POTERE DESTITUENTE, COSTITUZIONE MATERIALE E DISCRIMINANTE POLITICA, di Teodoro Klitsche de la Grange

11

Quando l’Abate Sieyès teorizzava il potere costituente della Nazione, al fine di legittimare la (nuova) costituzione della Francia, non dedicava altrettanta cura a considerare lo stesso potere in negativo: ossia nel cambiare la costituzione vigente. Il tutto, s’intende, era implicito nella sua concezione, e talvolta anche esplicitato[1], anche se meno diffusamente. Le opposizioni che ne derivavano tra diritto positivo vigente e potere costituente, tra diritto e fatto erano (anche) conseguenza della natura di un potere non fondato sulla legge positiva, ma – secondo Sieyès – sul diritto naturale[2].

Comunque la rivoluzione francese si articolava, sotto l’aspetto in esame, in due fasi: nella prima fu abolita la costituzione vigente; nella seconda ne furono fatte delle nuove, succedutesi assai rapidamente, fino alla “stabilizzazione” napoleonica. La prima fase, sosteneva de Bonald, era già consumata con la trasformazione degli Stati generali in Assemblea nazionale (e poi costituente) e la decisione di votare per testa e non per ordine[3]. Nel 1791 entrava in vigore la nuova costituzione; seguivano le altre.

  1. Secondo una concezione che (nella modernità) viene fatta risalire a Lassalle, ma la cui denominazione è, in Italia, dovuta a Mortati, occorre distinguere tra costituzione formale e materiale. Se alla prima “si affida una funzione di rafforzamento delle garanzie di conservazione della sottostante compagine sociale, non è tuttavia da dimenticare che è in quest’ultima, nell’effettivo rapporto delle forze da cui è sostenuta che deve trovarsi il vero supporto dell’ordine legale[4] per cui “appare priva di fondamento la censura di dualismo rivolta contro l’attribuzione di rilievo giuridico alla costituzione materiale, perché viceversa è la concezione dell’ordine sociale come sintesi di essere-dovere la sola valevole a ricondurre ad unità il complesso delle sua manifestazioni di vita[5]. La costituzione materiale ha, sostiene Mortati, una intrinseca giuridicità “la quale si esprime e si fa valere come «fatto normativo» o, in altri termini, come realtà comunitaria ordinata, all’infuori di modelli normativi precostituiti, in modo da realizzare un sistema di rapporti gerarchicizzati secondo criteri di dominio e di soggezione”[6]. Il giurista calabrese, replicando ad una contestazione sull’ “incompetenza del giurista” su questioni ritenute non strettamente giuridiche, scriveva “essa è implicitamente superata da quanto si è detto sull’incompletezza della comprensione del fenomeno giuridico quando sia avulso dalla considerazione della base sociale su cui è radicato. Sicché è sul modo di intendere questa base sociale e sul suo rapporto con la soprastruttura che ad essa si ricollega che deve essere rivolta l’attenzione”[7] . E l’impulso che la società sottostante da allo Stato “non è riferibile alla prevalenza di nuclei portatori di determinati interessi, essendo invece la risultante di tutte le innumerevoli forze, individuali o collettive, che in essa si manifestano e quindi di un processo circolare in cui la minoranza interviene o con l’obbedienza o con la resistenza”[8]. In particolare ai partiti politici Mortati attribuisce un ruolo importante quale elemento di unione (ed organizzazione) tra Stato e società che attenua la separazione tra l’uno e l’altra; in particolare nello Stato democratico a suffragio universale. Col nome di partito Mortati intende “solo quelle associazioni che, assumendo come propria una concezione generale, comprensiva della vita dello Stato in tutti i suoi aspetti, tendono a tradurla nell’azione concreta statale”. Quindi tra le componenti della costituzione materiale i partiti – e il sistema dei partiti – hanno un rilievo decisivo.
  2. A tale proposito, i “sistemi di partito” sono stati, com’è noto oggetto di vari studi di scienza politica[9]. La definizione del sistema di partito “tradizionale e più diffusa sottolinea … le caratteristiche di competizione tra più unità e delle forme e delle modalità di questa competizione. «La tematica di pertinenza del sistema di partito è data dai modelli di interazione fra organizzazioni elettorali significative e genuine nei governi rappresentantivi – governi nei quali tali sistemi adempiono preminentemente (bene o male) le funzioni di fornire la base a una efficace autorità e di definire le scelte che possono essere decise dai procedimenti elettorali»”[10]. Sempre nella citata voce del Dizionario di Politica si legge “alla metà degli anni Sessanta apparvero due importanti tipologie, una di impostazione sociologica, l’altra di impostazione politologica. La prima sembra essere maggiormente in grado di spiegare l’origine storica del sistema di partito (Lipset, Rokkan, 1967); l’altra sembra più adatta alla spiegazione della «meccanica» del sistema di partito. La tesi di Lipset e Rokkan, scrive Pasquino, si fonda sulle fratture fondamentali della società “Gli autori individuano quattro tipi di fratture o cleavages sulle quali si sono innestati i conflitti che hanno scosso i sistemi politici occidentali, ma la cui «traduzione» in partiti politici fu tutt’altro che automatica”. L’ultima frattura è quella del “secolo breve” tra proprietari di mezzi di produzione e prestatori di opera (borghesi/proletari)

