MEGLIO DENG, di Teodoro Klitsche de la Grange

MEGLIO DENG

Diceva Deng Tsiao Ping, con un’espressione rimasta famosa, che l’importante non è il colore del gatto, ma che acchiappi i topi. Con ciò il grande statista, padre dell’attuale potenza (e “sistema) cinese, cui è riuscita la conversione di un immenso paese da una economia agraria (e povera) a una post-industriale, intendeva che, nella scelta e selezione delle classi dirigenti, la capacità di raggiungere gli obiettivi fissati e/o voluti (dall’agente) debba prevalere su quello della conformità ad imperativi – nella specie politico-ideologici – ma potrebbero essere anche a fondamento religioso, estetico o della corrispondenza ad una “causa” (e ai relativi “precetti”) – intesi come superiori e determinanti.

Quando, da tanto tempo, e se in particolare con la pandemia del Covid, si ammira (anche) la capacità della Cina di affrontare con efficacia le conseguenze del virus, le spiegazioni (prevalenti) hanno carattere ideologico: la possibilità di un regime autoritario che comanda senza o pochi limiti – naturali a quelli di sistemi più rispettosi dei diritti individuali. Salvo poi a mettere in guardia contro il consenso all’autoritarismo che ne può derivare. Giustificazione (e preoccupazione) declinata in diverse forme, non esclusa – anzi forse la più ricorrente – del comunismo che, per le proprie istituzioni-tipo (centralismo, gerarchia, assenza di opposizione politica) è ancora (in parte) vivo nel sistema cinese.

Non si può escludere del tutto l’incidenza di tale fattore: anzi occorre concordare che è una componente importante del successo. Tuttavia si pensi a cosa sarebbe successo in Cina se il grande paese fosse stato fermo al comunismo agrario di Mao-Dse-Dong: il Covid avrebbe fatto un’ecatombe o comunque causato una mortalità assai superiore, un po’ come capitato all’India – paese per dimensioni demografiche paragonabili – la cui percentuale di decessi (e contagiati) da Covid è assai peggiore di quella cinese: per cui anche lo sviluppo economico (e di condizioni di vita) dovuto all’abbandono del modello comunista e l’adozione di un “socialismo di mercato” ha avuto conseguenze positive nel contenimento della pandemia.

Senza insistere nell’elencare cause concorrenti (probabili o possibili), occorre considerare quanto può aver inciso la massima – pragmatica e laica di Deng sul modello di sviluppo.

E qua occorre rifarsi a Max Weber. Scriveva il grande sociologo che “come ogni azione anche l’agire sociale può essere determinato” in modo “razionale rispetto allo scopo” ossia da aspettative sul successo rispetto al fine voluto e considerato razionalmente; ovvero “in modo razionale rispetto al valore – dalla credenza consapevole nell’incondizionato valore in sé – etico, estetico, religioso, o altrimenti interpretabile – di un determinato comportamento in quanto tale, prescindendo dalle sue conseguenze”; e poi affettivamente (da affetti e da stati attuali del sentire); o tradizionalmente (da un’abitudine acquisita). Pur non potendosi escludere contaminazioni tra i diversi tipi (per cui spesso l’agire è determinato in base sia a valori quanto allo scopo, ovvero razionale rispetto ai valori, ma allo scopo (scelto) per i mezzi da impiegare1.

Tuttavia, sostiene Weber “Dal punto di vista della razionalità rispetto allo scopo, però, la razionalità rispetto al valore è sempre irrazionale – e lo è quanto più eleva a valore assoluto il valore in vista del quale è orientato l’agire; e ciò poiché essa tiene tanto minor conto delle conseguenze dell’agire, quanto più assume come incondizionato il suo valore” (il corsivo è mio); il quale di solito è “la pura intenzione, la bellezza, il bene assoluto, l’assoluta conformità al dovere”.

Proprio l’attenzione dell’agire razionale rispetto allo scopo ai (probabili) risultati e la valutazione decisiva (per confermarne la congruità) delle conseguenze rende, a un tempo, tale agire più “utile” e più verificabile. Se per giudicare una razionalità rispetto al valore è sufficiente confrontare valori e (intenzioni) dell’agire, nel primo caso sono le conseguenze, il risultato/i concreto/i a misurarne la validità – e quindi l’effettiva razionalità. Per cui una comunità che tenga nella maggiore considerazione – ed orienti le scelte dei dirigenti – in base alla massima di Deng ha una superiore capacità di affrontare la realtà e conseguentemente l’emergenza (cioè la fortuna machiavellica), predisponendo argini, terrapieni e canali per contenerne l’effetto distruttivo.

Dai risultati economici (e non solo) della Cina negli ultimi quarant’anni (dopo la “sterzata” di Deng) risulta che il “criterio del gatto”, evidentemente applicato, ha contribuito all’eccellenza cinese. Dato che a partire dagli anni ’90 è cominciata la stagnazione-recessione dell’Italia, occorre vedere quale dei tipi weberiani dell’agire sociale sia stato qui più praticato (e predicato). Scriveva Weber che “Per agire «sociale» si deve però intendere un agire che sia riferito – secondo il suo senso, intenzionato dall’agente o dagli agenti – all’atteggiamento di altri individui, e orientato nel suo corso in base a questo”; per chiarire quale sia il criterio (prevalente) applicato può dare un notevole aiuto l’immagine e i messaggi comunicati dalla classe politica (più che dalla classe dirigente). I quali prevalentemente sono riconducibili alla “razionalità” rispetto al “valore”. È chiaro che i valori sono, in parte, col tempo cambiati. Un tempo prevalevano bontà, rivoluzione, socialismo, comunismo, resistenza, nazione, potere, cristianesimo, libertà, costituzione (e così via), dopo il crollo del comunismo, buona parte dei “vecchi” sono stati sostituiti dal mercato, dai diritti dell’uomo, dall’ambiente.

È interessante notare come, con qualche eccezione, pur cambiando i valori di riferimento (in particolare a sinistra, più colpita dal crollo del comunismo) l’attitudine (e perfino l’apparenza) a propagandarli sia cambiata – o sia mutata di poco. Tra le rarità (parzialmente) contrarie rispetto alla regola Berlusconi, il quale rivendica per se d’essere l’ “uomo del fare” (anche se, spesso, quel fare era il minimo sindacale).

Tutti (quasi) gli altri, ancor più quelli dell’area sinistra appaiono nel linguaggio, nella mimica e nell’immagine dei predicatori2.

Tali prediche, come scriveva Hobbes sono il mezzo di comunicazione dei sacerdoti i quali hanno il compito di persuadere ed insegnare (la parola di Cristo) ma cui Dio non ha mai dato il potere di costringere, concesso al potere temporale. Questo così ha la responsabilità: a predicare fa bene ma dimezza (almeno) la propria funzione: che è quella di proteggere, anche con la forza.

Diversamente dalla razionalità rispetto allo scopo, quella ai valori si misura sulla conformità della condotta ai valori (indipendentemente dalle conseguenze) e sull’intenzione dell’agente, ossia sulla “purezza di cuore”. È chiaro che con un criterio del genere, ogni profeta disarmato (scriveva Machiavelli), ogni predicatore di successo diventa un buon governante.

Certo si potrebbe notare che spesso su quelle buone intenzioni si sono costruite fortune (economiche), come recita un detto americano sul bene perseguito dai quaccheri. Ma questo è un altro – anche se assai spesso ricorrente – discorso.

Resta il fatto che conformare la propria condotta non al perseguimento degli interessi concreti della comunità, ma ai valori esternati è una buona strada per “trovare la ruina più tanto che la preservazione sua”, predicando una condotta sostanzialmente indifferente al concreto risultato – il bene comune – (concreto) degli individui e dell’insieme sociale. Per cui portarlo a modello diventa la via maestra per la decadenza della comunità: come applicare il detto di Deng inverso.

Il solo predicarlo (prevalentemente) è già un errore, perché induce il pensiero che per ben governare occorre essere buoni (predicatori): a comportarsi di conseguenza si agevola l’emergere di una classe dirigente composta di simil-preti, buoni ma poco utili, con parecchi ipocriti che vi si nascondono. Proprio la categoria che assicura quanto capitato all’Italia, che da trent’anni ristagna. Meglio meno buone intenzioni e prediche, ma più risultati.

Teodoro Klitsche de la Grange

1 Ovvero, come scrive Weber: “individuo che agisce può – prescindendo da qualsiasi orientamento razionale rispetto al valore, in vista di «imperativi» e di «esigenze» – disporre gli scopi concorrenti e contrastanti, considerati” per cui “di conseguenza può orientare il suo agire in maniera che essi siano soddisfatti, se possibile, in tale successione principio dell’«unità marginale»” Wirtschaft und Gesellshaft trad. it. Economia e società, vol. I, Milano 1980, p. 23.

2 D’altra parte già un secolo orsono il Presidente Wilson, con la sua insistenza sui principi da applicare nella pace di Versailles appariva a un acuto economista come J. M. Keynes un “predicatore presbiteriano”; quando Keynes descrive Wilson è palese – riportandolo alla pagina di Weber sui “tipi ideali” dell’agire – che non aveva coordinato scopo e mezzi. Perché sostiene Keynes “non aveva nessun piano, nessun progetto, non idee costruttive di sorta per rivestire di carne viva i comandamenti che aveva tuonato dalla Casa Bianca. Avrebbe potuto fare un sermone su ognuno di essi o rivolgere all’Onnipotente una solenne preghiera per il loro adempimento; ma non era in grado di formulare la loro concreta applicazione allo stato effettivo dell’Europa”, v. ora trad. it. in J. M. Keynes Sono un liberale?, Milano 2010, p. 43.

INIMICIZIA, CONFLITTO E BLOCCO SOCIALE, di Teodoro Klitsche de la Grange

INIMICIZIA, CONFLITTO E BLOCCO SOCIALE

1. In relazione all’esito delle elezioni presidenziali americane è stata ripetuta la tesi – formulata oltre vent’anni fa da Christopher Lasch – che le élite dirigenti sono vieppiù separate dal popolo; e che queste non riescono a comprenderlo, né a capire le ragioni per cui ciò è avvenuto, né perché il tutto permane. La frattura ormai è consolidata: il giudizio, condiviso da tanti, che Trump ha perso le elezioni ma il trumpismo è quanto mai in buona salute (a differenza di quanto avviene per altri movimenti populisti – come i 5 Stelle) lo corrobora.

La tesi di Lasch (e di altri) è essenzialmente sovrastrutturale, e cioè relativa a differenze nei modi di pensare, negli stili di vita, nei valori di riferimento della classe dirigente e del popolo, più che strutturale, cioè dipendente dai rapporti di produzione o economici in genere. Il che caduca comunque la distinzione marxiana della lotta di classe nell’età capitalista come conflitto economico tra proletariato e borghesia.

Se comunque è condivisibile la tesi della caducazione/neutralizzazione della lotta borghesia/proletariato come distinzione politica prevalente nel “secolo breve”(ora non più)1 occorre vedere se, nell’attuale contrapposizione emersa (e in parte emergente) globalisti/populisti ci sia un conflitto d’interessi economici che se non determina, rafforza ed enfatizza un contrasto cui concorrono vari elementi sovrastrutturali di guisa da trasformarlo – congiuntamente – in discriminante politica prevalente.

2. Scriveva Berlinguer in un noto saggio, di poco successivo al golpe di Pinochet contro il Presidente Allende che “tra proletariato e la grande borghesia – le due classi antagoniste fondamentali nel regime capitalistico – si è infatti creata, nelle città e nelle campagne, una rete di categorie e di strati intermedi, che spesso si sogliono considerare nel loro complesso e chiamare genericamente «ceto medio»” e che “per gruppi decisivi di ceto medio il passaggio a nuovi rapporti di tipo socialista o socialisti non avverrà che sulla base del loro vantaggio economico e del libero consenso, e che in una società democratica che si sviluppi verso il socialismo sarà garantita la loro attività economica” (il corsivo è mio); ne deduceva la necessità di una strategia di alleanze (con i ceti medi): “la strategia delle riforme può dunque affermarsi e avanzare solo se essa è sorretta da una strategia di alleanze. Anzi, noi abbiamo sottolineato che, nel rapporto tra riforme e alleanze, queste sono la condizione decisiva perché, se si restringono le alleanze della classe operaia e si estende la base sociale dei gruppi dominanti, prima o poi la realizzazione stessa delle riforme viene meno”. La politica di alleanze inizia con la ricerca di punti di convergenza tra la classe operaia e le altre forze sociali “di modo da non sospingere in posizione di ostilità vasti strati di ceti intermedi, ma riceva invece, in tutte le sue fasi, il consenso della grande maggioranza della popolazione… Questo è certamente uno dei problemi vitali che ha dinnanzi a sé un governo di forze lavoratrici e popolari” (i corsivi sono miei). Concludeva con la proposta del “compromesso storico” e il rifiuto di un’alternativa di sinistra.

3. In quel saggio del segretario del PCI oltre a Marx c’è tanto altro, Gramsci soprattutto, con la sua teoria del blocco storico e dell’egemonia, esercitata attraverso la direzione ideale e il consenso che la classe dirigente riscuote, e non solo nel potere praticato attraverso gli apparati coercitivi statali. Quanto al blocco storico (maggioritario) questo è il sistema di alleanze sociali della classe operaia che guarda, nello specifico della situazione italiana (di allora), ai contadini del Nord e del Sud. Il proletariato, scriveva Gramsci «può diventare classe dirigente e dominante nella misura in cui riesce a creare un sistema di alleanze di classe che gli permetta di mobilitare contro il capitalismo e lo Stato borghese la maggioranza della popolazione lavoratrice, ciò che significa, in Italia, nei reali rapporti di classe esistenti, nella misura in cui riesce a ottenere il consenso delle masse contadine»”. Tale blocco storico (operai del nord – contadini del sud) era speculare a quello dirigente, composto da industriali del nord ed agrari del Mezzogiorno. Per Gramsci il blocco storico è collegato alla concezione del Partito come “moderno Principe” e (ancor di più) alla funzione dell’intellettuale organico, peraltro di difficoltosa applicazione alla situazione italiana contemporanea, caratterizzata da partiti sicuramente più leggeri di quello bolscevico (e anche del Partito comunista di Gramsci); e neppure giovantesi dell’opera di intellettuali organici (semmai di non – o poco – intellettuali e neppure tanto organici). Tuttavia appare abbastanza coeso un “blocco sociale” o almeno socio-politico di orientamento sovran-popul-identitario, largamente maggioritario, che perdura ed ha una continuità a dispetto delle vicende e degli insistenti tentativi – interni ed anche internazionali – di dividerlo, così da ridurne la capacità d’incidenza.

