SALVINI E MONTESQUIEU, di Teodoro Klitsche de la Grange

SALVINI E MONTESQUIEU

Come al solito, in occasione al processo a Salvini, si è rianimato il dibattito sui rapporti tra politica e giustizia, con il coro (ovviamente a sinistra) di violazione del principio di separazione dei poteri, dello Stato di diritto, ecc. ecc.

Tutti interpretati ad usum delphini, ossia, più terra terra, per fare propaganda. Poco è stato notato che tali interpretazioni sono il contrario di quanto sosteneva Montesquieu (e non solo), spacciato come sostenitore dei pensierini dei suoi (sedicenti) seguaci contemporanei. Vediamo come.

Il primo tra gli idola in materia è che pretendendo di non essere condannato per aver governato il leader della Lega stia infrangendo il principio di distinzione dei poteri. Ossia che distinzione dei poteri voglia dire separazione assoluta e cioè isolamento tra più complessi organizzativi dello Stato, così separati che, coerentemente sviluppando tale impostazione, non si comprende in che guisa ritroverebbero l’unità, essenziale ad ogni comunità politica.

Ma non è questo il concetto che detta distinzione dei poteri aveva le President à mortier, il quale, nel famoso passo dell’XI libro dell’ “Esprit des loi” inizia ad illustrare la distinzione dei poteri scrivendo che “perché nessuno possa abusare del potere, è necessario che, per l’assetto delle cose, il potere possa fermare il potere”.

Non si comprende come ciò potrebbe avvenire se tra i poteri vi fosse una separazione assoluta. Anzi per corroborare la tesi contraria basta leggere il capitolo XV della Verfassungslehre di Carl Schmitt in cui il giurista elenca gran parte dei tipi di “collegamento” e “non-collegamento” tra poteri elaborati in meno di due secoli (allora) di costituzioni borghesi (di “Stati di diritto”), onde conformare le costituzioni al pensiero di Montesquieu.

Secondo. Infatti l’idea di “separazione dei poteri” che si critica è basata su due connotati fondamentali: l’equiordinazione e l’isolamento dei poteri stessi. Poteri equiordinati implicano l’impossibilità di soluzioni di conflitti tra gli stessi, se non demandandone la decisione ad un’autorità che, proprio per tale funzione, non è più “equiordinata”. Se questa non c’è, l’unità e la coerenza dell’azione politica è compromessa.

Terzo. Nell’XI libro dell’ “Esprit des lois” Montesquieu distingue tra due tipi di atti: quelli che presuppongono nell’organo una faculté de statuer e quelli che sono estrinsecazioni della faculté de empêcher. La prima, scriveva Montesquieu, consiste nel “diritto di ordinare da sé o di correggere ciò che è stato ordinato da altri”; l’altra nel “diritto di render nulla una risoluzione altrui”. Nelle reciproche relazioni tra poteri e organi diversi è alla dialettica tra potere di statuire e potere di impedire che Montesquieu affida la possibilità di buon funzionamento del sistema delineato.

Se si va a leggere la casistica d’interventi di un potere sull’altro, si nota che quello “incompetente” non si può sostituire a quello “competente”, come nella specie se il governo o il Parlamento pretendessero di fare una sentenza o spiccare un ordine di custodia cautelare, ma solo impedire (in sostanza derogare o limitare) l’attività di un altro comparto.

Questo anche all’inverso: ad esempio la giustizia ordinaria non può prendere dei provvedimenti attribuiti al potere esecutivo-amministrativo, ma può disapplicarli, privandoli di validità nel caso concreto sottoposto a giudizio. Se fosse valido quanto sostengono a sinistra, proprio uno dei caposaldi dello Stato liberale cioè il controllo giudiziario sulla P.A. sarebbe violazione del principio della distinzione dei poteri, con buona pace del pensiero e dell’azione liberale degli ultimi due secoli.

Quarto. Scriveva un filosofo del diritto come Radbruch che mentre per la politica vale il detto salus rei plublicae suprema lex, per la giustizia vige fiat justitia pereat mundum.

In genere, in caso di contrasto, prevale la necessità politica (cioè dell’esistenza ordinata della comunità e dello Stato). A parte il caso di Salvini, lo si riscontra in più disposizioni dell’ordinamento, tra cui quella sull’ “atto politico”, proprio perché politico sottratto alla cognizione del Giudice (norma vigente da oltre un secolo e confermata da ultimo nel 2010).

