Un commento di Emilio Ricciardi

Per un disguido legato al mal funzionamento del sistema di registrazione pubblichiamo come articolo un commento di Emilio Ricciardi all’intervista a Gabriele Levy del 26 giugno_La Redazione

Sin dall’inizio della conversazione, mi è parso subito evidente che già le prime affermazioni dell’intervistato fossero innervate da una rara devozione, direi un culto, per la verità dei fatti, mai peraltro disgiunti – tali devozione e culto – dall’esercizio di uno spiccato spirito critico nei confronti dello Stato d’Israele.

Che è comunque, e bene ha fatto l’intervistato a ribadirlo, uno Stato Democratico, ad ordinamento giuridico pluralista, che garantisce a tutti i propri cittadini, quali che siano le loro etnie, nazionalità, religioni ed appartenenze linguistiche, e segnatamente alla più cospicua delle minoranze, ossia quella arabo-palestinese, piena uguaglianza.

Certo, taluno, probabilmente accecato da faziosità, obietterà che, se gratti appena un po’ la crosta dell’uguaglianza formale, eruttano lievi differenze di trattamento sostanziale, non proprio a favore della sullodata minoranza, riguardo, ad es., la pianificazione urbanistico-territoriale e l’accesso alla proprietà immobiliare (nel cui ambito imperversa e detta legge, di fatto, quella curiosa entità denominata Fondo nazionale ebraico), ed insomma emerge, più in generale, una pratica concreta istituzionale, costituita più da costanti e reiterate decisioni amministrative che da roboanti leggi, la quale sovente conculca interessi individuali e collettivi degli israeliani arabo-palestinesi.

Ma l’intervistato, assennatamente, ha buon gioco nel ribattere e ricordare, ed anzi a rivelare una Verità che molti si ostinano a non vedere: l’esistenza di “due entità statali palestinesi“, ossia l'”Autorità nazionale palestinese” (“che domina in tutti i territori…“) e “Hamas“.

Chiaro? Due entità statali, proprio come entità statale è Israele, posta, difatti, dal’intervistato, da questo punto di vista, sullo stesso piano delle presunte altre due.

Meno male, quindi, che l’intervistato ricorda ai distratti che ciascuna delle suddette due organizzazioni, ossia l’ANP ed Hamas, è uno Stato (qualsiasi cosa voglia significare questa invero patafisica asserzione): ciascuna di esse, quindi, esercita effettivamente, secondo l’intervistato, la piena sovranità politica, monetaria e militare sui territori su cui ognuna sarebbe insediata e che dominerebbe.

Tuttavia, prosegue l’illuminato e saggio intervistato, l’ANP ed Hamas sono Stati (ripeto, proprio ciò afferma l’intervistato) dittatoriali e corrotti, in cui non si celebrano Le Elezioni.

Mica come Israele, stato democratico, liberale, pluralista, dove tutti godono di piena agibilità politica.

Insomma, nel cuore del Vicino Oriente c’è una Democrazia, che combatte la propria diuturna guerra contro i Corrotti Dittatori Arabi.

Ecco, questa è la conclusione, tanto inaudita, arguta ed originalissima, quanto, però, semplicemente vera, del lucido e mai banale intervistato. Il quale, peraltro, in tal modo finisce per riecheggiare la storica posizione dei radicali pannelliani, preveggenti e tante volte purtroppo ingiustamente biasimati.

Né, a proposito dell’Eden pluralista che Israele rappresenta anche per la minoranza dei cittadini israelo-palestinesi, varrebbe ribattere che esso è definito, dalla dichiarazione del 1948 e da una successiva recente legge del 2018, uno Stato ebraico, e, come dispone espressamente tale legge, “la casa nazionale del popolo ebraico“.

Difatti, l’ipotetico, ma superficiale, contraddittore che opponesse il testé riferito argomento, trascura che ebraico è sinonimo di Universale: tanto più si è ebrei, e dunque difensori di Eretz Israel, quanto più si è arabi, perché Ebraico non può non voler significare adduttore di Bene, non solo per tutti i suoi cittadini, pure di quelli arabi, ma anche di tutti gli arabi del Vicino Oriente.

A tal proposito, ha impressionato ed anzi incantato il viso rapito ed ispirato dell’intervistato quando, alzando gli occhi al cielo onde invocare per il successo dell’impresa l’alleanza fra altare e trono, ha profetizzato che “non è lontano il giorno in cui il regime iraniano cadrà: non è lontano quel giorno, con l’aiuto di Dio [ed è proprio a questo punto dell’allocuzione che egli ha strabuzzato fulmineamente i bulbi oculari verso l’Altissimo, imprimendo loro una subitanea roteazione estatica] e di altri eserciti potenti” (cfr. dal min 27:52 del filmato).

Senza contare che l’intervistato ha omesso di evidenziare, a proposito della democraticità ed universalismo dei valori ebraici, dunque incarnati da Israele, come quest’ultimo sia l’unico stato del Vicino Oriente a tutelare i diritti LGBT.

Vorrei soltanto manifestare una delusione, ma banale e, per così dire, causata da motivi di carattere scenografico: l’intervistato avrebbe dovuto ampliare il campo visivo della sua videocamera per mostrare in tutta la sua solennità quello che pare essere [ma se così non fosse, me ne scuso] il ritratto fotografico della superba Golda Meir, che invece si scorge appena sullo sfondo, appeso su una parete.

Ma i sionisti, com’è noto, sono anche umili e sobri.

IL FUTILE PARAVENTO DELLA “PIATTAFORMA ROUSSEAU” OVVERO DELL’ETERNO RITORNO DELL’UGUALE, di Emilio Ricciardi

IL FUTILE PARAVENTO DELLA “PIATTAFORMA ROUSSEAU” OVVERO DELL’ETERNO RITORNO DELL’UGUALE.

A seguito del suo intervento del 6 settembre 2019 (d’ora innanzi “Intervento”) intitolato “Colpo di extrastato”, in cui Massimo Morigi attribuisce a questo sintagma dignità di categoria teorica atta a cogliere la presunta epocale novità rappresentata dal voto elettronico espresso mediante la Piattaforma Rousseau dagli iscritti (a ciò legittimati) del Movimento 5 Stelle in relazione alla recente formazione dell’attuale governo, lo stesso autore è tornato sulla questione una prima volta il 9 settembre 2019 per approntare una replica (d’ora in poi “Replica”) ad un mio commento (in appresso “Commento”) al suo Intervento e, ancora, il 14 settembre 2019, per operare ulteriori annotazioni, che tuttavia non aggiungono alcunché di sostanziale alla completa esposizione della propria tesi, difatti già compiuta nei suoi primi due testi.

Quindi, seppure non vada trascurato di soffermarsi sui passaggi pertinenti dell’ultimo dei tre testi citati, è prevalentemente sui primi due, ma con attenzione ancor maggiore sulla Replica (di cui ringrazio Morigi per il tempo e la cura ad essa dedicati), che conviene incentrare le presenti mie considerazioni. Anticipo comunque sin d’ora che la Replica (ed a maggior ragione anche l’ultimo scritto) non è stata in grado di convincermi sull’asserita utilità e consistenza concettuale della categoria di “colpo di extrastato”. E ciò per i seguenti motivi.

0. Occorre prendere le mosse dalla constatazione secondo cui Morigi finisce per darmi ragione quando nella Replica afferma che “Il vero punto è […] non tanto la più o meno esibita trasparenza dei partiti” giacché, aggiunge, “se i partiti fossero trasparenti svanirebbero come la neve al sole dalla notte al mattino”.

Difatti, il nucleo fondamentale della critica all’Intervento espressa nel mio Commento era così compendiato: “nell’economia del testo di Morigi, il riferimento alla scarsa trasparenza di procedura ed esito del sondaggio svolto sulla piattaforma telematica dei 5 stelle, appa[re] tutto sommato superfluo, come del resto in buona sostanza sottolineato dallo stesso suo autore. Anche perché, se si continua a rimarcare la scarsa trasparenza di questa operazione, dolendosene, si corre il rischio di accreditare implicitamente l’idea secondo cui finora i processi decisionali interni ai partiti politici (che, è bene ricordarlo, sono semplici associazioni private non riconosciute) si siano svolti all’insegna delle più luminose democrazia ed, appunto, trasparenza. Il che sarebbe, com’è ovvio, balla colossale oltreché offensiva dell’intelligenza quanto meno del lettore abituale di queste pagine”.

Sulla mancanza di “trasparenza” quale fattore ampiamente noto e preesistente nelle teoria e prassi politiche (italiane e straniere, passate ed attuali), dunque, nulla quaestio[1].

  1. La dimensione fortemente problematica della concezione di Morigi, piuttosto, comincia a far esplicitamente capolino nella Replica allorché in questa si soggiunge: “Il vero punto è, come rileva anche Ricciardi ma come stranamente Ricciardi sembra non attribuirmi una piena consapevolezza in merito, […] che questi partiti, un tempo tanto importanti e la cui esistenza veniva espressamente citata anche in Costituzione, oggi non sono più lo snodo principale del conflitto strategico che si svolge all’interno delle élite politiche nazionali impegnate nella lotta per la conquista del potere”.

Senonché, basta leggere il mio Commento per avvedersi che nemmeno mi pongo il quesito in merito alla piena consapevolezza o meno di Morigi circa la pretesa novità rappresentata dalla sopraggiunta perdita d’importanza dei partiti politici.

E non me lo pongo perché già Morigi nel suo Intervento aveva in buona sostanza negato che questa fosse una novità, sostenendo ciò che ha poi confermato nella Replica (come segnalato sopra al paragrafo 0), ossia che “il punto importante per dare corpo alla categoria ‘colpo di extrastato’ non è tanto il fatto che la piattaforma Rousseau è tutto tranne che trasparente (in passato la <democrazia> dei partiti era nascostamente pesantemente guidata, quando questa etero direzione non era addirittura teorizzata, vedi centralismo democratico del vecchio PCI; e le lobby che da sempre manovrano le decisioni dei parlamenti delle moderne democrazie sono forse il fenomeno più studiato dall’attuale scienza politica, fino ad arrivare alla <postdemocrazia> teorizzata da Colin Crouch)”.

È indubbio, difatti, che sostenere che “in passato la <democrazia> dei partiti era nascostamente pesantemente guidata” e dunque assoggettata ad una “etero direzione”, equivalga a sostenere che i partiti non sono mai stati, non solo oggi ma anche in passato, “lo snodo principale del conflitto strategico”.

Di conseguenza, perché nel mio Commento avrei dovuto anche solo evocare o lambire la questione del se Morigi fosse pienamente consapevole o meno della sopraggiunta perdita d’importanza dei partiti, quando egli stesso nel suo Intervento ha mostrato di ritenere che pure nel passato i partiti erano etero diretti e che, quindi, nulla, sul punto, è davvero sopraggiunto?[2]

  1. Semmai, rilevo in Morigi una contraddizione (non la prima, per vero, e comunque generatrice di un’impasse che egli ha tentato di eludere in un modo che esaminerò nel successivo intero paragrafo 4) tra, da un lato, il riconoscimento della etero direzione e nulla trasparenza caratterizzanti da sempre i partiti politici e, dall’altro lato, l’asserzione circa la novità costituita dalla totale intrinseca mancanza di trasparenza nel Movimento 5 Stelle.