4. Il tutto è evidente da quanto capitato negli ultimi decenni in Italia. Dopo il risultato delle politiche del 2018, i partiti che esprimevano le aspirazioni dei gruppi sociali riconducibili al “blocco” (grillini, leghisti e Fratelli d’Italia)2 hanno avuto un elettorato costante e fidelizzato più che al singolo partito, all’insieme di appartenenza. Se le somme dei tre “attori” principali – ancorché qualche punto in più lo si ottiene sommando le liste minori – era alle politiche 2018 di circa il 55%, alle europee del 2019 del 57,5%, mentre nelle successive elezioni regionali e sondaggi è all’incirca pari alle europee, il totale complessivo è costante, anzi in lieve aumento. Accompagnato, negli ultimi sondaggi, da un trasferimento di gradimento dalla Lega e dal M5S a Fratelli d’Italia, ormai oltre il 16%3. Consegue da questi dati che la base sociale dei partiti “populisti” è fluida al loro interno, ma solida verso l’esterno. D’altra parte a fare la somma dei partiti globalisti, cioè essenzialmente PD + LEU+ FI e minori, la somma non oltrepassa mai un terzo (abbondante) dell’elettorato: anch’essa è relativamente stabile, attestata su un’inferiorità di almeno 20 punti percentuali rispetto agli avversari.

In questa situazione, la mossa di far nascere il Conte-bis staccando il M5S dall’alleanza è, come ho ripetuto, l’applicazione di una delle regole fondamentali della politica: dividere gli avversari. Da sempre praticata, dal divide et impera dei romani al “mai la guerra su due fronti” del Quartiere generale tedesco del secolo scorso4.

Tuttavia, anche in tal caso, la persistenza dello schieramento anti-establishment è continuata, con: a) il progressivo svuotamento del M5S a favore dei partiti affini più coerenti nella contrapposizione all’establishment b) nelle difficoltà del governo, almeno a prendere decisioni incidenti sul crinale discriminatorio (v. MES e “aiuti europei”). Né cambia molto che, attualmente, Lega e Fratelli d’Italia siano alleati di un partito disomogeneo allo schieramento populisti versus globalisti come FI, perché il di esso ridimensionamento costante e progressivo lo rende meno rilevante, nè è facile per Berlusconi, indicato per un ventennio come l’arcidiavolo dalla sinistra (ora sostituito, nel ruolo, da Salvini), raggiungere un accordo con gli storici avversari5.

È interessante, anche in rapporto a situazioni non dissimili di altri paesi occidentali, chiedersi le ragioni di tale persistenza e in che misura rifletta la differenziazione economico-sociale tra i rispettivi elettorati.

5. Mi è capitato più volte di notare come, dopo il crollo del comunismo, il discrimine politico, nel senso della distinzione amico-nemico, era passato da quello marxiano (nel secolo breve) cioè borghesia/proletariato a un altro, non percepito come economico – almeno in gran parte – ma socio-culturale, come anticipato da Lasch. Tuttavia, senza trascurare i voti degli operai bianchi americani, (passati, secondo quanto si legge, da un voto – in maggioranza – ai democratici a quello a Trump – v. risultati negli Stati della Rustbelt) la “crescita” economica italiana, successiva al crollo del comunismo, è stata la peggiore dell’area UE come dell’area euro.

Il ristagno dei redditi, delle aspettative di vita (e molto spesso la loro riduzione), politiche economiche volte a favorire il capitale (finanziario, in primo luogo), il trasferimento di capitali, l’importazione di manodopera a basso costo (le migrazioni), la delocalizzazione, l’aumento (e la distribuzione) degli oneri fiscali ha provocato, in Italia (e non solo, ma soprattutto) una serie di cambiamenti nell’ultimo trentennio i quali, negli aspetti più rilevanti sono: elevato tasso di disoccupazione, incremento della pressione fiscale (e para-fiscale), peggiore distribuzione della stessa, contrazioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali, oltre alla consueta scarsa efficienza dell’apparato amministrativo.

In gran parte dovute a scelte che colpiscono soprattutto (o soltanto) i ceti medi e gli strati popolari (ossia a basso reddito)6.

E il tutto evidentemente, non è molto distante da quanto praticato in altri paesi, se la tesi che le élite dirigenti in occidente hanno “tosato” i ceti medi e popolari è stata, in modo non tanto dissimile espresso da molti: dal filosofo spagnolo Dalmacio Negro Pavon, il quale ha affermato come la crisi economica, successiva al 2008 è stata fatta pagare ai ceti medi, al socialista proudhoniano francese Jean Claude Michéa, per il quale (come per molti altri) sono stati i “perdenti della globalizzazione”, ossia quell’80-90% della comunità che non fa parte delle élite né del loro seguito sociale a sostenere il costo.

6. In Italia abbiamo avuto la sfortuna del governo Monti, il cui pregio maggiore è di aver svolto la politica più coerente nell’accollare ai “perdenti della globalizzazione” gli oneri, senza peraltro riuscire ad avviare una ripresa, anzi, peggiorando il deficit (e così facendo da levatrice all’alternativa).

Restano i fatti: l’IMU – con gettito quasi triplicato rispetto all’ICI – colpisce gran parte della popolazione, essendo gli italiani – a leggere le statistiche – all’80% proprietari di casa; le pensioni “d’oro” e “d’argento”, così sono denominate rispettivamente, le pensioni superiori agli € 2.500 e a € 1.300,00 (netti) mensili, sono bloccate o semi-bloccate da ormai 8 anni, a carico quindi dei ceti medi (e non solo); l’aumento del prelievo fiscale che all’epoca del governo “tecnico” raggiunse il livello più alto; la legislazione volta a dilazionare i pagamenti pubblici (questa e il precedente praticati anche da gran parte dei governi della “seconda repubblica”) il c.d. “rigore” che riduceva, oltre alla possibilità di ripresa anche l’occupazione. E si potrebbe continuare con molto altro, praticato da Monti (e, in misura minore, dai governi successivi)7 ispirato dalla medesima filosofia. Il tutto condito dalle consuete litanie o meglio, paretianamente – derivazioni – (ce lo chiede l’Europa…così fan tutti, ecc. ecc.), una delle quali è – in particolare – rivelatrice dell’espediente tattico d’indicare ai contribuenti il nemico cui addebitare il prelievo: l’evasione fiscale. Pertanto attribuita, dai salmodianti (al servizio delle élite) ai lavoratori autonomi. Così il nemico, il rapace predatore non è l’esattore, ma l’idraulico, il ragioniere, il geometra, il medico. Manifesto artifizio volto a dividere l’opposizione sociale e politica e a sterilizzarnene preventivamente la resistenza.

Di fronte a ciò le misure economiche del governo Conte 1 costituivano – anche se nella durata breve di tale esecutivo – un limitato, quanto deciso cambio di direzione. Le modifiche alla legge Fornero e l’aumento della soglia del prelievo forfettario ai lavoratori autonomi hanno dato un sollievo ai ceti medi (e non solo); il reddito di cittadinanza a quelli più disagiati come i disoccupati. Tutti tartassati o trascurati dai governi precedenti, e in qualche misura, rappresentati dalle due componenti del governo; Lega e M5S.

E preconizzava così un nuovo “blocco storico” al governo, fondato sull’alleanza tra classe media e ceti popolari. Data la dimensione di tali gruppi sociali, la maggioranza elettorale era (ed è tuttora) assicurata. Di qui l’esigenza vitale di dividerli e la nascita del Conte 2.

7. Le vicende successive – in cui un ruolo perturbatore è stato svolto dalla pandemia – stanno dimostrando tuttavia che, sia pure riuscito il processo di divisione al vertice, non lo è altrettanto alla base. L’elettorato sta semplicemente trasmigrando dai grillini agli anti-establishment più conseguenti. L’opposizione politica e sociale alle élite non demorde e nemmeno si attenua. I provvedimenti (spesso discriminatori) presi dal governo PD-grillini, a quanto pare, la stanno attizzando.

Il carattere discriminatorio degli – effettuati ed annunciati – “ristori” relativamente protettivi per i lavoratori dipendenti, molto meno per le imprese (termine che ricorre con preoccupante frequenza nelle dichiarazioni al miele dei politici), e quasi nulli per i lavoratori autonomi (che spesso sono piccole imprese) conferma l’espediente di dividere il blocco sociale; ma come detto, almeno finora, al culmine della “seconda ondata” del Covid, pare non riuscito. Anzi è socialmente diffusa una diffidenza e crescente insofferenza, rappresentata dalla stampa mainstream come (addirittura) negazionista (della pandemia, del virus, ecc. ecc.), ma in effetti rivolti contro le insufficienti misure – perché a carattere non generale, più che economicamente insufficienti. Si aggiunge a ciò che, per alcune categorie il ristoro è pieno (o quasi); anzi tenuto conto della pratica dello smart-working la prestazione lavorativa è così ridotta e/o più comoda8; pertanto a parità di retribuzione, il lavoro prestato è minore.

8. È comunque evidente che, a con-causare la contrapposizione, è anche un conflitto economico-sociale9. Conflitto antico, almeno quanto quelli enumerati nell’apertura del “Manifesto” di Marx ed Engels, e spesso considerato in epoca moderna, dai pensatori italiani (e non solo): quello di appropriazione delle risorse tra governanti e governati10.

All’uopo è utile ricordare che studiosi italiani di scienze delle finanze da Pantaleoni in poi distinguono i rapporti economici tra governanti e governati in tre categorie: tutoriali, quando le scelte dei governanti sono orientate alla salvaguardia dell’interesse di tutti; parassitari (i governati sono sottomessi e sfruttati al fine di procurare durevole vantaggio a favore della élite dirigente e delle categorie da questa preferite); predatori (dove prevale l’interesse delle classi dominanti ad aumentare il proprio utile, in particolare “a breve periodo”), laddove l’appropriazione delle risorse è sregolata e soprattutto depressiva della ricchezza della comunità.

Nella c.d. “seconda repubblica”, le cui forze politiche prevalenti sono quelle ora in costante diminuzione elettorale, l’andamento è stato predatorio più che parassitario. L’aumento fiscale rispetto al PIL è stato tra i più alti in Europa ossia +3,2%, più del doppio della zona euro (+ 1,5%); nel periodo 2008-2017 l’aumento è stato dell’1,3%11. Nello stesso periodo l’aumento del reddito individuale degli italiani è stato mediamente dello0,3% l’anno, ma è crollato dopo il 2008, aiutato nella discesa dalle politiche “rigorose” del governo Monti (e successive).

Dalla persistenza e dalla irreversibilità da ciò derivano due conseguenze: dalla stagnazione/recessione che il reddito degli italiani è stabilmente in calo; all’altra che il prelievo fiscale è, altrettanto stabilmente in aumento.

La somma di tali risultati è che gli italiani – salvo minoranze privilegiate – sono più poveri12. Il rapporto debito/PIL che sarebbe stato il motivo per le politiche rigorose poi è sempre in aumento, ad onta della scienza e tecnica profuse per ridurlo.

Tanto e durevole sconquasso non poteva sfuggire alla maggioranza degli italiani malgrado gli sforzi fatti per nasconderlo o edulcorarlo, sviando così l’attenzione. Piuttosto, di fronte all’argomento decisivo dei governi di centro-sinistra che i lavoratori autonomi evadono di più (paghiamone meno, paghiamole tutti) pare che gli italiani, sospettino che se grandi imprese nate e cresciute in Italia mettono la sede in Olanda, qualche beneficio societario e fiscale lo dovrebbero avere, altrimenti sarebbero amministrate da minus habentes. Ma un beneficio legale a favore di colossi economici a quante evasioni di “partite IVA” corrisponde? A qualche centinaia di migliaia cadauno?13. Non è da escludere che l’elusione fiscale di grandi imprese sia pari a centinaia di migliaia di contribuenti. E che l’aumento delle imposte e l’istituzione di nuove sia dovuta – anche – a ciò.

9. Ciò stante occorre, per concludere, chiarire la “natura” del conflitto, e non solo delle cause – plurime – che l’hanno indotta e alimentata.

Miglio sosteneva che il concetto marxista di classe è di limitata utilità per spiegare il conflitto politico14. Con un giudizio che ricorda Gramsci (oltre Hegel) scrive “La verità è che una classe diventa traente – qui uso il concetto in senso hegeliano – una classe diventa ‘generale’ in un processo storico, quando riesce a trascinare anche le altre”15; e le classi sociali “sono protagonisti ‘occasionali’ della storia. Di fatto, protagonista della storia è invece soltanto la classe politica, con le sue frazioni e il loro continuo alternarsi… le classi economico-sociali contano in quanto diventano seguito di frazioni di classe politica e operano nella storia essenzialmente come seguiti di classe politica”16; ma la classe sociale, non è tanto costituita dall’appartenenza a un gruppo (imprenditori, operai, redditieri, ecc. ecc.) ma dalla rappresentazione da parte dei componenti dell’appartenenza stessa, ossia “l’autoascrizione e la consapevolezza, in cui giuoca l’elemento politico dell’identificazione”. Se si sviluppano queste valutazioni di Miglio a determinare il blocco storico è principalmente e politicamente la condivisione del nemico, interno ed esterno17.

