LIBERALI SENZA NEMICO?, di Teodoro Klitsche de la Grange

LIBERALI SENZA NEMICO?

Se qualche (politologo) marziano sbarcasse oggi sulla terra avrebbe l’impressione dal dibattito pubblico, che liberale significa: a) essere cosmopoliti; b) non volere – o rendere permeabili – le frontiere; c) essere individualisti, ma soprattutto anticomunitari; d) essere egualitari, indipendentemente dai (specifici) caratteri naturali; e) operare perché siano promossi a diritti e tutelati dal potere pubblico desideri e pulsioni individuali. Ciò, in aggiunta – ma non sempre – che i suddetti liberali sarebbero anche neo – liberisti (spesso è vero). E anche altro di minor rilievo. Tale giudizio è, in negativo, condiviso anche da coloro che ai liberali si oppongono. Orban ad esempio si oppone ad un “liberalismo” cui attribuisce – in gran parte – i connotati sopra ricordati.

  1. Ma è corretto qualificare liberale e movimento politico (in senso proprio) chi pensa così?

Ad esaminare cosa si intendeva per liberale (con la e finale) si deve rispondere che tale nuovo concetto ha alcuni tratti – e non sempre i più qualificanti – del liberalismo, ma gliene mancano altri.

Tra i primi indubbiamente i nuovi liberali hanno in comune con i “vecchi” l’individualismo (ma solo fino a un certo punto l’anticomunitarismo); in qualche misura anche l’egualitarismo, ma con la differenza essenziale che è un egualitarismo (quello dei “vecchi”) che tratta realtà eguali in modo uguale, mentre quello dei “nuovi” quasi sempre realtà diverse allo stesso modo. Quanto a cosmopolitismo e frontiere, se è vera l’avversione (tendenziale) dei liberali all’”ésprit de conquéte” è pur vera che, storicamente, non hanno difeso la comunità nazionale meno di governanti di diverso orientamento.

Relativamente ai “diritti” è il caso di ricordare che, spesso, per i liberali classici questi hanno il carattere di “libertà da”, ossia di protezione della sfera individuale dall’invadenza pubblica (in primo luogo) ma anche privata. Mentre per i “liberali” odierni hanno spesso le strutture di “libertà di” e spesso comportano la compressione (e talvolta la penalizzazione) d’opinioni diverse.

Ad esempio il matrimonio tra omosessuali, che significa conferire una facoltà (lo jus connubi) tutelato e riconosciuto a creare un nuovo status, secondo molti un’istituzione (la famiglia).

Peraltro tali diritti sono spesso soggetti ad interpretazioni quanto mai estensive, equivocando sulla rubrica della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (del 1789), confondendo “uomo” e “cittadino” ed attribuendo anche al primo i diritti del secondo. Per loro natura i diritti spettanti al civis sono libertà di, ossia di partecipazione alla vita, alla decisione ed alla funzione pubblica (voto, accesso, partecipazione – v. art. 6-11-14); ancora più spesso, si facilita l’acquisizione della cittadinanza agli immigrati, basandola sulla durata di residenza, su quella del lavoro, sullo jus soli (e così via), facendo acquisire così lo status per esercitarli.

È evidente inoltre che nella narrazione dei “nuovi” liberali, la tutela di diritti cui i “vecchi” tenevano molto è (largamente) depotenziata; se un tempo ciò che era tipico della constitution sociale era la garanzia della “libertà e proprietà”, ora spesso libertà (nel senso dei vecchi) e proprietà viene sottovaluta dai nuovi. Basti ricordare la diffusione di norme contro opinioni culturali: dal revisionismo storico alle fake-news, ossia la libertà di dire anche sciocchezze sulla rete. Il che, tenuto conto del ruolo che la libertà di opinione ha nel sistema delle libertà liberali – è storicamente la prima ad emergere nel mondo moderno nella libertà di coscienza e la tolleranza religiosa  – è un vulnus niente male. E cui le èlite dirigenti peraltro non sono affatto estranee, data la mole (quantitativa ma anche qualitativa) delle bufale (fake-news) dalle stesse diffuse, anche nell’ultimo trentennio. O la scarso interesse delle stesse per il diritto di proprietà, specie se lo si confronta con l’attenzione riservata alla libertà di commercio e a quella d’iniziativa economica.

Sul piano istituzionale non danno grande attenzione né al principio di distinzione dei poteri (né alle garanzie dei diritti), che richiede istituzioni apposite, pensate e realizzate dai “vecchi” liberali. E che negli ultimi decenni almeno in Italia, hanno fatto consistenti passi indietro[1]; e quel che parimenti conta, nella generale indifferenza.

Quanto all’altro caposaldo del costituzionalismo liberale, cioè la tutela dei diritti fondamentali e con ciò del principio di separazione tra Stato e società civile (Schmitt) ha anch’esso fatto passi indietro, un po’ perché alcuni diritti fondamentali sono più belli di altri (v. sopra), e, in genere, perché le limitazioni alle istituzioni di garanzia li riducono tutti.

  1. Se si dovesse cercare il “punto d’Archimede” del liberalismo, ovvero ciò che lo distingue essenzialmente e fa si che sia quello che è e non qualcosa di diverso (come Lassalle sosteneva per le costituzioni) è che il liberalismo, o più limitatamente la concezione liberale dello Stato, non è una concezione che istituisce un potere, ma i controlli al potere stesso. Un sistema di valori, d’interesse, d’idee, nel linguaggio di “recente” modernità un’ideologia, legittima il potere. Così è legittimata una monarchia tradizionale, una democrazia, un’aristocrazia, anche un regime tirannico o totalitario, o uno status mixtus. Ma tuttavia le forme di Stato e di governo possono essere liberali o no – forse l’unica che non può esserlo, tra quelle praticate nella storia del cristianesimo occidentale è, per incompatibilità totale, il totalitarismo comunista o nazista. Se hanno tutela dei diritti fondamentali, separazione dei poteri, possono essere qualificate come liberali, se no, non lo sono. Scrive Schmitt “Il moderno Stato costituzionale nella sua struttura è composto di due diversi elementi: di una serie di intralci al potere statale propri dello Stato borghese di diritto e di un sistema sia esso monocratico o democratico di attività politica[2].

Riprendendo la nota espressione del “Federalista”, perché vi sia uno Stato liberale è necessario che, oltre ai governi, esistano anche i controlli sui governi. Per cui il punto essenziale del liberalismo è che il potere politico sia limitato (almeno nello stato normale e, in qualche misura anche nella situazione eccezionale); così d’altra parte, come sostiene Schmitt, non esiste uno Stato liberale “puro” ma solo delle forme politiche limitate da un sistema liberale di garanzie e controlli.

Una monarchia rappresentativa del XIX secolo, in cui il potere monarchico richiedeva, per alcuni atti, la deliberazione di parlamenti eletti da un elettorato assai ristretto (nell’Italia appena unita circa il 5% degli uomini maggiorenni) era qualificato liberale sia perché era prevista la tutela dei diritti fondamentali sia la separazione dei poteri. Questo pur essendo un regime riconducibile ad uno Status mixtus aristo-monarchico. Così come la democrazia “compiuta” del XX secolo, col suo apparato di garanzie, controllo di costituzionalità compreso. e l’elettorato universale, è una democrazia liberale.

  1. Se essenziale è la tutela dei diritti, in primo luogo dell’individuo, e delle istituzioni che consentono di farlo, ne deriva che è nemico chi impedisce di esercitare tali diritti e conformare conseguentemente l’ordinamento.

Indipendentemente dall’insorgere di un nemico per altre ragioni (controversie territoriali, economiche, giuridiche e così via) questo può essere configurato hegelianamente, anche come differenza etica, ossia come negazione dei principi fondamentali dell’ethos condiviso nella comunità (come durante il XX secolo uno Stato borghese per i comunisti e viceversa) e conformato nelle sue istituzioni[3].

Quindi tra i tanti nemici possibili e reali ce n’è uno – o qualcuno – che è tale perché è una “differenza etica”; è la stessa identificazione di tale nemico a chiarire connotati essenziali (e fini) del liberalismo.

È indubbio che il nemico “etico” per un liberale “classico” era così colui che non accetta (o riduce) limiti e controlli all’esercizio del potere. Già col periodo rivoluzionario la palma passò dai sostenitori dell’ancien regime agli estremisti giacobini. Durante la restaurazione divenne nuovamente la Santa Alleanza. Dopo la comune il movimento socialista, e poi i bolscevichi. La caduta del “socialismo” reale ha privato i liberali del nemico dichiarato (ma una nuova antitesi è andata emergendo).

Tuttavia in tale disorientamento, è cresciuto un “nemico” (poco credibile e) poco o punto simile a quello “classico”. Se il “nemico” dei (sedicenti) liberali post-moderni è l’omofobo, il “razzista” (declinato in tutte le sue gradazioni, da quella seria, ma fortunatamente consegnata alla storia, dei campi di sterminio, via via scendendo fino alle troppe contravvenzioni stradali inflitte ai rom dai vigili di un comune ungherese – UE.dixit); il creatore di fake-news e via salendo (ma non troppo) in politicità, l’inquinatore e soprattutto il sovran-populista, allora i nemici (nuovi) non hanno la grandezza demoniaca dei nemici di un tempo. Da Robespierre a Stalin, da Hitler a Metternich, da Lenin a Mao.

Si potrebbe osservare che ognuno ha  il nemico che si merita: la vittoria sul “grande” nemico garantisce una fama grande e imperitura, quella su un nemico piccolo piccolo assicura al vincitore solo di poter dominare qualche anno di più.

  1. Nel nemico depotenziato e ridotto a misura di contendente, c’è comunque un pericolo: di spoliticizzare, più ancor di quanto sia già, il liberalismo. La cui funzione principale era di creare istituzioni limitative del potere. Se i liberali sono quelli che difendono le scelte (privatissime) di preferenze sessuali, e così via, chi difenderà gli uomini dagli abusi del potere? Se poi perché un potere sia “liberale” basta che assicuri la libertà di consumo, di scelta del partner, di migrazione, allora accettabilmente liberale è anche il PC cinese (che di strada dai tempi di Mao ne ha fatta, tuttavia, tanta) malgrado Tien-a-men e i Lao-gai (tuttora, si dice, esistenti, almeno nel Xin-Iang). In effetti in Cina c’è libertà di consumo, Xi-in.ping difende a ogni piè sospinto la libertà di mercato, non risultano discriminazioni nei confronti di omosessuali. Che sia comunque un regime a partito unico, con minoranze (spesso religiose) represse, diritti umani poco protetti, separazione dei poteri poco trascurata (a dir poco) tutte cose che avrebbero indotto un “vecchio” liberale ad essere critico e circospetto, non pare muovano granché un liberale post-moderno.

