IMMIGRAZIONE E GIUSTIZIA! DIVERGENZE APPARENTI, di Emilio Ricciardi

LA PROCURA DI AGRIGENTO ACCETTA REBUS SIC STANTIBUS IL TEOREMA DEL G.I.P. SULLA MANCANZA DI COLPEVOLEZZA DI CAROLA RACKETE.

  1. È del giorno di lunedì 15 luglio 2019 la notizia, diffusa con ampio risalto, secondo la quale la Procura di Agrigento sarebbe in procinto di presentare, “entro e non oltre mercoledì” 17 luglio p.v., il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del 2 luglio u.s. con cui il g.i.p. di Agrigento ha negato la convalida dell’arresto in flagranza di Carola Rackete[1].

Trova spazio, poi, in gran parte dei relativi articoli, l’affermazione secondo cui “Il ricorso alla Cassazione contro il provvedimento che ha scarcerato la Rackete serve per avere una pronuncia della Suprema corte in conformità alle leggi vigenti che diventi un punto di riferimento anche per le altre inchieste simili [grassetto dell’articolista n.d.r.]. In modo tale che le navi Ong indagate per aver violato il divieto di ingresso in acque territoriali disposto dal decreto Sicurezza bis subiscano un trattamento uniforme. Questo perché, secondo l’interpretazione della gip Alessandra Vella, il decreto non potrebbe essere applicato a navi che hanno soccorso immigrati e che dunque non possono essere considerate navi offensive per la sicurezza nazionale. E il comandante, da qui la scriminante applicata alla Rackete, ha il <dovere primario> di portarli subito nel porto sicuro più vicino che, a giudizio della gip, non possono essere considerati né quelli libici né quelli tunisini. In più per la Vella, le motovedette della Guardia di finanza a cui è attribuito il compito di intimare l’alt alle Ong non possono essere considerate navi da guerra. Ecco, per dirimere la questione sarà necessario attendere la pronuncia della Cassazione [grassetto mio]”[2].

  1. Il tenore degli articoli in questione, anzitutto, rende necessarie alcune puntualizzazioni riguardo l’oggetto del giudizio di convalida di un arresto e con ciò, di riflesso, il contenuto e la portata della sentenza che definisce il processo d’impugnazione avverso il provvedimento di diniego di tale convalida; inoltre, si presta ad una deduzione, che peraltro, anticipo, è quella che ha determinato il titolo di questa nota.
  2. Prendendo le mosse dalla questione relativa alla mancata convalida dell’arresto, comincerei da una considerazione preliminare, diretta a meglio inquadrare la valenza giuridica dell’ipotetica impugnazione del relativo provvedimento di diniego emesso dal g.i.p. di Agrigento.

 

Ora, un osservatore non esperto di questioni giuridiche, e segnatamente attinenti alla procedura penale, dalla notizia che la Procura di Agrigento avrebbe deciso di insorgere contro l’ordinanza di “scarcerazione” in discorso ricorrendo alla Corte di Cassazione, probabilmente ricaverà l’opinione secondo cui quell’ufficio giudiziario contesta in radice l’intera decisione del g.i.p. di Agrigento, e dunque il convincimento di quest’ultimo che Carola Rackete non sia colpevole dei reati ascrittile, sia perché avrebbe agito nell’adempimento del dovere di condurre gli emigranti nel più vicino “porto sicuro”, ossia quello di Lampedusa, sia perché il naviglio della Guardia di Finanza speronato da costei non sarebbe una nave da guerra.

Del resto, il sopra riportato passaggio di uno degli articoli giornalistici conforterebbe pienamente l’ipotetico osservatore in parola circa la correttezza della sua opinione.

Ma così non è.

Difatti, come forse già ampiamente noto, l’ordinanza in parola contiene due statuizioni ben distinte ed irriducibili l’una all’altra: una riguardante, appunto, il diniego di convalida dell’arresto, l’altra il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Agrigento. Ciascuna delle quali, quindi, avente presupposti, natura, funzione e contenuto assolutamente non sovrapponibili.

Più in particolare, mentre nel decidere sulle misure de libertate, che è appunto quanto esige la richiesta di applicazione del divieto di dimora nella Provincia di Agrigento, il giudice, al fine di valutare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (indefettibile presupposto di applicabilità di qualsiasi misura cautelare), è tenuto a compiere un accertamento a largo spettro, per operare il quale il giudice può e deve utilizzare tutte quelle conoscenze che possono viceversa anche essere ignote all’autore dell’arresto, la decisione relativa all’arresto impone invece che il giudice si limiti a calarsi nell’angolo visuale dell’operatore di polizia giudiziaria che ha effettuato l’arresto, onde valutare se, in base alle circostanze del momento da egli ragionevolmente percepibili o comunque pacificamente da lui conosciute, la misura precautelare fosse legittima.

3.1.       Difatti, che il giudizio sulla convalida o meno dell’arresto comporti la necessità che il giudice si collochi esclusivamente nel punto d’osservazione dell’ufficiale o agente che lo ha effettuato e nel momento in cui vi ha proceduto, essendogli quindi precluso di prendere in considerazione circostanze sconosciute a quest’ultimo e che non poteva conoscere, è dimostrato dal tenore dell’art. 385 cod. proc. pen., che così recita: “L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità”.

E la Cassazione ha con chiarezza costantemente affermato che “Il giudice della convalida dell’arresto deve difatti operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria” (così, Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 7470; conformi, Cass., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1814; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 8341; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48471; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2012, 25625; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 10916).

Ciò sta a significare che oggetto del giudizio di convalida deve senz’altro essere anche il tema costituito dalla rilevabilità o meno, al momento dell’arresto, da parte della polizia giudiziaria di circostanze ritenute idonee ad integrare, ad es., la scriminante dell’adempimento del dovere, ma fatta avvertenza che questo non implica in alcun modo che il giudizio di convalida perda la sua natura di controllo rigorosamente circoscritto alla legalità dell’operato della polizia e quindi giammai esteso anche alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la quale inerisce, come detto, alla tutt’affatto diversa decisione in materia di misure cautelari.

