sulla rappresentanza politica, di Teodoro Klitsche de la Grange

SULLA RAPPRESENTANZA POLITICA

 

  1. – Sul tema della rappresentanza politica occorre fare una precisazione preliminare: che di un termine o di un oggetto, com’è noto, possono aversi diverse definizioni e concetti, a seconda dell’angolazione da cui lo si studia. Così, per un giurista l’espressione de qua avrà un certo significato, per un politologo sarà diverso, per un filosofo o un sociologo un altro ancora. Tutti magari veri o validi e correttamente ricostruiti, ma, ovviamente, nell’ambito dei rispettivi “campi” scientifici.

L’essenziale è, trattando di tale argomento, da una parte non far confusioni, pretendendo di paragonare il concetto giuridico con quello sociologico e disputare sulla validità dell’uno o dell’altro; operazione impossibile, dato che la disomogeneità dei campi e criteri d’indagine la rende simile al tentativo di sottrarre triangoli a quadrati. Dall’altra a non perder del tutto i contatti, anche al fine di chiarire il concetto giuridico di rappresentanza, con i contributi che possono derivare da altre scienze umane.

Tale premessa si rende necessaria perché la rappresentanza è uno dei temi che più si prestano a confondere il diritto con la politica, la sociologia o la filosofia, ed addirittura con modi di intendere usuali ed atecnici. Per fare un esempio, il nesso spesso ripetuto, e che tratteremo in seguito, tra rappresentanza e scelta elettiva si spiega solo con l’adagiarsi su un modo corrente di intendere la prima, mutuato da assemblee sindacali e da congressi di partito.

  1. – Fatte queste brevi precisazioni, occorre ricercare il concetto di rappresentanza politica prima di tutto escludendo ciò che non è, o che è meramente accidentale rispetto ad esso.

In primo luogo che la rappresentanza sia un rapporto tra più soggetti, rappresentanti e rappresentati, concretamente identificabili come soggetti di diritto, titolari di obblighi e rapporti reciproci. Basta guardare la costituzione vigente, come quasi tutte le carte costituzionali, per rendersi conto che non è così. L’art. 67 recita testualmente: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Quindi, se può immaginarsi un rapporto, questo e’ tra un soggetto concreto (il parlamentare) e un’entità ideale (la Nazione), ma certo non è per nulla simile al rapporto giuridico “di rappresentanza” nel senso correntemente inteso.

In secondo luogo, che il rappresentante rappresenti chi l’ha eletto, scelto, delegato. La prevalente dottrina ha coerentemente negato ciò, non solo perché è del pari contraddetto dall’art. 67 della Costituzione, come da analoghe norme in ordinamenti similari, ma anche perché spesso chi elegge, sceglie o delega è esso stesso un corpo rappresentativo di un quid cui il rappresentante deve dare capacità d’azione. Così il corpo elettorale è in sé già rappresentativo, come notato dalla dottrina francese da quasi un secolo, del “popolo” e della “Nazione” e pertanto non coincide con questi, non foss’altro perché non ne fanno parte i minori e certe, sia pur limitate, categorie di cittadini.

Del pari, non c’è alcun nesso sostanziale tra rappresentanza e procedimento elettorale, né nel senso che tutti i rappresentanti sono elettivi, né nell’altro, e reciproco, che tutti gli eletti sono rappresentanti.

Quanto al primo occorre riprendere in mano la prima costituzione moderna europea, cioè quella francese del 1791, per leggervi (titolo III, art. 2 secondo comma) che “La constitution francaise est représentative: les représentants sont le corps législatif et le roi”: e il re non era sicuramente scelto per elezione. Formulazione mantenuta in gran parte dalle costituzioni monarchiche dell’800, ivi comprese alcune di quelle italiane pre-unitarie (v. per esempio artt. 2-3 Cost. Regno di Napoli del 1815; artt. 1 e 50 Cost. Regno delle Due Sicilie del 1848), anche se talvolta i termini rappresentanza, rappresentativa e rappresentante erano riferiti genericamente alla costituzione come forma di governo e specificatamente ai soli parlamentari (o ai deputati delle camere elettive). Perciò Santi Romano riteneva che “l’elezione è un mezzo, sia pure il più idoneo, ma non l’unico possibile per attuare la rappresentanza politica, della quale, comunque, non esaurisce e rivela la natura intrinseca.” Ancor più semplice è mostrare che eleggere un organo non implica che questo rappresenti alcunchè: gli esempi, nel diritto pubblico italiano e non, sono tanti e così noti che è inutile ricordarli. Più precisamente, e restringendo il discorso agli organi costituzionali, il fatto che i componenti di quelli rappresentativi sono scelti per elezione ed abbiano il mandato temporaneo è una conseguenza dell’idea di democrazia e non di quella di rappresentanza.

Inoltre, è da valutare se la rappresentanza implichi sempre responsabilità verso qualche soggetto, in particolare, nel caso di rappresentanza elettorale, verso gli elettori o il “rappresentato”.

Anche qui la risposta è tendenzialmente negativa: lo è del tutto, almeno in termini giuridici, se si ritiene – correttamente – che il rappresentato sia un’entità ideale come la Nazione e come il Popolo, e lo è in larga misura se si pensa che siano gli elettori, o meglio il corpo elettorale. Infatti, il rappresentante non è giuridicamente responsabile verso il corpo elettorale, almeno secondo il corrente concetto di responsabilità, lo è invece politicamente.

