TUTTO TRANNE LO STATO, di  Fabrizio Tribuzio-Bugatti

Un saggio particolarmente pregnante sulla falsariga proposta da numerosi collaboratori e redattori del sito. Ci dice anche, tra i tanti spunti offerti, che la dinamica della decisione, componente costitutiva dell’agire politico, quando viene in qualche maniera ignorata, distorta, rimossa, celata non fa che trasferirsi in particolari centri strategici piuttosto che in altri con la conseguenza che risulti più facile il passaggio a quelle stesse condizioni di tirannide alle quali il pensiero liberale ha posto in altri tempi argini fondamentali  _Giuseppe Germinario

TUTTO TRANNE LO STATO

traduzione di Roberto Buffagni

Pubblicato 20 aprile 2020 Di Fabrizio Tribuzio-Bugatti

”  È di moda opporsi allo stato “, Ha affermato Jean-Pierre Chevènement nel suo discorso ai prefetti dell’8 luglio 1998, ma la sottomissione ai poteri del Denaro che lui ha sottolineato è solo una delle conseguenze. Il motivo per cui l’opposizione cresce contro lo stato è dovuto in particolare alla riluttanza dei politici stessi. Situazione paradossale quella in cui gli statisti ripudiano lo stato, al punto da rifiutarsi in certe occasioni di pronunciare il suo nome, come un tabù che risveglierebbe cose vecchie ma terrificanti sepolte a lungo nel subconscio nazionale. Questo rifiuto dello Stato porta naturalmente a un modo singolare di esercitare il potere, dal momento che si tratta sia di incarnarlo volontariamente che involontariamente, organizzando la sua impotenza con la sua limitazione. Questa prospettiva è tanto più curiosa in Francia, dove la Quinta Repubblica è venuta al mondo nel mezzo di un’insurrezione algerina, sotto l’egida di un uomo provvidenziale un po’ scettico sulla democrazia. Nata con la missione di porre fine al conflitto permanente tra il governo e il Parlamento che quest’ ultimo finiva sempre per vincere sotto la Terza e la Quarta Repubblica, ma anche il loro legalismo sfrenato, la Quinta Repubblica ha sia razionalizzato le relazioni tra il potere deliberativo e l’esecutivo, sia limitato le aree della legislazione del Parlamento nella sua Costituzione, sotto la supervisione del Consiglio costituzionale, poi pensato come una pistola puntata contro il suddetto Parlamento. Da quel momento, le citazioni che spesso prendiamo a prestito da Girardin o Machiavelli, i quali sostengono rispettivamente che “governare è prevedere” e “governare, è far credere “si sono tuttavia distaccate dalla realtà, poiché oggi” governare non è decidere “; ma cosa resta del governo se quest’ultimo non ha più prerogative decisionali? Certo, c’è sempre una decisione alla radice di tutto nella pratica del potere, anche se si tratta di decidere di non prendere alcuna decisione, che si tratti solo di determinate aree come l’economia, o di accantonare la decisione di tutto su tutti gli argomenti in generale a beneficio di una pura e semplice gestione dei vincoli previsti, come un semplice reparto risorse umane.  Non ci stancheremo mai di citare Serge Latouche su questo argomento: Se non possiamo più fare altro che gestire i vincoli, il governo degli uomini viene sostituito dall’amministrazione delle cose; il cittadino non ha più motivo di esistere. ” [1] Da un punto di vista giuridico, questa tendenza prende forma nello sviluppo dello stato di diritto, formula percepita e talvolta erroneamente considerata come un concetto monolitico, quando invece contiene due concetti distinti l’uno dall’altro, i quali sono anche autonomi a seconda delle circostanze. Tende anche a far dimenticare alle persone che la legge è soprattutto una convenzione, che si evolve o scompare a seconda dei regimi politici, dal momento che il legislatore non è altro che un’emanazione della politica e il potere di promulgare le leggi è spesso condiviso. Carl Schmitt aveva chiaramente identificato questo problema: “Lo “stato di diritto”, per usare l’espressione consacrata, è prima di tutto uno stato legislativo […] che non può semplicemente rinunciare alle leggi, queste leggi che cambiano ogni volta in base alle funzioni che deve realizzare. ” [2] Lo stato di diritto, in quanto finzione liberale, da un canto vede la legge come un mezzi per porre limiti allo Stato; le sue derive liberali-libertarie lo interpretano come” lo Stato in cui abbiamo il diritto di avere diritti ”, non senza motivo, poiché, d’altro canto, la legge non ha più alcuna funzione se non il riconoscimento legale degli interessi. Da un punto di vista normativo, è in definitiva lo Stato del diritto, il che comporta paradossi clamorosi. Il politico, che finisce per ripudiare anzitutto il proprio statuto, si ritrova comunque costretto a legiferare, per mezzo del potere deliberativo o esecutivo, con il secondo che spesso diventa un ramo del primo. La fine della classica opposizione tra il deliberativo e l’esecutivo in fin dei conti non si concluderà con  la forma dittatoriale prevista dalla tradizione repubblicana, nella quale il dittatore può deliberare da sé e per sé,al fine di eseguire le proprie decisioni senza possibilità di ricorso, mentre viene rimossa la questione del giusto e dell’ingiusto. È probabilmente una forma di tirannia, dal momento che il dittatore, nella teoria giuridica, non può né fare nuove leggi, né tanto meno disporre della Repubblica; al contrario mettere in opera una volontà di impotenza ha esattamente l’effetto opposto, cioè una legislazione dedicata all’indebolimento strutturale e politico della Repubblica. La liquidazione dello Stato avviene in due forme principali: il graduale ma inevitabile smantellamento delle sue parti, in particolare economico o amministrativo; il rifiuto di ricorrere ad esso quando le circostanze lo richiedono, in particolare in caso di crisi. L’intera questione è come, al contrario, ciò che può apparire contraddittorio sia logicamente risolto dallo stato di diritto come traduzione di una volontà di impotenza.

