SOVRANITÁ E DIRITTO GLOBALE
Tra le novità che il pensiero unico anti-sovranista ci dispensa per esorcizzare l’avversario in crescita ce n’è una poco trattata nei mass-media. Ovvero che il sovranismo (meglio la sovranità) degli Stati sarebbe uno strumento superato perché il “diritto globale” (e globalizzato) avrebbe escogitato un sistema più raffinato per diminuire i conflitti: istituire dei Tribunali internazionali. I quali, in effetti, nel secolo passato sono aumentati. Non tanto e non solo quelli penali, quanto le Corti che giudicano su particolari materie (dalla pesca, all’ambiente, dalla concorrenza alle scorie radioattive).
Va da se che a questo si associa il consueto disprezzo/deprecazione per il sovranista che non avrebbe compreso (o non vuole comprendere) come non vi sia bisogno di attizzare conflitti e deciderli autonomamente: basta istituire (o, se c’è, adire) un Tribunale internazionale che giudichi delle pretese delle parti. Qualsiasi tipo di ostilità (e al limite, di guerra) e controversia, o almeno gran parte, sarebbe così justiciable, cioè conoscibile e decidibile da un giudice (si spera anche “terzo”). Il vantaggio di tale “sistema” consisterebbe nell’eliminazione/riduzione dei conflitti e, in certi casi, delle guerre. La decisione del Tribunale sarebbe così alternativa a quella della guerra.
Tale tesi è per lo più esposta da giuristi di sinistra, i quali non sembrano imbarazzati dal ripetere così quel che scriveva De Maistre “Partout où il n’y a pas sentence, il y a combat”[1]. Tesi che esprimeva nel libro II° del Du Pape, una delle più razionali (ed appassionate) trattazioni della ineluttabilità (e degli inconvenienti) della sovranità[2].
Gli argomenti che si adducono a favore della tesi in esame hanno però più di un limite, che li rende contraddittori. Vediamo quali.
In primo luogo si adduce l’argomento il quale coniuga la competenza agli interessi..
Come a livello locale gli interessi locali sono attribuiti al Comune (alla Provincia, Regione ecc.) laddove vi siano interessi a livello planetario o almeno sovrastatale devono, proprio perché eccedenti l’ambito nazionale, essere regolati a livello sovrastatale.
Se si può essere d’accordo che una regolazione statale d’interessi eccedenti il territorio dello stato corre il rischio di essere poco efficace e al limite inutile, altro è farne conseguire che per avere quelle regole occorra un ente (organo, ufficio) internazionale che le detti e giudichi le relative controversie. In effetti la regola può essere posta o consensualmente (tramite un accordo) o unilateralmente (con un comando dell’uno all’altro soggetto).
Quanto al primo – normale nel diritto internazionale (e, ovviamente, non solo in questo) – si realizza con trattati, il fondamento dei quali è proprio che a negoziarli, deciderli, applicarli sono degli Stati sovrani. I quali se non fossero sovrani, non potrebbero né obbligarsi né essere responsabili dell’esecuzione. O quanto meno avere una capacità internazionale limitata, corrispondente alla propria sovranità.
Come scriveva Santi Romano “effetto della mancanza di sovranità è la limitazione della capacità internazionale degli Stati protetti o tutelati”[3].
E il tutto si ripercuote non soltanto sulla capacità internazionale ma anche sulla responsabilità per eventuali illeciti. Lo Stato dipendente (protetto, federato) il quale non gode di (piena) sovranità risponde, soltanto nei limiti delle attività che può svolgere, nei confronti (anche) degli altri soggetti internazionali; ma per i rapporti di competenza dello Stato protettore, a seconda dei casi può (o deve) rispondere quest’ultimo.
Contrariamente a quanto pensano certi globalisti è proprio la sovranità a fondare la capacità di obbligarsi e il dovere di responsabilità. È ad essa quindi che dobbiamo la possibilità di esistenza (ed applicazione) di norme giuridiche pattizie.