Tale tesi ha diversi punti di contatto con quella esposta da Carl Schmitt nello scritto L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni[11].

Secondo Schmitt “L’umanità europea ha compiuto, dal XVI secolo, parecchi passi da un centro di riferimento all’altro e tutto ciò che costituisce il contenuto del nostro sviluppo culturale si trova sotto l’influsso di quei passi. Negli ultimi quattro secoli della storia europea la vita spirituale ha avuto quattro centri diversi, e il pensiero dell’élite attiva, che costituiva il gruppo di punta nei diversi momenti, si è mosso, nei diversi secoli, intorno a centri di riferimento diversi”. Ciò determina il raggruppamento prevalente di amico/nemico dell’epoca: “lo Stato acquista la sua realtà e la sua forza dal centro di riferimento delle diverse epoche, poiché i temi polemici decisivi dei raggruppamenti amico/nemico si determinano proprio in base al settore concreto decisivo. Finché al centro si trovò il dato teologico-religioso, la massima cujus regio ejus religio ebbe un significato politico”.

Di conseguenza a seconda delle epoche la scriminante prevalente passa da quella cattolici/protestanti, per arrivare nel secolo breve a borghese/proletario. Il tutto non solo nel campo internazionale, ma anche all’interno delle sintesi, ma anche all’interno delle sintesi politiche determinano la suddivisione in fazioni (sette, partiti) e così la competizione interna.

Le differenze essenziali tra la concezione di Schmitt e le conseguenze che ha sulla suddivisione in partiti e sull’ordinamento statale, e quelle più diffuse sono che la prima è qualitativa, mentre le altre hanno connotati quantitativi – relazionali (sistemi a partito unico; multipartitici; con partito dominante e partiti polarizzati, alternativi e così via), e carattere descrittivo a prescindere dal riferimento a contenuti determinati; che le seconde non si fondano sul criterio dell’inimicizia (o di converso sull’omogeneità), mentre la prima sì; che è pertanto indifferente se in un sistema di partiti le contrapposizioni si distribuiscono in base a diverse scriminanti (di classe, etniche, religiose e così via) e come (e se) avvengono le combinazioni tra discrimini diversi e influiscono sul sistema dei partiti  (e politico) complessivo.

Se è (relativamente) logico che, in un sistema ordinato secondo la scriminante borghese/proletario le alleanze tra partiti tendano ad un sistema alternativo, onde i partiti “borghesi” e quelli proletari danno vita ad alleanze politicamente omogenee e in competizione (tutti i borghesi a destra, tutti i proletari a sinistra), non è chiaro come le coalizioni possano formarsi ove le scriminanti siano plurime (di classe, etniche e così via). Il caso dell’Inghilterra a fine ottocento, in cui la minoranza dei nazionalisti irlandesi di Parnell era in grado di decidere il governo inglese, onde provocò la scissione del partito liberale e la nascita della coalizione tra conservatori ed unionisti, ne è un esempio (tra tanti).