Con ciò, però, la responsabilità, che si vorrebbe connotato della rappresentanza politica, si rivela comunque assai ridotta. Come si vedrà in prosieguo, la responsabilità politica del rappresentante, lungi dal caratterizzarlo in quanto tale, è essa stessa conseguenza della natura e dei caratteri dell’istituto. Il rappresentante, in altri termini, non è tale perché è responsabile, ma è tale perché, a differenza di altri soggetti di funzioni pubbliche, è quasi totalmente irresponsabile. Tra i due concetti, nella disciplina degli istituti rappresentativi, c’è più opposizione che correlazione.

  1. – Occorre ora connotare positivamente il concetto di rappresentanza. Ma una comprensione di questa non può prescindere dall’analisi della funzione e dalla valutazione di una teoria più volte ripetuta, identificante la funzione delle istituzioni rappresentative nell’essere lo specchio, la “carta geografica” della società come diceva Mirabeau, di guisa da dar voce ai contrastanti interessi ed opinioni.

Orbene, è chiaro che una simile tesi può essere corroborata solo se l’organo rappresentativo è collegiale, abbastanza ampio ed elettivo: caratteristiche che non sempre ha. Di conseguenza, per gli stessi motivi sopra cennati, questa teoria non spiega e non comprende tutti i casi di rappresentanza politica: identifica, cioè, un aspetto accidentale, e tutto sommato subordinato (anche se importante), della composizione ed organizzazione delle istituzioni rappresentative, ma non ne individua i caratteri e la funzione essenziale.

Funzione essenziale che va individuata nel dare capacità di azione politica e quindi di esistenza ad una comunità organizzata.

Potrebbe sembrare strano a chi pensa che rappresentare consista nel dare “una voce”, nel far “partecipare”, ma è proprio questo che può ricavarsi dalla teoria politica e costituzionale positiva del XVII secolo in poi. Un breve esame storico mi permetterà di argomentare tale tesi, d’altra parte già esplicitata da altri.

Infatti Hobbes, nel noto passo del Leviathan (cap. XVI), intuisce tale funzione della rappresentanza giudicando che “una moltitudine di uomini diventa una persona, quando è rappresentata da un uomo o una persona” e nel capitolo successivo chiarisce il concetto: dopo aver descritto gli inconvenienti dello “stato di natura” scrive “il solo modo per stabilire un potere comune, che sia atto a difendere gli uomini dalle invasioni degli stranieri e dalle offese scambievoli… è di conferire tutto il proprio potere ad un uomo o a un’assemblea di uomini, che possa ridurre tutti i loro voleri con la pluralità dei voti, ad un volere solo: che è quanto a dire a deputare un uomo od un’assemblea di uomini a rappresentare le loro persone, ed a riconoscersi… autore di qualunque cosa colui, che così lo rappresenti, possa fare o cagionare…”. In altri termini Hobbes identifica la funzione caratteristica della rappresentanza, nel dare volontà unitaria ad una società umana e con ciò l’unità necessaria ad un’esistenza sicura ed ordinata (cioè, nella visione di Hobbes, è un principio di forma costituzionale).

Passando a Montesquieu, si può leggere che “il grande vantaggio dei rappresentanti, è che sono capaci di discutere gli affari. Il popolo non vi è adatto: e ciò è forse uno dei grandi inconvenienti della democrazia”. E Montesquieu insiste sul fatto che un governo rappresentativo è necessario sia per l’incapacità del popolo di gestire la cosa pubblica, mentre d’altra parte è, ovviamente, vitale che siano prese le decisioni: e non vi è altro sistema per decidere che con rappresentanti.

Arrivando a quella grande fucina del diritto pubblico moderno che è l’opera dei costituenti francesi della fine del ‘700, troviamo Sieyès che fonda la necessità della rappresentanza in gran parte adducendo gli stessi motivi di Montesquieu e, in altra, come effetto della divisione del lavoro. Ma, soprattutto, nell’affermare la sovranità nazionale, l’art. 2 primo comma del titolo III della Costituzione del 1791 afferma “La Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délegation”.

Con ciò la ragione della rappresentanza aveva, in un certo senso, un’espressione costituzionale. Ma del pari, dall’assemblea costituente erano fissati altri caratteri essenziali del rappresentante: l’indipendenza dagli elettori, con il rifiuto dell’imperatività del mandato; la rappresentanza della nazione e non di singole parti o frazioni, anche se organizzate; infine la distinzione tra rappresentante (politico s’intende) ed altri esercenti pubbliche funzioni. In particolare il rifiuto del mandato imperativo e l’affermazione di una rappresentanza “generale” implica una conseguenza di notevole importanza per confutare la tesi della rappresentanza, anche se elettiva, come “specchio” o “carta geografica” della società civile.

Una rappresentanza “frazionistica” comporterebbe la logica conseguenza di istituti simili a quelli medievali e cetuali, col vincolo del mandato e la consapevolezza d’esser delegato di parte: la conformazione di quella moderna invece col vietare l’imperatività del mandato, ed affermare, nel singolo parlamentare, la rappresentanza del tutto, esclude proprio perciò quella della parte. Detto in altre parole, e precisamente con quelle di Santi Romano, le istituzioni rappresentative sono istituzioni necessarie, perché il “popolo, quando non si ha un governo democratico diretto, non ha la possibilità giuridica di curare e tutelare i suoi interessi se non per mezzo di rappresentanti e, di solito, scegliendo esso stesso questi ultimi”.

