Italia e il mondo

GLI AQUILIFERI DEL REFERENDUM_di Teodoro Klitsche de la Grange

GLI AQUILIFERI DEL REFERENDUM

Appena si è saputo che il Tribunale di Palermo aveva condannato il Ministero degli interni (e non solo) a risarcire alla proprietaria i danni arrecati in conseguenza del sequestro della nave Sea Watch, è ricominciata la battaglia (usuale e ripetuta) tra le tifoserie al seguito, globalbuoniste e sovrancattiviste, tra diritti umani (e universali) e sovranità nazionale. E di conseguenza ad arruolare tra le prime il Tribunale (e più in generale il potere giudiziario), tra le seconde il potere esecutivo/governativo, dal Presidente del Consiglio in giù. La quale, peraltro, se l’è cercata (anche se qualche ragione ce l’ha).

I gloralisti hanno sostenuto che la decisione del Tribunale era un’affermazione del diritto internazionale umanitario; i sovranisti un vulnus alla sovranità democratica.

Ma a leggere la sentenza non c’è alcuna affermazione né dell’asserita lesione del diritto internazionale  né violazione della sovranità (democratica).

In realtà (al di la di qualche retropensiero, ipotizzabile ma non esternato) il Giudice ha semplicemente applicato i principi e la normativa vigente in materia di diritto amministrativo e più specificamente, di responsabilità della pubblica amministrazione per lezione di diritti ed interessi legittimi dei privati, anche in conseguenza della formazione del silenzio-assenso.

Letta così la sentenza, indubbiamente non stimola le tifoserie e non suscita quel frastuono di grancassa, trombette e (soprattutto) tromboni che le caratterizza.

Meglio attribuire al Giudice di Palermo di aver affermato o negato valori più coinvolgenti.

Infatti l’affermazione della responsabilità della P.A. deriva da un principio generale, di cui all’art. 2043 del codice civile (precetto risalente al diritto romano antico) e da ultimo applicato, anche per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, anche alla lesione di interessi legittimi; nonché alla mancata pronuncia sull’opposizione della Sea Watch proposta “avverso il sequestro amministrativo disposto dalla Guardia di Finanza… e che sulla domanda la suddetta autorità non si sia mai pronunciata” (v. sentenza).

In effetti se il precetto della responsabilità è millenario, anche l’altro pur non potendo vantare una pari durata è del tutto conforme a principi dello stato di diritto e alla normativa costituzionale vigente, per cui il potere va esercitato ragionevolmente, la motivazione dei provvedimenti deve essere esternata e le istanze dal privato interessato valutate. Attualmente disposto con legge generale dalla L. 241/90.

Ne consegue che alcune disposizioni speciali hanno prescritto che la mancata valutazione delle doglianze del privato interessato, fa sì che si considerino accolte (silenzio-assenso) onde evitare che non provvedendo sulle stesse, il funzionario si autodispensi dall’onere di motivarle.

Tutta materia che nulla ha a che fare col diritto internazionale o con la sovranità democratica, essendo applicabile ad ogni rapporto e legalmente disposta dal Parlamento, eletto dal popolo. A conferma di ciò giova ricordare che il “silenzio-assenso” più ricorrente è quello disposto per le contravvenzioni al codice della strada (e non alla Carta dell’ONU).

Neanche è possibile ascrivere all’orribile Salvini la responsabilità (indiretta, riflessa) del silenzio-assenso, perché all’epoca dei fatti il cattivissimo non era più Ministro degli interni. Comunque neppure alla dott.ssa Lamorgese, allora subentrata da poco, dato che (e ciò si applica anche a Salvini) l’omissione rientra nella competenza di uffici periferici (la Prefettura o il Comando provinciale della Finanza): onde a questi che hanno il potere di decidere,  va ascritta la responsabilità di non aver deciso.

Quindi occorre ricondurre agli usuali difetti e vizi della P.A. italiana le vicende e farle discendere dall’iperuranio dei grandi principi dove l’hanno forzatamente innalzata le tifoserie dei media e i loro strepitanti aquiliferi.

Teodoro Klitsche de la Grange

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RIFORMA CARTABIA, PER PICCINA CHE TU SIA…, di Teodoro Klitsche de la Grange

RIFORMA CARTABIA, PER PICCINA CHE TU SIA…

Scusate se insisto; ma la discussione sulla “riforma” Cartabia ha ridestato gran parte dei luoghi comuni sulla giustizia. Uno dei quali è che, sanzionando comportamenti di amministratori e funzionari si sarebbero indotti gli stessi a non decidere; col risultato di rendere (ancora) più inefficienti le P.P.A.A. italiane. Vero è che l’attenzione si è focalizzata su un reato specifico cioè l’abuso di potere (art. 323 c.p.) la cui formulazione è così vaga da prestarsi ad interpretazioni plurime (e contrastanti).

Se è certo che detto reato si presta a strumentalizzazioni (anche) politiche, lo è altrettanto che escludere, ridurre o rendere inefficaci le sanzioni non può che incentivare a commetterlo. Funzione della sanzione è, come scriveva Carnelutti “Sancire, significa fondamentalmente, in latino, rendere inviolabile e perciò avvalorare qualche cosa; ciò che viene avvalorato, in quanto si cerca di impedirne la violazione, è il precetto, in cui l’ordine etico si risolve… in quanto la sanzione garantisce l’osservanza dell’ordine etico, converte il mos in ius perché meglio congiunge, così tiene uniti, gli uomini nella società”; ma aggiunge “non v’è alcun motivo per riservare al castigo il carattere della sanzione: serve a garantire l’osservanza dell’ordine etico il premio al pari del castigo; praticamente e, per ciò, storicamente, il premio ha però una importanza assai minore”.