LA TECNICA DEL POTERE

Alcuni potrebbero trovare strana l’idea di una tecnica di potere, come se ci fosse una sorta di manuale per il buon leader, ma in realtà questo argomento è sempre stato oggetto di una letteratura abbondante i cui autori più famosi sono senza dubbio Jean Bodin, Machiavelli e Carl Schmitt. La tecnica del potere non è il potere confuso con il tipo di regime politico, come nelle ben note tipologie di Aristotele e Polibio, ma in effetti il ​​modo in cui viene esercitato, abilmente o goffamente, in quanto dominio del principe in particolare. Anche Hippolyte Taine ne offre una buona visione d’insieme nelle sue Origini della Francia contemporanea : “ Ciò che viene chiamato un governo è un concerto di poteri, che, ciascuno in un ufficio separato, lavora collettivamente per un’opera finale e totale. Che il governo faccia questo lavoro, ecco tutto il suo merito; una macchina vale solo per il suo effetto. Ciò che conta non è che sia ben disegnato sulla carta, ma che funzioni bene sul campo. ” [3] La tecnica del potere è tuttavia discussa anche nella storia giuridica, come dimostra il lavoro svolto da Carl Schmitt nel suo libro Dittatura; qui egli ricorda un concetto fondamentale che anche noi tendiamo a trascurare, considerandolo acquisito, e quindi accidentale, sulla summa divisio tra diritto pubblico e privato. Ricorda Schmitt che l’esercizio del potere risponde bene a una certa tecnica, che è arcana. È una conoscenza esoterica, che solo una minoranza conosce e deve essere autorizzata a conoscere, come il fuoco greco dei bizantini nel campo della guerra. È proprio la natura arcana di questa tecnica che consente una lettura seria del Principe di Machiavelli, al di fuori della leggenda nera che gli fu affibbiata. Scritto in lingua volgare, Il Principe è un manuale che mira all’istruzione di un uomo provvidenziale in grado di unificare la penisola italiana, come evidenziato dall’ultimo capitolo; è quindi una strategia difensiva da parte di Machiavelli.  Ha anche parlato a lungo di un preciso equilibrio che il Principe deve cercare tra abilità e ferocia. Perché ”  Possiamo combattere in due modi: o con le leggi o con la forza. Il primo è specifico dell’uomo, il secondo è proprio degli animali; ma come spesso il primo non è sufficiente, uno è obbligato a ricorrere all’altro  ” [4]. Le circostanze determinano le scelte da fare e soprattutto il modo di farle. Ecco perché  “il principe, quindi, dovendo comportarsi come una bestia, cercherà di essere sia volpe che leone: poiché, se è solo un leone, non percepirà le sottigliezze; se è solo una volpe, non si difenderà dai lupi; e deve anche essere una volpe per conoscere le trappole e un leone per spaventare i lupi. Coloro che si limitano a essere leoni sono molto maldestri. ” [5]La sua vera innovazione non si deve alle considerazioni sull’uomo in generale, contrariamente a ciò che una lettura riduttiva ha cercato di imporre come interpretazione del suo pensiero, ma nell’approccio scientifico allo studio del potere: è quindi il politico che interessa Machiavelli, e la sua relazione con il potere, a seconda che sia governante o governato. La sua corrispondenza, inoltre, non consente più alcuna ambiguità su questo lungo argomento spinoso, ma che continua ad essere oggetto di dibattito oggi:

Ora arrivo all’ultima parte del mio compito: quello in cui insegno ai principi crudeltà e metodi di dominio assoluto. Se qualcuno legge il mio libro con imparzialità e indulgenza, sarà facile vedere che la mia intenzione non è quella di dare un esempio al mondo in questo modo di governare o in questi stessi uomini di cui sto parlando, ancor meno l’ insegnare agli uomini un modo per schiacciare gli uomini virtuosi e tutto ciò che è sacro e venerabile su questa terra: leggi, religione, probità, ecc. Se sono stato un po’ troppo preciso nel descrivere questi mostri in tutti i loro aspetti e comportamenti, è con la speranza che l’umanità, conoscendoli, li respingerà, essendo il mio lavoro sia una satira contro di loro che una vera descrizione. ”
—Nicolò Machiavelli, in” Lettera ad un amico ” [6] –

La tecnica del potere è quindi una tecnica nella quale Machiavelli aveva cercato di istruire il Principe che avrebbe unificato l’Italia. Il suo lavoro dipinge un affresco naturalistico, come tutti i suoi scritti in generale, sia che si tratti delle relazioni delle sue missioni diplomatiche o dei suoi Discorsi sulla prima deca di Tito Livio . La storia e le idee sono un supporto grazie al quale Machiavelli impara a identificare la migliore tecnica di potere possibile, di cui l’astuzia fa ovviamente parte. Ciò illustra la natura arcana del potere, ma anche l’obiettivo della politica in Machiavelli: “che un principe si proponga dunque come obiettivo di conquistare e mantenere lo Stato: i mezzi saranno sempre considerati onorevoli e lodati da tutti  ” [7]. La legge è una funzione di questo obiettivo, nel pensiero machiavellico. Il Discorso si basa quindi esclusivamente sul diritto pubblico, le considerazioni privatistiche ​​non soltanto non vi hanno spazio, ma Machiavelli mette in guardia da possibili incursioni del diritto privato nel diritto pubblico. Poiché l’istituzione delle leggi illustra la virtù del costruttore di una città e del Principe, devono solo servire a migliorare l’uomo ” e quando una cosa produce buoni effetti da sola senza la legge, la legge non è necessaria. ” [8]La sua preferenza per la costituzione mista, di cui prende come esempio la Repubblica Romana, conferma l’idea di Machiavelli secondo cui le leggi e le riforme di un regime dovrebbero essere attuate solo in caso di necessità, o anche di estrema necessità. Il concetto di Stato di diritto è inesistente in Machiavelli perché questa associazione non ha posto; il diritto cioè deve derivare dallo stato per servirlo, e non esserne l’eguale, il che rivela un’altra originalità del suo pensiero, cioè la dittatura. Machiavelli riprende la distinzione aristotelica tra deliberare ed eseguire, dimostrando che il dittatore, lungi dall’esserne affrancato, al contrario concentra in sé questi due poteri, poiché può deliberare da sé per eseguire da sé le proprie decisioni, senza alcuno ricorso possibile, ma con una garanzia costituzionale di rilievo: non può né promulgare nuove leggi, secondo Machiavelli, né disporre della Repubblica, secondo Bodin. Questo è senza dubbio ciò che alimenterà in parte la teoria della decisione di Carl Schmitt, quando considera che il padrone dello stato è colui che decide ciò che rientra nell’eccezione; la situazione eccezionale viene tradotta, secondo lui, dalla decisione libera da qualsiasi vincolo legale, in breve dallo Stato a scapito della legge. Dopotutto, questo non può essere paragonato alla pratica del potere da parte di un certo Charles de Gaulle? Se circostanze eccezionali gli permisero di raggiungere due volte la carica di capo dello stato, fu sia per mezzo dell’astuzia – nel 1958 – sia per mezzo della forza; sia durante la seconda guerra mondiale che durante l’insurrezione algerina, durante la quale la posizione gaullista nei confronti dei comitati di salute pubblica fu ambigua. E, come disse il generale in un discorso del 1953, grazie alla paura, un impulso potente, il  che va oltre il semplice pericolo per le istituzioni. La nozione di salus publica appare più chiaramente, in queste situazioni eccezionali.

