ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE TRA PLURALISMO ED UNITÀ DELL’ISTITUZIONE, di Teodoro Klitsche de la Grange

Qui sotto un saggio di Teodoro Klitsche de la Grange pubblicato nel 1990 dal periodico Behemoth http://www.behemoth.it/index.php?nav=Home.01

Considerazioni sul pensiero di Hauriou, Schmitt e Romano

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il pensiero istitu­zionista di Hauriou, Romano, Schmitt. – 3. Linee di ela­borazione successiva. – 4. Il carattere fondamentale del­ l’organizzazione nel pensiero istituzionista. – 5. Conclu­sione.

 

  1. – All’influenza di Santi Romano dob­ biamo che, per i giuristi italiani non orientati verso il nor­mativismo, è quasi un luogo comune affermare che è l’ordi­namento a produrre il diritto, o meglio il diritto è tale, in quanto è ordinamento. E, per definire l’ordinamento, si è per lo più ricorsi al concetto di organizzazione (1), impie­ gato dal giurista siciliano per dare l’idea di che cosa, in primo luogo, fosse l’ordinamento giuridico. Da questa con­sapevolezza si è fatta derivare la necessità di studiare, per capire il fenomeno giuridico, le organizzazioni; e, del pari, che queste sono fonte non solo di rapporti giuridici, ma di norme, e, in genere, di diritto oggettivo.

Se però  andiamo  a vedere  cosa  s’intende per organizza­zione (lasciando momentaneamente  da parte l’ordinamen­to) si scopre una genericità definitoria, e spesso, un’assenza totale  di definizione.  Così  tale  concetto,  indicato  talvolta come  la  nuova  frontiera  del diritto  (pubblico),  assume  le sembianze  dell’araba fenice, di cui secondo un noto detto, tutti  giuravano  dell’esistenza,  ma  senza sapere, non  aven­dola vista, come fosse. Soluzione che appartiene al genere delle scorciatoie  scientifiche,  restie  alla precisione  concet­tuale, quanto prodighe nell’impiego di termini, che, indefi­niti, proprio perciò sono assai comodi. Ciascuno infatti può connotarli come vuole, e trovarsi tuttavia d’accordo, come i teologi ricordati nelle “Lettres Provinciales”  con chi, pur servendosene, ne ha un concetto opposto.

Accanto a chi si contenta di questo approccio pirandellia­no, vi sono altri che, volenterosamente, hanno voluto dare una fisionomia all’araba fenice. E così si è sostenuto che perché un gruppo umano possa avere un’organizzazione occorre: a) una distinzione di compiti – questa ritenuta essenziale -; b) per il raggiungimento di un fine : non sem­ pre ritenuto essenziale né necessario.

A ben vedere non ci si può ritenere appagati da tale con­notazione tributaria più all’analisi semantica del termine che alla sua effettiva corrispondenza alla realtà.

Invero, se la si volesse seriamente applicare nel mondo giuridico, non si potrebbe fare a meno di considerare orga­nizzazioni -e per tale via, almeno in parte e/o in nuce ordi­namenti, anche gruppi umani a carattere effimero ed occa­sionale. I turisti di un viaggio “organizzato” o i bambini che giocano ai quattro cantoni sarebbero così la morula delle grandi organizzazioni sociali (2). Identiche nei connotati essenziali – come l’individuo sviluppato rispetto all’em­brione – e diverse solo quantitativamente, perché, come l’individuo, enormemente più ricche di cellule e assai più differenziate.

In effetti al di là delle considerazioni che possono farsi su tali concezioni, appare chiaro che sono assai lontane (e non hanno colto i caratteri più pregnanti) del concetto (di ordi­namento e) di organizzazione, formulato dai giuristi – comunemente “classificati” come istituzionisti -come Santi Romano, Maurice Hauriou ed, in certa  misura,  il “secondo” Carl Schmitt (3). A questi, in effetti non sarebbe capitato di formulare un concetto così poco adattabile al fenomeno primario dell’esperienza giuridica da essi considerato, e cioè lo  Stato.

Nel loro pensiero è l’analisi dell’istituzione-Stato a costi­tuire la base per la costruzione dei concetti su ricordati, di cui rappresenta la forma-concreta-più complessa ed avan­zata. E, dello Stato, l’essenziale è costituito dalla stabilità e dall’effettività; pertanto tutti, in misura maggiore o minore, sottolineano tali caratteri, che un gruppo umano deve avere per costituire un ordinamento. Stabilità i cui connotati sono variamente individuati: da quello puramente temporale (la durata) alla certezza dei rapporti, al progetto politico (all”‘idea” e forse anche alla “formula politica” di Gaetano Mosca) e soprattutto al concreto rapporto di comando – obbedienza che deve sussistere in ogni organizzazione sociale che non sia effimera od occasionale. Su quest’ultimo aspetto (che ha carattere determinante rispetto agli altri, perché è il sussistere di rapporti di comando ed obbedienza che conferisce durata, certezza e concretezza all’istituzio­ne) è d’uopo soffermarsi.

 

  1. Il pensiero istituzionista di Hauriou, Romano, – In effetti nel pensiero degli autori citati, tranne che per Schmitt, l’essenzialità del rapporto comando-obbe­ dienza per l’esistenza di un’organizzazione sociale non è stata posta in rilievo maggiore di altri caratteri; ciò spiega in parte perché sia stata successivamente quasi totalmente dimenticata a beneficio d’interpretazioni riduttive del pen­ siero dei due giuristi, ma, soprattutto, della teoria istituzio­nista. Hauriou, com’è noto, pone in rilievo, nel costruire il proprio concetto d’istituzione, quelli di “potere” “ordine” e “libertà”. Non è inesatto affermare che dei tre concetti è stato il secondo ad aver più successo. Primo e terzo sono stati assai meno considerati. Ma non è inutile notare come è il”potere” a costituire la base del pensiero di Hauriou, nel quale tutti e tre confluiscono e caratterizzano il concetto di istituzione.

È questa a ricondurre ad unità la dialettica fra questi ele­menti. Ma non può dimenticarsi che nel concetto di potere il giurista francese concentrava gli aspetti volontaristici e soggettivistici della propria concezione del diritto; secondo Hauriou  “Il potere  è una  libera  energia  della  volontà che assume  il  compito  del  governo  di  un  gruppo   umano mediante la creazione dell’ordine e del diritto” (4). Essen­ziale a questo compito creativo è il comando, per cui, qual­ che pagina dopo, nel delineare i caratteri dell’organizza­zione sociale, specifica: “Il y a d’abord une erreur à éviter (dans laquelle, bien entendu, des quantités de gens se sont précipités): c’est l’explication  de l’organisation  sociale par la divisione du travail ou par la différenciation des fonctions entendue au sens économique de la loi du moindre effort. Il y a une trentaine d’années, on a cru à cette explication par les organismes vivants; je pense qu’on en est revenu. En tout cas, en matiére d’organisation sociale, la differéncia­ tion des organes et des fonctions, au sense économique, est un phénomène tardif, et non point primaire. Les phénomèns primaires sont d’ordre politique,  c’est l’apparition d’un centre directeur ou fondateur, celle d’organes de gouverne­ment, celle d’equilibres gouvernamentaux et, enfin, des consentements” (5); onde conclude che “l’apparizione del Centro fondatore e degli organi di governo costituisce, se si vuole, una differenziazione tra governcmti e governati, ma questa è di natura politica e non ha alcun rapporto con la divisione del lavoro” (6). L’organizzazione sociale lungi dallo spiegarsi con il meccanico svolgersi di leggi naturali, sorge da una “libera energia della volontà”, questa energia crea “l’ordine ed il diritto”; l’ordinamento (e l’organizza­zione) nasce con la differenziazione tra governanti e gover­nati, distinzione  che non ha nulla  d’economico.

Per Santi Romano, “ogni forza che sia effettivamente sociale e venga quindi organizzata si trasforma perciò stesso in diritto… Viceversa non è diritto… soltanto ciò che non ha organizzazione sociale” (7). E che cos’è un’organizza­zione sociale? Santi Romano aveva una giusta diffidenza verso il concetto: ma quando giunge a dare una rappresen­tazione delle istituzioni (in rapporto al concetto d’organiz­zazione), scrive che: “…Tali enti vengono a stabilire quella sintesi, quel sincretismo in cui l’individuo rimane chiuso; è regolata non soltanto la sua attività, ma la sua stessa posizio­ne, ora sopraordinata ora subordinata a quella di altri, cose ed energie sono adibite a fini permanenti e generali, e ciò con un insieme di garanzie, di poteri, di assoggettamenti, di libertà, di freni, che riduce a sistema e unifica una serie di elementi in sé e per sé distinti. Ciò significa che l’istituzione, nel senso da noi profilato, è la prima, originaria ed essen­ziale manifestazione del diritto. Questo non può estrinse­carsi se non in un’istituzione, e l’istituzione intanto esiste e può dirsi tale in quanto è creata e mantenuta in vita dal dirit­to” (8).

Anche nel trattare della giuridicità degli ordinamenti considerati “antigiuridici” sostiene che è “un’ordinamento giuridico…; in quanto irreggimenta e disciplina i propri ele­ menti” (9). È significativo che Romano dia quasi per nulla peso alla differenziazione delle funzioni, e ne attribuisca tanto ai concetti di “unità” e “chiusura” per definire l’istitu­ zione: ma, in relazione a ciò, giova sottolineare che è diffici­le, se non impossibile, concepire un ordinamento “unito”, se non attraverso il potere di comando di un individuo (o di un organo) su altri individui (od organi) e il correlativo crearsi di posizioni  (status) di sovra e sottoordinazione.

C’è poi un passo dell’ Ordinamento giuridico in cui ilgiu­ rista chiarisce in modo decisivo tale carattere essenziale del­l’ordinamento: ed è quando ricorda “che è possibile conce­pire un ordinamento, che non faccia posto alla figura del legislatore,  ma  solo a quella  del giudice … Se così  è,  il momento giuridico, nell’ipotesi accennata, deve rinvenirsi, non nella norma, che manca, ma nel potere, nel magistrato, che esprime l’obiettiva coscienza sociale, con mezzi diversi da quelli che son propri di ordinamenti più complessi e più evoluti” (10). Anche in questo passo Santi Romano indivi­dua nel potere (di comando) la condizione necessaria per­ché sussista un ordinamento (e con ciò l’organizzazione del gruppo sociale). D’altra parte in ciò è coerente col pensiero espresso in altri saggi. In uno dei più interessanti, !”‘Instau­razione di fatto di un ordinamento giuridico” , il rapporto forza-diritto-legittimità è analizzato in modo che risulte­rebbe incomprensibile, a non tener presente il concetto di istituzione, proficuamente caratterizzato dal rapporto comando-obbedienza. Analogamente nel descrivere l’or­ganizzazione unitaria  di un movimento rivoluzionario (che è un ordinamento giuridico, “sia pure imperfetto, fluttuan­te, provvisorio”), Romano ricorda “ci saranno dirigenti … norme di vario genere che regolano le attività rivoluziona­rie, persone ed enti che obbediscono a tali norme, sanzio­ni…” (11).

Sembra superfluo sottolineare che il concetto d’ordina­mento giuridico da Schmitt tratteggiato negli anni ’30 pre­suppone, anzi è costruito, intorno al rapporto comando­ obbedienza. Non solo Schmitt parla ripetutamente, nel riferirsi all’ordinamento concreto ed all’istituzione, di gerarchia e di disciplina, proprio negli scritti in cui sarebbe avvenuta la svolta del grande giurista verso l’istituzionismo; ma anche negli scritti precedenti, specialmente nella Politi­ sche Theologie I e nella Verfassungslehre è manifesto che l’esistenza di un’ordinamento (anche se Schmitt si riferisce quasi sempre ad un ordinamento politico) è determinato dal fatto che alcuni uomini hanno il (diritto di) comando su altri uomini.

Una comunità e un ordinamento sono tali in quanto sussi­ stono rapporti di sovra e sotto ordinazione tra le persone che vi partecipano (12). La stessa polemica che Schmitt svolge contro il concetto di ordinamento – come inteso dai giuristi normativisti – (13) rivela, accanto alla contrapposi­zione principale (tra diritto come ordinamento e diritto come norma) una, secondaria ma rivelatrice, tra conce­zione d’ordine” elaborato sui concreti rapporti tra compo­nenti l’istituzione e quella fondata su regole meramente tec­niche o comunque applicabili solo in una società dove vigono norme basate sullo “scambio” (cioè in definitiva, costituita  di rapporti tendenzialmente  e prevalentemente economici). Il carattere di categoria generale ,che ha un ordine del primo tipo e quello -limitato, se non  eccezionale

– del secondo non hanno bisogno di essere sottolineati.

Schmitt non sottovaluta gli elementi dell’istituzione non totalmente riducibili al rapporto comando-obbedienza: nel suo pensiero la legittimità è (in parte) il corrispondente dell’idea di Hauriou. Tuttavia l’ispirazione continua che trae dai pensatori controrivoluzionari, (il cui pensiero giuridico

– in termini necessariamente generici – potrebbe definirsi un misto di istituzionismo e decisionismo) gli evita di cadere nel soggettivismo esasperato, che è la principale strada che si apre ad un decisionista conseguente. La polemica anti­ romantica, contro un “Io” politico svincolato da ogni riferi­mento alla concreta situazione storica e politica; il suo stesso definirsi, negli anni ’30 “organo del pensiero giuri­ dico del popolo tedesco”, ancorava il suo decisionismo all”‘ubi consistam” della situazione storica, determinata da tutte le “costanti” di cui l’uomo di governo (e lo scienziato politico) deve tener conto.

Resta il fatto, di per sé incontrovertibile, che tutti e tre i grandi giuristi delineavano il concetto di organizzazione in termini che hanno poco a che vedere con la divisione dei compiti tra più soggetti: questa appare loro secondaria, e, tutto sommato, derivata da quell’altra, essenziale, divi­ sione dei compiti, che vuole il gruppo sociale costituito quando qualcuno comanda e gli altri obbediscono. Del pari la stessa attività “regolativa” o di normazione, appare secondaria e derivata rispetto all’essenzialità di quel rap­porto, come giustamente rilevava Santi Romano, coll’e­sempio – dinnanzi ricordato – di una comunità il cui tessuto connettivo era costituito dalle decisioni dei giudici (14).

  1. Linee di  elaborazione    – Nella  successiva elaborazione  del  concetto  anche  da  parte  dei  giuristi  più vicini  all’ipotesi  istituzionista,  questa  costante  dell’idea  di ordinamento   (ed  organizzazione)  è  andata  – in  parte  – smarrita. C’è, quindi, chi ha identificato gli elementi neces­ sari  dell'”ordinamento  giuridico”,  nella  plurisoggettività, nella  normazione,  e  nell’organizzazione.  E  quest’ultima, come accennato sopra, è caratterizzata  esclusivamente  dalla divisione  dei  compiti,  con  relativa  istituzione  di  “uffici”. Talaltro  ha  voluto  ricavare  il  concetto  d’organizzazione basandosi  su  quello  di  “potere”  (giuridico),  ritenuto  un prius  rispetto  a quello di diritto, e in grado di spiegare, in tali termini,  i rapporti tra organi della stessa organizzazio­ne,  che  è  poi  uno  dei  punti  dolenti  delle  tematiche  degli ordinamenti.  Con  ciò indubbiamente  ci  si avvicina  di più alle concezioni dei tre giuristi ricordati, non foss’altro per­ché, nell’analisi semantica del termine “potere” è implicito, in una certa misura, minima se si vuole, il concetto di domi­nio,  di  signoria  e  quindi  di comando.  Ma  le potenzialità positive di tale concezione non sono state spesso conseguentemente sviluppate e portate alle logiche conclusioni.

Il potere diventa così, più che altro, il contenuto (e il limi­te) della competenza dell’organo, anfibiologicamente (e, talvolta, ambiguamente) definibile sia in termini di divi­sione dei compiti (o del lavoro) sia in relazione ai rapporti di sovra e sottoordinazione. In questo si può notare la dimenticanza di un dato giuridico essenziale, costante preoccupazione dei teorici dell’istituzione, espressa in par­ticolare da Schmitt e da Romano: quello dell’unità dell’or­dinamento. A tale proposito è appena il caso di rilevare, prescindendo, al momento, da considerazioni di teoria generale e di sociologia del diritto, che qualsiasi organizza­zione sociale può agire per il diritto, in quanto “unità”. Il diritto positivo non prende in considerazione, come sog­getti di diritto, se non persone, fisiche o giuridiche che  siano. Perché un gruppo possa essere centro d’imputazione   di rapporti, occorre che i componenti raggiungano un’unità (di volizione e/o di azione). È solo questa che consente al gruppo d’agire e di avere rilievo giuridico.

A ·trasporre questo dato in termini di teoria  generale (cioè in quelli in cui lo formulavano Schmitt, Hauriou e Romano) ciò significa che un gruppo sociale può avere con­sistenza d’ordinamento, quando (attraverso la sua organiz­zazione) opera la reductio ad unitatem delle volontà dei membri; al minimo, attraverso un differente potenziale di potere tra i componenti, che assicuri in ogni caso una deci­sione valevole per tutti. Se questa unità non c’è, non c’è neppure  ordinamento,  né organizzazione.  Di guisa che   il problema di quale ne sia l’elemento essenziale e basilare consiste nell’identificare quello che consente di unificare le varie componenti, e renderle così capaci di agire unitaria­mente. Questo è, indubbiamente, l’organizzazione “gerar­chica” (intendendo tale termine in senso ampio) del gruppo (15), per cui ogni organizzazione ha un centro di riferi­mento dominante e decisivo rispetto agli altri. È significa­tivo del disinteresse verso tale approccio, che sia stato poco considerato come il diritto positivo, laddove, in un’ente, non si riesca a raggiungere questa unità (e conseguente­mente capacità d’agire), provveda con meccanismi “di sup­plenza”, tipici gli organi straordinari commissari o i provve­dimenti “sostitutivi”, nominati o deliberati da uffici ed organi di Enti sovraordinati. La scarna riflessione su questi istituti è in puntuale corrispondenza con la sottovaluta­zione dell’elemento “autoritario” e del carattere unitario dell’istituzione,  che da quello è assicurato.

D’altra parte, l’acuta sensibilità di Schmitt e Romano ai problemi del diritto “statu nascenti” ed alla concretezza sto­rico-politica faceva dell’idea di unità il dato (e l’esigenza) necessaria e centrale. Lo studio, acuto anche se non appro­fondito, dell’organizzazione rivoluzionaria che fa il giurista siciliano, lo rende palese. Tutti, d’altra parte, possono immaginare che fine avrebbe fatto la Rivoluzione d’otto­bre, se, dopo la votazione del comitato centrale nella notte del 23 ottobre 1917, maggioranza e minoranza bolscevica fossero andate ciascuna per la propria strada, e, ancor di più se i militanti non avessero eseguito (o eseguito solo in parte) le decisioni del Comitato  centrale.

L’idea di unità è d’altronde implicita nel concetto di “pouvoir” che tanta importanza ha nel pensiero di Hauriou. È importante notare come allo stesso appariva del tutto naturale che nell’idea di “pouvoir de droit” confluiscano i due aspetti della competenza (intesa in senso lato) e del dominio (che per Hauriou, dato il carattere burocratico del­l’istituzione-Stato consiste soprattutto nel potere di con­trollo).

Dato che, come abbiamo visto, il concetto d’organizza­zione accolto da alcuni giuristi successivi non è, se non in modesta misura, riferibile al pensiero di Romano, Schmitt ed Hauriou occorre ricavare quali referenti  culturali abbia la concezione criticata.