Ma così il liberalismo perde la propria politicità (e funzione) che nell’età moderna è stata (anche) quella di neutralizzare le antitesi del politico, e così di permettere una convivenza pacifica all’interno delle comunità politiche, oltre allo sviluppo delle libertà fondamentali. Per far questo occorreva politicamente identificare il nemico in colui che conculcava quella libertà e i principi dello Stato borghese di diritto cioè nel contrapporvisi. Ma ora che i “liberali” si occupano d’altro, chi ci salverà da quel nemico?

Teodoro Klitsche de la Grange

 

[1] Rinvio per un’analisi più articolata al mio lavoro Temi e Dike nel tramonto della Repubblica in Rivoluzione liberale on.line 17/07/2018)

[2] v. C. Schmitt Verfassungslehre, trad. it. di A. Caracciolo, Milano 1984, p. 154 (il corsivo è mio).

[3] Scriveva Hegel a tale proposito “Una differenza siffatta è il nemico; e la differenza, posta in relazione, sussiste nel contempo come  il proprio contrario, come il contrario dell’essere degli opposti, come il nulla del nemico, e questo nulla equivalente da entrambi i lati è il pericolo della lotta. Questo nemico può essere, per l’elemento etico, soltanto un nemico del popolo ed esso stesso un popolo. Presentandosi qui la singolarità, è per il popolo che il singolo si espone al pericolo della morte” ora in Scritti politici, Roma…., p. 174.

Funzionarismo, di Teodoro Klitsche de la Grange

NOTA PRELIMINARE

L’articolo che segue è l’introduzione al mio saggio “Funzionarismo” pubblicato nel 2013.

Il virus ha suscitato un dibattito sui mali della burocrazia, in specie di quella italiana e sui rimedi.

Affinché il tutto non si riduca, dopo le consuete invettive a San Burocrazio e Kirieleison vari, nel solito topolino, il tutto può servire a ricordare quanto il problema sia non il roditore ma la montagna, riconosciuta come tale dai più attenti pensatori dello Stato e della politica moderni, come dai politici che hanno fondato l’uno (e l’altra). Lo Stato borghese è, per sua natura, anti-burocratico; solo che della burocrazia non può fare a meno, come qualsiasi forma moderna di Stato (e di potere). Ne deriva che all’uopo necessita di adeguati limiti e contro-poteri. Che non possono ridursi a una semplificazione amministrativa e alla eliminazione delle procedure e controlli, che nell’emergenza è opportuna, ma nella normalità può costituire un cattivo affare. Proporre misure o poco utili o troppo blande vuol dire, in definitiva, conservare la sostanza dall’esistente: proprio quello di cui non si sente alcun bisogno.

Introduzione

Nei primi decenni del secolo scorso il termine “funzionarismo” era impiegato, almeno nelle opere di tre intellettuali di spicco dell’epoca (ma non solo da questi), non riconducibili ai medesimi interessi culturali. Un giurista, Antonio Salandra; un economista, Giustino Fortunato; un pensatore politico, Antonio Gramsci. Anche se il significato del termine usato presentava delle differenze tra l’uno e l’altro.

Per Salandra funzionarismo denotava la situazione dell’ordinamento dello Stato moderno per cui s’incrementava la funzione amministrativa[1] e, correlativamente, il personale addetto; ciò era provato dai dati quantitativi costituiti dall’aumento delle spese e del numero degli impiegati per cui questi “dànno un’adeguata misura del bisogno sempre crescente di mezzi materiali e personali, che l’amministrazione risente per conseguimento dei suoi fini. La continua progressione dei bilanci e l’estensione di quello che fu detto funzionarismo non possono in alcun modo essere disconosciute”.

Funzionarismo significa così un incremento del ruolo e del potere della burocrazia perché il potere pubblico esercita le funzioni (crescenti) a mezzo di impiegati specializzati. Apparentemente il significato che ne da Salandra è il più “neutro” dei tre; ma subito dopo, da buon liberale-conservatore, aggiunge[2] una considerazione spesso ripetuta dai teorici dello Stato borghese.

Sociologico (e anche più “di valore”) il giudizio di Fortunato. Questi ricorda come vi sia un nesso indissolubile tra proletariato intellettuale e funzionarismo[3] che porta alla proliferazione d’impieghi pubblici di dubbia (o inesistente) utilità. Vede poi distintamente la contrapposizione che così è generata, tra burocrati e rappresentanza (e sovranità) popolare. Il socialismo trova presa facile tra i dipendenti pubblici. Vi aveva attecchito facilmente perché «smarrito assai presto il contenuto etico, non indugiò a coltivare l’egoismo di categoria e a favorire i particolari sfruttamenti della piccola borghesia dominante, sempre più desiderosa di accrescere i pubblici uffici. sostituendo vaste imprese pubbliche, autoritarie e gerarchiche, alla libera concorrenza dei cittadini»;[4] questa burocrazia parassitaria «non concepì i servizi amministrativi se non immaginandoli pari a quelli di una macchina, che dovesse agire per solo uso e consumo de’ suoi congegni, nel particolare esclusivo interesse di coloro che vi fossero addetti, – la macchina per la macchina».

Prevedeva che, combinandosi nell’ordinamento degli Stati moderni, rapporto gerarchico (cioè di comando-obbedienza) e divisione del lavoro, si sarebbe concretizzato un assetto policratico dove «all’antico feudalismo “a base locale” terrebbe dietro un feudalismo “a base funzionale”, – tanto più prossimo e sicuro quanto più presto e meglio praticato dagli addetti a’ pubblici uffizi e dagli agenti delle imprese di Stato. che “la fatale evoluzione economica”, avverte il Turati, costringerà ad essere, piaccia o non, i primi cittadini della città futura».[5]

Tale tendenza si sta già realizzando, sosteneva Fortunato, perché la burocrazia è riuscita a «sottrarre alla concorrenza privata il maggior numero di intraprese, assumendone direttamente l’esercizio: ossia, la tendenza al dominio universale della burocrazia, – il cui trionfo sarebbe la resurrezione, sott’altra forma, dell’antico assolutismo, o, meglio, della peggiore delle tirannie, quella della servilità uniforme e meccanica».

Gramsci avverte la contraddizione dello Stato liberale che da un lato costruisce uno Stato “rappresentativo” che trova il proprio punto centrale nell’ “autonomia” della società civile garantita dalla divisione dei poteri (in primo luogo) e nella sovranità popolare; all’opposto nell’espansione dei poteri burocratici.[6]

Dall’altro l’espressione funzionarismo connota in Gramsci – nella scia, sul punto, di Michels – la prevalenza all’interno del sindacato e del partito socialista del potere dei funzionari e della conseguente weltanschauung riformistica e burocratica, in antitesi con lo spirito rivoluzionario. Al posto della dedizione e dello slancio del militante, teso a realizzare, attraverso la fase della dittatura del proletariato, la società senza classi e l’uomo nuovo , subentra il calcolo e la trattativa, la “pratica quotidiana” del funzionario. Contraria, di conseguenza, allo “spirito” rivoluzionario, onde il termine acquista un significato negativo, ovviamente (in larga parte) diverso da quello che ha in Giustino Fortunato. In parte (grande), ma non in tutto. Infatti: nello spirito liberale, non solo in quello rivoluzionario-giacobino, c’è una forte connotazione anti-burocratica. Tocqueville, ad esempio, scrive in più passi contro la “garanzia amministrativa” dei funzionari.[7]

E la famosa descrizione che fa del “dispotismo”, del potere paternalistico ha quali presupposti, da un canto la presenza crescente del potere burocratico, dall’altro l’assenza (il venir meno) dello spirito civico dei cittadini.[8]

Le previsioni e le valutazioni di Tocqueville hanno molti punti di contatto con quelle di Max Weber: «dove domina il moderno funzionario specializzato con istruzione specifica, il suo potere è senz’altro indistruttibile, poiché l’intera organizzazione dal più elementare approvvigionamento della vita riposa sulla sua prestazione»; ma il pericolo è evidente[9]; l’organizzazione burocratica è “spirito rappreso”[10] «In unione con la macchina inanimata, essa è all’opera per preparare la struttura di quella servitù futura alla quale un giorno forse gli uomini saranno costretti ad adattarsi impotenti, come i fellah dell’antico Egitto, qualora un’amministrazione e un approvvigionamento razionale mediante funzionari – pur ottimi dal punto di vista puramente tecnico – costituiscano per essi il valore ultimo ed esclusivo che deve decidere sul modo di dirigere i loro affari.»[11]

  1. La percezione del burocrate e della burocrazia era, nel pensiero dei politici “costruttori” dello Stato borghese, negativa.

Ciò perché il perseguimento dell’interesse generale, cioè la ragione d’essere dell’istituzione politica (e “generale”), era visto come negativamente condizionato dagli interessi particolari, sia dei governanti che dei governati. Onde il problema della giusta costituzione e delle rette leggi, consisteva, sotto il profilo organizzativo, in misura non secondaria sul come modellare l’una e gli altri di guisa che gli interessi privati e settoriali, di cui sono portatori  sia i governanti che i governati, non prevalgano sull’interesse pubblico. Nel The federalist il problema è posto chiaramente. Il saggio n. 10 si interroga su come far prevalere, in una repubblica ben ordinata, l’interesse generale su quelli particolari. Essendo impossibile rimuover la causa di ciò (individuata nel pluralismo e nella disuguaglianza di proprietà e condizioni) si poteva solo, con opportune disposizioni e accorgimenti costituzionali, controllarne almeno gli effetti, di guisa da non consentire o rendere difficile agli interessi di parte (anche ed anzi soprattutto quelli espressi dai governanti) prevalere su quello generale. Non vi si legge un richiamo esplicito alla burocrazia; ma dato il sistema pubblico americano all’epoca verosimilmente solo per lo scarso sviluppo della stessa.

Che invece si trova nei rivoluzionari francesi, che avevano a che fare con la monarchia “burocratica” dell’ancien régime.

Ad esempio nel progetto di dichiarazione dei diritti proposto da Robespierre alla Convenzione è interessante, ai nostri fini, soprattutto l’art. 25 in cui si proclama: «In ogni Stato la legge deve soprattutto difendere la libertà pubblica ed individuale contro l’abuso dell’autorità di coloro che governano. Ogni istituzione che non consideri il popolo come buono e “il magistrato come corruttibile è difettosa”» (com’è noto, tale espressione non fu inserita nella dichiarazione del 1793). Funzione della legge è quindi difendere la libertà dell’abuso di governanti e funzionari i quali si presumono corruttibili addirittura per esplicita disposizione costituzionale (peraltro mai andata in vigore).

