere. Ma dov’è il comune denominatore di tutte queste (volute) vessazioni dei diritti del cittadino? E l’assenza o l’inefficienza dei controlli sui funzionari e in genere sulle amministrazioni; per cui il potere pubblico è benigno con amministratori e funzionari quanto arcigno con i cittadini. Facciamo un esempio tra tanti: l’art. 14 del D.D.L. 31/12/1996. Tale norma s’intitola “esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni”, ed è inserita in un provvedimento legislativo di “accompagnamento” della finanziaria ’96, quella che, più di ogni altra, doveva produrre il risanamento dei conti pubblici e consentire l’ingresso nel sistema monetario europeo. Tale disposizione di legge prescriveva l’obbligo per le P.P.A.A. di pagare i creditori muniti di titolo esecutivo giudiziale entro 60 giorni (successivamente portati a 120). Poco male, se nella stessa norma non fosse anche disposto “Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi”: con ciò l’obbligo prescritto alla P.A., di pagare entro sessanta giorni, diventava il dovere, per il creditore, di attendere, senza poter concretamente eseguire quanto, si noti, comandato a suo favore da sentenze e atti dell’autorità giudiziaria. Dilazione che era, come detto, sei volte superiore a quella prescritta al creditore di un privato. Ma quel che soprattutto rende tale norma una “zeppa” concepita per dilazionare i pagamenti senza alcuna considerazione per i diritti sacrificati, è l’assenza di una sanzione (specifica) per l’inadempimento. All’istituzione di una (nuova) dilazione di 60 giorni, non corrisponde la prescrizione di alcuna conseguenza pregiudizievole per l’amministrazione (e il funzionario) inadempiente: né civile, né amministrativa, né contabile, né penale. In altri termini, una “grida” in perfetto stile manzoniano, il cui fine, in tutta evidenza, è solo quello di ritardare l’esecuzione di obblighi giudizialmente statuiti: con l’aggravante che, di solito, chi realizza un proprio credito dopo un processo, sta aspettando da cinque – dieci anni, come risulta dalle statistiche sulla durata dei processi civili; e, se è stato costretto a rivolgersi al Giudice, in genere lo è perché non ha “buone entrature” nella pubblica amministrazione. In questo (e tanti altri casi) il tutto poteva e può migliorarsi istituendo sanzioni personali, miti ma di sicura applicazione a carico del funzionario responsabile dell’omissione, al posto o accanto a quelle che presupponevano l’esistenza di uno Stato funzionante (come quelle penali o quelle civili e contabili in vigore, ormai largamente desuete e/o inefficaci): ma è chiaro che un’amministrazione e una burocrazia che risponde solo all’autorità superiore è da un lato portata a temere solo quella; dall’altro a condividere i profitti del sistema, diventandone complice.

  1. Una delle soluzioni che più piacciono in particolare al centro-sinistra, fornito largamente di una mentalità giustizialista e (sedicente) moralista (ma più che la morale di Kant, vi si notano gli ultimi sprazzi di quella di Viscinsky) è di far leggi che sanzionano istituendo talvolta reati, talaltra pene pecuniarie, (oltre a sequestri, confische, fermi e via sanzionando l’amministrato).
    Chi non crede alla legittimità e opportunità di tale armamentario sanzionatorio è indicato come pubblico peccatore, nonché pervertitore della morale, della legalità e dei buoni costumi.
    In effetti dubitare di tale apparato è non solo legittimo, ma anche generalmente fondato, atteso i dati sull’efficienza non solo della giustizia penale, ma in genere di (quasi) tutte le amministrazioni. Tuttavia quando si ricorre, anche a causa di quella modestissima efficienza, allo strumento del condono, lai ed anatemi sulla legalità tradita s’intensificano.
    Occorre invece ricordare che ogni sistema giuridico – ogni ordinamento – si fonda sul coniugare e far cooperare interessi pubblici e privati (Jhering) con varie tecniche, principale quella di applicare sanzioni; ma queste sono di due tipi: quelle afflittive e quelle premiali (oltre a una terza categoria, ch’è il misto delle precedenti).