È condivisibile che una teoria istituzionista del diritto, è, come sostiene Schmitt con espressione sintetica, una teoria caratterizzata dal carattere di sovrapersonalità, cui si contrappongono la personalità del decisionismo e l’impersona­lità dell’impostazione normativistica (16). Tale scriminan­te, in sé riferibile più che al pensiero concretamente espresso, a tipi ideali, è un punto di partenza per comprendere i presupposti di una teoria istituzionale “debole”.

È indubbio che dopo il soggettivismo ed il razionalismo della seconda metà del XVIII secolo, fondamenti ideali della rivoluzione borghese, col XIX si apriva un periodo di prevalenza degli aspetti oggettivistici, considerati le “deter­minanti” del diritto. Non era solo la Scuola storica del dirit­to, né la filosofia hegeliana o i suoi epigoni (tra cui Marx): era la maior pars del pensiero politico-giuridico a reagire al soggettivismo razionalistico della Rivoluzione Francese. In linea generale ciò appare evidente: è più interessante però notarne  le conseguenze  sulla teoria  generale del diritto.

A tale proposito, la prevalenza, nella seconda metà del XIX secolo, del positivismo giuridico, ha costituito un freno al formarsi di concezioni giuridiche che tenessero in gran conto gli aspetti sociologico-fattuali non solo come condi­ zionanti (in modo decisivo) il diritto, ma come costitutivi dello stesso,  attraverso concetti come !'”istituzione” o simili ( ciò con l’eccezione, notata abitualmente, di Otto  Gierke).

In questo senso, il positivismo giuridico della seconda metà dell’800 ha impedito che le concezioni maturate in altri ambiti scientifici potessero avere compiuta rispon­denza in quello giuridico. Questo è vero in particolare per la teoria dell’istituzione. È certo, a tale riguardo, che tra il pensiero istituzionista e le (prevalenti) concezioni politico­ istituzionali del periodo della Restaurazione c’è un nesso evidente; del pari molti giuristi hanno sottolineato il carat­tere “sociologico” della concezione istituzionista, creando un nesso (che c’è, ma probabilmente più tenue di quanto si creda) tra sociologia e teoria istituzionale.

Senonché la sociologia, come qualunque scienza natura­le, va alla ricerca delle determinanti e delle costanti dell’a­gire sociale; una spiegazione del diritto in termini puramente (meglio sarebbe dire piattamente) sociologici porta a sottovalutare e ad espungere dal mondo giuridico l’azione della libera volontà umana (Hauriou) e l’orgoglio della decisione fondamentale (Schmitt). E, quel che è più gra­ vido di conseguenze negative, la sociologia studia il diritto come fatto, mentre la scienza del diritto ha – ovviamente – una visione più ampia, comprensiva e diversa del fenomeno giuridico.

Ad applicare (con una certa ingenuità) il metodo delle ricerche sociologiche, è chiaro che costituiscono fatti l’esi­stenza di un gruppo sociale, la normazione che questi si da e l’organizzazione in cui si articola. Mentre sono spiegazioni di tali fatti, che l’organizzazione sia tale anche perché c’è una distinzione tra chi comanda e chi obbedisce, tra ciò che è comune e ciò che è individuale, o per la funzione che ha l’i­stituzione.

La spiegazione di un fatto però si presta, agli occhi di metodologi incantati dalla “oggettività” e dalla “misurabili­tà” del dato empirico, ad essere tacciata di non scientificità, se non di pregiudiziali ideologiche. A poco vale che, in uno specifico campo d’indagine, il dato empirico spieghi assai meno di una valutazione e definizione degli elementi in gio-

 

co, o meglio che quello sia solo (e in parte) la base su cui lavorare per  arrivare  a conclusioni  di reale interesse.

Quando poi l’empirismo sociologico si coniuga con il determinismo economico, la distorsione del dato reale è assicurata.  Da un  simile mélange , tutti i concetti  giuridici

vengono piegati ai presupposti elementari di un sistema di pensiero  economico.  La distinzione  dei  compiti nell’appa­rato di “governo” del gruppo diventa così una sottospecie della divisione del lavoro: come questa è determinata dalla razionalità funzionalistica di una migliore  utilizzazione delle attitudini di ciascuno, ai fini di una maggiore produtti­vità sociale; la stessa distinzione tra chi comanda e chi obbe­disce (che è la base, sia pure funzionale, dell’ineguaglianza tra governanti e governati) diventa irrilevante, ma più ancora incompatibile, con un sistema di pensiero dominato dai postulati dell’eguaglianza tra homines  aeconomici  e della loro libertà di scegliere, acquistare e vendere, a pari condizioni,  dei beni.

Al termine di questa strada, non si riesce più a compren­dere in cosa una società cooperativa differisca dallo Stato, o, all’altro estremo sociologico, da un gruppo sociale occa­sionale. Che proprio teorici come Schmitt ed Hauriou aves­ sero messo in guardia contro queste interpretazioni econo­micistiche del diritto e del concetto d’istituzione è cosa che potrebbe, al limite, interessare poco, se non si volesse poi, attribuire alla teoria istituzionale implicazioni espressa­mente rifiutate dai “soci fondatori”. Come del pari, è evi­ dente che, come sopra cennato, lungi dal ricondursi ad una qualche forma di determinismo sociale, il pensiero di Hau­riou appare ispirato al bergsoniano èlan vita!, all’istituzione come impresa della volontà umana libera e creatrice; e quello di Schmitt alla decisione sovrana, condizionata sì dalla situazione storica, ma, quanto meno nel caso d’ecce­zione, libera nei mezzi e, in certa misura, negli stessi   fini.

Sotto un diverso aspetto, la teoria dell’istituzione è stata percepita (e recepita) come reazione avverso la “statalità” del diritto e come negazione del “monopolio” statale alla sua produzione, cui contrappone la pluralità degli ordina- menti giuridici.

Le valenze pluralistiche della teoria sono state tra le meglio accette, specie quando si coniugavano con precise (ancorché differenti) posizioni ideologiche. È stato quindi una conseguenza logica che dalla constatazione della plura­lità degli ordinamenti si passasse al pluralismo, dal relativi­smo vitalistico e realistico all’ideologia del neo-corporativi­smo, se non  del neo-feudalesimo  (17).  Questa è stata grandemente facilitata dall’immissione di robuste dosi di nor­mativismo nella teoria dell’istituzione: il pluralismo così inteso consente infatti di coniugare il diritto “originario” all’esistenza ed all’autonomia dei più svariati gruppi (ed istituzioni) con le garanzie che solo uno Stato legislativo parlamentare, con le sue norme “misurabili”, promulgate con leggi (costituzionali ed ordinarie) non facilmente modi­ficabili, può  offrire congruamente.

Applicando ai tipi di pensiero  giuridico  le correlazioni che Schmitt stabilisce tra “tipi” di Stato (giurisdizionale, legislativo-parlamentare, governativo-amministrativo) e scelte politiche (conservatorismo, evoluzionismo progressi­sta, radicalismo di destra o di sinistra), si può affermare che un tipo istituzionale “puro”, si coniuga col  conservatori­smo; quello normativista col progressismo moderato ed evoluzionista; il decisionismo col radicalismo. Con tutte le approssimazioni e i distinguo che il tema ed il carattere di queste classificazioni impone, il massimo della chiarezza nei risvolti politici di tali concezioni può però ancor meglio ritrovarsi nelle forme “miste” che nei tipi “puri” di pensie­ro. Sotto tale profilo, nella realtà storica la miscela più con­ servatrice è indubbiamente quella tra istituzionismo e nor­mativismo. (nel senso precisato). In effetti una teoria istitu­zionale “pura” è una  teoria  del  “movimento”  (evolutivo) del diritto prodotto dalle varie articolazioni dell’istituzione (Hauriou); mentre una regolamentazione legislativa rigida dell’attività sociale tende ad imbalsamarla in forme e rap­ porti la cui evoluzione viene resa più  difficile.

A ben vedere questa particolare “garanzia” della stabili­tà, tipica della vulgata pluralista, non la si trova nel concetto d’istituzione (o di ordinamento) di nessuno dei tre grandi giuristi: il paragone della scacchiera di Santi Romano, con l’organizzazione come prius e “ragione sufficiente” rispetto alla produzione normativa, con la stessa coesione dell’ordinamento  ritenuta  indipendente  dalle  “norme”,  ma assicu­rata dal comando, rende bene il senso del concetto, in cui è il reale che precede e prevale, in ogni caso, sul normativo.

Come lo rende la contrapposizione di Schmitt tra la neces­saria indeterminatezza di certi concetti, peculiari di un ordi­namento concreto, perciò stesso applicabili solo in un determinato contesto di rapporti sociali, ed il concetto di “norma” della dottrina normativista (18).

Ciò perché, a differenza di alcune impostazioni “plurali­stiche”, la teoria dell’istituzione non prescinde mai dai rap­porti di sovra e sotto-ordinazione, né dalla concreta situa­zione che in quelli trova una costante. La pluralità di ordi­namenti e la loro compresenza nella realtà sociale non ne significa l’eguaglianza, né tanto meno il diritto all’esistenza. Un pluralismo, gravido di implicazioni giusnaturalistiche, concepisce invece l’esistenza di una pluralità di ordinamenti come diritto all’esistenza medesima. Sostituendo così l’indi­ viduo ed i diritti dell’uomo, punto di partenza del liberali­ smo politico, con i gruppi ed i loro diritti “naturali” o “stori­ci”, senza che con ciò, mutino presupposti e risultati; né si attingano le valenze realistiche della teoria dell’istituzione.

Partendo da un simile pluralismo non si riesce a compren­dere neppure il reale significato di quello che è il punto d’Archimede della teoria istituzionale: e cioè l’esistenza di ordinamenti illeciti accanto (e/o all”‘interno” di) quelli leci­ti. L’apparente antinomia si risolve, per Santi Romano, nel­l’effettività (e quindi nella “validità”) di entrambi, assicu­rata dal rapporto comando-obbedienza all’interno di cia­scuno di essi; per un pluralista coerente il problema è – a ben vedere -irrisolvibile: o la liceità reciproca è frutto di un impossibile  “riconoscimento”,  o l’asserita illiceità dell’uno

è frutto di un errore evidente se non di un inammissibile sopruso.

La caratteristica saliente, e il risultato, cui porta la conce­ zione criticata è la spoliticizzazione di ogni istituzione e di ogni teoria del diritto pubblico che si basi – anche se non totalmente – su categorie “politiche”. Organizzazione senza gerarchia e parità tra ordinamenti significa null’altro che la realizzazione del sogno sansimoniano di sostituire al governo degli uomini l’amministrazione delle cose (19).

Un’organizzazione caratterizzata dalla mera ripartizione di competenza e lavoro tra più uffici, a cui è estraneo ogni rapporto di subordinazione, non ha, invero, altro senso. Politica è invece, in primo luogo, comando e subordinazio­ ne: anche se tale requisito non basta a qualificare il “politi­co”, è indubbio che la sua eliminazione dal mondo signifi­cherebbe rendere impossibile l’attività politica, che, per definizione, è attività di gruppi umani fortemente  coesi.

Del pari la rivendicazione della “parità” tra ordinamenti (o del diritto all’esistenza) si muove sullo stesso percorso. Parità tra ordinamenti vuol dire parità ed eguaglianza tra uomini che ne fanno parte, e, più ancora, tra coloro che li guidano. Il “diritto” all’esistenza di più ordinamenti, del pari, significa negazione dell’assolutezza della volontà che ne tiene unito almeno uno. Infatti ad una volontà che si assume assoluta non può contrapporsi alcun ostacolo giuri­dico. Entrambe le affermazioni sono quindi contrarie all’es­senza del politico, che postula la subordinazione  dell’uomo all’uomo e un comando privo di limiti, perché sussista una comunità politica (20). In questo contesto l’interpretazione pluralista della teoria dell’istituzione è l’esito, compiuto e coerente, della tendenza alla spoliticizzazione, tipica di un certo pensiero moderno.

  

  1. Il carattere fondamentale dell’organizzazione nel pen­siero – È stato asserito che la teoria istituzio­nale (specie nella formulazione di Hauriou) peccherebbe di “sociologismo”. L’errore (o meglio l’insufficienza) sarebbe quella di costruire il diritto sul “gruppo sociale”, mentre, perché un gruppo sociale sia coeso, occorre che i rapporti si organizzino nel (e con il) diritto. Questo sarebbe così l’ele­mento determinante nel dare consistenza giuridica al grup­po. Il fatto che questo esista viene così svalutato essendo, nella ipotesi più favorevole, una condizione, necessaria ma non sufficiente, perché si possa parlare di diritto.

In effetti la concezione criticata prende le mosse dalla necessità   di  differenziare,   nei  gruppi  sociali,  quelli  che costituiscono istituzioni da quelli occasionali, ed effimeri: e sarebbe il diritto a distinguere gli uni dagli altri. Inoltre è stato sostenuto, specie per Hauriou, che la sua imposta­zione non tiene conto della possibile genesi “contrattuale” delle istituzioni, che farebbe così venir men il presupposto “autoritario” della volontà del fondatore. Tale critica non pare cogliere nel segno: è infatti viziata, in primo luogo, dalla mancata individuazione dell’elemento essenziale del­l’istituzione, che imprime giuridicità (ed assieme lo rende tale) al gruppo sociale: la presenza dei rapporti di sovra e sotto ordinazione. Infatti, anche se da taluno è stato notato l’elemento “autoritario” che segna l’istituzione, è chiaro che tale critica presuppone di non tener conto (o non tenere nel dovuto rilievo), il rapporto comando-obbedienza. Invero ciò che differenzia un gruppo occasionale da un'”istituzione” non è il carattere giuridico (che è poste­rius), ma, come già scritto, tale rapporto, che ne assicura l’unità e la stabilità, e con ciò la giuridicità. Non è in altri termini il diritto ad autocrearsi, ma è sempre un elemento pre-giuridico a generare i rapporti giuridici.

Inoltre non è stato notato come sostenere che vi è un ordinamento “giuridico” quando è organizzato dal (o mediante  il) diritto vuol  dire esprimersi  per   tautologie,

come il malato immaginario di Molière durante l’esame di dottorato (21). Resta così da tale impostazione inspiegato il principale carattere innovativo della teoria dell’istituzione; quello di ridurre a questa il diritto, stabilendone l’identità. In realtà come scrive Schmitt, ciò che differenzia un giurista “istituzionista” da un “decisionista” o da un “normativi­sta”, non è il negare che il diritto consista, oltre che di istitu­zioni, di norme e decisioni (e viceversa, per gli altri “tipi” di pensiero giuridico), ma a quale di questi tre concetti, possa ridursi, in ultima analisi, il diritto. Affermare che un ordi­namento è giuridico in quanto “organizzato” dal diritto, significa sottrarre dalla connotazione del concetto il ter­mine diritto, dando per scontato che debba aggiungersi dal­ l’esterno, e, nel contempo, negando l’identità tra diritto ed istituzione, su cui si regge la teoria istituzionista (22).

D’altra parte l’elemento normativo (inteso nel senso di comando, e non di regola) è per il diritto necessario ed inso­stituibile: è strano che questo, ritenuto generalmente essen­ziale per il “giuridico”, sia stato trascurato nello studio della teoria istituzionale.  Specie se si tien conto che l’accentuato che la definizione dell’istituzione formulata da Hauriou non ne esclude affatto la fondazione “pattizia” (23), v’è da dire che gli istituzionisti pensavano principalmente alle istitu­ zioni – comunità (e non alle istituzioni – società) (24), non solo perché quella più complessa ed interessante per il giuri­sta, ovvero lo Stato, è un’istituzione – comunità (25); ma perché queste non consentono di spiegare il diritto in base a termini giuridici, spiegazione che può essere avanzata per le altre. Sono, in parole diverse, gli ordinamenti comunitari a costituire il caso-limite (il quale, proprio per questo, è più interessante in sede scientifica), che permette d’individua­re, nella purezza concettuale, gli elementi essenziali del diritto. La comunità prescinde dal consenso individuale, dal patto tra volontà libere ed eguali: l’elemento sociale e il carattere necessario (se non  “naturale”)  dell’ordinamento ne vengono così esaltati; la comunità è, per definizione, intessuta di rapporti di sovra e sotto-ordinazione, sin dal momento “costitutivo” (quasi sempre non individuabile); non è fondata sullo “scambio”. L’istituzione-società può prescindere  da gran parte  di questi  elementi:  solo da uno (forse da due) non può sfuggire: dalla presenza, una volta costituita, di una (o più) volontà “prevalenti”, decisive per l’agire comune. Così lo stesso carattere “pattizio” della costituzione di un associazione non toglie che, perché que­ sta possa esistere, vi debba essere un centro direttivo, che esercita dei poteri sociali, quanto meno quelli che consen­tono all’istituzione  di agire unitariamente  (26).

 

  1. – Secondo la nota tesi, esposta da Schmitt nella Politische Theologie e in Politische Romantik, De Bonald, de Maistre e Donoso Cortès sono pensatori emblematici del decisionismo politico. In effetti Schmitt ne espone il pensiero contrapponendolo sia al liberalismo della restaurazione che al romanticismo politico. Di fronte a posizioni ispirate al soggettivismo, al razionalismo, all’occasionalismo e alla sostanziale negazione della sovranità, il pensiero dei controrivoluzionari, dominato dall’oggettività della concreta situazione storica e dalla costante afferma­zione dell’insostituibilità di decisione e sovranità, ha il pre­gio della chiarezza e della coerenza, che solo una radicale opposizione, intessuta (e derivata) di esperienze di vita oltre che di convinzioni e di cognizioni teoriche può dare. Ciò non toglie che il giurista tedesco sia troppo avvertito per sottovalutare i tratti del pensiero dei controrivoluzionari riconducibili al “tipo ideale” del pensiero istituzionista: solo che non li sviluppa, probabilmente perché non interes­santi i temi affrontati nella Politische Theologie (alcuni cen­ ni, anche se non riçollegati alla teoria istituzionale, vi sono invece in “Politische Romantik” ). Nella realtà la concezione dei controrivoluzionari può essere ricondotta ad un mélange di istituzionismo e decisio­nismo, o meglio dei “tipi ideali” dell’uno e dell’altro. Del primo i controrivoluzionari hanno il senso del condiziona­mento storico-sociale delle istituzioni, l’infuenza su queste del sentire comune; un certo (limitato) determinismo stori­co; e la coscienza che ciò che è esistente, duraturo e proprio perciò vitale è, di per sé, produttivo di diritto. Del secondo la consapevolezza che comunque la comunità è tale (e può esistere) in quanto vi è un autorità assoluta, capace di pren­dere decisioni inappellabili; e che il potere consiste nel deci­dere per (e al di sopra degli altri). La formula paolina “om­ nis auctoritas a Dea”, (che si converte in quella maistriana che ogni potere è buono quando è costituito), non è inter­pretata dai controrivoluzionari nel senso, fatalista e deter­minista, dell”‘impersonalità” del potere, determinato da scelte imperscrutabili della Provvidenza (e/o della Storia), ma, in quello della necessità dell’autorità (cioè nel senso della “costante” storico·-politica di un potere sovrano), e nel contempo della personalità della stessa, libera nel prendere le decisioni fondamentali (27).È capitato così che i controrivoluzionari sono stati i primi ed energici assertori, in epoca contemporanea, di quelle tesi ricordate, fondamentali nel pensiero istituzionista. La consapevolezza di ciò non è stata, in genere avvertita; e, conseguentemente si è studiato poco o punto il rapporto tra questi e quelli.Ma, indubbiamente, il limite più grave che ne è derivato, è non aver compreso appieno il pensiero dei teorici dell’isti­tuzione, non avendo tenuto conto, nella giusta misura, del carattere decisivo che gli stessi attribuivano ai rapporti di sovra e sotto-ordinazione, ed all’importanza dell’organiz­zazione “gerarchica” dell’istituzione. Ne è conseguita l’ac­centuazione del carattere sovra-personale (e, a tratti, impersonale) del pensiero istituzionale. Del determinismo sociale rispetto all’azione e alla volontà umana. Dell’istitu­zione come “cosa” (se non “macchina”), rispetto all’istitu­zione come insieme organizzato di rapporti tra uomini. Da ciò a passare ad una concezione tendenzialmente sansimo­niana ed “oggettivistica” dell’istituzione il passo è stato bre­ve
    1. Nella realtà, questo può compiersi solo a costo di fer­marsi all’aspetto superficiale ed esteriore dell’istituzione, dimenticandone la funzione e, soprattutto, omettendo di approfondire i risvolti più interessanti.