Per l’Italia del XXI secolo, le élite della seconda repubblica hanno, con le loro politiche, alimentato l’ostilità (a loro) di vasti strati sociali – largamente maggioritari – come sopra (brevemente) ricordato. Con l’emergenza Covid il tutto è peggiorato: basti notare che, se altre categorie sono state appena toccate (gli impiegati pubblici); altre relativamente protette (i dipendenti privati); altre ancora risarcite al minimo come i lavoratori autonomi18, infine taluni – qualche trascurabile milione di cittadini – non ha ricevuto né riceverà nulla (neanche le mascherine gratuite). É significativo notare poi che per le categorie più trascurate, si provveda non a cali d’imposte, ma a rinvii per pagare le medesime. Come a dire che comunque i gruppi sociali alimentati dall’apparato pubblico (tax-consommers) e che non sono solo i dipendenti, ma, soprattutto, i beneficiati dalle spese, devono essere salvaguardati al meglio (ossia, in realtà, alla meno peggio); gli altri assai meno, e, talvolta, niente.

In questa situazione di crisi nella crisi e (in parte conseguente alla stessa) di contrapposizione occorre concludere se si tratti di un conflitto concausale (politico – economico – culturale) o di altro in che misura sia componibile (istituzionalizzabile).

Quanto al primo quesito, il conflitto populisti/globalisti è concausale – cioè a cause plurime. Resta comunque evidente che è politico, coinvolgendo essenzialmente e complessivamente situazioni di tale natura (e intensità). Ad esempio: la stagnazione e poi la contrazione del PIL e del reddito individuale negli ultimi trent’anni in Italia è un fatto non soltanto economico, perché se, come sosteneva Miglio, l’oggetto dell’obbligazione politica e la garanzia del futuro19, a lungo andare di futuro per la comunità e gli individui non ce ne sarà o sarà un futuro di miseria ed asservimento.

Analogamente può dirsi per il calo demografico mutatis mutandis; in prospettiva si vede la fine dell’esistenza comunitaria. Se la politica è soprattutto un’attività di garanzia dell’esistenza e lo scambio politico, come scriveva Hobbes è tra protezione (dei governanti) e obbedienza (dei governati) l’affare è a perdere. Così per i modi di esistenza e gli stili di vita, che coinvolgono la cultura, già attentamente evidenziato non solo da Lasch, ma anche da qualche film italiano (negli aspetti di costume).

Il fatto che la distinzione amico-nemico sia originata da una pluralità di cause concorrenti, non la depotenzia, ma semmai la rafforza. Se il nemico è non solo colui che mi opprime e/o mi minaccia, ma anche mi sfrutta economicamente, sottraendo risorse, e pretende di farlo perché ha la laurea e sa come ci si comporta in società, il senso di alterità e di contrapposizione è potenziato20.

D’altra parte la politicità e la robustezza della contrapposizione nell’aver cementato gruppi sociali differenti è data dalla di essa solidità, a scapito (e a differenza) dei movimenti politici che la rappresentano e la organizzano. La sorte del movimento 5 stelle è emblematica: ha perso circa metà dei propri voti, quasi tutti a favore della LEGA, con il governo Conte 1, perché Salvini si è dimostrato assai più determinato, energico e coerente nel combattere il nemico e perseguire obiettivi condivisi; col governo Conte 2, originato da un ribaltone con il principale partito globalista, ne ha perso almeno un altro terzo abbondante (v. risultati elezioni regionali e locali). Già si legge che il M5S sarà non la nuova DC (come taluno credeva 2-3 anni orsono) ma il prossimo Partito radicale (soprattutto per le dimensioni).

In qualche misura questa indifferenza tra comportamento della base sociale rispetto alla (propria) rappresentanza politica da alla prima una coerenza e persistenza che ne fa un soggetto (movimento sociale) autonomo il quale (diversamente dal blocco storico di Gramsci) prescinde dalla (propria) istituzionalizzazione (in strutture sia politiche-partitiche che statali).

Probabilmente questa solidità della base sociale è stata prodotta più dalla comunanza dell’avversario che dal resto; d’altra parte l’effetto unificante del nemico su un gruppo sociale è cosa risaputa da Eschilo in poi. Per questo appare di efficacia assai modesta e non risolutiva il modello di reazione praticato dagli avversari, connotato dal personalismo e dalla divagazione (varia, morale come estetica, etico-legalitaria come di costume ecc. ecc.); anche se la manovra può riuscire con Salvini (come con altri da Berlusconi a Trump), non risolve il problema, essenzialmente politico. In sostanza perché morto un populista, il movimento sociale ne genera un altro. E l’opposizione continua.

Teodoro Klitsche de la Grange

1 Su cui, per esposizione più dettagliata mi sia consentito rinviare ai miei scritti… Identitari e globalisti (Italia e il mondo); Sentimento ostile, Zentragebiet y criterio de lo politico, in Ciudad de los Césares n. 110 (2017), entrambi in rete.

2 Quest’ultimo, geneticamente non di matrice populista, appare però sicuramente contrapposto alle élite in declino – v. seguito.

3 I sondaggi – tutti – lasciano spesso perplessi, specie negli ultimi decenni, per la costante tendenza a sottovalutare i partiti poco graditi alle élite e sopravvalutare quelli ortodossi (non solo in Italia). Dato il cambio di maggioranza col governo Conte bis, i grillini sono stati trasferiti: da nemici a quasi amici. L’attribuzione a loro negli ultimi sondaggi del 15% dei suffragi, quando alle elezioni regionali del 2019-2020 hanno riportato, a seconda delle Regioni, da un terzo alla metà dei voti conseguiti alle europee 2019, appare quanto mai dubbio, atteso che basandosi su detti risultati il Movimento dovrebbe oscillare tra il 6% e il 10%.

4 Che infatti, non osservandola, la Germania perse le due guerre mondiali.

5 Il che, come tutte le cose in politica, dati gli esempi storici di rovesciamento di alleanze, è poco probabile, ma non da escludere del tutto.

6 Un efficace sintesi di ciò si può leggere nel libro di L. Barra Caracciolo Lo strano caso Italia, Roma 2020, Ed. Eclettica, pp. 109/143. In particolare la riduzione della progressività dell’IRPEF ha fatto sì che “in questi ultimi 26 anni lavoratori dipendenti e pensionati abbiano pagato proporzionalmente più dei ricchi: riducendosi il numero delle aliquote e aumentando l’aliquota minima (dal 10 al 23% del 2007) in proporzione al reddito basso mostrato…, i lavoratori hanno sostenuto l’80% degli introiti di tutta la tassazione diretta” anche se con deduzioni e detrazioni che “serve ormai soprattutto a coprire i redditi degli “incapienti”, ossia di quei lavoratori e pensionati al di sotto della soglia della povertà assoluta”. E aggiungiamo noi, serve anche all’ “illusione finanziaria”

7 Come l’ultimo aumento IVA al 22%, deciso dal governo Letta, nell’ottobre 2013.

8 Più volte il prof. Cassese ha – giustamente – chiamato vacanza (o pausa) tale pratica nelle P.P.A.A.; l’argomento a sostegno, semplice e ineccepibile, è la proroga, decisa – e ripetuta – dal governo, dei termini dei procedimenti amministrativi.

9 Senza scomodare la lotta di classe e la celeberrima apertura del “Manifesto del partito comunista”, che la storia è la storia delle lotte di classe (nella sua perentorietà e universalità non condivisibile) è utile ricordare che Marx ed Engels poche righe dopo affermavano “Nei periodi della storia anteriori al nostro, noi incontriamo quasi da per tutto una completa spartizione della società in ordini e ceti” e subito dopo “Questa moderna società borghese, sorta dalla rovina della società feudale, non ha già distrutte le opposizioni di classe. Essa ha soltanto introdotto nuove classi, nuove condizioni di oppressione, nuove forme di lotta, sostituendole alle antiche”.

10 È inutile ricordare tanti che se ne sono occupati (economisti, sociologi, politologi). Onde ci si limita ai più noti oltre al classico di A. Puviani L’illusione finanziaria, ai (diffusi e ricorrenti) passi di V. Pareto, G. Fortunato, ricordiamo M. Pantaleoni Tentativo di analisi del concetto di forte e debole in economia, Firenze 1904; C. Cosciani Istituzioni di Scienza delle Finanze, 1953, p. I, cap. I; F. Forte Manuale di scienza delle finanze, Milano 2007, p. 32 ss., in internet v. G. Dallera La scuola italiana di scienza delle finanze; P. Vagliasindi Questioni generali di finanza pubblica. Da ultimo è da ricordare G. Miglio Lezioni di politica 2, Scienza della politica (a cura di A. Valle) Bologna 2011 – che tante e interessanti pagine vi ha dedicato.

11 Fonte Sole 24 Ore.

12 La confluenza delle due serie (meno reddito + pressione fiscale) è, probabilmente, unica in Europa). Ad andare a vedere le statistiche di altri Stati europei, quanto all’incremento del PIL abbiamo: Svezia 41,7%, Francia 20,7%, Germania 28,7%, Spagna 23,9%, Grecia 13,5%, Portogallo 19,1%, Italia 1,9% (fonte Termometro politico).

13 È noto che FCA e Mediaset hanno portato le loro sedi ad Amsterdam (FCA quella fiscale a Londra). Ovviamente anche tante medie imprese sono scappate dal fisco italiano. Si dubita che l’abbiano fatto per il profumo dei tulipani. E ancor più, che rispetto alla situazione di venti-trent’anni orsono, le imposte così eluse siano state poste a carico di coloro che sono rimasti a produrre (e soprattutto pagare) in Italia.

14 Il giudizio è esposto in Lezioni di politica 2, Scienza della politica, Bologna 2011, pp. 392 ss., le ragioni addotte da Miglio sono varie.

15 Op. cit., p. 396

16 op. cit., p. 399

17 Ovviamente “nemico” e ”inimicizia” vanno intesi non nel senso comune, di colui cui si muove guerra, ma come li impiega Schmitt; ossia come colui contro il quale si conduce la lotta, la quale può essere incruenta, ed all’interno come all’esterno della sintesi politica. “Nemico – scrive Schmitt – è solo un insieme di uomini che combatte almeno virtualmente, cioè in base ad una possibilità reale, e che si contrappone ad un altro raggruppamento umano dello stesso genere” (Der begriff des Politishen, trad. it. ne “Le categorie del politico”, Bologna 1972, pp. 111), anche in politica interna “All’interno dello Stato in quanto unità politica organizzata, che, come tutto, avoca a sé la decisione sull’amico-nemico, esistono, sempre però accanto alle decisioni politiche primarie e in difesa della decisione scelta, molti concetti secondari di ‘politico’” ed anche qui “continua ad essere essenziale per il concetto di ‘politico’ un contrasto o antagonismo all’interno dello Stato, anche se esso risulta relativizzato dall’esistenza dell’unità politica dello Stato stesso che è comprensivo di tutti gli altri contrasti” (op. cit., pp. 112-113); la guerra stessa non è l’unica conseguenza dell’ostilità ma “la ultima ratio del raggruppamento amico-nemico” (op. cit., p. 117 – nota); inoltre “guerra non è dunque scopo e meta o anche solo contenuto della politica, ma ne è il presupposto sempre presente come possibilità reale, che determina in modo particolare il pensiero e l’azione dell’uomo provocando così uno specifico comportamento politico” (op. loc. cit.).

18 É interessante quanto si legge che in Germania la cattivissima Merkel avrebbe previsto “ristori” pari al 70% del calo del fatturato. In confronto gli indennizzi “a scacchiera” (e minimi) del governo Conte bis sono misera cosa.

19 V. op. cit., p. 156.

20 In alcune canzoni rivoluzionarie francesi si prendevano in giro gli aristocratici per il bon ton, così come oggigiorno lo si fa per i populisti che sbagliano i congiuntivi e non usano le cravatte.

TANTO TUONÓ…, di Teodoro Klitsche de la Grange

TANTO TUONÓ…

Si legge sulla stampa che il veto di Polonia ed Ungheria all’accordo sul bilancio UE 2021-2027 e l’aumento delle risorse proprie, è stato da queste posto “perché insoddisfatti della recente decisione del Parlamento e del Consiglio di condizionare con uno specifico testo legislativo l’esborso dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto” (Il Sole 24 ore – tra i tanti). Il che ha scatenato il solito coro anti-sovranisti, tendente a equipararne le azioni ad atti da delinquente: i due Stati avrebbero “preso in ostaggio” il bilancio U.E. e i fondi del Recovery Fund; avrebbero violato ripetutamente il principio dello Stato di diritto (art. 2 TUE); sarebbero “irresponsabili”. Dall’altra parte si risponde che subordinare l’esborso dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto è un “ricatto”.

A guardarlo con distacco, il comportamento delle parti in causa è logico: se l’UE cerca di ottenere il via libera al bilancio (ecc.) ha bisogno che polacchi e ungheresi acconsentano; ma questi esercitano il veto perché i fondi potrebbero essere bloccati per la “condizionalità” al rispetto dello Stato di diritto annunciata dalle rispettive procedure di infrazione iniziate dalla U.E.. La soluzione della querelle dovrebb’essere rinunciare da un lato al veto esercitato; dall’altro alla “condizionalità” introdotta.

Comunque, dato che a decidere sulle (pretese) violazioni allo Stato di diritto, non è un arbitro scelto dalle parti, ma per l’appunto un organo U.E. come la Commissione, il veto dei due Stati non è privo di ragione.

Ed ancor più perché come scritto1 la nozione di “Stato di diritto” è tra le più polisemiche, essendo stati ricondotti al relativo concetto ordinamenti assai differenti; peraltro è stato elaborato da tanti pensatori in modo non univoco, ma con vistose differenze. A sintetizzare quanto sopra, si può riportare quanto si legge nella voce “Stato di diritto” scritta da Anna Pintore per il “Dizionario del liberalismo” (Rubettino): “non è affatto pacifico quali siano le caratteristiche che un’organizzazione statale deve possedere per essere considerata uno Stato di diritto e quali rapporti intercorrano tra questo e altri modelli di Stato, in particolare lo Stato liberale, quello democratico e quello costituzionale. Per questa ragione nessuna trattazione del tema può essere neutrale, e neppure questa lo sarà” (e se non può esserlo la trattazione scientifica, figuriamoci l’applicazione politica!); e prosegue la Pintore “Forse proprio a causa della sua indeterminatezza, la formula ha goduto fin dalla sua nascita di apprezzamento pressoché universale, al punto da segnare oggi una strada senza alternative: uno Stato che non incarni questo modello deve essere considerato illegittimo e indegno di obbedienza. Ma il carattere apprezzativo della formula, unito all’evanescenza del suo contenuto, ha fatto sì che di essa si appropriassero le più disparate ideologie… Ciò non deve stupire, se è vero che il concetto di Stato di diritto non è legato né a particolari condizioni storiche, né a specifiche premesse filosofiche, essendo viceversa antico quanto il pensiero filosofico-politico stesso”2 (i corsivi sono miei).