Il diritto pubblico è quindi una parte integrante del potere e viceversa, poiché entrambi riguardano lo Stato e ancor di più il suo corretto funzionamento e la sua conservazione. Da questo punto di vista, il diritto pubblico è al servizio dello stato e non è il diritto del pubblico. Al contrario, questa deriva ha segnato la sua evoluzione fino ai giorni nostri, caratterizzata dall’egemonia del diritto privato che permeava il diritto pubblico con le sue logiche al punto da deviarlo dalla sua vocazione primaria che è lo Stato. Tuttavia, come pensava Carl Schmitt, ”  applicare  considerazioni che prevalgono nel diritto privato, come æquitas e justitia al diritto pubblico, nel quale a dominare è invece la salus publica, sembra un’ingenuità tagliata fuori dalla realtà. [9] La nascita dello stato di diritto rappresentava la fine della salus publica come unico fine del diritto pubblico, prima di rimuoverlo completamente.

STATO DI DIRITTO O STATO DEL DIRITTO?

Dobbiamo tenere presente che stato e legge sono due concetti distinti, come abbiamo detto, ecco perché pensatori come Machiavelli non si sono soffermati sullo stato di diritto, mentre il blocco concettuale o “lo stato di diritto” generato da questa espressione deriva senza dubbio dalla letteratura dei monarcomachi. Quest’ultima, logica reazione alle guerre di religione, si basa sulla legge come garante dell’ordine pubblico e sull’integrità fisica dei soggetti della corona, ma sebbene vi si possa scorgere l’idea di salus publica, i monarcomachi volevano soprattutto garantire per mezzo della legge la tolleranza dei culti contro l’arbitrio reale, poiché sotto l’Ancien Régime la corona si confondeva con lo Stato, e l’arbitrio con esso. È senza dubbio già un’introduzione privatistica nel diritto pubblico, se si considera che la salus publica in questo caso non riguarda più solo lo Stato, ma fa della legge il garante dell’integrità fisica del popolo, ed è probabilmente per questo che, a differenza di Machiavelli o di Jean Bodin, i monarcomachi non affrontano  la questione della dittatura che, normalmente, è per eccellenza l’istituzione ordinata alla risoluzione delle crisi. La legge comincia ad essere considerata un baluardo difensivo contro lo Stato, e certo un esempio di dittatura come quella di Silla non li seduceva, in quell’epoca travagliata. Ciò che è tipico del liberalismo classico – vale a dire l’emancipazione dall’arbitrario o dal divino – rese tuttavia possibile, attraverso l’associazione di queste distinte nozioni di stato e legge, generare un concetto unico, che al giorno d’oggi sembra quasi assumere l’aspetto del pleonasmo nell’espressione  “stato di diritto”. Assunto come nozione giuridica, nella quale sarebbero integrati in blocco i partiti, alla fine dei conti arriveremmo a ritenere che l’unica funzione dello Stato sarebbe produrre diritto, e reciprocamente che il diritto diverrebbe la finalità logica dello Stato, quando in realtà è la salus publica,  la vera ragione del diritto pubblico.

Tuttavia, se la fine di uno stato è la produzione di norme, ciò ne altera inevitabilmente lo scopo originale, poiché per natura non c’è alcun bisogno di  legiferare sulla conservazione dello stato; le sole misure costituzionali sono necessarie, poiché appartengono al dominio della chiaroveggenza: secondo la citazione di Girardin, “governare è prevedere”, come perfettamente illustrato dal ricorso alla dittatura che si traduce, nella Quinta Repubblica, nell’articolo 16 della Costituzione. Inoltre, lo stato di diritto giunge logicamente a limitare la tecnica del potere, poiché la legge obbliga i leader politici a sottomettervisi. La decisione viene quindi ostacolata in quanto condizionata dal sistema giuridico, di cui il parlamento è parte come legislatore per eccellenza, anche se il potere legislativo è condiviso con l’esecutivo in determinate aree. Che cosa divien allora del diritto pubblico, in un sistema di stato di diritto? Carl Schmitt è stato probabilmente colui che ha risposto meglio: Il significato ultimo, il significato proprio del “principio di legalità”, che è alla base di tutte le attività statali, è che in ultima analisi, non vi è né comando né sottomissione, perché vengono implementate solo norme impersonali. Un simile apparato statale trova la sua giustificazione solo nella legalità generale di qualsiasi esercizio di potere pubblico. ” [10] In buona sostanza, il diritto amministrativo illustra perfettamente la prevaricazione del paradigma privatistico, dal momento che si tratta solo di risolvere le controversie che sorgono tra lo stato e i cittadini, che saranno definiti amministrati, mentre lo Stato è solo una parte tra le parti, e dunque non si differenzia più dal sistema giudiziario. Il giudice amministrativo funge anche da legislatore, poiché è la giurisprudenza che ha un valore normativo in materia. La legalità prevale di nascosto sulla legittimità, rafforzando lo stato di diritto inteso non solo come concetto, ma come realtà effettiva. Il legalismo è solo la logica conseguenza della consacrazione dello stato di diritto e dimostra una volta per tutte la natura eminentemente liberale di questo concetto che rende la legge un mezzo per limitare lo Stato. Il processo è molto semplice: l’unica funzione della legge è il riconoscimento legale degli interessi, su cui il parlamento legifera e di cui la giurisprudenza specifica le modalità, e a volte il contenuto. In uno stato che ha una costituzione, una legislazione, la giurisprudenza dei tribunali non è diversa dalla legge. La parola giurisprudenza deve essere cancellata dalla nostra lingua ” [11] . La produzione normativa, nel campo del diritto, della regolamentazione o persino della giurisprudenza, mira solo a completare l’uno o l’altro secondo detti interessi, per soddisfarli al meglio. Il diritto pubblico deve solo gestire i possibili vincoli quando lo Stato è parte tra le parti, una personalità giuridica tra le altre, e le tergiversazioni della giurisprudenza in merito alla responsabilità non colposa non cambiano gran cosa. Non ha più un reale predominio, vale a dire, è espropriato della sua maestà. Lo stesso liberalismo dello Stato di diritto va ancora oltre, poiché lo stato minimo è il risultato di questa legislazione a tutto campo; l’unica decisione che i leader finiscono per prendere è quella di decidere che non decideranno più.