    Nel pensiero dei tre grandi giuristi, come dei loro precur­sori contro-rivoluzionari, l’istituzione è strettamente legata alla decisione ed alla struttura “gerarchica”; l’oggettività dell’organizzazione non prescinde, anzi è fondata sulla sog­gettività del comando. Elementi oggettivi e soggettivi stanno in equilibrio. Anche perciò può parlarsi di una con­cezione che è un misto dei tipi ideali dell’istituzionismo e del decisionismo. L’impostazione vitalistica e l’approccio reali­stico con cui si accostano ai problemi del diritto li colloca, anche se in misura diversa, vicini ai più noti scienziati  politici italiani del primo novecento, loro contemporanei, in cui la sensibilità sociologica si coniugava col realismo con cui indagavano  sui rapporti politici.

    La teoria della classe politica e delle élites, la legge ferrea delle oligarchie, la funzione ordinatrice dei principi di legit­timità, sono acquisizioni che appaiono – in larga parte – comuni ai “machiavellici” ed ai giuristi ricordati (28). La relazione tra il pensiero degli uni e quello degli altri, come

    • per i controrivoluzionari, è ancora poco approfondita, pro­babilmente in omaggio a specializzazioni scientifiche che sovente riescono, così, ad occultare le relazioni più interes­santi ed a precludersi una comprensione esauriente. Ma è sicuramente vero, come scrive Schmitt, che chi disturba questa divisione del lavoro nell’ingranaggio scientifico, diventa un guastafeste. E il guastafeste è, com’è noto, “sempre l’aggressore”.

    Teodoro Klitsche de la Grange

( 1) Il concetto (o meglio il termine) di organizzazione è stato impiegato per  connotare  sia  il  concetto di ordinamento  che come  “nuova  frontiera” della dottrina del diritto pubblico. In ambo  i  casi  la  letteratura  non manca, per  cui  ci  limitiamo  a citare  i  contributi  più  caratterizzanti,  rimandando per il resto alla dottrina citata da F. MODUGNO voce “Ordinamento giuridico­ dottrina” in Enciclopedia del diritto, p. 678 n. Quanto al primo problema si veda M.S. GIANNINI. Glielementi degli ordinamenti giuridici, in Rivista tri­ mestrale di diritto pubblico, 1958, p. 219; quanto al secondo i contributi sono assai più numerosi. A prescindere dalla nota impostazione di DE VALLES. Teoria giuridica dell’organizzazione dello Stato, Padova 1931 e 1936; v .. da ultimo, G. BERTI Il principio organizzativo del diritto pubblico, Padova 1986 (con ampia trattazione del concetto di organizzazione); per contributi meno recenti v. S. FODERAR O La personalità interorganica, II ed, Padova 1957; il volume collettaneo L’organizzazione amministrativa. Atti del IV Convegno di scienza dell’amministrazione, Milano 1959.

(2)È rilievo simile a quello formulato da M.S. GIA NNINI. Gli elementi,

cit.. che ne rileva la inconsistenza per la ricostruzione dei fenomeni giuridici.

(3)Per SANTI ROMANO v. L’Ordinamento  giuridico,  1918 v.  anche voce Organi in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 1983; Prin­ cipi di diritto costituzionale generale Milano 1947; per HAURIOU Préçis de droit constitutionel (1929), risi. 1965; IDEM. Theorie de l’institution et de la fondation ora in traduzione italiana ne la  Teoria giuridica  de/l’istituzione  e della fonda_zione, Milano 1967; per C. SCHMITT v. Legalitiit und legimitiit; Uber die drei Arten des Rechtwissenschaftlichen Denkens, ora  entrambi  tra­ dotti in italiano (anche se non totalmente) ed inseriti nella raccolta di saggi “Le categorie del politico” Bologna 1972.

(4)Préçis de droit constitutionel, , p. 15. D’altra parte tenuto conto del­ l’influenza che il pensiero di Bergson ha esercitato sul giurista francese, è proprio il “potere” col suo carattere dinamico e creativo a dover costituire l’elemento primario di un pensiero giuridico influenzato da una filosofia vita­ listica.

(5) cit., 72, si noti che Hauriou cita la tesi di Prévost-Paradol per cui

”l’obéissence est le lien des  Societès”.

(6)loc. cii.

(7)L’ordinamento giuridico, Firenze 1967, pp. 43-44

(8)ult. cii., p. 43.

(9)Op. ult. cii., p. 44.

( IO)  Op. ult. cit.. p. 21.

(11) Rivoluzione e diritto in Frammenti di un dizionario giuridico Milano 1983 p. 224.

(12) in C. SCHMI1T Politische Theologie I, trad. it. in “Le categorie del politico” pp. 57-58. Schmitt, esponendo il pensiero di Hobbes rivela il carattere personale e concreto di ogni forma di subordinazione. “Se un potere dev’essere sottoposto ad un altro, ciò significa soltanto che colui che ha il primo potere dev’essere sottoposto a colui che ha l’altro potere”.

(13) Nel saggio “Uber die drei Arten”, in particolare pp. 251-255 trad. cit.

(14) È interessante notare che nel concetto d’istituzione formulato da Max Weber il rapporto di comando è Infatti l’istituzione è defi- nita “gruppo sociale”, i cui ordinamenti statuiti vengono imposti (con rela- tivo successo), entro un dato campo di azione, ad ogni agire che rivesta deter- minate caratteristiche (Wirtschaft und Gese//schaft, trad. it., p. 51).

Inoltre Weber richiama continuamente, quando scrive di “ordinamenti” dei gruppi sociali, l’elemento autoritario: così “per costituzione di un gruppo si deve intedere la possibilità effettiva di disposizione ad obbedire … nei con­ fronti della forza di imposizione della autorità di governo sussistente” (op. cit., p. 48).

Peraltro secondo Max Weber si ha un “gruppo sociale” quando l’osser­ vanza dell’ordinamento di questo “è garantita dall’atteggiamento di determi­ nati uomini, propriamente disposti a realizzarlo, cioè di un capo e, eventual­ mente, di un apparato amministrativo” ( op. cit., p. 46); al riguardo perché si abbia un gruppo, non ha importanza la distinzione tra comunità ed “associa­ zione”. L’essenziale è che vi sia la presenza di un “capo capo di famiglia, comitato di un unione, direttore di un impero, principe, presidente della repubblica, capo della Chiesa, il cui agire sia disposto a realizzare l’ordina­ mento del gruppo”; agire “non soltanto orientato in vista dell’ordinamento ma diretto alla sua imposizione coercitiva”

Imposizione che diventa connotato essenziale del concetto di “gruppo sociale”. Infatti – prosegue Weber “non ogni comunità od associazione costituisce un gruppo sociale- ad esempio non lo costituisce né una relazione erotica né un gruppo parentale privo di “capo”. Onde !'”esistenza del gruppo sociale è interamente legata alla presenza di un   capo”.

Interessante è anche la distinzione che Weber fa tra “ordinamento ammi­ nistrativo” (che regola l’agire del gruppo) ed “ordinamento regolativo” che regola “un agire sociale di altro genere”, che, secondo lo stesso, coincide in generale – con quello tra diritto pubblico e diritto privato (p. 50).

Resta il fatto che, nella sociologia weberiana i concetti di “gruppo socia­le”, “ordinamento” ed istituzione sono strettamente collegati alle relazioni sociali di comando e potere. Rilievo minore ha, invece, l’esistenza e la pro­ duzione di “regole” o “norme” relative all’azione dei consociati.

Anche secondo altri sociologi, ilconcetto d’organizzazione è strettamente legato alla struttura gerarchica. Gli apparati organizzati sono “comporta­ menti collettivi che sono ordinati, gerarchizzati, centralizzati.” (v. Gurvitch Trattato di Sociologia, Milano 1967, p. 229 v. anche p. 295).

(15) È chiaro che nel testo il termine “gerarchia” non è inteso nel senso

“tecnico” e riduttivo con cui lo impiegano (correttamente nel loro campo d’indagine) gli studiosi del diritto amministrativo, dove tale termine significa un certo tipo di rapporto tra uffici amministrativi (ed anche Enti), che viene, con ciò, contrapposto, ad altri modelli d’organizzazione.

(16) il saggio Uber die drei Arten. cit., trad. it. cit.. p. 252.

(17)L’uso di termini come “neo-corporativismo” e “neo-feudalesimo” richiama istituzioni medievali, contrapposte allo Stato moderno e che riaffio­ rano nell’età contemporanea, che si pensa caratterizzata dalla crisi della forma -Stato. Con ciò si vuole denotare sia un processo di “patrimonializza­ zione” e di “appropriazione” collettiva (od individuale) dei poteri pubblici, accanto (o in luogo) dell’unità e della “sovranità” dello Stato. Senonché la differenza (se ne possono indicare tante) che pare opportuno sottolineare tra il pluralismo corporativo feudale medievale e quello sindacai-partitico moderno è che, mentre in quello si concepiva l’ecumene o l’unità politica (per debole e frammentaria che fosse) come una comunità di comunità; nel

secondo la si concepisce come una società di società. Con conseguenze assai rilevanti, sul carattere dell’autorità, sull’appartenenza individuale,  sui legami sociali e sulla stessa “governabilità” dei gruppi sociali (istituzioni) intermedi,  che è interessante  approfondire.

(18) Uber die drei Arten …, trad. it. cit., in particolare pp. 258-260

(19) Per la verità la frase di Saint-Simon (ripetuta poi da Engels), spesso interpretata nel senso utopistico cennato nel testo, aveva una valenza tecno­ cratica più che libertaria (o anti-autoritaria).

Come notava Michels “la scuola di Saint-Simon non immaginava affatto un avvenire senza classi …”. Essa anelava al contrario alla creazione di una nuova gerarchia, senza privilegi di nascita, ma con forti privilegi acquisiti, “deshommes /es plus aimant, /es plus intelligens et lesplus forts”; e proseguiva “uno dei più fervidi, sansimonisti … indotto a difendersi dal rimprovero di agevolare, mediante la sua dottrina, la via al despotismo, arrivò perfino al punto di sostenere che la maggioranza degli uomini deve ubbidienza all’auto­ rità emanata dalla capacità …” ( Studi sulla democrazia e l’autorità, Firenze 1933 pp. 4-5). Col tempo, in taluni, il carattere politico e (relativamente) “autoritario” del pensiero dei sansimoniani si è smarrito. Ne è rimasto quello utopistico,  il più adatto a mascherare  realtà,  di fatto, totalmente opposte.

(20) L’una e l’altra possono ricondursi al pensiero di  Schmitt, in  partico­ lare alla Politische Theologie, ed al Begriff des Politischen, trad. it. ne “Le categorie del politico”, cit., p. 89-208.

(21)In effetti le definizioni di Santi Romano (come quella di Maurice

48    Hauriou) non cadono nell’ingenuità scientifica di spiegare un.termine con un sinonimo, come fanno certi giuristi, col risultato di trovarsi così sempre   al

punto di partenza. Ma quel che più interessa è che la definizione di Santi Romano del diritto non contiene, nel “definiens” nessun termine (o elemen­ to) specificamente giuridico (v. L’ordinamento giuridico, cap. 10, p. 25, 28). Società, ordine sociale, organizzazione sono tutti termini che possono essere impiegati indifferentemente nella scienza giuridica ed in altre scienze sociali, e, quel che più conta, denotano enti e rapporti concreti e “fattuali”. La circo­ stanza che. in sede di definizione non abbia impiegato alcun termine giuridi­ co, dimostra non solo il carattere euristico del processo logico seguito, ma più ancora che Romano riduceva il diritto al fatto dell’esistenza, in un grup­ po, degli elementi indicati come qualificanti.

(22) Nella realtà l’interpretazione del pensiero di Santi Romano è stata spesso viziata da una serie di equivalenze e di presunte antinomie in cui il pensiero del giurista siciliano andava, in buona parte, perso. In effetti 9ndo Santi Romano, il rapporto tra i termini “diritto” “ordinamento giu­ ridfco” e “istituzione” sono perfettamente equivalenti , secondo il seguente schema logico: diritto=ordinamento giuridico=istituzione (anche se Santi Romano distingue due modi di intendere il termine diritto, v. “L’ordina­ mento giuridico”, p. 27).

Invece secondo la tesi criticata la sequenza è totalmente diversa, ed è gra­ ficamente esprimibile così: ordinamento+diritto=istituzione. In cui, in effetti il concetto d’istituzione non coincide con nessuno degli altri due. Ma tale impostazione è stata fuorviata da un altra equivalenza, più o meno espressa, per cui non tutti gli ordinamenti sociali, pur essendo gruppi (e, in certa misura, organizzati) sono ordinamenti giuridici

Nel pensiero dei tre giuristi considerati invece un gruppo sociale ordinato

è perciò stesso, un ordinamento sociale e, conseguentemente, giuridico (e l’equivalenza è chiarissima soprattutto in Schmitt. come rilevato da P.P. PORTINARO, La crisi dello jus publicum europaeum, Milano 1982, p. 98- 99); mentre un gruppo sociale “non ordinato”, perciò stesso non è un ordina­ mento giuridico. È il concetto d’ordine (di “chiusura”, di “orientamento” unitario e relativamente uniforme – dell’agire sociale attraverso una volontà prevalente) a costituire il discrimine tra gruppi sociali che sono ordi­ namenti (e quindi sono ordinamenti giuridici) e quelli che non Io sono. È a questo, ed ai connotati che esso ha necessariamente, che va ridotto il diritto. E concetti come ordine, comando, ed effettività del comando stesso, sono, occorre ripeterlo, “fattuali” prima che “giuridici”.

(23)la definizione in Préçis de droit constitutionel, cit. p. 73 (per la forma dell’istituzione).

(24) Hauriou (op. cit, 76), riferendosi allo Stato (come  istituzione) scrive che ha una “structure formelle parfait” (rispetto alle “institutiones simi­laires” ); esso è “/’organitation parfait de ce mouvement” (che è il “movimen­ to” intrinseco al concetto che dell'”ordre” ha Hauriou); mentre a pag. 1 ricorda che Io Stato è una forma perfezionata dell’ ordre.

La nozione di potere, ordine, Stato di Hauriou, con l’importanza che danno ai concetti di consenso “coutumier”; con il continuo richiamo alla communautè per la formazione dell’istituzione – Stato (ed anche per le altre istituzioni), mostrano come pensava, in primo luogo alle istituzioni “commu­nitaires”.

(25) Ci scusino i lettori esperti della metodologia weberiana l’impiego dei “tipi ideali” comunità e società per classificare situazioni Chi scrive pensa, che è nel giusto Cari Schmitt a sostenere che, al fondo, anche lo Stato (o l’unità politica) più impregnato dell’idealtipo “società” a fondo, o nelle situazioni d’emergenza, si rivela più vicino al tipo ideale “comunità”. In tal senso è da prendere l’affermazione del testo: non cioè che nello Stato moderno manchino gli elementi riconducibili al tipo “società”; ma solo che, in definitiva, sono (o diventano) prevalenti quelli accostabili al tipo “comuni­ tà”. In effetti talvolta tali concetti vengono impiegati non come “tipi ideali”, ma come denotanti realtà sociali concrete, riconducibili in tutto e per tutto agli stessi (come le classificazioni zoologiche e botaniche). Èsignificativo tal­ volta leggere scritti di giuristi tutti convinti che, come “esistono” in concreto contratti e provvedimenti, così dovrebbero esistere “comunità”, “società”, “patrimonialismo” e, quel che più conta, persuasi di aver compreso, così facendo il senso dell’opera e del metodo di Max Weber (in particolare per chiarire il reale pensiero di quest’ultimo v. la raccolta di saggi pubblicati in traduzione italiana col titolo “limetodo delle scienze storico-socia/i”, Torino 195).

(26) Ci riferiamo, per la contrapposizione e la definizione tra comunità e società (e quindi tra le istituzioni – comunità e le istituzioni – società) alla (classica) ripartizione di Ferdinand TONNIES (v. Gemeinschaft und Gesell­ schaft, it. Milano 1979, in particolare p. 45-47); non si comprende a tale proposito come taluno abbia potuto affermare (v. M.S. GIANNINI, Introduzione al diritto costituzionale, Roma 1984, p. 31) che TONNIES “di­ stinse due sorta di gruppi: quelli diffusi non organizzati, che sono la società e quelli, diffusi o concentrati o organizzati, che sono le comunità”. Mentre è noto che per TONNIES il fundamentum distinctionis tra le une e le altre non era, come pensa GIANNINI, di avere o meno un’organizzazione, ma quello di basarsi su rapporti di tipo “meccanico” o, invece su rapporti “organici”. Per TONNIES (com’è intuibile nell’osservazione della realtà sociale e giuri­ dica) la Fiat è una società, mentre la setta valdese è una comunità. Ciò non toglie che entrambe siano ed abbiano delle organizzazioni.

Invero secondo TONNIES comunità significa un certo modo di atteggiarsi di relazioni sociali per cui “la comunità debba essere intesa come un organi­ smo vivente, e la Società, invece come un aggregato e prodotto meccanico” ( op. cit., p. 47). La prima è concepita come “vita sociale ed organica”; la seconda è una “formazione ideale e meccanica” (op. cit., p. 45).

Com’è noto che TONNIES, sviluppando questa intuizione basilare, rap­ portava ad uno dei grandi gruppi (o meglio ai tipi ideali) di associazioni sociali una serie di concetti, anche giuridici, derivanti dallo schema comu­ nità/società, come: volontà essenziale/volontà arbitraria; io/persona; pos­ sesso/patrimonio; suolo/denaro; diritto familiare/diritto delle obbligazioni; status/contratto (op. cit., p. 229). In questo, com’è chiaro. non c’è nulla che lasci presagire un fundamentum distinctionis come quello che attribuisce GIANNINI al sociologo tedesco, tenuto conto anche del fatto sopra cenna­ to, che sia le “società” che le “comunità” hanno  un’organizzazione.

Il pensiero di TONNIES è stato peraltro costantemente interpretato nel senso esposto: basti citare all’uopo Max Weber, il quale pur innovando -in parte – alla distinzione di TONNIES, definisce “comunità” la relazione sociale in cui la disposizione dell’agire sociale poggia su una “comune appar­ tenenza oggettivamente sentita”; “associazione” se poggia “su una identità di interessi, oppure su un legame di interessi motivato razionalmente”. (Wirtschaft und Gesellschaft, trad. it. Milano 1980, p. 38).