3.2.       Di conseguenza, per tornare alla vicenda di Carola Rackete, anche se la Cassazione accogliesse (esito effettivamente a mio avviso probabile) l’eventuale ricorso dei pubblici ministeri agrigentini, la relativa sentenza sancirebbe soltanto il fatto che gli operatori della Guardia di Finanza hanno correttamente operato l’arresto della prima poiché la situazione da costoro conosciuta e conoscibile li legittimava a ciò, ma non produrrebbe alcun’altra conseguenza giuridica in merito al profilo inerente i gravi indizi di colpevolezza, la cui insussistenza ha invece formato oggetto di quella valutazione, ripeto, tutt’affatto distinta, in ordine alla richiesta della misura cautelare.

È tanto vero quanto appena affermato che la Cassazione ha avuto modo di precisare che “L’annullamento, su ricorso del P.M., dell’ordinanza di non convalida dell’arresto va disposto senza rinvio [al giudice di merito che deve conformarsi al principio di diritto sancito dalla Cassazione n.d.r.], posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici” (così, Cass., Sez. V, 3 maggio 2017, n. 21183; v. anche, Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 8341, cit.; conforme, Cass., Sez. II, 21 marzo 2014, n. 13287).

Insomma, l’accoglimento dell’ipotetico ricorso degli indaganti agrigentini da parte della Cassazione rappresenterebbe, ove mancasse l’appello avverso il rigetto dell’applicazione di misura cautelare e l’eventuale esito vittorioso di esso, un tipico esempio di vittoria di Pirro.

Dalle considerazioni che precedono, quindi, può constatarsi la totale erroneità dell’affermazione giornalistica sopra riportata, laddove attribuisce alla futuribile decisione della Cassazione in thesi adita dalla Procura di Agrigento la funzione di “dirimere la questione”, ossia di decidere non già, come si sarebbe dovuto asserire correttamente, se la polizia giudiziaria arrestando Rackete abbia operato legalmente (giacché questo e nient’altro costituisce l’oggetto di tale futuribile decisione della Cassazione), bensì se Rackete abbia agito o meno nell’adempimento di un dovere e se la motovedetta della Guardia di Finanza urtata dalla Sea Watch 3 sia da considerarsi nave da guerra, e quindi, in definitiva, se sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di Rackete.

Ed è, peraltro, affermazione giornalistica anche piuttosto mistificatrice, giacché lascia intendere al lettore medio che la Procura di Agrigento ritenga Rackete, in dissenso rispetto al g..i.p. di Agrigento, colpevole (per quanto allo stato degli atti, conformemente alla natura del giudizio cautelare) dei reati addebitatile.

Nella realtà, invece, le scelte investigative della Procura di Agrigento paiono denotare una sintonia di fondo tra l’orientamento di quest’ultima sulla vicenda e la tesi su cui s’impernia l’ordinanza del g.i.p. del 2 luglio u.s.

In particolare, sembra che i pubblici ministeri agrigentini non abbiano impugnato in appello il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, e quindi si siano preclusi la possibilità di vedere confutata da un giudice superiore la tesi del g.i.p. di Agrigento in merito all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Rackete.

In effetti, è una semplice deduzione, che subito mi accingo ad illustrare, che mi conduce ad affermare ciò.

  1. Mi preme però anzitutto premettere che tale deduzione è formulata esclusivamente sulla base delle notizie di stampa apparse sull’argomento sino al momento di redazione del presente scritto (16 luglio 2019). Quindi, se nel frattempo, una volta licenziato il testo di questa nota, sopraggiungesse notizia certa di circostanze idonee a mutare il quadro conoscitivo sin qui delineatosi al riguardo, non esiterei, naturalmente, ad apportare tutte le conseguenziali doverose rettifiche.

Ciò premesso, traggo le mosse dalla seguente semplice inferenza: posto che la notizia relativa al presunto imminente ricorso in Cassazione dei pubblici ministeri titolari dell’indagine nei confronti di Carola Rackete è stata immediatamente diffusa dalla stampa, allo stesso modo avrebbe dovuto essere diffusa dalla stampa, con identica tempestività ed ampia evidenza, la notizia dell’avvenuta proposizione o comunque della decisione del promovimento dell’appello cautelare avanti al Tribunale di Palermo da parte dei pubblici ministeri agrigentini. Invece di una notizia di tal fatta non v’è traccia.

Di conseguenza, se si considera altresì che il termine per la proposizione del citato appello è ormai scaduto venerdì 12 luglio u.s. (come precisavo in chiusura del mio articolo pubblicato su questo sito il 9 luglio u.s.), ossia decorsi dieci giorni dalla data di deposito e comunicazione al pubblico ministero dell’ordinanza del g.i.p. di Agrigento (2 luglio u.s.), l’assoluta mancanza di notizie di stampa al riguardo sembra consentire di concludere che la Procura di Agrigento ha prestato acquiescenza a detta ordinanza per effetto della sua mancata impugnazione nel punto in cui essa ha disposto il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare per l’asserita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Rackete.

4.1.       Di conseguenza, se fosse confermata la mancata proposizione dell’appello cautelare, ne discenderebbe la formazione del c.d. giudicato cautelare in punto mancanza dei gravi indizi di colpevolezza di Rackete, avendo costei asseritamente agito nell’adempimento di un dovere ed opposto sì resistenza ad una nave della Guardia di Finanza, che tuttavia non andrebbe considerata nave da guerra.

Il c.d. giudicato cautelare, precisamente, comporta, che, allorquando esso si sia formato a seguito della mancata impugnazione dell’ordinanza reiettiva della domanda cautelare da parte del pubblico ministero, a quest’ultimo resta preclusa la riproposizione della domanda stessa laddove non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli dedotti (esplicitamente od implicitamente) nella domanda ed a quelli posti a base (esplicitamente od implicitamente) dell’ordinanza reiettiva (v. Cass., Sez. V, 13 ottobre 2009, n. 43068; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2002, n. 5374).