Peraltro, mentre tale asserzione è contenuta, per lo meno esplicitamente (spiegherò i motivi di questa puntualizzazione nel successivo sottoparagrafo 3.1.), nella sola Replica, quel riconoscimento è stato operato sin da subito nell’Intervento (e di poi ribadito nella Replica).

Il fulcro dell’Intervento, in effetti, voleva essere esplicitamente altro rispetto all’opinione inerente la mancanza di trasparenza della piattaforma Rousseau: “il punto fondamentale è un altro, ed è cioè che tutti, dalla pubblica opinione, alle massime cariche istituzionali, per dare vita ad un governo hanno aspettato senza fiatare una esplicita e chiara decisione di un corpo, ma un corpo che non è previsto né in Costituzione né in alcuna prassi politica sviluppatasi sotto il mantello costituzionale”.

Quest’ultima proposizione è poi ripresa, onde ribadirne la correttezza, nel testo del 14 settembre 2019, laddove si ripete essere la Piattaforma Rousseau un corpo politico-decisionale del tutto estraneo e prevalente al testo e alla prassi costituzionali”.

Senonché, una volta riconosciute, come si è visto aver fatto Morigi, la mancanza di trasparenza ed anzi la totale etero direzione caratterizzanti l’azione (anche) dei vecchi partiti politici, deriva necessariamente che anche tale azione si ponga contro ed al di fuori della Costituzione, atteso che l’art. 49 di questa esige il “metodo democratico” di essa azione (laddove mancanza di trasparenza ed etero direzione risultano invece evidentemente incompatibili con detto metodo).

E deriva altresì’ necessariamente che è contraddittorio affermare che un’azione politica di tal fatta si sia sviluppata “sotto il mantello costituzionale”, perché una prassi politica priva di trasparenza ed etero diretta e quindi lesiva del “metodo democratico” dettato dalla Costituzione non può, per definizione, trovare legittimazione (ossia “copertura”, quale ”mantello giuridico”) in questa stessa Costituzione.

Pertanto, se si sostiene che la Piattaforma Rousseau (recte: l’insieme degli iscritti al Movimento 5 Stelle legittimati al voto elettronico mediante utilizzo di questo dispositivo telematico) è “corpo che non è previsto né in Costituzione né in alcuna prassi politica sviluppatasi sotto il mantello costituzionale”, ed insomma “del tutto estraneo e prevalente al testo e alla prassi costituzionali”, allora si deve pure logicamente concludere che anche i vecchi partiti politici partecipano delle medesime caratteristiche che dunque non potrebbero non definirsi eversive.

Ciononostante, in costanza dell’esistenza dei vecchi partiti sia la “pubblica opinione, [sia] le massime cariche istituzionali, per dare vita ad un governo” aspettavano normalmente “senza fiatare una esplicita e chiara decisione” di organi decisionali di partiti che pure, per quanto rilevato, agivano in sostanziale spregio di quel “metodo democratico” prescritto dall’art. 49 della Costituzione.

Di conseguenza, la disamina svolta sino a questo punto delle considerazioni di Morigi sembra consentire di affermare che con la Piattaforma Rousseau non si è attuato alcun “colpo di extrastato”, in quanto asserita nuova forma della prassi politica rispetto a quella invalsa nella precedente fase storica.

Occorre ora, giunti a questo tratto del discorso che si sta conducendo, soffermarsi sull’ultimo argomento addotto da Morigi a favore della propria tesi.

  1. Prima devo tuttavia rendere una spiegazione, che mi consente anche di affrontare alcune affermazioni svolte da Morigi nel già menzionato suo testo del 14 settembre 2019.

In particolare, più sopra ho accennato alla circostanza per cui soltanto nella Replica viene sottolineata e stigmatizzata espressamente la mancanza di trasparenza del processo decisionale elettronico del Movimento 5 Stelle. Mi riferisco, precisamente, al seguente passaggio: “è la prima volta che si riconosce […] come fondamentale e fondante per la decisione politica […] una sorta di accrocchio tecnologico informatico dove la <trasparenza> non è che venga conculcata come nei vecchi partiti classici (ma ricordiamoci l’adagio <l’ipocrisia è il tributo che il vizio paga alla virtù>) ma è un concetto totalmente alieno proprio per il processo tecnologico e verificabile solo da esperti informatici nell’emissione dei suoi responsi”.

Ebbene, a parte il fatto che, sul piano degli effetti, sfugge la reale e sostanziale differenza tra conculcamento della trasparenza nei vecchi partiti politici ed eliminazione di essa già sul piano concettuale a causa dell’applicazione delle tecnologie informatiche al procedimento elettorale interno al partito de quo.

Ma soprattutto, ciò che preme rimarcare è che anche il procedimento elettorale incentrato sulla segretezza del voto cartolare risulta intrinsecamente privo di trasparenza, se per questa si intenda, come devesi e pur semplificando, l’insieme degli accorgimenti che garantiscono la certezza, per i votanti, dell’autenticità del voto espresso e del suo conteggio fino alla pubblicazione dei risultati. Difatti, è difficile negare che, se è vero che l’elettore che esprime un voto segreto conosce il dato (il suo voto) che così è immesso nel meccanismo ed il dato (aggregato) che ne è emesso, ossia il risultato elettorale, non ha invece modo di verificare l’iter che ha compiuto quel dato dal momento della sua immissione fino alla sua confluenza nel dato complessivo, o quantomeno non può avere la certezza di quale sia stato tale iter. Proprio perché nessuno potrà mai dargli la garanzia assoluta, nemmeno assistendo allo scrutinio, che nella fase di quest’ultimo il documento su cui ha apposto il suo voto sia davvero oggetto di conteggio, e di un conteggio corretto.

A ciò si aggiunga la difficile se non impossibile verificabilità della correttezza delle operazioni di conteggio del voto cartolare, e ciò a causa dell’effetto combinato dell’elevato numero di votanti (come sovente accade nelle elezioni politiche nazionali della stragrande maggioranza dei paesi a democrazia rappresentativa) e dell’esistenza di particolari regole costituzionali che devolvono la giurisdizione esclusiva inerente la contestazioni elettorali ai medesimi organi elettivi, con la conseguente assai ridotta capacità operativa di procedere ad un controllo di decine di milioni di schede elettorali in tempi fisiologici e ragionevoli, ossia tali da scongiurare un’eccessivamente prolungata incertezza riguardo la reale legittimazione popolare degli eletti[3].

Insomma, se trasparenza non c’è nel voto elettronico, con la connessa difficoltosa verificabilità della genuinità della relativa procedura, lo stesso deve dirsi per il voto cartaceo.

3.1.   Quest’ultima sottolineatura ben introduce la disamina della seguente affermazione contenuta nel testo di Morigi del 14 settembre 2019, in quanto anch’essa incentrata, come mostrerò più oltre, e sebbene Morigi non lo dichiari in modo esplicito, sul concetto di trasparenza (e con ciò giustifico l’individuazione, dianzi operata, di un legame fra essa affermazione e la critica, già analizzata, alla mancanza di trasparenza della Piattaforma Rousseau svolta nella Replica): una “procedura di voto elettronica, corretta o truffaldina che sia, designa chiaramente una costituzione materiale dello Stato che non ha assolutamente nulla a che fare con la precedente dove la scelta e selezione dei decisori alfa-strategici da parte dei decisori omega-strategici avveniva  – almeno a livello politico –  attraverso una procedura non elettronica ma semplicemente cartacea (con tutti i brogli che questa comportava, ma almeno per quanto riguarda il punto 2 questo è un elemento del tutto secondario)”.

Qui Morigi non motiva espressamente l’implicito favore che sembra accordare al voto cartaceo rispetto a quello elettronico. Ed insomma non si perita di precisare in che modo e perché la procedura elettorale elettronica determinerebbe addirittura uno stravolgimento radicale della costituzione materiale dello Stato rispetto a quella vigente in costanza dell’omologa cartacea. Nondimeno, sembra di poter capire che, secondo Morigi, la presenza di schede elettorali cartacee, pur non eliminando il rischio di brogli elettorali, consentirebbe comunque di verificarne la perpetrazione, ciò che, invece, il voto elettronico non permetterebbe di fare. In altri e più concisi termini: per Morigi sarebbe la trasparenza, sub specie verificabilità di eventuali brogli elettorali, il tratto che differenzia il voto cartaceo da quello elettronico (dunque non trasparente, come quello della Piattaforma Rousseau, secondo quanto asserito, esplicitamente, nella Replica).

Tuttavia, così in thesi argomentando, Morigi trascura che, come illustrato più sopra, anche la procedura elettorale cartacea con voto segreto, soprattutto nella fase dello scrutinio (ma anche in quella della trasmissione centralizzata) dei voti, e quando si attua in paesi con decine di milioni di votanti, non può mai né garantire al votante certezza circa la correttezza delle operazioni né rendere possibile un controllo completo dell’intera procedura medesima, tanto meno in tempi tali da essere compatibili con l’esigenza dell’opinione pubblica di avere risposte celeri in merito all’esistenza o meno di una legittimazione democratica degli eletti.

Certo, nel voto elettronico la verificabilità dei brogli è più difficoltosa di quanto lo sia con il voto cartaceo, ma si tratta di una differenza di ordine quantitativo, ossia attinente al maggior rischio di brogli (perché minore è la possibilità di verificarli) che il primo esibisce, non già di una differenza di ordine qualitativo, idonea cioè, come invece sostiene Morigi, ad incidere addirittura, sfigurandola irreversibilmente, sulla “costituzione materiale dello Stato”.

3.2.   Eppure anche in altro passaggio del suo testo del 14 settembre 2019, Morigi esprime il convincimento che “è del tutto assurdo dire che una costituzione materiale e una forma di Stato che ha avuto la sua nascita in una  passata epoca tecnologica è la stessa costituzione materiale e forma di Stato dei tempi di Internet”, e lo fa in base all’assunto, introdotto immediatamente prima, “che nelle vicende sociali e politiche i cambiamenti ed i mutamenti non appartenenti stricto sensu all’ambito politico e sociale agiscono su quest’ambito non solo additivamente ma anche qualitativamente”.

Senonché, il nesso causale che con tale assunto viene delineato su un piano generale risulta da una petizione di principio, enunciato e non dimostrato, ed allo stesso modo anche il nesso causale specifico, quello in virtù del quale la scoperta ed uso di internet non può non avere determinato un cambiamento della “costituzione materiale e forma di Stato”, risulta meccanico e proclamato in modo apodittico. Al punto da giungersi financo ad una concezione feticistica dell’innovazione tecnologica, quale potenza che plasma e trasforma la struttura e l’essenza dei rapporti poltico e sociali, a loro volta puri elementi passivi, inerti e direi neutri, che subiscono l’azione demonica ed incandescente della prima.

Per contro, non è affatto scontato che un elemento nuovo, nato in un ambito diverso dalle dimensioni politica e sociale in senso stretto, una volta trasmigrato in quest’ultime in virtù dell’uso che di esso elemento è fatto, debba divenire il fattore che trasforma la conformazione essenziale delle predette dimensioni qual era stata sino a quel momento. Insomma, può ammettersi perfettamente l’ipotesi che l’elemento sia immesso nel sistema esterno (a quello della sua genesi) e da esso assorbito senza subire, il sistema recettore, alcuna trasformazione o comunque modificazione rilevante.