(27) Il discorso sulla connessione tra istituzionismo e decisionismo nel pensiero dei controrivoluzionari potrebbe apparire impreciso, atteso l’im­ piego di termini e formule che, nate nella dottrina del diritto, possono tra­ sporsi con una certa difficoltà a problematiche non del tutto coincidenti

In effetti, come spesso notato, la dottrina dello Stato di Bonald, Maistre e Donoso Cortés (ma anche – in parte – quella di Haller) è incentrata sul rap­ porto tra metafisica (e visione del mondo) e società politica. L’uno determi­ nante l’altra; è il reale, che si tratti di leggi naturali o credenze, a determinare il normativo. In questo contesto il ruolo autonomo della decisione è quello (insopprimibile) della scelta -in un contesto dato-tra male e bene; è il libero arbitrio applicato alla politica. La libertà di scelta tra più situazioni determi­ nate. Il cattolicesimo di Bonald, Maistre e Donoso Cortés impediva loro di cadere sia in un determinismo storico-sociale assoluto, sia nell’altrettanto assoluto soggettivismo. L’espressione forse più chiara di questo rapporto la si trova formulata da Maistre all’inizio delle “Considerations sur la France”; “siamo tutti legati al trono dell’Essere supremo con una catena leggera, che ci trattiene senza asservirci. L’azione degli esseri liberi sotto la mano divina è quanto di più ammirevole esista nell’ordine universale delle cose. Libera­ mente schiavi, essi operano secondo volontà e necessità insieme: fanno real­ mente quel che vogliono, ma senza poter disturbare i piani generali. Ognuno di questi esseri occupa il centro di una sfera di attività, il cui diametro varia a piacere del geometra eterno, che sa estendere, restringere, arrestare o diri­ gere la volontà, senza alterare la sua natura. Nelle opere dell’uomo, tutto è misero come l’autore: le vedute sono ristrette, i mezzi rigidi, le molle infles­ sibili, i movimenti penosi, e monotoni i risultati. Nelle opere della divinità, le ricchezze dell’infinito si mostrano allo scoperto fin nel minimo dettaglio: la sua potenza agisce come per gioco; nelle sue mani tutto è docile, nulla le resiste; per essa tutto è mezzo, perfino l’ostacolo: e le irregolarità prodotte dall’operare dei liberi agenti trovano il loro posto nell’ordine   generale.

Se si immagina un orologio di cui tutte le molle variassero continuamente di forza, di peso, di dimensione, di forma e di posizione, e che indicasse tut­ tavia l’ora invariabilmente, ci si farà un’idea dell’azione degli esseri liberi in relazione ai piani del Creatore. Nel mondo politico e morale, come nel mondo fisico, esiste un ordine comune, ed esistono eccezioni a questo ordine. Comunemente vediamo una serie di effetti prodotti dalle stesse cause; ma in alcune epoche vediamo azioni sospese, cause paralizzate  ed effetti   nuovi.”

(v. trad. it., Roma 1985, p. 3). Dalle due impostazioni, soggettivismo ed oggettivismo, il primo negherebbe l’uomo, nella sua natura problematica e nel suo essere libero e perciò nelle sue possibilità di salvezza, ilsecondo Dio e la Sua trascendenza. Nella realtà i riferimenti di Bonald, Maistre e Cortès (nonché di Haller) ad una concezione “istituzionale” (ante litteram) dello Stato (e – in minor misura – del diritto) sono così frequenti e ripetuti che larga parte delle tesi di Hauriou, Schmitt e Santi Romano ne sembrano la diretta derivazione, se non un’aggiornata ripetizione. Data l’influenza delle concezioni aristotelico-tomistiche sui controrivoluzionari non c’è neppure da stupirsi che la loro visione dello Stato non sia diversa. All’uopo è sufficiente ricordare l’affermazione di Bonald che: “la costituzione di un popolo è il modo della sua esistenza” (v. Observations sur l’ouvrage de M.me la Barone de Stael, trad. it. La costituzione come esistenza, Roma, 1985 p. 35); e che ciò che fa uno Stato sono “monarchia, religione e giustizia” (op. cit., p. 36); ovvero l’importanza che tutti i controrivoluzionari danno all’idea (e cioè alla visione del mondo) come determinante le istituzioni, come nello stesso senso alle cause storiche e naturali; o anche l’affermazione di De Maistre che “la costituzione è un’opera divina” e che “le radici delle costituzioni politiche esistono prima di ogni legge scritta “(Essai sur !es constitutions politiques I e IX); ovvero quella di Donoso Cortès che considera “le leggi fatte per la società e non viceversa ” ( Discurso sobre la dictatura, trad. it., Brescia 1964). Tutte affermazioni (e tante altre se ne potrebbero ricordare, a voler esaspe­ rare la pazienza del lettore) che confermano il carattere “istituzionalista” della loro visione della società politica.

(28) I rapporti tra le teorie di PARETO, MOSCA, MICHELS, FERRE­RO, e quella dei tre giuristi considerati, sono, ancor più di quelle tra questi e controrivoluzionari, largamente (se non totalmente) da Secondo PARETO le  società  umane  non  possono  sussistere  senza  una gerarchia ( Oeuvres, voi. VII, p. 422 v. anche J. FREUND, Pareto, trad. it. Bari 1976

  1. 146), e che comunque ogni società è divisa in due strati “uno strato supe­riore, in cui stanno di solito i governanti, ed uno strato inferiore, dove stanno i governati”. ( Oeuvres voi. XII p. 1301). La “costante” della divisione in classi (governante e governata) nelle società umane è confermata da Mosca: “Fra le tendenze ed i fatti costanti, che si trovano in tutti gli organismi politi­ ci, uno ve n’è la cui evidenza può essere facilmente a tutti manifesta; in tutte le società … esistono due classi di persone: quella dei governanti e l’altra dei governati” ( La classe politica, rist. Bari 1966 p. 61). Il termine “organizzazio­ne” viene talvolta da Mosca riferito alla classe dirigente, tal’altra all’intera società. Ma, in ambedue i casi, Mosca chiaramente riferisce il concetto al rapporto comando -obbedienza, sia in funzione del dominio stesso (la classe politica si organizza per esercitare il comando o, il che è lo stesso, per imporre la volontà dei propri componenti alla maggioranza), sia in funzione dell’esistenza della comunità globalmente intesa (v. op. cit., p. 177). Ancor più chiaro è il collegamento tra dominio delle élites ed organizzazione in MICHELS. Secondo questi “Chi dice organizzazione dice tendenza all’oli­garchia. L’organizzazione ha nella sua fisionomia spiccati lineamenti aristocratici… Essa inverte il rapporto tra il condottiero e i condotti …; il formarsi di rami speciali di attività, la differenziazione politica che è conseguenza ine­vitabile dell’estendersi dell’organizzazione induce necessariamente i soci… a conferire ogni potere effettivo, come cosa che esige specifiche qualità e com­petenze, ai soli capi. .. L’organizzazione quindi scinde definitivamente ogni partito in una minoranza che governa e in una maggioranza che è governata” ( Studi sulla democrazia e l’autorità; Firenze 1933 p. 32-33).

 

 

La catastrofe delle élite, la rovina delle nazioni_ a cura di Teodoro Klitsche de la Grange

Qui sotto un’altra pregevole recensione pubblicata in contemporanea su https://civiumlibertas.blogspot.com/2019/02/la-catastrofe-delle-elite-ne-parla-t.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FvDDIG+%28Civium+Libertas%29 e su http://carlogambesciametapolitics2puntozero.blogspot.com/

 

Antonio Pilati, La catastrofe delle élite, Edizione Guerini e Associati, Milano 2018, pp. 143, € 17,50.

Dopo un silenzio durevole quanto innaturale, seguito da svalutazioni stizzose (tutt’altro che esaurite) da parte dalle élite in via di detronizzazione dopo il 4 marzo (le “idi di marzo” – anticipate rispetto al calendario romano – della seconda repubblica), la letteratura sul populismo e sul sovranismo ha avuto un’impennata spettacolare, proporzionale alla pluriennale compressione del dibattito su tale svolta storica. Di libri che ne parlano, e spesso, come questo, nel senso non di giudicarli rispetto a idee e valori, ma Wertfrei in ossequio al “fattuale”, ne escono non meno di uno a settimana. Al punto che, a leggerli tutti, sarebbe necessario di fare di un interesse una professione: quella di populologo o sovranologo (variante sovranosofo). Dato che non ho tempo di diventarlo, cerco di recensirne qualcuno. A questo attento saggio di Pilati mi è venuto in mente che potrebbe essergli assegnato il premio “eterogenesi dei fini” per l’importanza – tutt’altro che esagerata – data a tale costante delle vicende umane rispetto agli altri saggi in circolazione.

Una parentesi per il lettore: con eterogenesi dei fini si definisce quell’azione/i umana/e il cui risultato è tutt’altro che quello voluto dall’agente. Omne agens agit proter finem, sosteneva S. Tommaso, ma non è detto che le azioni portino alle conseguenze sperate, progettate, volute.

Ed è proprio quello che è capitato nella storia di questi anni, e che Pilati evidenzia sin dalle prime pagine del libro.

Le élite inconsapevoli (così – giustamente – definite) non hanno né capito quanto stava succedendo – dopo il collasso del comunismo – né elaborato una strategia che tenesse conto dei dati reali e delle regolarità del politico (e non solo). In fondo la rappresentazione più sintetica (o tranquillizzante) di tale visione l’aveva data Francis            Fukuyama col notissimo saggio sulla fine della storia. Sul quale mi capitò di scrivere che il filosofo nippo-americano aveva affermato due cose: a) che le democrazie occidentali avevano vinto il confronto con il comunismo, ossia la guerra fredda (vero); b) che, venuto meno il conflitto borghesia/proletariato sarebbe venuto meno – o sarebbe stato eliminato, o almeno, minimizzato – ogni conflitto (falso). Cioè superata la regolarità amico/nemico. Invece già l’11 settembre 2001 (al più tardi) si aveva uno choc planetario, che provava quanto fosse frutto di (condivisibili quanto errate) aspirazioni la tesi di Fukuyama. E già da prima maturavano le condizioni politiche, economiche e sociali di un nuovo contenuto/scriminante dell’amico/nemico: quello tra globalizzazione e comunità (e identità). Ma di ciò si è letto poco fino a tre/quattro anni fa. Per cui chiamare inconsapevoli le élite che hanno gestito la globalizzazione nel ventennio a cavallo dei due secoli è tutto da condividere.

Scrive l’autore che i punti-chiave della globalizzazione non compresi dai governanti di allora, erano quattro: la crescita economica auspicata creava nuovi squilibri; indeboliva il primato economico americano; genera divisioni tra Stati e all’interno degli Stati tra i vincitori (pochi) e i perdenti (tanti) della globalizzazione; infine le classi dirigenti erano cieche e insensibili alla “caduta sociale (e al dolore esistenziale) di chi soffre con la nuova globalizzazione ipertecnologica”. Ma ciò generava una nuova offerta politica, corrispondente alla domanda degli insoddisfatti. “La spaccatura diventa insanabile e il conto arriva alle elezioni del 2016” (e non è finita). Anche il tentativo di correre ai ripari, trovando (e costruendo) una versione pop del Katechon paolino (che era l’Impero romano, istituzione di tutt’altra consistenza e serietà) si risolve in un’eterogenesi dei fini: “l’invenzione in provetta dello sprezzante elitista Macron”, peraltro lì per lì riuscita, pare stia risolvendosi in un’abnorme crescita dell’opposizione anti-elitaria ed extraparlamentare dei “gilet gialli”. In altre parole le  ostetriche dei populisti sono state le élite inconsapevoli (e mediocri). Scrive Pilati, a tale proposito sull’Italia e sui governi Monti (e successivi) che la loro azione “accumula stasi dell’economia, che si traduce in una cronica perdita di attività produttive e di reddito per molta parte della popolazione, disordine amministrativo, che sfocia nel proliferare dei poteri  di veto, fragilità nei rapporti internazionali che stringono i vincoli gravanti sull’Italia e impongono più volte soluzioni onerose (sicurezza, banche, energia)”.

Da cui la prevedibile vittoria dei partiti anti-sistema; la quale conseguiva però anche da un’incapacità di sintesi sistemica. Mancando questa, il concretizzarsi di un’opposizione anti-sistema, è una logica conseguenza; e anche d’altro, già evidenziato da Lasch oltre vent’anni fa.

Tuttavia la conclusione di questa fase è ancora da venire. “Il voto del 4 marzo 2018, con il suo dirompente risultato che dà oltre metà dei voti a due movimenti o neonati (M5S è alla sua seconda elezione nazionale) o appena rifondati (Lega) e mette ai margini le forze che da un quarto di secolo dominano la scena parlamentare e fanno i governi, è soprattutto un sintomo di malessere: chiude una fase storica, ma non mostra la forza e la visione di aprirne una nuova. Inaugura una transizione incerta, ancora da definire nei suoi tratti operativi, esposta a molti contrasti e a contrattacchi violenti: più che un momento di decollo segna una frattura – un’altra – nella storia della politica recente” ma rispetto alle alte due crisi recenti (Tangentopoli nel ’91-’94 e governo dell’establishment del 2011-2012) c’è qualche chances in più: “Nei casi trascorsi i cambiamenti non hanno provocato esiti felici e la crisi italiana nel tempo non ha fatto che aggravarsi: l’esasperazione testimoniata dai risultati elettorali lo dimostra. Oggi però è il contesto internazionale, che in passato non ha giocato per noi, è molto fragile… In Italia la presa dell’establishment, che ha sempre penalizzato gli impulsi innovatori, appare confusa e contestata, l’innovazione della tecnologia offre chance favorevoli”. Speriamo bene.

C’è tanto altro in questo interessante saggio, ma la natura succinta della recensione non consente di scriverne: ai lettori scoprirlo.

Teodoro Klitsche de la Grange

IL PRIMO RE, di Teodoro Klitsche de la Grange

IL PRIMO RE

Secondo una concezione, per lo più condivisa, e che ripetiamo da Vico, il mito è considerato una forma autonoma di elaborazione di pensiero e di regole di condotta, adatta a un determinato stadio (“giovanile”) della vita di un popolo. Quindi è – o può essere – verità, ma espressa poeticamente e fantasticamente.

Il mito rivela così regole, direttive, norme di varia natura. Anche il mito della fondazione di Roma. Dal racconto che ne fa (tra gli altri) Plutarco si desumono due regole. A seguito del disaccordo sul luogo dove edificare la città, si decise di rimettere la decisione al “divino” (ossia al numero di uccelli avvistati). Dato che prevalse Romolo (forse con la frode) lo stesso cominciò a scavare il solco all’interno del quale edificare le mura della città, mentre Remo lo derideva ed ostacolava. Ma quando questi attraversò con un salto il fossato Romolo (o uno dei suoi seguaci) lo uccise. Da tale racconto è possibile ricavare (almeno) due “costanti” di grande importanza per la saldezza e durata delle istituzioni (quelle politiche soprattutto): la prima è che il vertice dell’istituzione deve essere unico e una la direzione politica. L’altra che il confine – in senso ampio – differenzia ciò che è interno o esterno alla comunità ed è essenziale per l’ordine e l’unità della stessa. A trascurare queste regole, o ad indebolirle s’ “impara più presto la ruina che la preservazione sua”.

Questo ad interpretare il mito della fondazione laicamente, ossia senza il rapporto tra religione ed istituzioni.

Nel bel film sulla fondazione di Roma (di Matteo Rovere), da poco uscito nelle sale, la concezione laica appare (non errata ma) insufficiente: il film è dominato dal rapporto tra violenza e sacro, e così sul ruolo dominante del religioso nelle comunità umane, evidente soprattutto in quelle primitive. Si apre con il disastro provocato dall’esondazione del Tevere, per cui Romolo e Remo si trovano catturati, con altri pastori, dagli albani, i quali decidono di sacrificarli alla divinità (triplice dea, che vi ricorda?), previ duelli tra i prigionieri, in cui il cadavere del perdente finisce nel fuoco sacro custodito dalla proto-vestale. I gemelli si ribellano con gli altri prigionieri e fuggono, rapendo la vestale e scontrandosi (vincendo) contro gli abitanti di un altro villaggio, di cui Remo diventa il capo.

Ma la sacerdotessa rapita prevede il futuro dei due fratelli e l’uccisione di uno di essi per mano dell’altro, per cui è messa a morte da Remo. Il quale con questo ed altro contesta il volere divino (e il fato) di uccidere (o essere ucciso) dal fratello. La stessa fondazione della città è così connotata dal rapporto tra violenza e sacro; Remo è ucciso perché oltrepassa il pomerium tracciato da Romolo, ma la violenza è fondatrice dell’ordine, della civitas destinata a dominare ed unificare il mondo antico, che si costituisce sotto un potere unico. La violenza (la forza) ha un carattere nomogenetico, se si accompagna a un nomos comunitario.

Il rapporto tra questa e il sacro è il carattere peculiare di questo film, bello quanto raro. Scrive René Girard il quale di tale rapporto è stato non l’unico, ma l’assertore (forse) principale, che il pensiero moderno “cerca di rendere conto del giuoco della violenza e della cultura in termini di differenze” (anzi spesso di opposizioni), mentre, nella storia, l’ordine è sempre connesso alla forza e alla credenza nel “trascendente” nel non “visibile”: un tempo gli Dei (o il Dio) oggi il popolo (o la nazione) come elemento e principio del potere e dell’ordine.

E, all’epoca, alla credenza religiosa e alla volontà divina, e al caso che la realizza. Nella fondazione di Roma la scelta fu rassegnata al caso (al volo degli uccelli). Al contrario di quello che sostiene la vulgata moderna “nelle interpretazioni religiose è misconosciuta la violenza fondatrice ma è affermata la sua esistenza. Nelle interpretazioni moderne è negata la sua esistenza. Eppure, è la violenza fondatrice che continua a governare tutto”, scrive Girard.

Lo stesso Remo, quando nel film compie atti incompatibili colla credenza nel divino, dubitando i cittadini del suo diritto a comandare, perde il rapporto con la comunità; mantenuto invece da Romolo, il quale, anche nel duello finale, delimita (religiosamente) lo spazio della civitas con il pomerium (il solco sacro) che Remo, irridente e senza pietas, scavalca armato.

Il carattere costitutivo e fondatore del sacro riconosciuto da tanti pensatori è dato dall’essere sovraindividuale e il destino di non essere compreso in una società ed un tempo, come l’attuale, che vorrebbe essere individualistica fino all’irreale. Ma una dimensione pubblica è per sua natura sovraindividuale e sottratta alla decisione individualistica. Come sosteneva Mazzini sulla libertà (come assoluto) non si costituisce nulla (di esistente politicamente). Tanto meno quindi una comunità. È una dimensione che un pensiero nichilista come quello corrente ha smarrito o rifiuta, malgrado la smentita continua del reale.

Perciò ben venga un film tributario del pensiero politicamente scorretto: da Girard a Dumezil (la “triplice dea”), passando per De Maistre e Carl Schmitt. Buona visione.

Teodoro Klitsche de la Grange

Stefano Feltri, Populismo sovrano_recensione di Teodoro Klitsche de la Grange

Stefano Feltri, Populismo sovrano, Torino 2018, pp. 138, € 12,00.

In un saggio dove si tiene conto di varie cause dell’ascesa dei partiti sovran-populi-identitari, il vice direttore del “Fatto quotidiano” scrive che elettori e politici (citiamo dalla quarta di copertina) “Spaventati dai fantasmi di una sovranità che sembra svanire, stiano così distruggendo proprio quegli strumenti che consentirebbero di ricostruirla in un mondo che non è più quello dominato dagli Stati nazionali”.