In secondo luogo, e strettamente connesso al precedente, le regole possono emanarsi sia con accordi liberamente assunti dai soggetti che con comandi che un soggetto da agli altri. Per cui se una dimensione d’interessi è di competenza di più Stati la relativa regolazione può essere data con accordi tra gli Stati coinvolti, proprio in forza di quella – tanto disprezzata e deprecata – sovranità. In alternativa uno Stato (o un’altra istituzione) che si trova a esercitare poteri di comando sugli altri, può ordinare che valga la regolazione da esso imposta; non è vero quindi che la sovranità ostacoli la regolamentazione; ma è verissimo che impedisce che sia imposta una normativa non pattizia.
In terzo luogo, si ritiene che i globalizzatori sono coloro che sostengono gli interessi dell’umanità, mentre i sovranisti quelli particolari degli Stati.
Tale affermazione è assai discutibile in fatto, perché presuppone che chi afferma di sostenere quelli dell’umanità, abbia il potere di comandare a coloro che dicono di sostenere quelli dei popoli. Ma questo a sua volta presuppone che gli uni e gli altri siano in buona fede. Il che, a quasi cinque secoli dalla pubblicazione del “Principe” appare un atto di fiducia (e credulità) foriero di molte delusioni. Avete mai sentito parlare di propaganda?
E sostenere che un soggetto concreto debba essere sottoposto alla decisione di un altro soggetto concreto – nella specie un organismo internazionale ovvero (forse) una coalizione di Stati – perché questo tutela (interessi, valori o quant’altro) di carattere superiore ripete, mutatis mutandis la controversia tra Hobbes e i teologi cattolici della controriforma sul rapporto tra autorità spirituale (il Papa) e temporale. Come scrive Schmitt, il filosofo inglese “mette in discussione la pretesa che il potere statale debba essere soggetto al potere spirituale, poiché quest’ultimo costituisce un ordinamento superiore”[4].
La tesi di Hobbes era in polemica con quella di S. Roberto Bellarmino, il quale difendeva la concezione della potestas indirecta in temporalibus del Pontefice. Il filosofo di Malmesbury la contestava con pluralità di argomenti: che manca il consenso dei governati[5], ma solo la pretesa di aver avuto tale potere da Dio[6] ed il potere, a parte il fondamento, è sempre lo stesso[7]. Quando poi controbatte l’argomento del Bellarmino sulla gerarchia dei poteri (che si riflette in gerarchia delle persone), applica in un certo senso il rasoio di Ockam: il rapporto di potere – ossia di comando/obbedienza è relazione tra persone concrete e non entità astratta[8].
Se si fanno discendere dal cielo alla terra le argomentazioni del teologo e del filosofo, la somiglianza tra la concezione del primo con quella dei globalisti è evidente.
Entrambe sono volte a provare il diritto di chi detiene (o sostiene di possedere) un potere superiore a comandare coloro che ne esercitano uno inferiore. Là per volontà divina e per il bene delle anime, qua per coinvolgimento di un numero maggiore di esseri umani – fino all’intera umanità ed al suo territorio, il pianeta – e per la bontà delle intenzioni. La novità di questa concezione, rispetto a quella, oggigiorno enormemente più invocata, dei “diritti umani” è di argomentare più dagli interessi che dai valori.
Ma le fallacie in cui incorre solo le stesse: la non necessità di istituzioni apposite (sia che si tratti di Stato che di enti, Tribunali ed altro) per regolare ciò che è comune a più popoli, e la ineluttabile necessità, di converso, se si vuole imporre la decisione (maggioritaria?) ai dissenzienti. Il problema poi sotteso è di come imporre ai recalcitranti sia le istituzioni globali sia le di esse decisioni. Si fa loro la guerra? E giacché col farlo si viola il buonismo/irenismo imperante – oltre che essere gravemente contraddittorio con lo stesso -, le si deve cambiare nome.
Escamotage già usato con le operazioni di polizia internazionale -, ossia le guerre promosse e condotte da coalizioni di Stati benintenzionati contro Stati canaglia dissenzienti e malintenzionati. Così violando i principi del diritto internazionale Westphaliano, in primo luogo che par in parem non habet jurisdictionem. Che invece in nome di un interesse superiore si pretende di avere. Meglio allora un sistema che, con tutta le sue crepe, si basa ancora sulla sovranità. E, di conseguenza, sul diritto dei popoli a scegliere il proprio destino.