Scriveva V.E. Orlando sull’atto politico (ma è utile anche nel caso Salvini) che a distinguerlo dal semplice atto amministrativo era assai più lo scopo che la “natura” dell’atto: “la distinzione acquista un’importanza effettiva, quando il carattere politico che vuolsi attribuire all’atto dipende non tanto dalla natura di esso quanto dallo scopo cui, a torto o a ragione, si dicono diretti: noi accenniamo a quegli atti del potere esecutivo che infrangono le leggi sotto l’impulso di una pubblica necessità, assumendo per giustificazione il motto salus reipublicae suprema lex”. E sindacare lo scopo e la congruità non è certo compito del Giudice, limitandosi questo alla conformità dell’azione del potere pubblico a delle regole. Montesquieu distingueva così i tre poteri: “In ogni stato ci sono tre tipi di poteri quello legislativo, il potere d’esecuzione delle cose dipendenti dal diritto delle genti, il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile…

Per il secondo (di questi) fa la pace e la guerra, nomina e riceve ambasciatori, mantiene la sicurezza, previene le invasioni. Per la terza, punisce i crimini, e giudica le liti dei sudditi (particuliers)”. Confondere i poteri è compromettere la libertà. Permettere che un Ministro venga condannato per come ha tutelato i confini (cioè la sicurezza e i limiti territoriali) è fare politica, nel senso della potenza esecutrice del diritto delle genti” definita da Montesquieu. Ma non condivisa dai suoi sedicenti seguaci.

Teodoro Klitsche de la Grange

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Carlo Nordio, Giustizia, Liberilibri_a cura di Teodoro Klitsche de la Grange

Carlo Nordio, Giustizia, Liberilibri 2022, pp. 62, € 13,00.

Questo breve ma efficace saggio di Nordio si conclude con un giudizio sulla giustizia penale attuale “Abbiamo disposizioni severe e attitudini perdoniste, una voce grossa e un braccio inerte, una giustizia lunga e il fiato corto: vogliamo intimidire senza reprimere e redimere senza convincere”; questo ricorda molto da vicino l’opinione di Alexis de Tocqueville sull’ordinamento giuridico dell’ancien régime, caratterizzato secondo il pensatore francese da norme severe ed una pratica fiacca. A mio avviso la ragione della somiglianza di tali giudizi consegue dal fatto d’essere l’effetto della fase di decadenza di un ordinamento. Per cui, dato che Nordio propone per la giustizia italiana di riformarla radicalmente in senso  liberale, non si può che concordare nell’auspicio.

Dopo aver iniziato questa recensione dalla fine del saggio, mi riposiziono al principio. Il libro è diviso in due parti: nella prima si tratta del concetto di giustizia nella civiltà occidentale, il quale “poggia su quattro pilastri diversi ma massicci: la cultura giudaico-cristiana e quella greco-romana”.

Nella seconda si analizza “quanta parte di questa cultura sia confluita nella giustizia (penale) italiana. E proporremmo una loro conciliazione, nella prospettiva di una riforma liberale”.

Nella prima parte quindi si considerano le radici (giudaico-cristiane, nonché greco-romane) dell’idea di giustizia. Nella seconda si riscontra quanto ve ne sia nell’ordinamento concreto attuale e cosa ne occorra riformare.

In altre parole l’autore confronta l’attuale ordinamento con le radici storico-filosofiche della nostra civiltà. Cioè parte da una prospettiva di alto profilo, al contrario di molte delle soluzioni concrete attuali la cui causa efficiente spesso non è il garantismo o il giustizialismo (o altre siderali esigenze) ma espedienti e callidità di potere, compreso il condizionamento di processi in corso, per i quali si paventano le influenze sulle elezioni o sulle carriere di politici (e burocrati).