L’autore prende in esame le diverse ragioni del fenomeno, per lo più parzialmente trascurate dai molti che, recentemente, se ne sono occupati: la ribellione delle élite, la sfiducia delle masse (e quindi la crisi di legittimità) il tradimento dei sovrani, l’illusione di una ritrovata sovranità.

Questo esame “a tutto campo” evita all’autore i paternostri delle deprecazioni (molti) e i gloria delle adulazioni (meno per ora) al nuovo potere, spesso originati da considerazioni ideologiche e non fattuali.

Non mancano però un paio di punti che occorre ricordare, anche leggendo un libro esauriente come questo.

Il primo, meno rilevante per gli altri sovranismi, ma assai per quello italiano, è di aver trascurato l’importanza nelle vicende politiche, e ancor di più nelle democrazie, della virtù delle classi dirigenti. Virtù da intendersi nel senso di Machiavelli (e in altro aspetto di Montesquieu), che non è sicuramente quello di S. Maria Goretti.

Secondo il Segretario fiorentino la virtù è in primo luogo la capacità di attingere a uno scopo (anche e) nonostante, i mezzi; in secondo luogo, attraverso quella, di ridurre spazi e danni della fortuna cioè delle vicende e situazioni indipendenti dalla (propria) volontà. A tal fine adeguandosi agli eventi, cambiando anche il proprio modo di agire.

Quanto ai “mezzi” della virtù si tratta d’impiegare bene le astuzie della volpe e la forza del leone. Se manca (nei governanti) la virtù, la capacità di (creare) e mantenere l’essere, l’ordine e il benessere della comunità, non si realizza l’obbligazione politica, della scambio tra protezione ed obbedienza (Hobbes) ed è la stessa legittimità del potere di governo a venire meno.

Feltri ricorda il concetto hobbesiano del potere legittimo che da protezione e cui, pertanto si deve obbedienza, e che il welfare State è stato ridimensionato. Ma con ciò, nel contesto di uno Stato sociale che considera propria funzione primaria assicurare il benessere economico, legittimità e consenso verso le élite “globaliste” si sono drasticamente ridotte, avendo imposto sacrifici senza alcun beneficio. Qualche settimana fa m’interrogavo sulla differenza tra Quintino Sella e il governo Monti, data una certa somiglianza dell’azione da svolgere (ridurre il disavanzo nel primo caso, il debito pubblico nel secondo). Mentre quando cadde la Destra storica il disavanzo non c’era più, quando Monti se ne andò, il debito pubblico era notevolmente aumentato. Nel primo caso l’odiosa tassa sul macinato aveva almeno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, nel secondo l’IMU non era servita ad alcun risultato, anzi aveva aggravato il male. Conclusione populista, ma logica: farsi governare da certe élite non è solo inutile, è dannoso. Forse, con altre, la musica può cambiare: in ogni caso è difficile facciano peggio delle precedenti. Probabilmente è per questo che il primo governo sovran-populista dell’Europa occidentale è quello italiano.

Quindi più che crisi di idee delle vecchie élite (che c’è, ma è concausa) c’è una crisi di azioni e risultati, una carenza di virtù machiavellica.

Scrive l’autore, quanto alla sovranità, riprendendo la concezione hobbesiana del protego ergo obligo , che sta scemando – per difetto di protezione, la contropartita dell’obbedienza “se la legittimità del Leviatano deriva dalla sua capacità di proteggere le membra che compongono il suo corpo artificiale dai pericoli dello Stato di natura, se fallisce in questa missione allora perde anche la legittimità a esercitare il suo potere e a pretendere obbedienza”; onde “le élite non possono più garantire protezione  e benessere, i cittadini reclamano indietro la loro sovranità, quel potere non ha più legittimità”.

In questa situazione i movimenti populisti invitano “a riprendersi quella sovranità di cui le élite non riescono più a fare un uso efficace. Questo è ciò che sta succedendo. ma che uso fare di questa sovranità che viene reclamata indietro?”. E qui l’autore individua l’illusione fondamentale dei populisti che pensano di ricondurre la sovranità allo Stato-Nazione: “Ma che sia il livello più efficace, da cui i cittadini possono sperare di ottenere davvero rassicurazioni e protezione dalle incertezze globali, i populisti non provano neppure a dimostrarlo”. Secondo Feltri non è credibile “offrire soluzioni nazionali a problemi globali”.

Gli è che alternative più credibili non se ne vedono, perché presuppongono solidarietà e cooperazione, cioè accordo tra boni pater familias che spesso tali non sono (né debbono esserlo), onde quello non si trova, mentre sono sempre presenti (e operanti) le “regolarità della politica”: lotta per il potere, interessi degli Stati, dominio e timore del dominio. Che si realizzino le condizioni per uno spirito di cooperazione nella storia è successo, anche se per lo più accompagnato da un (misurato) uso della forza. Uno degli esempi nella storia dell’Europa moderna è stata l’unità tedesca compiuta da Bismarck, in cui l’esistenza e la volontà del Reich coesisteva con quella dei länder nella costituzione federale.

Ma purtroppo di Bismarck in giro non se ne vedono, anche volgendo lo sguardo oltre le Alpi.

Così come non si vedono quegli statisti (De Gasperi, Adenauer, Martino, Monnet) i quali, al fine (principale) di evitare altri conflitti come le guerre mondiali del XX secolo, edificarono l’Europa, proprio per una scelta, razionale e ragionevole, verso la cooperazione. La quale tuttavia implica che tra comunità vi sia solidarietà, spesso, di converso, carente.

E il problema si complica ancor più, ove dalla dimensione federale regionale (come, nel caso, europea) si passi ad una ancora superiore.

In conclusione e ragionando in base all’hobbesiano protego ergo obligo (soprattutto) e alle regolarità del politico, la soluzione dei sovranisti di assicurare la protezione attraverso lo Stato sovrano ha il pregio di essere stata collaudata dalla Storia; peraltro è l’unica che permette di avere una sovranità del popolo cioè democratica. In cui il demos prende delle decisioni efficaci. In altri tipi di sintesi politica, specie le più grandi, non sarebbero possibili. Di imperi nella storia ce ne sono stati tanti, ma nessuno democratico, perché a divenire tali avrebbero cessato di essere imperi.

Ultima conferma ne è stato il crollo dell’Unione sovietica, impero totalitario succeduto a quello zarista (autoritario) ma non sopravvissuto alla trasformazione in democrazia.

E perciò, malgrado tutto, al sovranismo occorre riconoscere una realistica ragionevolezza – in funzione della scelta politica democratica – superiore all’alternativa globalista, la quale di quello è stata la levatrice.

Teodoro Klitsche de la Grange

Antonio Maria Rinaldi La Sovranità appartiene al popolo o allo spread?_una recensione di Teodoro Klitsche de la Grange

Antonio Maria Rinaldi La Sovranità appartiene al popolo o allo spread?

www.aliberticompagniaeditoriale.it, Reggio Emilia, pp. 143, € 9,90

 

Questo libro è scritto da Rinaldi in collaborazione con gli altri autori di “Scenari Economici”. Una cospicua parte del libro consiste in contributi (2015-2018) di Paolo Savona sull’euro e sulla nomina dello stesso a ministro del governo Conte. Rinaldi ricorda che “Le scuole economiche italiane, oggi, sono quasi tutte egemonizzate dai bocconiani. Mediocri e ridicoli apprendisti stregoni nel neoliberismo e del rigore. Non dimentichiamoci che questi signori ci hanno regalato Monti e il montismo”; di converso “Questo è un libro al disperato inseguimento della realtà. Disperato, perché in questo Paese sostenere temi economici e politici controcorrente rispetto al main-stream porta a essere bollati con i più svariati epiteti, nessuno dei quali lusinghiero”; malgrado ciò l’obiettivo principale degli autori “è sempre stato quello di vedere veramente attuata la Costituzione in particolare la costituzione economica … Purtroppo l’adesione “distratta” ai Trattati europei da parte di una classe politica che non ha mai compreso in pieno gli effetti di cosa stava facendo in Europa, non ha consentito che quella parte così importante e fondamentale della Carta venisse rispettata”. Poi tutto è cambiato: il pensiero conformista, prono alle élite xenodipendenti (Monti e successori) è stato ridimensionato radicalmente dalle elezioni del 4 marzo. E tesi come quella sostenuta dagli autori sono state sdoganate per decisione popolare.

Sarebbe lungo seguire gli autori nei loro brillanti articoli sui vari aspetti della questione: rinviamo il lettore al libro.

Ma su un paio di temi, generali, occorre intrattenersi.

 

Il primo è la sovranità: che appartenga al popolo è scritto nella Costituzione, tanto sbandierata quanto interpretata ad usum delphini dall’élite e dai giuristi di regime. E quindi la domanda – titolo del saggio è retorica e provocatoria. Aggiungiamo noi che un patriota (a cominciare dagli uomini del Risorgimento) l’avrebbe giudicata un raggiro dello straniero e di italiani abituati a servirlo. Ma c’è di più: dalla cultura dell’ancien regime non è stata messa da parte solo la sovranità del popolo italiano, ma lo stesso concetto di sovranità.

Quanto al primo aspetto non potendosi negare il principio dell’art. 1 (la sovranità appartiene al popolo) se ne sono implementati (dalle élite)  limiti, deroghe ed eccezioni, a cominciare dall’art. 1 stesso con l’esaltare “forme e limiti” costituzionali entro i quali il popolo esercita la sovranità, proseguendo con l’obbligo di conformarsi “alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (art. 10), alle limitazioni di sovranità necessarie ad una giusta pace tra le nazioni (di solito si omette di ricordare “in parità con gli altri Stati” – art. 11) e così via. Nel pensiero moderno invece, la sovranità ha il carattere di essere assoluta, cioè di non conoscere limiti, al contrario di tutti gli altri poteri pubblici (tra i tanti V. E. Orlando e Romagnosi); di consistere in un volere sopra lo Stato e il diritto (Sieyès e Von Seydel), onde Stato e diritto (comprese forme, limiti ecc. ecc.) sono tali finchè il Sovrano non esercita il potere morfopoietico abolendo, riformando, abrogando, ecc.; il diritto internazionale si regge sul principio di parità giuridica tra gli Stati par in parem non habet jurisdictionem (v. A. Gentile e Vattel tra i tanti) e così via. Tutte concezioni alla base dello jus publicum europaeum, e gelosamente occultate e ridimensionate dalle élite e dai loro giuristi.

Quanto al secondo aspetto eliminare la sovranità è come pensare di abolire la legge di gravità, o comunque una qualsivoglia legge (o fatto) di natura.

Perché significa cancellare dal mondo il presupposto del comando-obbedienza, fondamento di ogni comunità politica. Ideologie moderne (dal marxismo collassato al pluralismo all’economicismo radicale) lo credono. Ma non risulta al mondo chi vi siano comunità senza comando e senza che alcuni (o pochi) esercitino il potere su tanti. Quando non è all’interno, la sovranità, il cui nocciolo duro consiste nell’unione di un potere di fatto e di un potere di diritto, c’è dall’esterno. Il sovrano c’è (sempre), ma non è il popolo, ma qualcun altro che popolo non è (Stati, multinazionali, poteri forti, chiese): e perfino lo Spread di cui al titolo. E che teme la sovranità del popolo perché è alternativa alla propria. Come scrive Rinaldi il gruppo degli autori “ha solo sostenuto che è la Terra che gira intorno al Sole e non viceversa. Come Galileo Galilei”; hanno demolito gli idola (le derivazioni paretiane) al servizio di precisi interessi.

E se un libro come questo porterà ad un crescere della consapevolezza del dovere dei governanti di fare gli interessi della comunità politica; che la politica serve a questo e che, come scriveva Friederich List l’economia politica è quella che li persegue mentre quella di A. Smith e Say era economia cosmopolitica, il popolo italiano avrà tanto da guadagnare.

Teodoro Klitsche de la Grange

“I conquistatori”, recensione a cura di Teodoro Klitsche de la Grange_A proposito di privatizzazioni e interesse nazionale

  1. Lannutti – T. Alterio – F. Fracassi, I conquistatori, Roma, 2018, p. 176, € 15,00.

Questo è il terzo libro che gli autori dedicano alle vicende economiche del recente passato; tratta delle privatizzazioni che hanno connotato le politiche economiche di molti paesi occidentali, con riguardo – quasi esclusivo – a quelle italiane. Il giudizio è negativo; parte della tragedia del ponte Morandi, che rivelò all’opinione pubblica come la vendita di Autostrade abbia generato enormi profitti per l’acquirente-concessionario, dovuti – anche – ai risparmi sulla manutenzione delle opere.

Analizzando buona parte delle privatizzazioni la costante principale che ne ricava è che sono state assai profittevoli per gli acquirenti, ma, di conseguenza, assai poco per il venditore (lo Stato italiano nelle sue varie articolazioni).

Le notizie che si scorrono nella lettura sono in larga misura già note: il pregio del libro è averle organizzate in un tutto organico che ne rende manifesta la logica generale come i rapporti tra i protagonisti pubblici (creditori) e privati (acquirenti). Curiosamente  in Italia il maggior privatizzatore è stato il centro-sinistra (altrove sono stati i partiti di destra).

Il motivo esternato di tante (e imponenti) svendite era non tanto d’opportunità economica, ma ideologica: si voleva ridurre la presenza pubblica nell’economia perché si riteneva la mano invisibile del mercato migliore e più razionale produttrice di ricchezza.

Solo che a riprendere la teoria di un economista come Friederich List ciò che è valido per l’economia globale, può non esserlo per l’economia nazionale, ossia per le comunità umane organizzate in Stati; del pari ciò che è economicamente vantaggioso può non esserlo per l’interesse nazionale (il bonum commune) che è il fine della politica.

É il caso di ricordare che è legittimo e prevedibile che il privato operi per il proprio profitto, cioè l’interesse individuale (anzi e proprio questo il presupposto della “mano invisibile”); ma, del pari – è – o meglio dovrebbe essere – che il pubblico operi per quello pubblico. La conseguenza è che nella generalità delle situazioni c’è la necessità di bilanciare (e regolare) interesse pubblico e interessi privati, senza enfatizzare l’ “appartenenza” al settore d’attività. L’esempio di “scuola” è quello del monopolista: il quale di solito manovrando per il proprio interesse privato spesso danneggia quello pubblico, quello dei consumatori e, ovviamente la stessa dinamica concorrenziale. Non è detto quindi che, specie nell’assenza o nell’insufficienza di una regolazione appropriata e di procedure trasparenti, la mano invisibile non finisca per impinguare sempre gli stessi portafogli. Proprio quello che purtroppo è spesso capitato nelle privatizzazioni-maccheroni realizzate in Italia.

Queste sono state frequentemente caratterizzate da condizioni di grande favore per gli acquirenti. Gli autori, pagina dopo pagina mostrano che i corrispettivi di cessione erano modesti rispetto al valore delle aziende e dei beni ceduti; che spesso quanto comprato è stato rivenduto a terzi a prezzi enormemente superiori; che privatizzatori pubblici e acquirenti privati erano legati da interessi, frequentazioni, affari; frequentemente lo erano quanto meno i primi con i consulenti che avrebbero dovuto assisterli (a pagamento) nelle procedure. Inoltre “Era il 1992. Il cartello finanziario internazionale aveva messo gli occhi e le mani sul nostro Paese con la complicità e la sudditanza di una nuova classe politica imposta dal cartello stesso. Il suo compito era quello di cedere le banche e i gioielli di Stato italiani ai potentati finanziari internazionali anche attraverso il filtro di imprenditori nostrani”.

La stessa “tangentopoli” è quindi vista dagli autori in quest’ottica: occorreva delegittimare e detronizzare la vecchia classe dirigente della prima repubblica, meno incline a realizzare il piano. Manovra reiterata nel 2011, col governo Monti, dato che Berlusconi era meno disponibile a favorire gli interessi stranieri a scapito di quello nazionale, come fatto dal “governo tecnico” xenodipendente.

Nel complesso un libro interessante, documentato e che si spera, possa contribuire a un common sense del popolo italiano più consapevole dei propri interessi e meno influenzato dalle derivazioni del terzo millennio. Ossia dell’occultamento di interessi sotto la copertura di obiettivi esternati che coniugano idola a carattere economico (tecnocrazia, progresso) con  idola a carattere morale-legalitario. Quelli, come diceva Craxi, dei moralisti “un tanto al chilo”.

Teodoro Klitsche de la Grange

 

 

AVEVA RAGIONE MARX?, di Teodoro Klitsche de la Grange

AVEVA RAGIONE MARX?

Capita di leggere che, a seguito del crollo del comunismo e del crescere del turbo-capitalismo trionfante, il divario tra ricchi e poveri, in particolare nelle democrazie “occidentali”, è aumentato: a meno ricchissimi corrispondono molti più poveri. Ciò sembra una conferma tardiva della “legge” dell’immiserimento crescente, connaturale al modo di produzione capitalistico, che Marx formula nel Capitale[1].

Come è noto tale tesi era successivamente contestata da Eduard Bernstein, il quale fece notare che le predizioni di Marx (e ancora più, dei marxisti) sull’imminente e inevitabile crollo del capitalismo non solo non si erano realizzate, ma vi erano prove evidenti che negli ultimi decenni le condizioni della classe operaia erano notevolmente migliorate sul piano (politico ed) economico.

Al contrario dell’immiserimento di masse sempre più numerose il capitalismo aveva arricchito un numero sempre maggiore di individui. Da qui la necessità non di abbattere, ma di riformare il sistema. Le tesi di Bernstein, come noto, influenzarono e furono seguite dalla prassi della maggior parte dei partiti della Seconda Internazionale.

Il teorico socialista basava le proprie tesi sull’evoluzione del capitalismo ottocentesco: la concentrazione delle aziende non aveva provocato una analoga concentrazione del capitale, ma anzi aumentava il numero dei capitalisti, cioè degli azionisti dell’impresa, dato che queste erano gestite – almeno le più grandi – quasi tutte da società per azioni, così sempre più diffondendo il capitale. L’accrescimento della ricchezza aveva, contrariamente alla tesi di Marx, non diminuito il numero dei magnati, ma aumentato quello dei capitalisti[2].

La correlativa, annunciata, scomparsa dei ceti medi non si era realizzata. A fronte di un incremento della popolazione di un terzo – nei paesi industrialmente più avanzati all’epoca – i ceti medi erano cresciuti di circa tre volte[3]. Le stesse imprese, peraltro  non erano spesso facilmente concentrabili per cui quelle di piccola o media dimensione aumentavano a dispetto delle previsioni del filosofo di Treviri.

Per cui Bernstein ne concludeva che lungi dal provocare la polarizzazione della società in due campi: capitalisti – pochissimi – e proletari – quasi tutti – destinati alla lotta (di classe e politica), la situazione reale che si configurava non era riconducibile ad uno scenario pre-rivoluzionario. Né era possibile prevedere il crollo del sistema capitalistico[4]

Col XX secolo, almeno fino al collasso del comunismo, la tesi di Bernstein, anche grazie all’influenza del movimento socialista, al “compromesso fordista”, allo Stato sociale, era confortata. Invece dell’incremento dei sempre più poveri e della riduzione degli straricchi, a crescere erano le posizioni sociali intermedie.

Col turbo-capitalismo o, come molti preferiscono chiamarlo, col neo-liberismo globalizzatore, pare sia cambiato tutto. La profezia di Marx riprende vigore e Bernstein va in soffitta. È il caso di rifletterci un po’.