In attesa che la vertenza abbia una conclusione, occorre ribadire due considerazioni.

Non è difficile prevedere – non occorreva un Bismark o un Cavour – che introducendo quella “condizionalità”, polacchi e ungheresi avrebbero apposto il veto sul bilancio. In altri tempi si sarebbero rischiate guerre; consoliamoci che si siano limitati ad esercitare un proprio diritto.

Secondariamente è quanto mai inopportuno utilizzare a fini di lotta politica, caratterizzata dalla volontà di prevalere sull’avversario (il nemico), il diritto e, ancor più un concetto polisemico e, almeno in larga parte, controverso come quello di “Stato di diritto”. Se poi una delle parti ha il potere di applicare il precetto indefinito – come nella vicenda trattata -, lo squilibrio è evidente. Quando Luigi XIV rivendicava alla corona francese – per il tramite della moglie – i territori del (fu) ducato di Borgogna, avendo la consorte il diritto di devoluzione, almeno questo era vigente nel Brabante. Il Re Sole si serviva del diritto per la politica di potenza, ma almeno non se lo era “pre-confenzionato” da solo, come succede nel caso alla Commissione U.E.

Teodoro Klitsche de la Grange

1 Rinvio il lettore all’esposizione più dettagliata che ho fatto negli articoli “L’unione europea e lo Stato di diritto” e “Unione europea e Stato di diritto II”.

2 Tra i contributi più recenti che confermano la differente connotazione del concetto di Stato di diritto ricordiamo il saggio di R. Bin Stato di diritto (in rete); sempre in rete è interessante leggere il Dossier Stato di diritto dei radicali, che ha il pregio di stigmatizzare le violazioni dello Stato di diritto in Italia; ad avviso di chi scrive non meno lesive di quelle polacche o ungheresi.

SECONDA INTERVISTA A MACHIAVELLI, di Teodoro Klitsche de la Grange

SECONDA INTERVISTA A MACHIAVELLI

La crisi pandemica ha prodotto un ampio dibattito sull’uso (e, secondo molti, l’abuso) dei DPCM da parte del governo Conte, che hanno limitato alcuni diritti garantiti dalla Costituzione, in particolare il diritto di locomozione di cui all’art. 16 della Carta. Virologi, maghi, giornalisti, soubrette, costituzionalisti, nani, politologi, ballerine, ecc. ecc. si sono accapigliati sull’emergenza, sullo stato d’eccezione, sulla compressione dei diritti, sfornando pareri ed opinioni contrastanti. Schmitt e Kelsen sono stati fatti uscire dall’armadio filosofico-giuridico-politico in cui riposavano da decenni, disturbati solo da qualche specialista, per corroborare le diverse tesi.

A me sembra utile, giacché lo avevo già fatto un paio di anni fa, andare nuovamente ad intervistare Machiavelli, che mi aveva cortesemente detto, al momento di concludere il precedente colloquio, di tornare a visitarlo.

Cosa pensa dell’eccezione sanitaria e della conseguente decretazione del Presidente Conte?

Come scrissi, tutte le repubbliche hanno necessità di prescrizioni ed organi per gestire le emergenze “perché senza uno simile ordine le cittadi con difficultà usciranno degli accidenti istraordinari. Perché gli ordini consueti nelle republiche hanno il moto tardo” dato che le norme ordinarie diventano pericolosissime “quando egli hanno a rimediare a una cosa che non aspetti tempo. E però le republiche debbano intra loro ordini avere uno simile modo… Perché quando in una republica manca uno simile modo, è necessario, o servando gli ordini rovinare, o per non rovinare rompergli”. Come ha ripetuto, pochi giorni orsono, un vostro grand commis. Se il vostro governo seguiva le procedure ordinarie contereste tanti morti in più.

Ma noi italiani non avevamo in Costituzione la previsione e la disciplina dello Stato di eccezione?

E avete fatto male a non prevederla; e vi credevate perfino d’avere la “costituzione più bella del mondo”; come se le costituzioni e gli Stati debbano essere belli, piuttosto che utili. Giudicavo: “Talché mai sia perfetta una republica se con le leggi sue non ha provisto a tutto, e ad ogni accidente posto il rimedio e dato il modo a governarlo”. Perciò hanno fatto bene gli altri Stati, come Francia, Germania e Spagna, tra quelli più vicini a voi che hanno previsto gli ordini straordinari. Cosa pensavate? Che per non aver legiferato sulle situazioni eccezionali, queste vi avrebbero risparmiato?

Guerre, carestie, terremoti, pestilenze non hanno bisogno del permesso del costituente né dei pomposi giuristi di regime per colpire. Tanto meno poi le calamità sono allontanate dal progresso. Questo può servire – spesso – a limitare le conseguenze, ma poco o punto ad evitarle.

Ma se non c’era la disciplina normativa, cosa potevano fare?

Tutto il necessario. Nessuno può dire cosa con certezza. Ma, come hanno ritenuto tanti giuristi dopo di me, la necessità è fonte di diritto superiore alla legge (Santi Romano) e in questi casi, la forza sacrifica il diritto per salvare la vita (Jhering). E proprio della vita dei sudditi stiamo discutendo. Quanto al cosa e se sia opportuno o meno, è solo il risultato a poterlo dire. Se la tua azione è stata opportuna sarà il popolo a giudicarlo: non c’è norma che possa assolverti o condannarti, così come non c’è che possa vietarlo. O se c’è, è dovere derogarla o sospenderla.

E sulla “seconda ondata” che cosa dice?

Ho scritto che l’opinione che le cose del mondo siano governate dalla fortuna e da Dio è vera in parte: infatti la fortuna è arbitra della metà delle azioni nostre, ma dato che abbiamo il libero arbitrio ne lascia a noi il resto. La fortuna “assomiglia a uno di questi fiumi rovinosi, che, quando s’adirano, allagano e’ piani, ruinano li arberi e li edifizii… ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede a lo impeto loro, senza potervi in alcuna parte obstare”. Ciò nonostante, nei tempi quieti gli uomini possono provvedere con ripari di guisa che se straripano non rechino danni: “Similmente interviene della fortuna. La quale dimostra la sua potenzia dove non è ordinata virtù a resisterle, e quindi volta li sua impeti, dove lo sa che non sono fatti li argini e li ripari a tenerla. E se voi considerrete l’Italia…, vedrete essere una campagna senza argini e senza alcun riparo: ché, s’ella fussi reparata da conveniente virtù, come la Magna, la Spagna e la Francia, o questa piena non avrebbe fatto le variazioni grande che ha, o la non ci sarebbe venuta”. Ma come diceva don Abbondio la virtù è come il coraggio: se uno non ce l’ha non se lo può dare.

Da mesi i telegiornali ci hanno raccontato che la seconda ondata era in arrivo.

Peggio: non aver previsto quello che sapevano anche i telespettatori – non molto più preparati dei villici con i quali giocavo a briscola – dimostra che i governanti hanno poca virtù. E dato che vale la regola di don Abbondio è meglio che se ne vadano a casa.

Ma potrebbero cambiare, forse?

Mi pare difficile, dato che finora hanno dimostrato di conservare gli stessi modi, anche se i tempi sono mutati. Parlano ancora di osservare le leggi, quando hanno il dovere – se necessario – di cambiarle. E poi hanno sempre la tendenza ad abusare della roba degli altri.

Pensa che generino così disordini?

Sicuramente e si vedono: se comandi a qualcuno di non lavorare, devi provvedere a sostentarlo, prima che ad infliggergli pene se lavora. Ho scritto che per un principe è meglio essere temuto che amato: ma ho aggiunto che quel timore non deve tramutarsi in odio. Per evitarlo il governante ha come regola di astenersi dalla roba dei sudditi. Cosa che i nostri non fanno: o gliene prendono troppa o non gliela lasciano fare, e poi non provvedono a fornirne, almeno quanto basta per sopravvivere.

Lei è pessimista, e cosa si può dire di confortante in una situazione così difficile?

Che è la più favorevole al cambiamento. Non potete ristagnare ancora come negli ultimi trent’anni. Come scrissi “era necessario che la Italia si riducessi nel termine che ell’è di presente, e che la fussi più stiava che li Ebrei, più serva ch’è Persi, più dispersa che li Ateniesi senza capo, senza ordine, battuta, spogliata, lacera corsa…”. Dopo essere arrivati così’ in fondo, non si può che risalire.

Teodoro Klitsche de la Grange

MORALINA, LEGALINA ED ETICA POLITICA, di Teodoro Klitsche de la Grange

MORALINA, LEGALINA ED ETICA POLITICA

1.0 È risaputo che politica e morale (spesso) non vanno d’accordo; lo è parimenti che accusare i propri nemici di essere immorali o amorali è tra i più impiegati topos della propaganda. Ed è altrettanto diffuso ritenere che tra politica ed etica possa esservi antitesi inconciliabile; di guisa che per mostrarsi di una qualità etica superiore, si auspica l’antipolitica1.

A leggere, tra gli altri Croce, questi scrive delle varie forme dell’attività umana e di come l’una tenda a sottomettere l’altra. E ricorda2 che la schietta politica non distrugge, ma anzi genera la morale3. Proprio perché (l’esistenza e) l’attività umana non è possibile se non nella sua interezza4, sostiene “E l’uomo morale non attua la sua moralità se non operando politicamente, accettando la logica della politica”. Ciò significa accettarne i mezzi. Ed è proprio “L’amoralità della politica, l’anteriorità della politica alla morale fonda, dunque, la sua specificità e rende possibile che essa serva da strumento di vita morale”.

A Max Weber dobbiamo, nella ricerca di un’etica politica, la distinzione tra etica della convinzione ed etica della responsabilità5.

La conseguenza è che chi agisce secondo la prima sarà auto-assolto da possibili insuccessi “Se le conseguenze di un’azione determinata da una convinzione pura sono cattive, ne sarà responsabile, secondo costui, non l’agente bensì il mondo o la stupidità altrui o la volontà divina che li ha creati tali”. Al contrario “chi invece ragiona secondo l’etica della responsabilità tiene appunto conto di quei difetti presenti nella media degli uomini; egli non ha alcun diritto… di presupporre in loro bontà e perfezione, non si sente autorizzato ad attribuire ad altri le conseguenze della propria azione, fin dove poteva prevederla”, assumendosi così la responsabilità del proprio operato6. Weber, in modo non dissimile da Croce, riteneva che “L’etica religiosa si è variamente adeguata al fatto che noi apparteniamo contemporaneamente a diversi ordini di vita, soggetti a leggi diverse tra loro” (i corsivi sono miei).

Da ciò deriva che spesso l’etica delle religioni ha adattato all’attività dell’uomo le regole da osservare. Così, per il cristianesimo “accanto al monaco che non può versar sangue altrui e non può trarre profitti, vi sono il pio cavaliere e il borghese, dei quali l’uno va esente dal secondo di quei divieti e l’altro del primo”7.

Dato che la politica è caratterizzata dall’uso della forza è questa che “determina la particolarità di ogni problema etico della politica”. L’apparato di potere (i seguaci o l’aiutantato, come lo chiamava Miglio) ha bisogno di “bottino, potenza e prebende. Il successo del capo dipende…dal funzionamento di questo suo apparato”8; il che comporta l’uso di mezzi per lo più non commendevoli o comunque estranei all’etica (della convinzione). Quindi l’etica della convinzione è del tutto irrealistica e politicamente inopportuna? Non del tutto, sostiene Weber perché “la politica si fa con il cervello ma non con esso solamente. In ciò l’etica della convinzione ha pienamente ragione”9. Senza il riferimento ad un progetto, valori, al “regno dei fini”, la politica diventa un mestiere. Determinare quanto sia opportuno seguire l’una o l’altra etica è difficile da fare a priori. Perché, conclude Weber “l’etica della convinzione e quella della responsabilità non sono assolutamente antitetiche ma si completano a vicenda e solo congiunte formano il vero uomo, quello che può avere la “vocazione alla politica (Beruf zur Politik)”.

2.0 C’è nell’etica della responsabilità un elemento decisivo: che tiene in una considerazione prevalente l’interesse degli altri. È un’etica “sociale” per natura; è pensabile (pienamente) in relazione alla cura d’interessi non propri.

Se, come nel caso, poi la si applica alla politica, occorre tener conto cosa la politica è; e cosa l’istituzione politica – ossia, nella modernità, lo Stato – e per esso i governanti debbano curare. Freund definisce la politica “come l’attività sociale che si propone d’assicurare con la forza, generalmente fondata sul diritto, la sicurezza esterna e la concordia interna di un’unità politica particolare garantendo l’ordine tra i conflitti nascenti dalla diversità e dalla divergenza d’opinioni ed interessi10.

Il pensatore francese per stabilire quale ne sia il fine specifico, parte da Aristotele; per il quale ogni attività umana ha un fine particolare (la salute del paziente per il medico; la vittoria in guerra per lo stratega, e così via). Lo scopo della politica (e dell’uomo politico) è il bene comune, definito come quello “della Repubblica (cioè dell’istituzione) o del popolo che formano insieme una collettività politica”11. Desumendone i caratteri essenziali da Hobbes, il bene comune consiste nella protezione contro i nemici, nella pace, nel benessere e nel godimento d’un’innocente libertà12. Il bene comune è sempre il fine, ma gli obiettivi da raggiungere per assicurarlo variano a seconda della situazione concreta.

Coniugando l’etica “di settore” al fine della politica ne consegue che l’etica del governante prescrive di tutelare e perseguire il bene comune e cioè l’interesse generale (come – per lo più – denominato nei moderni testi costituzionali).

Il fatto che poi il governante non sia sotto il profilo della morale “privata” uno stinco di santo – e di solito non lo è – è irrilevante (o poco rilevante).

