CHI DECIDE PER SALVINI?, di Teodoro Klitsche de la Grange
CHI DECIDE PER SALVINI?
Ha suscitato un vivace dibattito la richiesta di autorizzazione a processare Salvini sulla quale si deve pronunciare la camera d’appartenenza.
Ovviamente il ritornello più battuto dalla maggioranza parlamentare è quello solito: eguaglianza versus privilegio; giustizia versus politica; in minor misura umanità versus sicurezza nazionale.
Da una parte si vuole che la giustizia faccia il suo corso, dall’altra che la politica lo interrompa. Chi ha ragione?
Si può rispondere, in prima battuta: entrambi. Questo perché se una condotta è illecita (giudizio giuridico) o se è politicamente opportuna (giudizio politico) si valutano in base a parametri diversi, hanno corsi differenti e sono entrambi necessari all’esistenza comunitaria. Per cui il fatto che un’azione sia illecita non implica che non sia opportuna e viceversa. Anzi già nella Farsaglia (14 secoli prima di Machiavelli) il contrasto tra norma e opportunità politica è così descritto da Lucano: “Sidera terra ut distant et flamma mari, sic utile recto.Sceptrorum vis tota perit, si pendere iusta incipit, evertitque arces respectus honesti”[1]
Onde nel Principe, dove si legge a proposito del contrasto tra (norma) morale e opportunità politica “è necessario a un principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono e usarlo e non usarlo secondo la necessità”, il Segretario fiorentino non faceva che esprimere mutatis mutandis l’esigenza di autonomia della politica. E ancora della prevalenza dell’istituzione politica la cui funzione è la protezione dell’esistenza della comunità.
Dato che, in uno Stato, la protezione comporta anche, sia pure in subordine, di assicurare l’ordine (anche) con l’applicazione del diritto, occorre trovare dei meccanismi in grado di garantire che, nei punti di frizione tra opportunità e politica ed applicazione della legge, si prenda una decisione, necessariamente derogativa del corso normale della giustizia. E così è, anche nei moderni Stati democratici-liberali, nei quali, quando sono in gioco responsabilità politiche, si prescrivono deroghe alla giurisdizione ordinaria. Nel caso dei ministri in Italia la norma relativa (l’autorizzazione a procedere), espressa nella brevità della disposizione è che: a) la camera valuta con giudizio insindacabile; b) se il ministro abbia agito per la tutela di un interesse (ripetuto due volte) pubblico. La camera così non giudica se vi sia illecito, ma soltanto se l’eventuale illecito, anche se commesso, era comunque in funzione di un interesse generale (prevalente). La responsabilità è tutta politica: se l’elettorato non condivide la decisione della Camera, alle prime elezioni può rimandare a casa politici sgraditi.
Così Salvini non sbaglia nel sostenere che aver chiuso i porti era volontà maggioritaria degli italiani (v. risultati elettorali); che rincorrendo interpretazioni, anche ove non peregrine, è voler sopraffare quella volontà: e se proprio gli italiani fossero di opinione diversa dalla Lega, hanno il potere di ridurla alle dimensioni pre-Salvini. La questione è tutta politica e, in una democrazia, rimessa al popolo e non a un collegio di funzionari, i quali per quanto stimabili e giusperiti, non hanno il potere di derogare alle leggi, ma solo di applicarle.
E se anche giuridicamente fondato e condivisibile, la decisione relativa potrebbe essere politicamente inopportuna o contraria alla volontà del “potere maggioritario”: cioè quella del popolo.
Teodoro Klitsche de la Grange
[1] “L’utile dista dall’equo come gli astri dalla terra e il fuoco dal mare. Tutta la forza degli scettri perisce se considera il giusto; il rispetto dell’onestà abbatte i castelli” Pharsalia, VIII, 487-490