Anche se, come noto, proprio con la rivoluzione francese, e a motivo anche della diffidenza verso il potere giudiziario, ed in omaggio al principio di distinzione dei poteri (o meglio ad una delle di esso “interpretazioni”) furono posti gravi limiti all’attività giudiziaria nei confronti di quella amministrativa e dei funzionari pubblici.[12]

E nel discorso pronunziato alla Convenzione il 10 maggio 1793, Robespierre disse: «Mai i mali della società provengono dal popolo, bensì dal governo. E non può essere che così. L’interesse del popolo è il bene pubblico; l’interesse di un uomo che ha una carica è un interesse privato. Per essere buono il popolo non ha bisogno d’altro che di anteporre se stesso a ciò che gli è estraneo, il magistrato, per essere buono, deve sacrificare se stesso al popolo.»[13]

Anche Saint-just nel rapporto presentato alla Convenzione a nome del Comitato di salute pubblica il 19 vendemmiaio dell’anno II (10 ottobre 1973) scrive: «Tutti coloro che il governo impiega sono parassiti; chiunque abbia una carica non fa niente personalmente e prende dei collaboratori subordinati; il primo collaboratore ha a sua volta aiutanti, e la Repubblica diventa preda di ventimila persone che la corrompono, la osteggiano, la dissanguano. Dovete diminuire dovunque il numero degli impiegati, affinché i capi lavorino e pensino. Il ministero è un mondo di carta… Gli uffici  hanno preso il posto della monarchia; il demone dello scrivere ci intralcia, e non si governa per niente. Ci sono pochi uomini alla testa delle nostre amministrazioni che siano di larghe vedute e in buona fede: il servizio pubblico, come è esercitato, non è virtù, è mestiere»; e nel successivo rapporto del 23 ventoso dell’anno II (13 marzo 1794) rincara «C’è un’altra classe corruttrice, è la categoria dei funzionari… Tutti vogliono governare, nessuno vuole essere cittadino. Dov’è dunque la comunità politica? Essa è quasi usurpata dai funzionari.»[14]

É inutile ripetere qui le considerazioni di tutti coloro che, politici, scienziati della politica, giuristi, economisti, sociologi sono ritornati sull’opposizione tra interesse generale e interesse del funzionario, dopo le rivoluzioni francese e americana.

  1. Tuttavia un’eccezione occorre farla per Marx. Il quale contestava quanto sosteneva Hegel nei paragrafi 287-297 dei Grundlinien, dove questi (tra l’altro) scrive: «Mantenere stabili l’interesse generale dello Stato e la legalità in tutti questi diritti particolari, e ricondurre questi ultimi a quell’interesse generale, comporta una cura da parte di delegati del potere governativo, di funzionari statuali esecutivi e le più alte magistrature deliberanti costituite collegialmente, le quali convergono nei vertici supremi che sono a contatto col monarca.»[15]

E questo perché, secondo Marx, nella prassi burocratica avveniva  proprio l’opposto. Infatti notava che in Hegel «Poiché l’universale come tale è fatto per sé sussistente esso  è immediatamente confuso con l’empirica esistenza, e il limitato è immantinente preso, in guisa acritica, per l’espressione dell’idea.»[16] Cioè Hegel pensa, secondo Marx, che dato che i burocrati dovrebbero agire così (secondo la razionalità dello Stato), allora avrebbero agito così. Di fatto è il contrario: la burocrazia, scrive Marx, confonde gli scopi dello Stato con quelli burocratici «Poiché la burocrazia è, secondo la sua essenza, lo “Stato come formalismo”, essa lo è anche secondo il suo scopo. Il reale scopo dello Stato appare dunque alla burocrazia come uno scopo contro lo Stato. Lo spirito della burocrazia è lo  “spirito formale dello Stato”. Essa fa, dunque, dello “spirito formale dello Stato”, o reale aspiritualità dello Stato, un imperativo categorico. La burocrazia si pretende ultimo scopo dello Stato. Poiché la burocrazia fa dei suoi scopi “formali” il suo contenuto, essa viene ovunque a conflitto con gli scopi “reali”. Essa è dunque costretta a spacciare il formale per il contenuto e il contenuto per il formale. Gli scopi dello Stato si mutano in scopi burocratici e gli scopi burocratici in scopi statali.»[17]

Anzi il perseguimento da parte dei burocrati del proprio tornaconto fa si che «Nella burocrazia l’identità dell’interesse statale e del privato scopo particolare è posta in modo che l’interesse statale diventa un particolare scopo privato di fronte agli altri scopi privati, mentre il superamento della burocrazia è possibile solo a patto che l’interesse generale diventi realmente, e non come in Hegel meramente nel pensiero, nell’astrazione, interesse particolare, il che è possibile soltanto se il particolare interesse diventa realmente l’interesse generale. Hegel parte da un’opposizione irreale e giunge perciò soltanto a una identità immaginaria, essa medesima per verità contraddittoria. Una siffatta identità è la burocrazia.»[18] La burocrazia non è pertanto idonea a far superare l’opposizione tra Stato e società civile[19]; ciò perché «La “polizia” e i “tribunali” e l’ “amministrazione” non sono deputati della stessa società civile, che in essi e per essi amministra il suo proprio generale interesse, bensì delegati dello Stato per amministrare lo Stato contro la società civile.»[20] Non risolve l’opposizione, ma serve a gestirla: senza quella non avrebbe scopo (né senso).

L’opposizione tra Hegel e Marx si spiega da un lato col fatto che Hegel giustifica la razionalità dello Stato (assoluto) secondo quel che dovrebb’essere (ma non è detto che all’organizzazione migliore corrispondano comportamenti corrispondenti) mentre Marx la contesta facendo leva sulla “patologia fattuale” dei comportamenti burocratici.

Passando all’epoca contemporanea occorre, sul tema, ricordare i contributi della c.d. scuola di “public choice”,[21] su cui torniamo in seguito.

Anche gli studiosi di public choice partono dallo stesso assunto, più volte condiviso: contestano cioè che l’Amministrazione operi per il bene comune, più o meno oggettivato nella norma. Di questo asserto, sostengono, non può dirsi se sia vero o non vero, senza procedere a un controllo dei presupposti di validità e degli effetti reali: esso va verificato nei fatti.

Pretendere invece che quanto si deve (o dovrebbe) fare corrisponda a quanto poi si fa è invece assurdo ed illogico, perché consiste (analizzandolo logicamente) essenzialmente nel trasformare un asserto deontico in un’asserzione fattuale e nel sostituire aspirazioni a realtà.

Analizzando i comportamenti degli operatori pubblici (tra cui la burocrazia), questa si comporta di guisa da massimizzare l’interesse proprio e non quello generale; il perché della crescita inesorabile degli organici, degli uffici e delle spese pubbliche, al di là delle effettive necessità da soddisfare è dovuto, secondo gli studiosi di “public choice”, all’aumento di potere che questo rappresenta per i pubblici funzionari. Il burocrate, al pari del politico, misura la propria capacità d’incidenza e la propria rilevanza sociale attraverso il potere che esercita.

Questa breve sintesi storica – che potrebb’essere (enormemente) accresciuta con tutto ciò che è stato (fatto e) scritto sulla falsariga degli autori (e dei documenti) citati – prova che:

  1. a) l’ideologia borghese dello Stato è (anche) contrapposta al potere amministrativo, e soprattutto a quello burocratico;
  2. b) che nella burocrazia è stato visto un corpo estraneo o comunque non omogeneo allo Stato borghese, e il relativo atteggiamento è stato ispirato da avversione e diffidenza;
  3. c) che comunque della burocrazia qualunque Stato non può fare a meno; onde il (principale) modo di difendersi (dal potere burocratico – e dal suo abuso) è di sottoporla a rappresentanti politici e di creare dei contropoteri e dei limiti;
  4. d) dall’altro lato che la burocrazia ha prodotto una propria Weltanchauung, un proprio modo di vedere lo Stato e il potere;
  5. e) che il potere burocratico non è in grado di creare una propria legittimità ma solo di rafforzare (o indebolire) quella esistente;
  6. f) che la burocrazia è reclutata prevalentemente in uno strato sociale, spesso non corrispondente (o corrispondente solo in parte) con quello da cui è tratta la classe politica (in senso stretto).

 

[1] «Quelle funzioni degli Stati moderni, che, perseguendo particolarmente il fine di benessere e di coltura, hanno più rigorosamente il nome di amministrative, vanno d’anno in anno crescendo di numero, di intensità e di diffusione […]» v. La giustizia amministrativa nei governi liberi, Utet, Torino 1904, pp. 8 ss.

[2] «L’autorità, se anche preordinata a difesa e integrazione della libertà, non si esercita senza diminuzione della libertà stessa. E quanto più essa si divulga, quanto maggiore cioè è il numero e di conseguenza inferiore la qualità degli individui che la esercitano, tanto più grave e frequente è il pericolo ch’essa ecceda, e che non sia raffrenata la naturale tendenza di coloro che ne dispongono ad abusarne e a disviarla a fini personali», op. loc. cit.

[3] «Proporzionalmente così alla popolazione come ai pubblici servizi, lo Stato italiano annovera il maggior numero d’impiegati, specialmente di quelli che hanno mansioni esecutive, triste espressione del nesso indissolubile  che è in Italia fra il proletariato intellettuale e il funzionarismo, due escrescenze parassitarie di un organismo debole e malato». I servizi pubblici e la XXII legislatura ne Il mezzogiorno e lo Stato italiano Laterza,  Bari 1911 p. 417.

[4] Op. cit.  p. 423.

[5] Op. cit. p. 424 e prosegue «Vassalli un tempo de’ baroni, cui il re aveva delegato i suoi poteri, domani saremmo sudditi di tutte le organizzazioni, le quali esercitino attribuzioni di Stato, e come una volta il re trattava con i baroni, così è facile il Parlamento scenda a patti con i rappresentanti di quelle, nominati, se occorre, con mandato imperativo. Si avvererebbe, in conclusione, l’arguto detto del Tocqueville, che la storia umana rassomigli ad una grande pinacoteca, in cui pochi sono i quadri originali e molte le copie».

[6] «Tutta l’ideologia liberale, con le sue forze e le sue debolezze, può essere racchiusa nel principio della divisione dei poteri, e appare quale sia la fonte della debolezza del liberalismo: è la burocrazia, cioè la cristallizzazione del personale dirigente, che esercita il potere coercitivo e che a un certo punto diventa casta. Onde la rivendicazione popolare della eleggibilità di tutte le cariche, rivendicazione che è estremo liberalismo e nel tempo stesso della sua dissoluzione». Note sul Machiavelli Editori Riuniti, Roma 1971 p. 119 v. anche p. 408.