Quanto alla giustizia penale e all’influenza religiosa “i principi della cultura giudaico-cristiana sono stati formalmente ossequiati ma sostanzialmente negletti. La composizione tra rigore retributivo e misericordia benevola si è stemperata in un caotico sincretismo di magistero arcigno e di sgomenta rassegnazione”. Relativamente all’influsso greco-romano l’equilibrio razionale tra la presunzione di innocenza e la certezza della pena “dovrebbe essere il precipitato logico, e il risultato pratico proprio della tradizione greco-romana filtrata da John Stuart Mill, da Tocqueville e Montesquieu, come da Verri e Beccaria”, come espresso dal novellato (1999) art. 111 della Costituzione. Tuttavia tale recepimento “è stato così inavveduto da esser minato da alcune contraddizioni insanabili”, anche e soprattutto perché il processo che ne risulta ha “poco a che vedere con quello accusatorio anglosassone, che si regge su alcuni solidi principi, come la divisone delle carriere, la distinzione tra giudice del fatto e del diritto, la nomina e i poteri del pubblico ministero, l’estensione dei patteggiamenti e, più importante di tutti, la discrezionalità dell’azione penale”. La conclusioni è che “accanto alla dissoluzione dell’eredità giudaico-cristiana della concezione retributivo-indulgenziale della pena, assistiamo al ripudio del legato greco-romano del razionalismo pragmatico, perché alla lunghezza esasperante dei nostri processi si associa la confusionaria applicazione di norme incerte e scoordinate. E il Paese che è stato la culla del diritto ne è diventato la bara”.

Nordio, volando alto, fa discendere l’attuale situazione dalla mancata applicazione di principi storico filosofici, espressi da pensatori nel corso di millenni. Se da questo confronto storico-filosofico, passiamo a quello logico-comparatista, nel senso di vedere quanto delle soluzioni che le concezioni politicamente corrette vogliono imporre come capisaldi dello “Stato di diritto” lo siano in altri ordinamenti, il discorso non cambia.

Per esempio l’obbligatorietà dell’azione penale: è vero che è sancita dall’art. 112 della Costituzione, ma si configura in modo assai differente negli Stati di diritto contemporanei, a partire dalla Gran Bretagna.

Così per l’azione penale, spesso accordata anche alle vittime del reato (e talvolta a associazioni o a tutti). O la separazione delle carriere che in alcuni ordinamenti non si pone data la “separazione” naturale tra titolari (anche pubblici) dell’azione penale e organi giudicanti.

In sintesi quello che il “politicamente corretto”, la stampa mainstream, e (molti) poteri forti vorrebbero far passare come quintessenza del liberalismo “compiuto” e della modernità, non lo è, o non s’impone con la conclamata evidenza la perentorietà e unitarietà che ci viene quotidianamente rappresentata.

Nordio fa leva, per demolirla, sulla storia e sul pensiero di millenni; ma questo risulta anche dalle (odierne) soluzioni adottate appena fuori dai confini. E non si vede come molte non possano essere recepite nell’ordinamento italiano, solo perché contrarie agli anatemi mediatico-culturali.

Teodoro Klitsche de la Grange

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Il maglio giudiziario, di Giuseppe Germinario

Il caso Amara e il caso Palamara, nella loro rapida successione, hanno portato alla luce del sole l’evidenza di quanto sino ad ora intuito: anche la magistratura è campo di azione politico, oggetto di scontro politico per il suo esercizio; è costituita da soggetti politici partecipi non solo nel loro ambito operativo ma anche attivi nell’agone politico generale sia con strutture istituzionali ed associative formalmente riconosciute che per il tramite di gruppi informali. Sul criterio della separazione dei poteri sembra ormai prevalere quello della divisione e della compartecipazione soprattutto in questa fase di crisi e ristrutturazione degli assetti.

Prima però di dilungarsi su questo tema così delicato e su di un aspetto particolare ma cruciale di esso occorrono però alcune precisazioni necessarie a contestualizzare il merito di quanto scritto:

  • l’azione della magistratura nell’esercizio delle sue funzioni è per sua natura destabilizzante e distruttiva in quanto agisce su singoli attori o al massimo su gruppi o settori della società, segno tra l’altro che non sempre l’azione del magistrato è individuale, ma spesso e volentieri orientata e coordinata; costringe quindi gli attori politici con funzioni “costruttive” a riposizionarsi negli spazi, nei comportamenti e nei rapporti di forza diversamente disposti

  • la magistratura è organizzata secondo il criterio dell’ordinamento, in assenza quindi di una rigida struttura gerarchica. Ragion per cui il singolo magistrato, tuttalpiù le singole procure e strutture giudicanti godono almeno formalmente di “completa autonomia e indipendenza”