Il tutto si è ripetuto, da ultimo, nei trascorsi anni in Italia, in particolare dopo le elezioni di marzo 2018, con la nascita della coalizione tra Lega e M5S, affini per la nuova scriminante, anche se non per quella passata (borghese/proletario, o – meno propriamente – destra/sinistra). Con i partiti legati alla vecchia che rilevano ad ogni piè sospinto la eterogeneità e pertanto l’impossibilità a governare della coalizione gialloblu. Le recenti elezioni europee hanno poi aumentato, anche se di poco, la (notevolissima) maggioranza elettorale populista (Lega+M5S+FdI+liste minori) rispetto ai partiti legati alla precedente (FI+PD e “estrema” sinistra). Ma a ragionare in termini di amico/nemico i partiti governativi sono più “omogenei” tra loro perché hanno lo stesso nemico e lo stesso interesse: che il potere di quello sia limitato (ed il proprio accresciuto).

  1. Scriveva Mortati che “la società in cui emerge ed a cui si collega ogni particolare formazione statale possiede una sua intrinseca normatività, quale le è appunto data dal suo ordinarsi intorno a forze ed a fini politici”.

La costituzione formale assume – sostiene il giurista calabrese – funzioni strumentali alla soddisfazione degli interessi di un particolare tipo di convivenza sociale; per far ciò “è necessario che la società ad essa sottostante si presenti non già come entità del tutto amorfa … bensì già in sé strutturata sulla base di certi fondamentali orientamenti, sufficienti ad ispirare il sistema dei rapporti economici, religiosi, culturali, ecc. che in essi svolgono. In altri termini, l’organizzazione sociale, per porsi a base della costituzione, deve presentarsi in qualche modo già politicamente ordinata, secondo la distribuzione delle forze in essa operanti e le posizioni di sopra e di sotto-ordinazione che queste determinano[12]”. I gruppi preminenti possono diversamente denominarsi, “benchè l’espressione «classe governante» appaia quella più adeguata a raffigurare il fenomeno che si vuol mettere in rilievo il potere reale su cui poggia quello legale[13]. Peraltro dalle classi dirigenti occorre distinguere “i detentori del potere di esercizio dell’attività attraverso cui si estrinseca la volontà dello Stato” (i quali compongono la “classe politica” (e spesso in quelle sono reclutati). Questi sono “strumento tecnico della classe dirigente, in quanto sotto l’influenza della medesima, concretano, di volta in volta, e per la migliore realizzazione dei fini suoi propri, gli orientamenti dell’azione statale”.

Se la positività (cioè l’effettività) è contrassegno de “l’ordine giuridico primario, questo non può non farsi derivare da un assetto di forze capace di esprimere e far valere un orientamento generale che unifichi la complessiva attività statale, e la mantenga almeno relativamente costante così da indurre la fondata presunzione della sua realizzazione”[14].

Dato che tra assetto delle forze socio-politiche preminenti e costituzione formale (cioè “normativa”) può non esserci corrispondenza totale “la costituzione formale è destinata ad acquistare il massimo grado di vincolo quanto più il suo contenuto corrisponde alla realtà sociale e quanto più quest’ultima si presenta stabilizzata in un sistema armonico di rapporti sociali, proprio nei casi in cui l’importanza pratica che le si può riconoscere viene ad attenuarsi, essendo il limite posto dalla medesima all’esercizio del potere radicato nella stessa configurazione della società”[15]. Ma quando lo iato aumenta per il “prorompere di nuove forze che si oppongono a quelle prima detentrici esclusive del potere senza tuttavia riuscire a superarle, si affida alla costituzione scritta una funzione di garanzia delle posizioni di compromesso raggiunto”[16].

Anche a giudizio di Vincenzo Zangara “nella dottrina della costituzione materiale, il sistema legale viene ad assumere una funzione garantista delle forze politiche dominanti: cioè la costituzione materiale sarebbe garantita e diverrebbe operativa attraverso le forze politiche dominanti, mediante la funzione garantista del sistema legale”[17]. Collegandola alla teoria dell’istituzione “l’istituzione può essere valutata come fatto che si realizza positivamente, come ordine costituito e come ordine costituente, cioè come costituzione in un senso effettivo, come costituzione materiale, che condiziona nel suo svolgersi la vita della comunità che ha trovato in essa la sua struttura e la condizione del suo svolgimento… La costituzione, cioè, è contemporanea al sorgere dello stato; o, meglio, al sorgere di una nuova struttura istituzionale che configuri un nuovo regime”[18]. Le forze sociali che determinano la costituzione materiale non sono solo i partiti politici, sindacati e gruppi di persone ma anche “elementi individuali che, con le loro convenzioni private, costituiscono le basi e l’efficienza di una giuridicità dei loro comportamenti, nonché tutti gli organi costituzionali (in cui annoveriamo anche gli organi del potere giurisdizionale) e quegli elementi organizzati che producono diritto e sono comunità particolari, cioè ordinamenti giuridici, nell’ambito dell’ordinamento dello Stato”[19]. La “legittimità dinamica” (cioè nel tempo e non solo nel momento fondativo) è data dalla classe politica la quale “esprime la potenzialità egemone delle forze sociali che la compongono con quella omogeneità ideologica che è propria della sua formazione nel momento dell’instaurazione di un ordinamento e, successivamente, nella dinamica dello svolgimento di esso, che è la concretezza della sua effettività istituzionale”[20].