[7] «Tra le nove o dieci costituzioni che sono state emanate in perpetuo in Francia da sessant’anni in poi, se ne trova una nella quale è detto espressamente che nessun agente amministrativo può essere citato davanti ai tribunali ordinari senza autorizzazione. L’articolo parve tanto bene immaginato che, pur abbattendo la costituzione di cui faceva parte, si ebbe cura di tirarlo fuori dalle rovine, e da allora è sempre stato tenuto con cura al riparo dalle rivoluzioni. Gli amministratori usano ancora chiamare il privilegio loro accordato da questo articolo una delle grandi conquiste dell’’89; ma in ciò sbagliano, perché, sotto l’antica monarchia, il Governo non aveva meno cura che ai nostri giorni di evitare ai funzionari il fastidio di doversi confessare alla giustizia come semplici cittadini. La sola differenza fondamentale fra le due epoche è questa: prima della Rivoluzione, il governo poteva coprire i propri agenti solo ricorrendo a mezzi illegali e arbitrari, mentre in seguito ha potuto legalmente lasciare che violassero la legge» v. L’ancien régime et la revolution, L’antico regime e la rivoluzione, trad. di G. Candeloro, Rizzoli, Milano 1981, p. 94.

[8] «Quando penso alle modeste passioni degli uomini di adesso, alla mitezza dei loro costumi, alla loro apertura mentale, alla purezza della loro religione, all’umanità della loro morale, alle loro abitudini laboriose e sistematiche, al ritegno che dimostrano quasi tutti nel vizio come nella virtù, non ho tanto paura che incontrino nei loro capi dei tiranni quanto dei tutori… Al di sopra di costoro si erge un potere immenso e tutelare, che si incarica da solo di assicurare loro il godimento dei beni e di vegliare sulla loro sorte. É assoluto, minuzioso, sistematico, previdente e mite… Lavora volentieri alla loro felicità, ma vuole essere l’unico agente ed il solo arbitro; provvede alla loro sicurezza, prevede e garantisce i loro bisogni, facilita i loro piaceri, guida i loro affari principali, dirige la loro industria, regola le loro successioni, spartisce le loro eredità; perché non dovrebbe levare loro totalmente il fastidio di pensare e la fatica di vivere?» De la démocratie en Amerique, La democrazia in America trad. it. a cura di N. Matteucci, Utet,  Torino 1968, p. 811-812.

[9] «Le forme di vita degli impiegati e dei lavoratori dell’amministrazione statale delle miniere e delle ferrovie prussiane non sono in alcun modo sensibilmente diverse da quelle delle grandi imprese capitalistiche private. Esse sono tuttavia meno libere, perché ogni lotta di potere contro una burocrazia statale è senza speranze, e poiché non può essere invocata alcuna istanza che abbia in linea di principio interessi contrari ad essa e alla sua potenza – come invece è possibile fare nei confronti dell’economia privata. Tutta la differenza si ridurrebbe a questo: se il capitalismo privato venisse eliminato, la burocrazia statale dominerebbe da sola. La burocrazia privata e la burocrazia pubblica, che attualmente operano l’una accanto all’altra e, per quanto è possibile, l’una di fronte all’altra – tenendosi quindi pur sempre in certa misura sotto un controllo reciproco – si troverebbero fuse in un’unica gerarchia, ma in forma senza confronto più razionale e perciò più ineluttabile» v. Wirtschaft und Gesellschaft, trad. it.  di F. Casabianca e G. Giordano, Vol. V, Comunità, Milano 1980, p. 501.

[10] Op. cit., p. 501.

[11] Op. loc. cit.

[12] V. art. 13, Titolo I, L. 16-24 agosto 1790, cit. da G. Colzi in Commentario sistematico alla Costituzione italiana (diretto da P. Calamandrei e A. Levi) G. Barbera ed., Firenze 1950, p. 251.

[13] E proseguiva: «Il governo è istituito per far rispettare la volontà generale; ma gli uomini che governano hanno una volontà individuale, e questa cerca sempre di dominare. Se essi impiegano in questo senso la forza pubblica, il governo non è che il flagello della libertà. Dovete concludere, quindi, che principale obiettivo di ogni Costituzione deve essere difendere la libertà pubblica e quella individuale contro lo stesso governo… Hanno proclamato con grande solennità la sovranità del popolo e intanto l’hanno incatenato; e mentre riconoscevano che i magistrati sono i suoi mandatari, li hanno trattati come i suoi dominatori e i suoi idoli. Tutti sono stati d’accordo nel presupporre il popolo insensato e ribelle, e i funzionari pubblici essenzialmente saggi e virtuosi», I Giacobini, Einaudi-Mondadori, Firenze 1978, p. 40.

[14] v. I Giacobini, Einaudi-Mondadori, Firenze 1978, pp. 81 e 87.

[15] Grundlinien das Philosophie des Recht, trad. it. di V. Cicero, Rusconi, Roma (rist. 1980).

[16] v. K. Marx Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, Editori Riuniti, Roma 1989, pp. 63-64.

[17] E prosegue: «In quanto al burocrate preso singolarmente, lo scopo dello Stato diventa il suo scopo privato, una caccia ai posti più alti un far carriera, in primo luogo egli considera la vita reale come materiale, ché lo spirito di questa vita ha la sua separata esistenza nella burocrazia. Questa deve dunque pervenire a render la vita quanto possibile materiale. In secondo luogo, la vita è per lui, cioè in quanto essa diventa oggetto dell’attività burocratica, vita materiale, ché il suo spirito gli è imposto, il suo scopo è fuori di lui, la sua esistenza è l’esistenza del bureau. Lo Stato esiste ormai solo come vari immobili spiriti burocratici, il cui rapporto è subordinazione e passiva obbedienza», op. cit., pp. 68-69 (i corsivi sono  nostri).

[18] Op. cit., p. 70.

[19] Con una terminologia – e una connotazione – diversa, ma con punti di contatto tale opposizione viene ripresa da Hauriou nella distinzione tra istituzione e società (comunità) e diritti che da queste sono espressi.

[20] Op. cit., p. 72.

[21] Sulla Scuola di public choice, v. «Quaderni della fondazione Einaudi», 4, 1979, Roma, 1979; H. Lepage, Domani il capitalismo, trad. it. di S. Bencini e S. Carruba, Editrice L’Opinione, Roma, 1979; v. anche l’interessante rivista diretta da D. Da Empoli «Journal of public finance and public choice» (Gangemi ed.), Roma.

il potere dell’ipocrisia, di Teodoro Klitsche de la Grange

PREMESSA

Questo breve saggio, scritto circa vent’anni orsono per la rivista francese “Catholica” (n. 72) e pubblicato in italiano da “Libro aperto” (n. 23) ha ancora attualità e non solo perché l’ipocrisia è uno dei mezzi (eterni) per l’esercizio del potere politico (rientra nelle astuzie – forse la principale – della volpe machiavellica) ma perché è spesso sintomo e causa di decadenza e dissoluzione delle élite, delle comunità e delle sintesi politiche (Pareto).

C’è l’ipocrisia del governante, ma anche quella dei governati, in particolare quando anche questi se ne servono per agire per il loro privato interesse, servendosi del “pubblico”.

In conclusione il pericolo che gli ipocriti costituiscono per lo Stato (come ovviamente, anche per la religione) sottolineato da Moliere anche nella prefazione all’opera è una costante non della sua epoca, ma di sempre.

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Il potere dell’ipocrisia

ECCEZIONE E CORTE COSTITUZIONALE, di Teodoro Klitsche de la Grange

ECCEZIONE E CORTE COSTITUZIONALE

Nell’intervista data qualche giorno orsono al “Corriere della Sera” la Presidente della Corte costituzionale ha ribadito considerazioni sull’emergenza da Coronavirus e tutela dei diritti costituzionali consolidate da tempo nell’establishment italiano. E che inducono ad un esame critico.

La prima, sostiene la prof. Cartabia è che la Costituzione italiana non prevede alcuna normazione sullo stato di eccezione. Su ciò non si può non concordare.

Ma se è vero ciò non si comprende come, qualche anno fa, si descriveva soprattutto dal centrosinistra, quella italiana come “la costituzione più bella del mondo”, mentre quelle racchie prevedono (quasi) tutte norme e procedure per lo stato d’eccezione. Anche perché, incidendo lo stato d’eccezione su diritti costituzionalmente garantiti, è opportuno che la Costituzione (o almeno un atto equiparato come una legge costituzionale) preveda organi, competenze, procedure e situazioni che legittimino le deroghe alla normativa costituzionale. Ha ragione Agamben a scrivere “che lo stato di eccezione moderno è una creazione della tradizione democratico-rivoluzionaria e non di quella assolutista”; perché fino a quando non vigevano diritti garantiti da una Costituzione (quasi sempre scritta) non era necessario neppure prevedere specifiche prescrizioni su se, quando e come derogarvi.

Questo senza voler introdurre la tesi (da ultimo, in particolare, di Santi Romano) che la necessità è fonte del diritto, superiore alla legge, la quale ha precedenti illustri: dal romano salus rei publicae suprema lex allo scolastico necessitas legem non habet. Onde il criterio per valutare la validità delle misure d’emergenza non è la conformità alle norme ma la congruità allo scopo, non essendo previsti organi, competenze, procedure, situazioni.

Secondariamente la Presidente sostiene che anche in situazioni di crisi valgono i principi (costituzionali) di sempre. Si noti parla di principi e non di norme o precetti. E aggiunge che la diversità delle situazioni a poter giustificare l’applicazione e in che misura di detti principi. Così nella terminologia impiegata (e nel concetto espresso) esprime una concezione riconducibile al neo costituzionalismo allo “Stato di diritto costituzionale” nelle università italiane largamente condivisa, e di cui un acuto giurista argentino, Luis Maria Bandieri ritiene che abbia sostituito il neopositivismo, basato sulla norma e sulla Stufenbau (ossia un positivismo di norme) con un positivismo di principi e di valori.

In terzo luogo, e sempre coerentemente al neo-costituzionalismo, la Presidente ritiene che giudicare se la normativa emergenziale è o meno conforme se non alle norme almeno ai principi costituzionali e in che misura, è la Corte costituzionale, attraverso la tecnica del bilanciamento e della ragionevolezza onde se un diritto costituzionale è sacrificato la congruità e proporzionalità del sacrifico è giudicabile, come per qualsiasi altro caso, anche non riconducibile allo stato d’eccezione, dalla Corte Costituzionale. Per cui, con ciò, risponde anche all’interrogativo: quis judicabit?