Ciò sta a significare, nel caso che ci occupa, che la pronuncia resa dal g.i.p. di Agrigento circa la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza di Rackete per la scriminante dell’adempimento del dovere e dell’inesistenza di navi da guerra coinvolte nei fatti, non possa più essere messa in discussione sulla base dei medesimi elementi dedotti dai pubblici ministeri agrigentini e di quelli posti dal g.i.p. stesso alla base della propria ordinanza del 2 luglio u.s.

Ora, occorre prestare attenzione alla circostanza secondo cui gli elementi considerati dal g.i.p. per addivenire al rigetto della domanda cautelare risultano assai copiosi, in quanto riferentisi ad un arco temporale, in cui si è ritenuto doversi collocare la condotta di Rackete, sensibilmente ampio, e segnatamente compreso tra il 12 giugno 2019, giorno del recupero da parte della Sea Watch 3 dei presunti naufraghi nella zona SAR libica, ed il 29 giugno 2019, giorno del suo attracco al porto di Lampedusa.

Appare difficile immaginare, allora, stante – come appena visto – la considerazione tendenzialmente onnicomprensiva di ogni profilo della condotta di Carola Rackete così come operata dal g.i.p. di Agrigento nell’ordinanza del 2 luglio u.s., quali potrebbero essere elementi nuovi tali da poter giustificare una nuova eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare da parte della Procura di Agrigento[3].

  1. Infine, non possono essere sottaciute le ripercussioni che l’ipotizzata acquiescenza della Procura di Agrigento all’ordinanza reiettiva della domanda cautelare può generare sotto il profilo di un netto indebolimento della funzione di deterrenza che il riconoscimento giurisdizionale, seppure in una fase incidentale del procedimento come quella dell’appello cautelare, della colpevolezza di Rackete avrebbe invece esercitato nei confronti di chi pretenda di entrare nel nostro mare territoriale in violazione del divieto interministeriale ex art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 (c.d. decreto sicurezza bis) e commettendo i reati ex artt. 1100 cod. nav. e 337 cod. pen.

In effetti, a fronte di un ennesimo ingresso nel mare territoriale italiano da parte del comandante di una nave di una o.n.g. (magari della stessa Sea Watch) in violazione del divieto interministeriale d’ingresso, con quale coerenza la Procura di Agrigento potrebbe non limitarsi a richiedere la sola convalida dell’arresto del comandante eventualmente operato dalla polizia giudiziaria, domandando invece anche l’applicazione di una misura cautelare a suo carico, nonostante abbia (in thesi) omesso di impugnare l’ordinanza in materia cautelare del g.i.p. del 2 luglio u.s.?

Ed in presenza del c.d. giudicato cautelare ormai (in thesi) calato su tale ordinanza, anche ammesso che la Procura di Agrigento decidesse, in occasione di una vicenda analoga a quella di Carola Rackete, di richiedere l’applicazione di una misura cautelare a carico del comandante dell’ennesima nave dell’ennesima o.n.g., chi altro giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento – altro, intendo, rispetto al magistrato autore dell’ordinanza del 2 luglio u.s. – si sentirebbe realmente libero da condizionamenti nell’adozione della relativa decisione?

Ad ogni modo, l’acquiescenza della Procura di Agrigento, ove fosse confermata, sembrerebbe davvero inspiegabile.

O forse no.

In effetti, già avevo notato, nel già indicato mio articolo del 9 luglio u.s., come il fatto piuttosto anomalo che la Procura di Agrigento non avesse chiesto, in occasione di una precedente vicenda molto simile all’attuale e che ha visto sempre protagonista la nave Sea watch 3, il sequestro preventivo della stessa, limitandosi soltanto alla convalida del suo sequestro probatorio, per poi disporne puntualmente il dissequestro, sembrasse poter rivelare, alla luce del contenuto dell’ordinanza del 2 luglio u.s., una comunanza di vedute, un’omogeneità culturale o quantomeno un idem sentire tra Procura di Agrigento e “proprio” g.i.p.

Non avevo, tuttavia, prestato attenzione alle seguenti dichiarazioni rese dal Procuratore Capo di Agrigento, dottor Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione da egli tenuta avanti alla Commissione parlamentare c.d. antimafia il 2 luglio u.s. (peraltro sembra pressoché nello stesso torno di tempo in cui veniva depositata in cancelleria l’ordinanza del g.i.p.) in merito al c.d. decreto sicurezza bis: “Laddove il decreto vuole inasprire e rendere più efficaci le indagini contro i trafficanti di esseri umani [le misure] sono assolutamente condivisibili. Viceversa criticità devo registrare in ordine all’introduzione dell’illecito amministrativo. L’illecito amministrativo è stato introdotto per fronteggiare l’attività di salvataggio delle Ong. Prima dell’introduzione di tale norma, l’attività di salvataggio delle Ong e di recupero degli immigrati erano del tutto lecite e in perfetta linea con il diritto del mare e con le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia[4].

Ora, pur tralasciando le enormi perplessità giuridiche che suscita un siffatto parere, desidero richiamare l’attenzione su altro, e cioè: posto che l’illecito amministrativo menzionato dal dottor Patronaggio sanziona la violazione del divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale perpetrata dal comandante della nave; e poiché egli sostiene che, in assenza di tale illecito, “l’attività di salvataggio delle Ong e di recupero degli immigrati erano del tutto lecite” in base al diritto internazionale del mare; ne deriva necessariamente che, ad avviso del dottor Patronaggio, in primo luogo, la detta attività di salvataggio includerebbe il diritto/dovere della nave di fare ingresso nel mare territoriale e financo di condurre gli immigrati nel relativo porto, e, in secondo luogo, nella misura in cui essa attività trarrebbe la sua liceità dal diritto internazionale del mare, il predetto illecito amministrativo si porrebbe in contrasto, appunto, con tale diritto.