5.Se la dottrina della costituzione materiale corrisponde alla realtà socio-politica – e in gran parte non è dubbio – e se soprattutto ha evidenziato un aspetto che essendo determinante dell’ordinamento è anche decisivo, occorre vedere se il “cambiamento” avvenuto in Italia nel marzo 2018 e confermato dalle elezioni europee del 2019 abbia ripercussioni sulla costituzione materiale e formale nonché sull’armamentario concettuale con cui si classificano, distinguono, definiscono le istituzioni (ed i gruppi) politici.

Non è dubbio che la costituzione della Repubblica si reggeva sulla divisione di Yalta, sulla coppia borghese/proletario come contenuto del criterio dell’amico/nemico, e il tutto aveva conseguenze nella politica internazionale ed interna. La stessa Costituzione formale aveva la funzione – e il merito – di decantare la contrapposizione comunismo/capitalismo (borghese/proletario), per cui i referenti interni di quella potevano trovare un modus vivendi che relativizzava il conflitto, attraverso le garanzie del pluralismo politico (e sociale) e della distribuzione – soprattutto territoriale – del potere. L’esarchia dei partiti del CLN era il principale supporto, il segmento decisivo della costituzione materiale, che sorreggeva quella formale. Questo schema di coerenza generale era gravemente incrinato nel 1989-1991, dal crollo del comunismo e dalla (conseguente) crisi della c.d. “prima repubblica”. Buona parte dei partiti ciellenisti erano (di fatto) per lo più spariti (v. i partiti laici e il partito socialista) mentre i democristiani, radicalmente ridimensionati, erano distribuiti tra le due coalizioni, su cui si articolava il nuovo sistema dei partiti: il centrodestra e il centrosinistra. Tuttavia permanevano, anche se già mutati di significato, due elementi: la distinzione destra/sinistra pur se modificata nel senso e nell’(ulteriore) relativizzazione e la costituzione formale. Anche se, quest’ultima era ritenuta ormai – da parte delle forze politiche, soprattutto quelle del versante destro – sorpassata, almeno come forma di governo.

Le critiche sfociavano in riforma del titolo V° della Costituzione e in ripetuti tentativi di revisione più ampi, mai andati a buon fine (anzi l’ultimo, quello di Renzi, ha provocato il tramonto del leader che l’aveva sostenuto).

Per questo la seconda repubblica, che aveva mutato un elemento importante della costituzione reale – cioè la legge elettorale – ma manteneva sia (parte) del sistema dei partiti, sia il contenuto del “politico” sia gran parte della normazione costituzionale, più che “seconda” era la repubblica “uno e mezzo”.

Con l’ascesa dei partiti sovran-popul-identitari lo iato è aumentato ancora: in particolare ormai l’elettorato italiano vota, in percentuale di quasi due terzi, partiti che con la vecchia esarchia e il vecchio contenuto del politico hanno poco o punto a che fare. Secondo la concezione di Lassalle, Mortati e Zangara la costituzione materiale sarebbe quindi cambiata. A sorreggere (fino a quando?) la costituzione formale sono infatti forze politiche quasi del tutto mutate.

Tuttavia a differenza di quanto capitato nella seconda repubblica queste non sembrano particolarmente interessate a rivedere la costituzione formale[21].

In effetti le riforme costituzionali sono rimaste fuori dall’azione di governo (e dal dibattito politico) tutta orientata ad agire sul “sociale” (redditi di cittadinanza, quota 100 e così via).

Lo stesso contratto di governo vi dedica scarsissima attenzione (ed ancora meno enfasi). In sostanza abbiamo una coalizione di partiti – cioè un decisivo “pezzo di costituzione”, avrebbe scritto Lassalle – che si cura poco o punto della costituzione formale.