  1. Terminata così la digressione resasi però necessaria per discutere le due soprariferite affermazioni contenute nel testo di Morigi del 14 settembre 2019. è possibile finalmente affrontare, come già avevo anticipato, l’ultimo argomento, stavolta svolto nella Replica del 9 settembre 2019.

In particolare, in quest’ultima viene introdotto ex novo un tema che non era stato oggetto del benché minimo accenno, nemmeno implicito, nell’Intervento: l’importanza dell’illusione.

Così al riguardo si afferma: “Ma il vero snodo, lo ripeto, della categoria di <colpo di extrastato>, non è tanto la trasparenza o l’opacità dei processi decisionali è che nella pubblica opinione, nella pubblicistica politica per finire con la scienza politica la caduta da parte di tutti dell’illusione della trasparenza nei processi decisionali non viene segnalata”.

Ebbene, qui si ha l’impressione che Morigi sia stato costretto a ricorrere all’ulteriore argomento basato sull’assunto circa la passata esistenza dell’illusione della trasparenza dell’azione dei partiti politici, al fine di aggirare la difficoltà logica di continuare a sostenere il carattere di novità epocale della Piattaforma Rousseau in quanto enigmatica ed impersonale entità telematica non controllabile se non “da esperti informatici[4], ed allo stesso tempo nondimeno riconoscere che anche nei vecchi partiti politici la trasparenza era completamente assente.

Nella Replica si sostiene, difatti, che non già la mancanza di trasparenza dei e nei partiti politici segna la novità della presente epoca del presunto “colpo di extrastato” rispetto all’epoca precedente, bensì la caduta dell’illusione della trasparenza, in passato invece esistente.

È necessario, quindi, indagare motivi e legittimità dell’asserzione che attribuisce decisiva rilevanza a questa illusione.

4.1.   Al riguardo, nella Replica si indicano due esempi per tentare di dimostrare l’importanza delle illusioni nutrite circa l’esistenza della trasparenza dei processi decisionali dei partiti politici.

Il primo esempio attinge al rapporto tra la Chiesa cattolica e la Democrazia Cristiana, affermandosi che “la Chiesa esplicitamente non ha mai fatto trapelare una esplicita e pubblica decisione a favore di questo o quel governo ma si limitava, in ottemperanza del suo alto magistero religioso e morale, a vietare ai cattolici, pena l’inferno, di votare per quei partiti che erano a suo giudizio l’espressione politica del cancro dell’ateismo e dell’irreligiosità”.

Vero; ma in questo caso non vedo dove e come avrebbe agito l’illusione sull’esistenza della trasparenza nelle decisioni della Democrazia Cristiana, atteso che all’epoca per qualsiasi osservatore ed elettore minimamente attrezzati era chiaro e palese il penetrante condizionamento vero e reale esercitato costantemente dalla Chiesa cattolica sulla prima.

Il secondo esempio riguarda più nello specifico la trasparenza dei partiti ed anche su questo punto il ragionamento fa leva sull’importanza delle false rappresentazioni, o meglio la concreta modalità di come queste possono essere rappresentate. Nei vecchi partiti per arrivare ad un decisione e/o prevalere nello scontro politico venivano messe in atto le più ignobili manovre ma se queste manovre non avevano in concreto nulla di democratico e trasparente avevano un grande pregio. Queste manovre erano condotte da uomini in carne ed ossa e chi avesse voluto vedere un po’ più a fondo avendone la formazione e l’intelligenza riusciva a mettere a fuoco, molto chiaramente e con tanto di nomi e cognomi, i volti di questi manovratori”.

Ma è proprio il contenuto del testé riportato secondo esempio a dirci in maniera inequivocabile come anche in questo caso non siano all’opera “false rappresentazioni” in ordine alla trasparenza. Difatti, posto che era nelle manovre oscure interne ai partiti che si sostanziava la mancanza di democrazia e trasparenza; e posto che, nonostante il carattere nascosto e letteralmente osceno di tali manovre, si “riusciva a mettere a fuoco, molto chiaramente e con tanto di nomi e cognomi, i volti di questi manovratori”; allora ne consegue che era possibile vedere chiaramente la vera realtà delle lotta politica interna ai partiti, senza farsi irretire, appunto, da alcuna illusione.

Peraltro, l’affermazione secondo cui sarebbero state sufficienti volontà e capacità intellettuali per lacerare il velo dell’apparenza ed identificare addirittura gli oscuri “manovratori” delle decisioni dei partiti politici, mi pare pecchi di ottimismo se non di una sorta di onnipotenza del pensiero. Si considerino, difatti, a confutazione e comunque forte ridimensionamento della portata della soprarichiamata affermazione, tutti quegl’importanti e gravi accadimenti della nostra vita politica nazionale i quali, seppure ascritti (in tutto o in parte) alle decisioni manifeste dei partiti politici, non è stato possibile ricondurre ai responsabili ultimi “con tanto di nomi e cognomi”. Laddove, in quei pochi casi in cui ciò si è verificato, lo è stato comunque a distanza di decenni, ed il più delle volte a seguito dell’emersione di circostanze e documenti, avvenuta di rado casualmente, più spesso deliberatamente, in vista del perseguimento, in quest’ultima evenienza, di scopi ulteriori poiché funzionali a nuove strategie, naturalmente ignote alla generalità della popolazione nel momento del loro dipanarsi in atto.

In definitiva, i due esempi riportati nella Replica non mi paiono così calzanti e persuasivi.

4.2.   Però nel contesto dell’esposizione del primo esempio è operato un fugace accenno al ruolo delle illusioni in generale, il quale sembra poter fornire qualche indizio utile per capire la funzione che gioca questo elemento nell’impianto argomentativo di Morigi.

Precisamente, si afferma che “in politica, come nel resto di tutte le altre faccende della vita, le illusioni contano e quando queste cadono non si può far finta di nulla pensando che siccome si trattava di illusioni la loro scomparsa conta meno di nulla e non vale nemmeno la pena di segnalarle e di cercare di elaborare un pensiero non banale a proposito”.

Ora, affermare che “le illusioni contano”, in questo contesto discorsivo, sembra voler significare che le illusioni non sono nulla, e che producono effetti reali. Se questa mia interpretazione è corretta, allora deve dirsi che tali effetti saranno pure reali, ma i pensieri e le azioni inclusi nella cerchia di tali effetti saranno irrimediabilmente inficiati dall’esser derivati da una percezione errata (qual è appunto l’illusione) della realtà vera, e dunque, in definitiva, da erroneità e falsità.

Se poi si traslano queste considerazioni generali nell’ambito del discorso che si stava conducendo, ne viene che l’asserito diffuso convincimento, presente nella precedente epoca storico-politica, circa la trasparenza delle decisioni dei partiti politici era un’illusione e, in quanto tale, un falso convincimento.

Libero, quindi, Morigi, naturalmente, di elaborare “un pensiero non banale” sulla suddetta illusione (e sulla sua presunta caduta). Ma mi permetto di osservare che se il pensiero vuole conoscere la realtà e le determinazioni vere di una presunta nuova era politica e le sue differenze rispetto alla precedente (e non v’è dubbio che Morigi voglia applicarsi alla produzione di un pensiero di tal fatta), non può accontentarsi fermandosi alla considerazione delle false rappresentazioni che sulle corrispondenti epoche storiche si sono formate, assumendole quali dati di realtà di ultima istanza. E non può perché in questo modo non sarebbe in grado di nemmeno tentare di conseguire quello scopo prefissosi (ossia l’acquisizione della conoscenza delle vere determinazioni di una nuova epoca politica).

Di conseguenza, e per tornare specificamente al discorso centrale di questo scritto, può affermarsi ciò: posto che la totale mancanza di trasparenza dei processi decisionali dei partiti politici e dunque la loro etero direzione sono dati caratterizzanti sia la precedente sia l’attuale fase storica, ne discende che l’utilizzo della piattaforma Rousseau non integra alcuna novità inerente i predetti processi, con il corollario per cui il ricorso alla nozione di “colpo di extrastato”, per qualificare tale utilizzo ed evidenziare così tale presunta novità, non pare rivestire utilità teorica. Anzi, ribadisco che, a mio avviso, il convogliamento delle energie intellettuali individuali e collettive nell’elaborazione di tale nozione può essere financo dannoso poiché rischia di distogliere l’attenzione dal tentativo di cogliere le vere configurazioni dei processi politici reali.

  1. Vergo, infine, due ordine di notazioni inerenti il seguente, in parte già riportato, passaggio: “nella pubblica opinione, nella pubblicistica politica per finire con la scienza politica la caduta da parte di tutti dell’illusione della trasparenza nei processi decisionali non viene segnalata e non segnalando la caduta di quest’illusione non si riesce a vedere un fatto di primaria importanza: e cioè che si riconosce piena titolarità politica e decisionale a corpi del tutto inediti ed extracostituzionali”.

Il primo ordine di notazioni si risolve in un unico rilievo di natura logica. In particolare, se si assume essere intervenuta “la caduta da parte di tutti dell’illusione della trasparenza nei processi decisionali”, vuol dire che questi “tutti”, ossia i soggetti portatori di tale illusione, sono consapevoli della caduta di questa, del suo venir meno. Difatti, una volta svanita una determinata illusione, i soggetti di essa si avvedono di ciò che era stata, proprio perché, essa svanendo, non ne sono più irretiti e la possono riconoscere in quanto tale. Di conseguenza, non può porsi un problema di mancata evidenziazione da parte delle “pubblica opinione”, “pubblicistica politica” e “scienza politica” della caduta, del dileguarsi di questa illusione, proprio perché il suo svanire ha segnalato ciò che essa stessa era ai soggetti che ne risultavano avvolti.

Il secondo ordine di notazioni è di natura fattuale. Contrariamente a quanto si sostiene nella Replica, esponenti di quelle istanze e discipline dianzi menzionate, ossia la pubblica opinione nonché la pubblicistica e la scienza politiche, hanno, in occasione della nota recente consultazione telematica, levato dolenti e pensosi ammonimenti di fronte al presunto nuovo ed esiziale pericolo generato dall’asserita inaudita anomalia extracostituzionale della piattaforma Rousseau[5].

D’altronde, questi ammaestramenti vanno ad alimentare una serqua di allarmi rivolti ormai da tempo sullo stesso tema da molte voci della stampa[6]. Cosicché la Piattaforma Rousseau finisce per essere ormai largamente additata, segnalata e riconosciuta all’opinione pubblica come la scatola nera che inghiotte le velleità di democrazia diretta sbandierate dai suoi fautori. È dunque la mancanza di trasparenza che si rivela in modo trasparente. O, riprendendo il titolo di questo scritto, l’innocuo paravento che tenta senza esito di mascherare l’ampiamente consolidata realtà di forze che agiscono dietro le formazioni politiche operanti sulla scena.

Peraltro, gli argomenti adoperati dai menzionati critici della recente votazione elettronica in questione esibiscono tutti quale sfondo comune la salda fede nella democrazia rappresentativa, architrave della legalità costituzionale ed anzi eterna garanzia di trasparenza messa a repentaglio da quell’inedita procedura decisionale telematica.