Che poi vi sia una rispondenza tra corpo elettorale ed eletti, del tipo di quella criticata, è un sovrappiù; ed è errato credere che la rappresentanza politica, così come voluta dai costituenti delle prime costituzioni democratico-liberali, volesse dire dar voce ai contrasti d’opinioni e d’interessi. Tutt’altro: basta leggere il discorso di Sieyés all’Assemblea costituente contro il mandato imperativo del settembre 1789, o il decimo saggio del “Federalista”, per rendersi conto che il frazionamento pluralistico di una rappresentanza elettiva era ciò che questi più temevano; ed il senso di quel “rappresentare la Nazione” (o il popolo) e di agire senza dipendenze è in gran parte rivolto contro gli esiti paralizzanti di un eccessivo frazionamento dell’istituzione, o delle istituzioni, rappresentative.

  1. – Ma detto ciò, e chiarito che funzione della rappresentanza è dar capacità d’azione ad una collettività che “come tale non può agire”, occorre ora vedere cosa sia rappresentato dal rappresentante.

A noi sembra di poterlo riassumere in tre proposizioni: a) che      rappresenti un’entità ideale; b) come unità; c) e come totalità.

Un’entità ideale. – Ho appena ricordato che quasi tutte le costituzioni borghesi postulano che ad esser rappresentata sia la Nazione o il Popolo. Ed è chiaro che né l’una né l’altro sono soggetti concretamente esistenti. Concretamente esistente è una moltitudine di uomini. L’entità “popolo” o quella “nazione” sono pertanto astrazioni ideali, comunque non paragonabili, per intendersi, al Sig. Rossi che nomina procuratore il rag. Bianchi per acquistare una appartamento.

Certo popolo e nazione esprimono particolari legami, anche non politici, esistenti tra uomini, che valgono a costituirli in comunità; ma questo, ovviamente non basta a personificarle.

Del pari, anche là dove – come nelle costituzioni dei paesi del socialismo reale – si parlava di “rappresentanza” del “popolo lavoratore”, o dei “lavoratori”, bisogna dire che anche qui si trattava di entità ideali, che hanno bisogno di essere impersonate per avere una concreta esistenza e capacità d’azione.

Come unita’. – In effetti, il rappresentato è sempre concepito come uno (il popolo, la nazione, i lavoratori, la classe lavoratrice), ma non è solo questo tratto a costituire l’unità del rappresentato, nel (o nei) rappresentante. Anche le istituzioni rappresentative sono produttrici di unità, o per meglio dire, sono esse stesse l’unità. L’intuizione di Hobbes sopra ricordata, che il rappresentante fa di una moltitudine un’unità, è tuttora valida ad individuare uno dei caratteri, forse anzi il principale, sia strutturale che funzionale, della rappresentanza. Senza una struttura rappresentativa una collettività non può agire come unità, ma è solo disordinata espressione di volizioni individuali. D’altra parte ove il rappresentante non sia un solo uomo, ma un collegio, è costituito di guisa da raggiungere l’unità attraverso regole di decisione. Ed è indubbio che un Parlamento, anche quelli meno capaci a decidere perché frazionati e poco omogenei, raggiunge una decisione unitaria (e perciò esprime l’unità) con una facilità enormemente superiore ad un’assemblea di diecine di milioni di persone (del tutto impossibile) o di un referendum (lungo e macchinoso).

E come totalità. – Nella rappresentanza c’è anche il carattere (qualcuno direbbe la pretesa) di rappresentare la totalità implicita nell’entità ideale rappresentata, e spesso statuita esplicitamente nelle carte costituzionali. E’ chiaro comunque come una rappresentanza che non fosse quella della totalità, sarebbe contraddittoria alla propria funzione, di dar capacità d’azione ed esistenza ad una collettività, unitariamente concepita. Il che non significa che non possono coesistere due o più istituzioni rappresentative; esclude soltanto che ciascuna di esse, quando “politica”, rappresenti una parte e non il tutto.

Ciò stante occorre tirare le conseguenze di quanto detto.

In primo luogo appare superata la vexata questio se quella politica sia rappresentanza d’”interessi” o di “volontà”. Di volontà non può essere perché solo una (o più) persone sono capaci di aver una volontà. Se ad esser rappresentato è qualcosa di ideale, è escluso che possa esservi una rappresentanza di volontà come insegnava, anche per altre ragioni, Santi Romano. Non resta, a seguir questa classificazione, che ritenerla rappresentanza d’interessi. Ma con due precisazioni.

Da una parte il carattere pregnante e più rilevante della rappresentanza politica non può trovarsi in tale dicotomia e nella conseguente sussunzione.

In secondo luogo che come rappresentante d’interessi, deve intendersi quel che intendeva il Romano, e cioè la rappresentanza degli interessi nazionali o generali e, non, per intendersi, quelli della corporazione X o dell’associazione Y.

Secondariamente, appare opportuno trattare brevemente della distinzione tra rappresentanza politica (del “Popolo” o della “Nazione”) e quelle istituzioni rappresentative di realtà locali (Regioni, Provincie, Comuni) i cui componenti sono eletti su liste solitamente partitiche, a seguito di campagne elettorali fortemente caratterizzate in senso politico. Non manca chi fa di ogni erba un fascio, riconoscendo carattere di rappresentanza politica agli uni e agli altri.

In effetti tale impostazione non può essere condivisa: sopra accennavamo che la costituzione francese del’91 disponeva (cap. IV, sezione II, art. 2) che “Les administrateurs n’ont aucun caractére de répresentation”. C’era nei costituenti la piena consapevolezza e la volontà di negare ogni carattere rappresentativo (politico) agli agents incaricati delle funzioni amministrative: ciò era fatto prevalentemente risalire al carattere d’indipendenza che hanno i rappresentanti politici e che manca ad amministratori, giudici e funzionari.