Sosteneva Lassalle che determinanti l’ordinamento normativo (e non solo) sono gli effettivi rapporti di potere[22].

Tali rapporti di potere non sono limitati per “materia” o “settore” ma distribuiti; rientrandovi sia quelli strettamente politici che quelli economici, sia organizzazioni di settore che ceti e apparati burocratici. La costituzione formale è la mera conseguenza di quelli “Abbiamo ora visto quindi, miei Signori, cos’è la costituzione di un paese, cioè: i rapporti di forza effettivamente sussistenti in un paese. Come ci si pone allora, però, non ciò che si chiama abitualmente costituzione, con la costituzione giuridica?… Questi effettivi rapporti di forza li si butta su un foglio di carta, si dà loro un’espressione scritta, e, se ora sono stati buttati giù, essi non solo sono rapporti di forza effettivi, ma sono anche diventati, ora diritto, istituzioni giuridiche, e chi oppone resistenza viene punito!”[23].

In realtà nell’attuale situazione italiana risulta qualcosa di assai differente: la sostituzione completa del personale di governo e la riduzione elettorale a meno di un terzo delle forze politiche della c.d. “seconda repubblica” non ha provocato alcun “terremoto” nella costituzione formale, e neppure un tentativo di “buttare su un foglio di carta” una normativa coerente alla nuova costituzione materiale.

Le spiegazioni di tale inerzia possono essere due.

La prima, più semplice: non è detto che il nuovo assetto di potere creatosi sia in contrasto con la costituzione formale. Se è impossibile che alla trasformazione di una monarchia assoluta in “Stato rappresentativo” (come successo in gran parte d’Europa nel secolo XIX) non corrispondesse una nuova costituzione formale; e del pari che ciò non succedesse col mutare uno Stato borghese di diritto in repubblica comunista o in Stato nazista, tuttavia non è detto che un radicale cambiamento della classe politica (e del “sistema dei partiti”) comporti altrettanto radicali trasformazioni della costituzione formale[24].

La sostituzione dei laburisti ai liberali nella Gran Bretagna tra le due guerre mondiali, o dei popolari all’UCD nella Spagna post-franchista ne costituiscono esempi[25]. Questo pare dovuto al fatto che la nuova classe politica non ha una “tavola di valori” e ancor meno principi di forma di stato e di governo differenti da quella detronizzata. Si parla, in altri casi, come oggi per l’Ungheria e la Polonia di “democrazie illiberali”, ma, a parte la componente retorica di tale definizione, sempre di democrazie si tratta, con elezioni popolari aperte, distinzione dei poteri e possibilità di alternanza tra forze politiche contrapposte. Ossia gli elementi essenziali delle costituzioni nuove in quei paesi promulgate nel 1997 e nel 2012 sono gli stessi delle “costituzioni” della “transizione” tra regimi comunisti e ordinamenti democratici. Molto simili a questi come radicalmente diversi da quelli.

Il che significa che a seguire l’espressione di Lasalle la “forza attiva” dei nuovi rapporti effettivi di potere – cioè l’essenza della costituzione – non necessita di una revisione della costituzione formale per esercitarsi.

La seconda – assai vicina – è che proprio per la prossimità della tavola dei valori e della concezione dello Stato, di revisioni radicali non si sente il bisogno pur con i limiti e i difetti della nostra Costituzione del dopoguerra.[26]

  1. Resta il fatto che il cambiamento della scriminante amico/nemico non ha portato ad alcuna revisione costituzionale. In questo senso è peraltro vero che la scriminante della repubblica “nata dalla resistenza” era l’antifascismo. Di guisa che, dell’antifascismo hanno nostalgia gran parte dell’élites detronizzate.

Ma ciò non significa che Salvini sia fascista come si sforzano a dimostrare i dottor sottili dell’antifascismo. E tanto meno che la dicotomia fascismo/antifascismo, ereditata dalla seconda guerra mondiale e dall’ordine planetario di Yalta, né quella comunismo/anticomunismo possono di nuovo influenzare il sentimento politico dei popoli, e così ri-politicizzarsi.

In sostanza hanno una ormai limitata capacità di mobilitazione delle masse, di gran lunga inferiore alla nuova dicotomia tra globalizzatori e sovran-populisti.