Ma non è questa, forse, in buona sostanza, la tesi su cui si fonda l’ordinanza del g.i.p. di Agrigento del 2 luglio u.s.?

Perché se così fosse, allora non si comprenderebbe il motivo per il quale la Procura di Agrigento avrebbe dovuto impugnare un provvedimento di rigetto della domanda cautelare che, tutto sommato, il capo della Procura stessa condivide nella sua essenza.

Ed il cerchio quindi può chiudersi.

[1]     V., fra i tanti articoli sul punto, https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/procura-agrigento-ricorso-contro-scarcerazione-carola-rackete.html.

[2]    In https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/seawatch-procura-agrigento-ricorso-cassazione-contro-scarcerazione-capitana-124576/. Analogamente: https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/agrigento-procura-ricorre-in-cassazione-contro-la-scarcerazione-di-carola-rackete#kD6eXheckmGcsdy6.99; https://www.repubblica.it/cronaca/2019/07/15/news/sea-watch_3_la_procura_ricorre_in_cassazione_contro_la_scarcerazione_di_carola-231208037/). V., anche, https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/agrigento-procura-ricorre-in-cassazione-contro-la-scarcerazione-di-carola-rackete, ove può leggersi: “Il ricorso della Procura agrigentina, che sarà depositato entro mercoledì, ha l’obiettivo di ottenere un pronunciamento da parte della Suprema Corte che possa diventare un punto di riferimento nell’ambito delle inchieste sulle Ong e sull’eventuale divieto di ingresso nelle acque territoriali disposto dal decreto sicurezza Bis”.

[3]     In prima battuta, mi viene da pensare che elementi nuovi potrebbero essere considerati probabilmente quelli che scaturissero a carico di Rackete dall’ulteriore indagine pendente nei suoi confronti avanti alla Procura di Agrigento in ordine al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Non appare azzardato supporre, in effetti, che il rinvenimento di elementi di prova che deponessero per la fondatezza di questo addebito, renderebbe difficilmente sostenibile la perdurante validità della tesi che si fonda sulla scriminante dell’adempimento del (presunto) dovere del comandante di una nave soccorritrice non solo di recupero dei naufraghi, ma di autonoma e discrezionale loro conduzione al “porto sicuro” più vicino: la configurabilità dell’esistenza di tale dovere, difatti, presuppone evidentemente l’estraneità dell’agente alla condotta che ha causato la situazione di pericolo generatrice del dovere di assistenza, tanto più ove tale condotta integri essa stessa un reato.

[4]     In https://www.fanpage.it/politica/migranti-il-procuratore-di-agrigento-patronaggio-mai-provato-rapporto-tra-trafficanti-e-ong/.

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3, di Emilio Ricciardi

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3.

Nonostante il decerebramento mediatico che il richiamo all’imperativo categorico della protezione del debole emigrante straniero è purtroppo in grado di provocare, così inibendo sovente un fresco moto intellettuale che pure parrebbe, a dispetto della melassa umanitaristica intorpidente passioni e razionalità, affiorare ed anzi talvolta ambire risolutamente all’esistenza piena, il consistente e non di rado puntuto flusso di considerazioni critiche che ha investito l’ordinanza pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Agrigento il 2 luglio u.s. in merito alla vicenda che coinvolge la comandante dell’imbarcazione Sea Watch 3 per i fatti di Lampedusa del 29 giugno u.s., lascia supporre che ancora alberghi, quantomeno in un certo numero di menti italiche, un vivido gusto per l’autonomia e la lucidità del pensiero.

In effetti, la gran parte delle molteplici analisi giuridiche dell’ordinanza in questione che si è dispiegata sine ira et studio nei giorni immediatamente susseguenti alla sua emissione, mi pare abbia ben colto, quando più quando meno efficacemente, il bersaglio.

Certo, va pur detto che non si trattava di compito impervio, né tanto meno prometteva di esibire i tratti sublimi di una contesa con un’avversa forza maestosa e terribile. Al contrario, il provvedimento del 2 luglio u.s., e qui anticipo in epitome la più articolata valutazione che emergerà da questo scritto, è a mio avviso costrutto argomentativo claudicante e mal congegnato, che pare far strame d’ogni decente grammatica giuridica.

Insomma, lungi dal trovarcisi al cospetto di un grande errore, ché notoriamente questo solo aiuta ad accostare le grandi verità, si è piuttosto in presenza, più modestamente, di un atto giuridico malfermo, che pare rampollare esclusivamente dalla fretta e dalla concitazione indotte dal desiderio fremente ed impaziente di scagionare Carola Rackete dalle accuse contestatele, pure a costo di figliare sgorbi giuridici.

Fatto si è che, e una riflessione individuale e la lettura delle analisi di alcuni autorevoli giuristi, e mi riferisco in particolare a quelle di Pietro Dubolino (su La Verità del 4 luglio 2019) e Bruno Tinti (su Italia Oggi del 4 luglio 2019), parevano aver soddisfatto e saturato ampiamente la mia esigenza di formarmi un’opinione definitiva sullo spessore giuridico dell’ordinanza, oltreché, direi, su quei riflessi culturali e quelle pieghe della mentalità del magistrato estensore che il contenuto di essa pare far trapelare e sottintendere. Ero, in altri termini, ormai interessato solo a conoscere quale sorte la Procura di Agrigento volesse tentare di contribuire ad imprimere all’ordinanza: in ultima istanza, se la impugnasse o meno.

Tuttavia, poiché nel frattempo alcuni lettori del mio commento del 3 luglio u.s. all’intervento di Augusto Sinagra apparso su questo sito il 2 luglio 2019 ed intitolato “Io sto con Carola”, mi interpellavano (esplicitamente e no) affinché esprimessi un mio parere sulle deduzioni svolte in merito all’ordinanza da quei giuristi da me già prima citati nonché da altri osservatori (ossia l’avvocato romano Massimiliano Gabrielli, “Gog Magog” e Stefano Alì, autori di rispettivi interventi apparsi su internet tutti in data 3 luglio 2019), ho colto l’occasione fornitami da queste sollecitazioni per tornare ex professo e per iscritto nuovamente sulla questione, avendo così modo di svolgere più approfondite considerazioni.