È chiaro che i politici del centro-sinistra privilegia la prima: quale miglior occasione per fare “passerella” nel presentarsi (pubblicamente) come il difensore dei “valori”, della morale, della legalità ecc. ecc.; e quale prova migliore che portare a sostegno di tali sermoni autoreferenziali qualche legge criminalizzante? Od opporsi a condonare qualche reato? Anche perché un simile “operare” è, per lo più, innocuo: dato il tasso di efficienza della giustizia penale, queste leggi non sono altro che “grida” di manzoniana memoria. Per cui si fa bella figura con i benpensanti, strizzando l’occhio ai rei: che male vi fo, facendo norme destinate a non applicarsi quasi mai, quindi quasi tutte innocue? Aventi lo stesso carattere di quelle dell’ancien règime: in cui a norme severe si accompagnava una pratica fiacca, secondo il giudizio di Tocqueville.
Norme del genere sono destinate alla disapplicazione, e talvolta all’applicazione selettiva (con buona pace dell’isonomia). Perché come scriveva Max Stirner “Nessun’idea, nessun sistema, nessuna causa santa è tanto grande da non dover mai venire superata e modificata da …. interessi personali. Anche se essi tacciono per un certo tempo e tacciono nei momenti di furore e fanatismo, ritornano tuttavia presto a galla grazie al “buon senso del popolo”. Molto meglio, specie in presenza di un apparato amministrativo disastrato, far leva sulle sanzioni premiali o quelle miste, cioè sulla collaborazione con i cittadini. Come per l’appunto i condoni, dove si fa leva sull’interesse del cittadino alla chiusura di una vertenza (attuale o possibile) col pagamento di una “ammenda” ridotta. E i condoni sono solo uno dei tanti modi con cui si può incentivare l’obbedienza alle leggi: perché l’interesse primario del legislatore non è di applicare sanzioni, ma ottenere un ragionevole tasso d’obbedienza alle leggi da applicare. Cosa che gli ulivisti fanno mostra di non capire (e talvolta forse non capiscono) e che non li qualifica quali vestali della morale e della giustizia: ma come avrebbero fatto i nostri antenati nel Risorgimento, come forcaioli. Termine che adesso è loro risparmiato, perché al contrario degli Stati pre-unitari, di tale strumento di “alte opere di giustizia” la Repubblica non fa uso.

 

  1. Quando in una società si coniuga un diritto severo, cui corrisponde scarsa applicazione ed obbedienza, e diffuso malessere che parte dai governati, state sicuri che quella è in decadenza e probabilmente prossima al crollo. Lo sosteneva non solo Tocqueville, ma anche i Padri della Chiesa, ai tempi della decadenza dell’impero d’Occidente. Ad esempio Salviano di Marsiglia scriveva nel V secolo d.C.: “Passiamo ora a un’altra mostruosità inqualificabile che ha origine da quella empietà appena accennata e che, sconosciuta ai barbari, è di casa per i Romani: costoro con l’esazione delle tasse si confiscano i beni a vicenda. Ma che dico! Non a vicenda, perché sarebbe sicuramente più sopportabile se ognuno patisse di ritorno ciò che ha fatto patire agli altri. Più grave è il fatto che sono poche persone a confiscare i beni di una massa di gente: per quegli esattori le imposte statali sono come bottino personale, visto che fanno delle cartelle esattoriali una fonte di profitto privato. E a farlo non sono soltanto alti papaveri, ma anche i più bassi funzionari; non soltanto i giudici, ma anche i loro tirapiedi! Ci sono forse non dico città, ma anche municipi o villaggi, dove tutti quanti i decurioni non siano altrettanti tiranni? E probabilmente se ne vantano anche, di questo nome, che gli dà l’idea di potenza e onorabilità. Tutti i pirati, del resto, gongolano d’orgoglio quando vengono creduti molto più brutali di quanto lo siano effettivamente. Nessuno, pertanto, è al sicuro; nessuno, fatta eccezione dei pezzi grossi, si salva dalla razzia di quei ladri che ti spolpano, a meno che uno sia un pirata loro pari .Si è arrivati a questa situazione, o meglio a questo livello di criminalità, che uno non ce la fa a cavarsela se non è un brigante pure lui.….E intanto i poveri vengono depredati, le vedove gemono, gli orfani vengono oppressi, al punto che un buon numero di tutti costoro, che discendono da famiglie conosciute e che sono stati educati come persone libere, per non morire sotto la martoriante persecuzione pubblica si rifugiano presso popoli nemici. E migrano perciò da ogni parte verso i Goti o i Bacaudi o altri popoli barbari, ovunque siano essi a governare, e non si rammaricano affatto d’aver emigrato, poiché preferiscono vivere liberi sotto una apparente schiavitù che non schiavi in un sedicente paese libero”. Tale descrizione è sicuramente cruda e vivace e si riferisce ad una crisi infinitamente più acuta di quella attuale, ma mostra come le cause che le provocano spesso, almeno in parte, coincidono.
    Diritto non eseguito perché non obbedito né “autorevole”; burocrazia vorace, incapace e priva di senso dello Stato; riduzione fino alla scomparsa dell’idem sentire de republica; durezza verso i concittadini e incapacità progressiva di difendere l’esistenza collettiva ed individuale.
    Gli ingredienti della crisi, anche se in misura, grazie al cielo, assai più limitsta, ci sono tutti.
    Con un’ultima notazione voglio concludere questo punto. Una delle più celebri frasi di Cavour, che cito a memoria (scusatemi l’inesattezza), è: “a governare con lo stato d’assedio è capace qualsiasi c…”. E questo è l’epitaffio che un grande liberale potrebbe dedicare ai pomposi giustizialisti, variante da rotocalco dell’ autoritarismo eterno quanto inutile, che fanno della “legalità” e della “morale” degli strumenti di lotta politica (e di carriera personale).