In primo luogo nelle aree relative all’economia, rendendo lo Stato almeno un attore economico come un altro, un massimo un attore passivo, come dimostrano i fatti da diversi decenni, contraddicendo en passant la tesi sviluppata da Maurice Duverger nel suo saggio La monarchia repubblicana, secondo la quale il rafforzamento dello Stato sarebbe un meccanismo irrinunciabile, perché la modernizzazione degli scambi – in particolare commerciali o finanziari, ma anche della società in generale – lo richiederebbe. Durante la crisi causata dalla pandemia di Covid19 nella primavera del 2020, il Primo Ministro aveva in fin dei conti dichiarato che l’unica responsabilità che lo Stato sarebbe in grado di assumersi in questioni economiche sarebbe una responsabilità ” come azionista  ”, oltre al manifesto rifiuto, da parte dell’inquilino di Matignon, di pronunciare la parola “Stato”,  un rifiuto tanto ostinato da imporre il rispetto. Questa affermazione, dalla bocca di una personalità che appare stranamente, suo malgrado, uno statista , suggerisce che lo stato non ha più le vere prerogative del potere pubblico, che deve sottomettersi ai meccanismi legali che ha prodotto. In realtà, ”  Colui che esercita il potere e il dominio agisce” in applicazione di una legge “o” in nome della legge “.  Non fa altro che affermare uno standard valido nel campo di competenza che è il suo assegnato ” [12] .Ciò è in contrasto con la dichiarazione di Jean-Pierre Chevènement sll’epoca in cui, da ministro dell’Interno, affermò che ”  Difendere le prerogative dello stato repubblicano e difendere la democrazia è una sola cosa: non c’è, oggi, legittimità in aziende internazionali, o anche a Bruxelles, Lussemburgo o Francoforte. Neppure ne esiste una nelle più potente tra le nostre comunità locali, che possa essere paragonata ala legittimità  di un’amministrazione responsabile nei confronti del governo, a sua volta responsabile nei confronti del Parlamento, delegato dal popolo sovrano, crogiolo della volontà generale. ” [13]Opponendo i prefetti alle autorità locali, l’ex ministro ha anche fatto una drastica distinzione tra legittimità e legalità, il che implica in gran parte che dette comunità sono un’emanazione puramente legalistica, poiché la sovranità, fonte di legittimità nel quadro repubblicano, è esercitato dal solo cittadino attraverso i suoi rappresentanti, sebbene questi abbiano il dovere di essere rappresentativi, se la teoria vuole conformarsi alla pratica. Solo, le riforme dei poteri dei prefetti come custodi   repubblicani sono diminuite da questo discorso, e finiscono per rinunciare di fatto al controllo della legalità che dovrebbero comunque esercitare sulle collettività, a favore di semplici notifiche a posteriori Ancora una volta, è lo Stato che si trova limitato dalla legge, dal momento che il diritto pubblico come salus publica è qui sostituito da una visione privatistica in cui il consenso e la composizione amichevole delle controversie sono favoriti dal legislatore. Il cittadino impegnato – un’espressione che sfortunatamente non è più pleonastica come potrebbe esserlo in teoria – si ritrova costretto ad assumere il controllo sulla legalità dell’azione del suo consiglio comunale, almeno sul campo permesso dalla sentenza Casanova [14], che di fatto obbliga il più delle volte a rivolgersi al  tribunale amministrativo competente, a scapito dell’autorità prefettizia che rigetta sistematicamente il suo ruolo di autorità decentrata dello Stato. Poiché i suddetti tribunali sono in gran parte congestionati a causa della loro scarsa capacità di smaltire tutte le cause, il giudice amministrativo è tanto meno propenso a invadere ciò che giustamente considera, il campo di competenza del prefetto.

La liquidazione dello Stato riflette quindi una volontà di impotenza, dal momento che è, in nome di una certa “responsabilità”, agire come manager. Come possiamo immaginare, questo porta davvero all’idea che la politica sarebbe diventata qualcosa di fondamentalmente assurdo e che per ben che vada, il dominio politico rileverebbe di una specie di atavico romanticismo. Ora è il momento della gestione, e un intero curioso vocabolario sta fiorendo sulla sua scia, che consiste banalmente nel trasformare la terminologia politica in quella di un dipartimento delle risorse umane, con la semplice modifica delle parole prima, in modo che facciano rima con “intendance”, salmerie, logistica. Quindi ecco l’alternativa sostituita dall’alternanza, il governo dalla governance, e inoltre sulla sempre più frequente invocazione di responsabilità, per facilitare la comprensione del fatto che ogni discorso che tratti qualcosa di diverso dalla quarta fascia fiscale odora d’un’epoca barbara, certo non così remota: ma è sempre un buon trucco, quando mancano gli argomenti. Queste originalità terminologiche in realtà impongono l’idea che esiste un solo modo di dirigere, che non ha nulla a che fare con ciò che Machiavelli potrebbe insegnarci. Abbiamo quindi visto governi successivi in ​​Francia allo stesso tempo espropriare lo Stato delle sue forze vitali in materia economica – poiché il campo economico è l’esempio più comune in questo settore – mediante privatizzazioni, l’apertura alla concorrenza di determinati servizi pubblici o persino l’integrazione del concetto di redditività in altri,  e la naturalmente legislazione per garantire al settore privato una “concorrenza libera e senza distorsioni” accompagna questa liquidazione, al punto che le aziende assumono un peso preponderante nella vita economica, ma persino diplomatica, a volte a scapito dei governi stessi. Maurice Duverger ha giustamente notato nel suo Nostalgia dell’impotenza che ”  l’impotenza politica provoca la debolezza dei servizi pubblici, l’impossibilità delle riforme, lo svilimento dello Stato, la sclerosi della nazione, l’assenza di civismo dei cittadini. Nelle relazioni diplomatiche e nelle organizzazioni nazionali, indebolisce il paese, scredita i suoi rappresentanti, paralizza o ritarda le decisioni collettive.  [15]Inoltre, tutta la legislazione economica prodotta dallo stato di diritto in realtà non emana più tanto dallo Stato quanto da organismi sovranazionali come l’Unione Europea, di cui lo Stato non è altro che un traduttore normativo nel suo proprio ordinamento interno. In effetti, potremmo sostenere che lo stato, alla fine, rischia persino di essere completamente espropriato della legge, appena essa non ne ha più bisogno. Non è più solo la tecnica del potere che viene evacuata, è il potere stesso che viene svuotato della sua sostanza; e possiamo quindi renderci conto che la vacuità del potere non significa una vacuità del personale politico, o addirittura un’assenza di leadership, ma la capacità di decidere chi è limitato, se non spazzato via, dalla legge. Lo stato è in qualche modo sospeso in nome della legge, poiché è la legge che governa ora. Con una tremenda inversione di tendenza, siamo tornati al legalismo, ma non quello della Terza e della Quarta Repubblica, dove si potrebbe parlare di sovranità del parlamento, ma di quella della legge come norma impersonale – e per impersonale intendiamo legge sradicata dalla Nazione, quando la legge sarebbe espressione proprio della volontà della nazione -, al limite dell’entelechia. Ciò ha causato, tra le altre conseguenze, l’ennesimo sconvolgimento nella gerarchia delle norme, poiché d’ora in poi quando un trattato è incostituzionale, è la Costituzione che si trova modificata, come ciò che è stato fatto sotto la Quarta Repubblica dove la Costituzione è stata modificata quando una legge era incostituzionale. Ciò è ovviamente caratteristico del legalismo, tranne che in materia di convenzioni internazionali, ciò che dovrebbe farci interrogare su un’evoluzione del ruolo dei trattati che non si limita più a stabilire relazioni tra Stati, ma a costituire un vero e proprio modo di governo. Il significato della citazione di Serge Latouche assume quindi un’ampiezza terrificante e ci obbliga ad affrontare il fatto che “La scomparsa del politico come istanza autonoma e il suo assorbimento nell’economico fanno riapparire lo stato della natura secondo Hobbes, la guerra di tutti contro tutti; la competizione e la concorrenza, leggi dell’economia liberale, diventano, ispo facto, la legge della politica. ” [16]