Non si può non concordare anche se parzialmente, su quanto affermato e compiacersi che, anche nell’emergenza, valgano le tutele (e le procedure di garanzia) ordinarie.

Tuttavia la ricostruzione della prof. Cartabia si presta a qualche obiezione.

In primo luogo lo stato d’eccezione può essere originato da crisi del più vario tipo: terremoti, inondazioni, pandemie, guerre (e altro). C’è una differenza essenziale però tra quelle causate da eventi naturali ovvero dalla volontà umana, come la guerra (internazionale o civile) o le situazioni acute di ostilità (embarghi, blocchi economici) e le altre, causate da eventi naturali.

A proposito delle quali non è comprensibile quanta sia l’utilità dei Tribunali laddove la causa è la volontà ostile, dato che i mezzi per contrastarla non sono nella disponibilità dei giudici, ma dei governi (dalla bomba atomica in giù). Il fatto che un Tribunale giudichi lesivo del diritto di proprietà che l’esercito abbia requisito un fondo per farne un bunker è confortante ma poca cosa rispetto al fatto che il nemico sia respinto. Nella crisi che stiamo vivendo, si fa abuso delle metafore del virus come nemico, della malattia come battaglia (ecc.) ma comunque a un “nemico” siffatto manca il connotato principale: la volontà ostile.

Nelle situazioni di emergenza la tutela dei diritti è bene vi sia, ma, nell’economia generale, diritti e giustizia hanno un ruolo secondario se non marginale. Nell’emergenza contano di più i doveri di solidarietà “politica, sociale ed economica”, come dispone l’art. 2 della Costituzione. Ma soprattutto rileva il conseguimento dell’obiettivo: superare la crisi con il minimo danno possibile.

Secondariamente bisogna chiedersi perché le disposizioni delle costituzioni degli Stati democratico-liberali, almeno da quello che mi è capitato di leggere, affidino ad organi politici legittimati democraticamente (in via diretta o indiretta) dichiarazione e gestione degli stati d’eccezione. Nessuna che ci risulti, lo ha affidato alle Corti Costituzionali: si può rispondere che è ovvio, per quanto appena scritto.

Le Corti possono decidere delle controversie, ma per affrontare la crisi occorre il potere governativo-amministrativo, con mezzi e personale adatto non solo a conoscere ma soprattutto ad agire. Ma sul punto è più interessante notare che i suddetti organi sono stati investiti non solo perché hanno i mezzi (e le responsabilità) ma perché sono politici e soprattutto legittimati democraticamente.

Già dai primi decreti e atti legislativi francesi dell’epoca rivoluzionaria e napoleonica a dichiarare lo stato d’eccezione erano, a seconda dei regimi, gli organi (come il Direttorio o l’Imperatore) legittimati democraticamente (eletti o plebiscitati). Per cui il giudizio politico – che è quello che maggiormente conta – è dato dal popolo che giudica se i propri governanti abbiano affrontato la crisi in modo soddisfacente. A ciò deve aggiungersi il corollario, per la verità più evidente in alcuni saggi di neo-costituzionalisti che nell’intervista del Presidente, che un allargamento dei poteri della Corte costituirebbe una deriva verso lo “Stato dei giudici” (Justizstaat). Poco auspicabile a meno di non politicizzare le Corti costituzionali – più di quanto non sia – trasformandole nelle repliche del Consiglio dei dieci di Venezia, che Machiavelli riteneva avesse, oltre a quelle giurisdizionali (anche) le funzioni di fronteggiare le situazioni eccezionali (Discorsi, I, XXXIV).

In terzo luogo, se indubbiamente il richiamo a “principi” e “valori” costituzionali e non a norme ha il pregio di rendere la decisione più adattabile alla situazione, conformandola alla necessità contingente, e così generando un “diritto flessibile”. è assai dubbio se, il pregio, spesso richiamato, del carattere “neutro” della Corte ma ancor più la struttura del processo e la razionalità attribuita alla decisione in contraddittorio siano ragioni produttive di consenso, più delle elezioni alle cariche pubbliche, tipico degli organi democratici.

Come scrive Bandieri, esponendo (e sintetizzando) le concezioni di scrittori neo-costituzionalisti “la politica odierna non sarebbe più capace di mediare i conflitti concernenti valori essenziali, né d’esprimere un qualsiasi «consenso razionale», mentre la politica giudiziaria col suo strumentario tecnico ricolmo d’imparzialità, è presentata come la sola capace di padroneggiarlo1.

Sarebbe così, scrive il giurista argentino, necessario per superare “l’insufficienza del principio maggioritario” (ovviamente rinunciando al medesimo).

Ma a parte il fatto che se non c’è il principio maggioritario l’alternativa reale è che decide una minoranza (l’unanimità è in diritto interno praticamente esclusa), è realistico supporre che il consenso a dei principi o valori (più facilmente) sia preventivo e antecedente rispetto all’organizzazione del potere, almeno a quella compiuta.

Usando la terminologia di Maurice Hauriou un Gouvernament de fait diventa Gouvernement de droit, perché organizza in istituzioni l’idea di diritto già condivisa nella comunità. La constitution sociale precede la constitution politique. O per dirla nel lessico di Rudolf Smend realizza l’integrazione materiale (oltre alle altre forme d’integrazione) non tanto perché produce consenso, ma perché il consenso ai principi e valori applicati dai governi, dai parlamenti come dai Giudici già c’è, e, in generale, si mantiene nei limiti in cui non vengano traditi. “Principi e valori” devono essere già condivisi nella comunità, come d’altra parte, per qualsiasi regime politico.

La storia insegna come sia difficile governare, ove l’èlite sia decisa a far valere un “insieme” di principi e valori diversi, o peggio contrapposti a quello dei governati. Spesso gli ordinamenti degli imperi sono stati più tolleranti delle diversità dei popoli e delle culture, anche prevedendo giudici “di comunità” e leggi personali. Ma nel mondo globalizzato la tendenza è proprio il contrario: a espandere una particolare “tavola dei valori” (diritti umani-mercatismo universale) e regimi democratici (almeno fino a una certa data, e non si sa con quanta convinzione), a chi di democrazia non voleva saperne.

Onde è più difficile, se non impossibile che l’ “imparzialità” e la procedura possano surrogare la diversità fondamentale di opinioni ed interessi meglio di organi politici, democraticamente scelti. Come d’altra parte è chiaro che, a proteggere i diritti sono più adatte le Corti che i governi.

In conclusione e sintetizzando argomenti degni di più diffusa trattazione: nello stato d’eccezione, a qualunque causa dovuto, la protezione dei diritti fondamentali è un bene. Le Corti costituzionali che lo fanno, anche. Ma uscire dall’emergenza, con i meno danni possibili è il meglio. Per cui vale per le Corti (e per i Tribunali) quanto diceva de Gaulle per l’intendenza: che segue.

Teodoro Klitsche de la Grange

1 v. in Behemoth on-line n. 54.

UN GIURISTA EUROSCOMODO, di Teodoro Klitsche de la Grange

UN GIURISTA EUROSCOMODO

Il 17 aprile scorso è venuto a mancare Giuseppe Guarino, illustre giurista ed avvocato, oltre che deputato e più volte ministro. In tempi di MES e di euro-furberie, buona parte dei commenti a caldo (specie sui media ad elevata diffusione) hanno voluto ricordare che era un europeista. Dato che purtroppo oggigiorno l’aggettivo non accomuna tanto ad Adenauer, Martino, Monnet e ai “padri fondatori”, ma a qualche grigio euroburocrate o a governanti nazionali euroasserviti , il rischio di equivocare il pensiero di Guarino, strumentalizzandone la figura, è alto. Per la verità, scendendo nell’audience, i “coccodrilli” sul giurista sono più equilibrati, e ricordano come avesse criticato l’andazzo preso dall’Unione europea nell’ultimo trentennio, che aveva tradito – in larga parte – la visione dei fondatori.

E lo fece da giurista, sostenendo l’invalidità di atti dell’U.E., contrari ai trattati e alla “funzione” dell’Unione europea.

Il saggio che sviluppa in modo più completo le tesi critiche di Guarino è “Cittadini europei e crisi dell’euro”, pubblicato nel 2014 dall’Editoriale Scientifica. La recensii quasi subito nel numero 55 (on-line) di “Behemoth”. Dopo poco tempo l’editore (mi si disse su segnalazione del prof. Guarino) chiese l’autorizzazione a pubblicarla anche (in stampa) sulla rivista “Diritto comunitario e degli scambi internazionali”.

In tempi in cui pompose mediocrità, per lo più affette da complesso euroancillare cercano di perseverare (anzi di aggravare) negli errori che il prof. Guarino con tanto acume (giuridico e politico) stigmatizzava, mi sembra utile riproporla ai lettori.

Teodoro Klitsche de la Grange

Giuseppe Guarino, Cittadini europei e crisi dell’euro, Editoriale scientifica, Napoli 2014, pp. 185, € 14,00.

 

Questo è un libro denso di idee, E quel che parimenti interessa, aderenti alla realtà: quella da cui molti giuristi, in specie quelli più à la page, rifuggono.

È scritto da un giurista dotato di visione non limitata al proprio ambito scientifico (in genere strettamente inteso). La cui tesi di fondo è che i guai provocati dall’euro (che siano guai è sicuro, e Guarino cita – all’uopo – ripetutamente i dati, drammaticamente sconfortanti, della stagnazione dei paesi dell’area “euro”), siano dovuti ad un regolamento, illegale perché contrario al TUE (Maastricht), che ha realizzato un vero e proprio golpe. Scrive l’autore “Il golpe è stato attuato a mezzo del reg. 1466/97. Per la formazione del regolamento, come si è detto, si è fatto ricorso alla procedura di cui agli artt. 103, n. 5 e 189 c) TUE che, nello stesso momento in cui è stata utilizzata, è stata anche violata perché ce se ne è avvalsi per uno scopo diverso dall’unico previsto.

La procedura di cui agli artt. 103, n. 5 e 189 c) TUE in nessun modo avrebbe potuto essere impiegata per modificare norme fondamentali del Trattato. L’essersene avvalsi configura una ipotesi non di semplice illegittimità, bensì di incompetenza assoluta. Gli atti adottati sono di conseguenza non illegittimi, ma nulli/inesistenti”. Il che comporta, a ragionare con precisione e consequenzialità giuridiche, la responsabilità degli organi dell’Unione e delle persone fisiche che lo hanno posto in essere. Per cui abrogare il predetto regolamento attraverso un contrarius actus non è nulla di illegale o illegittimo, ma è semplicemente il ripristino di una situazione di legalità internazionale, perché le norme mutate dal regolamento 1466/97 sono disposizioni di Trattato internazionale. Ma cosa ha prescritto il regolamento 1466/97 in violazione sia delle norme dei Trattati sia degli obiettivi dell’Unione, come dei diritti degli Stati. Scrive Guarino: “Quanto all’Unione è stato modificato, in modo radicale ed irreversibile, l’obiettivo principale, consistente (artt. 2 e 3 TUE) nel conseguimento di uno sviluppo dalle caratteristiche e secondo le modalità previste nei suddetti articoli e nell’aver abrogato, per aver regolato in modo diverso la intera materia, l’art. 104 c) TUE, contenente la disciplina dei mezzi di cui gli Stati si sarebbero potuti avvalere per l’adempimento all’obbligo di promuovere sviluppo.