  1. Prima di Marx, un acuto pensatore come de Bonald aveva intuito quanto poteva succedere. Scriveva, infatti, a proposito della funzione della nobiltà e della borghesia “È una contraddizione di cui è toccato a noi dare l’esempio, veder gli stessi uomini che chiedono a gran voce lo spezzettamento illimitato della proprietà immobiliare, favorire con tutti i mezzi la concentrazione senza freni della proprietà mobiliare o dei capitali. L’appropriazione di terre ha per forza termine. Quella del capitale mobiliare non ce l’ha, e lo stesso affarista può far commercio di tutto il mondo” (il corsivo è mio)[5].

Quindi l’alternativa che poneva il pensatore francese è netta: il proprietario di beni immobiliari trova nella natura delle cose stesse e nelle condizioni (culturali e) sociali dei limiti; quello di beni mobili, no. Sul piano semantico se ci sono limiti (per natura o per volontà) l’accrescimento non può essere, ovviamente, illimitato. La possibilità di appropriazione quindi del secondo è enormemente superiore a quella del primo. E così il potere che ne consegue. Aggiungeva de Bonald di non voler valutare il patriziato auspicato dalla de Staël “come istituzione politica, in relazione cioè alla forza e alla stabilità dello Stato; ma sotto il profilo della libertà e dell’eguaglianza, che è quello che la signora de Staël considera, e per cui la preferisce alle antiche istituzioni della monarchia francese”[6].

Anche Fichte notava che, ordinariamente, sono le costituzioni politiche a separare gli uomini [7] e che gli Stati moderni sono le “parti staccate di un tutto anteriore” (le società feudale)[8]. “L’Europa cristiana era come un tutto unico, doveva perciò il commercio degli Europei tra loro esser libero. L’applicazione allo stato presente delle cose è facile a farsi. Se tutta l’Europa cristiana con tutte le colonie aggiunte e le piazze commerciali in altre parti del mondo, è ancora un tutto unico, il commercio tra le varie parti deve restar libero come era una volta. Ma se, al contrario, essa è divisa in stati soggetti a governi diversi, essa deve parimenti esser divisa in più stati commerciali rispettivamente chiusi”. E ne concludeva “Tutti gli ordinamenti che permettono o suppongono il commercio immediato di un cittadino con quello di altro stato … sono avanzi e risultati di una costituzione da lungo tempo distrutta, elementi di un mondo passato, che più non convengono al mondo nostro”[9].

Con questo il filosofo constatava un fatto (la divisione in più Stati) e una necessità (ed auspicio): che la politica dovesse prevalere sull’economia. Ed è questa la sostanza della concezione di Fichte[10].

Come scrive Fusaro la concettualizzazione dello Stato commerciale chiuso di Fichte è “coerente reazione all’egemonia dell’utile (economico) e alla correlata soppressione dello spazio veritativo della filosofia…. Per Fichte, fedele ai principi della Rivoluzione e, ipso facto, nemico del mondo che ne è scaturito, si tratta di contrastare l’egemonia dell’utile e dell’egoismo sfrenato che ad esso si accompagna”[11].

È inutile ricordare che tra i più accaniti sostenitori della distinzione tra economia cosmopolitica (attribuita a A. Smith, J. B. Say) e economia politica (o nazionale) si trova Friedrich List[12].

La concezione del quale è ispirata alla prevalenza del bene comune delle comunità politiche su quello dell’economia globale nel suo complesso.

  1. Se è vero che le economie delle società più sviluppate hanno sofferto della globalizzazione, già prima della crisi, è anche vero che, di converso, quelle dei paesi emergenti ne hanno beneficiato.

Da una statistica – graduatoria degli Stati in base dell’incremento del PIL nel 2017 tra i primi venti (per percentuale d’incremento nell’anno) non c’è un solo paese “sviluppato”, ma ovviamente ci sono India e Cina. A parte l’Islanda e la Romania (comunque al 25° e 26° posto), i primi paesi “sviluppati” li si trova dopo il 55° posto in classifica. Tutti i primi 50, tranne Islanda e Romania, sono “paesi in via di sviluppo”. E se si va a vedere le altre annate, a partire dal crollo del comunismo, la tendenza è quella.

La conclusione è che, se all’economia globale la globalizzazione ha fatto bene, alle economie nazionali talvolta ha arrecato modesti vantaggi, talaltra no. Onde a ragionare secondo il criterio di List (e non solo), occorre conformare la politica economica all’esigenza del benessere (e alla potenza) della comunità nazionale; “mercati”, intesi nel senso corrente, non sono sempre sinonimo di ricchezza crescente. Scriveva List che l’economia cosmopolitica (quella di Smith) “guardando all’umanità e all’individuo, aveva dimenticato la nazione. Mi convinsi di due cose: la prima che era per due nazioni, entrambe sviluppate culturalmente, la libera concorrenza poteva essere benefica soltanto se ambedue si fossero trovate allo stesso grado di sviluppo industriale; la seconda che una nazione, arretrata nel campo industriale,  commerciale e della navigazione, ammesso che avesse i mezzi intellettuali e naturali per sviluppare questi rami, dovrebbe cercare da sola di mettersi in grado di sostenere la libera concorrenza con le altre più progredite. In breve: trovai la differenza tra l’economia cosmopolitica e l’economia politica”[13].

Ovviamente i tempi sono mutati dall’epoca di List, Bonald e Fichte, ma le esigenze alla base dalle concezioni dei tre – pur nelle differenze determinate dai diversi “campi” da questi esplorati  – sono uguali: e che la politica e il bene comune della comunità che questa deve perseguire – deve prevalere sul bene “globale”; e che sia funzione del potere politico quanto meno, introdurre dei correttivi – dei  temperamenti – che concilino gli interessi nazionali con quelli internazionali: le nazioni con l’umanità. La nazione non è l’umanità; i diritti dell’uomo non sono quelli del cittadino; il modo d’esistenza delle comunità è il proprium di ciascuna con i valori cui si ispira (e non è, in larga parte, misurabile).

  1. Tornando alla profezia di Marx, questa è stata falsificata perché comunque l’immiserimento crescente non si è verificato. Tuttavia a ridimensionarla, non è totalmente errata. Ciò per due ragioni: la prima perché contribuisce a una valutazione (realistica); non è detto che ad un’economia (senza limiti e) globalizzata corrisponda una ricchezza crescente per tutti (o quasi tutti). Come in altri tempi la prosperità della Gran Bretagna era (anche) l’altra faccia della miseria dei coolies indiani e cinesi, così oggigiorno al crescente benessere di certi popoli corrisponde un diminuito (o stagnante) benessere di altri. La seconda è che la politica ha corretto l’economia, frenandone (spesso ma non sempre) le conseguenze meno desiderabili. In fondo allo straordinario sviluppo economico del XX secolo ha contribuito in modo determinante il compromesso fordista e le (varie) “terze vie” con le quali si è cercato – riuscendoci – non solo di relativizzare e neutralizzare politicamente il conflitto borghesia/proletariato ma anche di aumentare il benessere e diffonderlo tra masse sempre più numerose. Così integrandole nello “stato sociale”, ovvero nel “secondo tempo” delle democrazie liberali.

Infine appare teoricamente – e praticamente, almeno in parte, realizzato – che la ricchezza mobiliare, in particolare quella (dell’intermediazione) finanziaria e commerciale può crescere in misura enormemente superiore sia a quella del settore primario che, ancorché meno intensamente, anche a quella dell’imprenditoria industriale. E le ragioni per limitare l’accrescimento di potere – e anche la diminuzione di libertà – di quella e i pericoli che comporta per lo Stato borghese – e per i principi di libertà ed uguaglianza, sono evidenti.

Teodoro Klitsche de la Grange

[1] “Con la diminuzione costante del numero dei magnati del capitale che usurpano e monopolizzano tutti i vantaggi di questo processo di trasformazione, cresce la massa della miseria, dell’asservimento, della degenerazione, dello sfruttamento, ma cresce anche la ribellione della classe operaia che sempre più s’ingrossa ed è disciplinata, unita e organizzata dallo stesso meccanismo del processo di produzione capitalistico” Marx, il capitale, Libro I, “Tendenza storica dell’accumulazione capitalistica”

 

[2] v. “La forma della società per azioni agisce, in larga misura, in senso contrario alla tendenza alla centralizzazione dei capitali attraverso la centralizzazione delle aziende. Essa permette un vasto frazionamento di capitali già concentrati, e rende superflua l’appropriazione di capitali da parte di singoli magnati allo scopo di concentrare le imprese industriali”. I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia, (trad. it. Bari 1974 p. 87.

[3] V. per i dati precisi Bernstein op. cit. p. 89; per cui concludeva “È dunque assolutamente falso ritenere che l’attuale sviluppo indichi una relativa o addirittura assoluta diminuzione  del numero dei possidenti. Il numero dei possidenti aumenta non «più o meno», ma semplicemente più, ossia in senso assoluto e in senso relativo” (il corsivo è mio).

[4] V. “Se la società fosse costituita o si fosse sviluppata secondo le ipotesi tradizionali della dottrina socialista, il crollo economico sarebbe soltanto una questione di breve periodo. Ma come vediamo non è così. Ben lungi dall’essersi semplificata rispetto a quella precdente, la struttura della società si è in larga misura graduata e differenziata, sia per quanto concerne il livello dei redditi sia per quanto concerne le attività professionali” (op. cit. p. 91.

[5] E proseguiva “Ma il lusso segue dappresso la ricchezza, il mercante arricchito poco pressato a vendere, alza il prezzo della propria merce, e costringe così il consumatore a pagare i lussi della Signora e del Signore. Questa è una delle ragioni del rialzo dei prezzi delle derrate in Inghilterra, nei Paesi Bassi e anche in Francia, e dovunque il commercio non ha altro fine che il commercio e dove i milioni chiamano e producono altri milioni.

I grandi patrimoni immobiliari fanno inclinare lo Stato verso l’aristocrazia, ma le grandi ricchezze mobiliari lo portano alla democrazia; e gli arricchiti, divenuti padroni dello stato, comprano il potere a buon mercato da coloro cui vendono assai cari zucchero e caffè” V. Observations sur l’ouvrage de M.me la Barone de Staël …” trad. it. La Costituzione come esistenza, Roma 1985, pp. 43 – 44.

[6] V. op. loc. cit. p. 45.

[7] v. Lo Stato secondo ragione, trad. it. Milano 1909 p. 68.

[8] e prosegue “Durante l’unità dell’Europa cristiana si è formato, tra le altre cose, anche il sistema commerciale, che dura, almeno ne’ suoi tratti fondamentali, fino ad oggi” op. cit., p. 69.

[9] Op. cit. p.71

[10] “… è in questo: che lo stato si chiuda completamente ad ogni commercio coll’estero, e formi d’ora in poi un corpo commerciale così separato, come finora ha formato un separato corpo giuridico e politico”, op. cit. p. 98.

[11] e, poco dopo, afferma “in un’epoca di “compiuta peccaminosità” e di egoismo universale, diventa necessario l’intervento massiccio di uno Stato “commerciale chiuso” che sappia opporsi al cosmopolitismo utilitaristico del mercato e al codice individualistico su cui esso si regge, per far valere l’istanza morale di un comunitarismo solidale nell’epoca della “compiuta peccaminosità” v. L’aporia dello Stato in Fichte, GCSI – Anno 3, numero 5, pp. 122-123.

[12] Il quale, tra l’altro, riteneva che “Tutti gli esempi che la storia ci può presentare dimostrano che l’unione politica ha preceduto l’unione commerciale. Non si conosce nessun esempio dove sia avvenuto il contrario. Ci sono però dei motivi molto forti, e secondo la nostra opinione incontestabili, per far presumere che, nelle attuali condizioni mondiali, la libertà commerciale universale non porterebbe ad una repubblica universale, ma alla universale soggezione delle nazioni meno progredite alla supremazia della potenza preponderante nell’industria, nel commercio e nella navigazione…  l’economia nazionale si presenta come quella scienza che, tenendo conto degli interessi esistenti e delle condizioni particolari delle nazioni, insegna in che modo ogni singola nazione possa essere elevata a quel grado di sviluppo economico giunta al quale l’unione con le altre nazioni ugualmente progredite, – e quindi la libertà di commercio – le risulterà possibile e vantaggiosa. La scuola, però, ha confuso fra di loro le due idee; ha commesso il grave errore di giudicare le condizioni delle nazioni secondo i principi cosmopolitici e di disconoscere, per ragioni politiche, la tendenza cosmopolitica delle forze produttive”, v. F. List Il sistema nazionale di economia politica 8° cura di G. Mori) trad. it. Milano 1972

[13] Op. cit., Prefazione, p. 4.

Sulla “globalizzazione”: una recensione di Teodoro Klitsche de la Grange al libro di Carlo Calenda

Sulla “globalizzazione”: una recensione di Teodoro Klitsche de la Grange al libro di Carlo Calenda

Carlo CalendaOrizzonti selvaggi, Feltrinelli, Milano 2018, pp. 216, € 16,00.

pubblicato anche su http://carlogambesciametapolitics2puntozero.blogspot.com/search?q=Teodoro+Klitsche+de+la+Grange&max-results=20&by-date=true

Il saggio di Calenda è una riflessione sulla globalizzazione e sull’antagonista da esso generato, ossia il populismo. Al contrario di altri, critica gli eccessi della globalizzazione, con la conseguenza che ha indotto. Scrive l’autore che nel ventennio tra il 1989 (caduta del muro di Berlino) e il 2008 (inizio della crisi) si è avuta una separazione tra politica e potere “La separazione tra politica e potere deriva da errori interni alla politica, ma è anche un frutto guasto della prima fase della globalizzazione e dell’ideologia che l’ha ispirata. La politica deve tornare ad avere il potere di indirizzare gli eventi a partire dall’oggi… La ricerca della rappresentanza è stata sostituita dalla retorica della competenza. La tecnica ha sostituito il pensiero politico e poi la politica stessa”. Si è rotta la relazione di fiducia tra i cittadini e la classe dirigente “Questa frattura si è allargata rapidamente, poi nel 2008 la prima fase della globalizzazione si è chiusa, traumaticamente e i suoi dogmi sono crollati, insieme al progetto egemonico dell’Occidente iniziato nell’89”.

L’ “ideologia del potere”, cioè il progresso non è più creduta dalle masse. È la paura del presente su cui insistono le forze populiste a determinare la loro ascesa “I populisti prevalgono, pur rimanendo inconsistenti sul piano delle proposte, perché riconoscono le paure contemporanee, mentre i progressisti hanno venduto e continuano a vendere le meraviglie di un futuro lontano”.

A differenza di altri, pregio di questo libro è di fare l’autocritica (dei favorevoli alla globalizzazione) e di riflettere sulle cause di una decadenza, specie in Italia assai accelerata dalla vecchia élite e dal sistema politico da essa costituito.

L’autore ricorda i dieci fallimenti del “progetto egemonico dell’Occidente” indotto dalla globalizzazione: il lavoro che è diventato una commodity, l’iniquità della distribuzione del carico fiscale, la sregolarizzazione della finanza, l’insostenibilità del modello di sviluppo (ed altri). Ma anche i successi: il progresso economico dei paesi in via di sviluppo (è il dato più favorevole) la diminuzione dei prezzi nei paesi sviluppati (sul che ci sarebbe da discutere) le istituzioni digovernance internazionale.

Il populismo, di converso rifiuta l’ipotesi tecnocratica e “ha ridato centralità all’oggi ma soprattutto alla rappresentanza contro la retorica della competenza”, mentre “le classi dirigenti liberali hanno pensato di poter sostituire la rappresentanza con la competenza per un trentennio, in forza del fatto che il pensiero liberale era l’unica “narrazione globale” sopravvissuta, compito della politica era esclusivamente applicare tecnicamente i principi di questo pensiero”. Ma “la democrazia non si fonda sul cv, ma sulla rappresentanza, e le elezioni non sono un colloquio di lavoro. La rappresentanza non dipende dalla competenza tecnica ma dalla capacità di essere in contatto con la società”. Peraltro il tutto, nella migliore delle ipotesi, ha provocato uno iato tra efficienza e giustizia; ma “la mancanza di etica nel capitalismo contemporaneo è una delle cause fondamentali della sua crisi di reputazione”. L’ideologia della globalizzazione ha favorito ildumping da parte della Cina “L’industria dell’acciaio è stata distrutta dalla competizione scorretta cinese dovuta a una sovrapproduzione largamente incentivata dallo Stato in barba a ogni norma del Wto”. L’antagonista sovran-populista ha soprattutto sfruttato la paura provocata dalla crisi, dalla migrazione e dalla “revisione” dello Stato sociale; d’altra parte, scrive – a ragione – Calenda, la sinistra ha perso il contatto con la propria base “Un caso esemplificativo della mancanza di qualsiasi riflessione sulle ragioni della sconfitta è quello della manifestazione che il Pd ha deciso di dedicare “all’Italia che non ha paura”. Vale a dire ai vincenti, gli unici che infatti continuano a votarlo. Non sono un appassionato di distinzioni tra destra e sinistra ma una cosa mi è chiara: la sinistra nasce per difendere chi ha paura, non per allontanarlo. Qualsiasi nuovo progetto politico che abbia l’ambizione di diventare maggioranza deve partire da qui: dare rappresentanza all’Italia che ha paura”. Il progetto politico proposto è “aperto”: “Le linee di demarcazione tra destra e sinistra si sono spostate. La vera discriminante oggi è tra chi vuole rinnovare la democrazia liberale mantenendone i valori di fondo e chi invece vuole sostituirla con una democrazia illiberale, infetta e manipolata”. In altri termini il nascente “partito globalista”.

Questo libro ha due pregi, che sono anche due difetti: tiene conto che è cambiato il contenuto dell’opposizione amico/nemico, per cui riproporre la vecchia scriminante del secolo breve, ossia borghese/proletario è inutile e politicamente debole. Se il comunismo dal 1991 è stato collocato nell’archivio della Storia, è inutile combatterci contro. Tuttavia, specie in Italia, la lentezza delle classi dirigenti, ma quella di centrosinistra ancor più che quella di centrodestra, nel valutare la nuova situazione, rende problematico recuperare il (troppo) tempo perduto.

Dall’altra la seconda componente fondamentale del successo del populismo, già sottolineato negli anni ’90 del XX secolo, tra gli altri, da Lasch e Paul Piccone, e cioè la frattura tra popolo ed élite che non condividono più l’ethos delle masse, così che “si sono estraniate totalmente dalla vita comune” (Lasch), appare altrettanto forse più difficile da superare. Il rigetto dell’elettorato nei confronti dell’ “ancien régime”, specie in Italia e così esteso e diffuso che anche una radicale rottamazione potrebbe non bastare.

Anche perché molti delle “nuove leve” condividono (gran parte degli) errori e degli idola delle vecchie volpi, almeno di quelle della “seconda Repubblica”. Comunque, malgrado la strada in salita, il percorso di Calenda è nella direzione giusta. Auguri.

Teodoro Klitsche de la Grange

INTERVISTA A MACHIAVELLI SUL POPULISMO, di Teodoro Klitsche de la Grange

INTERVISTA A MACHIAVELLI SUL POPULISMO

pubblicato anche su http://carlogambesciametapolitics2puntozero.blogspot.com/search?q=Teodoro+Klitsche+de+la+Grange&max-results=20&by-date=true

L’Italia è tornata ad essere laboratorio politico. Media, giornalisti, insegnanti d’università e di liceo, blogger, filosofi, banchieri, scienziati ed altri s’interrogano sul populismo e sul perché il nostro sia il primo paese europeo occidentale ad essere governato da un bicolore popul-sovran-identitario. Certezze scosse e novità impreviste rendono inutili strumenti (ed autori) usuali fino a pochi anni fa. Dato il carattere di svolta e novità epocale, abbiamo provato a chiedere lumi a Niccolò Machiavelli. Il quale ci ha gentilmente concesso questo colloquio.