LIBERTÀ (S), RISCRIVONO IL TUO NOME

Sarebbe tuttavia errato pensare che, comunque, lo stato di diritto avrebbe almeno il merito di preservare le libertà fondamentali contro l’arbitrio statale, ma soprattutto di prevenire le possibili derive di tale arbitrio. “  Un sistema di legalità chiuso su se stesso quindi basa qualsiasi pretesa di obbedienza e giustifica l’esclusione del diritto alla resistenza. L’aspetto specifico della legge è qui la legge positiva, la giustificazione specifica del vincolo statale è la legalità ” [17], spiega Carl Schmitt. Una volta negato questo diritto alla resistenza, la questione del regime politico non ha importanza e la parola democrazia che gli invocatori permanenti dello stato di diritto credono di associarvi logicamente è affatto sbagliata. Se la democrazia deve governare nell’interesse del maggior numero come pensava Pericle, è ancora necessario distinguere l’interesse generale dalla somma di interessi particolari, perché il primo non è assolutamente il risultato del secondo . Dal momento in cui ciò che è possibile viene ritenuto necessario, ciò offre una traduzione giuridica singolare in materia di libertà fondamentali che rafforza solo la legalità. Poiché si limita esclusivamente al riconoscimento legale degli interessi, lo stato di diritto spinge effettivamente a sottomettere alla legislazione ogni aspetto della vita, allontanandosi definitivamente dal diritto pubblico, o piuttosto assimilandolo al diritto privato. Sarebbe possibile replicare, tuttavia, che è sempre grazie allo Stato che può aver luogo il processo normativo, e la legge si applica, così come è effettivamente allo Stato che i cittadini fanno ricorso, poiché senza di esso la legge non sarebbe possibile; e che quindi ci sarebbe sempre una decisione che ha dato origine a uno stato di diritto, cioè lo Stato. Il favoloso paradosso che ne deriva distrugge l’idea che uno stato forte sarebbe necessariamente uno stato arbitrario e per inciso totalitario, poiché il riconoscimento legale degli interessi è solo la loro infinita soddisfazione, al punto che lo stato diventa totalitario perché è debole, non perché è forte, l’esatto opposto di uno Stato fascista, che cerca di imporre una norma, e non di regolare delle eccezioni.

In entrambi i casi, tuttavia, nessuno si contenta del maggior numero, perché tutti devono essere soggetti a queste norme di legge. Le libertà fondamentali degenerano in libertà di desideri a cui viene naturalmente concessa la libertà di soddisfarli. Lo stato di diritto è ora inteso come “lo stato in cui si ha il diritto di avere diritti”, che sono sempre nuovi e sempre più specifici. In breve, dopo i diritti-debito, ecco i diritti-piacere ” Uno stato di partiti pluralisti non diventa “totale” con la forza e con il potere, ma con la debolezza; interviene in tutti gli ambiti della vita perché deve soddisfare le pretese di tutti gli interessati. ” [18]

Questo atteggiamento compulsivo, che richiede al legislatore di riconoscere la propria singolarità – a volte fantasmagorica – testimonia le solide radici del legalismo nell’individuo stesso. La sua visione della vita stessa è legalistica; questo dà vita a una situazione nebulosa in cui la norma e l’eccezione diventano sempre meno distinte. La posizione assunta il 5 aprile 2020 da Marlène Schiappa, Segretario di Stato, nel mezzo della crisi di Covid19, che in una lettera di missione a Céline Calvez, deputato di Hauts-de-Seine – tra l’altro membro della commissione per gli affari culturali e istruzione – si allarma per la mancanza di voce femminile nei media in tempi di crisi illustra le ansie legalistiche che una società moderna sta vivendo anche nel mezzo di una crisi. Ora, se è sempre l’eccezione che definisce la norma e non il contrario, cosa succede se, da un punto di vista normativo, le norme di legge prodotte essenzialmente per riconoscere legalmente interessi tanto diversi quanto dubbi diventano soprattutto un catalogo di eccezioni? Dov’è allora la norma? Non è forse spazzata via a favore di un paradigma giuridico che allontana le distinzioni tra norma ed eccezione, per rendere quest’ultima la norma stessa, senza che sia possibile determinare se sia un paradosso o un’incongruenza?  “La  legalità è davvero uno strumento di potere, e chiunque riesca a impadronirsi di questo strumento è più forte di qualsiasi cosa si possa opporgli in nome della legittimità. ” [19] L’ascesa della legge sullo stato assume piena dimensione attraverso queste affermazioni legalistiche e poiché la legittimità ormai viene intesa come sinonimo di legalità, non è più possibile contestare alcuna regola de jure dato che un regime rappresentativo come la Quinta Repubblica si basa sul principio del governo del popolo da parte del popolo, rappresentato dal Parlamento che esercita la sovranità nel suo nome. “Ciononostante, uno stato non rinuncerà mai alla sua pretesa di dominio e alla soppressione di ogni diritto di resistenza, purché rimanga uno stato, per quanto debole possa essere  ” [20] Ancora una volta, è proprio la crisi che mette in luce questa prospettiva, nonché le possibili disfunzioni di un sistema, o meglio le loro cause.

LA CRISI O IL CONFRONTO DEL DIRITTO E DELLO STATO

Mentre la crisi a seguito della pandemia di Covid19 raggiunse il culmine esattamente un anno dopo che Bruno Le Maire, ministro dell’Economia, pubblicò con Gallimard Publishing un modesto saggio intitolato Il nuovo impero, l’Europa nel 21 ° secolo, è chiaro che queste storie dell’impero di millenario non vanno mai come previsto. Le crisi hanno il merito di rivelare i difetti di un sistema consolidato – politico, istituzionale o persino sanitario – ma soprattutto di valorizzare il dilettantismo o la chiaroveggenza delle élite, anche in questo caso quale che sia la loro funzione. Ancora meglio, sono soprattutto i profondi difetti che hanno parzialmente consentito la crisi, che sono evidenziati, e la capacità o l’incapacità del politico di risolverli. Solo, un grosso problema ostacola le soluzioni legali da attuare, poiché nel diritto la crisi non ha assolutamente definizione, contrariamente a quanto una dubbia letteratura pseudo-legale cerca di farci credere quando si presentano.  La definizione più accattivante da conservare potrebbe tuttavia essere quella proposta da Alain de Benoist, che ha saputo coglierne l’essenza affermando che la crisi è ciò che non può essere risolto, né può risolversi da sola. La presa in considerazione dell’incertezza e del rischio è un luogo comune legale molto specifico, ed è stata ampiamente oggetto di dottrina e di norme di legge. La permanenza dello Stato è il pilastro su cui poggiare, poiché la sua stessa essenza è il negativo dell’incertezza; e la formula che esprime meglio questa impossibile vacanza al potere è probabilmente il famoso “Il re è morto, viva il re!” “La modernizzazione dei mezzi di produzione, della società stessa e dei modi di governare svilupperanno tuttavia sempre più le teorie della decisione, vale a dire la determinazione della migliore scelta possibile in determinate condizioni nella corretta applicazione della teoria dei giochi, ed ecco il rischio integrato nella società come una componente quasi inerente al suo funzionamento. Tuttavia, la modernità non è riuscita a rimuovere l’incertezza, ma l’ha anche sofisticata solo quando non ne ha prodotto di nuove, spietati corollari del progresso. Nuove sfide, nuove questioni.