 

  1. Per cui in sostanza, e tornando all’inizio, la crisi del diritto, il dilagare dei divieti, l’inefficienza progressiva non sono il prodotto dello Stato, bensì della crisi dello Stato. Perché questo prima di essere un’istituzione, o un apparato, è un’idea, come scrivevano Maurice Hauriou e Giovanni Gentile, un’idea d’esistenza collettiva ed individuale, che si realizza col comando e col consenso, attraverso il potere e l’obbedienza. Quando perde questo, perde l’anima e diviene una macchina. E di questa crisi è parte causa (e parte effetto) lo spirito burocratico che lo pervade (oltre s’intende, alla burocrazia stessa). Su questo scriveva pagine interessanti il giovane Marx: “Il “formalismo di Stato”, ch’è la burocrazia, è lo “Stato come formalismo”, e Hegel l’ha descritta come un tale formalismo. In quanto questo “formalismo di Stato” si costituisce in potenza reale e diventa esso stesso il suo proprio contenuto materiale, s’intende da sé che la “burocrazia” è un tessuto d’illusioni pratiche ossia la “illusione dello Stato”. Lo spirito burocratico è fin nel midollo uno spirito gesuitico, teologico. I burocrati sono i gesuiti di Stato, i teologi di Stato. La burocrazia è la république prêtre” e proseguiva a lungo, ma vi risparmio per motivi di tempo il resto. Ma è sicuro che senza anima, senza cioè la politica, coi suoi presupposti (e le sue categorie) lo Stato, che è un’entità vivente, fatta di uomini, rapporti e (da ultimo) norme, non regge. E’ questa la principale ragione della crisi del diritto. I vari Dottori più o meno sottili, poco possono fare per ovviarvi: serve un idem sentire, una nuova legittimità e non una tecnocrazia di piagnoni. Come serve di capire la vera natura e causa della crisi, e non prendersela con uno Stato assai riduttivamente considerato. Da liberale italiano ricordo le nostre tradizioni, simili ma diverse da quelle dei liberali di altri paesi: in quelli lo Stato nazionale è stato edificato dalle monarchie barocche, e riformato dai liberali trasformandolo da assoluto a costituzionale. In Italia i liberali hanno fatto il Risorgimento e con ciò, lo Stato Nazionale e liberale insieme. Adempiendo dopo oltre tre secoli all’auspicio di Macchiavelli nell’ultimo capitolo del “Principe”. Lo Stato nazionale, anche in tempi di Impero mondiale è l’unica garanzia di esistenza collettiva e di libertà civile. Di fronte ai poteri forti, alle varie potestates indirectae, economiche, burocratiche, sindacali, è l’unico potere realmente democratico perché risponde al popolo, ora più di qualche decennio fa E’ degenerato nella pratica ma valido nell’idea. E non bisogna confondere la patologia (peraltro essenzialmente italiana), con l’idea stessa.

Teodoro Katte Klitsche de la Grange

Coordinatore Romano P.L.I.