E dunque: in linea generale, le deduzioni in parola mi trovano consenziente, seppure in misura diversa e variabile a seconda di quale sia il singolo scritto di volta in volta preso in esame.

Provo dunque ad indicare di seguito le valutazioni che ritengo più rilevanti, tra quelle disseminate nelle varie analisi del contenuto dell’ordinanza, su cui sono d’accordo ed in dissenso (o comunque che non mi convincono appieno), approfittando al contempo della circostanza per soffermarmi su un profilo fattuale della vicenda che, sebbene appaia nient’affatto trascurabile, non ha trovato traccia negli addebiti contestati (e trascritti alle pagg. 1-2 dell’ordinanza) dalla Procura di Agrigento a Rackete in sede di iscrizione di costei nel registro delle notizie di reato e nella richiesta di convalida dell’arresto nonché di applicazione della misura cautelare.

Beninteso, si tratta, com’è evidente da quanto appena riferito, di un profilo fattuale che esula dal contenuto del prodotto giurisdizionale in discussione, e dunque risulterebbe rivestire rilevanza periferica rispetto al tema principale affrontato nella presente nota.

Senonché, l’opportunità di una sua segnalazione mi pare giustificata dalla poziore esigenza di ipotizzare l’esistenza di una sorta di idem sentire, di un’omogeneità culturale di fondo tra g.i.p. di Agrigento e corrispondente ufficio di procura, ove si consideri che, affianco a quello che – come si potrà apprezzare nel corso di questo scritto – appare un preconcetto ideologico a favore dell’indagata che sembra intravedersi in filigrana nelle opzioni argomentative del provvedimento emesso dal primo, si pone, in significativa sintonia, un atteggiamento quantomeno lasco se non decisamente benevolo assunto dalla Procura di Agrigento nei confronti degli agenti umanitari in precedenti analoghi accadimenti.

In particolare, non mi pare possano essere obliate le bizzarre recenti scelte investigative operate dalla Procura di Agrigento in occasione del tentativo di approdo al porto di Lampedusa della Sea Watch 3 compiuto nello scorso mese di maggio u.s., allorquando, cioè, la stessa decise, in sequenza, di: ordinare lo sbarco degli emigranti presenti nella nave; disporre il solo sequestro probatorio della Sea Watch 3; non richiedere, com’è invece d’uopo in questi casi, tanto più trattandosi di corpo di reato, il sequestro preventivo di essa; disporre infine il successivo veloce dissequestro del natante, che, dal canto suo, commosso, ha ringraziato, tornando, come s’è visto, alle proprie usuali peregrinazioni.

Ciò detto, è giunto il momento di entrare finalmente in medias res.

1)           Anzitutto, non posso naturalmente che aderire al rilievo, espresso da pressoché tutti i commentatori in esame (a parte Bruno Tinti, che non prende proprio in considerazione il tema), secondo cui il richiamo del g.i.p. alla sentenza Corte Cost. 3 febbraio 2000, n. 35 – che esso crede di invocare a sostegno della propria tesi circa la pretesa non riconducibilità dei navigli della Guardia di finanza alla categoria delle navi militari, al fine di escludere in concreto la sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., il quale, al comma 1°, recita: “Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni” – risulta macroscopicamente erroneo, traducendosi in realtà in un risultato esattamente opposto a quello che il g.i.p. si prefiggeva di ottenere.

 

Difatti, nella suddetta sentenza si può leggere “che le unità navali in dotazione della Guardia di finanza” vanno considerate “<navi da guerra>”, tant’è che “nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione (rifiuto di obbedienza o resistenza e violenza a nave da guerra), richiamati dagli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi)”.

Insomma, il g.i.p. di Agrigento, con il fallace richiamo in parola, si dà, con inusitata vigoria, la proverbiale zappa sui piedi.

2)           A questo punto, proprio in relazione alla contestazione del reato ex art. 1100 cod. nav., desidero soffermarmi su quell’aspetto fattuale, cui dianzi si è fatto cenno, pretermesso dalla Procura di Agrigento nella formulazione degli addebiti contestati a Rackete.

In particolare, ritengo che tale reato sia stato integratoancor prima che dagli atti di resistenza e violenza commessi da Carola Rackete il 29 giugno u.s. contro il naviglio della Guardia di finanza in prossimità della banchina del porto di Lampedusa – dalla precedente violazione, perpetrata il 26 giugno u.s., del divieto di ingresso nelle acque territoriali imposto con il provvedimento adottato dal Ministro dell’interno (di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture ed i trasporti) in data 15 giugno 2019.

In particolare, così facendo, Rackete ha contrastato il controllo che sulla Sea Watch 3 stavano esercitando unità navali (non solo della Guardia di finanza ma anche) della Guardia Costiera, le quali, difatti, come riportato nella descrizione in fatto contenuta nella stessa ordinanza del g.i.p. (nella misura in cui trascrive e fa propria la ricostruzione degli accadimenti operata dalla Guardia di finanza nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al pubblico ministero), monitoravano costantemente la Sea Watch 3 nel tentativo di impedire ad essa l’ingresso nelle nostre acque territoriali.

Ed infatti, va considerato, per un verso, come, posto che “Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, è “Corpo specialistico della Marina Militare” che esercita “funzioni di ordine militare nelle forme tipiche previste dalla legge” (https://www.guardiacostiera.gov.it/chi-siamo), ne consegue che le proprie unità navali sono da qualificarsi come navi da guerra, ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010 (di emanazione del codice dell’ordinamento militare), il quale dispone: “per <nave da guerra> si intende una nave che appartiene alle forze armate di uno stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare”.

 

È dato indiscutibile, quindi, che quelle della Guardia Costiera sono navi da guerra.