Quando si verifica la crisi, essa non solo compromette il sistema giuridico, ma soprattutto lo stato stesso. Lo stato di diritto riscopre quindi la sua natura chimerica, poiché in ultima analisi non può produrre una norma in una situazione che non si preoccupa dello stato di diritto e non richiede il rilascio né dell’autorizzazione né del riconoscimento legale. La crisi sta spazzando via le incessanti richieste alla legge, in particolare quelle al fine di acquisire nuovi statuti o addirittura di soddisfarne alcuni già concessi. In breve, la crisi ha ricordato al politico che gli onori della sua posizione gli hanno anche chiesto di accettarne le servitù, tra l’altro questa famosa salus publica . La crisi è la situazione eccezionale per eccellenza e, come ricorda Carl Schmitt, “ chi decide nella situazione eccezionale è il sovrano” Se le decisioni richieste da tale situazione non vengono prese abbastanza presto, l’organo decisionale potrebbe essere accusato di agire troppo tardi, mentre a monte potrebbe essere richiesto di giustificarsi quando non sembra sorgere alcun pericolo grave , come nel caso di Roselyne Bachelot durante l’epidemia di influenza H1N1 quando era ministro della sanità. L’intero paradosso giuridico si trova qui, anche se non si avvicina il momento della crisi stessa e l’intera armata legislativa si trova impotente ad affrontare se costringe il processo decisionale a rispettare le procedure, preoccupandosi anzitutto di non disturbare il corretto funzionamento dello stato di diritto. Tuttavia, in caso di crisi, non è mai possibile utilizzare solo i mezzi a disposizione dello stato di diritto. Purtroppo, la crisi difficilmente tollera i balbettii normativi; corre più veloce degli andirivieni delle navette parlamentari,  ed ecco che i nostri leader, che hanno scambiato la politica per l’amministrazione, scoprono lo spaventoso cimitero delle loro buone intenzioni.

La dittatura si è tradizionalmente illustrata come il mezzo repubblicano per eccellenza a cui si ricorre per preservare lo stato, come abbiamo detto. Permette al dittatore, nominato secondo un semplice meccanismo costituzionale o proto-costituzionale, di essere sia il deliberatore che l’esecutore delle proprie decisioni, senza possibilità di ricorso, come avevamo spiegato. Decidendo sulla situazione eccezionale, ha quindi il controllo dello Stato: la decisione viene quindi liberata da tutti i vincoli legali. Il limite fissato al dittatore è tanto semplice quanto inevitabile: non può né promulgare nuove leggi né disporre della Repubblica. Sfruttare la dittatura per usurpare il potere la trasforma dunque in tirannia. Questo è anche il motivo per cui, empiricamente, il dittatore si è dimetteva a missione compiuta, solo di rado alla scadenza del suo mandato. Il fatto che i monarcomachi non la integrassero nel proprio pensiero suggerisce che il loro contributo alla teoria generale del diritto era proprio quello di concettualizzare la legge come baluardo difensivo contro l’arbitrio dello Stato, come detto più sopra.

La crisi è quindi qualcosa di più che la regina dei rischi. Si apre come un abisso vertiginoso, e le sue forme mutano, rispecchiando l’immagine della società e dei tempi. Lo stato di assedio è stata la prima risposta a questo problema nella nostra storia moderna, prevedendo il trasferimento del compito di mantenere l’ordine alle forze armate. Essendo una misura rischiosa quanti i rischi di una crisi, le classi politiche fino alla IV Repubblica hanno testimoniato una diffidenza ormai classica verso tutto ciò che potrebbe in effetti rafforzare lo Stato a scapito della legge, vale a dire del diritto dello stato di preservare se stesso, per così dire. Durante l’insurrezione algerina, la questione dello stato d’assedio provocò un dibattito, e il tentativo di evitarlo ha dato alla luce l’ormai ben noto stato di emergenza,  un compromesso tra la conservazione dello Stato e una ragionevole ritirata del diritto, mentre lo stato d’assedio rischiava di aprire un campo di possibilità forse troppo ampio per il gusto di Pierre Mendés France e Edgar Faure; tuttavia, il ricordo ancora troppo vivido del voto di conferimento dei pieni poteri al maresciallo Pétain non poteva dar loro torto, in circostanze allora piuttosto simili. La legge del 1955 prevedeva quindi logicamente che il Parlamento votasse una legge che dichiarasse lo stato di emergenza, tuttavia con il controllo parlamentare, prima del ritorno alle condizioni regolari con l’ordinanza del 15 aprile 1960. Anche se lo stato di diritto – e soprattutto il legicentrismo – era appena scosso, la Quarta Repubblica fu in grado di compensare l’assenza costituzionale di ricorso alla dittatura, anche se fu inesorabilmente superata dall’instabilità insita nella sua struttura costituzionale. Quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della Nazione, l’integrità del suo territorio o l’esecuzione dei suoi impegni internazionali sono minacciati in modo serio e immediato e d è interrotto il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste da tali circostanze, previa consultazione ufficiale con il Primo Ministro, i Presidenti delle Assemblee e il Consiglio costituzionale. Proprio come gli articoli 34 e 38 inaugureranno le aree riservate alla legge e ai regolamenti. Da allora, il Parlamento può legiferare solo su ciò che le disposizioni dell’articolo 34 gli consentono, razionalizzando il comportamento del legislatore. Alcune escursioni hanno naturalmente visto la luce del giorno, ma questi incorreggibili avventurieri normativi che sono i parlamentari sono stati rapidamente rimessi in riga dal Consiglio costituzionale. In pieno trionfo della volontà di impotenza, soltanto l’articolo 16 sembra essere un relitto del passato. Se continua ad adornare la costituzione della Quinta Repubblica, il suo uso ci sembra incongruo, perché la raffinatezza della società e la sua relazione con il mondo tendono a farci credere che questo tipo di misura sia diventata superflua .