Anche nella costituzione italiana vigente il carattere di rappresentanza politica è riconosciuto ai parlamentari (art.67) e al presidente della Repubblica (art.87). Tuttavia, è scritto che il Presidente della Giunta regionale “rappresenta la regione” (art.121), mentre nulla è detto sul carattere di rappresentanza, e tanto meno politica, di altri organi. Ciò non toglie che la rappresentanza, come istituto giuridico derivato dall’analogo privatistico, sia largamente impiegata nelle leggi ordinarie per designare alcune funzioni o i titolari di tali organi.

Ma è certo che non trattasi di rappresentanza politica: il perché è stato tanto spesso ripetuto e con argomentazioni svariate, che appare inutile ricordarlo. Proviamo comunque ad aggiungerne una.

Nella rappresentanza comunemente intesa si esprime una particolare relazione del rappresentante con una persona o un’istituzione, una posizione dello stesso nei confronti del rappresentato o dei terzi.

Così, che il Presidente della Giunta regionale rappresenti la Regione, che il Sindaco rappresenti il Comune in giudizio, è cosa analoga al Presidente della FIAT che rappresenta la società verso i terzi. Invece nella rappresentanza politica l’altro termine del rapporto non è un’istituzione, ma, come cennato, un’entità ideale. Si noti la differenza tra quel “rappresenta la Regione” e la rappresentanza del capo dello Stato e del Parlamento di cui la Costituzione non dice che rappresentano lo Stato ma “l’unità nazionale” e la “Nazione”: non un Ente è rappresentato, ma un quid che di per sé è considerato precedente e superiore a qualsiasi forma, giuridica o politica che sia. Tutto si può dir di concetti come “Nazione” ed “unità nazionale” tranne che si tratti di Enti, di persone fisiche o giuridiche.

E ciò è conseguente al carattere della rappresentanza politica e ne costituisce il connotato pregnante: infatti appartiene a quella categoria di concetti del diritto pubblico in cui il giuridico si salda con qualcosa che giuridico non è, e perciò rimane sempre al di là del diritto.

Sovranità, potere costituente e “diritto” di resistenza sono tra questi. La cosa più interessante è che questi sono, in un certo senso, i punti d’Archimede dell’organizzazione costituzionale, laddove la dimensione esistenziale della politica si congiunge col diritto. Pensare di poterli formalizzare con termini, concetti e relazioni esclusivamente giuridiche, vale a precludersene una comprensione esauriente ed i significati, anche giuridici, più interessanti.

In altri termini la rappresentanza è politica, proprio perché il rappresentato ha un carattere esclusivamente e genuinamente politico, ovvero perché il rappresentato non è per nulla (o è solo in parte) giuridificabile. In effetti, seguendo Carl Schmitt, si può dire con formula generale che il rappresentante rappresenti l’unità politica.

In ciò, nel dar forma ad un’entità informale, ideale e pre-giuridica, è la sua caratteristica peculiare, che lo differenzia dagli altri tipi di rappresentanti, sia di diritto pubblico che privato.

  1. – Dal rappresentare l’unità politica derivano ben precise conseguenze, che è appena il caso di ricordare. Il rappresentante politico è indipendente ed ha la garanzia di questa indipendenza: non ha (quasi) responsabilità giuridica; è sottratto, almeno relativamente, alla giurisdizione ordinaria, e, in alcuni casi, soggetto alla “giustizia politica”.
  2. – Concludendo questo breve excursus su un tema che avrebbe bisogno di trattazione ben più approfondita, devo trarne conseguenze in ordine all’incidenza che le sopra esposte considerazioni possono avere sull’attualità costituzionale.

Quando si propongono riforme volte al fine di facilitare il raggiungimento di maggioranze parlamentari attraverso una riduzione od un accorpamento dei gruppi ( o dei partiti) si sente subito parlare d’attentato al principio rappresentativo; e la “rappresentanza” viene contrapposta al governo secondo un uso risalente al XIX secolo, il cui senso, peraltro, è stato in larga parte smarrito. Le cose non stanno così: un’impostazione del genere identifica nel Parlamento l’unica possibile espressione del principio rappresentativo; e l’essenza di quest’ultimo, come cennato, nella riproduzione “in scala” della società civile.

Si dimenticano così i connotati essenziali della rappresentanza, opposti a questi, ripetuti in tante costituzioni e riconosciuti da tanti giuristi: basti ricordare con le parole di Romagnosi che “il potere governativo in qualunque stato civile, fu è e sarà sempre, rappresentativo” e che, come sopra spesso ripetuto, funzione principale della rappresentanza è dare capacità di agire alla comunità, e non voce ai contrasti sociali.

Le conclusioni che possono trarsi sono opposte a quelle tratte da altri. In primo luogo non è contrapponibile rappresentanza e governo; e tantomeno può identificarsi la prima con il Parlamento.

Rappresentante dell’unità politica può essere anche un organo monocratico, come il Capo dello Stato o un organo collegiale ristretto, come il Governo. Se una rappresentanza parlamentare non è in grado di agire politicamente, di garantire l’unità attraverso congrue decisioni, è buona regola che la rappresentanza dell’unità e della totalità sia assunta da un altro organo costituzionale, in concorrenza con il Parlamento o in esclusiva.

In secondo luogo se al Parlamento vuol conservarsi la funzione rappresentativa occorre che le regole per la formazione ed il funzionamento di questo siano tali da assicurarne la capacità di decidere. E’ certo che, con un Parlamento frammentato in gruppi o gruppetti, largamente condizionato  dagli interessi organizzati, tormentato dai tattici del voto segreto, la decisione politica è merce rara. Con un Parlamento del genere non si ha il “massimo di rappresentanza, ma il minimo di governo”.