Laddove trattasi di un – per così dire – coefficiente di indiscutibilità ancor più elevato di quello che connota l’affermazione circa la qualifica di navi da guerra delle unità navali della Guardia di finanza, proprio perché, per essere dimostrato, non abbisogna, a differenza di ciò che invece ha richiesto quest’ultima affermazione, del tramite rappresentato dal formante giurisprudenziale (costituito dalla citata sentenza n. 35/2000 della Corte Costituzionale e dall’unanime orientamento della Cassazione, secondo cui i navigli della Guardia di finanza vanno qualificati siccome navi da guerra), e ciò proprio perché vi provvede direttamente la legge (v. il citato art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010).

Per l’altro verso, al fine di determinare il significato della nozione di “atti di resistenza” quale una delle due condotte (l’altra essendo quella di atti “di violenza”) integranti il reato ex art. 1100 cod. nav., sembra utile richiamare l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi attorno al reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.

Ora, secondo la Cassazione Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile ex adverso – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (dovendosi pertanto interpretare in senso lato il concetto di violenza cui ha riguardo la norma) (così, Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5147).

In conclusione, quindi, resta confermato che Rackete, allorquando in data 26 giugno u.s. ha fatto ingresso, al comando della nave Sea Watch 3, nelle acque territoriali italiane, così compromettendo l’azione di controllo ed impedimento svolta in quel momento nei propri confronti – onde far rispettare il relativo divieto imposto con il provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s. – (anche) da unità navali della Guardia Costiera, definibili navi da guerra ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010, sembra aver commesso il reato di atti di resistenza contro una nave da guerra nazionale ex art. 1100 cod. nav.

Reato poi reiterato il 29 giugno u.s., in occasione dello sbarco al porto di Lampedusa.

Ebbene, entrambe queste condotte, quella del 26 e del 29 giugno u.s., sembrano realizzare gli estremi del reato continuato ex art. 81, comma 2°, cod. pen., in quanto integranti rispettivamente due azioni compiute in tempi diversi ed esecutive di un medesimo disegno criminoso (consistente nell’intento di condurre la Sea Watch 3, con il suo “carico” di emigranti, al porto di Lampedusa), con la conseguenza che esse potrebbero essere punite con la pena che dovesse essere comminata per il reato ex art. 1100 cod. nav., ossia la reclusione da tre a dieci anni, aumentata sino al triplo.

Non è dato comprendere, allora, il motivo per cui l’organo pubblico indagante abbia omesso di includere nell’ambito dei fatti penalmente rilevanti l’azione compiuta da Rackete il 26 giugno u.s.

3)           A proposito, poi, del richiamato provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s., la cui violazione integra la commissione dell’illecito amministrativo introdotto dall’art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 (c.d. decreto sicurezza bis), è appena il caso di segnalare, a chi sostiene (Stefano Alì) che con il menzionato c.d. decreto sicurezza bis, “Salvini ha depenalizzato, ma solo per le navi che trasportano clandestini, il <Rifiuto di obbedienza a nave da guerra>”, che questa asserzione risulta in netto contrasto con il dato normativo.

Difatti, il richiamato art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 contiene un’espressa clausola di riserva, laddove – nel disporre che “In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi […] la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000” – fa esplicitamente “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”.

Il che comporta che la stessa azione, ossia la violazione del divieto di ingresso, può realizzare la commissione sia dell’illecito amministrativo in discorso sia di un reato, tra cui, ad es., quello previsto, appunto, all’art. 1100 cod. nav.

4)           Trovo utile l’evocazione, operata da altro osservatore (“Gog Magog”), del tema relativo alla definizione di “luogo sicuro” siccome fornita dalle “Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare” [adottate dall’Organizzazione marittima Internazionale con la risoluzione msc.167(78) in data 20 maggio 2004, a corredo delle modifiche apportate sempre nel 2004 alla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS) ed alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR)].

 

Se non altro perché tale tema mi offre l’abbrivio per far notare come il g.i.p. di Agrigento, nell’affermare che “la convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel <porto sicuro> più vicino al luogo di soccorso” (v. pag. 9), traduce erroneamente la parola “place, a sua volta parte della locuzione “place of safety” adoperata nella predetta convenzione (v. punto 1.3., § 2, dell’annesso, come modificato nel 1998), con “porto”, invece che con il corretto lemma luogo”.

 

Difatti, nel sistema della Convenzione SAR del 1979, come confermato dalle citate Linee Guida, il luogo sicuro non deve essere costituito necessariamente da un porto, ma anche da una nave, sicché il più generale termine luogo risulta più rispondente allo scopo voluto, sul punto, dalla Convenzione stessa.

 

Sicché, vien fatto di pensare che l’autrice dell’ordinanza in discorso si sia limitata a recepire acriticamente la vulgata giornalistica, che appunto tende ad identificare il luogo con il porto (sicuro), senza con ciò, evidentemente, di premurarsi di andare a compulsare direttamente gli atti normativi: il che per un magistrato si converrà non rappresenti propriamente un attestato di impeccabile perizia professionale.

 

5)           Ciò detto, dissento, tuttavia, dall’applicazione che nel caso concreto il medesimo osservatore fa della nozione normativa di luogo sicuro. In particolare, egli ritiene che la Sea Watch 3, in quanto è un’unità di soccorso, “è per definizione un <luogo sicuro>, in base al par. 6.14 delle Linee Guida relative alle Convenzioni SAR e SOLAS”. Con la conseguenza che il (presunto) soccorso da essa operato si sarebbe concluso con il recupero e l’ingresso degli emigranti a bordo dell’imbarcazione, il che vuol dire molto prima dell’ingresso della Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane.