Ecco, il tenore di tali argomenti, ma anche la biografia pubblica dei personaggi che se ne sono resi fautori, mi pare comprovino ampiamente la fondatezza di quanto da me paventato nel Commento riguardo al rischio (che investe anzitutto il piano culturale e della consapevolezza) generato dalla concentrazione dell’analisi politica sulla ritenuta novità rappresentata dal carattere malefico ed oscuramente extracostituzionale della piattaforma Rousseau: si finisce per accreditare l’idea che questo dispositivo abbia infranto il preesistente paradiso terrestre della trasparente democrazia rappresentativa incentrata armonicamente sui partiti politici in quanto operanti con “metodo democratico”.

Idea falsa e risibile, naturalmente[7].

Ma su ciò Morigi suppongo convenga senza riserve.

 

 

[1]   Semmai sollevo un rilievo, anche se non essenziale e quindi da collocarsi non nel testo ma appunto in questa nota, il quale mira ad evidenziare una perplessità riguardo il “consiglio” di Morigi di non “avventurarsi a cuor leggero in merito alla natura più o meno privata dei partiti, i quali nella nostra Costituzione vengono citati anche se poi riguardo al loro <dover essere> ci si limita ad una vacua retorica democratica che dice tutto e il contrario di tutto”. Difatti, quale che possa essere stato lo spirito con cui nel Commento mi sono accostato (non già avventurato) a siffatto tema, e dunque se con colpevole spensieratezza (come pare ritenere Morigi) oppure con animo gravido di timore e tremore, il dato certo ed incontestabile è che la natura giuridica dei partiti politici nell’ordinamento italiano è, come segnalavo, quella di “semplici associazioni private non riconosciute”. Ed è dato la cui solidità non viene scalfita di un ette dall’accenno ai partiti che opera la Costituzione, rientrando, tale accenno, nel novero delle tanto belle quanto vacue dichiarazioni di principio o programmatiche di cui è infarcita la Carta, secondo quanto, del resto, riconosce lo stesso Morigi. Ma allora poco si comprende la congruenza di uno schema argomentativo che contempla, in un primo momento, a ritenuto sostegno della propria tesi, il richiamo alla rilevanza di un elemento che io avrei omesso di considerare (e cioè il riferimento costituzionale ai partiti politici) e, subito dopo, la radicale squalificazione dell’elemento medesimo. Non è la prima volta, peraltro, che Morigi indulge ad una simile modalità argomentativa di stampo palinodico.

[2]   Tant’è che di questo, del fatto cioè che nell’Intervento la c.d. assenza di trasparenza nei partiti non è presentata in realtà come una novità e quindi non fa problema, ho dato puntualmente atto nel mio Commento: “nell’economia del testo di Morigi, il riferimento alla scarsa trasparenza di procedura ed esito del sondaggio svolto sulla piattaforma telematica dei 5 stelle, appa[re] tutto sommato superfluo, come del resto in buona sostanza sottolineato dallo stesso suo autore.

[3]   A questo proposito, la vicenda delle elezioni politiche nazionali italiane del 2006 è paradigmatica. Esse videro la vittoria della coalizione di centrosinistra, ma con un esiguo scarto di voti alla Camera dei Deputati. La coalizione avversaria chiese allora inizialmente di procedere al riconteggio di tutte le schede elettorali, per poi accettare, a seguito di un accordo politico, di contare solo le schede del 10% dei seggi (https://www.repubblica.it/2006/12/sezioni/politica/polemica-schede/riconteggio-totale/riconteggio-totale.html). La Giunta per le elezioni, tuttavia  unico organo munito di giurisdizione al riguardo ai sensi dell’art. 66 della Costituzione, riuscì a ricontare soltanto le schede relative a 180 seggi, di contro ai programmati 6000 seggi, ossia l’equivalente del suddetto 10%, e calcolò che per ricontare il totale ci sarebbero voluti due mandati addizionali di 5 anni (traggo questi dati da http://paduaresearch.cab.unipd.it/6293/1/carlotto_paolo_tesi.pdf).

[4]   D’altronde, va pure di molto stemperata l’enfasi sulla presunta natura “malefica” di questa “sorta di accrocchio tecnologico informatico” dispensatore di “responsi” ordalici. Difatti, in base allo statuto del Movimento 5 Stelle, la devoluzione alla “consultazione in Rete degli iscritti” dell’assunzione della generalità delle decisioni politiche del Movimento stesso, tra cui è rientrata infatti anche quella riguardante la costituzione del nuovo attuale governo, non è affatto obbligatoria, ma è rimessa alla scelta totalmente discrezionale del suo “Capo Politico ovvero, in sua assenza od inerzia, d[e]l Garante” [v. art. 4, lettere a), comma 2°, ultimo alinea e b), comma 1°, dello Statuto, visionabile qui: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/statuto_MoVimento_2017.pdf]. Pertanto, se pure si volesse dare rilevanza all’apparenza (o illusione) della trasparenza, e dunque in definitiva sapere – per riprendere le parole usate nella Replica – “con chi dobbiamo prendercela”, la responsabilità della decisione di costituire il nuovo governo, ove per responsabilità si intende la causa prima che ha consentito agli iscritti di esprimersi, sarebbe ascrivibile formalmente e sostanzialmente a Luigi Di Maio quale “Capo Politico” ed a Giuseppe Piero Grillo quale Garante del Movimento 5 Stelle (come del resto rilevato dalla stampa: https://www.ilpost.it/2019/09/03/piattaforma-rousseau-voto-oggi).

[5]   Di seguito, riporto una breve silloge di alcune delle opinioni espresse al riguardo, tutte da me tratte dall’articolo https://www.ilfoglio.it/politica/2019/09/09/news/la-soffitta-dei-simboli-inutili-272931/. Ferruccio de Bortoli: “<#Rousseau, uno dei giorni più bui della nostra democrazia rappresentativa>”; Francesco Storace: “<La democrazia italiana nelle mani della piattaforma #Rousseau. Decide #Casaleggio senza alcuna trasparenza se il governo deve partire o no. Ora #Mattarella potrà nominare i ministri>”; Mara Carfagna:<Ah, quindi il Conte-bis non sarà legittimato dalle Camere, ma dalla piattaforma #Rousseau? Eppure non mi pare che i Padri Costituenti, nella loro saggezza e nel ruolo di rappresentanti del popolo italiano, avessero previsto di inserire la Casaleggio Associati in Costituzione>”; il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick: “<non è incostituzionale in sé, ma mi sembra contro lo spirito della Carta far diventare la piattaforma Rousseau, o un’altra simile, uno strumento per l’esercizio della sovranità>”, Cesare Mirabelli: “<Il presidente incaricato, sulla base del voto di un numero ristretto di persone, sia pure iscritte al partito M5s, si ritira e restituisce il mandato nelle mani del presidente della Repubblica? Non è quanto stabilisce la Costituzione>”.

[6]   Tra gli innumerevoli interventi giornalistici, cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/il-lato-oscuro-rousseau-hacker-bilanci-e-votazioni-non-certificate-ACDjgeg.

[7]   È significativo, al riguardo, che già nel 1966 un intellettuale come Lelio Basso, convinto assertore dell’imprescindibile funzione storica dei partiti e certamente distante da un estremismo antiparlamentare, dopo aver negato “che il parlamento sia veramente o possa essere la sede effettiva del potere e che tutti i problemi possano risolversi con la semplice azione parlamentare”, evidenziava il compimento di un “processo di progressivo svuotamento di un’autonoma funzione del parlamento a beneficio dell’esecutivo e dei partiti”, che riconosceva contestualmente essersi “rivelati strumenti politici più adeguati, anche se largamente insufficienti, alla democrazia di massa”, avendo cura però di soggiungere immediatamente che i reali beneficiari di tale processo di progressivo svuotamento erano “dietro di essi [ossia “dell’esecutivo e dei partiti”], [la] burocrazia, [i] gruppi di pressione e [le] forze economico-sociali” (http://leliobasso.it/documento.aspx?id=5b7a6827d18ca804ef8249e24302aaed).

IMMIGRAZIONE E GIUSTIZIA! DIVERGENZE APPARENTI, di Emilio Ricciardi

LA PROCURA DI AGRIGENTO ACCETTA REBUS SIC STANTIBUS IL TEOREMA DEL G.I.P. SULLA MANCANZA DI COLPEVOLEZZA DI CAROLA RACKETE.

  1. È del giorno di lunedì 15 luglio 2019 la notizia, diffusa con ampio risalto, secondo la quale la Procura di Agrigento sarebbe in procinto di presentare, “entro e non oltre mercoledì” 17 luglio p.v., il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del 2 luglio u.s. con cui il g.i.p. di Agrigento ha negato la convalida dell’arresto in flagranza di Carola Rackete[1].

Trova spazio, poi, in gran parte dei relativi articoli, l’affermazione secondo cui “Il ricorso alla Cassazione contro il provvedimento che ha scarcerato la Rackete serve per avere una pronuncia della Suprema corte in conformità alle leggi vigenti che diventi un punto di riferimento anche per le altre inchieste simili [grassetto dell’articolista n.d.r.]. In modo tale che le navi Ong indagate per aver violato il divieto di ingresso in acque territoriali disposto dal decreto Sicurezza bis subiscano un trattamento uniforme. Questo perché, secondo l’interpretazione della gip Alessandra Vella, il decreto non potrebbe essere applicato a navi che hanno soccorso immigrati e che dunque non possono essere considerate navi offensive per la sicurezza nazionale. E il comandante, da qui la scriminante applicata alla Rackete, ha il <dovere primario> di portarli subito nel porto sicuro più vicino che, a giudizio della gip, non possono essere considerati né quelli libici né quelli tunisini. In più per la Vella, le motovedette della Guardia di finanza a cui è attribuito il compito di intimare l’alt alle Ong non possono essere considerate navi da guerra. Ecco, per dirimere la questione sarà necessario attendere la pronuncia della Cassazione [grassetto mio]”[2].

  1. Il tenore degli articoli in questione, anzitutto, rende necessarie alcune puntualizzazioni riguardo l’oggetto del giudizio di convalida di un arresto e con ciò, di riflesso, il contenuto e la portata della sentenza che definisce il processo d’impugnazione avverso il provvedimento di diniego di tale convalida; inoltre, si presta ad una deduzione, che peraltro, anticipo, è quella che ha determinato il titolo di questa nota.
  2. Prendendo le mosse dalla questione relativa alla mancata convalida dell’arresto, comincerei da una considerazione preliminare, diretta a meglio inquadrare la valenza giuridica dell’ipotetica impugnazione del relativo provvedimento di diniego emesso dal g.i.p. di Agrigento.

 

Ora, un osservatore non esperto di questioni giuridiche, e segnatamente attinenti alla procedura penale, dalla notizia che la Procura di Agrigento avrebbe deciso di insorgere contro l’ordinanza di “scarcerazione” in discorso ricorrendo alla Corte di Cassazione, probabilmente ricaverà l’opinione secondo cui quell’ufficio giudiziario contesta in radice l’intera decisione del g.i.p. di Agrigento, e dunque il convincimento di quest’ultimo che Carola Rackete non sia colpevole dei reati ascrittile, sia perché avrebbe agito nell’adempimento del dovere di condurre gli emigranti nel più vicino “porto sicuro”, ossia quello di Lampedusa, sia perché il naviglio della Guardia di Finanza speronato da costei non sarebbe una nave da guerra.