  • in ambito penale l’attività giudiziaria è regolata dall’obbligatorietà dell’azione; criterio che vieterebbe la selezione gerarchica, nei tempi e nei mezzi utilizzati, dei vari procedimenti

  • l’attività del magistrato, specie nella fase inquirente, è resa possibile ed è inevitabilmente condizionata dagli input forniti da soggetti politici “costruttivi” quali sono gli organi di informazione, organi di polizia, servizi di intelligence, uomini di apparato e singoli cittadini motivati in senso lato politicamente. Di solito nelle fasi di normalità o di gestione controllata delle dinamiche tale influenza si esercita con isolate eccezioni sotto traccia e discretamente; in quelle di crisi acuta o marcescenti emergono nella loro invasività e virulenza. Un esempio tra i tanti, gli evidenti e ormai conclamati legami e condizionamenti di settori dei servizi di intelligence nazionali e americani operati su alcuni magistrati propedeutici allo scoppio di Tangentopoli, alla defenestrazione di un intero ceto politico governativo e di potere, alle dismissioni e privatizzazioni gestite scelleratamente da quello surrogato in posizione servile e raffazzonata.

Gli indirizzi espressi nel secondo e terzo punto hanno lo scopo dichiarato di garantire al meglio l’imparzialità del magistrato e la parità di trattamento del cittadino; in effetti in particolari ambiti e tempi ci si è avvicinati a questo obbiettivo che più che di imparzialità si potrebbe definire di maggiore considerazione delle parti più deboli individualmente della società.

Al pari di qualsiasi sistema di relazioni e di apparati anche quello della magistratura ha conosciuto fasi ascendenti di funzionamento e fasi discendenti di decadenza e progressiva degenerazione. Le sue modalità di funzionamento ed organizzazione non possono certo impedire l’esercizio dell’impegno e del conflitto politici, proprio per la funzione di indirizzo e di collante che consustanzialmente il “politico”deve esercitare nei vari ambiti di azione umana; ne condizionano certamente però le modalità di esercizio, specie nella magistratura inquirente, sia all’interno, sia all’esterno di essa, sia ancora nelle intricate interrelazioni.

La gerarchizzazione approssimativa dell’ordinamento, la mancanza di un esplicito prevalente rapporto di indirizzo esterno dell’attività giudiziaria, in particolare di quella inquirente, ha determinato al suo interno la formazione e frammentazione di centri di potere e decisionali ostentatamente autonomi e sempre più in conflitto tra di essi, con per di più un armamentario di strumenti disponibili peculiari della categoria, ma così dirompenti nei loro effetti; ha consentito a questi nuclei di tessere, di inserirsi o di essere assorbiti più autonomamente in reti di relazioni e centri decisionali; ha creato infine le condizioni per assumere un ruolo e una capacità di influenza abnormi ormai consolidato e difficilmente scalfibile.

L’esercizio fluido del potere esige il funzionamento corretto e coordinato dei vari centri di potere, in particolare di quelli istituzionali, nella diversità delle loro funzioni; l’incisività dei vari centri strategici in conflitto e cooperazione tra di essi dipende soprattutto dalla capillarità della loro presenza in quelli istituzionali. Quando per un qualche motivo l’equilibrio dinamico viene sconvolto, mettendo per lo più in crisi il funzionamento di uno o più di questi centri di potere, in qualche modo si sopperisce alla crisi sovraccaricando altri settori con tutte le distorsioni che ne conseguono specie in caso di protrazione indefinita delle condizioni di emergenza. È quello che sta avvenendo negli Stati Uniti con l’avvento e la defenestrazione di Trump; è quello che sta avvenendo in Italia sino ad incancrenirsi da ormai circa trenta anni con la crisi focalizzata nel ceto politico governativo e progressivamente nel ceto di controllo e gestione degli apparati.

La crisi al e del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) è il portato di queste dinamiche. Sequenze dettate dagli imprevisti e dalle incognite di uno scontro politico così acceso e cadenzate da soggetti non necessariamente consapevoli viste le modalità altamente sofisticate di condizionamento e influenza delle azioni.

Ma passiamo al punto centrale di questo articolo.