Qual è la principale causa del successo populista?

Gli è che tutti i reggimenti politici sono come gli uomini: nascono, crescono, decadono e muoiono.

Il vostro reggimento, nato da una sconfitta militare, e con una classe divenuta dirigente “per grazia di chi lo concede” (il potere) è durato tanto: segno che quei governanti, divenuti tali per fortuna, non erano scarsi d’ “ingegno e virtù”. Ma col passare dei decenni l’uno e l’altro si sono consunti. I nipoti di quei vecchi, ossia i governanti di quella che chiamate la seconda repubblica, non potevano ereditare “ingegno e virtù” né comprarli al mercato.

Quindi i populisti vincono per demerito degli altri?

Non so se quanto per demerito o per il decorso del ciclo politico (nascita, crescita, decadenza, fine). Sicuramente un po’ per assenza di ingegno e virtù, un po’ per tale “regolarità” politica.

E perché nessuno ne parla?

Non sia ingenuo. Parlare della propria assenza di virtù è come ammettere di essere inadatto a governare da una parte; dall’altra sminuire i propri meriti di vincitori. Quanto al ciclo politico, tale idea è contraria a quella di progresso sulla quale le vecchie elite avevano costruito la propria fortuna. Ammettere che non avevano la ricetta per realizzarle le “magnifiche sorti e progressive”, è confessarsi dei Dulcamara, ricchi di parole e poveri d’ingegno. Per gli altri vale sempre il discorso sui loro meriti; che non sono gli stessi se dipendono da quella regolarità. Seneca scriveva volentem ducunt fata, nolentem trahunt: ma se è il fato a decidere, loro di che possono vantarsi?

Gli sfrattati dal governo dicono che quello populista durerà poco. Che ci può dire?

Che questi ragazzi (Salvini, Di Maio) non sono grulli! Forse non mi hanno letto ma hanno capito. Come ho scritto, quando qualcuno conquista il potere “con il favore degli altri suoi cittadini” e questi quel favore ce l’hanno perché hanno vinto le elezioni, l’essenziale è non inimicarsi il popolo: non hanno ottenuto il potere col “favore dei grandi” ma con quello del popolo e “debbe pertanto uno che diventi principe”, “mantenerselo amico”.

Ciò è facile, perché gli basta non opprimerlo. E così sarà sostenuto dal popolo anche nelle avversità, come quelle in cui vi trovate. Avendolo i loro predecessori oppresso, caricato di tasse e privato di risorse, non gli è difficile, con poco, far capire che la musica è cambiata.

Che ne pensa a proposito delle tasse degli italiani?

I predecessori non avevano capito che i cittadini possono perdonare o meglio sopportare governanti che gli hanno ammazzato il padre o il fratello, ma non perdonano né dimenticano chi gli ha tolto la roba. Quelli credevano di imbrogliarli con discorsi commoventi, ma alla lunga non hanno retto.

Ma i vecchi governanti distribuivano quanto prelevato. Non è così?

Se anche lo fosse – e non lo è o non lo è del tutto – hanno trascurato che un principe può essere liberale quando spende denaro d’altri, ma non quando distribuisce quello proprio o dei propri sudditi. Chi lo vota non lo dimentica. E c’è altro.

Che cosa?

I vecchi governanti contavano troppo di tenersi su col favore dei grandi più che del popolo. Grandi che sono alemani, francesi ed altro. Hanno persino dato la fiducia – loro eletti dal popolo – ad un governo di persone mai elette neanche in un condominio, ma graditi ai grandi. I quali hanno governato di guisa da non scontentare quelli (dal cui favore dipendevano), ma dispiacendo il popolo. Hanno dimenticato che quando si governa con i grandi, che sono – almeno – pari a loro, questi non si possono “comandare né maneggiare a suo modo”. E infatti, i grandi li hanno aiutati poco o punto, quando ne avevano necessità.

Non è che i vecchi pensavano di poter persuadere il popolo della bontà della loro politica?

Si può governare con due mezzi: la forza del leone o l’astuzia della volpe. Ma non si può credere che, ripetendo le stesse cose per anni, e con risultati coì modesti tutti potessero essere abbindolati per sempre credendo a quei ritornelli. A volte capita, come a Messer Nicia “Quanto felice sia ciascun sel vede/chi nasce sciocco ed ogni cosa crede”. Ma si trattava di uno e non di tutti. E lo stesso Messer Nicia era vittima dei raggiri di Ligurio in quell’occasione specifica. Questi pretendevano di andare avanti per sempre e con tutti, con le loro azioni buoniste.

E se le cose fossero andate bene, forse queste astuzie sarebbero state utili. Orazioni e cerimonie lo sono, quando c’è tempo buono “ma non sia alcun dì sì poco cervello/ che creda, se la cosa sua ruina che Dio lo salvi senz’altro puntello/ perché morrà sotto quella ruina”. Cosa, per l’appunto, loro capitato con la crisi.

In definitiva cosa consiglia ai nuovi governanti?

Di tenersi stretto il popolo, perché non possono contare – o possono poco – sul favore dei grandi.

Non pensa che alemani ed altri possono profittare della divisione degli italiani? E far cadere il governo?

Di sicuro: e dividere i nemici è la prima regola per il successo della lotta. Ma attenzione: “la cagione della disunione delle repubbliche … è l’ozio o la pace, la cagione della unione è la paura e la guerra”. A minacciare sempre spread, sanzioni ed altro, il consenso del popolo al governo viene ad essere rafforzato. Come capitato nella guerra tra Roma e Veio.

La ringrazio. Mi concederà un’altra intervista?

Certo. Sa qui sto bene come a S. Casciano tra una briscola e una scopetta con i beati. Ma son tutti così buoni! E io mi annoio un po’. Meglio così tornare di quando in quando con i viventi, tutti intenti a sporcarsi le mani con la politica.

Teodoro Klitsche de la Grange

COSTITUZIONE UNGHERESE E STATO DI DIRITTO (testo integrale), di Teodoro Klitsche de la Grange

Qui sotto il testo integrale del saggio. Chi avesse già letto la 1a parte, già pubblicata il 2 gennaio scorso, può ripartire dal punto 5. Buona lettura_Giuseppe Germinario

COSTITUZIONE UNGHERESE E STATO DI DIRITTO

La costituzione già vigente in Ungheria, prima dell’attuale (ossia quella adottata nel 1949 ampiamente modificata dopo il crollo del regime comunista) grazie anche agli interventi della Corte costituzionale, era stata adattata alla nuova situazione politica.

Dal 2012 è entrata in vigore la nuova Costituzione. Il testo è suddiviso in tre parti, con numerazione diversa: gli articoli della prima parte sui “principi fondamentali” sono segnati da una lettera (da A a T); la seconda parte sui diritti e doveri (intitolata Libertà e responsabilità) porta numeri romani (da I a XXXI); e, infine, la terza parte sull’organizzazione dello stato ha numeri arabi (da 1 a 54).

La Costituzione del 2012 nel preambolo fa esplicito riferimento al cristianesimo, e recita: “Riconosciamo il ruolo del cristianesimo nella preservazione della nazione. Rispettiamo le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro paese”; è garantita la protezione del feto (art. II). Un altro articolo definisce il matrimonio come unione tra uomo e donna e dispone la protezione della famiglia come “la base per la sopravvivenza della nazione”. La “fonte del potere pubblico è il popolo” dispone l’art. B.

L’art. C (I° comma) dispone che “il funzionamento dello Stato ungherese si fonda sul principio della separazione dei poteri”.

Sempre l’art. C (II° e III° comma) fonda il monopolio della violenza legittima dello Stato, che appare completato dal diritto ed obbligo (per tutti) di intervenire in modo legittimo, contro simili pretese (di conquistare o esercitare il potere con la violenza) che pare fondante un diritto di resistenza “minore”.

Il controllo di costituzionalità è sia preventivo che successivo (al contrario di quello italiano che è solo successivo); dato che precedentemente era possibile l’azione popolare, il ricorso (diretto) individuale è attribuito (così restringendolo) ai soli soggetti lesi dall’atto impugnato (v. art. 24).

I giudici e i magistrati della Procura “sono indipendenti”; non possono essere iscritti a partiti, né svolgere attività politica. Si noti che i Presidenti della Corte Costituzionale, della Corte Suprema d’Appello e il Procuratore generale sono eletti dall’Assemblea nazionale. Tale soluzione era quella già prescritta nella Costituzione del 1949, tipica degli Stati del socialismo reale, anche se, in quelli, estesa a tutti i giudici, peraltro revocabili (e quindi non inamovibili)[1]. La regolazione delle garanzie istituzionali dello status e della retribuzione dei magistrati è demandata ad una “legge organica”.

L’art. L dispone che “L’Ungheria tutela l’istituto del matrimonio quale unione volontaria di vita tra l’uomo e la donna, nonché la famiglia come base della sopravvivenza della Nazione. L’Ungheria sostiene l’impegno ad avere figli”.

L’art. O dispone che “Ognuno è responsabile di se stesso ed è tenuto a concorrere all’espletamento delle funzioni statali e comunitarie secondo le proprie competenze e possibilità”.

L’art. R al comma I° dispone che la Legge fondamentale (cioè la Costituzione) è “la base dell’ordinamento giuridico dell’Ungheria”. Al comma III che “le norme della Legge Fondamentale vanno interpretate in armonia con il loro fine, con la Professione Nazionale ivi compresa, e con le conquiste della nostra costituzione storica”.

L’art. S prescrive le norme per le modifiche costituzionali che ne richiedono l’approvazione con maggioranza qualificata “dei due terzi dei deputati dell’Assemblea Nazionale” (è così una Costituzione rigida). L’art. T (comma IV°) prescrive poi che “le leggi organiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei deputati presenti” (tali leggi sono prescritte dalla costituzione in materia di particolare rilievo, indicate dalla stessa legge fondamentale).

L’art. I dispone “I diritti inviolabili ed inalienabili dell’uomo vanno rispettati. È obbligo primario dello Stato la protezione di essi”, il III comma prescrive “Le norme che riguardano i diritti e i doveri fondamentali sono stabilite dalla legge. Un diritto fondamentale può essere limitato, nella misura strettamente necessaria, allo scopo di far valere un altro diritto fondamentale o di difendere dei valori costituzionali, in modo proporzionato al fine intenzionato e nel rispetto dei contenuti essenziali del medesimo diritto fondamentale”. Tale ultimo precetto ricorda, per la garanzia del contenuto, l’art. 19 (II° comma) della Grundgesetz tedesca.

Gli articoli dal II al XXX proteggono i diritti di libertà e proprietà garantiti in ogni Stato borghese, con particolare attenzione alla famiglia e ai minori (articoli XVI e XVIII). L’art. XXXI prevede, tra l’altro obblighi e limiti dello Stato d’eccezione, che sono destinati a essere disciplinati dettagliatamente dagli artt. 48-54.

Quanto all’organizzazione dello Stato, l’art. 15 prescrive il principio di legalità per gli atti del Governo, l’art. 21 la sfiducia al Primo Ministro eletto dall’Assemblea Nazionale (con indicazione del sostituto “suggerito” il che ne fa una “sfiducia costruttiva”).

L’art. 30 istituisce il Commissario dei diritti fondamentali che “svolge l’attività di protezione dei diritti fondamentali. Chiunque può richiedere il suo intervento. Il Commissario dei Diritti Fondamentali esamina e fa esaminare gli abusi relativi ai diritti fondamentali dei quali è stato informato, e per risolverli intraprende provvedimenti speciali o generali”; è eletto (con i sostituti dello stesso) dall’Assemblea nazionale, e non può essere (come i sostituti) membro di partiti né svolgere attività politica. Altre norme disciplinano i “governi locali” (artt. 31-35); la finanza pubblica (artt. 36-44); la forza pubblica e le operazioni militari (artt. 45-47).

  1. Com’è noto si è dubitato da parte di organi dell’Unione Europea che, non tanto la Costituzione, ma soprattutto alcune leggi approvate successivamente dall’Assemblea Nazionale, siano lesive dello Stato di diritto.

Occorre previamente fare un breve cenno alla precedente Costituzione dell’Ungheria (del 1949 – in pieno stalinismo) per notare le (enormi) differenze con quella del 2012.

La Costituzione “stalinista” inizia con un entusiastico plauso alla sconfitta e all’occupazione militare dell’Ungheria da parte dell’URSS[2]; prosegue col disporre (art. 4) “Nella Repubblica popolare di Ungheria la massima parte dei più importanti mezzi di produzione è proprietà dello Stato, delle organizzazioni pubbliche o delle cooperative. Mezzi di produzione possono trovarsi anche in mani private” (il corsivo è mio) l’art. 5 dispone la pianificazione; l’art. 6 la “proprietà del popolo” di (quasi tutto); l’art. 9 il diritto (e il dovere) al lavoro.

Il praesidium dell’Assemblea nazionale, come in altre costituzioni degli Stati del “socialismo reale” faceva un po’ di tutto, dalla rappresentanza (internazionale), alla normativa d’urgenza, all’annullamento degli atti degli organi statali per illegittimità (o perché contrastanti con “gli interessi dei lavoratori”)[3].

I giudici erano elettivi (art. 39), come il Procuratore generale. Gli artt. 45-58 tutelavano i diritti dei cittadini e dei lavoratori; gli artt. 59-61 i doveri dei cittadini. Poi l’art. 66 poneva sotto riserva di legge “l’elezione e la revoca” dei deputati.

Si capisce che, data la storia dell’Ungheria nel secondo dopo-guerra e la dura resistenza del popolo all’occupazione sovietica, il costituente del 2012 abbia proclamato nella “Professione nazionale” (cioè il “preambolo”) che “Onoriamo le conquiste della nostra costituzione storica e la Sacra Corona, la quale incarna dell’Ungheria la continuità costituzionale dello Stato e l’unità della nazione. Non riconosciamo la sospensione della nostra costituzione storica avvenuta sotto occupazione straniera. Neghiamo la prescrizione dei crimini disumani commessi contro la nazione ungherese ed i suoi cittadini durante le dittature nazionalsocialista e comunista.  Non riconosciamo la Costituzione comunista dell’anno 1949, perché fondamento di tirannia e ne dichiariamo perciò l’invalidità (il corsivo è mio). Concordiamo con i deputati della prima Assemblea Nazionale libera, i quali, con la loro prima delibera, dichiararono che la nostra odierna libertà germogliò dalla nostra rivoluzione del 1956. La ricostituzione dell’autodeterminazione statale della nostra Patria, persa il diciannove marzo 1944, la consideriamo avvenuta il 2 maggio 1990, data dell’inaugurazione della prima rappresentanza nazionale a seguito di elezioni libere. Riteniamo tale data l’inizio della nuova democrazia e del nuovo ordinamento costituzionale della nostra patria”.

Anche se l’ “invalidità” può creare dei problemi di carattere giuridico, allorquando si cerchi di assicurare una continuità giuridico-normativa a cambiamenti della forma di Stato e del regime politico, è comprensibile politicamente che un popolo, così geloso della propria indipendenza, abbia voluto rimarcare la (radicale) discontinuità della nuova Costituzione rispetto al regime di “occupazione straniera”, che è la sostanza di quanto capitato all’Ungheria nel XX secolo. Se il tutto può apparire “politicamente scorretto” è altrettanto storicamente esatto.

In sostanza la “Professione nazionale” afferma sul punto due principi: che la libertà politica è, in primo luogo, quella del popolo di determinare autonomamente la forma della sua esistenza, politica in primo luogo; e che se la volontà del popolo è coartata il prodotto di tale coercizione – coerentemente al principio democratico – non è riferibile al popolo e alla sua volizione, ma all’occupante straniero[4]; onde è invalido.

L’art. B della Carta ungherese proclama che “l’Ungheria è uno stato di diritto, indipendente e democratico” (il corsivo è mio); al comma III che la “fonte del potere pubblico è il popolo”.

Ciò stante occorre vedere se le disposizioni e il preambolo della Costituzione ungherese sono riconducibili al “tipo ideale” dello Stato borghese di diritto.

I principi dello Stato borghese di diritto sono enunciati nell’art. 16 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del Cittadino del 1789: “Toute Sociétè dans laquelle la garantie des Droits m’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution” (il corsivo è mio). Di tale asserzione “non avere una costituzione “è un errore evidente, perché ogni Stato per il solo fatto di esistere è una Costituzione (Santi Romano); ma è sicuramente esatto che, distinzione dei poteri e garanzia dei diritti fondamentali sono le “cartine di tornasole” che distinguono lo Stato di diritto da quello che non lo è.

Su ciò la migliore dottrina concorda. A citare soltanto maestri del diritto pubblico come Vittorio Emanuela Orlando, il quale individuava tra le caratteristiche del “governo rappresentativo” (cioè lo Stato borghese di diritto) la distinzione dei poteri e la tutela giuridica[5]; lo stesso sosteneva Carl Schmitt [6] e, attualizzandolo alla “Stato sociale” Ernst Forsthoff[7].

Applicando tal criterio distintivo è sicuro che la Costituzione dell’Ungheria è quella di uno Stato di diritto: la separazione dei poteri c’è, la tutela dei diritti fondamentali pure. Anche attraverso autorità che in Italia non abbiamo come il “Commissario dei diritti fondamentali”. Se qualcuno può rilevare che la nomina dei magistrati apicali è demandata al potere politico, si può replicare che il tutto risulta anche da altre Costituzioni, come quella USA (la Corte Suprema di nomina presidenziale); peraltro in USA la gran parte dei giudici sono di nomina o elezione da parte di insiemi politici, e nessuno ha, che risulti, dubitato che la Costituzione degli Stati Uniti non fosse riconducibile ad uno Stato di diritto.

Le costituzioni moderne riconducibili allo Stato di diritto hanno diverse forme di governo (presidenziale, parlamentare, del “primo ministro”, federale, e cosi via) ma nessuno – che mi risulti – ha revocato in dubbio che ad esempio, la Costituzione francese (della III e IV Repubblica), parlamentare e centralizzata non fosse di democrazia liberale perché quella degli USA è presidenziale e federale, o viceversa.

  1. Il Parlamento europeo, nel settembre 2018 ha approvato una risoluzione “sull’evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei valori su cui si fonda l’Unione” (tra cui, v. testo, “il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani”). Sulla stampa il tutto è stato riassunto, per lo più, come “violazione dello Stato di diritto”. L’elencazione, nel testo della risoluzione (e dell’allegato), delle “preoccupazioni” del Parlamento, ne indica dodici, dal funzionamento del sistema costituzionale ed elettorale ai diritti economici e sociali.

Quanto a quelle “preoccupazioni” che riguardano lo Stato di diritto, le più importanti sono quelle costituzionali in relazione alle insufficienze del dibattito nella fase costituente[8]; e alla limitazione dei poteri e dell’accesso alla Corte costituzionale[9].

Seguono preoccupazioni sulle garanzie istituzionali dei giudici e di altre autorità, con particolare riguardo al ruolo del Presidente del consiglio nazionale della magistratura ungherese rispetto all’organo collegiale[10].

Quanto alla “libertà di espressione” sono censurati (tra l’altro) le nomine “che disciplinano l’elezione dei membri del Consiglio dei media”. Seguono preoccupazioni su alcuni diritti generalmente riconosciuti (libertà di associazione, diritto delle minoranze, libertà religiose).

Tra i fatti suscitanti preoccupazione c’è che la polizia locale di un villaggio infliggeva multe “per infrazioni stradali minori” soltanto ai rom. Quanto ai migranti, ai rifugiati e ai richiedenti asilo il documento in esame sottolinea situazioni di privazione arbitraria della libertà, maltrattamenti e “periodi di detenzione lunghi e indefiniti” nelle zone di transito dove sono trasferiti  i richiedenti asilo.