Nel Proemio delle Istorie Fiorentine, Machiavelli critica quegli “eccellentissimi istorici” che avevano trascurato l’incidenza dei conflitti e delle divisioni interne nella Firenze medievale[27]. Così errando perché “lezione è utile a’ cittadini che governono le republiche, è quella che dimostra le cagione degli odi e delle divisioni della città, acciò che possino, con il pericolo d’altri diventati savi, mantenersi uniti”. Sicuramente trascurare (occultare, minimizzare) il conflitto (e la lotta) interna è, come scrive Machiavelli, la strada maestra per ripetere errori già fatti[28].

È interessante applicare questa massima del Segretario fiorentino alla situazione contemporanea.

Dato che la politica implica la lotta sia come presupposto (Freund) che come mezzo (Duverger) che come carattere essenziale (Schmitt), è proprio dal contenuto (il discrimine) della contrapposizione amico-nemico che è dato comprendere meglio il senso della politica. Anche di quella interna; come scrive Freund la funzione di Stato e costituzione è quella di trasformare la lotta interna in duello (combat) proprio perché, a meno di guerre civili, la lotta politica interna è sempre relativizzata dal riconoscimento reciproco tra contendenti e, ancor più da quello di regole della e nella lotta.

Peraltro la “funzione” del nemico è stata sempre aggregante rispetto alle potenze ostili: sia nello scenario internazionale con coalizioni ed alleanze disomogenee ideologicamente sia in quello interno. Il nemico asburgico fu l’elemento che aggregò l’alleanza tra la Francia cattolica (governata, in successione, da due cardinali) e i protestanti tedeschi e nordici nella guerra dei Trent’anni; così la volontà di limitare e distruggere il Terzo Reich quello che cementò l’alleanza tra Stalin, Roosevelt e un anticomunista di ferro come Churchill. All’interno le coalizioni di partiti (come, ad esempio i fronti popolari negli anni ’30) avevano lo stesso effetto di far alleare e cooperare forze eterogenee sotto tanti aspetti, compreso quello ideologico. La lotta per il potere rendeva poco rilevanti le differenze di idee; e il pericolo nell’esistenza politica lo riduceva ancora.

Nel caso italiano la co-presenza – di due “sistemi di partito” ordinati secondo scriminanti amico/nemico diverse, pone tra l’altro, il problema se, al fine d’intendere la situazione non sia preferibile anche perché più esaustivo – valutarla in base ai criteri della “sociologia comprendente”, come formulati da Max Weber. Oggetto della quale, scrive Weber “non è ogni tipo di «stato interiore» o di comportamento esterno, bensì l’agire … L’agire che riveste un’importanza specifica per la sociologia comprendente, è in particolare un atteggiamento che: 1) è riferito, secondo il senso oggettivamente intenzionato di colui che agisce, all’atteggiamento di altri; 2) è con-determinato nel suo corso da questo riferimento dotato di senso; 3) e può quindi essere spiegato in modo intelligibile in base a questo senso (soggettivamente) intenzionato”[29]; in altra opera sostiene anche “per agire si deve intendere un atteggiamento umano (sia esso un fare o un tralasciare o un subire, di carattere esterno o interno), se in quanto l’individuo che agisce o gli individui che agiscono congiungono ad esso un senso soggettivo. Per agire sociale si deve però intendere un agire che sia riferito – secondo il suo senso, intenzionato dall’agente o dagli agenti – all’atteggiamento di altri individui e orientato nel suo corso in base a questo”[30].

D’altro canto l’orientamento secondo il senso dell’agire (nel caso il “razionale rispetto allo scopo”) spiega gli eventi, anche, come nella vicenda, aventi carattere di transizione tra regimi (e formule) politici, quando un “sistema” non possiede (ancora) il connotato della stabilità (come, ad esempio, aveva nella “prima” repubblica italiana). Al riguardo il sistema dei partiti che conseguirà alla nuova discriminante appare ancora in formazione.

Ciò stante il rifiuto dei partiti sovran-populisti italiani di “ordinarsi” secondo la scriminante destra/sinistra e la costituzione di un governo sovran-populista (il primo dell’Europa occidentale) pare spiegabile e interpretabile (nel senso di Weber) secondo il criterio del politico in modo più decisivo che secondo altri parametri.

In effetti con la nuova contrapposizione  che ha sostituito quella borghese/proletario era prevedibile che i sovran-populisti, ottenuta la maggioranza alle elezioni del 4 marzo, e pur nella possibilità di maggioranza alternativa (come M5S + PD) avrebbero costituito un governo omogeneo secondo la nuova discriminante.