Se esiste un ambito di azione dell’attività dei magistrati dove sono più evidenti queste implicazioni, questo è l’agone internazionale. Non è un caso quindi che la crisi sia deflagrata sui procedimenti giudiziari a carico di dirigenti dell’ENI impegnati nelle attività all’estero, nella fattispecie in Nigeria, risoltisi con l’assoluzione.

Certamente il punto centrale della crisi non riguarda il carattere informale dei comportamenti nel CSM al riguardo. A qualunque livello dell’attività politica, compreso gli organi della magistratura, i rapporti informali sono altrettanto se non più importanti di quelli formali nel preparare e portare avanti le decisioni, nel determinare le posizioni di potere. Né lo sono le rivalità personali legate al consolidamento o alla minaccia alle posizioni di potere stesse nelle procure e nel CSM.

Le stesse rivalità in seno alla dirigenza dell’ENI, in particolare tra gli amministratori delegati Scaroni e Descalzi, le quali avrebbero alimentato e fornito pretesti al proseguimento dell’inchiesta, sono il portato di dinamiche molto più grandi e complesse che vedono esposta una azienda a caccia sempre più in proprio di coperture internazionali data la crescente evanescenza del peso geopolitico dello Stato che dovrebbe tutelarla, coprirla ed indirizzarla.

L’attività legale, i procedimenti giudiziari, la stessa giurisdizione internazionali hanno delle implicazioni e godono di una aleatorietà tali da innescare pesanti dinamiche geopolitiche e politiche che prescindono dall’esito stesso delle sentenze. Quello geopolitico è un ambito privilegiato per cercare di individuare al meglio il ruolo della giustizia e dei magistrati; ambito che va esaminato sulla base di alcune premesse.

Parlare intanto di diritto internazionale è improprio in quanto il fondamento di queste, ad eccezione parziale dell’ambito dei diritti umani, sono i trattati e non un corpo di leggi; l’adesione a questi e agli organismi internazionali preposti alla gestione, l’applicazione e il rispetto delle norme sono continuamente oggetto di trattative, deroghe e violazioni in realtà difficilmente sanzionabili universalmente; laddove si è riusciti a istituire delle corti, come nell’ambito dei diritti umani, queste corti non hanno potestà su tutti i paesi e paradossalmente viene utilizzato il loro dispositivo da paesi, come gli Stati Uniti, che non vi aderiscono, almeno sino a quando utili al loro esercizio di potenza. L’ultimo esempio clamoroso in tal senso è stato il processo a Milosevic, conclusosi tra l’altro con qualche dubbio sulle cause di morte dell’imputato. Si tratta in realtà di una coperta corta utilizzata dagli stati egemoni al momento in auge a sanzione dei rapporti di forza e degli interventi intromissori. Una aleatorietà che lascia ampi margini di azione agli Stati e alla pletora di associazioni e ONG che fungono da complemento. Ai dispositivi giudiziari internazionali manca comunque il supporto fondamentale di una forza di polizia alle dirette dipendenze, impossibile da realizzare per l’assenza di un governo e di una organizzazione statuale mondiale, al momento scritta solo nel libro dei sogni.

Più interessante è la valutazione dell’azione dei corpi giudiziari nazionali nell’agone internazionale.

L’ambito penale e dirittoumanitarista è quello che si presta maggiormente alla manipolazione indiretta tesa a logorare e condizionare la collocazione geopolitica di un paese. Il caso Regeni è emblematico da questo punto di vista per la direzione unilaterale delle indagini, sia per la permeabilità alle manipolazioni esterne e alle campagne propagandistiche, nella fattispecie di matrice anglosassone. Azioni che tendono a pregiudicare e delimitare ulteriormente il nostro ruolo nel Mediterraneo.