 

TEODORO KLITSCHE DE LA GRANGE

 

 

 

STATO RAPPRESENTATIVO E VINCOLO DI MANDATO, di Teodoro Klitsche de la Grange

STATO RAPPRESENTATIVO E VINCOLO DI MANDATO

C’è da chiedersi perché i “vecchi” giuspubblicisti e scienziati della politica chiamavano lo Stato loro contemporaneo, ossia lo Stato post-rivoluzione francese preferibilmente Stato rappresentativo e, come concetti prossimi e/o derivati, le istituzioni di quello rappresentative, il regime politico rappresentativo, la stessa democrazia rappresentativa e rappresentativo il governo (e la forma di governo). Oggigiorno, a partire (grosso modo) dalla metà del secolo scorso, al posto di rappresentativo lo si caratterizza come liberale o democratico-liberale (raramente borghese)[1].

Dagli autori e dai loro contributi (citati in nota e da altri) risulta la duplicità dei significati dei termini rappresentanza e rappresentativo i cui estremi sono da un lato il carattere necessario, per cui non c’è possibilità di governo e quindi di sintesi politica senza rappresentanza. Come sostiene Carl Schmitt la rappresentanza è un principio di forma politica; senza quel principio (così come senza quella d’identità) non c’è forma di Stato[2].

Scrive Schmitt “Nella realtà della vita politica esiste tanto poco uno Stato che possa rinunciare agli elementi strutturali del principio di identità, quanto poco uno Stato che possa rinunciare agli elementi strutturali della rappresentanza. Anche là dove è fatto il tentativo di realizzare incondizionatamente un’identità assoluta, rimangono indispensabili gli elementi e i metodi della rappresentanza, come viceversa non è possibile nessuna rappresentanza senza raffigurazioni dell’identità”.

Dall’altro la necessità che il rappresentante sia scelto dai rappresentati e sia in sintonia con essi. Ambo i caratteri sono già presenti nel discorso di Sieyés del 7 settembre 1791 all’Assemblea costituente francese, così come le ragioni che li rendono insopprimibili[3].

Se è vero che la rappresentanza è necessaria perché è principio di forma politica è anche vero che (l’altro polo del significato del termine) viene considerato rappresentante chi è, in qualche misura, in sintonia con i rappresentati. Scrive Fisichella “In termini di rapporto tra elezione e rappresentanza, si possono configurare tre combinazioni principali. Si può ipotizzare, per cominciare, una elezione senza rappresentanza … Ancora più nutrita è la combinazione inversa, cioè la rappresentanza senza elezione. Del monarca si dice che rappresenta la nazione, senza che nelle monarchie ereditarie egli passi attraverso il momento elettivo”[4]. Ma se “tralasciamo l’elezione che non dà luogo a rappresentanza, in quanto esula dal nostro tema che invece ha per oggetto appunto la rappresentanza, ci accorgiamo che rimangono i due casi della rappresentanza senza elezione e della rappresentanza elettiva … vale chiedere in prima istanza a quale livello incide l’elemento elettivo, cioè in altri termini quali differenze sussistono tra rappresentanza elettiva e non”[5]. Quanto alla somiglianza sociologica delle istituzioni rappresentative “come riproduzione del microcosmo rappresentativo del macrocosmo sociale … Siamo nel contesto della concezione «descrittiva» della rappresentanza o, se vogliamo, della rappresentanza come rappresentatività”, ma non è detto che un organo non elettivo non sia meno rappresentativo in questo senso. Parimenti per la rappresentatività psicologica per cui “non è necessario enumerare altri casi, oltre i due ora richiamati, per inferirne la possibilità dell’esistenza di assemblee che siano rappresentative anche se non elettive”. Pertanto a fare “la differenza” è il carattere partecipativo dell’elezione “Solo la rappresentanza elettiva è la rappresentanza democratica, nel senso che in essa si realizza il precetto partecipativo”[6]. E prosegue “La repubblica di cui parla il Federalist per distinguerla dalla democrazia, è pur sempre una realtà democratica, se la sua rappresentanza vi è elettiva”. Anche perché la procedura elettiva ha un (potente) effetto di integrazione.

A concludere questo breve excursus su un tema quanto mai trattato dalla dottrina così come dalla politica “militante”, se ne deduce che carattere (e funzione) principale della rappresentanza è dare capacità d’azione (e quindi esistenza) alla comunità di cui le istituzioni rappresentative sono organi. É l’impossibilità (se non per comunità piccolissime) di agire come politica che determina l’inevitabilità della rappresentanza politica. E la necessità anche dei di essa corollari, affinchè possa operare congruamente alla funzione principale.

  1. L’insistenza con cui i “vecchi” giuristi (Mosca, ancorché ricordato soprattutto come scienziato della politica, era professore di diritto costituzionale) definivano come “rappresentativo” lo Stato successivamente denominato “liberale” o (meglio) “democratico-liberale” è probabilmente da ricondurre al (sotteso) concetto di costituzione e in genere di ordinamento (e non lontano dalla concezione schmittiana della costituzione).

Questo è in primo luogo, relativamente allo Stato rappresentativo (o borghese) l’ordinamento di uno status mixtus cui concorrono sia i principi di forma politica (identità e rappresentanza, istitutivi dell’organizzazione politica) che dell’ “ordine” borghese (con funzione limitativa del potere politico e pubblico in generale)[7].