Come scrive Croce in un passo tante volte ripetuto – è “l’ideale che canta nelle anime di tutti gli imbecilli”, di auspicare un governo d’onest’uomini, salvo poi, vistane l’inettitudine a guidare lo Stato, rovesciarlo; perché l’onestà politica “non è altro che la capacità politica: come l’onestà del medico e del chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze” (il corsivo è mio). Lo stesso Montesquieu nell’Avertissement all’Ésprit de lois, temendo la confusione tra virtù privata e virtù pubblica (assai vicina all’oggetto qui trattato) chiarisce che parla di questa, come la molla (ressort) che da movimento al governo repubblicano.

3.0 Un problema analogo si è presentato, limitandosi all’epoca moderna senza voler risalire nel tempo (giacché se ne legge già nella Farsaglia di Lucano)13, nel contrasto tra norma giuridica e interesse generale o, meglio, “ragion di Stato”. Dove il contrasto più evidente è nello Status mixtus democratico-liberale (o borghese) perché coniugante principi di forma politica con i principi dello Stato borghese di diritto, tra i quali emerge la soggezione alla legge (anche) del potere esecutivo, che renderebbe invalida, se coerentemente applicata, la deroga alla legge. Cosa che potrebbe compromettere la stessa esistenza della comunità politica e dell’istituzione che la mette in forma. Per cui nelle costituzioni borghesi sono previste forme di deroga: dallo stato d’eccezione e dalle rotture costituzionali, fino alle eccezioni della giurisdizione (per gli Acts politiques) e ai giudizi penali speciali (per funzionari e politici). Si sostiene che certe deroghe ledono il principio d’uguaglianza: ma il carattere dell’istituzione politica, come si legge all’inizio dei manuali di diritto pubblico e costituzionale, è che i rapporti relativi sono tra soggetti giocoforza disuguali (per funzione): tra chi ha il diritto di comandare e chi il dovere di obbedire.

Senza tale disuguaglianza non può esistere unità politica, che è in primo luogo, unità del comando e dell’esecuzione.

4.0 Nella contemporaneità, quanto alla morale, è stato affermato che quella derivante dal “pensiero unico” è moralina “un concetto il cui nome rimanda, da una parte, alla morale e, dall’altra, grazie al suffisso impiegato, a tutte quelle sostanze che danno dipendenza, sostanze eccitanti e tossiche come l’anfetamina” il cui effetto è “che contamina queste stesse fonti con un manicheismo capace solo di opporre il bene al male, i buoni ai cattivi, il vero al falso, l’informazione all’intossicazione”14. In Italia accanto – e non ben distinta – dalla moralina, si è affermata, per così dire, la legalina, cioè una concezione della legalità che ne costituisce la caricatura (e spesso la strumentalizzazione).

I fondamenti della legalina sono: la soggezione di tutti alla stessa legge; l’inammissibilità delle procedure di deroga previste dall’ordinamento; la percezione strabica delle stesse deroghe, spesso incidenti su diritti che con la politica hanno meno a che fare, mentre ne hanno con la soggezione a decisioni e prassi burocratiche; la mancata considerazione che quelle deroghe appartengano alla natura dell’istituzione politica, la quale genera un proprio diritto – una propria giustizia, connotati fondamentalmente dell’ineguaglianza tra le parti, cioè la Temi di Hauriou (correlata al droit disciplinaire)15, contrapposta a Dike (correlata al droit commun). Scriveva il giurista francese, in relazione all’aspirazione di voler sottomettere lo Stato al diritto che nell’ordinamento inglese (così privatistico) c’è una prospettiva che inganna (trompe-l’oeil) nell’asserita soggezione degli amministratori pubblici alla legge: lo sono per le piccole cose, ma i grandi affari di governo restano fuori dal diritto16. Per cui questa aspirazione rimane sempre relativamente realizzabile: perché se lo fosse integralmente distruggerebbe l’istituzione (e la comunità). La politica risponde alla massima salus reipublicae suprema lex (l’esistenza politica prevale sul diritto), la giustizia su fiat justitia pereat mundus (fare giustizia a costo dell’esistenza)17.

Tale alternativa è decisiva per le conseguenze che può avere: valutare una scelta secondo criteri politici e non morali porta (spesso) alla distruzione e ancor più frequentemente alla decadenza dello Stato e della comunità: vale sempre il giudizio sulla bontà politica di Machiavelli: “perché un uomo che voglia fare in tutta la parte professione di buono, conviene ruini fra tanti che non sono buoni”. Giustamente Hegel, sosteneva che “lo stato non ha nessun dovere più alto della conservazione di se stesso” e ne deduceva che “E’ un principio noto e risaputo che questo interesse particolare è la considerazione più importante; e non è lecito ritenerla in contrasto con i doveri i diritti o la moralità perché anzi ogni singolo corpo statale, essendo uno stato particolare, è tenuto a non sacrificarsi per un universale dal quale non può aspettarsi alcun aiuto: piuttosto, il principe di uno stato territoriale come il consiglio comunale di una città imperiale hanno il sacro dovere di preoccuparsi del loro territorio e dei loro sudditi18 (il corsivo è mio).

5.0 In particolare la normazione relativa ai migranti del Governo Conte (1), fortemente voluta dall’allora Ministro Salvini, ha offerto una vasta casistica di affermazioni, riconducibili alla legalina. Il cui fondamento esegetico (principale) è trovare una qualche norma (regolamentare, legislativa, costituzionale, interna, internazionale, consuetudinaria, pattizia, eccezionale ecc. ecc.) che possa fornire un appiglio alla tesi preferita.

Il che spesso non è difficile, attesa la pletora di norme. Ma, dato che lo stesso problema si pone in tante interpretazioni giuridiche l’interpretazione preferibile è quella che non contrasta con il sistema, con l’ordinamento. Applicando così due noti principi enunciati in frammenti del Digesto19.

Così è stato affermato da un noto giornalista, che non fermarsi all’alt della guardia costiera è legale, perché il diritto di sbarcare in Italia sarebbe garantito dalla Costituzione (da quale articolo?); altrove si legge che un ex Sindaco ha detto “Nessuno deve evitare un processo se accusato di aver commesso reati e questo deve valere anzitutto per un uomo politico… non ci si deve nascondere dietro i ruoli politici e istituzionali per avere immunità particolari” (e allora la legge sull’accusa ai Ministri dov’è finita?). Ma comunque non è giusto, continua l’ex Sindaco perché “Salvini da Ministro dell’interno ha avuto un comportamento inaccettabile, che io considero un reato a livello umano e morale e anche politico; vedremo se i giudici riterranno che si sia trattato anche di un reato penale” né si può ridurre, sempre a giudizio dello stesso, il problema a questione d’ordine pubblico che è il principale compito del Ministro degli interni (se no, che ci sta a fare?).

Un gruppo di giuriste dell’Università di Torino ha poi equivocato sui fatti affermando che Salvini impediva “azioni umanitarie” (cioè i soccorsi in mare); in realtà, ha solo impedito l’ingresso nelle acque territoriali e i successivi sbarchi nei porti italiani, soggetti (le acque e i porti) alla sovranità nazionale di cui all’art. 1, della Costituzione (come sosteneva, più di due secoli fa, l’abate Galliani – tra gli altri).

Qualcun altro la “butta” sulla distinzione tra legalità e legittimità, anche se vi sono contrapposte opinioni sul punto – essenziale – se l’ex Ministro degli interni stava dalla parte della legalità e della legittimità: coloro i quali pensano che legittimità significhi rispondenza alla volontà del popolo, ritengono che il comportamento dell’ex Ministro sia contrario alla legalità costituzionale. Quelli che concedono che la legalità sia stata rispettata, fanno appello alla legittimità dei valori costituzionali, tirandosi appresso Antigone, i monarcomachi ecc. ecc.

6.0 In un contesto confuso, tra moralina e legalina e svariate opinioni sulle medesime, c’è da chiedersi se politico “morale” sia chi rispetta i dettami della morale privata (e della legge) o colui che provvede in vista del bene comune.

Non v’è dubbio che aveva ben visto Hegel per il quale preoccuparsi del territorio e dei sudditi è un sacro dovere (v. sopra); così Croce il quale faceva coincidere l’onestà politica (cioè il perseguimento del bene) con la capacità politica e non con l’essere l’uomo politico pio e morigerato. E con l’aver ancorato la politica e lo Stato all’utile, al vivere (e al buon vivere) cioè all’esistente prima che al normativo.

Ad applicare tale criterio, l’uomo a cui si addice di più appare proprio il leader della Lega e non i moralisti e legalisti salmodianti in politicamente corretto. Con un’avvertenza: che la capacità politica non si giudica sulla conformità a buone intenzioni, ma al raggiungimento dei risultati auspicati: per averla occorre, come sostiene Machiavelli, tanta virtù (politica) cioè prudenza e intelligenza delle situazioni necessarie a battere l’avversa fortuna. Da questo e non solo dall’intenzione di seguire l’interesse pubblico (che ne è la premessa necessaria) si misura.

Teodoro Klitsche de la Grange

1 La quale, a parte la propaganda, è altrettanto possibile che abolire la legge di gravità, essendo la politica connaturale all’uomo come diceva già Aristotele (zoon politikon) e ribadito da tanti, tra cui Freund con la sua teoria delle essenze. Resta da dimostrare se proprio perché l’uomo ne ha diverse, può fare a meno di qualcuna. Ora il politico, ora l’etico, ora l’economico e così via.

2 “La politica, che è e non può essere schietta politica, non distrugge ma anzi genera la morale, nella quale è superata e compiuta. Non c’è nella realtà una sfera dell’attività politica o economica che stia da sé, chiusa e isolata; ma c’è solo il processo dell’attività spirituale, nel quale alla incessante posizione delle utilità segue l’incessante risoluzione di esse nell’eticità” , v. Etica e politica, Bari 1931, p. 228.

3 Op. loc. cit.

4 “Non vita morale, se prima non sia posta la vita economica e politica; prima il «vivere» (dicevano gli antichi), e poi il «ben vivere». Ma altresì non vita morale che non sia insieme vita economica e politica, come non anima senza corpo”

5 Scrive Weber “ogni agire orientato in senso etico può oscillare tra due massime radicalmente diverse e inconciliabilmente opposte: può esser cioè orientato secondo l’«etica della convinzione» oppure secondo l’«etica della responsabilità». Non che l’etica della convinzione coincida con la mancanza di responsabilità e l’etica della responsabilità con la mancanza di convinzione. Non si vuol certo dir questo. Ma v’è una differenza incolmabile tra l’agire secondo la massima dell’etica della convinzione la quale – in termini religiosi – suona: «il cristianesimo opera da giusto e rimette l’esito nella mani di Dio», e l’agire secondo la massima dell’etica della responsabilità, secondo la quale bisogna rispondere delle conseguenze (prevedibili) delle proprie azioni” v. Politik als Beruf, trad. it. di A. Giolitti ne Il lavoro intellettuale come professione, Torino 1966, p. 109.

6 Weber delinea nel prosieguo alcuni tratti, in ispecie di chi segue l’etica della convinzione. Il rifiuto relativo della forza, a meno che non giustificata dalla santità dei fini. La non accettazione (almeno parziale) della realtà perché “non sopporta l’irrazionalismo del mondo; il rifiuto del paradosso delle conseguenze (Freund), cioè che buone azioni possano provocare il male (e viceversa). Ossia il contrario, dice Weber, di quanto credono tutte le religioni della terra, col problema fondamentale della teodicea (op. cit. p. 112). Già i primi cristiani, scrive “sapevano perfettamente che il mondo è governato da demoni e che chi s’immischia nella politica, ossia si serve della potenza e della violenza, stringe un patto con potenze diaboliche e, riguardo alla sua azione, non è vero che soltanto il bene possa derivare dal bene e il male dal male, bensì molto spesso il contrario. Chi non lo capisce, in politica non è che un fanciullo”.

7 Op. cit., p. 116; per un esame sommario della teologia politica cristiana si rinvia ai miei articoli Meglio Callicle, in Behemoth n. 24 e Tangentopoli tra politica morale ed etica politica in Behemoth n. 23.

8 E prosegue “Il risultato da lui effettivamente raggiunto in siffatte condizioni del suo agire non è rimesso alla sua volontà, bensì gli è prescritto dai motivi – per lo più eticamente scadenti – ai quali s’ispira l’azione dei suoi seguaci… però questa fede, anche se soggettivamente sincera, è in gran parete dei casi semplicemente la «legittimazione» etica della brama di vendetta, di potenza, di bottino e di prebende”, op. cit., p. 116.

9 Op. cit., p. 118.

10 v. L’essence du politique, Paris 1965, p. 751.

11 op. cit., p. 651. Freund afferma di seguire la concezione di Hobbes (in effetti risente anche del pensiero di M. Hauriou), e sottolinea come nel corso dei secoli lo stesso concetto sia stato denominato con diverse espressioni.

12 op. cit., p. 652.

13 Nel consiglio dato da Plotino a Tolomeo di non proteggere Pompeo, fuggiasco in Egitto “«lus et fas multos faciunt, Ptolomaee, nocentes; dat poenas laudata fides, cum sustinet» inquit «quos fortuna premit. Fatis accede deisque et cole felices, miseros fuge. Sidera terra ut distant et flamma mari, sic utile recto. Sceptrorum vis tota perit, si pendere iusta incipit, evertitque arces respectus honesti. Libertas scelerum est, quae regna invisa tuetur, sublatusque modus gladiis. Facere omnia saeve non inpune licet, nisi cum facis. Exeat aula qui vult esse pius. Virtus et summa potestas non coeunt »”. E Pompeo, di conseguenza, fu ucciso con l’inganno. Nel consiglio dell’eunuco c’è l’antitesi tra interesse dello Stato e l’uso di dare asilo “politico”.

14 v. M. Onfray Teoria della dittatura, Milano 2020, p. 198.

15 Su questa e sulla situazione inegualitaria – spesso deprecabile – della giustizia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, mi sia consentito rinviare al mio scritto Temi e dike nel tramonto della Repubblica in rete (v. Italia e il mondo).