Molto più diretto ed articolato è l’uso del diritto in ambito geoeconomico sino a diventare un vero e proprio sofisticato strumento di guerra economica e confronto geopolitico. Soprattutto in ambito economico l’adozione di un modello giurisprudenziale, nella fattispecie quello anglosassone, rappresenta la sanzione della superiorità egemonica di un paese e il tentativo di protrazione di questa per inerzia anche in una fase di incrinatura e di relativa decadenza della sua capacità di dominio. L’adozione di tali modelli apre la strada al radicamento di studi professionale avvezzi a quelle procedure, alla individuazione di sedi di definizione di controversie solo apparentemente neutrali, alla formazione di gruppi lobbistici sempre più influenti, alla circolazione di conoscenze, dati riservati e quant’altro le quali regolarmente affluiscono nelle case madri degli studi legali e da esse verso i centri di potere politici e politico-economici. La proliferazione di studi legali americani nel modo, specie nell’area occidentale, non è certo casuale e politicamente neutra; è sufficiente analizzare il corollario sviluppatosi attorno alle controversie di giganti come Airbus e Bayer per avere una idea delle dimensioni del fenomeno. La corruzione, la violazione delle regole della concorrenza, il mancato rispetto dei vincoli finanziari e debitori, la violazione dei brevetti sono le costanti di tali azioni.

Il principio della extraterritorialità è invece il fattore decisivo in grado di far compiere il salto di qualità alla efficacia delle azioni giudiziarie dei paesi. In senso masochistico ai paesi scarsamente in grado di applicarlo, in senso proattivo agli altri. L’Italia primeggia, manco a dirlo, tra i primi, gli Stati Uniti in assoluto, con la Cina come neofita ed aspirante, tra i secondi.

La base di questo principio viene posta dal lontano caso Lockeed che investì negli anni ‘70 numerosi paesi, tra i quali gli Stati Uniti, l’Italia, il Giappone, l’Olanda. Sull’onda di indignazione sollevata dallo scandalo, gli Stati Uniti in prima battuta, seguiti pedissequamente con grande solerzia da gran parte degli stati europei e dal Giappone, vararono leggi che penalizzavano le proprie imprese implicate in azioni di corruttela. Con il passare del tempo, ma in pochissimi anni, i centri decisionali americani si accorsero della discriminazione e del danno arrecato alle proprie aziende con un intervento in esclusiva. Estesero così progressivamente il campo sanzionatorio a tutte le imprese intrattenitrici di rapporti con paesi implicati in casi di corruzione, ma anche con quelli vittime di provvedimenti anche unilaterali di sanzioni per violazione dei diritti umani, per fomentazione del terrorismo (Iran), per minaccia alla “coesistenza pacifica” o per insolvenza debitoria (Argentina), comprese quelle straniere che in qualche maniera utilizzassero servizi e componenti produttivi americani. A cotanto zelo non hanno saputo resistere molti paesi, prima fra tutti l’Italia. Ma quello che per gli Stati Uniti è diventato via via uno strumento offensivo temibile e sempre più perfezionato nel conflitto geoeconomico e geopolitico, per l’Italia si è rivelato uno zelo autolesionistico di rara efficacia e perseveranza. Agli Stati Uniti è bastato ostacolare l’accesso ai propri servizi finanziari, al proprio bagaglio tecnologico e al proprio mercato interno per “correggere” i comportamenti riottosi e allineare le politiche governative e aziendali ai propri disegni; l’Italia non ha questa capacità geopolitica e nemmeno quella di determinare o contribuire a fissare gli standard di mercato e commerciali. La conseguenza è che gli Stati Uniti hanno concentrato in casa altrui le attenzioni e affibbiato l’80% dei provvedimenti sanzionatori ad aziende straniere riuscendo in qualche maniera a condizionare a proprio favore i comportamenti generali all’interno della propria sfera di influenza e a condizionare pesantemente quella dei competitori ed degli avversari dichiarati; l’Italia ha concentrato tutte le sue attenzioni verso le proprie aziende e a rivolgere gli strali più pesanti verso le proprie aziende pubbliche. La pletora di indagini e provvedimenti giudiziari ai danni di ENI, Leonardo e Finmeccanica per le loro attività estere, spesso conclusi con un nulla di fatto dopo anni di indagini e processi, hanno sconvolto le strategie aziendali in settori strategici, hanno minato profondamente la credibilità e l’affidabilità internazionale di queste e del paese stesso, hanno arrecato danni economici e politici enormi specie nell’area operativa mediterranea e subsahariana, hanno spinto queste aziende ad intensificare per proprio conto i legami politico-economici con paesi stranieri geopoliticamente più attivi indebolendo quelli con la casa madre. Tanto per non farci mancare niente, non è nemmeno l’unico campo dove si è entrati giudiziariamente con la grazia di un elefante in un negozio di cristalli sino a scombussolare assetti e reti operative: basterebbe seguire le peregrinazioni giudiziarie di tanti vertici dei servizi di informazione in quest’ultimo trentennio. In questo quadro, azzardare l’ipotesi di una particolare permeabilità degli ambienti giudiziari a questi disegni e a queste dinamiche ed esercizi di influenza e manipolazione non è poi così peregrina, a prescindere dalla consapevolezza e dalla correttezza di comportamento dei singoli magistrati. Servirebbe anche ad inquadrare con maggior respiro conflitti istituzionali gravissimi e feroci presentati dagli organi di informazione per lo più come deplorevoli beghe di bottega dal sapore corporativo. Queste naturalmente esistono, ma assumono l’aspetto del contenzioso tra i polli di Renzo, se non peggio.