Dato che l’esistenza (e la capacità d’azione) politica è costituita e modellata dai primi (e i secondi non sono necessari a quella) sono questi, e in particolare il principio rappresentativo a connotarlo. Anche se tale rappresentanza, avendo un carattere democratico (o proiettato verso la democrazia), è orientata verso tale specie del genere rappresentativo. Successivamente tale carattere è passato in secondo piano, cedendo la priorità alla tutela del diritti fondamentali (e quale principio organizzativo orientato alla libertà, alla distinzione dei poteri).

Ciò non toglie che come scriveva Santi Romano “Costituzione, significa, come si è detto, assetto o ordinamento che determina la posizione, in sé e per sé e nei reciproci rapporti che ne derivano, dei vari elementi dello Stato, e, quindi, il suo funzionamento, l’attività, la linea di condotta per lo stesso Stato e per coloro che ne fanno parte o ne dipendono”[8].

  1. Da qualche anno si è contestato il precetto, derivante dal carattere rappresentativo dell’unità politica, per cui il rappresentante non può avere vincoli di mandato (disposto fin dalla Costituzione francese del 1791, Titolo III, cap. I, art. 7). Si sostiene data la scarsa fedeltà dei parlamentari al partito nelle cui liste sono stati eletti, (al punto che la maggioranza dei parlamentari della legislatura passata ha cambiato partito) l’opportunità di abolire, ma per lo più limitare quel principio con precetti antivoltagabbana.

A tal fine si vorrebbe limitare la libertà di decisione dei parlamentari sia con norme comportanti decadenza dall’incarico, sia con sanzioni economiche. Cioè circoscrivere giuridicamente ciò che politicamente non tollera limiti. Una proposta ufficiale è quella di recente lanciata da Di Maio. Secondo il quale introdurre il vincolo di mandato sarebbe “l’unico vero antidoto alla piaga dei voltagabbana che ammorba il Parlamento da anni” perché si tratta di gente che si prende 15.000 euro al mese grazie al voto dei cittadini per portare avanti un programma e poi invece fa quello che gli pare… Per noi il parlamentare è un portavoce delle istanze degli italiani (cioè Di Maio rivaluta il “corriere politico” così svalutato da Sieyès) … Se il programma per cui è stato votato non gli sta più bene, allora prende e se ne va a casa senza stipendio, senza buonuscita”.

Tutte tali proposte, ancorché quelle dei Cinquestelle siano blande, violano il principio della libertà (d’azione e di opinione) degli organi rappresentativi e dei loro componenti e che non si limita alla sola salvaguardia dall’invadenza del Giudice penale, ma ha portata (e ratio) generale. Scriveva Orlando che “l’istituto delle immunità parlamentari non ha bisogno di essere collegato con alcuna ragione di convenienza specifica, ma si giustifica come si giustifica ogni istituto di diritto comune, cioè con la semplice enunciazione di quella che i romani chiamavano ratio iuris[9]; onde le prerogative parlamentari vanno considerate nella loro inscindibile connessione.

Immunità personali, reali, funzionali sono tutte specificazioni del principio che “nessuna volontà esteriore può, non diremo limitare, ma neanche semplicemente concorrere con quella dell’Assemblea nell’esercizio delle sue attribuzioni”. Il principio che le accomuna consiste nell’inviolabilità; perché ciò che conta è che “la persona (o il collegio di persone) che dell’inviolabilità è coperta, non può essere  sottoposta ad alcuna giurisdizione, in quanto questa si attui attraverso una coazione sulla persona” e va intesa come “indipendenza da ogni giurisdizione[10].

Ciò stante la coazione che verrebbe esercitata nel parlamentare anche nell’ipotesi blanda dei Cinquestelle, è comunque lesiva dell’indipendenza del Parlamento[11]. Perché “Che fra gli organi onde lo Stato manifesta la sua volontà e la attua, uno ve ne sia che su tutti gli altri sovrasta, superiorem non recognoscens, e che non potendo appunto ammettere un superiore (ché allora la potestà suprema si trasporterebbe in quest’altro) deve essere sottratto ad ogni giurisdizione e diventa, per ciò stesso, inviolabile ed irresponsabile, è noto”[12].

La notorietà di cui scriveva il Presidente della vittoria si è, evidentemente, assai ridotta; ciò non toglie che l’esigenza per cui era (ed è) stata (fin dagli albori del costituzionalismo moderno) prescritta nelle Carte Costituzionali non sia venuta meno.

Sanzionare il parlamentare anche solo con pronunce di decadenza dall’incarico o di perdita dello stipendio e della pensione è una forma, meno intensa di altre, di esercitare pressioni sul rappresentante. Da parte o di altri poteri dello Stato, nel caso quello giudiziario, e/o anche di poteri non statali (partiti e non solo).

Perché anche se a promuovere il giudizio per la decadenza dallo stipendio fosse anche solo un comitato di elettori, a pronunciarlo sarebbe – a quanto pare – un Giudice (ossia un potere costituito esterno al Parlamento).

E quello del quis judicabit? è il problema principale della decisione. Mentre la “sanzione” prevista dall’ordinamento rappresentativo (ed esercitata da sempre) è quella più logica e conforme al sistema: che il rappresentante fellone sia giudicato dagli elettori i quali, conformemente al carattere democratico della rappresentanza, come hanno il potere di nominarlo, hanno anche quello di giudicarne l’operato e negargli la conferma nell’incarico[13].

Potere che è più complicato da esercitare – e ce ne rendiamo conto – quando, con la seconda Repubblica si sono promulgate leggi elettorali che, progressivamente, hanno prodotto più camere di nominati (dai partiti) che di eletti (dal popolo).