16 v. Précis de droit constitutionnel, Paris 1929, p. 100.

17 Sul punto v. Radbruch Propedeutica alla filosofia del diritto, Torino 1959, p. 116.

18Verfassung Deutschlands” trad. it. – in “Scritti politici” pag. 90-91, Torino 1974.

19 Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita judicare vel respondere, e Scire leges non est verba earum tenère, sed vim ac potestatem, , ambedue di Celso.

LA COLPA E LA PAURA, di Teodoro Klitsche de la Grange

LA COLPA E LA PAURA

Da quando il Covid-19 ha riportato il dibattito pubblico alla realtà dell’esistenza, fatta di buona e cattiva sorte, di guerre, pestilenze, terremoti, alluvioni, come di pace, benessere, bel tempo e buona salute, tutte cose ottenute grazie al progresso e al buon governo (??), l’argomento onde spiegare (e addossare) le responsabilità della mala sorte è che i governati sarebbero confusi dal sentimento della paura; quello occultato è che sono condizionabili da quello di colpa. Cose ambedue affermate già da Thomas Hobbes.

La prima, la paura, è nota; l’antropologia del filosofo inglese si basa sul potere dell’uomo di uccidere il proprio simile (e sulla frequenza con la quale avviene) e sulla conseguente necessità di creare un’istituzione che protegga la vita degli associati: contratto sociale, obbligazione politica, sovranità, comando e obbedienza ne sono i derivati coerenti.

Ma di ciò, della coerenza delle conclusioni alla premessa (il sentimento di paura per la propria vita) se ne sta facendo un’arma politica; sia per darla in testa agli avversari, sia per ingannare i governati.

Così il candidato democratico Biden accusa Trump perché ha sottovalutato l’impatto del virus (vero, ma l’hanno fatto quasi tutti i governi della terra, Giuseppi, Macron, Johnson in testa): è, aggiornata, la caccia all’untore dei “Promessi sposi”. Nell’altro, al fine di propiziare i DPCM – comodo tipo di normazione – sostenendo che sono fatti (anche se male) con buone intenzioni (possibile) e con risultati riconosciuti eccellenti nell’ “Universo e in altri siti” come cantava Dulcamara e ripete il nostro Governo.

Ma perché ciò si verifichi, continua la canzone governativa, occorre che i cittadini siano disciplinati, mascherati, tappati in casa, poco deambulanti e mai di notte. Se i risultati non saranno quelli sperati (vivamente da tutti) la colpa sarà dei governati indisciplinati, goderecci, incivili ed insensibili.

E qua torniamo all’altro sentimento, meno noto, ma necessario nell’arte di governo, evidenziato da Hobbes nel “Behemoth”: la colpa, o meglio il senso di colpa. Questo, sostiene il filosofo, è uno strumento necessario per esercitare potere sul comportamento degli altri, instillandone il senso per certe azioni ed intenzioni, ed acquisire così influenza. E lo enuncia a proposito dei predicatori puritani. Scrive: “questi predicatori inveivano spesso con grande zelo e severità contro due peccati, la concupiscenza della carne, ed il parlar profano; il che, senza dubbio, era molto ben fatto. Ma da ciò la gente comune era resa incline a credere che niente fosse peccato, salvo ciò che è proibito dal terzo e dal settimo comandamento… Sia nei sermoni, sia negli scritti, questi ministri sostenevano ed inculcavano l’opinione che i primissimi movimenti della mente, cioè il piacere che uomini e donne provano alla vista del bel corpo d’una persona dell’altro sesso” fosse già peccato “E, così, divennero confessori di quelli che avevano la coscienza turbata per questo motivo, e che obbedivano loro come a direttori spirituali, in tutti i casi di coscienza”. È acuto il filosofo di Malmesbury nel fondare almeno in parte la costituzione di un rapporto di potere (e quindi di comando/obbedienza) sul senso di colpa. Cosa sempre capitata nella storia delle istituzioni.

Ma di ciò i governanti italiani hanno fatto uso continuo e sovrabbondante, sia per sostenere la bontà delle proprie intenzioni e realizzazioni (in altri tempi per salvarli dall’inferno, ora dal virus); sia per trasferirne le responsabilità ai governati. Mentre risuona sempre il ritornello sulle tasse (paghiamone meno, paghiamole tutti), che per aumentarle a chi le paga, da quasi cinquant’anni i governanti ne attribuiscono la causa a chi non le evade. E continuano a farlo ad onta dell’inefficacia del ritornello. Come non fosse nota la pulsione del governanti ad attingere dal portafoglio dei governati.

Così col Covid, se arriverà una seria seconda ondata, la colpa sarà dei passeggiatori smascherati, dei bevitori in compagnia, dei banchettatori nei matrimoni e cresime. Troppo facile: ripensiamo a Hobbes.

Teodoro Klitsche de la Grange

Il lupo nell’ovile, a cura di Teodoro Klitsche de la Grange

Jean-Claude Michéa, Il lupo nell’ovile, Meltemi, Milano 2021, pp. 142, € 14,00.

Scrive l’autore che nel “Capitale” Marx riteneva il mercato liberista (meglio concepito dai liberisti) “l’Eden dei diritti innati dell’uomo”. Oggetto del saggio (rielaborazione di una conferenza, integrata da 35 scolii) è, sviluppando l’affermazione di Marx, da un lato il rapporto tra mercato e diritto; dall’altro quello tra socialismo e progressismo, che ha, secondo Michéa, snaturato la sinistra, subordinandola al capitalismo, quello post-moderno soprattutto.

Michéa prende le mosse dalle guerre di religione del XVI-XVII secolo, che avrebbero generato un modo nuovo borghese di pensare la politica, fondato su due postulati. Il primo è che “l’apparente facilità con cui il legame sociale sembra così potersi spezzare sarà d’ora in poi interpretata dalle correnti dominanti della filosofia moderna come la prova che l’essere umano non è affatto l’animale politico (in altre parole, fatto per vivere in società) descritto da Aristotele e dai pensatori medievali”. L’uomo diventa l’homo homini lupus di Hobbes. Cioè un individuo indipendente, in primo luogo dai legami sociali. Il secondo “consiste nel fatto che è visibilmente impossibile che le persone si trovino d’accordo su qualsiasi definizione comune del Bene, sia essa morale, filosofica o religiosa”; da cui consegue che lo Stato dev’essere “assiologicamente neutro”.

La “superiorità filosofica dei liberali” nel pensiero moderno (rispetto alle teorie assolutistiche dello Stato) è di porre “l’esistenza collettiva sotto l’unica regolamentazione protettiva di processi senza soggetto, ovvero sistemi al tempo stesso anonimi, impersonali e basati su disposizioni puramente meccaniche di pesi e contrappesi”: ossia il mercato e il diritto (inteso à la Weber, come calcolabile e prevedibile). Al contrario cioè del sovrano, personale di Hobbes e del rapporto di comando/obbedienza quale relazione tra persone. Prevale l.’impersonalità della legge (della norma).

Peraltro se il diritto liberale prescinde dai legami comuni (cioè comunitari) è in forse la stessa esistenza della comunità.

Venuto meno ogni altro rapporto, è quello economico a fare da collante “questo perché si tratta semplicemente dell’unica forma di legame sociale (basato sul qui pro quo dello scambio contrattuale) capace di fondersi integralmente con i principi della libertà individuale e della neutralità assiologica del liberalismo politico”. L’accettazione, da parte dei partiti di sinistra dell’ideologia mercatista e dei diritti connessi, è funzionale al capitalismo, ed in particolare a quello contemporaneo.

Una sinistra (e non solo), sostiene Michéa, che omette, infatti, di come “tenere finalmente conto dell’stanza della vita comune e di distinguere quindi le libertà che rafforzano la nostra autonomia individuale e collettiva da quelle che accrescono la nostra atomizzazione”; e così difendere la libertà civile, di guisa che la difesa non possa, al contrario, essere utilizzata contro i popoli, smarrisce la propria funzione. “Non è certo continuando a voltare sistematicamente le spalle (come la sinistra fa ormai da più di trent’anni) e ciò che c’era di buono e fecondo nella tradizione socialista, anarchica e populista dell’Ottocento che un tale lavoro, divenuto oggi più che mai indispensabile, avrà la minima possibilità di essere realizzato con successo”.

Due considerazioni (tra le molte che il saggio, breve, ma ricco di idee, stimola) occorre fare.

La prima; come molti altri negli ultimi decenni, Michéa considera liberali i sedicenti tali contemporanei, moltiplicatisi a dismisura – specie in Italia – dopo l’implosione del comunismo. Il minimo che si possa dire è che tale equivalenza è ampiamente riduttiva, così da diventare fuorviante.

Al contrario di questi, il liberalismo: a) non minimizza (o annulla) il politico, col privatizzare il pubblico, col sostituire l’ostilità con il commercio, e con la giuridicizzazione o meglio la giurisdizionalizzazione del comando. Piuttosto il costituzionalismo liberale unisce in una sintesi istituzionale principi di forma politica (in particolare quella democratica) e principi dello Stato borghese (Schmitt). b) Non relativizza totalmente i valori in procedure. La libertà (meglio le libertà) fondamentali (tra cui la proprietà) non possono essere relativizzate: così il nemico (ideologico) dei liberali c’è: è quello che nega il carattere irrinunciabile delle libertà (comprimibili nello Stato d’eccezione, ma solo temporaneamente). E così nessuna procedura, giudiziaria o no, può annichilire i diritti (sostanziali) di libertà. Il liberalismo ha comunque un nocciolo duro contenutistico e non meramente procedurale.

La seconda: Michéa rileva, come tanti altri, che il turbo-capitalismo ha aumentato le differenze di reddito. Quel che è peggio, specie nei paesi sviluppati, sta impoverendo la maggior parte della popolazione, in particolare i ceti medi. Se ciò è vero – come pare vero – significa che sta creando, anzi ha creato da se la propria contraddizione: in un sistema “mercatista” la proprietà privata “classica” è nel migliore dei casi irrilevante, nel peggiore un ostacolo da rimuovere; così l’agricoltore, il commerciante, l’artigiano, il professionista sono destinati ad essere ridimensionati (o azzerati) dalle grandi imprese che sottraggono loro il mercato. Così il carico fiscale si è aggravato sui ceti medi e popolari. La spiegazione della crescita dei movimenti sovran-popul-identitari non è solo sovrastrutturale, ma anche strutturale, cioè economica (e sociale).

Un saggio come questo di Michéa contribuisce alla consapevolezza di ciò. E non è poco per raccomandarne la lettura.

Teodoro Klitsche de la Grange

Intrecci schmittiani, a cura di Teodoro Klitsche de la Grange

L. Garofalo, Intrecci schmittiani, Il Mulino, Bologna 2020, pp. 183, € 19,00

Un giurista che da “tecnico” o “esperto” del diritto diventa un maestro anche in altre discipline è un caso tanto raro, quanto segnale di ampiezza e profondità di pensiero. È ciò che è capitato a Schmitt (ma con lui – per rimanere al ‘900, ad Hauriou, Santi Romano, Smend, Kelsen, a tacer d’altri); con la particolarità che, in Italia, a partire dalla rinascita schmittiana degli anni ’70, l’attenzione è stata dedicata agli aspetti filosofici-politologici del suo pensiero, piuttosto che a quelli giuridici. Ma, a tale proposito, ricordiamo che Schmitt, nell’ultima – che ci risulti – intervista, rilasciata proprio ad uno studioso italiano, Lanchester, affermò di essere un giurista al 100%.

Tra la consapevolezza di Schmitt di essere giurista e il carattere “multi disciplinare” delle sue opere, la verità sta, per così dire, nel mezzo: la ricchezza del pensiero (e degli interessi) del giurista di Plettemberg è tale che ha esondato dalle “classificazioni” convenzionali.

E a proposito (anche) degli interessi, scrive l’autore nell’introduzione, che nei saggi raccolti nel libro si parla di Schmitt, ma anche di altre figure “alle quali, per le diverse ragioni di volta in volta invocate, il suo nome è raccordabile più o meno strettamente” e questo con l’auspicio che “portando alla luce i collegamenti del celebre e controverso giurista tedesco con i poeti, letterati, artisti, filosofi e cultori del diritto che vi si avvicendano, oltre a contribuire alla conoscenza del suo proteiforme e mobile pensiero, aprano la vista sull’ambiente in cui questo è venuto a formarsi ed esprimersi e, di rimando, sulla cultura di area germanica ottocentesca”.

Così Garofalo ricorda non solo i rapporti tra Schmitt, Ball e Daübler e col pensiero di Bachofen (poco noti) ma anche quelli – del tutto ignoti – tra la pittura di Kandisky e la concezione teologico-politica di Schmitt, confrontate da Hugo Ball, come accomunati dalla volontà di uscire dalla crisi della modernità.

Quanto alla conferenza di Schmitt sulla situazione della scienza giuridica europea, all’attenzione di tanti e definita “una delle più alte apologie della tradizione giuridica”, scrive Garofalo che “essa è di notevole interesse anche per i cultori del diritto romano: perché restituisce loro l’immagine che di tale diritto ovvero della «Wissenschaft des römischen Rechts»”. Apprezzata da Schmitt malgrado il BGB (il codice civile tedesco), contaminato dallo “spirito liberal-individualista della pandettistica” era perciò avversato dal nazional-socialismo, onde ne era prevista la sostituzione con un nuovo codice “popolare”.

L’ostilità di Schmitt al positivismo, in particolare a quello a lui contemporaneo e alla prassi di normazione “motorizzata”, per cui la stessa “«interpretazione della scienza giuridica positivistica non è in grado di tenerle dietro» ….” , emerge. “E allora non nascono più gli scritti sistematici dei professori di scienza del diritto e al posto loro subentra «il funzionale commento di chi esercita praticamente il diritto». Escluso che la scienza del diritto che accomuna le nazioni europee possa impegnarsi «in una gara di corsa con il metodo del decreto legge e dell’ordinanza», Schmitt ritiene che “essa debba invece prendere coscienza del «suo esser diventata l’ultimo asilo del diritto» e cercare di tutelarne «l’unità e la coerenza» vulnerate appunto dall’eccesso di produzione giuridica”. Il diritto, inteso come ordinamento concreto, non può essere dissociato dalla storia e dall’interpretazione dei giuristi (e dei giudici in particolare). Ceto che ha elaborato per secoli “da sé il diritto, riuscendo a riportare nel suo alveo pure le statuizioni normative a carattere autoritativo: e quindi, anzitutto, della scienza dei giureconsulti romani, trasmessa da Giustiniano; e poi anche della scienza dei giureconsulti che si sono avvicendati dall’età dei glossatori a Savigny”.