PRESCRIZIONE E FINE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI, di Augusto Sinagra

PRESCRIZIONE E FINE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI

Il rifiuto di una realtà folle porta a negare quella realtà ma la realtà esiste per come è.
Mi riferisco alla riforma della prescrizione in materia penale e ho riflettuto a lungo.
La conclusione è che l’ignoranza unita ad un giustizialismo forcaiolo è un mix esplosivo.
Anche questa demenziale e criminale riforma del regime della prescrizione sarà sanzionata dalla Corte costituzionale (se la Corte non decide, viceversa, di fare la manutengola di una falsa democrazia e di una falsa legittimità, ma non lo penso).
L’ignoranza è indubitabilmente quella dei seguaci del guitto genovese. Il giustizialismo forcaiolo è quello di Piercamillo Davigo, il Saint-Just dei rigatoni alla carbonara, per riprendere in parte una felice espressione di Marcello Veneziani.
Il soggetto in questione, all’apice di un contorsionismo argomentativo, è giunto ad affermare in sostanza che è meglio un innocente in carcere che un colpevole in libertà.
Signori, questo fa il giudice ed è pure Consigliere al CSM!
Gli ha fatto eco il DJ di Castellammare del Golfo che, ha affermato che non ci sono innocenti in carcere. La figlia di Enzo Tortora ne sa qualcosa!
Signori, questo fa il Ministro della Giustizia. E mi ha fatto veramente senso sentirlo sproloquiare all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Roma.
Già i processi penali e civili in Italia sono eterni. Ricordo che quando facevo il giudice fino al 1980 era ancora presente nei fascicoli giudiziari la carta bollata con i Fasci Littorii. Cioè ancora dopo 35 anni.
L’eliminazione della prescrizione in materia penale, salvo che l’imputato venga assolto in primo grado, significa che esso tale potrebbe rimanere – cioè condannato – fino alla sua morte! E nessuno osi dire che i giudici lavorano in misura corrispondente allo spropositato stipendio che percepiscono. Non è vero. E lo sanno tutti: con questa riforma la già inesistente corrispondenza si tramuterà in una forbice aperta.
Questa demenziale riforma non solo contrasta con l’art. 6 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 relativo alla “ragionevole durata” del processo come diritto fondamentale dell’individuo (Convenzione che la Corte di Cassazione ritiene di rango “paracostituzionale”) ma contrasta altresì con l’art. 111 della Costituzione che riproduce il citato art. 6 della Convenzione.
Io non ce l’ho con il figlio di Bernardo Mattarella. Anzi, avverto nei di lui confronti un sentimento di umana comprensione nel constatare come egli non sia libero nelle sue decisioni e dunque non possa essere arbitro.
Ma non posso pensare che egli, pur nella sua discutibile competenza in materia giuridica, non si sia reso conto e dunque sia stato consapevole di avere promulgato, con la sua firma, una legge non solamente ingiusta ma incostituzionale.
Perché lo abbia fatto non lo so. È un problema che riguarda la sua coscienza, non il Popolo italiano che di lui ha già preso le giuste “misure”.
AUGUSTO SINAGRA

NÉ POLITICA NÉ GIUSTIZIA, di Teodoro Klitsche de la Grange

NÉ POLITICA NÉ GIUSTIZIA

A distanza di poche settimane l’una dall’altra tre notizie hanno riproposto il problema del rapporto tra poteri (politico e giudiziario): l’assoluzione (in Cassazione) dell’ex Sindaco di Roma Marino, le dimissioni della Presidente della Regione Umbra, Marini e le non dimissioni del sottosegretario Siri, ambedue quest’ultime a seguito delle indagini delle competenti procure. Dalla combinazione e comparazione di tali vicende emerge quale potrebb’essere un ragionevole bilanciamento delle rispettive esigenze della politica e della giustizia, punto dolente dello stato di diritto.