La creazione dello stato di emergenza sanitaria segna un’evoluzione dello stato di diritto, perché come misura più morbida dello stato di emergenza, riflette principalmente il desiderio di evitare il ricorso a questo articolo 16. Il nuovo dispositivo fa una scelta molto chiara: sospendere lo Stato a favore della legge. Queste nuove regole vincolano ancora di più il processo decisionale, al punto che possiamo chiederci se esistano ancora dei decisori pubblici e senza dubbio la piccola formula di Maurice Duverger: ” ogni  potenza per  prevenire o distruggere, l’impotenza per decidere e costruire ” [21]si presta bene a questa situazione. Quindi qui ci sono statisti che semplicemente rifiutano lo stato stesso per paura che, fornendogli il tempo di darsi i mezzi per risolvere la crisi, si supererebbe un punto fatale di non ritorno per un ordine che non è assolutamente mai quello della salus publica. La crisi rivela tanto il pragmatismo quanto il dilettantismo delle élite, non senza una certa implacabilità. Non tollera mezze misure, lei; le mezze misure che producono molti mezzi uomini, secondo Talleyrand. Sarebbe certo comodo affermare che una in crisi causata da un’epidemia il ricorso all’articolo 16 sarebbe sproporzionato, poiché le istituzioni non sarebbero messe a repentaglio, contrariamente agli esempi storici menzionati fino ad allora, ma questo puntodi vista illustra soprattutto la sua ignoranza di che cosa sia una Repubblica, in particolare il paradigma posto dalla Quinta. La prima delle istituzioni, in una Repubblica, è il cittadino, è anche per questo che essa è un regime vivente. Non è il cittadino che, in caso di epidemia, è fisicamente in pericolo ? Distaccare i cittadini dalle istituzioni in nome di una visione legalistica delle cose attesta non solo la natura chimerica del legalismo in sé, ma soprattutto un curioso ritorno al Vecchio Regime, dove lo Stato potrebbe essere confuso con la Corona. I cittadini non sarebbero quindi nient’altro che i moderni equivalenti dei sudditi del re, e il principio stabilito nell’articolo 2 della nostra Costituzione del ”  governo del popolo, da parte del popolo e per il popolo  ” un frutto dell’immaginazione. Questa interpretazione appare tanto più errata dal momento che se andiamo in fondo alla sua logica, si tratta di distaccare il Parlamento dall’idea di rappresentanza nazionale, mentre l’articolo 3 afferma inequivocabilmente che ” La sovranità nazionale appartiene alle persone che la esercitano attraverso i loro rappresentanti e attraverso il referendum. Nel caso di una crisi come quella provocata da Covid19, questa lettura è tanto più grave in quanto abbandona i cittadini al proprio destino di fronte alla malattia e alla morte. Se volessimo un altro esempio delle conseguenze dell’egemonia privatista sul diritto pubblico, eccone sicuramente un eccellente che ci permette di capire cos’è salus publica , in particolare in una Repubblica, e perché la dittatura è così importante come rimedio. Questo desiderio di impotenza in definitiva consiste dichiarare guerra a un virus senza approntare le nazionalizzazioni e le pianificazioni necessarie – al punto che le aziende del settore privato, stupite che lo Stato non prenda il comando, si dispongono da sé a ubbidirgli – avrebbe senz’altro acuito l’esasperazione del summenzionato Taine quando affermava, non senza ragione, che “In primo luogo, le autorità pubbliche devono essere d’accordo: altrimenti si annulleranno a vicenda”. In secondo luogo, le autorità pubbliche devono essere rispettate: altrimenti sono nulle. ” [22]

La comunicazione del governo durante la crisi di Covid19 nasconde anche alcuni tesori. Le sue precauzioni lessicali e le sue circonlocuzioni prudenti testimoniano una vera sfiducia nei confronti dello Stato. Se la crisi sta minando lo stato di diritto, la decisione di scegliere tra stato e legge sembra inciampare da parte dell’esecutivo a due teste in un modo molto strano. Da un canto Emmanuel Macron, presidente della Repubblica, sembrava toccare con la punta delle dita la natura “Jupiterienne” che gli veniva così attribuita,  dichiarando con enfasi, il 16 marzo 2020, che ” Lo Stato pagherà ” come esorcizzando ” Lo Stato non non può tutto ” di Lionel Jospin, ex primo ministro, dall’altro il suo primo ministro ha usato un linguaggio molto più sfumato. Il discorso di Matignon,  integrando il discorso presidenziale con le sue implementazioni pratiche, brillava per la sua palese ostinazione nel rifiuto di pronunciare la parola “Stato”, che tuttavia era prevista dopo il discorso dell’Eliseo. Secondo Édouard Philippe, primo ministro, la massima responsabilità che sarebbe assunta se la situazione lo richiedesse, sarebbe una responsabilità “come azionista», e l’annuncio del nuovo regime legale ideato per la risoluzione della crisi, lo stato di emergenza sanitaria. Come non vedere in esso il segno di questo famoso desiderio di impotenza che, non contento di aver ridotto lo Stato a un banale soggetto di diritto quasi privo di prerogative del potere pubblico in materia economica, non sembra nemmeno ritenerlo degno d’essere chiamato per nome? Il chiaro abuso della parola “guerra” è stato seguito dalla altrettanto distinta assenza di un’economia di guerra. Nessuna pianificazione delle forze di produzione al fine di fornire alla nazione i mezzi per combattere contro questo nemico invisibile che è il coronavirus, ma un’attestazione che il cittadino deve rivolgersi a se stesso per consentire a se stesso di uscire secondo i casi previsti con decreto del 23 marzo 2020.