Del resto, il sopra riportato passaggio di uno degli articoli giornalistici conforterebbe pienamente l’ipotetico osservatore in parola circa la correttezza della sua opinione.

Ma così non è.

Difatti, come forse già ampiamente noto, l’ordinanza in parola contiene due statuizioni ben distinte ed irriducibili l’una all’altra: una riguardante, appunto, il diniego di convalida dell’arresto, l’altra il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Agrigento. Ciascuna delle quali, quindi, avente presupposti, natura, funzione e contenuto assolutamente non sovrapponibili.

Più in particolare, mentre nel decidere sulle misure de libertate, che è appunto quanto esige la richiesta di applicazione del divieto di dimora nella Provincia di Agrigento, il giudice, al fine di valutare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (indefettibile presupposto di applicabilità di qualsiasi misura cautelare), è tenuto a compiere un accertamento a largo spettro, per operare il quale il giudice può e deve utilizzare tutte quelle conoscenze che possono viceversa anche essere ignote all’autore dell’arresto, la decisione relativa all’arresto impone invece che il giudice si limiti a calarsi nell’angolo visuale dell’operatore di polizia giudiziaria che ha effettuato l’arresto, onde valutare se, in base alle circostanze del momento da egli ragionevolmente percepibili o comunque pacificamente da lui conosciute, la misura precautelare fosse legittima.

3.1.       Difatti, che il giudizio sulla convalida o meno dell’arresto comporti la necessità che il giudice si collochi esclusivamente nel punto d’osservazione dell’ufficiale o agente che lo ha effettuato e nel momento in cui vi ha proceduto, essendogli quindi precluso di prendere in considerazione circostanze sconosciute a quest’ultimo e che non poteva conoscere, è dimostrato dal tenore dell’art. 385 cod. proc. pen., che così recita: “L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità”.

E la Cassazione ha con chiarezza costantemente affermato che “Il giudice della convalida dell’arresto deve difatti operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria” (così, Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 7470; conformi, Cass., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1814; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 8341; Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48471; Cass., Sez. VI, 2 luglio 2012, 25625; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 10916).

Ciò sta a significare che oggetto del giudizio di convalida deve senz’altro essere anche il tema costituito dalla rilevabilità o meno, al momento dell’arresto, da parte della polizia giudiziaria di circostanze ritenute idonee ad integrare, ad es., la scriminante dell’adempimento del dovere, ma fatta avvertenza che questo non implica in alcun modo che il giudizio di convalida perda la sua natura di controllo rigorosamente circoscritto alla legalità dell’operato della polizia e quindi giammai esteso anche alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, la quale inerisce, come detto, alla tutt’affatto diversa decisione in materia di misure cautelari.

3.2.       Di conseguenza, per tornare alla vicenda di Carola Rackete, anche se la Cassazione accogliesse (esito effettivamente a mio avviso probabile) l’eventuale ricorso dei pubblici ministeri agrigentini, la relativa sentenza sancirebbe soltanto il fatto che gli operatori della Guardia di Finanza hanno correttamente operato l’arresto della prima poiché la situazione da costoro conosciuta e conoscibile li legittimava a ciò, ma non produrrebbe alcun’altra conseguenza giuridica in merito al profilo inerente i gravi indizi di colpevolezza, la cui insussistenza ha invece formato oggetto di quella valutazione, ripeto, tutt’affatto distinta, in ordine alla richiesta della misura cautelare.

È tanto vero quanto appena affermato che la Cassazione ha avuto modo di precisare che “L’annullamento, su ricorso del P.M., dell’ordinanza di non convalida dell’arresto va disposto senza rinvio [al giudice di merito che deve conformarsi al principio di diritto sancito dalla Cassazione n.d.r.], posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici” (così, Cass., Sez. V, 3 maggio 2017, n. 21183; v. anche, Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 8341, cit.; conforme, Cass., Sez. II, 21 marzo 2014, n. 13287).

Insomma, l’accoglimento dell’ipotetico ricorso degli indaganti agrigentini da parte della Cassazione rappresenterebbe, ove mancasse l’appello avverso il rigetto dell’applicazione di misura cautelare e l’eventuale esito vittorioso di esso, un tipico esempio di vittoria di Pirro.

Dalle considerazioni che precedono, quindi, può constatarsi la totale erroneità dell’affermazione giornalistica sopra riportata, laddove attribuisce alla futuribile decisione della Cassazione in thesi adita dalla Procura di Agrigento la funzione di “dirimere la questione”, ossia di decidere non già, come si sarebbe dovuto asserire correttamente, se la polizia giudiziaria arrestando Rackete abbia operato legalmente (giacché questo e nient’altro costituisce l’oggetto di tale futuribile decisione della Cassazione), bensì se Rackete abbia agito o meno nell’adempimento di un dovere e se la motovedetta della Guardia di Finanza urtata dalla Sea Watch 3 sia da considerarsi nave da guerra, e quindi, in definitiva, se sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico di Rackete.

Ed è, peraltro, affermazione giornalistica anche piuttosto mistificatrice, giacché lascia intendere al lettore medio che la Procura di Agrigento ritenga Rackete, in dissenso rispetto al g..i.p. di Agrigento, colpevole (per quanto allo stato degli atti, conformemente alla natura del giudizio cautelare) dei reati addebitatile.

Nella realtà, invece, le scelte investigative della Procura di Agrigento paiono denotare una sintonia di fondo tra l’orientamento di quest’ultima sulla vicenda e la tesi su cui s’impernia l’ordinanza del g.i.p. del 2 luglio u.s.

In particolare, sembra che i pubblici ministeri agrigentini non abbiano impugnato in appello il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, e quindi si siano preclusi la possibilità di vedere confutata da un giudice superiore la tesi del g.i.p. di Agrigento in merito all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Rackete.

In effetti, è una semplice deduzione, che subito mi accingo ad illustrare, che mi conduce ad affermare ciò.

  1. Mi preme però anzitutto premettere che tale deduzione è formulata esclusivamente sulla base delle notizie di stampa apparse sull’argomento sino al momento di redazione del presente scritto (16 luglio 2019). Quindi, se nel frattempo, una volta licenziato il testo di questa nota, sopraggiungesse notizia certa di circostanze idonee a mutare il quadro conoscitivo sin qui delineatosi al riguardo, non esiterei, naturalmente, ad apportare tutte le conseguenziali doverose rettifiche.

Ciò premesso, traggo le mosse dalla seguente semplice inferenza: posto che la notizia relativa al presunto imminente ricorso in Cassazione dei pubblici ministeri titolari dell’indagine nei confronti di Carola Rackete è stata immediatamente diffusa dalla stampa, allo stesso modo avrebbe dovuto essere diffusa dalla stampa, con identica tempestività ed ampia evidenza, la notizia dell’avvenuta proposizione o comunque della decisione del promovimento dell’appello cautelare avanti al Tribunale di Palermo da parte dei pubblici ministeri agrigentini. Invece di una notizia di tal fatta non v’è traccia.

Di conseguenza, se si considera altresì che il termine per la proposizione del citato appello è ormai scaduto venerdì 12 luglio u.s. (come precisavo in chiusura del mio articolo pubblicato su questo sito il 9 luglio u.s.), ossia decorsi dieci giorni dalla data di deposito e comunicazione al pubblico ministero dell’ordinanza del g.i.p. di Agrigento (2 luglio u.s.), l’assoluta mancanza di notizie di stampa al riguardo sembra consentire di concludere che la Procura di Agrigento ha prestato acquiescenza a detta ordinanza per effetto della sua mancata impugnazione nel punto in cui essa ha disposto il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare per l’asserita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a Rackete.

4.1.       Di conseguenza, se fosse confermata la mancata proposizione dell’appello cautelare, ne discenderebbe la formazione del c.d. giudicato cautelare in punto mancanza dei gravi indizi di colpevolezza di Rackete, avendo costei asseritamente agito nell’adempimento di un dovere ed opposto sì resistenza ad una nave della Guardia di Finanza, che tuttavia non andrebbe considerata nave da guerra.

Il c.d. giudicato cautelare, precisamente, comporta, che, allorquando esso si sia formato a seguito della mancata impugnazione dell’ordinanza reiettiva della domanda cautelare da parte del pubblico ministero, a quest’ultimo resta preclusa la riproposizione della domanda stessa laddove non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli dedotti (esplicitamente od implicitamente) nella domanda ed a quelli posti a base (esplicitamente od implicitamente) dell’ordinanza reiettiva (v. Cass., Sez. V, 13 ottobre 2009, n. 43068; Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2002, n. 5374).

Ciò sta a significare, nel caso che ci occupa, che la pronuncia resa dal g.i.p. di Agrigento circa la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza di Rackete per la scriminante dell’adempimento del dovere e dell’inesistenza di navi da guerra coinvolte nei fatti, non possa più essere messa in discussione sulla base dei medesimi elementi dedotti dai pubblici ministeri agrigentini e di quelli posti dal g.i.p. stesso alla base della propria ordinanza del 2 luglio u.s.

Ora, occorre prestare attenzione alla circostanza secondo cui gli elementi considerati dal g.i.p. per addivenire al rigetto della domanda cautelare risultano assai copiosi, in quanto riferentisi ad un arco temporale, in cui si è ritenuto doversi collocare la condotta di Rackete, sensibilmente ampio, e segnatamente compreso tra il 12 giugno 2019, giorno del recupero da parte della Sea Watch 3 dei presunti naufraghi nella zona SAR libica, ed il 29 giugno 2019, giorno del suo attracco al porto di Lampedusa.

Appare difficile immaginare, allora, stante – come appena visto – la considerazione tendenzialmente onnicomprensiva di ogni profilo della condotta di Carola Rackete così come operata dal g.i.p. di Agrigento nell’ordinanza del 2 luglio u.s., quali potrebbero essere elementi nuovi tali da poter giustificare una nuova eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare da parte della Procura di Agrigento[3].

  1. Infine, non possono essere sottaciute le ripercussioni che l’ipotizzata acquiescenza della Procura di Agrigento all’ordinanza reiettiva della domanda cautelare può generare sotto il profilo di un netto indebolimento della funzione di deterrenza che il riconoscimento giurisdizionale, seppure in una fase incidentale del procedimento come quella dell’appello cautelare, della colpevolezza di Rackete avrebbe invece esercitato nei confronti di chi pretenda di entrare nel nostro mare territoriale in violazione del divieto interministeriale ex art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 (c.d. decreto sicurezza bis) e commettendo i reati ex artt. 1100 cod. nav. e 337 cod. pen.

In effetti, a fronte di un ennesimo ingresso nel mare territoriale italiano da parte del comandante di una nave di una o.n.g. (magari della stessa Sea Watch) in violazione del divieto interministeriale d’ingresso, con quale coerenza la Procura di Agrigento potrebbe non limitarsi a richiedere la sola convalida dell’arresto del comandante eventualmente operato dalla polizia giudiziaria, domandando invece anche l’applicazione di una misura cautelare a suo carico, nonostante abbia (in thesi) omesso di impugnare l’ordinanza in materia cautelare del g.i.p. del 2 luglio u.s.?