Politica e giustizia hanno principi d’azione (e scopi) differenti. La prima si fonda sul detto salus rei publicae suprema lex; ne consegue che esigenze e vincoli “giuridici” cedono se è in gioco l’interesse dello Stato e l’autonomia della politica, organizzata di guisa da rispondere – almeno nelle democrazie – alla volontà popolare, onde i rappresentanti sono eletti dal popolo direttamente (Parlamento, Presidenti di Regione, Sindaci) o indirettamente nominati dagli eletti (governo, Presidente della Repubblica). La seconda in base al principio fiat justitia, pereat mundus, ed è organizzata (prevalentemente) con il reclutamento di personale burocratico con metodi burocratici (in sostanza una cooptazione).

Dato che sono pochi i casi in cui l’ordinamento esclude del tutto la responsabilità (giudiziaria) comune di soggetti pubblici (come i capi dello Stato), per gli altri rappresentanti occorre elaborare – per equilibrare i principi – delle norme derogatorie in vario modo alla giurisdizione ordinaria: Tribunali e accusatori “speciali”, autorizzazioni a procedere, divieto di determinati atti d’indagine e così via. La giustizia politica è tutta una fioritura di deroghe a quella penale comune, e non potrebbe essere diversamente  – a parte l’opportunità o meno di questa o quella norma. Il perché è agevole da intendere. E proprio il caso Marino ne fornisce l’esempio. Il Sindaco di Roma era stato eletto dai cittadini della capitale; non era un Cavour o un Bismarck, ma comunque aveva ottenuto la (sufficiente) maggioranza dei consensi. Data la non eccessiva popolarità di cui godeva, qualche “svarione” amministrativo, e forse un rapporto difficile con l’allora Presidente del Consiglio, il PD, per toglierlo di mezzo, faceva dimettere la maggioranza dei consiglieri comunali. Da ciò conseguiva la nomina del Commissario e la convocazione di nuove elezioni, vinte dalla Raggi. Dato che non era possibile manifestare, almeno in parte, le ragioni reali (tutte politiche) della decisione, la stampa iniziò a sbandierare l’apertura di un processo per avere, il Sindaco, pagato, con la carta di credito comunale, pranzi (ed altro) di carattere del tutto privato. Che la circostanza non toccasse granché i romani (preoccupati e) afflitti da decenni di cattiva amministrazione  (dalla “monnezza” ai trasporti, alla fiscalità locale) era cosa che non sembrava (né sembra) interessare  granché i giustizialisti in servizio permanente effettivo. A distanza di qualche anno la Cassazione ha assolto Marino. Risultato: un Sindaco eletto è stato dimissionato dalla strumentalizzazione politico-mediatica di un preteso reato e del relativo processo. Col risultato (voluto) che l’unico effetto del processo e della strumentalizzazione del quale non è stato quello (di giustizia) di punire un reo, ma solo quello (politico) di eliminare un avversario. Effetto che la vicenda Marino condivide con tanti altri casi di “giustizia politica” degli ultimi trent’anni (e non solo).

Si dice che c’è la presunzione d’innocenza e chi non è condannato con sentenza definitiva dovrebbe continuare a svolgere la sua funzione: ma a parte il fatto che non sempre è così (v. legge c.d. Severino), è ancora peggio che per una bandiera di onestà e di illibatezza si pretendano le dimissioni (preventive) di soggetti come la Marini o Siri che sono solo indagati. Vero è che la moglie di Cesare dev’essere al di sopra di ogni sospetto, ma ad esercitare pubbliche funzioni per volontà del popolo era Cesare e non la di lui signora. Il quale ripudiò la moglie  ma conservò la carica (e, notoriamente, fece carriera).

E ad essere troppo sensibili all’onestà, si finisce con l’essere più giustizialisti della pubblica accusa, con il risultato, sovente, di strumentalizzare (il funzionamento) della giustizia a scopo politico. Né vera giustizia né sana politica. Cioè proprio quello che, a parole, si vorrebbe evitare.

Teodoro Klitsche de la Grange