LA “NOVITÁ” DELLA RESPONSABILITÁ DIRETTA, di Teodoro Klitsche de la Grange
LA “NOVITÁ” DELLA RESPONSABILITÁ DIRETTA
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici” (art. 28 della Costituzione italiana)
Dopo la “bocciatura” da parte della Corte costituzionale del referendum sulla responsabilità dei giudici, sui teleschermi si è visto un fiorire di dichiarazioni sul fatto che non è ammissibile la responsabilità diretta del magistrato, che l’Italia è l’unico paese che l’avrebbe prevista, ecc. ecc. In genere a sostenere tale tesi (o similari) erano coloro che omaggiano la Costituzione come “la più bella del mondo”; pare che il Presidente della Corte costituzionale abbia affermato che “l’introduzione della responsabilità diretta avrebbe reso il referendum più che abrogativo, innovativo”: Ma di cosa se è già prevista la responsabilità diretta del funzionario dall’art. 28 della “più bella del mondo”?
Anzi occorre ricordare – a conferma che la responsabilità diretta era quella che volevano e si compiacevano di aver prescritto – alcuni interventi alla Costituente. All’uopo riportiamo affermazioni del costituente prof. Codacci Pisanelli “si ha al riguardo una notevole innovazione, perché gli impiegati non sono soltanto responsabili nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico da cui dipendono, ma sono responsabili nei confronti dei terzi, ai quali siano derivati danni dalla loro attività. È un principio dalle gravi conseguenze, senza dubbio, ma la gravità delle conseguenze deve essere valutata in relazione al fatto che non si tratta di una innovazione radicale. Anche per altri impiegati esiste già qualcosa di simile. Non dobbiamo dimenticare che per i dipendenti dello Stato, i quali esplicano la funzione giurisdizionale, cioè per i magistrati, per i cancellieri e per gli stessi ufficiali giudiziari, è stabilita anche oggi la responsabilità personale… Col nuovo sistema non bisogna pensare che venga abbandonato il principio delle responsabilità dello Stato o della pubblica Amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti; viceversa, il principio viene integrato con l’altro della responsabilità estesa anche alle persone fisiche preposte ai pubblici uffici”. Quanto all’asserito “solipsismo” della responsabilità diretta , Codacci Pisanelli diceva “In Inghilterra da secoli si applica questo principio, fin da quando, nel 1763, ci fu il famoso contrasto tra Giorgio III ed uno dei deputati, il Wilkes, il quale scrisse un articolo contro il re. Il re dispose, attraverso il primo ministro, perquisizioni domiciliari e arresti; il Parlamento insorse; l’autorità giudiziaria dichiarò la incostituzionalità della esecuzione dell’ordine impartito di eseguire quei sequestri e condannò colui il quale aveva eseguito l’ordine al risarcimento dei danni. Risale a questo tempo l’affermazione del principio della responsabilità personale dei pubblici impiegati per gli atti da essi compiuti” (v. V. Carullo, La Costituzione della repubblica italiana, Bologna 1950, pp. 77-78). Anche in altri ordinamenti, e da secoli, la responsabilità diretta del funzionario era tutt’altro che sconosciuta. Scrive Tocqueville che nell’ancien régime le azioni proposte in giudizio contro i funzionari pubblici erano sistematicamente avocate al conseil du roi. La rivoluzione istituì la “garanzia amministrativa” con la L. 16-24 agosto 1790; la quale, aggiungeva Tocqueville, ebbe un grande successo, dato che passati tanti diversi regimi politici, nessuno l’aveva cambiata. Anche in Gran Bretagna prima del Crown Proceedings Act del 1947 in linea generale a rispondere alle azioni giudiziarie era il funzionario che aveva preso la decisione o commesso il fatto. Quindi la responsabilità diretta, da secoli praticata, non è una novità se non per qualche politico o giurista dalla memoria corta. Ne è l’espediente rozzo di quei cavernicoli di Salvini e Meloni. C’è da chiedersi perché la responsabilità diretta trovi così tanti avversari, malgrado, alla fin fine non sia tanto diversa dalla cugina carnale, cioè quella indiretta? A favore della quale bisogna aggiungere che, pagando lo Stato, si ha una ben superiore garanzia della solvibilità del debitore.
Gli è che nel primo caso il funzionario deve vedersela con la parte lesa, che ha un diretto interesse alla riparazione richiesta e quindi è un avversario ben più motivato e temibile; nel secondo caso a recuperare il risarcimento corrisposto dallo Stato alla vittima, è un funzionario anch’esso, spesso svogliato, se non, come può succedere, complice e, soprattutto, che non combatte per un proprio interesse come il danneggiato.
E magari qualche dato statistico, più o meno segretato ce lo confermerebbe.
Teodoro Klitsche de la Grange