Dov’è l’accordo tra i poteri, e ancor prima l’obbedienza che riscuotono, quando la comunicazione tra i membri del governo interferisce nel processo normativo? La semplice esistenza dell’autocertificazione solleva già questo dubbio, visto che il è cittadino stesso ad autorizzarsi a derogare dalla regola del confinamento durante l’epidemia di Covid19. L’eccezione definisce la regola, ma qui qual è l’eccezione? Certificazione o contenimento? In totale assenza di un’economia di guerra, vale a dire la pianificazione della produzione e il razionamento dei prodotti alimentari, ciò lascia seri dubbi, soprattutto perché mancano le varietà di imprese autorizzate a rimanere aperte, oltre alle banali gite che sono previste dal decreto del 23 marzo 2020. La disobbedienza derivante da questa vaghezza normativa fiorisce in modo abbastanza logico, infatti, poiché i divieti non sono né chiari né realmente coerenti rispetto al numero di possibili deroghe. Ciò non ha mancato di mettere alla prova i nostri concittadini, specialmente quando la polizia ha ritenuto opportuno concedersi poteri di giudice senza che lo stato di diritto ve li abbia autorizzati, incluso il famoso decreto del 23 marzo 2020. Che la polizia o i gendarmi si siano improvvisamente messi a controllare le spese dei consumatori, quando il loro ruolo deve essere limitato al controllo formale delle gite effettuate in coerenza con il certificato, avrebbe dovuto suscitare interrogativi in coloro che sono abituati a invocare lo stato di diritto a ogni piè sospinto. Infine, è la stessa comunicazione del governo che ora sembra assumere un valore normativo. Quando semplici “tweet” dei ministeri dello sport e degli interni completano il famoso decreto sul possibile perimetro di uscita, i metodi di controllo della polizia, ecc., prendono un valore decretale effettivo. La gerarchia delle norme teorizzata dal povero Kelsen potrebbe quindi far parte dell’atavismo legale. Già malmenata dai fatti al momento della sua apparizione, a quanto pare nulla le sarà risparmiato. Tuttavia, se la parola di un politico come un ministro integra il processo normativo – che si tratti di valore decretale o infra-decretato è in definitiva onanismo – le conseguenze vanno oltre i colpi di scalpello cui è stata sottoposta la Costituzione della Quinta Repubblica dalle varie riforme che l’hanno modificata. Ciò non è previsto né nella Costituzione né nel nostro ordinamento giuridico. Non bastando il tentativo di rimodellarla sulla Quarta Repubblica,  ora il suo aspetto distorto richiama una strana dimensione della Terza Repubblica. La Costituzione della Quinta Repubblica è senza dubbio la camicia di forza del diritto, che lo limita per lasciare un margine di manovra alla decisione, anche se le molteplici operazioni chirurgiche che ha subito ne hanno ridotto la libertà decisionale. Senza una gerarchia di norme e senza una costituzione, l’allegro caos di un processo normativo che conferirebbe un valore uguale a un decreto come a una dichiarazione pubblica finirebbe per liberare la legge dal vincolo decisionale. In un’assurda utopia normativa, tutto sarebbe probabilmente diventato uno stato di diritto e parlare di inflazione legislativa sarebbe un eufemismo all’interno di questo carnevale di norme turbinanti che non ci impedirebbe di perdere la testa. Ciò è tanto più flagrante in quanto da parte dei nostri governanti indica una nuova disobbedienza nei confronti dell’Unione Europea di cui sono comunque stati sempre zelanti collaboratori. Ciò che era irresponsabile, persino la follia, divenne improvvisamente d’una sconcertante facilità quando, ad esempio, si impose “temporaneamente” un orario di lavoro settimanale di sessanta ore invece delle quarantotto ore previste secondo le regole europee. L’equilibrio dell’esercizio del potere tra astuzia e forza secondo Machiavelli è quindi sconvolto da un evidente squilibrio verso la forza, anche se  “quelli che si limitano a essere leoni sono molto goffi ” [23] ; ma sorprendentemente, è la legge che ha assunto le sembianze della ferocia.

 

APPUNTI:

  1. Serge Latouche, in “La Mégamachine – ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del progresso”, capitolo I “tecnica, cultura e società, 1 La Mégamachine e la distruzione del potere sociale, éd. La Découverte / Revue du MAUSS, p.45
  2. Carl Schmitt, in “Tele-democrazia – L’aggressività del progresso”, Legalità e legittimità (1970), in “Machiavelli – Clausewitz – Legge e politica che affrontano le sfide della storia”, trad. di Michel Lhomme, p.249-250, ed. Krisis
  3. Hippolyte Taine, “Le origini della Francia contemporanea – La rivoluzione: la conquista giacobina”, Hachette, 1878, p. 276
  4. Nicolas Machiavelli, in “Il principe”, cap. XVIII Come i principi devono mantenere la parola, p.74, edizioni Charpentier, Libraire-éditeur (Parigi, 1855), traduzione di Jean-Vincent Périès  (1825)
  5. Ibidem, p.75
  6. Citato da James Burnham, in “L’era degli organizzatori”, p.1, edizioni Calmann-Lévy, collezione Freedom of the mind.
  7. Nicolas Machiavelli, in “Il Principe”, cap. XVIII “Come i principi devono mantenere la loro fede”, p. 126-127, ed. The Pocket Book (1963)
  8. Nicolas Machiavel, in “Discorso sul primo decennio di Tite-Live”, Libro I, capitolo 4, p.68, ed. Gallimard, collezione NRF / La Bibliothèque de philosophie (2004)
  9. Carl Schmitt, in “La dittatura”, 1. La dittatura del commissario e la teoria dello Stato, a) La teoria della tecnica statale e la teoria dello stato di diritto, p.82, Edizioni Seuil, collezione Punti.
  10. Carl Schmitt, in “Legalità e legittimità”, Introduzione, p. 38-39, ed. Le macchine da stampa dell’Università di Montreal, trad. di Christian Roy e Augustin Simard
  11. Maximilien de Robespierre, Sessione del 18 novembre 1790, Archivi parlamentari, 1a serie, Tomo XX, pag. 516.
  12. Carl Schmitt, in “Legalità e legittimità”, Introduzione, p. 38-39, ed. Le macchine da stampa dell’Università di Montreal, trad. di Christian Roy e Augustin Simard
  13. Jean-Pierre Chevènement, in “Lo stato e la democrazia – Discorso ai prefetti (Parigi, 2 luglio 1998)”, in “La Repubblica contro il pensiero positivo”, p. 121, ed. Plon (1999).
  14. Sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo 1901, relativa alla ricevibilità del ricorso di un contribuente contro una deliberazione del consiglio comunale in materia di finanze del comune.
  15. Maurice Duverger, in “Nostalgia per l’impotenza”, II. Le due Europa – L’Europa dell’impotenza, p.116, edizioni Albin Michel (1988)
  16. Serge Latouche, in “I pericoli del mercato planetario”, cap. I, “Globalizzazione dell’economia o” economizzazione “del mondo”, p.31, ed. Science Po Press
  17. Carl Schmitt, in “Legalità e legittimità”, Introduzione, p. 38-39, ed. Le macchine da stampa dell’Università di Montreal, trad. di Christian Roy e Augustin Simard
  18. Ibidem, conclusione, p.133-134
  19. Carl Schmitt, in “Tele-democrazia – L’aggressività del progresso”, Legalità e legittimità (1970), in “Machiavelli – Clausewitz – Legge e politica che affrontano le sfide della storia”, trad. di Michel Lhomme, p. 250, ed. Krisis
  20. Carl Schmitt, in “Legittimità e legittimità”, Conclusione, p.133-134, ed. Le macchine da stampa dell’Università di Montreal, trad. di Christian Roy e Augustin Simard
  21. Maurice Duverger, in “La nostalgia dell’impotenza”, Introduzione – La sconfitta dei vincitori, p.14, edizioni Albin Michel (1988)
  22. Hippolyte Taine, “Le origini della Francia contemporanea – La rivoluzione: la conquista giacobina”, p.276, edizioni Hachette (1878)
  23. Nicolas Machiavelli, in “Il principe”, cap. XVIII Come i principi devono mantenere la parola, p.74, edizioni Charpentier, Libraire-éditeur (Parigi, 1855), traduzione di Jean-Vincent Périès  (1825)

https://patriotesdisparus.com/2020/05/08/petit-precis-de-la-dictature/