Seguono i saggi (capitoli) interessanti su Bachofen, e sul Nomos – che è utilizzato anche per vicende contemporanee – ma che la brevità naturale di una recensione impone di consigliare all’attenzione dei lettori.

Teodoro Klitsche de la Grange

UNIONE EUROPEA E STATO DI DIRITTO II, di Teodoro Klitsche de la Grange

UNIONE EUROPEA E STATO DI DIRITTO II

1. Lo stesso giorno in cui in rete appariva il mio articolo sullo stesso tema http://italiaeilmondo.com/2020/09/30/lunione-europea-e-lo-stato-di-diritto-di-teodoro-klitsche-de-la-grange/ e con uguale titolo, la Commissione Europea pubblicava la “relazione sullo Stato di diritto 2020”, che conferma da un lato e chiarisce dall’altro, alcune e opinioni (anche) da me evidenziate.

In primo luogo: tra i tanti caratteri dello Stato di diritto, che ricordavo nell’articolo precedente, la Commissione, per formulare i propri giudizi sulla “conformità” al Rechtstaat dei 27 Stati dell’Unione ne prende in esame quattro: il sistema giudiziario nazionale, il contrasto alla corruzione, il pluralismo e la libertà dei mezzi di comunicazione, ed altre questioni – di carattere istituzionale – di bilanciamento di poteri. Un’attenzione a parte poi è dedicata alla pandemia e alle situazioni e normative emergenziali indotte (v. ad esempio i DPCM del Governo italiano). La presidente Von der Leyen ha detto che “lo Stato di diritto e i nostri valori condivisi sono alla base delle nostre società. Fanno parte della nostra identità comune di europei. Lo Stato di diritto difende i cittadini dalla legge del più forte. Pur avendo standard molto elevati in materia di Stato di diritto nell’U.E., abbiamo anche diversi problemi da affrontare” (sul che si può concordare).

La vice Presidente Jourovà ha aggiunto “La nuova relazione esamina per la prima volta tutti gli Stati membri allo stesso modo per individuare le tendenze in materia di Stato di diritto e contribuire a prevenire l’insorgere di gravi problemi”.

Il rapporto, dopo una premessa generale, si articola su 27 capitoli, relativi a ciascuno degli Stati membri. La valutazione si basa (anche) sulle decisioni delle Corti europee e sulle raccomandazioni del Consiglio d’Europa.

La prima conferma di quanto emergeva da precedenti documenti dell’Unione è che i quattro pilastri di valutazione della Commissione sono pochi. Il concetto di “Stato di diritto” comprende altri pilastri, anche se, a leggere i documenti, in qualche misura la stessa relazione, in alcuni passi, deborda dal limite dei quattro esaminati. Come, tra i quattro considerati, ve ne sono un paio non proprio tipici del Rechtstaat.

Così vi sono pilastri, in particolare quello sulla lotta alla corruzione che non costituiscono un “fundamentum distincionis” dello Stato di diritto, non solo perché non lo si trova negli scritti di quei pensatori che hanno formulato la/e concezione/i dello “Stato di diritto”, ma perché molti Stati, tranquillamente non riconducibili allo Stato di diritto, perseguono la corruzione, talvolta in misura più energica degli Stati di diritto. Lo Stato di diritto non trasforma i governanti in angeli, come quello non di diritto in demoni; tale giudizio lo si ricava – nella premessa – già dal Federalista.

2. Un capitolo della relazione è dedicato all’Italia.

Sul primo pilastro (cioè sul sistema giudiziario) la Commissione scrive “È in vigore un solido quadro legislativo a salvaguardia dell’indipendenza della magistratura, sia per i giudici che per i pubblici ministeri. Il potere giudiziario è pienamente separato dagli altri poteri costituzionali”; tuttavia i cittadini non la pensano come la Commissione “Il livello di indipendenza della magistratura percepito in Italia è basso. È considerato buono o molto buono soltanto dal 31% dei cittadini e dal 36% delle imprese, percentuali diminuite tra il 2019 e il 2020. Le ragioni principali per cui i cittadini e le imprese avvertono una mancanza di indipendenza sono le interferenze o le pressioni esercitate dal Governo, dai politici e dai rappresentanti di interessi economici o di altri interessi….”. E perché c’è questo divario tra il lusinghiero giudizio della Commissione e quello – assai meno confortante – degli italiani? Qua la Commissione trascura l’aspetto principale: non è che i cittadini sono preoccupati solo delle “interferenze e pressioni” di Governo e prestiti, ma sono parimenti – e forse di più – preoccupati per i processi, per lo più risoltisi in bolle di sapone – contro leaders e politici del centrodestra (e non solo), asseritamente dovuti alla contiguità di certi settori – maggioritari – della magistratura al centrosinistra. Oltretutto tali processi sono stati caratterizzati da una scarsa rilevanza pubblica delle questioni (come le notti di Arcore a casa Berlusconi), fino al “sequestro di persona” a carico del Ministro degli Interni consistito nel fermo in porto (per quattro giorni) di una nave di migranti. In tal caso, peraltro, pare che i sondaggi diano una significativa maggioranza di consensi popolari all’azione del Ministro imputato.

Inoltre, questa “percezione di bassa indipendenza” è stata rafforzata dallo scandalo delle intercettazioni sul cellulare di Palamara, comprovanti sia la contiguità tra magistrati e politici del centrosinistra, sia la “lottizzazione” degli incarichi dirigenziali in Procure e Tribunali.

Sul perché avviene ciò, malgrado le rilevanti garanzie d’indipendenza della magistratura, tra le più tutelate della U.E., dipende anche dal fatto che, se il potere politico non ha il potere di perseguire i magistrati, ha tuttavia quello di premiarli. A parte gli incarichi amministrativi (numerosi) e in qualche caso, anche giudiziari, spesso magistrati in servizio sono presentati alle elezioni nazionali ed amministrative. Se non eletti (raro) o non rieletti (più facile) ritornano a fare i giudici.

Questa permeabilità tra poteri e carriere non pare conforme ai principi dello Stato di diritto. Montesquieu già sosteneva che la distinzione dei poteri esige d’essere non solo oggettiva, ma anche soggettiva. E conseguentemente negava che le repubbliche italiane, dove spesso i poteri erano distinti, ma erano composti e designati dallo stesso “corpo” di magistrati, la libertà fosse garantita; anzi lo era, a suo giudizio, meno che nelle monarchie assolute1. Anche se l’elettorato passivo è un diritto, per evitare ingressi ed uscite dai poteri a “porte girevoli”, occorrerebbe un regime d’incompatibilità più restrittivo di quello vigente.

Ciò che è omesso, tuttavia, in tema di giustizia, è più interessante di quello che la Commissione prende in esame. Se ricorda, come problema, la lentezza della giustizia italiana, omette di ricordare che anche in forza di disposizioni emanate nell’ultimo trentennio, in Italia eseguire una sentenza contro la PA è sempre più difficile, al punto da richiedere spesso 4-5 anni; una durata superiore a quella – media – del processo di cognizione definito con la decisione giudiziaria da eseguire.

Il tutto è stato oggetto dell’attenzione ripetuta della Corte EDU, con arresti non considerati dalla Commissione.

Non si valuta, poi, quel che risulta dalle stesse contestazioni fatte (qualche anno orsono) dalla Commissione U.E. all’Italia sulla disciplina della legge sulla responsabilità dei magistrati (e di riflesso, dello Stato). Nella sentenza2 della Corte di Giustizia UE del 24/11/2011; si accoglieva il ricorso della Commissione condannando l’Italia3 per la relativa legislazione. Questo perché (citiamo da un’altra sentenza della Corte di giustizia) “Considerazioni (…) connesse alla necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto comunitario conferisce loro, ostano (…) a che la responsabilità dello Stato non possa sorgere per il solo motivo che una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado risulti dall’interpretazione delle norme di diritto effettuata da tale organo giurisdizionale”: qui era valutata dal giudice europeo l’idoneità della normativa nazionale a garantire i diritti fondamentali dei cittadini. Invece è evidente che tale preoccupazione nella relazione della Commissione passa in secondo piano rispetto alla tutela (peraltro neppure esaustiva) delle garanzie istituzionali del potere giudiziario (a quelli – strumentalmente – connessa).

Concludendo su tale pilastro: la valutazione è parziale e peraltro non tiene conto della giurisprudenza delle Corti europee (non la contraddice, ma la dimentica). Più in generale omette di considerare che, perché uno Stato (anche non di diritto), ma a maggior ragione se tale, esista e garantisca una protezione effettiva, è necessario che il diritto sia applicato efficacemente. Il che in Italia, relativamente all’amministrazione pubblica soprattutto, avviene spesso male e sempre in ritardo. Nel paragrafo dedicato nella relazione UE all’efficienza del sistema giuridico manca così l’esame dei dati più sconfortanti.

3. La parte sulla lotta alla corruzione si apre con dati sulla percezione della stessa dai quali si evince che i cittadini italiani ritengono, con percentuali assai superiori alla media UE, che la corruzione sia molto diffusa. Prosegue poi con l’esame delle iniziative anti-corruzione, valutate positivamente. Il dato, comunque, andrebbe “associato” con quello dell’efficienza della giustizia, che incide sull’efficacia di queste misure.

Resta poi da capire quanto l’attenzione dedicati alla “grande” corruzione (con relative autorità, procure, uffici di polizia specializzati) possa incidere sulla “corruzione quotidiana” delle licenze, concezioni, permessi, autorizzazioni: che poi è quella che probabilmente influenza di più la percezione che, della corruzione, hanno gli italiani. Per questo, sarebbe utile più che un’autorità apposita, un miglioramento della tutela giudiziaria, in particolare amministrativa, l’aggravio delle pene (o l’istituzione) per comportamenti elusivi della P.A.; nonché una normativa generale d’applicazione dell’art. 28 della Costituzione sulla responsabilità dei funzionari.

Resta comunque da capire come la lotta anti-corruzione sia un pilastro dello Stato di diritto (un proprium) e non pilastro di ogni Stato. Inoltre realisticamente occorre tener conto della considerazione di Max Weber – relativa alla corruzione politica, che chi fa politica, vive in genere (anche) di politica.

4. Il pilastro del pluralismo dei media offre un quadro sostanzialmente positivo; a giudizio della Commissione; tuttavia “l’indipendenza politica dei media italiani continua a destare preoccupazione, anche a causa delle “relazioni indirette” tra gli interessi degli editori e il Governo (nazionale e non locale). Sul che si può concordare.

5. Il quarto pilastro su cui si è appuntata l’attenzione della Commissione sono le “questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri”. Sostanzialmente la Commissione approva l’ordinamento italiano. Tuttavia registra le preoccupazioni di organizzazioni internazionali in relazione alla campagna denigratoria contro le ONG attive nel settore della migrazione e dell’asilo. Anche in tal caso non è chiara la relazione tra denigrazione delle ONG e Stato di diritto.

6. In conclusione la concezione dello Stato di diritto della Commissione U.E. è una delle tante letture che se ne possono avere.

Quel che più colpisce nella relazione è l’assenza dell’esame dei caratteri non meno influenti di quelli valutati. Nell’articolo precedente ne avevo individuati sei, dei quali, al massimo tre rientrano – almeno parzialmente – nei quattro pilastri della Commissione. Ancor più, degli aspetti assai importanti, non sono per nulla presi in esame, malgrado riconducibili ai pilastri. Per l’Italia, ad esempio, la posizione di parità processuale nei processi contro soggetti pubblici, e ancor più l’eguaglianza di trattamento nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari, così ridotta negli ultimi trent’anni, è stata completamente obliterata.

Il tutto è contrario al principio di “parità delle armi” più volte statuito dalla Corte EDU, perché non solo incide sull’esecuzione delle decisioni (cioè sull’effettività e completezza della tutela giudiziaria), ma anche sulla parità processuale più spesso in fatto che in diritto4.

Al contrario poi di quanto si possa leggere sui media (per lo più) si avverte comunque che, anche se omissiva, la relazione delinea come l’insieme degli Stati dell’U.E. sia sostanzialmente di diritto, pur con qualche menda.

Anche gli Stati come l’Ungheria e la Polonia. Se infatti la UE non ha impostato la relazione su punti qualificanti, anche più di quelli presi in esame, lo si deve probabilmente attribuire al fatto che violazioni gravi, ad esempio alla garanzia dei diritti fondamentali, al principio di legalità, al pluralismo non ve ne sono – o almeno ve ne sono di non gravi.

Il che se da una parte potrebbe essere rassicurante (al netto della necessaria diplomazia e delle emergenze della lotta politica) dall’altro, per le violazioni comunque in essere, difficilmente si troverà un difensore a Bruxelles.

Teodoro Klitsche de la Grange

1 v. Esprit de lois, Lib. XI, cap. 6.

2 v. sentenza punto 6 “In data 10 febbraio 2009 la Commissione inviava una lettera alla Repubblica italiana in cui dichiarava che, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazione di ultimo grado… e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi fa essa incombenti”

3 Peraltro molto simile è il dictum della sentenza 13 giugno 2006, causa C. 173/03.

4 Per esempio con l’esclusione di prove in giudizio, che in fatto limitano la parte privata assai più di quella pubblica, come nel processo tributario.

L’UNIONE EUROPEA E LO STATO DI DIRITTO, di Teodoro Klitsche de la Grange

L’UNIONE EUROPEA E LO STATO DI DIRITTO

1. Dopo essere stato messo (politicamente) in naftalina, lo “Stato di diritto”, grazie, soprattutto, all’Unione Europea, è tornato alla ribalta, non solo nelle procedure d’infrazione attivate (v. Polonia ed Ungheria); ma è celebrato quale “valore fondante” dell’Europa nei discorsi dei politici (e così via). Date le mie convinzioni politiche, di tale revival non posso che essere lieto; ma, tenuto conto a) del concetto e b) della normativa europea, occorre segnalarne l’ampia possibilità di un uso improprio e strumentale.