5.1.)       Senonché, in primo luogo, a me pare che le ridette Linee Guida, al punto 6.13, mostrino una marcata diffidenza in merito all’idoneità in generale della nave soccorritrice ad assolvere alla funzione di luogo sicuro: “Una nave che ha prestato assistenza non dovrebbe essere considerata un luogo di sicurezza per il solo fatto che i sopravvissuti non siano più in pericolo immediato una volta a bordo della nave. Una tale nave non può disporre di strutture e attrezzature adeguate per sostenere altre persone a bordo senza mettere in pericolo la propria sicurezza o curare adeguatamente i sopravvissuti. Anche se la nave è capace di ospitare i sopravvissuti in modo sicuro e può servire come luogo temporaneo di sicurezza, essa dovrebbe essere sollevata da questa responsabilità non appena sia possibile prendere accordi alternativi”.

Senza contare che far dipendere da una valutazione in merito a quale sia l’effettiva capacità tecnica della nave soccorritrice di curare adeguatamente coloro che sono stati recuperati in mare, il giudizio circa (la conclusione o meno delle operazioni di soccorso e quindi, in ultima analisi,) l’esaurimento o meno della condotta integrante adempimento del dovere di salvataggio da parte del comandante della nave soccorritrice (ovviamente per chi voglia aderire al teorema del g.i.p. di Agrigento), far dipendere, dicevo, il predetto giudizio da quella valutazione, comporterebbe a mio avviso il grave inconveniente di rendere il giudizio stesso frutto esclusivo di una discrezionalità davvero troppo ampia, qual è, appunto, quella insita nell’indicata valutazione.

5.2.)       In secondo luogo, e soprattutto, con il sostenere che nel caso concreto il luogo sicuro dove si è completato il salvataggio sarebbe costituito dalla stessa Sea Watch 3, si presuppone ed accetta implicitamente l’angolo visuale adottato dal g.i.p. di Agrigento: vale a dire quello per cui è rilevante stabilire, ai fini della valutazione circa la sussistenza dell’esimente dell’adempimento del dovere, quale sia, appunto, il luogo sicuro, poiché soltanto con la conduzione degli emigranti in questo luogo può ritenersi perfezionato e dunque esaurito tale adempimento.

Cosicché, l’unica differenza tra l’opinione del g.i.p. di Agrigento e quella dell’osservatore in parola consiste in ciò che, mentre il primo ritiene che luogo sicuro sia il porto di Lampedusa, l’altro reputa che sia la stessa Sea Watch 3. Ma entrambi, ripeto, assumono che il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante della nave esiga che quest’ultimo conduca autonomamente i salvati in un luogo (per il g.i.p. di Agrigento, in realtà, come visto, un porto) da egli ritenuto sicuro.

Senonché, e ben più radicalmente, è proprio una siffatta prospettiva a risultare a mio avviso totalmente ingiustificata, in quanto frutto di un marchiano fraintendimento del dato normativo contenuto nella Convenzione SAR, anche per come quest’ultima va interpretata, pure alla luce delle più volte citate Linee Guida.

Il punto qui in discussione è davvero dirimente.

Difatti, in base all’assetto normativo congegnato dalla Convenzione SAR, ritengo risulti chiaramente come il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante di una nave soccorritrice si esaurisca in realtà nel dovere di recuperare e poi assistere nella propria nave i naufraghi, senza, quindi, includere anche un fantomatico autonomo dovere di conduzione di quest’ultimi in un luogo da egli reputato sicuro, giacché sono soltanto gli Stati preposti alla zona SAR in cui è originata la situazione di pericolo e quindi sorto il dovere di salvataggio, che hanno il diritto-dovere, tramite una struttura denominata Centro di coordinamento di salvataggio (cui compete appunto l’esecuzione del servizio di ricerca e di salvataggio), di individuare il luogo sicuro di sbarco dei naufraghi, impartendo così le relative istruzioni al comandante della nave soccorritrice, il quale, a sua volta, ha l’obbligo di ottemperarvi, senza fruire di alcuna discrezionalità al riguardo.

Depongono, a favore di questa impostazione, non solo l’impianto complessivo della Convenzione SAR, ma anche, ed ancor più inequivocabilmente, le ripetute relative Linee Guida, allorché si preoccupano reiteratamente di rimarcare come, una volta che il comandante della nave accorsa nell’area di soccorso abbia effettuato il recupero (o prestato l’assistenza, senza usare, comunque, il termine salvataggio, giacché nella terminologia della Convenzione SAR esso designa quel più ampio ventaglio di operazioni che va dal recupero sino al trasporto in un luogo sicuro) dei naufraghi, le autorità statuali, e solo queste, debbono adoperarsi per compiere tutto il possibile per liberare il comandante stesso da ogni ulteriore aggravio ed onere inerenti l’assistenza dei recuperati in mare.

5.2.1.)   A dimostrazione dell’esattezza di quanto appena asserito, sembra sufficiente riportare le seguenti enunciazioni tratte dalle Linee Guida:

–      “L’obbligo del comandante [della nave soccorritrice] di fornire assistenza dovrebbe essere complementare al corrispondente obbligo dei governi membri dell’OMI di coordinare e cooperare per liberare il comandante dalla responsabilità di fornire assistenza ai sopravvissuti e di consegnare le persone recuperate nel mare in un luogo sicuro. Queste linee guida hanno lo scopo di aiutare meglio governi e comandanti [delle navi soccorritrici] a comprendere i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e di fornire utili orientamenti in merito all’esecuzione di questi obblighi” (punto 1.2);

–      “In particolare, il paragrafo 1-1 del regolamento SOLAS V / 33 ed il paragrafo 3.1.9 dell’allegato alla Convenzione SAR, come modificata, impongono ai Governi un obbligo di coordinamento e cooperazione per garantire che i comandanti delle navi che forniscono assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano liberati dai loro obblighi con un’ulteriore minima deviazione dall’itinerario di viaggio previsto dalla nave” (punto 2.4);

–      “La responsabilità di fornire un luogo di sicurezza o di garantire che un luogo di sicurezza sia fornito, ricade sul governo responsabile per la regione SAR in cui i sopravvissuti furono recuperati” (punto 2.5, ultimo periodo).