Quanto agli Stati la illecita variazione consiste nell’averli privati, con l’abrogazione degli artt. 102 A, 103, 104 c) TUE, nonché degli altri connessi, a mezzo di norme (quelle del reg. 1466/97) regolanti in modo diverso l’intera materia , degli unici poteri politici ad essi attribuiti in funzione alla conduzione economica dell’Unione”, e aggiunge l’autore che ciò “ha inciso sul carattere fondamentale dell’Unione, in assenza del quale gli Stati non sarebbero stati legittimati a parteciparvi, quello della democraticità. È l’affermazione che tra tutte genera la massima incredulità”.

L’acuto giurista sostiene che, per rimediare, e data la comprovata dannosità dell’attuale disciplina dell’euro, tra l’altro non conforme al TUE, ma in violazione dello stesso, occorre,per i paesi a rischio, un’uscita concertata dalla moneta unica, che non ha nulla di illegale, dato che significa il passaggio da paese senza deroga a paese con deroga, come ce ne sono – allo stato – undici nell’U.E. La soluzione migliore sarebbe che lo facessero di concerto quattro o cinque Stati. Meglio se tra i promotori ci fossero la Francia e l’Italia.

Ci sono tante cose in questo libro, e con dispiacere il recensore, ratione officii le  deve tralasciare per concentrarsi su due che colpiscono più di altre i giuristi, e che sottolinea per i lettori.

La prima che Guarino, a proposito della disciplina dell’euro, la definisce robottizzata: ossia di una moneta che non ha – sopra – un vertice politico decidente e decisivo, ma solo una regolazione normativa. Ma se è così (e così è) la regolamentazione dell’euro ha un pregio: verificare sul piano fattuale la non praticabilità di un assetto fondato sulla perfezione (bontà, saggezza) della normazione, senza un potere che diriga e all’occorrenza ne deroghi. L’idea del nomos basileus applicata, nel caso, alla moneta comune, si è rivelata illusoria . Il pensiero va a de Maistre e al suo giudizio tranchant  “il n’est pas au pouvoir de l’homme de créer une loi qui n’ait besoin d’alcune axception”. L’eccezione  serve di tanto in tanto: ma la necessità di adeguarsi ai cambiamenti è costante. E la regolamentazione dell’euro non ne ha tenuto conto; essendo stato pensato (e ri-pensato) in un periodo di cambiamento, ha una disciplina che poteva essere congrua in periodi di stabilità – come quello dalla fine del secondo conflitto mondiale al crollo del comunismo – non lo è quando la situazione si “mette in movimento” (ossia negli ultimi vent’anni), per cui occorrono flessibilità, adeguamenti; cioè decisioni. Il tutto ricorda la critica che un altro acuto giurista, Hauriou, rivolgeva ad Hans  Kelsen e al normativismo: che il giurista austriaco aveva immaginato un sistema statico, e per ciò inadatto alla vita, che è movimento ed alla quale il diritto si deve adeguare.

Ma come ci si può adeguare se il potere “adeguatore”, cioè quello politico, manca? Essere guidati dall’impersonalità della norma, piuttosto che dalla personalità della decisione è una prospettiva forse seducente, ma del tutto irreale, come salire su un automobile senza conducente:prima o poi si va a sbattere. É quello che hanno constatato gli europei. Si è sognata – nel XX secolo, la “Costituzione senza sovrano” (Kirkheimer – e tanti altri, dopo) per verificare che senza sovrano  non può funzionare neppure la moneta.

La seconda: a prescindere dalla lettera della normativa, farcita di buone ed appetibili intenzioni è al contenuto effettivo, e al senso delle norme che deve guardarsi. Come scrive Guarino “la modifica introdotta dal reg. 1466/97 rispetto al TUE (Maastricht), sul piano formale, è consistita nell’abrogazione di un diritto-potere, quello degli Stati di concorrere alla crescita con la propria “politica economica”, concorrendo così anche alla crescita dell’Unione, sostituendola con un obbligo/obbligo, gravante sugli Stati, avente come contenuto il pareggio del bilancio a medio termine, da conseguirsi nel rispetto di un programma predeterminato. Gli elaboratori delle norme non si sono resi conto delle conseguenze che sarebbero derivate dall’aver messo a base del sistema, un “obbligo” al posto di un “potere”. Di conseguenza il sistema ha leso la libertà degli Stati, ossia delle comunità di decidere come, quanto e in quali direzioni crescere. La libertà politica comunitaria è in primo luogo quella di scegliere scopi, mezzi e forme del vivere comune e si chiama sovranità; adesso non “va di moda” ma non se ne può prescindere, ancor meno di quanto si possa fare a meno della libertà individuale.

Nel complesso un libro che si consiglia di leggere dato il surplus di idee che lo connota. In un coro di banali cortigianerie agli idola ed ai potenti (economici, burocratici e politici) di turno sentire qualcuno che non canta nel coro (ed è molto intonato) è salutare e necessario.

Teodoro Katte Klitsche de la Grange

LA MENZOGNA È UN RITORNELLO…, di Teodoro Klitsche de la Grange

LA MENZOGNA È UN RITORNELLO…

C’è un segnale inconfutabile che il governo Conte-bis sta per istituire nuove imposte o alzare qualche aliquota: e non è solo la proposta (di deputati del PD) dal nome buonisolidarista di “Contributo di solidarietà” sui redditi superiori a € 80.000,00, ma è che già i corifei delle élite decadenti hanno intonato di nuovo il ritornello ripetuto tante (purtroppo) volte negli ultimi 50 anni: lotta all’evasione! paghiamone meno paghiamole tutti! Dopo che è stato gorgheggiato a lungo, l’esperienza insegna,  segue, puntuale come la morte, uno o più aumenti (o istituzioni) d’imposta che, avrebbero lo scopo esternato di combattere l’evasione”, ma invece hanno quello praticato, di far pagare di più quelli che non evadono (i soliti). Risultato esternato che è peraltro poco (o punto) raggiunto . Facciamo un esempio. L’IVA, l’imposta che ha il maggior gettito dopo l’IRPEF, fu istituita nel 1972 e vige dal 1973; l’aliquota ordinaria nel 1973 era del 12%. Nel tempo tale aliquota ha avuto 9 variazioni: 7 al rialzo (ne dubitavate?) e 2 al ribasso. Con gli ultimi rialzi dei governi Berlusconi (sul piede di partenza) e Letta siamo arrivati al 22%.

Ossia l’aliquota è quasi raddoppiata. A che è servito il (quasi) costante rialzo? Sicuramente ad aumentare la predazione dei contribuenti i quali pagano per ogni cessione di beni e servizi soggetti all’aliquota ordinaria (quasi tutti) il 10% in più a Pantalone (obiettivo colto ma occultato). Quanto al fine esternato il calcolo è più difficile, per il carattere presuntivo e/o parziale dei dati. Comunque da dati (relativamente) affidabili si sostiene che dal 1980 al 2009 l’evasione dell’IVA è calata dal 20% al 14%; valutazioni diffuse alla CGIA di Mestre danno un’evasione stimata (totale, cioè di tutte le imposte e contributi) di circa euro 100 miliardi l’anno dal 2010 al 2015 (relativamente stabile) e per l’IVA, nello stesso periodo di circa 35 miliardi annui. I due aumenti, nello stesso periodo 2010-2015 che l’avevano portata dal 20% al 22% non sembra abbiano inciso affatto sull’evasione.

D’altra parte è noto come le sciagure – come la pandemia – stimolino l’appetito fiscale dei governanti. Amilcare Puviani scriveva che “il sopraggiungere di sventure pubbliche, il minacciare di pericoli nazionali e perfino l’esagerazione o addirittura l’invenzione di quelle o di questi, danno luogo ad attenuazioni degli effetti penosi immediati di imposte, opportunamente collegate a quegli eventi”; ghiotta occasione, quindi, per aumentarle. Pertanto è difficile per il governo PD-M5S resistere alla tentazione, specie per il PD ch’è abituato a cedervi.

Piuttosto è interessante notare come, da quasi cinquant’anni, tale argomento-principe per tosare i cittadini sia un asserto così poco ragionevole e smentito dai fatti.

Gli è che “pagare meno, pagare tutti” è affermazione che ha una qualche base: è vero ad esempio che un’imposta spalmata su un maggior numero di contribuenti, incide meno pro-capite. Se si aggiunge a ciò la proporzionalità dell’imposizione, il carico appare equamente ripartito, Ma se, come avviene (ed avveniva) spesso, non incide (di fatto o di diritto) su tutti e/o non lo fa proporzionalmente, indubbiamente la situazione si deteriora. Al punto che l’esenzione (totale o parziale) della nobiltà e del clero da molti oneri tributari fu una delle cause, forse la principale, della rivoluzione francese.

Scriveva Salvemini che nell’ancien régime le imposte “fuggivano quelli che avrebbero potuto pagare e si abbattevano su chi non era in grado di difendersi”. Possedendo gli ordini privilegiati circa un terzo delle terre francesi (in un paese agricolo!) la conseguenza era che i restanti due terzi dovevano soddisfare quasi integralmente i bisogni crescenti dell’amministrazione statale. Se l’affermazione è vera e si fonda su una semplice divisione da scuola elementare (il dividendo è il fabbisogno delle finanze pubbliche, il divisore il numero dei contribuenti, il quoziente il carico fiscale pro-capite) altri fattori, non puramente quantitativi e forse più determinanti, la condizionano.

Il primo dei quali è l’aumento del dividendo: se il carico fiscale aumenta, il quoziente è sempre più gravoso, anche se equamente ripartito. Altro è dividere un carico fiscale che, nell’Italia di un secolo fa, si aggirava intorno al 20% del PIL, altro oggi, che è oltre il 40%. Anche se equo è comunque troppo.

Il secondo è la destinazione del prelevato: se va a favore di certi ceti o classi, la disuguaglianza, cacciata dal prelievo, si riproduce nella spesa. Tutti pagano in modo uguale, ma alcuni ricevono disegualmente (i tax-consommers).