Per cui a seguire il ragionamento di Carnelutti non sanzionare vuol dire non avvalorare (almeno) la norma. Resta il fatto che senza sanzione il precetto è zoppo: ma non è detto che a sanzionarlo debba essere la prescritta irrogazione di una pena dal giudice penale. In effetti, come scriveva il giurista, la sanzione può essere la più varia: al punto che può consistere in un premio per chi osserva (e fa osservare) il diritto.

Nella specie l’inconveniente della prescrizione di pena è stato aumentato dalla legge Severino, che ha previsto sanzioni “politiche” a carico di amministratori di enti pubblici, anche in caso di sentenze non definitive (compresa la sospensione e decadenza dall’ufficio) come l’impossibilità di ricoprire la carica per la quale erano stati scelti dal corpo elettorale. Per cui rende più appetibile per togliere di mezzo un amministratore scomodo, di ottenere una sentenza penale di condanna dalla quale consegue la sospensione o la decadenza dalla carica.

Circostanza la quale unitamente al fatto che si tratta di sentenze non definitive (ma politicamente efficaci) ha indotto molti a ritenerla incostituzionale. Un primo passo per evitare ciò sarebbe l’abolizione della legge Severino, fatta, come tutti hanno capito, non per amore di giustizia, ma per il fine di parte di mandare a casa Berlusconi, a dispetto del popolo italiano che s’intestardiva a volerlo come proprio governante. Che è, per l’appunto, uno dei quesiti dei referendum Lega-radicali.

Ma, oltre a ridurre l’appetibilità e le conseguenze politiche, togliendo la suddetta normativa, la sanzione può essere utilmente ricondotta alla conseguenza di una condanna civile e amministrativa.

Non nel senso, però, di togliere l’amministratore dall’incarico, ma utilizzando la vasta gamma di sanzioni previste dall’ordinamento. All’uopo rinforzandole e rendendone meno saltuaria l’applicazione. Prendiamo ad esempio la c.d. astreinte, cioè la sanzione pecuniaria a carico dell’amministrazione che non adempie una sentenza (!!!), malgrado l’obbligo relativo risalga (almeno) alla Destra storica (v. all. E, L. 2248/1865). In Italia è stata prescritta dall’art. 114 (lett. E) del c.p.a. (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104), la quale è una delle poche disposizioni (forse l’unica) che nella seconda Repubblica, ha previsto un rimedio a favore dei creditori delle P.P.A.A., tra una miriade di precetti volti a tutelare le amministrazioni dalle pretese altrui, derogando al diritto comune.

Ebbene (ingenuamente?) il precetto è stato formulato premettendo l’eccezione “salvo che ciò sia manifestamente iniquo”: è bastato questo per allargare a dismisura il perimetro dell’iniquità (??), oibò, di chiedere alle P.P.A.A. di adempiere a sentenze e giudicati nei modi stabiliti dai giudici e dalla legge. C’è una sterminata messe di decisioni giudiziarie limitanti l’applicazione dell’astreinte perché sarebbe “manifestamente iniquo” sanzionare uno Stato “in bolletta” come la Repubblica italiana. Ovviamente tale giurisprudenza burofila ha dimenticato quanto scriveva Jhering del diritto romano “classico” che “La pena pecuniaria era il mezzo civile di pressione, onde il giudice usava, per procacciare ed assicurare l’osservanza agli ordinamenti suoi. Un convenuto, che si rifiutasse a fare ciò che il giudice gl’imponeva, non se la cavava col semplice pagamento del valore della cosa dovuta” (il corsivo è mio). Basterebbe eliminare quell’inciso per ottenere un ridimensionamento del garantismo burofilo. Ancora meglio associarlo, ex art. 28 della Costituzione, ad una sanzione pecuniaria – anche modesta – a carico del funzionario inadempiente. E di esempi così ne potrei fare diversi, a costo di annoiare il lettore, più di quanto abbia già fatto.

Piuttosto tornando a Jehring, il giurista tedesco sosteneva che il tardo diritto romano aveva debilitato il senso del diritto attraverso mitezza e umanitarismo. Da quello “robusto ed energico” repubblicano si era passati a una fiacchezza contrassegnata dal miglioramento delle “condizioni del debitore alle spalle del creditore”. Ai nostri giorni il maggior debitore è lo Stato: per cambiare andazzo, come si chiede l’Europa, basta non eccedere in mollezza, peraltro neppure generale, ma burofila. Come sosteneva Jhering “credo che si può stabilire questa massima generale; le simpatie verso i debitori sono segno di un periodo di fiacchezza. Il titolo di umanitario è esso stesso che se lo eroga”; il contrario, praticato nei regimi decadenti consiste ne “l’umanità di san Crispino, che rubava cuoio ai ricchi per farne stivali ai poveri”. E chissà che, ai giorni nostri, i pagamenti ai grandi creditori sono stati ritardati quanto quelli ai quisque de populo? Non mi risulta d’averlo letto.

Speriamo che i giudizi di Jhering possano ispirare anche la (di esso collega) Cartabia.

Teodoro Klitsche de la Grange