Per due ottime ragioni, ambo derivanti da presupposti, costanti, regole del pensiero politico: la prima che il nemico (anche interno) è la globalizzazione e i partiti della seconda Repubblica erano compromessi con quella e  le conseguenti politiche di “rigore”, invise all’elettorato, la seconda che una volta individuato il nemico la regola essenziale della lotta è accrescere il proprio potere e, correlativamente, ridurre  quello del nemico. Il potere, , sempre riferendoci a Max Weber è la possibilità di far valere i propri comandi in un ambito dato (comunità, gruppo sociale): conquistare il governo e sottrarlo all’avversario è quindi il passo principale. Un governo metà populista e metà globalista sarebbe stato un autodepotenziamento ed un insperato aiuto ai detronizzati. Il primo passo è quindi toglierlo agli avversari: è in se una mossa destituente e d’altra parte è ovvio che in ogni conquista del potere da parte di nuove èlite, si comincia col licenziamento delle vecchie.

Interpretare l’agire dei soggetti politici secondo le classiche categorie del politico, a cominciare dalla regolarità della lotta per il potere ha un valore euristico più gratificante in termini di comprensione e – salvo il caso d’eccezione – di previsione del comportamento dei protagonisti. Schmitt nella premessa all’edizione italiana delle Categorie del politico scriveva che la gioia del pensiero indipendente non è solo quella di “computare e misurare”. Miglio nel commentarlo notava “La penultima frase della Premessa va letta probabilmente in chiave ironica: il gusto di “computare o di misurare” sembra riferito all’accezione ed al metodo piattamente quantitativi (di matrice anglosassone) nella scienza della politica”. Così sembra anche in questo caso

Teodoro Klitsche de la Grange

 

 

[1] v. “Sarebbe ridicolo concepire una nazione vincolata essa stessa all’insieme di formalità o alla Costituzione cui ha assoggettato i propri mandatari. Se per diventare una nazione avesse dovuto aspettare una condizione positiva, non sarebbe mai divenuta tale. Una nazione si costituisce solo in virtù di un diritto naturale. Un governo, al contrario, è frutto solo del diritto positivo. La Nazione è tutto quel che può essere per il solo fatto di esistere” il che implica che “…una nazione non può né alienare né interdire a se stessa la facoltà di volere; e qualunque sia la sua volontà, non può perdere il diritto di mutarla qualora il suo interesse lo esiga” onde “Comunque una nazione voglia, è sufficiente che essa voglia; tutte le forme sono buone, e la sua volontà è sempre legge suprema”

[2] v. Che cos’è il terzo Stato? trad. it. p. 255, Milano 1933; v anche la lunga esposizione di R. Carré de Malberg in Contribution à la théorie générale de l’État, Paris 1922, pp. 484 ss.

[3] v. Considerations….. trad. it. La Costituzione come esistenza, p. 27, Roma 1985.

[4] v. Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1975, p. 31 (il corsivo è mio).

[5] op. cit. p. 35 (il corsivo è mio)

[6] Op. cit., p. 31.

[7] Op. cit., p. 32.

[8] Op. loc. cit..

[9] v. la voce (con la bibliografia ivi citata) “Sistemi di partito” di G. Pasquino in Dizionario di Politica cui si fa riferimento.

[10] v. Pasquino op. cit. p. 386.

[11] Ne Le categorie del politico, Bologna 1972 p. 167 ss. (il corsivo è mio). Della tesi di Schmitt, in relazione alla situazione odierna, mi sono ripetutamente occupato. Per una più estesa trattazione si rinvia al mio articolo Sentimento ostile, zentralgebiet e Criterio del politico, pubblicato (su carta) in traduzione spagnola su Ciudad de los césares (Santiago del Cile) n. 110, marzo 2017, e ora in italiano negli Annali 2018 della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice (p. 135 ss.).

[12] V. Voce Costituzione dottrine generali Ed. D. vol. p. 162 e prosegue “Sono i gruppi, prevalenti in virtù del potere di fatto esercitato, che ricercano nella costituzione lo strumento idoneo alla tutela degli interessi di cui sono portatori”.

[13] Op. loc. cit.