Ed in presenza del c.d. giudicato cautelare ormai (in thesi) calato su tale ordinanza, anche ammesso che la Procura di Agrigento decidesse, in occasione di una vicenda analoga a quella di Carola Rackete, di richiedere l’applicazione di una misura cautelare a carico del comandante dell’ennesima nave dell’ennesima o.n.g., chi altro giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento – altro, intendo, rispetto al magistrato autore dell’ordinanza del 2 luglio u.s. – si sentirebbe realmente libero da condizionamenti nell’adozione della relativa decisione?

Ad ogni modo, l’acquiescenza della Procura di Agrigento, ove fosse confermata, sembrerebbe davvero inspiegabile.

O forse no.

In effetti, già avevo notato, nel già indicato mio articolo del 9 luglio u.s., come il fatto piuttosto anomalo che la Procura di Agrigento non avesse chiesto, in occasione di una precedente vicenda molto simile all’attuale e che ha visto sempre protagonista la nave Sea watch 3, il sequestro preventivo della stessa, limitandosi soltanto alla convalida del suo sequestro probatorio, per poi disporne puntualmente il dissequestro, sembrasse poter rivelare, alla luce del contenuto dell’ordinanza del 2 luglio u.s., una comunanza di vedute, un’omogeneità culturale o quantomeno un idem sentire tra Procura di Agrigento e “proprio” g.i.p.

Non avevo, tuttavia, prestato attenzione alle seguenti dichiarazioni rese dal Procuratore Capo di Agrigento, dottor Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione da egli tenuta avanti alla Commissione parlamentare c.d. antimafia il 2 luglio u.s. (peraltro sembra pressoché nello stesso torno di tempo in cui veniva depositata in cancelleria l’ordinanza del g.i.p.) in merito al c.d. decreto sicurezza bis: “Laddove il decreto vuole inasprire e rendere più efficaci le indagini contro i trafficanti di esseri umani [le misure] sono assolutamente condivisibili. Viceversa criticità devo registrare in ordine all’introduzione dell’illecito amministrativo. L’illecito amministrativo è stato introdotto per fronteggiare l’attività di salvataggio delle Ong. Prima dell’introduzione di tale norma, l’attività di salvataggio delle Ong e di recupero degli immigrati erano del tutto lecite e in perfetta linea con il diritto del mare e con le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia[4].

Ora, pur tralasciando le enormi perplessità giuridiche che suscita un siffatto parere, desidero richiamare l’attenzione su altro, e cioè: posto che l’illecito amministrativo menzionato dal dottor Patronaggio sanziona la violazione del divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale perpetrata dal comandante della nave; e poiché egli sostiene che, in assenza di tale illecito, “l’attività di salvataggio delle Ong e di recupero degli immigrati erano del tutto lecite” in base al diritto internazionale del mare; ne deriva necessariamente che, ad avviso del dottor Patronaggio, in primo luogo, la detta attività di salvataggio includerebbe il diritto/dovere della nave di fare ingresso nel mare territoriale e financo di condurre gli immigrati nel relativo porto, e, in secondo luogo, nella misura in cui essa attività trarrebbe la sua liceità dal diritto internazionale del mare, il predetto illecito amministrativo si porrebbe in contrasto, appunto, con tale diritto.

Ma non è questa, forse, in buona sostanza, la tesi su cui si fonda l’ordinanza del g.i.p. di Agrigento del 2 luglio u.s.?

Perché se così fosse, allora non si comprenderebbe il motivo per il quale la Procura di Agrigento avrebbe dovuto impugnare un provvedimento di rigetto della domanda cautelare che, tutto sommato, il capo della Procura stessa condivide nella sua essenza.

Ed il cerchio quindi può chiudersi.

[1]     V., fra i tanti articoli sul punto, https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/procura-agrigento-ricorso-contro-scarcerazione-carola-rackete.html.

[2]    In https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/seawatch-procura-agrigento-ricorso-cassazione-contro-scarcerazione-capitana-124576/. Analogamente: https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/agrigento-procura-ricorre-in-cassazione-contro-la-scarcerazione-di-carola-rackete#kD6eXheckmGcsdy6.99; https://www.repubblica.it/cronaca/2019/07/15/news/sea-watch_3_la_procura_ricorre_in_cassazione_contro_la_scarcerazione_di_carola-231208037/). V., anche, https://www.grandangoloagrigento.it/apertura/agrigento-procura-ricorre-in-cassazione-contro-la-scarcerazione-di-carola-rackete, ove può leggersi: “Il ricorso della Procura agrigentina, che sarà depositato entro mercoledì, ha l’obiettivo di ottenere un pronunciamento da parte della Suprema Corte che possa diventare un punto di riferimento nell’ambito delle inchieste sulle Ong e sull’eventuale divieto di ingresso nelle acque territoriali disposto dal decreto sicurezza Bis”.

[3]     In prima battuta, mi viene da pensare che elementi nuovi potrebbero essere considerati probabilmente quelli che scaturissero a carico di Rackete dall’ulteriore indagine pendente nei suoi confronti avanti alla Procura di Agrigento in ordine al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Non appare azzardato supporre, in effetti, che il rinvenimento di elementi di prova che deponessero per la fondatezza di questo addebito, renderebbe difficilmente sostenibile la perdurante validità della tesi che si fonda sulla scriminante dell’adempimento del (presunto) dovere del comandante di una nave soccorritrice non solo di recupero dei naufraghi, ma di autonoma e discrezionale loro conduzione al “porto sicuro” più vicino: la configurabilità dell’esistenza di tale dovere, difatti, presuppone evidentemente l’estraneità dell’agente alla condotta che ha causato la situazione di pericolo generatrice del dovere di assistenza, tanto più ove tale condotta integri essa stessa un reato.

[4]     In https://www.fanpage.it/politica/migranti-il-procuratore-di-agrigento-patronaggio-mai-provato-rapporto-tra-trafficanti-e-ong/.

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3, di Emilio Ricciardi

UNA TRAVERSATA NELLA TERATOLOGIA GIURIDICA: SU ALCUNI PROFILI DELL’ORDINANZA DEL G.I.P. DI AGRIGENTO IN MERITO ALLA VICENDA DELLA NAVE SEA WATCH 3.

Nonostante il decerebramento mediatico che il richiamo all’imperativo categorico della protezione del debole emigrante straniero è purtroppo in grado di provocare, così inibendo sovente un fresco moto intellettuale che pure parrebbe, a dispetto della melassa umanitaristica intorpidente passioni e razionalità, affiorare ed anzi talvolta ambire risolutamente all’esistenza piena, il consistente e non di rado puntuto flusso di considerazioni critiche che ha investito l’ordinanza pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Agrigento il 2 luglio u.s. in merito alla vicenda che coinvolge la comandante dell’imbarcazione Sea Watch 3 per i fatti di Lampedusa del 29 giugno u.s., lascia supporre che ancora alberghi, quantomeno in un certo numero di menti italiche, un vivido gusto per l’autonomia e la lucidità del pensiero.

In effetti, la gran parte delle molteplici analisi giuridiche dell’ordinanza in questione che si è dispiegata sine ira et studio nei giorni immediatamente susseguenti alla sua emissione, mi pare abbia ben colto, quando più quando meno efficacemente, il bersaglio.

Certo, va pur detto che non si trattava di compito impervio, né tanto meno prometteva di esibire i tratti sublimi di una contesa con un’avversa forza maestosa e terribile. Al contrario, il provvedimento del 2 luglio u.s., e qui anticipo in epitome la più articolata valutazione che emergerà da questo scritto, è a mio avviso costrutto argomentativo claudicante e mal congegnato, che pare far strame d’ogni decente grammatica giuridica.

Insomma, lungi dal trovarcisi al cospetto di un grande errore, ché notoriamente questo solo aiuta ad accostare le grandi verità, si è piuttosto in presenza, più modestamente, di un atto giuridico malfermo, che pare rampollare esclusivamente dalla fretta e dalla concitazione indotte dal desiderio fremente ed impaziente di scagionare Carola Rackete dalle accuse contestatele, pure a costo di figliare sgorbi giuridici.

Fatto si è che, e una riflessione individuale e la lettura delle analisi di alcuni autorevoli giuristi, e mi riferisco in particolare a quelle di Pietro Dubolino (su La Verità del 4 luglio 2019) e Bruno Tinti (su Italia Oggi del 4 luglio 2019), parevano aver soddisfatto e saturato ampiamente la mia esigenza di formarmi un’opinione definitiva sullo spessore giuridico dell’ordinanza, oltreché, direi, su quei riflessi culturali e quelle pieghe della mentalità del magistrato estensore che il contenuto di essa pare far trapelare e sottintendere. Ero, in altri termini, ormai interessato solo a conoscere quale sorte la Procura di Agrigento volesse tentare di contribuire ad imprimere all’ordinanza: in ultima istanza, se la impugnasse o meno.

Tuttavia, poiché nel frattempo alcuni lettori del mio commento del 3 luglio u.s. all’intervento di Augusto Sinagra apparso su questo sito il 2 luglio 2019 ed intitolato “Io sto con Carola”, mi interpellavano (esplicitamente e no) affinché esprimessi un mio parere sulle deduzioni svolte in merito all’ordinanza da quei giuristi da me già prima citati nonché da altri osservatori (ossia l’avvocato romano Massimiliano Gabrielli, “Gog Magog” e Stefano Alì, autori di rispettivi interventi apparsi su internet tutti in data 3 luglio 2019), ho colto l’occasione fornitami da queste sollecitazioni per tornare ex professo e per iscritto nuovamente sulla questione, avendo così modo di svolgere più approfondite considerazioni.

E dunque: in linea generale, le deduzioni in parola mi trovano consenziente, seppure in misura diversa e variabile a seconda di quale sia il singolo scritto di volta in volta preso in esame.

Provo dunque ad indicare di seguito le valutazioni che ritengo più rilevanti, tra quelle disseminate nelle varie analisi del contenuto dell’ordinanza, su cui sono d’accordo ed in dissenso (o comunque che non mi convincono appieno), approfittando al contempo della circostanza per soffermarmi su un profilo fattuale della vicenda che, sebbene appaia nient’affatto trascurabile, non ha trovato traccia negli addebiti contestati (e trascritti alle pagg. 1-2 dell’ordinanza) dalla Procura di Agrigento a Rackete in sede di iscrizione di costei nel registro delle notizie di reato e nella richiesta di convalida dell’arresto nonché di applicazione della misura cautelare.

Beninteso, si tratta, com’è evidente da quanto appena riferito, di un profilo fattuale che esula dal contenuto del prodotto giurisdizionale in discussione, e dunque risulterebbe rivestire rilevanza periferica rispetto al tema principale affrontato nella presente nota.