Nel complesso un insieme di contestazioni che, nella stragrande maggioranza possono ricondursi a tre classi distinte.

La prima in cui si possono riscontrare mende analoghe a quelle accertate per l’Ungheria nei confronti di altri paesi dell’Unione, ma che non hanno dato occasione all’UE di attivare procedure d’infrazione per violazione dei principi nello Stato di diritto. Così, se la polizia ungherese tratta duramente i migranti, quella italiana è stata condannata dalla Corte EDU per i fatti di Genova (della caserma Diaz) per violazioni compiute nei confronti di cittadini italiani (soprattutto) e stranieri, non meno gravi. Ma nessuno che ci risulti ha attivato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, e non è dato intendere le ragioni di tale discrezionalità.

L’altra classe è di “infrazioni” relative ad istituti che sono tranquillamente applicati da altri Stati membri dell’UE.

Così quella sull’actio popularis  alla Corte Costituzionale ungherese, dato che, sempre a far paragoni con l’Italia, nel nostro ordinamento l’actio popularis non c’è. Né quanto al “funzionamento del sistema elettorale” risulta che la UE abbia trovato alcunchè da ridire sul fatto che, avendo la Corte Costituzionale italiana, dichiarato incostituzionale la legge elettorale in base alla quale era stato eletto il Parlamento nella legislatura 2013-2018, il Parlamento stesso, e tutti gli atti dello stesso, (elezione del Presidente della Repubblica e fiducia al Governo compresi) erano invalidi per invalidità derivata.

Alla terza classe appartengono mende di rilievo assai modesto e non incidenti sui principi dello Stato di diritto: così il contenuto dei sussidiari degli scolari ungheresi o l’atteggiamento nei confronti delle unioni tra persone dello stesso sesso. Lo Stato di diritto era la risposta della borghesia rivoluzionaria allo Stato di polizia monarchico, onde sono a quello riconducibili limiti e discipline relative alla modellazione e all’esercizio dei poteri pubblici. Nei casi citati sopra si tratta di rapporti tra privati, che possono essere riconosciuti o no da uno Stato sia di diritto che di altro tipo e forma.

Pertanto atteso che non molto del contestato all’Ungheria mette in forse lo Stato di diritto e che per questo paese si esprimono preoccupazioni che sono taciute per altri, occorre vedere in cosa (e perché) la Costituzione e le leggi ungheresi sono così invise agli organi dell’UE; tenuto conto che le violazioni contestate dei principi dello Stato borghese di diritto non sono tali, o comunque non sono più preoccupanti di quanto capita in altri Stati dell’Unione.

  1. Il proprium (l’ “originalità”) della Costituzione ungherese è non nello scostamento dallo Stato di diritto, ma nell’abbondanza di asserzioni – più che di norme – le quali contraddicono alcuni degli idola condivisi a partire dal secondo dopoguerra del XX secolo, in Europa e nel mondo occidentale – o almeno in parte di questo.

La “professione nazionale” ungherese nelle prime affermazioni (siamo orgogliosi…) è una sintesi delle radici etno-culturali e della storia ungherese: in primo luogo l’esistenza della nazione dal momento della “costituzione” da parte di Santo Stefano; il ruolo della religione cristiana nella “preservazione della nazione”; la difesa del fianco sud-orientale dell’Europa (intesa in senso carolingio, cioè la comunità dei popoli formata dal cristianesimo occidentale).

Passa poi a una serie di dichiarazioni (dichiariamo….) di valori a cominciare dalla dignità umana, la libertà la quale “può svilupparsi solo nella collaborazione con gli altri, nel valore dato alla famiglia e alla nazione, quali “quadro principale della nostra convivenza…; l’obbligo di assistenza; da notare l’affermazione con cui si chiude questa parte della “professione nazionale” “Dichiariamo che la sovranità del popolo esiste solo là dove lo Stato è al servizio dei suoi cittadini, e gestisce i loro affari con equità, senza soprusi né parzialità” (i corsivi sono miei) che sembra indirizzata contro l’uso predatorio, improprio e mistificante del potere (e del lessico) politico. Dopo la parte sopra ricordata si può leggere questa asserzione, sorprendente per un documento costituzionale “Dichiariamo che, in seguito a decenni del XX secolo che hanno portato ad una decadenza morale abbiamo inevitabilmente bisogno di un rinnovamento spirituale e intellettuale” e, subito dopo, la “Legge Fondamentale è la base del nostro ordinamento giuridico: un patto tra gli ungheresi del passato, del presente e del futuro, Un quadro vivo che esprime la volontà della nazione, la forma secondo la quale vorremmo vivere” (i corsivi sono miei). Volontà e forma: due termini posti in assoluto risalto e che, in altri documenti costituzionali sono usati, se lo sono, in modo non “fondativo” ossia come direttive di “organizzazione” del mondo d’esistenza nazionale. La protezione – elemento essenziale dell’obbligazione politica – è prescritta dall’art. G: “l’Ungheria tutela i suoi cittadini” (v. anche l’art. I, sopra riportato). Per i cittadini – si noti – è più generica – e quindi più estesa – che per i “diritti umani” (art. I), spettanti anche ai non-cittadini.

Nel complesso il testo della Costituzione ungherese vigente risulta valorizzare elementi che non risultano presenti – o lo sono in misura assai minore – in altre costituzioni contemporanee. Li si esamina (con l’opposto) per coppie di opposizioni.

Esistente/normativo.

Se il primo era normale in una concezione costituzionale pre o anti moderna (da Aristotele a de Bonald), è stato progressivamente eliminato o ridotto successivamente (nei testi, s’intende, non nella realtà). Nella costituzione dell’Ungheria  la comunità nazionale è il termine a quo e quello ad quem della Costituzione, che serve all’esistenza ordinata della stessa. L’istituzione politica (lo Stato) è al servizio di quella e provvede a tutelarla. La comunità non è un aggregato d’individui consenzienti, ma è un soggetto della Storia, da questa modellata in oltre un millennio di esistenza. Ha un futuro perché ha un passato – ed è consapevole di ciò. Preamboli di altre Costituzioni si sono incaricati d’indicare i principi dell’ordinamento, altri ancora sono espressione di volontà politica (nel momento costituente); ma – che ci risulti – nessuno ha un così ampio riferimento alla “durata” storica della comunità nazionale: con la conseguenza che è questa – esistente e reale da mille anni – a darsi una forma politica. Sempre a ricordare i “preamboli” o le “dichiarazioni”, quelle dei paesi del socialismo reale, prendevano le mosse dalla Rivoluzione d’ottobre (URSS) o dall’esito della seconda guerra mondiale e delle lotte di liberazione (DDR, Jugoslavia, Cina, Polonia, Romania; Albania e Cecoslovacchia erano parzialmente differenti) per procedere all’edificazione di una società socialista. Tanto futuro e poco o punto passato; in genere quanto sufficiente a giustificare il cammino intrapreso per il futuro. Tenuto conto che, in una prospettiva marxista lo Stato era destinato ad estinguersi (e tale esito considerato positivo per la libertà umana) è chiaro che il passato era irrilevante ed il futuro decisivo.

È inutile aggiungere che non solo l’accento posto sull’esistente rispetto al normativo e del passato rispetto al futuro esaurisce l’eterodossia della costituzione ungherese, caratterizzata da una visione comunitaria – al contrario di altre che possono apparire accordi di associazione tra apolidi; nonchè di un approccio superindividuale in equilibrio con quello individualistico.

  1. In questo la Costituzione ungherese, è originale non solo rispetto ad altri documenti costituzionali ma anche rispetto ai referenti ideali – o almeno a molti di questi che sono generalmente condivisi dalle cosiddette èlite.

In primo luogo, a prendere quale pietra di paragone il dibattito di qualche anno fa sulle “radici giudaico-cristiane” della “costituzione” europea e sull’opportunità di ivi dichiararlo (risolta in senso negativo) la Costituzione ungherese è – al contrario – tutto un richiamo alle radici storiche del popolo ungherese.

In secondo luogo la prevalenza dell’esistenza comunitaria sulla normatività (consista sia in norme che nella “tavola dei valori”), in un periodo che privilegia le norme – mutevoli – e i valori (meno mobili), tale riferimento alla comunità (che dura da più di mille anni) e quindi, una costante rispetto alle variabili: norme, valori e le stesse forme di Stato e di governo (da monarchia feudale a duplice monarchia a repubblica socialista). È quindi eterodossa se non eretica[11].

Il popolo nella costituzione ungherese ha sicuramente una posizione centrale. Ma non più di quanto lo abbia in altre costituzioni moderne, quella italiana compresa. In primo luogo perché il popolo è, nella Costituzione del 2012, non preso nella sua accezione naturalistica, come in alcune ideologie e concezioni a sfondo (anche) razziale, connotate dal fatto che il popolo prescelto è per natura superiore (migliore, più dotato) di altri e quindi destinato a dominare (in se rapporto e concetto politico).

L’assenza di qualsiasi riferimento naturalistico e il precetto sul rapporto collaborativo alla “cultura e libertà degli altri popoli”, quello dell’adesione all’UE, la funzione dell’esercito di protezione dell’indipendenza e dell’integrità territoriale oltre allo svolgimento delle missioni di pace ed umanitarie, escludono esplicitamente (o implicitamente) la volontà di aggressione e dominio. Se invece si fa riferimento al “popolo” in senso culturale, indubbiamente, questo emerge con forza dalle disposizioni costituzionali: ma non è nulla di diverso da come era concepito da teorici dello Stato moderno e della democrazia politica: da Sieyès a Renan, da Mazzini a Gioberti (tra tanti).

Se poi si va a considerare il popolo come attore politico, se è sicuramente titolare del potere costituente e della sovranità, non esercita però competenze diverse da altre repubbliche parlamentari nel determinare i poteri costituiti. A differenza degli USA il corpo elettorale non elegge (gran parte) dei giudici e dei P.M.; a differenza degli USA e della Francia non sceglie il Presidente della Repubblica, quindi non condiziona direttamente il governo; elegge solo il Parlamento (e le autorità locali), come in Italia.

Quello che sicuramente compete al popolo è la sovranità: quindi prima che il potere nello Stato, il potere sopra lo Stato, nel determinarne la forma e il diritto per assicurare l’ordine[12]. Ma questa affermazione di sovranità popolare risulta quanto mai invisa, anche se, nella forma di governo, configura soluzioni e istituti simili alle altre costituzioni europee.

  1. Ad Orban, nell’attirarsi le “preoccupazioni” dell’UE deve aver contribuito quel suo affermare ripetutamente di volere una democrazia “illiberale”. Indubbiamente se si definisce il liberalismo in base a quanto si può leggere su (tanta) stampa, e vedere nei talk-show ad audience elevata, ossia come governance di un mondo globalizzato, l’espressione di Orban corrisponde alla realtà: di fronte ad un liberalismo depolicizzato e anche de-democratizzato, la sua posizione è antitetica. Ma se, di converso, si va alla concezione del liberalismo “classico”, come dottrina della limitazione del potere, della tutela delle libertà politiche e civili, la conclusione è inversa. Anche se non si può dire, crocianamente, che Orban è liberale e non lo sa, è comunque meno illiberale di quanto pensi.

Come scrive Schmitt lo Stato borghese (democratico-liberale) consiste nell’unione dei principi di forma politica con quelli dello Stato borghese[13]. È l’effetto sinergico degli uni e degli altri che ha causato il successo di tale “formula politica” negli ultimi due secoli. Se si rinuncia o si depotenziano i primi in una visione spoliticizzata e/o de-democratizzata che prescinde dal popolo, dalla sovranità e dalle istituzioni democratiche, ciò che ne risulta non ha appeal politico (o ne ha poco). Se il leader ungherese – come i populisti – pone l’accento più sul principio democratico, i globalisti di converso lo annichiliscono in una melassa privatistica, priva o carente del “pubblico”.

Il problema di come possa reggersi un’istituzione politica chiamata anche alla protezione giuridica dei diritti “dell’uomo e del cittadino” se il ruolo pubblico è minimizzato è tema poco frequentato, perché di soluzione quanto mai difficile.

Chi applica il diritto garantendo l’ordine comunitario,  a tal fine deve avere legittimità ed autorità nella comunità, cioè un carattere “pubblico” e “politico”. Ma se non lo ha, o ne ha una versione depotenziata da altre potestates (neppure indirectae), il ruolo di protezione, anche delle “obbligazioni-contratto” (Miglio), si riduce; vale pur sempre il detto di Hegel che “Lo Stato la realtà della libertà concreta”. Senza Stato, politica e ordine non c’è realtà e concretezza della libertà. Ossia quel che più interessa di quella.

  1. Si potrebbe obiettare che i testi costituzionali sono spesso “cataloghi di Laparello”, pieni di seduzioni verbali, destinate ad essere smentite o ridimensionate dalla realtà dell’applicazione reale. Niente è più facilmente dimostrabile, specie ad un italiano della decadenza della repubblica, dove parafrasando il giudizio di Tocqueville sull’ancien règime, abbondano norme commoventi e altisonanti, ma con una pratica applicativa fiacca[14]. Resta il fatto che, a meno di gravi, manifeste, reiterate e persistenti contraddizioni dell’applicazione concreta rispetto all’enunciato astratto, si deve prendere per buono quanto voluto dal costituente. A smentire il quale non sono idonei i sussidiari degli studenti ungheresi e gli abusi dei vigili urbani.
  2. Piuttosto l’elemento probabilmente più interessante e aperto al futuro (perché consolidato dal passato) è la concezione organica della democrazia che emerge dal documento costituzionale. La democrazia non è solo né tanto una procedura, ma forma e modo dell’esistenza politica. Come scrive Giovanni Sessa[15] “Nel mondo classico il popolo-demos è custode della cittadinanza, incarna la comunità politica … L’alternativa possibile all’oligarchia finanziaria e transnazionale della governance, può davvero essere ravvisata nel concetto greco di democrazia organica, centrata sulla sovranità popolare e delle identità etno-culturali …nelle diverse forme di democrazie moderne, la sovranità è dell’individuo o di gruppi di potere … Il modello prevalente nella prassi politica contemporanea allinea la direzione degli affari pubblici, alle modalità di gestione tipiche degli affari privati. Il mercato, vero deus ex machina del liberalismo, non può accordarsi con la democrazia in senso classico, in quanto esige la soppressione del limite e della frontiera, mentre la democrazia è ad essi consustanziale, la si può esercitare solo in seno ad una politia”.

D’altra parte se in una democrazia anche rappresentativa i poteri pubblici sono direttamente o indirettamente dipendenti dal consenso del popolo, dall’altra, i poteri globali hanno in comune la caratteristica di non avere un popolo, e di essere poco o punto riferibili anche ai popoli delle sintesi politiche in cui operano. E questo spiega ostilità ed avversione.

Teodoro Klitsche de la Grange

[1] L’art. 39 prescriveva “Nella Repubblica popolare di Ungheria tutti i giudici sono eletti; i giudici eletti posso essere revocati”.

[2] Si legge nel preambolo “Il glorioso esercito della grande Unione sovietica ha liberato il nostro paese dal giogo dei fascisti tedeschi, infranto il dominio politico antidemocratico dei proprietari terrieri e dei grandi capitalisti e schiuso al nostro popolo lavoratore il cammino dell’evoluzione democratica. Giunta al potere in virtù delle sue lotte accanite contro i padroni e i difensori dell’antico regime, la classe operaia alleata ai contadini laboriosi ha ricostruito, con l’aiuto disinteressato dell’Unione sovietica, il nostro paese devastato dalla guerra … La Costituzione della Repubblica popolare di Ungheria, indicando il cammino dell’evoluzione futura, è l’espressione dei cambiamenti fondamentali che hanno avuto luogo nella struttura economica e sociale del nostro paese, del risultato di queste lotte e di questo lavoro di ricostruzione”.

[3] V. anche il potere “concorrente” del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 26 della Costituzione ungherese abrogata.

[4] Un liberale o un democratico italiano del Risorgimento non avrebbe pensato nulla di diverso, Per Mazzini o Cavour pensare che i principi fondamentali dell’ordinamento fossero dettati da Metternich, indipendentemente dal loro contenuto, sarebbe sembrato il prodotto di un asservimento non solo materiale, ma anche – e soprattutto – spirituale, se creduto.

[5] v. Principi di diritto costituzionale p. 64 ss. e per i diritti fondamentali p. 264 ss.

[6] v. Verfassunslehre trad. it. di A. Caracciolo La dottrina della Costituzione Milano 1984, pp. 212-264.

[7] v. Stato di diritto in trasformazione Milano 1973, segnatamente p. 42.

[8] Si legge nel testo della risoluzione “La Commissione di Venezia ha valutato positivamente il fatto che la Legge fondamentale introduca un ordinamento costituzionale fondato sui principi essenziali della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali … Le critiche riguardavano la mancanza di trasparenza del processo, l’insufficiente coinvolgimento della società civile, la mancanza di una vera consultazione, la messa in pericolo della separazione dei poteri e l’indebolimento del sistema nazionale di bilanciamento dei poteri” anche se si da atto della correttezza delle operazioni elettorali.

[9] “Le competenze della Corte costituzionale ungherese sono state limitate a seguito di una riforma costituzionale, anche per quanto riguarda le questioni di bilancio, l’abolizione dell’actio popularis, la possibilità per la Corte di fare riferimento alla propria giurisprudenza anteriore al 1º gennaio 2012 e la limitazione della facoltà della Corte di controllare la costituzionalità di eventuali modifiche della Legge fondamentale, eccetto quelle di carattere esclusivamente procedurale” (v. testo) e si esprime preoccupazione anche per la procedura di nomina dei giudici.

[10] Si legge che è avvertita “la necessità di rafforzare il ruolo dell’organo collettivo, il Consiglio nazionale della magistratura (NJC), in quanto organo di vigilanza, dato che il presidente dell’NJO, essendo eletto dal parlamento ungherese, non può essere considerato un organo di autogoverno giudiziario. A seguito delle raccomandazioni internazionali, lo status del presidente dell’NJO è stato modificato limitandone le competenze, al fine di garantire un migliore equilibrio tra il presidente e l’NJC” sul pensionamento dei giudici e il reintegro nelle funzioni; sul trattamento dei magistrati dlla Procura.

[11] Non era così nella fase ascendente dello Stato borghese moderno. Sieyès scriveva che “La nazione è tutto ciò che è in grado di essere per il solo fatto di esistere…Alla volontà nazionale basta invece soltanto la propria realtà per essere sempre legittima. Essa è la fonte di ogni legalità”. È evidente nel pensiero dell’abate il perdurare della comunità nazionale rispetto a norme, costumi, forme politiche come il suo essere loro superiore, potendoli cambiare, conservando tuttavia la propria identità: in suo esse perseverari, applicando il conatus di Spinoza.

[12] V. tra i tanti, Max von Seydel.

[13] V. anche sul punto, più estesamente di recente, il mio lavoro Democrazie illiberali? V. Civium libertas, 14-12-2018.

[14] V. sul punto mi si consenta di rinviare a quanto da me scritto in Democrazie illiberali? citato e Themi e dike nel tramonto della Repubblica, in Italia e il mondo – luglio 2018. Testimoniate da tante condanne dei Tribunali Internazionali alla Repubblica Italiana.

[15] V. Saggio introduttivo a L. Rougier La fine della democrazia?, trad. it. Oaks editore 2018, n. 53.

1 20 21 22 23 24 26