[14] Op. ult. cit. p. 166 e prosegue “non la validità si deduce dalla legalità, ma che viceversa quest’ultima in tanto opera come elemento dell’ordine giuridico, in quanto sia collegata al più profondo ordine sociale che la legittima”.

[15] Op. ult. cit. p. 167.

[16] Op. ult. cit. p. 168 e prosegue “Avviene così che proprio là dove più gravi si presentano i pericoli per la stabilità dell’assetto cui si da vita, più accentuata si manifesta la tendenza ad irrigidire la funzionalità del sistema, moltiplicando le garanzie ed ampliando la serie di proclamazioni di principio, con il risultato di aggravare il distacco fra i precetti costituzionali e la prassi. È infatti quest’ultima che influenzata dai rapporti di forza quali riescono di fatto ad instaurarsi, conduce lo svolgimento della vita dello Stato verso una o altra direzione svuotando via via di significato le «menzogne convenzionali» consacrate nella Carta e conferendo alle formule un significato diverso da quello che esse esprimono”.

[17] v. V. Zangara Costituzione materiale e convenzionale in Scritti in onore di Costantino Mortati, vol. I, Milano 1977, p. 339 e prosegue “La costituzione materiale, infatti, esprime l’esigenza qui richiamata e deve essere considerata come il modo di essere di un ordinamento, che concreta una caratterizzazione ideologica sulla base delle convergenze delle forze politiche preponderanti in un determinato momento storico; caratterizzazione ideologica che viene ad essere costituita dal collegamento tra il fine politico e l’ordine normativo e che configura e delinea la costituzione in senso materiale”.

[18] op. cit., p. 343.

[19] op. cit., p. 345

[20] Op. cit., p. 432.

[21] Anche se spesso il maggior attivismo in materia dei partiti della seconda repubblica appariva più esternato che praticato. Avente cioè fini prevalentemente, anche se non totalmente, di propaganda.

[22] “Gli effettivi rapporti di potere che sussistono in ogni società sono quella forza effettivamente in vigore che determina tutte le leggi e le istituzioni giuridiche di questa società, cosicché queste ultime essenzialmente non possono essere diverse da come sono” v. Über verfassungswesen trad. it. di C. Forte in Behemoth n. 20, p. 6.

[23] op. cit., p. 8.

[24] L’ “eccezione” in tali casi fu proprio l’Italia fascista, in cui il regime instaurato da Mussolini conservò sempre lo Statuto albertino, ossia la costituzione formale della monarchia liberale, malgrado la radicale trasformazione da democrazia parlamentare a Stato corporativo a partito unico.

[25] In altri Stati europei il cambiamento della classe politica sta avvenendo senza particolari volontà di cambiamento della costituzione formale; anche se spesso i partiti populisti attraggono (prevalentemente) l’elettorato dei partiti socialisti, condannandoli ad un (lento) deperimento. Esempio tra tutti la Francia dove due volte i Le Pen sono andati al ballottaggio nelle presidenziali, a scapito proprio dei socialisti francesi.

[26] La prossimità della “tavola dei valori” non risolve il problema della Costituzione italiana del dopoguerra che è poi il problema principale di qualsiasi costituzione: di rendere possibile l’esistenza politica – quindi indipendente – della comunità. Come ciò possa avvenire nel XXI secolo con una repubblica parlamentare è tutto da verificare.

[27] “Fu trovato come nella descrizione delle guerre fatte dai Fiorentini con i principi e popoli forestieri sono stati diligentissimi, ma delle civili discordie e delle intrinseche inimicizie, e degli effetti che da quelle sono nati, averne una parte al tutto taciuta e quell’altra in modo brevemente descritta che ai leggenti non puote arrecare utile o piacere alcuno” Op. cit., Lib. VII, cap. 3.

[28] “Coloro che sperano che una republica possa essere unita,  assai di questa speranza s’ingannano. Vera cosa è che alcune divisioni nuocono alle republiche e alcune giovono. Quelle nuocono che sono delle sètte e da partigiani accompagnate, quelle giovano che sanza sètte e sanza partigiani si mantengono. Non potendo adunque provedere uno fondatore di una republica che non sieno inimicizie in quella, ha a provedere almeno che non vi sieno sètte” (op. loc. cit.)

[29] V. Il metodo delle scienze storico sociali, a cura di P. Rossi, Milano 1980, p. 243.

[30] M. Weber, Economia e società, introduzione di P. Rossi, Comunità, Milano 1974, vol. 1, p. 4.