Cominciamo col dire che dello “stato di diritto” (per non dire di concetti prossimi) i giuristi – e non solo – hanno dato tanti significati, quasi pari al numero di quelli che se ne sono occupati.

Il termine comincia ad essere usato nella dottrina (e nella politica) tedesca dalla prima metà dell’800, per connotare il nuovo tipo di organizzazione statale e di rapporti tra società civile e poteri politici. Il Rechtstaat era contrapposto al Machtstaat (e al Polizeistaat) in quanto (al minimo) limitato dal diritto (e dai diritti).

I caratteri fondamentali di tale nozione erano: la libertà degli individui, titolari di diritti insopprimibili, anche dallo Stato; la certezza (calcolabilità) del diritto; il vincolo dell’attività amministrativa alla legge; il controllo di quella da parte di uffici giurisdizionali indipendenti.

Accanto a ciò si configurava – anche se concettualmente separata – la partecipazione dei cittadini alla gestione statale e in particoilare alla legislazione. Già un coerente liberale come Constant faceva dell’esercizio solerte dei diritti di partecipazione alla formazione della volontà pubblica – la “libertà degli antichi” – il complemento e la garanzia dei diritti di libertà dell’oppressione (anche) dello Stato1. Nello stesso tempo il collegamento tra prevalenza della legge sull’atto amministrativo e partecipazione della rappresentanza nazionale (cioè dei cittadini-elettori) alla formazione della legge, faceva sì che questa fosse “trattata con indulgenza” nel senso che, a differenza degli atti del potere giudiziario ed amministrativo (sentenze e provvedimenti) non fosse assoggettata ad alcun controllo né esterno, ma neppure interno.

Non mancavano comunque concetti, in parte coestensivi, con quello di Stato di diritto. V. E. Orlando, dopo aver distinti tra forme dispotiche, semilibere e libere di governo2, a seconda dei diritti di partecipazione alla cosa pubblica riconosciuti (e non riconosciuti) ai governati, includeva tra i fondamenti della forma di “governo rappresentativo”, la distinzione dei poteri “il governo rappresentativo si fonda principalmente sulla giuridica distinzione dei poteri e sull’appropriazione ad essi di organi determinati” e la tutela giuridica “il governo rappresentativo attua scrupolosamente e pienamente la tutela giuridica fra i consociati (obietto del Diritto amministrativo)”.

Accanto ai quali il giurista siciliano aggiungeva due caratteri: “Il governo rappresentativo moderno si propone di curare ed attuare l’armonia esterna e costante fra i due elementi essenziali, cioè la coscienza popolare e la tradizione, non solo nel fatto, come in ogni forma di governo, ma altresì nel diritto positivo, per mezzo di istituti determinati”; ed anche la “pubblicità è finalizzata al controllo da parte dell’opinione pubblica”. La quale, secondo Schmitt era conseguenza del carattere democratico della Repubblica di Weimar3.

Carré de Malberg, proprio come derivante dell’illimitatezza della legge, negava che, per la Francia, potesse parlarsi di Stato di diritto, ma piuttosto di État legal4. Tra le differenze dell’État legal rispetto all’État de droit, il giurista francese sottolineava l’impossibilità di ricorrere avversi gli atti legislativi violativi di diritti, che nell’Ésprit dello Stato di diritto avrebbero dovuto essere garantiti dalla Costituzione anche nei confronti del potere legislativo5.

Anche M. Hauriou pensava che il controllo giurisdizionale in un paese di diritto amministrativo come la Francia si sarebbe fatta strada, e che Le règime administratif avrebbe evitato che degradasse in un governo di giudici6.-

2. L’introduzione del controllo giudiziario di costituzionalità e delle costituzioni rigide del ‘900 ha attuato l’auspicio/previsione dei giuristi francesi testé citati, ampliando l’ambito dello Stato di diritto. Peraltro, a prescindere dalla tutela giudiziaria, anche sul piano sostanziale con l’includere tra i diritti fondamentali non solo libertà e proprietà, ma anche quelli a carattere sociale. Il Rechstaat diveniva così anche un Sozialstaat.

Con ciò il nuovo stato di diritto assumeva una connotazione (anche) di contenimento (se non di contrapposizione) del capitalismo.

Peraltro i diritti “sociali” aventi un carattere (prevalente) d’obbligo e richiedenti un’apposita organizzazione – pubblica o, almeno, regolata e controllata pubblicamente – determinavano l’espansione della presenza dello Stato; e data la “contraddittorietà” tra i diritti garantiti, la composizione del tutto richiedeva tecniche interpretative che ne conciliassero le antinomie (come il “bilanciamento”) e valorizzassero i principi costituzionali. Dallo Stato di diritto si passava così allo “Stato costituzionale di diritto”. Come scrive un acuto giurista argentino, Luis Bandieri, analizzando la dottrina costituzionalista italiana più recente, riconducibile a quella concezione, si è passati così da un positivismo di norme (kelseniano) a un positivismo di valori.

Inoltre, a seguito delle dichiarazioni internazionali sui diritti dell’uomo (v. La dichiarazione ONU dei diritti dell’uomo del 1948; Convenzione europea dei diritti dell’uomo – tra le più importanti) alcuni dei fondamenti dello Stato di diritto sono stati internazionalizzati (dandone luogo ad una “globalizzazione”). Lo Stato di diritto inotre è stato esplicitamente richiamato nel TUE (art. 2 e 21), tra i principi e i valori fondamentali dell’Unione; si legge all’art. 2 “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini” e all’art. 21 “L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale” (I comma); al comma II “L’unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di….b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale”. Con ciò lo Stato di diritto si trova in sovrabbondante compagnia (talvolta anche ridondante).

3. Da tale necessariamente breve – e limitata – esposizione consegue che a denotare il concetto di Stato di diritto (e delimitarne così l’estensione) e ricondurre al di esso schema ideale un ordinameno statale concreto sono:

a) la garanzia dei diritti fondamentali, sia quelli “borghesi” che quelli “sociali” (almeno in parte)

b) la distinzione dei poteri. Si noti che la distinzione è attuata dalle costituzioni in modi e forme assai diverse

c) in particolare, tra le garanzie, vi sono quelle giurisdizionali, che Salandra già distingueva in dirette e indirette

d) in tale contesto rientrano anche le institutionnellegarantien, come quelle sull’indipendenza del potere giudiziario e del giudice

e) le garanzie giudiziarie (v. punto c) sono complete. Ossia nel XXI secolo, anche sugli atti legislativi, col controllo di costituzionalità; esse, per quanto possibile, devono svolgersi in condizioni di parità7.

f) l’osservanza di condizioni eque nella formazione di organi di governo e dell’opinione pubblica.

Anche si potrebbe osservare che non rientrano in un concetto “stretto” dello Stato di diritto, ma piuttosto in quello di democrazia, appare corretta l’impostazione condivisa, tra gli altri, da Constant e Orlando (ma anche da Gneist) che la corretta partecipazione dei cittadini alla funzione pubblica è carattere determinante dello Stato di diritto.

Tralasciamo altri aspetti, di minimo rilievo.

4. È noto che lo Stato di diritto è stato declinato in tanti modi quante sono le costituzioni che ne hanno adottato il modello o, almeno, alcuni caratteri fondamentali; ne deriva che a seconda dell’importanza che si da all’uno o all’altro profilo si rischia di escludere che un ordinamento costituzionale concreto sia uno Stato di diritto. Ad esempio nella procedura U.E. d’infrazione alla Polonia è stata contestata le limitazioni all’indipendenza dei giudici polacchi dopo le innovazioni degli ultimi anni8. Nella risoluzione del Parlamento europeo del 17/09/2020 si stigmatizzano varie violazioni allo Stato di diritto per lo più per l’invadenza del potere governativo sul giudiziario, che compromette l’indipendenza di quest’ultimo, soprattutto per la nomina (politica) di quasi tutto il CSM polacco. Tuttavia negli USA tutti i giudici della Corte Suprema, e molti di quelle “inferiori” sono di nomina (o elezione) politica, ma pare assai difficile sostenere che gli USA non sono uno Stato di diritto, ma anche che quel modo di nominare comprometta gravemente lo Stato di diritto (come scritto – per le meno influenti innovazioni polacche – nell’epigrafe della risoluzione del Parlamento europeo per la procedura d’infrazione alla Polonia).

Oltretutto, come cennato, alcuni di quei fondamenti del Rechtstaat non sono complementari o sovrapponibili senza problemi, ma potenzialmente confliggenti, in specie quando riguardano la democrazia e l’uguaglianza, le quali, oltretutto, oltre a essere parzialmente coincidenti con il concetto di Stato di diritto, sono anche esse indicate tra i “valori fondanti” dell’UE (v. art. 2 T. U.E.).

La contrapposizione tra Stati di diritto, o meglio Stati di democrazia liberali e Stati di non democrazia liberale, come i defunti Stati del socialismo reale era – per altri ordinamenti – facile, perché le differenze erano plurime.

L’assenza, in quest’ultimi, di distinzione di poteri, la garanzia di solo alcuni dei diritti fondamentali (in genere a rimetterci erano la libertà e, in larga misura, la proprietà); la dipendenza della magistratura dal potere politico, la selezione ed elezione della rappresentanza parlamentare; il ruolo di questa, e quello dirigente del Partito comunista; l’imperfetto – o totalmente carente, pluralismo politico; la mancanza di istituzioni giudiziarie di garanzia contro gli atti del potere politico-amministrativo (giustizia amministrativa e costituzionale) rendevano di inconfutabile evidenza che si trattava di forme di stato e di governo radicalmente diverse. Giudizio corroborato dalle dichiarazioni e preamboli a alle di essi costituzioni che – di solito – contrapponevano esplicitamente il loro ordinamento a quello liberal-democatico.

Il che non ricorre affatto nella procedura d’infrazione a carico di Polonia ed, ancor più, Ungheria. Qua la stessa UE scrive non di Stati non di diritto, ma di gravi violazioni dello Stato di diritto (a intenderla in un senso, sono ordinamenti in complesso accettabili ma con dei vulnera). Diversamente da quel che si legge sulla stampa antipopulista in s.p.e. ed eurolirica dalla quale si potrebbe credere che i suddetti Stati siano sintesi politiche per nulla liberali e anche non del tutto democratiche. Mentre invece, tenuto conto dell’elasticità del concetto di Stato di diritto, occorre dare un giudizio complessivo e avere la prudenza consigliata da Machiavelli che, in politica, occorre prendere “il men tristo per buono”. In effetti se pure – ad esempio – alcune innovazioni al rapporto governo/giurisdizione incidono negativamente sull’indipendenza dei giudici polacchi, e possono essere considerate violazioni gravi, oltre, come quelle elencate nei punti 54-63 della citata risoluzione del Parlamento UE sulla libertà e l’educazione sessuale, sull’intolleranza verso minoranze (soprattutto LGBT) non appaiono gravemente compromettenti lo Stato di diritto.

Piuttosto provano che l’Unione Europea, sotto l’involucro “Stato di diritto” cela una propria concezione della società e dei rapporti sociali e politici che dello Stato di diritto può essere considerata una specie (in parte); in altra estranea. D’altronde ciò emerge esplicitamente dalla risoluzione del 17 settembre 2020 sulla Polonia, laddove il Parlamento (v. punto 66) “invita il Consiglio e la Commissione ad astenersi da un’interpretazione restrittiva dello Stato di diritto…”, cioè da quella (meglio da quelle) interpretazione che non soddisfano la maggioranza parlamentare che l’ha votata.

Teodoro Klitsche de la Grange

1 v. B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, Liberilibri, Macerata 2020, pp. 26 ss.

2 v. Principi di diritto costituzionale, Barbera, 1904, pp. 63 ss.

3 v. Verfassungslehre, trad. it., di A. Caracciolo, Milano 1984, pp. 319 ss. Infatti Schmitt afferma “Il popolo appare solo nella pubblicità: esso produce anzi la pubblicità. Popolo e pubblicità coesistono; nessun popolo senza pubblicità e nessuna pubblicità senza popolo”.

4 Scrive infatti “Tandis que la législation est libre, l’administration est constitutionnellement liée ; elle ne peut s’exercer que sous l’empire des lois, qui la dominent et la limitent juridiquement ; elle est donc tenue d’obeir aux lois et de s’y conformer. C’est là une consequénce de la supériorité, en particulier de la superiorité statutaire, de la loi” Contribution à la théorie général de l’État, Tome 1, Paris 1924, p. 486 e ss; nel diritto francese la subordinazione dell’amministrazione alla legge arriva a un punto che non può esercitarsi che secundum legem (la legge è non solo il limite, ma anche la condizione di esercizio del potere amministrativo). Lo Stato di diritto è quello che “assure aux administrés, comme sanction de ces règles, un pouvoir juridique d’agir devant une autorité juridictionnelle à l’effet d’obtenir l’annullation, la réformation ou en tout cas la non-application des actes administratifs qui les auraient enfreintes” (oltre s’intende alla regolamentazione legislativa dell’amministrazione). Ma “Toute autre est le système établi par la mConstitution française en ce qui concerne la subordination de la puissance administrative à la législation » per cui compete alla repubblica francese essere denominata État legal, ossia « un État dans lequel tout acte de puissance administrative présuppose une loi à laquelle il se rattache et dont il soit destiné à assurer l’exécution”.

5 Op. cit., p. 492.

6 v. Précis de droit constitutionnel, Paris 1929, pp. 266 ss. e pp. 279 ss.

7 Com’è noto non è sempre del tutto possibile. V. sul punto rimando al mio scritto Temi e dike nel tramonto della Repubblica in Rivoluzione liberale 17/07/2018.

8 v. La risoluzione del Parlamento europeo del 17/09/2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(“2017)0835-2017/0360R(NLE)); in particolare i punti da 16 a 37, sul potere giudiziario.

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