Il terzo, che il vertice impositore è un complesso politico-amministrativo che, come tutte le classi dirigenti, vive non solo per la politica, ma altrettanto di politica, come scriveva Max Weber. E quindi si appropria di parte della ricchezza prelevata. Quando peraltro la classe dirigente gode di poca considerazione, ha un consenso minoritario e un’autorità (non il potere, autorità) prossima allo zero, come quella italiana attuale, il problema è grave. E diventa gravissimo in un’epoca in cui il risultato economico (in termini di crescita del benessere individuale e collettivo) è decisivo. I governanti attuali, e quasi tutti i precedenti, hanno aumentato il prelievo e non hanno ottenuto altro che una venticinquennale stagnazione, la peggiore d’Europa. E tralasciamo altri rilevanti aspetti del “quadro” complessivo per esigenze di “redazione”.

Perciò è razionalmente superficiale e quindi poco o nulla “comprendente” ridurre a un solo aspetto, forse neppure il principale (ancorché importante) il complesso rapporto tra esigenze pubbliche e giustizia, autorità e consenso, doveri e diritti.

A furia di ripetere il ritornello suddetto, ormai da quasi mezzo secolo e dopo tali penosi risultati significa quindi solo contare sul presupposto che tutti gli italiani siano (detto in politicamente corretto) “diversamente intelligenti”.

Teodoro Klitsche de la Grange

 

 

CORONAVIRUS ED ECCEZIONE III, di Teodoro Klitsche de la Grange

CORONAVIRUS ED ECCEZIONE III

Continuano le perplessità su effetti e conseguenze istituzionali del Coronavirus. Specie in relazione, (dato che grazie – al cielo – il contagio sta calando) alla cosiddetta “fase due”.

Avevo già scritto che mai Carl Schmitt era stato così citato dai media come dall’inizio della pandemia. Anche, per lo più, da intellos che conoscono il giurista per sentito dire o, al massimo, per letture sommarie. E quindi lo intendono male.

Il “nocciolo” del ragionamento schmittiano, condiviso da gran parte dei maestri del diritto pubblico, è che quando è in gioco l’esistenza comunitaria (e la vita), si devono tollerare le compressioni necessarie ai diritti, anche a quelli garantiti dalla Costituzione. Ma vale anche l’inverso: allorché la situazione emergenziale viene meno, devono cessare anche quelle limitazioni; così come queste vanno valutate in relazione non (o meno) alle restrizioni dei diritti (e dei valori) garantiti dalla Costituzione che all’effettiva attitudine (e risultato) a conseguire lo scopo prefissosi: l’eliminazione (o almeno il contenimento) dell’emergenza che le ha rese opportune. Ma non sempre il giudizio è positivo.

Come esempio (negativo) di un’emergenza strumentalizzata ad altri fini, abbiamo la crisi italiana del 2011. Il governo Monti osannato dai media come idoneo al compito di ridurre il debito italiano, proprio su questo conseguì il peggior risultato: in poco più di un anno e mezzo, a prezzo di sacrifici notevoli, riuscì a far aumentare il debito italiano dal 116,50% al 129,00% del P.I.L.

Oltretutto coniugando tale pessimo risultato a un aumento  delle imposte che ha ridotto il tenore di vita degli italiani. Peggio di così…..

Non pensiamo che il governo Conte bis otterrà un risultato simile al governo “tecnico”, non foss’altro perché le epidemie arrivano, crescono e cessano. I proclami di vittoria, soprattutto quelli confezionati dal governo  hanno quindi il limite dell’ovvietà, Più interessante è sapere il quando, il quanto e il come se ne uscirà. Ricorda Manzoni che durante la peste di Milano le autorità presero le prime misure di emergenza circa un mese dopo che le avevano deliberate cioè dopo che “la peste era già entrata in Milano”. Colla loro inerzia accrebbero i danni. Come scriveva Schmitt “conseguire un obiettivo concreto significa intervenire nella concatenazione causale degli accadimenti con mezzi la cui giustezza va misurata sulla loro adeguatezza o meno allo scopo e dipende esclusivamente dai nessi fattuali di questa concatenazione causale… significa infatti il dominio di un modo di procedere interessato unicamente a conseguire un risultato concreto”. E il bilancio – anche dell’adeguatezza dell’azione di governo – sarà possibile solo quando raggiunto il “contagio zero”.

Nello stato d’eccezione la sovranità mostra la propria superiorità rispetto alla norma: è stato Bodin il primo a definirla come summa in cives legibusque soluta potestas: quindi agli albori dell’elaborazione del concetto i connotati qualificanti già ne erano: la preminenza rispetto agli altri poteri (summa) e d’esser svincolata dalla normativa (legibusque soluta). Almeno dalle leggi, cioè dalla normativa posta dal potere e per volontà del medesimo, secondo il noto frammento di Ulpiano. La sfida affrontata dal sovrano nello stato di eccezione non è negare il diritto – e tanto meno l’ordinamento – ma di ri-creare una situazione normale in cui la norma possa tornare a poter essere applicata.

É nell’eccezione (e in modo in certo modo simile nel gouvernment de fait di Hauriou) che l’istituzione politica – cioè lo Stato (moderno) – mostra sia la propria essenza che la superiorità dell’istituzione rispetto alla norma. Dall’impossibilità o anche dall’inutilità di applicare norme in una situazione eccezionale, quindi a-normale, dimostra la necessità e la precedenza istituzionale della “creazione”, da parte dell’autorità, di una situazione in cui la norma possa avere vigore ed efficacia. Come scrive Schmitt  “Il caso di eccezione rende palese nel modo più chiaro l’essenza dell’autorità statale. Qui la decisione si distingue dalla norma giuridica, e l’autorità dimostra di non aver bisogno di diritto per creare diritto”.

E tale “creazione” non ha nulla a che fare con le garanzie dell’ordinamento – nel senso dei diritti individuali – affidate (per lo più) ai Tribunali, e in particolare al livello più alto, alle Corti costituzionali. La riparazione di un diritto trova proprio nel potere giudiziario il più adatto ad assicurarlo.

Ma nella situazione eccezionale il problema è garantire “la situazione come un tutto nella sua totalità”. A esser garantito non è l’interesse e la correlativa pretesa del singolo, ma la concreta applicazione di tutto il diritto attraverso il ripristino della situazione normale.

Ne consegue che è la situazione (eccezionale o normale) a determinare l’opportunità di promulgare, mantenere, far cessare le misure per fronteggiare l’emergenza. Così come è il risultato a determinare se, finita l’emergenza, l’azione delle autorità di governo sia stata congrua, e in che misura. Ora è troppo presto per formulare una valutazione definitiva.

Quanto alla fase due, ancora è da venire, e il giudizio sulla stessa anche.

Capisco la diffidenza di tanti italiani data l’esperienza che altre situazioni emergenziali (o, meglio presunte tali) sono state utilizzate dai governi per l’unico fine di sfruttare i cittadini, senza altro risultato (v. da ultimo quello “tecnico” citato) che realizzare il contrario dello scopo esternato. Ma ora è troppo presto per dare un giudizio: non lo è per avere fondati sospetti.

Teodoro Klitsche de la Grange

PEGGIO FIORENZIO?,di Teodoro Klitsche de la Grange

PEGGIO FIORENZIO?

Un vecchio detto latino recita “historia docet”, ma l’esperienza insegna che spesso non è così. Gli è che per imparare dalla storia, occorre che gli studenti la conoscano, la capiscano e non trovino buone ragioni per non mettere in pratica quanto appreso.

E di fronte all’alzata di ingegno di deputati del PD di istituire un “contributo di solidarietà” a carico dei contribuenti con reddito superiore a € 80.000,00 (lordi) ci è venuto in mente quanto quell’adagio sia contraddetto dai comportamenti, in particolare della burocrazia.

Non che mi abbia meravigliato: è una condotta ripetuta in Italia che ad ogni sciagura collettiva segue, quasi sempre, un aumento delle tasse. Se Puviani fosse vivo lo spiegherebbe probabilmente coll’emozione collettiva, la paura hobbesiana dei sopravvissuti, i quali, scampati al peggio  accettano di sottomettersi ai nuovi balzelli. E di questo le classi dirigenti si approfittano, aumentando l’imposizione la quale, al contrario dell’emergenza che l’ha “giustificata” non ha un inizio e una fine (come tutto) ma la sgradevole tendenza a perpetuarsi da provvisoria a (tendenzialmente) eterna. Se si legge l’elenco delle accise sulla benzina, ad esempio, si ha il riassunto di gran parte delle sventure sopportate negli ultimi 90 anni dagli italiani. Si parte dalla guerra d’Etiopia (1935) fino al terremoto in Emilia di qualche anno fa per complessive: guerre e missioni militari 3, terremoti 5, alluvioni 3, varie (dagli autobus ecologici al finanziamento della cultura, al “finanziamento immigrati”) 5 e infine la peggiore di tutti, il decreto “salva Italia” del governo Monti che, caso unico, riassumeva in se i connotati sia della sciagura che dell’imposta corrispondente.

Quindi nessuna novità, neppure nell’aspetto socio-politico dell’imposta ventilata che colpisce (come al solito) i ceti medi, cioè i meno propensi a votare PD, e quindi i primi candidati allo sfruttamento fiscale.

Questo ricorda un episodio della vita dell’imperatore Giuliano, allora Cesare delle Gallie, subordinato al cugino, l’Augusto Costanzo, da cui era stato circondato di funzionari ligi all’Augusto. Racconta Ammiano Marcellino che il giovane Cesare, issato al comando pur dedicandosi alla filosofia, si rivelò un generale eccezionale. Dato che i franchi e gli alamanni avevano occupato gran parte della Gallia orientale da alcuni anni, li sbaragliò, passò il Reno e li costrinse a restituire il bottino (o almeno gran parte) e i galli da loro deportati e ridotti in schiavitù. Il prefetto del pretorio Fiorenzio, tutto contento del ritorno dei contribuenti e dei territori, si fregò le mani e propose a Giuliano di provvedere alle finanze pubbliche con requisizioni a carico dei sudditi.

Ma Giuliano, scrive Ammiano, “affermava di preferire la morte anziché permettere una simile misura” perché sapeva che provvedimenti analoghi avevano rovinato le provincie. Alle proteste di Fiorenzio si mise a fare i conti dimostrandogli che la somma ricavata col prelievo ordinario era già sovrabbondante. Dato che il prefetto del pretorio, dopo qualche tempo, tornò alla carica col decreto fiscale da firmare, lo buttò per terra. Ai rilievi di Costanzo (causati da un rapporto di Fiorenzio) Giuliano rispose che bisognava ringraziare il cielo che i sudditi galli, dopo le depredazioni subite, pagassero almeno le solite imposte, senza gli aumenti sollecitati dal burocrate.

Il quale, qualche anno dopo, fece carriera e fu fatto console da Costanzo; morto il quale e succedutogli Giuliano, vista la mala parata, scappò e fu condannato a morte in contumacia.

A fare scuola comunque fu più Fiorenzio che Giuliano, purtroppo per l’impero romano (d’occidente). Racconta Salviano, quasi un secolo dopo, che i sudditi romani scappavano dalle zone (ancora) amministrate dall’Impero a causa delle vessazioni della burocrazia imperiale, per rifugiarsi in quelle occupate dai barbari, dove quella non arrivava. E così l’Impero cadde.

Dalla narrazione di Ammiano Marcellino (e dal… seguito) risulta che quando, per garantire quello che Gianfranco Miglio chiamava “rendite politiche”, si sfruttano e s’impoveriscono le popolazioni (l’Italia con la crescita quasi zero degli ultimi vent’anni e la prospettiva di calo rilevante del PIL, causa pandemia ne è esempio) non si consolida lo Stato: lo si manda in rovina.

Teodoro Klitsche de la Grange

CORONAVIRUS ED ECCEZIONE II, di Teodoro Klitsche de la Grange

CORONAVIRUS ED ECCEZIONE II

È inutile ripetere quanto già scritto (v. Coronavirus ed eccezione) su questo sito che le crisi sono spesso generatrici di cambiamenti decisivi; e questi quasi sempre – nascono da situazioni di emergenza. È l’eccezione e non la situazione normale l’acceleratore della storia.

Tocqueville, a proposito della rivoluzione francese scriveva che questa aveva compiuto bruscamente “con uno sforzo convulso e doloroso, …quanto si sarebbe compiuto a poco a poco, da se e in molto tempo”. La rivoluzione realizzò in pochi anni, e a prezzo di immensi dolori, quanto si sarebbe comunque realizzato. Perché iscritto nelle tendenze della storia, e in buona parte avviato dalla monarchia assoluta.

Certo tra crisi e cambiamenti la relazione non è simmetrica, nel senso che ogni crisi genera un cambiamento, ma è vero, come sopra cennato, che tutti (o quasi) i cambiamenti reali seguono una crisi,

E questa tendenza – quasi una regolarità – è sempre stata nella consapevolezza del pensiero politico giuridico, da Polibio a Machiavelli, da Spinoza ad Hauriou, da Santi Romano a Carl Schmitt. Proprio Machiavelli in un celebre capitolo del Principe (il XXV) ne da una spiegazione/descrizione nel rapporto tra fortuna e virtù.

Il segretario fiorentino ricorda che molti sostengono l’“opinione che le cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio, che li uomini con la prudenzia loro non possino correggerle, anzi non vi abbino rimedio alcuno” tuttavia dato che gli uomini hanno il libero arbitrio, possono fronteggiare (l’avversa) fortuna con la virtù: e la fortuna “sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam ce ne lasci governare l’altra metà, o presso, a noi”: ma proprio in Italia la situazione della penisola era dovuta alla mancanza nei governanti di “conveniente virtù” che invece non mancava in Francia, Spagna e Germania.

Ed è la fortuna – cioè la situazione critica che per così dire, “a dettare l’agenda”: per fronteggiarla il principe deve adattare “el modo del procedere suo con la qualità dei tempi”. Talvolta occorre essere decisi (ipotesi che Machiavelli ritiene maggiormente idonea) ma talaltra prudenti. É l’idoneità dei mezzi apprestati a conseguire lo scopo, data la situazione, a determinarne la validità.

Quando nei Discorsi passa da un discorso politico alla conseguenza politico-istituzionale (in un regime repubblicano) individua il rimedio nell’istituto della dittatura romana, la quale serve a fronteggiare la situazione emergenziale (“gli accidenti istraordinari”), e  a tal fine, rompere gli ordini (cioè prendere misure straordinarie in deroga alle leggi, valevoli per una situazione normale).

Nel corso della storia, in particolare in quella moderna, il rapporto “paritario” (o quasi) sostenuto da Machiavelli tra fortuna e virtù è stato spesso spensieratamente sostituito dalla fede nel progresso umano (non solo tecnico-scientifico, ma anche politico e “morale”) il quale farebbe si che l’esistenza della comunità potrebbe scorrere su un binario tranquillo, fino alla stazione d’arrivo. Anzi quella stazione sarebbe stata già raggiunta una trentina di anni orsono, con il crollo del comunismo e “la fine della storia” (Fukuyama docet). È chiaro che secondo i più (sprovveduti) seguaci di tale concezione, di misure d’eccezione non c’è bisogno, perché il controllo umano sul mondo attraverso la tecnica e quello sulla stessa natura umana con il “pensiero unico” è tale da allontanare qualsiasi situazione eccezionale. In primis la guerra che di tante crisi è stata quella più considerata. Ma, accanto a quella, meno drammatiche, ma assai più frequenti, ci sono crisi indotte dagli eventi naturali (terremoti, inondazioni, pestilenze, carestie). Anche se le emergenze provocate da eventi naturali, per lo più, non producono effetti politici e storici epocali, non è mancato il contrario. Secondo gli storici il crollo della talassocrazia minoica fu dovuto al maremoto causato dall’esplosione del vulcano di Santorini; la fine delle civiltà precolombiane alle epidemie dovute alle malattie diffuse dai primi marinai spagnoli sbarcati in America, e che facilitarono grandemente il compito dei conquistadores.

Ancor più possono pertanto produrre mutamenti non di civiltà, ma sicuramente di (costumi) legislazione e di forma politica. Se le misure eccezionali riescono a dominare la situazione (a batterla e urtarla scriveva Machiavelli con un paragone che probabilmente dispiace alle femministe) tornano, dopo la crisi, gli ordini normali; ma, talvolta è la crisi, anche dovuta ad eventi naturali, a portare cambiamenti, fino alle innovazioni di forma politica.

Credere il contrario, che la storia sia direzionale nel senso di un progresso lineare, cioè l’inverso dell’andamento ciclico familiare al pensiero politico e giuridico è quindi, in primo luogo, contraddetto dalla storia.

Peraltro lo stesso Fukuyama  “correggendo il tiro” del suo famoso saggio limitava (nel libro che ne seguì) la fine della storia alle forme politiche; e nell’opera stessa attribuiva la concezione direzionale della storia a due fattori, uno dei quali è la conquista tecnico-scientifica della natura. Ma se, per così dire, tale conquista non è ancora (totalmente) avvenuta, succede che la natura riprenda il proprio ruolo, peraltro solo parzialmente intaccato dalla scienza e dalla tecnica. Ed occorre costituire “ripari ed argini” (anche) nell’organizzazione dei poteri pubblici.

Perché, contrariamente ai corifei del progresso (ecc. ecc.) la natura (deus sive natura, scriveva Spinoza) torna sempre a bussare. Come cantava Orazio, natura expelles furca tamen usque recurret.

Teodoro Klitsche de la Grange

ECCEZIONE E DEMOCRAZIA, di Teodoro Klitsche de la Grange

ECCEZIONE E DEMOCRAZIA

Non è un caso che negli Stati (sicuramente) democratici la proclamazione dello Stato d’eccezione nelle sue molteplici gradazioni e forme è attribuito a organi eletti direttamente o indirettamente dal corpo elettorale.

Così, per limitarsi all’esame delle costituzioni francese, tedesca e spagnola, l’art. 16 della Costituzione francese lo riserva al Presidente della Repubblica. Diversamente l’art. 116 della Costituzione spagnola alle Cortes, gli artt. 115 (e seguenti) della Costituzione tedesca al Parlamento. Anche se data l’urgenza che connota (alcune) situazioni eccezionali, misure d’urgenza possono essere decise dal governo salvo poi ratifica (approvazione, autorizzazione) del Parlamento (per la normativa spagnola e tedesca). A una prima disamina ciò può considerarsi una conseguenza logica del carattere democratico del moderno Stato di diritto, che ripugna a conferire tale competenza ad organi non elettivi (e burocratici) come i comandanti militari (almeno per le zone interessate); o dal carattere politico delle situazioni eccezionali e delle misure, pertanto demandate ad organi politici e non amministrativi; o anche dalla necessaria compressione dei diritti fondamentali, che richiedono, ancora, volontà e responsabilità politiche, e così via. È pertanto negata ad organi che non abbiano la fiducia, diretta (meglio) o indiretta del corpo elettorale. Il governo Conte 2 ha ottenuto sì la fiducia della maggioranza del  Parlamento, ma la ragione esternata per la nascita del suo secondo governo, era d’impedire a Salvini, attraverso elezioni anticipate, di ottenere la maggioranza parlamentare, sicura in base ai suffragi delle europee del 2019. A parte altre motivazioni un po’ bizzarre, a questa si aggiungeva l’argomento decisivo della Repubblica antifascista: la reductio ad hitlerum ossia l’aver Salvini auspicato di andare alle elezioni per ottenere dagli elettori i “pieni poteri”…. al fine di attuare il programma di governo. Un’assordante campagna di stampa (e TV) riduceva la dichiarazione del leader leghista alla (sola) parte centrale: omessa la richiesta di scelta da parte del corpo elettorale (decisiva per la legittimazione democratica) e dimenticato il fine della attuazione del programma di governo (non quindi d’instaurare una repubblica corporativa o dei soviet), la volontà eversiva del leader leghista era… manifesta (e… confessata).

Il tutto condito dalle solite litanie: la costituzione più bella del mondo, i valori della costituzione, i diritti dell’uomo (ma che c’azzecca?) e anatemi vari.

Non meraviglia che, con queste motivazioni ideali,  si avverte che nei decreti del Presidente Conte ci sia una assenza (vistosa quanto) evidente del “programma” agostano di Salvini: il consenso e la legittimazione democratica.

Cioè quello che fa la differenza tra un gorilla in divisa sudamericano e un Presidente eletto dal popolo: la legittimità o perlomeno il consenso democratico a chi decide.

Confermata dai pessimi risultati dei partiti di Governo – eccezione solo per l’Emilia Romagna – in tutte le elezioni regionali succedute a quelle europee.

Dando prova di prudenza più che di correttezza istituzionale, ha fatto bene il capo del Governo a coinvolgere a cercare di coinvolgere nella gestione dell’emergenza le forze d’opposizione, e bene hanno fatto queste ad essere coinvolte; tuttavia è chiaro che per un governo claudicante in legittimità vale il detto di Ovidio: anche se vacat culpa sed tamen omen habet.

Teodoro Klitsche de la Grange

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