Nella speranza (o illusione) che il futurellum dia maggior spazio alla scelta da parte degli elettori delle persone (e non solo dei partiti), non è comunque ravvisabile l’opportunità che si proceda ad un ulteriore condizionamento dell’indipendenza delle camere.

Insomma: pezo el taco del buso.

Teodoro Klitsche de la Grange

[1] Si ricordano alcuni luoghi in cui il termine rappresentativo è utilizzato come nel testo v. V.E. Orlando principi di diritto costituzionale, Barbera (s.d.) p. 64 ss.: “Il governo rappresentativo suppone innanzi tutto che i cittadini partecipino, per mezzo di diritti politici, alla cosa pubblica: riferendocene quindi al criterio delle tre forme secondarie, possiamo dire che questa forma di governo deve necessariamente essere semilibera o libera… esso è dunque una forma di governo popolare o libera o democratica che dir si voglia” nel concetto di rappresentanza si differenzia la distinzione da quello diretto “Il criterio che distingue questo tratto caratteristico si può averlo da questa considerazione materiale, cioè che l’esercizio dei diritti politici, al popolo riservati, non si fa direttamente dai cittadini medesimi… ma bensì per mezzo di rappresentanti, scelti dal popolo”. Caratteristica del governo rappresentativo erano l’armonia tra coscienza popolare e diritto positivo, la distinzione dei poteri, la tutela giuridica e la pubblicità (e con ciò l’opinione pubblica è elemento di controllo). La forma di governo rappresentativo si connette sia alla forma monarchica che a quella repubblicana democratica; Gaetano Mosca parla di “sistema” e “regime” rappresentativo, i quali riproducono, anche in forma democratica (elezione dei rappresentanti) il potere delle minoranze organizzate sulla maggioranza “Quel che avviene colle altre forme di Governo, che cioè la minoranza organizzata domina la maggioranza disorganizzata, avviene pure, e perfettamente, malgrado le apparenze contrarie, col sistema rappresentativo… Accade nelle elezioni, come in tutte le altre manifestazioni della vita sociale, che gl’individui, che hanno la voglia e soprattutto i mezzi morali, intellettuali e materiali per imporsi agli altri, primeggiano su questi altri e li comandano” Elementi di scienza politica, Torino 1923, p. 142 (in altre opere ripete sempre l’aggettivo “rappresentativo”, con significato conforme. V. ad es. “Lo Stato città antico e lo stato rappresentativo moderno” in Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare, Bari 1949, p. 37 ss.).

Scrive Santi Romano “Più volte, si è avuta l’occasione di notare che, fra le istituzioni governative dello Stato, alcune hanno carattere rappresentativo, cioè rappresentano il popolo o la nazione e sono quindi, quelle nelle quali trova la sua più tipica espressione la forma del governo democratico, in quegli Stati in cui alla democrazia diretta si è sostituita, in tutto o in parte, quella indiretta, ossia rappresentativa. Fra tali istituzioni, basti ricordare le camere parlamentari, che nelle costituzioni che hanno adottato il sistema bicamerale sono spesso entrambe rappresentative, mentre talvolta siffatto carattere ha una sola delle due camere, e il presidente o la suprema istituzione governativa della repubblica, che, per definizione, è sempre rappresentativa… l’istituto della rappresentanza politica è uno di quegli istituti, che erano sorti nel medioevo anche nell’Europa continentale, compresa l’Italia, ma che, in quanto sono ora tipiche espressioni del moderno costituzionalismo, derivano, direttamente o indirettamente, dal diritto costituzionale inglese… Essa partiva dal principio della sovranità popolare, e riteneva che gli elettori, come organi del popolo, delegassero, mediante l’atto elettivo, detto perciò mandato, l’esercizio di tale sovranità agli eletti… I primi dubbi sulla consistenza di tale teoria sorsero quando al principio della sovranità popolare fu sostituito quello della sovranità dello Stato”.

Tali istituzioni “si dicono rappresentative vengono così qualificate perché, nella loro stessa struttura, nel modo con cui sono designate le persone ad essere preposte, in tutti i momenti del loro funzionamento, è implicito lo scopo che esse hanno di mantenere in un continuo e stretto rapporto lo Stato con la nazione, cioè col suo popolo”. Anche se l’elezione non basta a conferire loro il carattere rappresentativo. La rappresentanza può essere “necessaria, che si ha quando il rappresentato non ha la capacità di agire da sé, e quella volontaria, che ha luogo per volontà dello stesso rappresentato, nonché del rappresentante, fuori dei casi di incapacità”. La rappresentanza politica “è una rappresentanza necessaria. Il popolo quando non si ha un governo democratico diretto, non ha la possibilità giuridica di curare e tutelare i suoi interessi se non per mezzo di rappresentanti e, di solito, scegliendo esso stesso questi ultimi. È inoltre rappresentanza legale, che ha, cioè per fonte la legge” (v. Principii di diritto costituzionale generale, Milano 1947, p. 160 ss.).

[2] V. anche “La diversità delle forme di Stato si basa sul fatto che ci sono due principi di forma politica contrapposti, dalla cui realizzazione ogni unità politica assume la sua forma concreta … Lo Stato è una condizione, e precisamente la condizione di un popolo. Ma il popolo può raggiungere e ottenere in due diversi modi la condizione dell’unità politica. Esso può già nella sua immediata datità – in virtù di una forte e consapevole omogeneità, in seguito a stabili confini naturali o per qualsiasi altra ragione – esser capace di agire politicamente. Inoltre esso è come entità realmente presente nella sua immediata identità con se stesso un’unità politica … Il principio contrapposto parte dall’idea che l’unità politica del popolo in quanto tale non può mai esser presente nella reale identità e perciò deve esser sempre effettivamente presente” V. Verfassungslehre trad. it. di A. Caracciolo La dottrina della costituzione, Milano 1984 pp. 270-272.