Senonché, l’opportunità di una sua segnalazione mi pare giustificata dalla poziore esigenza di ipotizzare l’esistenza di una sorta di idem sentire, di un’omogeneità culturale di fondo tra g.i.p. di Agrigento e corrispondente ufficio di procura, ove si consideri che, affianco a quello che – come si potrà apprezzare nel corso di questo scritto – appare un preconcetto ideologico a favore dell’indagata che sembra intravedersi in filigrana nelle opzioni argomentative del provvedimento emesso dal primo, si pone, in significativa sintonia, un atteggiamento quantomeno lasco se non decisamente benevolo assunto dalla Procura di Agrigento nei confronti degli agenti umanitari in precedenti analoghi accadimenti.

In particolare, non mi pare possano essere obliate le bizzarre recenti scelte investigative operate dalla Procura di Agrigento in occasione del tentativo di approdo al porto di Lampedusa della Sea Watch 3 compiuto nello scorso mese di maggio u.s., allorquando, cioè, la stessa decise, in sequenza, di: ordinare lo sbarco degli emigranti presenti nella nave; disporre il solo sequestro probatorio della Sea Watch 3; non richiedere, com’è invece d’uopo in questi casi, tanto più trattandosi di corpo di reato, il sequestro preventivo di essa; disporre infine il successivo veloce dissequestro del natante, che, dal canto suo, commosso, ha ringraziato, tornando, come s’è visto, alle proprie usuali peregrinazioni.

Ciò detto, è giunto il momento di entrare finalmente in medias res.

1)           Anzitutto, non posso naturalmente che aderire al rilievo, espresso da pressoché tutti i commentatori in esame (a parte Bruno Tinti, che non prende proprio in considerazione il tema), secondo cui il richiamo del g.i.p. alla sentenza Corte Cost. 3 febbraio 2000, n. 35 – che esso crede di invocare a sostegno della propria tesi circa la pretesa non riconducibilità dei navigli della Guardia di finanza alla categoria delle navi militari, al fine di escludere in concreto la sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., il quale, al comma 1°, recita: “Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni” – risulta macroscopicamente erroneo, traducendosi in realtà in un risultato esattamente opposto a quello che il g.i.p. si prefiggeva di ottenere.

 

Difatti, nella suddetta sentenza si può leggere “che le unità navali in dotazione della Guardia di finanza” vanno considerate “<navi da guerra>”, tant’è che “nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione (rifiuto di obbedienza o resistenza e violenza a nave da guerra), richiamati dagli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi)”.

Insomma, il g.i.p. di Agrigento, con il fallace richiamo in parola, si dà, con inusitata vigoria, la proverbiale zappa sui piedi.

2)           A questo punto, proprio in relazione alla contestazione del reato ex art. 1100 cod. nav., desidero soffermarmi su quell’aspetto fattuale, cui dianzi si è fatto cenno, pretermesso dalla Procura di Agrigento nella formulazione degli addebiti contestati a Rackete.

In particolare, ritengo che tale reato sia stato integratoancor prima che dagli atti di resistenza e violenza commessi da Carola Rackete il 29 giugno u.s. contro il naviglio della Guardia di finanza in prossimità della banchina del porto di Lampedusa – dalla precedente violazione, perpetrata il 26 giugno u.s., del divieto di ingresso nelle acque territoriali imposto con il provvedimento adottato dal Ministro dell’interno (di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture ed i trasporti) in data 15 giugno 2019.

In particolare, così facendo, Rackete ha contrastato il controllo che sulla Sea Watch 3 stavano esercitando unità navali (non solo della Guardia di finanza ma anche) della Guardia Costiera, le quali, difatti, come riportato nella descrizione in fatto contenuta nella stessa ordinanza del g.i.p. (nella misura in cui trascrive e fa propria la ricostruzione degli accadimenti operata dalla Guardia di finanza nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al pubblico ministero), monitoravano costantemente la Sea Watch 3 nel tentativo di impedire ad essa l’ingresso nelle nostre acque territoriali.

Ed infatti, va considerato, per un verso, come, posto che “Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, è “Corpo specialistico della Marina Militare” che esercita “funzioni di ordine militare nelle forme tipiche previste dalla legge” (https://www.guardiacostiera.gov.it/chi-siamo), ne consegue che le proprie unità navali sono da qualificarsi come navi da guerra, ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010 (di emanazione del codice dell’ordinamento militare), il quale dispone: “per <nave da guerra> si intende una nave che appartiene alle forze armate di uno stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare”.

 

È dato indiscutibile, quindi, che quelle della Guardia Costiera sono navi da guerra.

Laddove trattasi di un – per così dire – coefficiente di indiscutibilità ancor più elevato di quello che connota l’affermazione circa la qualifica di navi da guerra delle unità navali della Guardia di finanza, proprio perché, per essere dimostrato, non abbisogna, a differenza di ciò che invece ha richiesto quest’ultima affermazione, del tramite rappresentato dal formante giurisprudenziale (costituito dalla citata sentenza n. 35/2000 della Corte Costituzionale e dall’unanime orientamento della Cassazione, secondo cui i navigli della Guardia di finanza vanno qualificati siccome navi da guerra), e ciò proprio perché vi provvede direttamente la legge (v. il citato art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010).

Per l’altro verso, al fine di determinare il significato della nozione di “atti di resistenza” quale una delle due condotte (l’altra essendo quella di atti “di violenza”) integranti il reato ex art. 1100 cod. nav., sembra utile richiamare l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi attorno al reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.

Ora, secondo la Cassazione Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile ex adverso – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (dovendosi pertanto interpretare in senso lato il concetto di violenza cui ha riguardo la norma) (così, Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5147).

In conclusione, quindi, resta confermato che Rackete, allorquando in data 26 giugno u.s. ha fatto ingresso, al comando della nave Sea Watch 3, nelle acque territoriali italiane, così compromettendo l’azione di controllo ed impedimento svolta in quel momento nei propri confronti – onde far rispettare il relativo divieto imposto con il provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s. – (anche) da unità navali della Guardia Costiera, definibili navi da guerra ai sensi dell’art. 239, comma 2°, d. lgs. n. 66 del 2010, sembra aver commesso il reato di atti di resistenza contro una nave da guerra nazionale ex art. 1100 cod. nav.

Reato poi reiterato il 29 giugno u.s., in occasione dello sbarco al porto di Lampedusa.

Ebbene, entrambe queste condotte, quella del 26 e del 29 giugno u.s., sembrano realizzare gli estremi del reato continuato ex art. 81, comma 2°, cod. pen., in quanto integranti rispettivamente due azioni compiute in tempi diversi ed esecutive di un medesimo disegno criminoso (consistente nell’intento di condurre la Sea Watch 3, con il suo “carico” di emigranti, al porto di Lampedusa), con la conseguenza che esse potrebbero essere punite con la pena che dovesse essere comminata per il reato ex art. 1100 cod. nav., ossia la reclusione da tre a dieci anni, aumentata sino al triplo.

Non è dato comprendere, allora, il motivo per cui l’organo pubblico indagante abbia omesso di includere nell’ambito dei fatti penalmente rilevanti l’azione compiuta da Rackete il 26 giugno u.s.

3)           A proposito, poi, del richiamato provvedimento interministeriale del 15 giugno u.s., la cui violazione integra la commissione dell’illecito amministrativo introdotto dall’art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 (c.d. decreto sicurezza bis), è appena il caso di segnalare, a chi sostiene (Stefano Alì) che con il menzionato c.d. decreto sicurezza bis, “Salvini ha depenalizzato, ma solo per le navi che trasportano clandestini, il <Rifiuto di obbedienza a nave da guerra>”, che questa asserzione risulta in netto contrasto con il dato normativo.

Difatti, il richiamato art. 2, comma 1°, d. l. n. 53/19 contiene un’espressa clausola di riserva, laddove – nel disporre che “In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi […] la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000” – fa esplicitamente “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”.

Il che comporta che la stessa azione, ossia la violazione del divieto di ingresso, può realizzare la commissione sia dell’illecito amministrativo in discorso sia di un reato, tra cui, ad es., quello previsto, appunto, all’art. 1100 cod. nav.

4)           Trovo utile l’evocazione, operata da altro osservatore (“Gog Magog”), del tema relativo alla definizione di “luogo sicuro” siccome fornita dalle “Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare” [adottate dall’Organizzazione marittima Internazionale con la risoluzione msc.167(78) in data 20 maggio 2004, a corredo delle modifiche apportate sempre nel 2004 alla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS) ed alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR)].

 

Se non altro perché tale tema mi offre l’abbrivio per far notare come il g.i.p. di Agrigento, nell’affermare che “la convenzione di Amburgo del 1979 prevede che gli sbarchi dei naufraghi soccorsi in mare debbano avvenire nel <porto sicuro> più vicino al luogo di soccorso” (v. pag. 9), traduce erroneamente la parola “place, a sua volta parte della locuzione “place of safety” adoperata nella predetta convenzione (v. punto 1.3., § 2, dell’annesso, come modificato nel 1998), con “porto”, invece che con il corretto lemma luogo”.

 

Difatti, nel sistema della Convenzione SAR del 1979, come confermato dalle citate Linee Guida, il luogo sicuro non deve essere costituito necessariamente da un porto, ma anche da una nave, sicché il più generale termine luogo risulta più rispondente allo scopo voluto, sul punto, dalla Convenzione stessa.

 

Sicché, vien fatto di pensare che l’autrice dell’ordinanza in discorso si sia limitata a recepire acriticamente la vulgata giornalistica, che appunto tende ad identificare il luogo con il porto (sicuro), senza con ciò, evidentemente, di premurarsi di andare a compulsare direttamente gli atti normativi: il che per un magistrato si converrà non rappresenti propriamente un attestato di impeccabile perizia professionale.

 

5)           Ciò detto, dissento, tuttavia, dall’applicazione che nel caso concreto il medesimo osservatore fa della nozione normativa di luogo sicuro. In particolare, egli ritiene che la Sea Watch 3, in quanto è un’unità di soccorso, “è per definizione un <luogo sicuro>, in base al par. 6.14 delle Linee Guida relative alle Convenzioni SAR e SOLAS”. Con la conseguenza che il (presunto) soccorso da essa operato si sarebbe concluso con il recupero e l’ingresso degli emigranti a bordo dell’imbarcazione, il che vuol dire molto prima dell’ingresso della Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane.

5.1.)       Senonché, in primo luogo, a me pare che le ridette Linee Guida, al punto 6.13, mostrino una marcata diffidenza in merito all’idoneità in generale della nave soccorritrice ad assolvere alla funzione di luogo sicuro: “Una nave che ha prestato assistenza non dovrebbe essere considerata un luogo di sicurezza per il solo fatto che i sopravvissuti non siano più in pericolo immediato una volta a bordo della nave. Una tale nave non può disporre di strutture e attrezzature adeguate per sostenere altre persone a bordo senza mettere in pericolo la propria sicurezza o curare adeguatamente i sopravvissuti. Anche se la nave è capace di ospitare i sopravvissuti in modo sicuro e può servire come luogo temporaneo di sicurezza, essa dovrebbe essere sollevata da questa responsabilità non appena sia possibile prendere accordi alternativi”.