Teodoro Klitsche de la Grange
[1] Du Pape II, 1
[2] Il popolo è fatto per il sovrano, come il sovrano per il popolo; e l’uno e l’altro esistono (son faits) perché ci sia una sovranità … Nessun sovrano senza nazione, come nessuna nazione senza sovrano”. Op. loc. cit..
[3] Corso di diritto internazionale, Padova 1933, p. 117 e prosegue “limitazione che si ha non solo verso lo Stato protettore o la Società delle nazioni, ma anche verso i terzi, il che conferma che non si tratta di semplici obbligazioni, ma di una posizione personale… data la grande varietà che il protettorato può assumere, è difficile formulare principii generali, ma si può affermare che essi implicano sempre una limitazione della capacità di diritto e inoltre la perdita in taluni casi, o la diminuzione in altri, della capacità di agire”
[4] Teologia politica in Le categorie del politico, Bologna 1972, p. 57; e prosegue “Ad una argomentazione del genere egli risponde: se un «potere» (power, potestas) dev’essere sottoposto all’altro, ciò significa soltanto che colui che ha il primo potere dev’essere sottoposto a colui che ha l’altro potere… Ciò che gli è incomprensibile («we cannot understand») è che si parli di sopra-ordinato e di sub-ordinato, preoccupandosi però nello stesso tempo di rimanere sul piano astratto. «Infatti soggezione, comando, diritto e potere riguardano non poteri ma persone»”. Cosa che invece i globalisti ritengono opportuno fare.
[5] v. Leviathan parte III, c. XLII “Quando si dice che il Papa non ha – nel territorio degli altri Stati – il supremo potere civile direttamente, noi dobbiamo intendere che egli non pretende ad esso – come gli altri sovrani civili – in virtù della originale sottomissione di coloro, che debbono essere governati, poiché è evidente, ed è stato già sufficientemente dimostrato in questo trattato, che il diritto di ogni sovrano deriva originariamente dal consenso di ognuno di quelli, che debbono essere governati, sia che lo scelgano per comune difesa contro un nemico, come quando si accordano tra di loro, per eleggere un uomo od un’assemblea di uomini, affinché li proteggano; sia che lo facciano per salvare la propria vita, sottomettendosi ad un nemico conquistatore”.
[6] “ma non cessa tuttavia dall’invocare il suo diritto da un’altra parte, cioè – senza il consentimento di quelli, che debbono essere governati – per un dritto datogli da Dio” op. loc. cit.
[7] “Ma da qualunque parte egli lo pretenda, il potere è lo stesso, e – se fosse accolto come un diritto – egli potrebbe deporre principi e governi, sempre che ciò fosse per la salvazione delle anime, cioè sempre che gli piacesse, poiché egli pretende per sé anche l’assoluto potere di giudicare se ciò sia per la salvazione delle anime umane o no” e prosegue “Questa distinzione tra potere temporale e spirituale non è infatti che di parole; ed il potere vien realmente diviso, ed in modo altrettanto dannoso per tutti i riguardi, tanto col far partecipe altrui di un potere indiretto, quanto di un potere diretto” op. loc. cit.
[8] “Non vi sono che due modi, per i quali queste parole possano dare un senso; poiché, quando noi diciamo che un potere è soggetto ad un altro potere, il senso è o che colui, che ha l’uno, è soggetto a colui, che ha l’altro, o che l’un potere sta all’altro, come i mezzi al fine. Infatti noi non possiamo intendere che un potere abbia il potere sopra un altro potere, o che un potere possa avere il diritto di comandare sopra un altro, poiché la soggezione, il comando, il diritto ed il potere sono accidenti non dei poteri, ma delle persone…Quando il Bellarmino dice che il potere civile è soggetto allo spirituale, egli intende dire che il sovrano civile è soggetto al sovrano spirituale” op. loc. cit..