Noto, incidentalmente, che anche soltanto quest’ultima proposizione appare di per sé risolutiva di ogni ipotetico dubbio in ordine alla ripartizione degli obblighi, in caso di pericolo in mare per la vita umana, posti dal diritto internazionale (consuetudinario e pattizio) in capo rispettivamente al comandante della nave soccorritrice ed agli Stati.

Tuttavia, mi sia consentito di riportare, ad abudantiam, la seguente duplice proposizione, contenuta nell’”Appendice” delle Linee Guida destinata a raccogliere “Alcuni commenti sulla legge internazionale rilevante” (e quindi contenuta in una parte delle Linee Guida da considerarsi non precettiva):

–      “In quanto principio generale del diritto internazionale, la sovranità di uno Stato consente a tale Stato di controllare i suoi confini, escludere gli stranieri dal suo territorio e prescrivere le leggi che disciplinano l’ingresso di stranieri nel suo territorio. La sovranità di uno stato si estende oltre il suo territorio terrestre e interno acque al mare territoriale, fatte salve le disposizioni dell’UNCLOS e altre norme internazionali legge. Inoltre, come previsto dall’articolo 21 dell’UNCLOS, uno Stato costiero può adottare leggi e regolamenti relativi al passaggio innocente nel mare territoriale per prevenire, tra le altre cose, la violazione delle leggi sull’immigrazione di tale Stato costiero” (punto 5);

–      “Ai sensi dell’articolo 18 dell’UNCLOS, una nave che esercita un passaggio innocente può fermarsi o ancorare nel mare territoriale dello Stato costiero <soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà>. UNCLOS non si pone specificamente il quesito se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà, anche se in base al diritto consuetudinario internazionale, potrebbe esserci un diritto universale, anche se non assoluto, per una nave in difficoltà ad entrare in un porto quando esiste una chiara minaccia per la sicurezza delle persone a bordo della nave” (punto 6).

Come si vede, dunque, secondo l’appendice delle Linee Guida, l’art. 18 della Convenzione UNCLOS non si pone minimamente il problema del “se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà”. Ed a maggior ragione, quindi, aggiungo, nemmeno un dovere.

Eppure, è quello stesso art. 18 che, ad avviso del g.i.p. di Agrigento, sancirebbe (unitamente all’art. 10-ter d. lgs. 286/98, T.U. sull’immigrazione) il “dovere di soccorso, il quale – si badi bene – non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al più volte citato porto sicuro” (v. pag. 12 dell’ordinanza).

5.2.2.)   Ed allora, gentilissima dottoressa Alessandra Vella, la prendo in parola e voglio davvero “badare bene” a ciò che afferma, sicché le domando rispettosamente: mi può cortesemente indicare in quale punto l’art. 18, comma 2°, della Convenzione UNCLOS – a mente del quale, lo riporto integralmente, “Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l’ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà” – prescriverebbe al comandante della nave che ha recuperato i naufraghi il dovere di operare la loro “conduzione fino al più volte citato porto sicuro”?

Perché, in primo luogo, la norma “consente” soltanto “la fermata e l’ancoraggio nelle acque territoriali”, non già la “conduzioneal porto. Ed in secondo luogo, la norma usa il verbo “consente”, che designa una facoltà, al limite un diritto, ed insomma un potere, ma non già, di nuovo, un dovere.

5.2.3.)   Analogamente, mi permetto di porre implicitamente simile quesito in relazione all’art. 10-ter, comma 1°, d. lgs. 286/98 (ossia, come visto, l’altra norma invocata nell’ordinanza per fondare la propria tesi), il quale, nel passaggio che qui viene in rilievo, così recita: “Lo straniero […] giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui […]”.

Ebbene, anche qui, non ravviso nel dettato normativo alcuna menzione di un fantomatico dovere del comandante della nave soccorritrice di condurre i naufraghi nel porto più sicuro.

Piuttosto, constato che la norma si occupa della prima collocazione dello straniero una volta e soltanto dopo essere “giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare: quindi, la norma presuppone, con accecante chiarezza, che lo straniero salvato in mare abbia già messo piede nel territorio nazionale.

Mentre nel caso di Rackete si trattava di stabilire proprio se fosse lecita la pretesa di costei di – per così dire – far mettere piede agli emigranti nel territorio nazionale, ossia farli sbarcare nel porto di Lampedusa.

Mi fermerei qui, ringraziando il paziente lettore che fosse giunto fino al termine di questo non breve scritto.

Che però non posso non concludere ribadendo come gran parte delle analisi giuridiche dell’ordinanza del 2 luglio u.s. svolte in questi giorni, abbiano fornito inoppugnabili argomenti, più o meno doviziosamente svolti, circa la sua assoluta erroneità.

Anzi, per essere meno asettico: ritengo che tale ordinanza rappresenti un esempio e modello di quello che un provvedimento giurisdizionale (ma direi, in generale, un qualsiasi scritto giuridico che si prefigga di perorare una tesi) non può e non deve mai essere. Insomma, il naufragio del rigore logico e della necessità metodologica dell’aderenza al dettato normativo, imperativo inderogabile, quest’ultima, per chi si accinga ad intraprendere qualsiasi opera di interpretazione delle disposizioni normative al fine della loro applicazione alla fattispecie concreta.

Ecco perché credo sia ragionevole attendersi dalla Procura di Agrigento il promovimento di tutte le iniziative previste dalla legge allo scopo di ottenere l’eliminazione dell’ordinanza in discorso dal mondo del diritto: vale a dire, l’appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari, il cui termine dovrebbe scadere venerdì 12 luglio p.v., ed il ricorso in Cassazione avverso il diniego di convalida dell’arresto, il cui termine dovrebbe scadere mercoledì 17 luglio p.v.

Senza trascurare, comunque, onde non nutrire ingiustificate aspettative, che, in caso di mancanza dell’uno e/o dell’altro di tali rimedi impugnatori avverso l’ordinanza, non sussisterebbero in alcun modo gli estremi per l’avocazione delle indagini preliminari a carico di Rackete da parte del Procuratore generale di Palermo nei confronti della Procura di Agrigento.

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf