Quanto vale l’accordo di partnership strategica tra Russa e Iran?

 


Quanto vale l’accordo di partnership strategica tra Russa e Iran?

Le potenzialità di cooperazione fra Mosca e Teheran sono promettenti, se i due paesi riusciranno a escogitare sistemi comuni per sfuggire alle sanzioni. Resta l’incognita della stabilità regionale.

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Il presidente russo Vladimir Putin insieme all’omologo iraniano Masoud Pezeshkian (KremlinCC BY 4.0)

Appena tre giorni prima dell’inaugurazione della presidenza Trump, lo scorso 17 gennaio, Russia e Iran hanno firmato dopo lunghe trattative un atteso “accordo di partenariato strategico globale”.

La coincidenza è stata rilevata soprattutto dai commentatori occidentali, i quali hanno ricordato l’aiuto fornito da Teheran a Mosca sul teatro di guerra ucraino (in particolare attraverso l’invio di droni di fabbricazione iraniana).

Essi hanno anche menzionato il fatto che il nuovo presidente americano ha preannunciato un atteggiamento duro nei confronti dell’Iran, ed ha invece promesso di porre fine al conflitto in Ucraina, sebbene non sia assolutamente certo in qual modo, e (a detta dello stesso Trump)non sia escluso un inasprimento delle sanzioni contro Mosca.

Dal canto suo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che vi fosse qualche relazione tra la firma dell’accordo e l’insediamento di Trump, ma l’evento ha segnato senza dubbio un ulteriore rafforzamento delle relazioni fra due paesi che sono entrambi oggetto di un duro embargo occidentale ed hanno rapporti conflittuali con l’Occidente.

La firma del trattato è avvenuta al Cremlino, in occasione della visita a Mosca del presidente iraniano Masoud Pezeshkian a capo di una nutrita delegazione.

Questo evento lungamente atteso si inserisce in una fase in cui soprattutto l’Iran si sente minacciato “dall’amministrazione Trump, da Israele, dal crollo del regime siriano, dal collasso di Hezbollah”, ha affermato Nikita Smagin, analista che ha lavorato per i media governativi russi a Teheran prima dello scoppio del conflitto ucraino.

Tra gli osservatori, vi è chi ha descritto l’intesa come una “svolta epocale” e chi l’ha sminuita definendola vaga e inferiore alle aspettative.

Nessuna intenzione di inasprire i rapporti con l’Occidente

Nematollah Izadi, l’ultimo ambasciatore iraniano in Unione Sovietica, l’ha descritta come un patto volto a rafforzare la fiducia reciproca. Secondo lui, Teheran punterebbe a rassicurare Mosca che non tradirà questo promettente rapporto bilaterale anche se nel frattempo tenterà una distensione delle relazioni con l’Occidente.

Pezeshkian, esponente dell’ala riformista iraniana, ha vinto le elezioni presidenziali con una piattaforma che punta a porre al primo posto il miglioramento delle malandate condizioni economiche del paese.

Ciò può essere ottenuto solo attraverso l’abrogazione delle durissime sanzioni che soffocano l’economia iraniana, e dunque tramite una risoluzione della questione nucleare per via negoziale.

Il programma nucleare di Teheran ha ormai raggiunto un livello di sviluppo tale da rendere l’Iran una potenza nucleare “latente”. I vertici iraniani sono soddisfatti di questo risultato e sperano di riaprire il dialogo con l’Occidente.

Pezeshkian, in accordo con la Guida Suprema Ali Khamenei, punta non solo ad ottenere la rimozione delle sanzioni, ma anche a scongiurare un attacco militare israelo-americano alle installazioni nucleari del paese che potrebbe sprofondare l’intera regione in una guerra catastrofica.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca pone senz’altro una pesante ipoteca su un simile tentativo. Fu lui ad uscire unilateralmente dall’accordo nucleare con Teheran negoziato dal suo predecessore Obama, e fu lui a far assassinare il generale Qassem Soleimani, considerato alla stregua di un eroe nazionale in Iran. Ma gli iraniani paiono determinati a tentare ugualmente.

Segnali incoraggianti, peraltro, provengono anche dalla Casa Bianca, dove il presidente appena insediato sembra intenzionato ad affidare il negoziato con l’Iran a Steve Witkoff, l’inviato speciale che ha già imposto a Netanyahu il cessate il fuoco a Gaza.

Dal canto suo, Mosca è sembrata aver a cuore che l’accordo di partenariato con l’Iran non venisse interpretato come la nascita di un’alleanza anti-occidentale ed anti-israeliana.

E’ probabilmente per questa ragione che la firma dell’intesa è stata così a lungo rinviata. In occasione del vertice dei BRICS, lo scorso ottobre nella città russa di Kazan, l’accordo sembrava sul punto di essere ratificato, ma il presidente russo Vladimir Putin chiese a Pezeshkian di compiere un’altra visita a Mosca appositamente per sottoscrivere questo documento.

La richiesta, che poteva essere attribuita a ragioni di protocollo, fu invece verosimilmente motivata dall’esigenza russa di attendere un allentamento delle tensioni in Medio Oriente (infuriava in quel momento la guerra fra Israele e Hezbollah in Libano, e i rapporti fra Teheran e Tel Aviv erano tesissimi).

Un lungo percorso di avvicinamento

L’idea di un accordo di partnership strategica, che sostituisse il precedente trattato siglato dai due paesi nel 2001, emerse per la prima volta nel 2020. Non essendo riuscito a migliorare le relazioni con l’Occidente, l’allora presidente iraniano Hassan Rohani decise di guardare ai paesi non occidentali.

Il primo accordo di partnership strategica fu siglato con la Cina nel marzo 2021. Seguirono quelli con Venezuela e Siria. I negoziati con la Russia si sono intensificati dopo lo scoppio del conflitto ucraino. Secondo alcune fonti diplomatiche, la finalizzazione del testo avrebbe richiesto da 20 a 30 sedute negoziali nel corso di cinque anni.

Nel frattempo, i rapporti fra i due paesi si sono rinsaldati a livello economico e militare a causa della crisi ucraina e dell’isolamento nel quale entrambi si sono venuti a trovare in conseguenza dell’ostracismo occidentale.

Il testo dell’accordo di partenariato, dunque, non contiene novità particolarmente eclatanti, ma più che altro riassume ed esplicita il rafforzamento delle relazioni registratosi negli ultimi tre anni, e gli accordi che ne sono derivati nei diversi settori di cooperazione.

Il nuovo trattato contiene 47 articoli che coprono un gran numero di aree differenti: la cooperazione economica e commerciale, la collaborazione tecnologica, l’impiego pacifico dell’energia nucleare, l’antiterrorismo, la cooperazione regionale, ecc.

A differenza degli accordi stipulati dalla Russia con Corea del Nord e Bielorussia, il documento non contiene una clausola di “difesa comune”.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la Russia non vuole correre il rischio di andare direttamente in guerra contro Israele o gli Stati Uniti per difendere l’Iran.

Per altro verso, anche i vertici iraniani conservano un certo livello di cautela nei confronti di Mosca, ricordando le cessioni territoriali che il paese dovette fare all’impero russo nella prima metà del XIX secolo e il ruolo di potenza coloniale che quest’ultimo giocò sul territorio iraniano, in competizione con l’impero britannico, all’inizio del XX.

Molto più di recente, frizioni si sono registrate fra Teheran e Mosca in occasione dell’inaspettato e repentino crollo del regime del presidente Bashar al-Assad in Siria, importante alleato di entrambi nella regione mediorientale.

Si tratta tuttavia di dissapori non in grado di guastare la partnership fra i due paesi, sebbene i loro interessi strategici non siano sempre convergenti.

Riserbo sulla cooperazione militare

Il testo dell’intesa prevede in compenso (articolo 4) lo scambio di informazioni di sicurezza e di intelligence, aggiungendo che il livello di cooperazione in quest’ambito sarà specificato in “accordi separati”.

L’articolo 5, che riguarda le relazioni militari, copre un vasto ambito ma è anch’esso a prima vista alquanto vago: “Le parti contraenti si consulteranno e coopereranno nel contrasto a comuni minacce militari e di sicurezza di natura bilaterale e regionale”.

Anche in questo caso, tuttavia, il testo specifica che lo sviluppo della cooperazione militare fra gli organismi competenti sarà implementato da accordi separati. Sembra dunque che il trattato sia improntato ad un certo livello di segretezza per quanto riguarda la collaborazione militare e di intelligence.

In riferimento alle sanzioni di cui entrambi i paesi sono oggetto, il documento invece dichiara esplicitamente che Mosca e Teheran collaboreranno per contrastare “l’applicazione di misure coercitive unilaterali” e “garantiranno la non-applicazione” delle suddette misure “rivolte direttamente o indirettamente contro ciascuna delle parti contraenti”.

Il nodo del Caucaso

Una sezione importante dell’accordo è dedicata al Caucaso, dove si deciderà una componente non secondaria del futuro della partnership fra i due paesi.

L’articolo 12, definito di “fondamentale importanza” da alcuni esperti russi della regione, impegna i due firmatari a rafforzare la pace e la sicurezza in quest’area (oltre che in Asia Centrale, Transcaucasia e Medio Oriente) ed a “cooperare con l’obiettivo di impedire l’ingerenza” e la “presenza destabilizzante” di “paesi terzi”.

Si può ragionevolmente ipotizzare che tali paesi includano gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Israele, i paesi dell’UE, e probabilmente la Turchia.

A tale riguardo, va ricordato che i “flirt” del premier armeno Nikol Pashinyan con Stati Uniti e UE, e gli stretti rapporti del presidente azero Ilham Aliyev con Turchia e Israele, pongono Erevan e Baku in contrasto rispettivamente con Mosca e Teheran.

L’articolo 14 impegna le parti a promuovere l’espansione del commercio tra l’Iran e l’Unione Economica Eurasiatica(UEE), di cui la Russia è paese fondatore. Quest’anno vedrà l’implementazione di un accordo di libero scambio tra Iran e UEE che ridurrà i dazi sul 90% delle merci scambiate.

A questo proposito è di particolare importanza il confine condiviso fra l’Iran e l’Armenia, paese membro dell’UEE, nella provincia montuosa di Syunik.

L’Azerbaigian rivendica in questa regione il cosiddetto “corridoio di Zangezur” che lo metterebbe in collegamento con la sua exclave di Nakhchivan. Un’ambizione che punta a creare quello che Teheran definisce il “corridoio Turanico NATO”, il quale unirebbe le repubbliche dell’Asia centrale, e le loro risorse energetiche, alla Turchia (membro dell’Alleanza Atlantica) tramite Azerbaigian e Nakhchivan.

Corridoio di Zangezur

La realizzazione di tale corridoio avrebbe l’effetto di permettere alla NATO di avere accesso al Mar Caspio. Si comprende dunque come l’esito di questa disputa sarà fondamentale per il futuro dei rapporti tra Russia e Iran.

La sfida energetica e commerciale

L’articolo 13 si concentra esclusivamente sulla regione del Caspio, importante per Mosca e Teheran non solo sotto il profilo della sicurezza (come abbiamo visto), ma anche di quello energetico, dei trasporti e della cooperazione commerciale.

Esso riflette l’aspirazione dell’Iran a diventare un hub internazionale del gas, una visione che i vertici russi avevano in passato proposto alla Turchia, quando i rapporti fra i due paesi erano più amichevoli.

Mosca intenderebbe riorientare parte dei propri piani di esportazione energetica dalla Cina (con Pechino, infatti, continuano a sussistere problemi nella definizione del prezzo di esportazione del gas) in direzione dell’Iran, in una sorta di “pivot verso sud” che rappresenterebbe una terza via di sbocco delle risorse energetiche russe, alternativa a quella europea e a quella cinese.

Tramite un gasdotto che dovrebbe attraversare l’Azerbaigian, Mosca esporterebbe inizialmente appena 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno verso l’Iran, per poi arrivare fino a 55 miliardi, la stessa capacità dell’ormai inutilizzabile Nord Stream 1 diretto in Germania.

Tecnologie ed investimenti russi potrebbero inoltre sbloccare le enormi riserve di gas iraniano, liberando Teheran dalla crisi energetica che paradossalmente la sta soffocando a causa delle sanzioni e della mancanza di investimenti, e portando i due paesi a creare una sorta di cartello del gas in grado di gestire i prezzi globali e rifornire la vicina India.

Caspio e Caucaso sono essenziali per la realizzazione del cosiddetto International North-South Transport Corridor (INSTC), corridoio logistico che consente a Mosca di esportare i propri beni verso l’Asia e l’Africa attraverso l’Iran, bypassando il Baltico, il Mar Nero e il Canale di Suez.

L’INSTC (in rosso) e la rotta tradizionale attraverso il Canale di Suez (in blu) (Public Domain)

Il valore degli scambi tra Russia e Iran è tuttavia al momento abbastanza magro, aggirandosi fra i 4 e i 5 miliardi di dollari. L’economia iraniana continua ad essere fiaccata dalla scarsità di investimenti e dal pluridecennale embargo occidentale.

Lo sviluppo dell’INSTC dovrebbe fornire a Mosca e Teheran un importante canale per aggirare le sanzioni che affliggono entrambi i paesi, i quali a tal fine stanno anche integrando i propri sistemi nazionali di pagamento. Nel 2024, le transazioni effettuate in rubli russi e rial iraniani hanno rappresentato oltre il 95% del commercio bilaterale.

Le potenzialità di cooperazione economica fra Russia e Iran sono dunque promettenti, nella misura in cui i due paesi riusciranno a escogitare sistemi comuni per sfuggire al cappio delle sanzioni.

Da un punto di vista militare, invece, Mosca e Teheran non sono completamente allineate, e ciò lascia soprattutto Teheran esposta al rischio di un intervento militare israelo-americano qualora dovesse fallire il prossimo negoziato con l’amministrazione Trump appena insediatasi.

Text of joint comprehensive strategic agreement between Iran and Russia

Mosca, IRNA – Il testo dell’accordo strategico globale congiunto tra la Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa, che è stato firmato dai presidenti dei due paesi, Masoud Pezeshkian e Vladimir Putin, venerdì 17 gennaio 2025, in una cerimonia al Cremlino, è stato pubblicato sotto forma di un’introduzione e 47 articoli come segue:

TREATIA

sul Partenariato strategico globale

tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa.

La Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa, di seguito denominate “le Parti contraenti”,

esprimendo l’interesse a portare le relazioni interstatali amichevoli a un nuovo livello e a conferire loro un carattere globale, a lungo termine e strategico, nonché a rafforzarne le basi giuridiche,

convinti che lo sviluppo di un partenariato strategico globale serva gli interessi fondamentali della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran,

basandosi sui profondi legami storici tra i popoli iraniano e russo, sulla vicinanza delle loro culture e dei loro valori spirituali e morali, sulla comunanza di interessi, sui forti legami di buon vicinato e sulle ampie opportunità di cooperazione in campo politico, economico, militare, culturale, umanitario, scientifico, tecnico e in altri settori,

tenendo conto della necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione nell’interesse della pace e della sicurezza a livello regionale e globale,

Desiderando contribuire a un processo oggettivo di formazione di un nuovo ordine mondiale multipolare giusto e sostenibile, basato sull’uguaglianza sovrana degli Stati, sulla cooperazione in buona fede, sul rispetto reciproco degli interessi, sulle soluzioni collettive ai problemi internazionali, sulla diversità culturale e di civiltà, sul principio del diritto internazionale in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, compresa la rinuncia alla minaccia o all’uso della forza, sulla non interferenza negli affari interni e sul rispetto dell’integrità territoriale di entrambi gli Stati,

Riaffermando l’impegno a rispettare lo spirito, gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di relazioni amichevoli e cooperazione tra gli Stati, nonché guidati da tutti gli accordi esistenti tra le Parti contraenti, compresa la Dichiarazione tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa sulla promozione del diritto internazionale datata 27 Khordad 1399 dell’Hijri solare (corrispondente al 16 giugno 2020),

Sottolineando che il Trattato tra la Persia e la Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa del 7 Esfand 1299 di Solar Hijri (corrispondente al 26 febbraio 1921), il Trattato di Commercio e Navigazione tra l’Iran e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 5 Farvardin 1319 di Solar Hijri (corrispondente al 25 marzo 1940), il Trattato sulle basi delle relazioni reciproche e sui principi della cooperazione tra la Repubblica Islamica dell’Iran e la Federazione Russa datato 22 Esfand 1379 del Solar Hijri (corrispondente al 12 marzo 2001) e altri strumenti fondamentali conclusi dalle Parti contraenti hanno gettato una solida base giuridica per le relazioni bilaterali,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti cercheranno di approfondire ed espandere le relazioni in tutti i settori di reciproco interesse, di rafforzare la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa, di coordinare strettamente le attività a livello regionale e globale, in linea con un partenariato globale, a lungo termine e strategico.

Articolo 2

Le Parti contraenti attuano una politica statale basata sul rispetto reciproco degli interessi nazionali e della sicurezza, sui principi del multilateralismo, della soluzione pacifica delle controversie e sul rifiuto dell’unipolarismo e dell’egemonia negli affari mondiali, nonché sul contrasto dell’ingerenza di terzi negli affari interni ed esterni delle Parti contraenti.

Articolo 3

Le Parti contraenti rafforzano le loro relazioni sulla base dei principi di uguaglianza sovrana, integrità territoriale, indipendenza, non ingerenza negli affari interni dell’altra Parte, rispetto della sovranità, cooperazione e fiducia reciproca.

2. Le Parti contraenti adotteranno misure per promuovere reciprocamente i suddetti principi nei vari livelli di relazione a livello bilaterale, regionale e globale e aderiranno e promuoveranno politiche coerenti con tali principi.

3. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti sia oggetto di un’aggressione, l’altra Parte Contraente non fornirà all’aggressore alcuna assistenza militare o di altro tipo che possa contribuire al proseguimento dell’aggressione e contribuirà a garantire che le divergenze sorte siano risolte sulla base
della Carta delle Nazioni Unite e delle altre norme applicabili del diritto internazionale.

4. Le Parti contraenti non permetteranno l’uso dei loro territori a sostegno di movimenti separatisti e di altre azioni che minacciano la stabilità e l’integrità territoriale dell’altra Parte contraente, nonché a sostegno di azioni ostili reciproche.

Articolo 4

1. Al fine di rafforzare la sicurezza nazionale e affrontare le minacce comuni, i servizi di intelligence e di sicurezza delle Parti contraenti si scambiano informazioni ed esperienze e aumentano il livello della loro cooperazione.

2. I servizi di intelligence e di sicurezza delle Parti contraenti cooperano nell’ambito di accordi separati.

Articolo 5

1. Al fine di sviluppare la cooperazione militare tra le rispettive agenzie competenti, le Parti Contraenti condurranno la preparazione e l’attuazione dei rispettivi accordi in seno al Gruppo di lavoro sulla cooperazione militare.

2. La cooperazione militare tra le Parti Contraenti coprirà un’ampia gamma di questioni, tra cui lo scambio di delegazioni militari e di esperti, gli scali in porto di navi e imbarcazioni militari delle Parti Contraenti, l’addestramento del personale militare, lo scambio di cadetti e istruttori, la partecipazione – previo accordo tra le Parti Contraenti – alle esposizioni internazionali di difesa ospitate dalle Parti Contraenti, lo svolgimento di competizioni sportive congiunte, di eventi culturali e di altro tipo, le operazioni congiunte di soccorso e salvataggio marittimo, nonché la lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare.

3. Le Parti Contraenti interagiranno strettamente nello svolgimento di esercitazioni militari congiunte nel territorio di entrambe le Parti Contraenti e al di fuori di esso, di comune accordo e tenendo conto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute applicabili.

4. Le Parti Contraenti si consulteranno e coopereranno per contrastare le minacce militari e di sicurezza comuni di natura bilaterale e regionale.

Articolo 6

1. Nell’ambito di un partenariato globale, a lungo termine e strategico, le Parti contraenti confermano il loro impegno a sviluppare la cooperazione tecnico-militare sulla base dei rispettivi accordi tra loro, tenendo conto degli interessi reciproci e dei loro obblighi internazionali, e considerano tale cooperazione come una componente importante per il mantenimento della sicurezza regionale e globale.

2. Al fine di garantire un adeguato coordinamento e l’ulteriore sviluppo della cooperazione tecnico-militare bilaterale, le Parti contraenti terranno sessioni degli organi di lavoro pertinenti su base annuale.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti cooperano a livello bilaterale e multilaterale nella lotta contro il terrorismo internazionale e altre sfide e minacce, in particolare l’estremismo, la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani e la presa di ostaggi, l’immigrazione clandestina, i flussi finanziari illeciti, la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi del crimine, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il traffico illecito di merci, denaro, strumenti monetari, beni storici e culturali, armi, stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, lo scambio di informazioni operative e di esperienze nell’ambito della guardia di frontiera.

2. Le Parti contraenti sostengono l’interazione nella protezione dell’ordine pubblico e nel mantenimento della sicurezza pubblica, nella protezione di importanti strutture statali e nel controllo statale del traffico di armi.

3. Le Parti contraenti coordinano le loro posizioni e promuovono sforzi congiunti per combattere le sfide e le minacce menzionate nelle pertinenti sedi internazionali, nonché cooperano nell’ambito dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

4. Le Parti contraenti, nell’attuazione della cooperazione prevista dal presente articolo, si ispirano alla loro legislazione nazionale e alle disposizioni dei trattati internazionali di cui sono parti.

Articolo 8

1. Le Parti contraenti tutelano i diritti e gli interessi legittimi dei loro cittadini sul territorio delle Parti contraenti.

2. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione in tutti i settori giuridici di interesse, in particolare per quanto riguarda l’assistenza legale in materia civile e penale, l’estradizione e il trasferimento di persone condannate a pene detentive e l’attuazione di accordi per il recupero dei proventi di reato.

Articolo 9

1. Guidate dall’obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, le Parti contraenti si consultano e cooperano nell’ambito delle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, sulle questioni globali e regionali che possono, direttamente o indirettamente, rappresentare una sfida per gli interessi comuni e la sicurezza delle Parti contraenti.

2. Le Parti contraenti cooperano e sostengono su base reciproca l’appartenenza di ciascuna Parte contraente alle organizzazioni internazionali e regionali pertinenti.

Articolo 10

Le Parti contraenti cooperano strettamente per il controllo degli armamenti, il disarmo, la non proliferazione e le questioni di sicurezza internazionale nell’ambito dei pertinenti trattati internazionali e delle organizzazioni internazionali di cui sono parti e si consultano regolarmente su tali questioni.

Articolo 11

1. Le Parti contraenti attuano la cooperazione politica e pratica nel campo della sicurezza informatica internazionale conformemente all’Accordo tra il Governo della Repubblica islamica dell’Iran e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della sicurezza informatica del 7 Bahman 1399 del Solar Hijri (corrispondente al 26 gennaio 2021).

2. Le Parti contraenti contribuiscono alla creazione, sotto l’egida delle Nazioni Unite, di un sistema di sicurezza internazionale dell’informazione e di un regime giuridicamente vincolante per la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti basato sui principi di uguaglianza sovrana e di non interferenza negli affari interni degli Stati.

3. Le Parti contraenti ampliano la cooperazione nel campo della lotta all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini criminali, coordinano le azioni e promuovono congiuntamente iniziative nell’ambito delle organizzazioni internazionali e di altre sedi negoziali. Le Parti contraenti promuovono la sovranità nazionale nello spazio informativo internazionale, scambiano informazioni e creano le condizioni per la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

4. Le Parti contraenti sostengono l’internazionalizzazione della gestione della rete Internet di informazione e telecomunicazione, sostengono l’uguaglianza dei diritti degli Stati nella sua gestione, considerano inaccettabile qualsiasi tentativo di limitare il diritto sovrano di regolare e garantire la sicurezza dei segmenti nazionali della rete globale e sono interessate a un maggiore coinvolgimento dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni nella soluzione di questi problemi.

5. Le Parti contraenti sostengono il rafforzamento della sovranità nello spazio internazionale dell’informazione attraverso la regolamentazione delle attività delle imprese internazionali nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché attraverso lo scambio di esperienze nella gestione dei segmenti nazionali di Internet e lo sviluppo di infrastrutture nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e cooperano nel campo dello sviluppo digitale.

Articolo 12

Le Parti contraenti faciliteranno il rafforzamento della pace e della sicurezza nella regione del Caspio, dell’Asia centrale, della Transcaucasia e del Medio Oriente, collaboreranno per prevenire le interferenze nelle regioni specificate e la presenza destabilizzante di Stati terzi in tali regioni e scambieranno opinioni sulla situazione in altre regioni del mondo.

Articolo 13

1. Le Parti contraenti cooperano al fine di preservare il Mar Caspio come una zona di pace, buon vicinato e amicizia basata sul principio della non presenza nel Mar Caspio di forze armate non appartenenti agli Stati costieri, nonché per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione del Caspio.

2. Le Parti contraenti, tenendo conto dei vantaggi della loro vicinanza territoriale e della loro connettività geografica, si sforzano di utilizzare tutte le capacità economiche del Mar Caspio.

3. Le Parti contraenti interagiscono attivamente per promuovere e approfondire il partenariato multidimensionale tra gli Stati della regione del Caspio. Durante la cooperazione nel Mar Caspio, le Parti contraenti si ispirano a tutti i trattati internazionali pentalaterali in vigore tra gli Stati del Caspio, di cui la Federazione russa e la Repubblica islamica dell’Iran sono parti, e confermano la competenza esclusiva degli Stati litoranei del Caspio nell’affrontare le questioni relative al Mar Caspio. Le Parti contraenti migliorano l’interazione bilaterale sulle questioni relative al Mar Caspio.

4. Le Parti contraenti cooperano, anche nell’ambito di attività progettuali congiunte, nel campo dell’uso sostenibile delle opportunità economiche del Mar Caspio, garantendo al contempo la sicurezza ambientale, la protezione della diversità biologica, la conservazione e l’uso razionale delle risorse biologiche acquatiche e dell’ambiente marino del Mar Caspio, e adottano misure per combattere l’inquinamento del Mar Caspio.

Articolo 14

Le Parti contraenti approfondiscono la cooperazione all’interno delle organizzazioni regionali, interagiscono e armonizzano le posizioni all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai nell’interesse del rafforzamento del suo potenziale nei settori della politica, della sicurezza, dell’economia e in ambito culturale e umanitario, e facilitano l’espansione dei legami commerciali ed economici tra l’Unione Economica Eurasiatica e la Repubblica Islamica dell’Iran.

Articolo 15

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione tra i loro organi legislativi, anche nel quadro delle organizzazioni parlamentari internazionali, dei vari formati multilaterali, dei comitati e delle commissioni specializzate, dei gruppi competenti per le relazioni tra l’Assemblea federale della Federazione russa e l’Assemblea consultiva islamica (Parlamento islamico) della Repubblica islamica dell’Iran, nonché della Commissione per la cooperazione tra la Duma di Stato dell’Assemblea federale della Federazione russa e l’Assemblea consultiva islamica (Parlamento islamico) della Repubblica islamica dell’Iran.

Articolo 16

1. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione interregionale, assumendo la sua particolare importanza per ampliare l’intera gamma delle relazioni bilaterali.

2. Le Parti contraenti creano condizioni favorevoli all’instaurazione di legami diretti tra le regioni russe e iraniane, facilitano la conoscenza reciproca delle loro potenzialità economiche e di investimento, anche attraverso l’organizzazione di missioni commerciali, conferenze, mostre, fiere e altri eventi interregionali.

Articolo 17

Le Parti contraenti sosterranno la cooperazione commerciale ed economica in tutti i settori di reciproco interesse coordinando tale interazione nell’ambito della Commissione permanente russo-iraniana per il commercio e la cooperazione economica.

Articolo 18

1. Le Parti contraenti facilitano lo sviluppo della cooperazione commerciale, economica e industriale, creando vantaggi economici reciproci, compresi gli investimenti comuni, il finanziamento delle infrastrutture, la facilitazione dei meccanismi commerciali e imprenditoriali, la cooperazione nel settore bancario, la promozione e la fornitura reciproca di beni, opere, servizi, informazioni e risultati di attività intellettuali, compresi i diritti esclusivi su di essi.

2. Consapevoli delle loro capacità di investimento, le Parti contraenti possono effettuare investimenti congiunti nell’economia di Stati terzi e, a tal fine, mantenere il dialogo nel quadro dei pertinenti meccanismi multilaterali.

Articolo 19

1. Le Parti contraenti contrastano l’applicazione di misure coercitive unilaterali, comprese quelle di natura extraterritoriale, e considerano la loro imposizione come un atto illecito e ostile a livello internazionale. Le Parti contraenti coordinano gli sforzi e sostengono le iniziative multilaterali volte a eliminare la pratica di tali misure nelle relazioni internazionali, guidati, tra l’altro, dalla Dichiarazione della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa sui modi e i mezzi per contrastare, attenuare e rimediare agli impatti negativi delle misure coercitive unilaterali, datata 14 Azar 1402 del Solar Hijri (corrispondente al 5 dicembre 2023).

2. Le Parti contraenti garantiscono la non applicazione di misure coercitive unilaterali dirette o indirette contro una delle Parti contraenti, le persone fisiche e giuridiche di tale Parte contraente o i loro beni soggetti alla giurisdizione di una Parte contraente, le merci, le opere, i servizi, le informazioni, i risultati di attività intellettuali, compresi i diritti esclusivi su di essi provenienti da una Parte contraente e destinati all’altra Parte contraente.

3. Le Parti contraenti si astengono dall’aderire a misure coercitive unilaterali o dall’appoggiare tali misure di terzi, se tali misure colpiscono o sono dirette direttamente o indirettamente contro una delle Parti contraenti, le persone fisiche e giuridiche di tale Parte contraente o i loro beni soggetti alla giurisdizione di tali terzi, le merci originarie di una Parte contraente e destinate all’altra Parte contraente, e/o le opere, i servizi, le informazioni, i risultati dell’attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi forniti da fornitori dell’altra Parte contraente.

4. Qualora una terza parte introduca misure coercitive unilaterali nei confronti di una delle parti contraenti, le parti contraenti si adoperano concretamente per ridurre i rischi, eliminare o attenuare l’impatto diretto e indiretto di tali misure sui legami economici reciproci, sulle persone fisiche e giuridiche delle parti contraenti o sui loro beni soggetti alla giurisdizione delle parti contraenti, sui beni originari di una parte contraente e destinati all’altra parte contraente, e/o sulle opere, i servizi, le informazioni, i risultati dell’attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi, forniti dai fornitori delle parti contraenti. Le Parti contraenti si adopereranno inoltre per limitare la diffusione di informazioni che potrebbero essere utilizzate da tali terzi per imporre e inasprire tali misure.

Articolo 20

1. Al fine di incrementare il volume degli scambi commerciali reciproci, le Parti contraenti creeranno le condizioni per sviluppare la cooperazione tra le organizzazioni di prestito, tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali in materia di lotta al riciclaggio dei proventi del crimine e al finanziamento del terrorismo di cui le Parti contraenti sono parte, utilizzeranno vari strumenti di finanziamento del commercio, svilupperanno progetti comuni di sostegno alle esportazioni, svilupperanno il potenziale di investimento, amplieranno gli investimenti reciproci tra individui, società pubbliche e private e garantiranno un’adeguata protezione degli investimenti reciproci.

2. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione al fine di creare una moderna infrastruttura di pagamento indipendente da Stati terzi, di passare a regolamenti bilaterali in valute nazionali, di rafforzare la cooperazione interbancaria diretta e di promuovere prodotti finanziari nazionali.

3. Le Parti contraenti ampliano la loro cooperazione al fine di sviluppare il commercio e incoraggiare gli investimenti nelle zone economiche speciali/libere delle Parti contraenti.

4. Le Parti contraenti forniranno assistenza alle zone economiche speciali/libere della Federazione russa e della Repubblica islamica dell’Iran
nello svolgimento di attività volte alla creazione di joint venture in aree di reciproco interesse e presteranno attenzione alla creazione di zone industriali.

5. Le Parti contraenti si dichiarano pronte a sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei settori dell’estrazione dell’oro, della lavorazione dell’oro, dei diamanti e dei gioielli.

Articolo 21

1. Le Parti contraenti, tenendo conto delle loro capacità e competenze, sostengono una stretta cooperazione nel settore dei trasporti e riaffermano la loro volontà di sviluppare in modo globale il partenariato nel settore dei trasporti su base reciprocamente vantaggiosa.

2. Le Parti contraenti creano condizioni favorevoli per l’operatività dei vettori della Federazione russa e della Repubblica islamica dell’Iran, la facilitazione del processo di trasporto di merci e passeggeri con tutte le modalità di trasporto e l’aumento dei loro volumi, l’uso efficace delle infrastrutture stradali e di confine.

3. Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nel settore dei trasporti stradali, ferroviari, aerei, marittimi e multimodali, nonché nella formazione di specialisti nel settore dei trasporti.

4. Le Parti contraenti collaborano attivamente allo sviluppo di corridoi di trasporto internazionali che attraversano il territorio della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran, in particolare il corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud. Tale cooperazione comprende la promozione delle merci provenienti dalle Parti contraenti nei mercati degli Stati terzi, nonché la creazione di condizioni per lo sviluppo di un trasporto senza soluzione di continuità attraverso i corridoi di trasporto, sia nel trasporto bilaterale che in quello di transito attraverso i loro territori.

5. Le Parti contraenti introdurranno sviluppi moderni nel settore dei sistemi di trasporto digitali.

6. Le Parti contraenti sostengono uno stretto coordinamento all’interno delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti, stabiliscono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le autorità esecutive e le organizzazioni del settore dei trasporti e facilitano la loro partecipazione agli eventi internazionali del settore.

Articolo 22

1. Le Parti contraenti ampliano la cooperazione nel settore del petrolio e del gas secondo i principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio e adottano misure per migliorare la sicurezza energetica delle Parti contraenti attraverso l’uso efficiente dei combustibili e delle risorse energetiche.

2. Le Parti contraenti promuovono la cooperazione energetica bilaterale nei seguenti settori:

2.1. Assistenza scientifica e tecnica, scambio di esperienze e introduzione di tecnologie avanzate e moderne nella produzione, lavorazione e trasporto di petrolio e gas;

2.2. Assistenza alle aziende e alle organizzazioni russe e iraniane del settore dei combustibili e dell’energia nell’espansione della cooperazione, comprese le forniture di energia e le operazioni di swap;

2.3. Promozione degli investimenti attraverso la cooperazione bilaterale nei progetti di sviluppo dei giacimenti di petrolio e gas nel territorio delle Parti contraenti;

2.4. Promozione di progetti infrastrutturali importanti per la sicurezza energetica globale e regionale;

2.5. Garantire un accesso non discriminatorio ai mercati energetici internazionali e aumentarne la competitività;

2.6. Cooperazione e attuazione di una politica coordinata nell’ambito di forum internazionali sull’energia, come il Forum dei Paesi esportatori di gas e l’OPEC-plus.

3. Le Parti contraenti rafforzeranno il livello di cooperazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

Articolo 23

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo di relazioni a lungo termine e reciprocamente vantaggiose per la realizzazione di progetti comuni nel settore dell’uso pacifico dell’energia nucleare, compresa la costruzione di impianti nucleari.

Articolo 24

1. Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione nei settori dell’agricoltura, della pesca, della veterinaria, della protezione e della quarantena delle piante e della produzione di sementi al fine di incrementare gli scambi reciproci e l’accesso dei prodotti agricoli ai mercati delle Parti contraenti e ai mercati degli Stati terzi.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti agricoli, delle materie prime e degli alimenti, che devono soddisfare i requisiti stabiliti in materia di controllo sanitario ed epidemiologico, veterinario, fitosanitario di quarantena e delle sementi (ispezione), nonché i requisiti per la manipolazione sicura dei pesticidi e dei prodotti chimici agricoli o altri requisiti stabiliti dalla legislazione delle Parti contraenti.

Articolo 25

Le Parti contraenti attuano la cooperazione doganale, compresa la realizzazione di progetti per la creazione di un corridoio doganale semplificato, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato al fine di promuovere la creazione di catene di approvvigionamento sicure, l’organizzazione della cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni doganali tra le rispettive autorità doganali.

Articolo 26

Le Parti contraenti, al fine di promuovere una concorrenza leale nei mercati nazionali e migliorare il benessere della popolazione, sviluppano la cooperazione nel campo della politica antimonopolistica.

Articolo 27

Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione su questioni quali il riconoscimento reciproco di norme, rapporti di prova e certificati di conformità, l’applicazione diretta di norme, lo scambio di esperienze e sviluppi avanzati nel campo dell’uniformità delle misure, la formazione di esperti e la promozione del riconoscimento dei risultati delle prove tra la Federazione russa e la Repubblica islamica dell’Iran.

Articolo 28

Le Parti contraenti interagiscono nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’educazione medica e della scienza, anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, nei seguenti ambiti:

1.) Organizzazione del sistema sanitario statale e gestione dell’assistenza sanitaria;

2.) Prevenzione e trattamento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili;

3.) Protezione della salute materna e infantile;

4.) Regolamentazione statale della circolazione dei farmaci per uso medico e dei dispositivi medici;

5.) Promozione di uno stile di vita sano;

6.) Ricerca medica;

7.) Introduzione delle tecnologie digitali nell’assistenza sanitaria;

8.) Formazione professionale degli specialisti del settore sanitario;

9.) Altri settori di cooperazione di interesse reciproco.

Articolo 29

1. Le Parti contraenti rafforzano la cooperazione per garantire il benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione sulla base della legislazione nazionale e delle politiche statali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché dei trattati internazionali di cui le Parti contraenti sono parti.

2. Le Parti contraenti rafforzano il coordinamento nel campo del benessere sanitario ed epidemiologico e della sicurezza alimentare.

3. Le Parti contraenti promuovono l’armonizzazione dei requisiti sanitari e degli standard di sicurezza alimentare e la partecipazione reciproca agli eventi pertinenti da esse organizzati.

Articolo 30

1. Le Parti contraenti promuovono e rafforzano legami a lungo termine e costruttivi nei settori dell’istruzione superiore, della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, realizzano progetti scientifici e tecnici comuni, incoraggiano l’instaurazione e lo sviluppo di contatti diretti tra le istituzioni educative e scientifiche interessate delle Parti contraenti.

2. Le Parti contraenti promuovono il partenariato diretto tra le istituzioni educative e scientifiche di istruzione superiore interessate, anche per quanto riguarda lo sviluppo e l’attuazione di programmi e progetti scientifici, tecnici e di ricerca congiunti, lo scambio di operatori scientifici e pedagogici e di studenti, l’informazione scientifica e tecnica, la letteratura scientifica, i periodici e le bibliografie.

3. Le Parti contraenti facilitano lo scambio di esperienze e informazioni su questioni relative alla regolamentazione giuridica nel campo delle attività scientifiche, tecniche e innovative, l’organizzazione e lo svolgimento di seminari scientifici congiunti, simposi, conferenze, mostre e altri eventi.

4. Le Parti contraenti promuovono lo studio della lingua, della letteratura, della storia e della cultura ufficiali dell’altra Parte contraente nei loro istituti di istruzione superiore.

5. Le Parti contraenti assistono i propri cittadini nel perseguire l’istruzione in istituti scolastici dell’altra Parte contraente.

Articolo 31

Le Parti contraenti rafforzano l’interazione e lo scambio di opinioni e di esperienze in materia di esplorazione e sfruttamento dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici.

Articolo 32

Le Parti contraenti rafforzano i legami tra i mezzi di comunicazione di massa, nonché in settori quali la stampa e l’editoria, la promozione della letteratura russa e persiana, nonché le relazioni socio-culturali, scientifiche ed economiche, incoraggiando la conoscenza reciproca e i contatti di comunicazione tra i popoli della Federazione russa e della Repubblica islamica dell’Iran.

Articolo 33

Le Parti contraenti incoraggiano i loro mezzi di comunicazione di massa a cooperare ampiamente per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la libera diffusione delle informazioni al fine di opporsi congiuntamente alla disinformazione e alla propaganda negativa diretta contro la Federazione russa e la Repubblica islamica dell’Iran e di contrastare la diffusione di false informazioni di importanza pubblica che minacciano gli interessi nazionali e la sicurezza di ciascuna delle Parti contraenti, nonché altre forme di abuso dei media.

Articolo 34

1. Le Parti contraenti promuovono ulteriori interazioni nel campo della cultura e dell’arte, anche attraverso lo scambio di eventi culturali e la promozione di contatti diretti tra le loro istituzioni culturali al fine di mantenere il dialogo, approfondire la cooperazione culturale e realizzare progetti comuni a fini culturali ed educativi.

2. Le Parti contraenti facilitano la familiarizzazione dei popoli della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa con la cultura e le tradizioni reciproche, promuovono lo studio delle lingue ufficiali (russo e persiano), incoraggiano i contatti tra le istituzioni scolastiche, compreso lo scambio di esperienze tra i professori di lingua russa e persiana, la loro formazione e riqualificazione professionale, lo sviluppo di materiale didattico per lo studio del russo e del persiano come lingue straniere, tenendo conto delle specificità nazionali, e incoraggiano i contatti tra le personalità della letteratura, dell’arte e della musica.

3. Le Parti contraenti creeranno condizioni favorevoli per il funzionamento del Centro culturale iraniano a Mosca e del Centro culturale russo a Teheran, in conformità con l’Accordo tra il Governo della Repubblica islamica dell’Iran e il Governo della Federazione russa sull’istituzione e il quadro operativo dei Centri culturali del 24 Farvardin 1400 del Solar Hijri (corrispondente al 13 aprile 2021).

Articolo 35

Le Parti contraenti sostengono un’intensa cooperazione nel settore pubblico e privato nei campi della promozione del patrimonio culturale, del turismo, dell’arte e dell’artigianato, al fine di sensibilizzare la popolazione alla ricchezza socio-culturale e alle varie attrazioni turistiche della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran e di promuovere i contatti diretti tra le loro organizzazioni turistiche.

Articolo 36

Le Parti contraenti incoraggiano gli scambi bilaterali di giovani, facilitano l’instaurazione di contatti diretti tra associazioni creative, sportive, socio-politiche e altre associazioni giovanili e promuovono conferenze, seminari e consultazioni tematiche congiunte sulle questioni giovanili.

Articolo 37

Le Parti contraenti facilitano il rafforzamento della cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport attraverso lo scambio di allenatori e altri specialisti in educazione fisica e sport, nonché l’ampliamento dei contatti diretti tra le loro organizzazioni sportive.

Articolo 38

Le Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per la prevenzione, la risposta e la mitigazione delle catastrofi naturali e di origine umana, nonché per lo sviluppo e il miglioramento del sistema di gestione delle crisi.

Articolo 39

Le Parti contraenti cooperano nel campo della protezione dell’ambiente attraverso la condivisione di esperienze sull’uso razionale delle risorse naturali, l’introduzione di tecnologie rispettose dell’ambiente e l’attuazione di misure di protezione ambientale.

Articolo 40

Le Parti contraenti facilitano la cooperazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nel campo della gestione delle risorse idriche.

Articolo 41

Le Parti contraenti, al fine di definire aree e parametri specifici di cooperazione previsti dal presente Trattato, possono, se necessario, concludere accordi separati.

Articolo 42

Le Parti contraenti si scambieranno opinioni sull’attuazione delle disposizioni del presente Trattato, anche in occasione di vertici periodici e riunioni ad alto livello.

Articolo 43

Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri trattati internazionali.

Articolo 44

Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’attuazione delle disposizioni del presente Trattato sarà risolta attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti contraenti per via diplomatica.

Articolo 45

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore allo scadere di 30 (trenta) giorni dalla data dell’ultima notifica scritta del completamento da parte delle Parti Contraenti delle relative procedure interne, e sarà valido per 20 (venti) anni con rinnovo automatico per successivi periodi di cinque anni.

2. Il presente Trattato sarà denunciato se una delle Parti contraenti notificherà per iscritto all’altra Parte contraente la sua intenzione di denunciare il presente Trattato al più tardi 1 (uno) anno prima della sua scadenza.

Articolo 46

La cessazione del presente Trattato non pregiudicherà i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti, così come i loro progetti, programmi o accordi in corso che sono stati realizzati nel corso dell’attuazione del presente Trattato prima di tale cessazione, a meno che non concordino diversamente per iscritto.

Articolo 47

Di comune accordo scritto delle Parti contraenti, il presente Trattato può essere emendato e integrato. Tali emendamenti e integrazioni costituiranno parte integrante del presente Trattato ed entreranno in vigore in conformità con l’articolo 45 dello stesso.

Il presente Trattato, composto da un preambolo e da 47 (quarantasette) articoli, è stato concluso nella città di Mosca il 28 dicembre 1403 dell’Hijri solare, corrispondente al 17 gennaio 2025, in due originali in lingua persiana, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di disaccordo nell’interpretazione o nell’attuazione del presente Trattato, sarà utilizzato il testo inglese.

Per

la Repubblica Islamica dell’Iran

Per

Federazione Russa

Persian Gulf Arab leaders urging Trump to soften stance on Iran: Report

Teheran, IRNA – I leader dei Paesi arabi della regione del Golfo Persico hanno chiesto al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump di adottare “una posizione più morbida” nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, secondo quanto riportato da un rapporto.

Il New York Times ha riportato lunedì che i leader arabi hanno anche esortato Trump – che diventerà ufficialmente presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio – ad adottare “una linea più dura nei confronti di Israele”.

Durante il suo primo mandato, Trump ha ritirato gli Stati Uniti da un accordo storico tra l’Iran e sei potenze mondiali, tra cui l’America. Aveva fatto campagna elettorale contro l’accordo ed era amareggiato dal fatto che non avesse portato benefici finanziari agli Stati Uniti. Successivamente, poiché l’Iran si rifiutava di negoziare un altro accordo con uno Stato perfido, Trump ha lanciato quella che ha definito una campagna di “massima pressione” su Teheran.

Sempre durante il suo primo mandato, Trump ha abbracciato i Paesi arabi in quella che era percepita come una coalizione anti-Iran.

In quello che il New York Times descrive come un cambiamento significativo, quegli stessi Paesi arabi hanno ora chiesto al prossimo presidente degli Stati Uniti di ammorbidire la sua posizione sull’Iran durante il suo secondo mandato.

Il rapporto ha evidenziato i commenti pubblici dei leader arabi nell’ultimo anno, da quando Israele ha lanciato una guerra contro la Striscia di Gaza nell’ottobre 2023, e ha affermato che i commenti rivelano un riposizionamento dell’atteggiamento.

L’orrenda perdita di vite umane e l’essenziale appiattimento della Striscia di Gaza, che molti Paesi ora considerano equivalente a un genocidio, ha spinto i leader arabi, in precedenza per lo più ignari della condizione dei palestinesi sotto l’occupazione e l’assedio israeliano, a cambiare la loro posizione.

La guerra israeliana in corso ha ucciso più di 46.500 palestinesi, e non solo.

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