[3] V. Diceva l’abate rivoluzionario “È quindi necessario convenire che il sistema di rappresentanza e i diritti che volete ricollegarvi in tutti i gradi devono essere determinati prima di decidere alcunché sulla divisione del corpo legislativo e sull’appello al popolo delle nostre deliberazioni. I moderni popoli europei somigliano ben poco a quelli antichi. Tra noi non si tratta che di commercio, di agricoltura, di opifici … Tuttavia non potete rifiutare la qualità di cittadino e i diritti correlativi, a questa moltitudine senza istruzione che la necessità di lavorare assorbe completamente. Perché proprio come noi debbono obbedire alla legge, devono anche, come voi, concorrere a farla. E questo concorso dev’essere uguale. Può esercitarsi in due modi. I cittadini possono accordare la loro fiducia a qualcuno di loro: senza spogliarsi dei loro diritti, ne affidano l’esercizio. È in vista dell’utilità comune che nominano delle rappresentanze ben più capaci di loro di capire gli interessi generali, e d’interpretare, in vista di questi, la loro propria volontà. L’altro modo d’esercitare il proprio diritto a formare la legge è di partecipare in prima persona a farla. Questa partecipazione diretta è ciò che caratterizza la vera democrazia. Quella mediata è connaturale al governo rappresentativo. La differenza tra questi due sistemi politici è enorme” e proseguiva “Non è dubbio, tra noi, su quale debba essere la scelta tra questi due metodi per fare la legge. In primo luogo, la stragrande maggioranza dei nostri concittadini non ha abbastanza istruzione, né abbastanza tempo a disposizione per volersi occupare direttamente delle leggi che devono governare la Francia; la loro opinione è dunque di nominare dei rappresentanti”. Ciò comporta che “i cittadini che si nominano dei rappresentanti rinunciano e devono rinunciare a fare essi stessi direttamente la legge: e, di conseguenza, non hanno alcuna volontà particolare da imporre. Ogni influenza, ogni potere compete ad essi sulla persona dei loro mandatari; ma questo è tutto. Se dettassero delle volontà questo non sarebbe più uno stato rappresentativo; sarebbe uno stato democratico”: di conseguenza è inammissibile il mandato imperativo come se ciascun deputato fosse il commesso del proprio committente (il collegio elettorale) “un deputato lo è della nazione intera; tutti i cittadini ne sono i mandanti … non c’è né può esservi, per un deputato altro mandato imperativo, o del pari, altre aspirazioni, che quelle nazionali; non deve dar ascolto ai suggerimenti dei suoi elettori se non quando siano conformi ai desideri generali”; infatti nell’assemblea “Non si tratta, qui, di registrare, uno scrutinio popolare, ma di proporre opinioni, infine formare in comune una comune volontà”; e “È pertanto inutile che vi sia una decisione nei baliaggi o nelle municipalità, o in ciascuna casa di città o di paese, perché le idee cui mi oppongo non portano che ad una specie di Certosa politica. Questi tipi di pretese sarebbero assai più che democratiche. La decisione non spetta, e non può non spettare che alla sola Nazione, riunita in assemblea. Il popolo o la nazione non può avere che una sola voce, quella della legislatura nazionale” (il corsivo è mio).

[4] V. La rappresentanza politica, Milano 1983, pp. 11-12.

[5] Op. cit. pp. 12-13.

[6] Op. cit. p. 14

[7] C. Schmitt, op. cit., p. 267.

[8] E proseguiva, criticando la concezione di chi ritiene costituzionale solo lo Stato borghese “E sempre in base a tale principio nel campo della dottrina si è spesso ritenuto e da qualcuno si ritiene ancora, che diritto costituzionale sia soltanto quello dello Stato a regimec.d. libero, o, specificando di più, con riguardo alla figura che tale regime ha assunto nello Stato moderno, quello dello Stato «rappresentativo», mentre un diritto costituzionale non avrebbero gli Stati c.d. assoluti o dispotici o anche semiliberi… Ogni Stato è per definizione, come si vedrà meglio in seguito, un ordinamento giuridico, e non si può immaginare, quindi, in nessuna sua forma fuori del diritto… Uno Stato «non costituito» in un modo o in un altro, bene o male, non può avere neppure un principio di esistenza, come non esiste un individuo senza almeno le parti principali del suo corpo”, op. cit., pp. 2-3.

[9] Diritto pubblico generale, Milano 1954, p. 484.

[10] Op. cit., pp. 485-486.

[11] Per salvaguardare la quale è da sempre (addirittura) disposta la “giurisdizione domestica” per i dipendenti delle Camere.

[12] Orlando op. cit., p. 487 (il corsivo è mio).

[13] C’è da valutare poi se un simile tipo di sanzione (il cambiamento di gruppo politico e perciò di partito) sia volto a tutelare (e in quale misura) la fedeltà al partito o quella agli elettori nel caso, non infrequente che non coincidano. L’antico reato di fellonia prescriveva sanzioni contro il vassallo sleale verso il signore feudale (il rapporto era tra persone fisiche determinate).

Così com’è stato sinteticamente esposta la proposta dei 5 stelle (ed altre analoghe) pare prevedeva una fattispecie  – il cambio di gruppo parlamentare – più volta ad assicurare la fedeltà al partito che ai propri elettori. Sarebbe poi interessante a tal fine sapere chi può farlo valere (il partito? Un suo organo?  O sarebbe attivabile con azione popolare?