Senza contare che far dipendere da una valutazione in merito a quale sia l’effettiva capacità tecnica della nave soccorritrice di curare adeguatamente coloro che sono stati recuperati in mare, il giudizio circa (la conclusione o meno delle operazioni di soccorso e quindi, in ultima analisi,) l’esaurimento o meno della condotta integrante adempimento del dovere di salvataggio da parte del comandante della nave soccorritrice (ovviamente per chi voglia aderire al teorema del g.i.p. di Agrigento), far dipendere, dicevo, il predetto giudizio da quella valutazione, comporterebbe a mio avviso il grave inconveniente di rendere il giudizio stesso frutto esclusivo di una discrezionalità davvero troppo ampia, qual è, appunto, quella insita nell’indicata valutazione.

5.2.)       In secondo luogo, e soprattutto, con il sostenere che nel caso concreto il luogo sicuro dove si è completato il salvataggio sarebbe costituito dalla stessa Sea Watch 3, si presuppone ed accetta implicitamente l’angolo visuale adottato dal g.i.p. di Agrigento: vale a dire quello per cui è rilevante stabilire, ai fini della valutazione circa la sussistenza dell’esimente dell’adempimento del dovere, quale sia, appunto, il luogo sicuro, poiché soltanto con la conduzione degli emigranti in questo luogo può ritenersi perfezionato e dunque esaurito tale adempimento.

Cosicché, l’unica differenza tra l’opinione del g.i.p. di Agrigento e quella dell’osservatore in parola consiste in ciò che, mentre il primo ritiene che luogo sicuro sia il porto di Lampedusa, l’altro reputa che sia la stessa Sea Watch 3. Ma entrambi, ripeto, assumono che il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante della nave esiga che quest’ultimo conduca autonomamente i salvati in un luogo (per il g.i.p. di Agrigento, in realtà, come visto, un porto) da egli ritenuto sicuro.

Senonché, e ben più radicalmente, è proprio una siffatta prospettiva a risultare a mio avviso totalmente ingiustificata, in quanto frutto di un marchiano fraintendimento del dato normativo contenuto nella Convenzione SAR, anche per come quest’ultima va interpretata, pure alla luce delle più volte citate Linee Guida.

Il punto qui in discussione è davvero dirimente.

Difatti, in base all’assetto normativo congegnato dalla Convenzione SAR, ritengo risulti chiaramente come il c.d. dovere di salvataggio posto in capo al comandante di una nave soccorritrice si esaurisca in realtà nel dovere di recuperare e poi assistere nella propria nave i naufraghi, senza, quindi, includere anche un fantomatico autonomo dovere di conduzione di quest’ultimi in un luogo da egli reputato sicuro, giacché sono soltanto gli Stati preposti alla zona SAR in cui è originata la situazione di pericolo e quindi sorto il dovere di salvataggio, che hanno il diritto-dovere, tramite una struttura denominata Centro di coordinamento di salvataggio (cui compete appunto l’esecuzione del servizio di ricerca e di salvataggio), di individuare il luogo sicuro di sbarco dei naufraghi, impartendo così le relative istruzioni al comandante della nave soccorritrice, il quale, a sua volta, ha l’obbligo di ottemperarvi, senza fruire di alcuna discrezionalità al riguardo.

Depongono, a favore di questa impostazione, non solo l’impianto complessivo della Convenzione SAR, ma anche, ed ancor più inequivocabilmente, le ripetute relative Linee Guida, allorché si preoccupano reiteratamente di rimarcare come, una volta che il comandante della nave accorsa nell’area di soccorso abbia effettuato il recupero (o prestato l’assistenza, senza usare, comunque, il termine salvataggio, giacché nella terminologia della Convenzione SAR esso designa quel più ampio ventaglio di operazioni che va dal recupero sino al trasporto in un luogo sicuro) dei naufraghi, le autorità statuali, e solo queste, debbono adoperarsi per compiere tutto il possibile per liberare il comandante stesso da ogni ulteriore aggravio ed onere inerenti l’assistenza dei recuperati in mare.

5.2.1.)   A dimostrazione dell’esattezza di quanto appena asserito, sembra sufficiente riportare le seguenti enunciazioni tratte dalle Linee Guida:

–      “L’obbligo del comandante [della nave soccorritrice] di fornire assistenza dovrebbe essere complementare al corrispondente obbligo dei governi membri dell’OMI di coordinare e cooperare per liberare il comandante dalla responsabilità di fornire assistenza ai sopravvissuti e di consegnare le persone recuperate nel mare in un luogo sicuro. Queste linee guida hanno lo scopo di aiutare meglio governi e comandanti [delle navi soccorritrici] a comprendere i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e di fornire utili orientamenti in merito all’esecuzione di questi obblighi” (punto 1.2);

–      “In particolare, il paragrafo 1-1 del regolamento SOLAS V / 33 ed il paragrafo 3.1.9 dell’allegato alla Convenzione SAR, come modificata, impongono ai Governi un obbligo di coordinamento e cooperazione per garantire che i comandanti delle navi che forniscono assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano liberati dai loro obblighi con un’ulteriore minima deviazione dall’itinerario di viaggio previsto dalla nave” (punto 2.4);

–      “La responsabilità di fornire un luogo di sicurezza o di garantire che un luogo di sicurezza sia fornito, ricade sul governo responsabile per la regione SAR in cui i sopravvissuti furono recuperati” (punto 2.5, ultimo periodo).

Noto, incidentalmente, che anche soltanto quest’ultima proposizione appare di per sé risolutiva di ogni ipotetico dubbio in ordine alla ripartizione degli obblighi, in caso di pericolo in mare per la vita umana, posti dal diritto internazionale (consuetudinario e pattizio) in capo rispettivamente al comandante della nave soccorritrice ed agli Stati.

Tuttavia, mi sia consentito di riportare, ad abudantiam, la seguente duplice proposizione, contenuta nell’”Appendice” delle Linee Guida destinata a raccogliere “Alcuni commenti sulla legge internazionale rilevante” (e quindi contenuta in una parte delle Linee Guida da considerarsi non precettiva):

–      “In quanto principio generale del diritto internazionale, la sovranità di uno Stato consente a tale Stato di controllare i suoi confini, escludere gli stranieri dal suo territorio e prescrivere le leggi che disciplinano l’ingresso di stranieri nel suo territorio. La sovranità di uno stato si estende oltre il suo territorio terrestre e interno acque al mare territoriale, fatte salve le disposizioni dell’UNCLOS e altre norme internazionali legge. Inoltre, come previsto dall’articolo 21 dell’UNCLOS, uno Stato costiero può adottare leggi e regolamenti relativi al passaggio innocente nel mare territoriale per prevenire, tra le altre cose, la violazione delle leggi sull’immigrazione di tale Stato costiero” (punto 5);

–      “Ai sensi dell’articolo 18 dell’UNCLOS, una nave che esercita un passaggio innocente può fermarsi o ancorare nel mare territoriale dello Stato costiero <soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà>. UNCLOS non si pone specificamente il quesito se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà, anche se in base al diritto consuetudinario internazionale, potrebbe esserci un diritto universale, anche se non assoluto, per una nave in difficoltà ad entrare in un porto quando esiste una chiara minaccia per la sicurezza delle persone a bordo della nave” (punto 6).

Come si vede, dunque, secondo l’appendice delle Linee Guida, l’art. 18 della Convenzione UNCLOS non si pone minimamente il problema del “se esiste un diritto di entrare in un porto in caso di difficoltà”. Ed a maggior ragione, quindi, aggiungo, nemmeno un dovere.

Eppure, è quello stesso art. 18 che, ad avviso del g.i.p. di Agrigento, sancirebbe (unitamente all’art. 10-ter d. lgs. 286/98, T.U. sull’immigrazione) il “dovere di soccorso, il quale – si badi bene – non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al più volte citato porto sicuro” (v. pag. 12 dell’ordinanza).

5.2.2.)   Ed allora, gentilissima dottoressa Alessandra Vella, la prendo in parola e voglio davvero “badare bene” a ciò che afferma, sicché le domando rispettosamente: mi può cortesemente indicare in quale punto l’art. 18, comma 2°, della Convenzione UNCLOS – a mente del quale, lo riporto integralmente, “Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l’ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà” – prescriverebbe al comandante della nave che ha recuperato i naufraghi il dovere di operare la loro “conduzione fino al più volte citato porto sicuro”?

Perché, in primo luogo, la norma “consente” soltanto “la fermata e l’ancoraggio nelle acque territoriali”, non già la “conduzioneal porto. Ed in secondo luogo, la norma usa il verbo “consente”, che designa una facoltà, al limite un diritto, ed insomma un potere, ma non già, di nuovo, un dovere.

5.2.3.)   Analogamente, mi permetto di porre implicitamente simile quesito in relazione all’art. 10-ter, comma 1°, d. lgs. 286/98 (ossia, come visto, l’altra norma invocata nell’ordinanza per fondare la propria tesi), il quale, nel passaggio che qui viene in rilievo, così recita: “Lo straniero […] giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui […]”.

Ebbene, anche qui, non ravviso nel dettato normativo alcuna menzione di un fantomatico dovere del comandante della nave soccorritrice di condurre i naufraghi nel porto più sicuro.

Piuttosto, constato che la norma si occupa della prima collocazione dello straniero una volta e soltanto dopo essere “giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare: quindi, la norma presuppone, con accecante chiarezza, che lo straniero salvato in mare abbia già messo piede nel territorio nazionale.

Mentre nel caso di Rackete si trattava di stabilire proprio se fosse lecita la pretesa di costei di – per così dire – far mettere piede agli emigranti nel territorio nazionale, ossia farli sbarcare nel porto di Lampedusa.

Mi fermerei qui, ringraziando il paziente lettore che fosse giunto fino al termine di questo non breve scritto.

Che però non posso non concludere ribadendo come gran parte delle analisi giuridiche dell’ordinanza del 2 luglio u.s. svolte in questi giorni, abbiano fornito inoppugnabili argomenti, più o meno doviziosamente svolti, circa la sua assoluta erroneità.

Anzi, per essere meno asettico: ritengo che tale ordinanza rappresenti un esempio e modello di quello che un provvedimento giurisdizionale (ma direi, in generale, un qualsiasi scritto giuridico che si prefigga di perorare una tesi) non può e non deve mai essere. Insomma, il naufragio del rigore logico e della necessità metodologica dell’aderenza al dettato normativo, imperativo inderogabile, quest’ultima, per chi si accinga ad intraprendere qualsiasi opera di interpretazione delle disposizioni normative al fine della loro applicazione alla fattispecie concreta.

Ecco perché credo sia ragionevole attendersi dalla Procura di Agrigento il promovimento di tutte le iniziative previste dalla legge allo scopo di ottenere l’eliminazione dell’ordinanza in discorso dal mondo del diritto: vale a dire, l’appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari, il cui termine dovrebbe scadere venerdì 12 luglio p.v., ed il ricorso in Cassazione avverso il diniego di convalida dell’arresto, il cui termine dovrebbe scadere mercoledì 17 luglio p.v.

Senza trascurare, comunque, onde non nutrire ingiustificate aspettative, che, in caso di mancanza dell’uno e/o dell’altro di tali rimedi impugnatori avverso l’ordinanza, non sussisterebbero in alcun modo gli estremi per l’avocazione delle indagini preliminari a carico di Rackete da parte del Procuratore generale di Palermo nei confronti della Procura di Agrigento.

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf